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1.
Il contratto di conto corrente e la sua funzione di
servizio di cassa.
In virtù dell’art. 1852 c.c. il correntista può
disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti
a suo credito nel rapporto di conto corrente, salva
l'osservanza del termine di preavviso eventualmente
pattuito.
Il
contratto di conto corrente bancario assolve difatti
una semplice funzione di servizio di cassa per conto
del correntista e le annotazioni o registrazioni
delle singole operazioni hanno un valore
esclusivamente contabile ed un'efficacia meramente
dichiarativa, con la conseguenza che, quando si
verifichi lo scioglimento del conto corrente
bancario, ai fini della identificazione del saldo
finale (diverso da quello cosiddetto disponibile)
che deve essere pagato immediatamente, sia esso a
credito del correntista o della banca, occorre fare
esclusivo riferimento al risultato contabile
raggiunto attraverso la contrapposizione delle
operazioni attive e passive destinate a confluire
nel suddetto conto ed ormai perfezionatesi, a nulla
rilevando neppure la mancata annotazione di dette
operazioni.
Con il contratto di apertura di credito bancario, ai
sensi degli artt. 1842 e 1852 cod. civ., la banca si
obbliga quindi a tenere una somma di danaro per un
dato periodo di tempo o a tempo indeterminato a
disposizione del cliente, il quale ha diritto di
disporre della stessa in più volte, secondo le forme
di uso se non è stato convenuto altrimenti (come
previsto dall'art. 1843 cod. civ.) ovvero in
qualsiasi momento e quindi anche immediatamente dopo
l'apertura del credito.
Ciò a differenza del mutuo, che è un contratto reale
con il quale una parte consegna all'altra, che si
obbliga a restituirla, una determinata quantità di
danaro o di altre cose fungibili. L'interpretazione
dell'atto negoziale per l'inquadramento nell'una o
nell'altra figura contrattuale è rimessa alla
valutazione del giudice di merito.
2.
I versamenti revocabili ai sensi dell’art. 67, comma
secondo, della legge fallimentare.
I versamenti in conto corrente bancario hanno natura
di pagamenti e sono, quindi, soggetti alla
revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67,
comma secondo, della legge fallimentare, soltanto
nell'ipotesi di conto "scoperto", quando cioè la
banca abbia anticipato somme oltre il limite del
fido, mentre, nell'ipotesi di conto corrente munito
di provvista costituita da un'apertura di credito
(cosiddetto conto "passivo"), non è configurabile,
durante lo svolgimento del rapporto e fino a quando
i prelievi siano contenuti nei limiti del fido, un
credito esigibile della banca verso il correntista,
ed i versamenti, eseguiti sia direttamente dal
cliente sia mediante bonifico di somme provenienti
da terzi, consistendo in semplici operazioni di
accreditamento dirette a ripristinare la provvista,
non hanno funzione solutoria e non sono, perciò,
suscettibili di revocatoria, eccettuati i casi di
specifica imputazione a titolo di pagamento e quelli
in cui la banca abbia anticipatamente chiuso il
conto recuperando in proprio favore, con prelievo
dalla provvista del correntista, una somma
corrispondente al fido utilizzato da quest'ultimo.
I
versamenti in conto corrente bancario effettuati sul
conto dal correntista poi fallito (o da terzi) sono
pertanto soggetti a revocatoria fallimentare solo se
eseguiti, nel periodo sospetto e ricorrendo la "scientia
decotionis", su conto "scoperto", cioè a
ripianamento di somme prelevate oltre i limiti del
fido, ovvero con una concreta e definitiva incidenza
(emergente da accertamento "ex post") sul debito del
cliente verso la banca conseguente all'utilizzazione
del fido, non anche quando trattasi di versamenti su
conto "debitore", cioè "passivo", ma non "scoperto",
i quali integrano atti ripristinatori del fido, e
non pagamenti diretti ad estinguere lo stesso o la
parte di esso utilizzata dal correntista.
Al
fine di stabilire se, a seguito del fallimento del
cliente, siano assoggettabili a revocatoria a norma
dell'art. 67 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (salva
restando l'autonoma e distinta revocabilità dei
negozi di provvista, ad esempio la cessione di
credito, in base ai quali siano state effettuate),
occorre in pratica distinguere l'ipotesi in cui esse
affluiscano su un conto passivo, durante l'ordinario
svolgimento del rapporto, cioè su un conto assistito
da uno specifico contratto di concessione di
credito, in forza del quale la banca sia tenuta a
mantenere a disposizione del cliente una determinata
somma, dall'ipotesi in cui intervengano nella
scritta situazione di conto scoperto, per la
mancanza od il superamento di detta concessione di
credito.
Nel primo caso, le rimesse non sono quindi
qualificabili come pagamenti revocabili, in quanto
non soddisfano un credito esigibile, ma svolgono una
funzione di ripristino della provvista; nella
seconda ipotesi, invece, ricorrente
indipendentemente dal fatto che la banca tolleri lo
scoperto del conto, le rimesse medesime vanno ad
estinguere o ridurre un credito esigibile della
banca, e, quindi, assumono detto carattere solutorio,
agli effetti del citato art. 67 della legge
fallimentare.
Il
principio, secondo il quale, nel caso di apertura di
credito, con prelievi contenuti nei limiti del
"fido", i versamenti stessi, eseguiti direttamente
ovvero mediante bonifichi di somme provenienti da
terzi, non hanno funzione solutoria, e quindi si
sottraggono a revocatoria, trova deroga ove detti
bonifichi risultino in concreto mezzi anomali di
pagamento di pregresse esposizioni debitorie verso
la banca, come quando il cliente, contestualmente
all'apertura di credito, abbia ceduto alla banca
tutti i propri crediti, a copertura delle passività
di conto.
Nell'indagine sul carattere "scoperto" o "coperto"
del conto corrente bancario, al fine di stabilire se
le rimesse del cliente integrino o meno pagamenti di
debiti esigibili (come tali suscettibili di
revocatoria fallimentare, sempre che lo scoperto non
sia assistito da concessione di credito), occorre
fare riferimento, per quanto riguarda gli incarichi
dati dal cliente di riscuotere suoi crediti e di
accreditarne l'importo ovvero di effettuare
pagamenti per suo conto, non ai "saldi contabili",
ma ai "saldi per valuta", i quali segnano
l'effettiva variazione quantitativa del conto
medesimo, nel rapporto fra banca e correntista. |
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