La pronuncia in
oggetto prende in considerazione le diversità esistenti tra due
figure contrattuali, quali la cessione del credito e il mandato
irrevocabile all’incasso, conferito anche nell’interesse del
mandatario (c.d. mandato in rem propriam) ed in secondo luogo
conferma lo stabile orientamento del giudice di legittimità, in
tema di interpretazione del contratto, precisando che
l’individuazione della volontà dei contraenti, consiste in un
accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed il cui
risultato è sindacabile in sede di legittimità, solo per i vizi di
motivazione e in rapporto ai criteri legali di interpretazione
contrattuale[1].
La
controversia giudiziaria trae origine dal conferimento di un
mandato irrevocabile all’incasso, con il quale una società
creditrice aveva attribuito ad una banca, l’incarico di riscuotere
i crediti riferiti ad un determinato lotto di fatture, nei
confronti di un proprio debitore.
Tali crediti, come emerge dal testo di una lettera spedita al
debitore ceduto, dalla banca incaricata alla riscossione e
prodotta in giudizio, sarebbero stati poi trattenuti dall’istituto
mandatario, a fronte di proprie ragioni creditorie nei confronti
del mandante.
Tuttavia la società creditrice, dopo aver conferito alla banca il
mandato ad esigere ed incassare le proprie spettanze nei confronti
del Consorzio, provvedeva successivamente a mettere in atto una
cessione dei medesimi crediti, a favore di altra e diversa
società cessionaria specializzata.
Il
debitore ceduto da parte sua, disponeva il pagamento delle
predette fatture a favore della banca mandataria, pur avendo
ricevuto notizia, in data antecedente al pagamento, della cessione
a favore di altra società specializzata.
Il tema
affrontato nella pronuncia in epigrafe coinvolge la valutazione
comparativa delle figure contrattuali della cessione del credito
(art. 1260 e seguenti del c.c.) e del mandato all’incasso e
dispiega la propria importanza pratica in relazione al
trasferimento della titolarità del credito[2].
Nel respingere il
ricorso del debitore ceduto, il Supremo Collegio ha aderito alla
ricostruzione dei rapporti tra le parti operata dalla Corte
d’Appello, riaffermando che la “differente struttura e funzione
giuridica ed economica, del mandato irrevocabile all’incasso e
della cessione del credito, fa sì inevitabilmente, che il
creditore cedente sia rimasto, dopo il conferimento del mandato,
l’unico titolare del credito vantato nei confronti del Consorzio,
con la piena facoltà di trasferirlo validamente ad altro soggetto”[3].
Questa sua
facoltà sarebbe stata impedita solamente, osserva il giudice di
legittimità, se prima della cessione, la banca avesse incassato
dal debitore ceduto i crediti riferiti alle forniture, relative
alle tre fatture in contestazione[4].
In
particolare, la Corte ha valorizzato l’osservazione in base alla
quale: “dai documenti prodotti, che contrassegnano l’operazione,
non si evince alcuna volontà di provocare un effetto traslativo,
oltre che solutorio, e cioè di trasferire al mandatario la
titolarità del credito, ponendo in essere, sia pure in via
indiretta, una sostanziale cessione del credito”.
In definitiva
quindi, nella sentenza in commento, la Corte di Cassazione torna a
sostenere che il mandato all’incasso in rem propriam e la cessione
del credito, se anche entrambi utilizzabili per conseguire le
stesse finalità, a scopo d’adempimento o di garanzia, “restano
sostanzialmente differenti e sono incompatibili”[5].
Inoltre, in
merito ad ulteriori aspetti più strettamente procedurali, la Corte
ha riconfermato che il sindacato di legittimità può essere
utilmente sollecitato sui criteri astratti, generali e tecnici,
applicati dal giudice del merito ai fini della qualificazione
giuridica del contratto[6].
Infatti, secondo il Supremo Collegio, la ricerca e
l’individuazione della comune volontà dei contraenti, è un tipico
accertamento di fatto riservato al giudice del merito, il cui
risultato è sindacabile in sede di legittimità, solo per vizi di
motivazione ed in relazione ai canoni legali di ermeneutica
contrattuale, di cui agli artt. 1362 e seguenti del codice
civile.
La pronuncia in
commento rafforza l’orientamento in base al quale, l’attribuzione
di un effetto traslativo del credito risulta estranea allo schema
legislativamente previsto per il mandato[7].
La
struttura causale propria dell’istituto giuridico, delineato agli
artt. 1703 e seguenti del nostro codice civile, sarebbe
essenzialmente diretta al compimento di un’attività gestoria
nell’interesse del mandante e argomentando diversamente, verrebbe
illegittimamente frainteso lo stesso elemento fondamentale del
mandato, rappresentato dall’agire per conto altrui.
Secondo
l’orientamento sostenuto dal Supremo Collegio, le due figure
contrattuali del mandato all’incasso e della cessione del credito
sono distinte ed incompatibili e non possono essere entrambe
volute dalle parti, a pena del superamento dei limiti tipologici
del mandato[8].
Fino a quando un credito rimane nel patrimonio del debitore,
allora può ritenersi accettabile che questi conferisca ad altri
l’incarico di riscuoterlo, poiché l’altruità del diritto è il
presupposto perché si possa individuare una gestione di affari
altrui.
Ma quando il
credito fuoriesce dal patrimonio del debitore originario, allora
questi perde la possibilità di conferire il mandato all’incasso in
relazione ad un diritto che non gli appartiene più, ad un preteso
mandatario-cessionario, che si troverebbe ad agire esclusivamente
nel proprio interesse[9].
Tanto chiarito,
la Corte ha ribadito che il solo rilievo attribuito dalla legge al
mandato in rem propriam è quello della inestinguibilità per
revoca, per morte o incapacità del mandante: caratteristica che
può agevolmente ritrovarsi anche nell’ipotesi in parola, ma che
non può in alcun modo elidere la considerazione che: “..il mandato
non è idoneo a produrre l’effetto traslativo del credito,
atteggiandosi come semplice negozio mezzo, per l’attuazione di uno
scopo ulteriore, senza perderne le caratteristiche che ne
qualificano la tipicità giuridica”[10].
La figura
contrattuale in esame, secondo la Cassazione, persegue la finalità
dell’estinzione dei debiti verso il mandatario, non attraverso il
trasferimento della titolarità dei medesimi diritti, realizzata
con la loro cessione, ma solamente in maniera indiretta,
attraverso il meccanismo di compensazione col debito del
mandatario avente ad oggetto il versamento delle somme incassate[11].
In conseguenza di
quanto sopra affermato, il mero conferimento del mandato
all’incasso, privo di una procura o di delegazione, risulta
sostanzialmente privo delle caratteristiche sufficienti affinchè
il mandatario possa assolvere l’incarico affidatogli[12].
In proposito la
Corte ha sostenuto che: “…quanto al rapporto tra mandante
creditore e terzo debitore, è necessario che il mandatario venga
investito nei confronti del secondo, di una posizione giuridica,
che lo legittimi a pretendere l’adempimento in nome e per conto
del primo, risultato che normalmente si ottiene attraverso una
procura irrevocabile alla riscossione, per cui il pagamento
eseguito dal debitore al mandatario, deve intendersi fatto nelle
mani del medesimo creditore (art. 1188 c.c.)”[13].
Anche in tale
frangente tuttavia, la titolarità del credito continua ad
appartenere al mandante e in generale dove si possa escludere la
cessione di credito e in presenza del solo conferimento di
rappresentanza al mandatario, se è vero che il debitore paga bene,
con efficacia liberatoria, al rappresentante del creditore è pure
altrettanto vero che paga altrettanto bene, se effettua il
pagamento direttamente al creditore rappresentato (anche in
pendenza del mandato)[14].
In
effetti l’interesse proprio che il mandatario vanta nel mandato in
rem propriam è da porre in diretta attinenza, con quell’ambito di
rapporti interni che lo collegano al mandante e rispetto ai quali,
il debitore del mandante, come ogni altro terzo, rimane del tutto
estraneo (a meno che egli non abbia assunto una specifica
obbligazione nei confronti del mandatario).
E
dunque soltanto nell’ambito di tali rapporti, il mandante
rappresentato che abbia ricevuto il pagamento ed il mandatario in
rem propriam che sia stato scavalcato, potranno risolvere ogni
eventuale controversia, ferma restando l’efficacia estintiva del
versamento fatto dal debitore direttamente al mandante.
Alcuni autori giuridici hanno tentato di contestare, con varie
argomentazioni, quelle tesi dottrinali e giurisprudenziali che,
come nel caso in esame, sostenevano l’impossibilità del mandato in
rem propriam di compenetrarsi con la cessione del credito,
determinando effetti traslativi della titolarità del credito,
oppure producendo un vincolo di destinazione con effetti reali sui
crediti oggetto del mandato.
Per quanto
attiene al primo punto, autorevole autore ha proposto di
distinguere tra il trasferimento della titolarità del credito e la
rinuncia al ritrasferimento del risultato utile del mandato[15].
Secondo questa ricostruzione si configurerebbe una sequenza
contrattuale, i cui elementi fondamentali sono rappresentati da un
mandato irrevocabile a ricevere e da una convenzione riguardante
le modalità d’adempimento dell’obbligo da parte del mandante, per
la restituzione delle somme ricevute in base ad un connesso
negozio di credito. La suddetta convenzione si risolverebbe nella
rinuncia da parte del mandante, al ritrasferimento del risultato
utile del mandato.
A
tale proposito, si è espressa la convinzione che: “l’attribuzione
della facoltà di soddisfazione del credito nei confronti del
debitore mandante, correlata a un mandato irrevocabile a ricevere
e destinata quindi a realizzare l’effetto estintivo
dell’obbligazione del mandante senza ulteriore attività di questo,
rappresenta, con riferimento al mandato, null’altro che la
rinuncia, da parte del mandante, al ritrasferimento del risultato
utile del mandato".
Una diversa
opinione è stata sostenuta da quegli autori che ritengono che il
mandato a riscuotere, conferito al mandatario, configuri al di là
del nomen iuris utilizzato dalle parti, un contratto avente causa
solutoria ed efficacia traslativa[16].
Per tale orientamento, l’aspetto relativo alla cessione del
credito in luogo del pagamento deve essere valutato con
riferimento alla effettiva volontà delle parti.
Se
l’accordo raggiunto tra i contraenti prevede che il mandatario,
dopo aver riscosso il credito, possa eccepire la compensazione
allora non vi è necessariamente una prestazione in luogo
dell’adempimento, che viceversa deve considerarsi esistente solo
se si accerta con sicurezza che le parti hanno voluto una
cessione del credito a scopo solutorio.
L’autore tende a distinguere tra mandato cd. “debole” e mandato
“forte” ovverosia, si riferisce nel primo caso, ad un mandato che
non contempla effetti traslativi della titolarità del credito e ad
un mandato avente effetti opposti nel secondo caso.
In quest’ultima
ipotesi convergerebbero in tale ampia convenzione, intercorsa tra
mandante e mandatario, sia le regole del mandato sia quelle della
cessione del credito[17].
Un più recente
sforzo ricostruttivo della fattispecie ha negato che l’effetto
traslativo del credito non sia compatibile con la struttura e la
funzione del mandato, per il solo motivo in base al quale, il
mandante che cede il credito, opera anche una dismissione
dell’interesse di cui quindi non potrebbe più pretendere la
gestione da parte del mandatario[18].
Tale affermazione, seppure apparentemente ineccepibile, per
l’Autore non tiene conto della possibile coesistenza tra la
funzione gestoria e la funzione traslativa che può risultare dal
contenuto di un mandato in rem propriam. Infatti con la cessione
di credito realizzata con il mandato, il mandante pur spogliandosi
del credito a favore del mandario, rimane questi legato da un
rapporto di cooperazione gestoria, che obbliga il mandatario ad
esigere il credito nei tempi e nei modi stabiliti da tale
contratto.
In buona
sostanza, l’Autore ha sostenuto che: “la permeabilità della
struttura contrattuale all’interesse del mandatario, che si
verifica nel mandato in rem propriam, può in concreto comportare
una vicenda traslativa del credito, senza che ciò possa
necessariamente tradursi in chiave di atipicità, in quanto il
mandato in rem propriam si caratterizza proprio per essere un
contratto in cui la regolamentazione degli interessi del mandante
e del mandatario non può essere stabilita a priori, ma deve essere
ricercata di volta in volta nella lex contractus”.[19]
Sotto un diverso
punto di vista, una ulteriore tesi, fondata sulla capacità
riconosciuta al mandato di determinare un vincolo di destinazione
sul credito avente effetti reali, non rilevante nei rapporti
interni tra creditore e debitore, ma opponibile ai terzi non
appena sia stato notificato o accettato, è stata proposta da
ulteriore dottrina[20].
L’Autore parte dalla premessa che la convenzione complessa che
trova riscontro nella pratica ospita in particolare una clausola
in funzione della quale figura l’espressa rinuncia del mandante
alla riscossione diretta del credito e l’attribuzione alla banca
di una legittimazione esclusiva all’incasso.
Da
qui l’ulteriore considerazione che l’attribuzione al mandatario
del potere esclusivo ed irrevocabile di riscuotere somme dal
terzo, nonostante il nomen iuris, possa far pensare ad un effetto
reale derivante da un vincolo di destinazione.
D’altra parte, l’autore osserva che un vincolo di destinazione può
essere attuato su base pattizia, ai sensi dell’art. 1379 del c.c.
e che per la cessione del credito, l’art. 1260 del c.c.,
introduce un carattere di realità alla pattuizione (con
esclusione del cessionario in buona fede).
Se, quindi, la notifica consente di far conoscere agli eventuali
acquirenti il vincolo di destinazione cui è sottoposta la pretesa,
non si vede per quale motivo si dovrebbe precludere alle parti di
realizzare un assetto d’interessi che altrove lo stesso
legislatore ha consentito.
Conclusioni.
La
Corte di Cassazione ha aderito alla ricostruzione dei rapporti
operata dal precedente giudice di merito e nel caso in questione
ha sottolineato il suo attuale orientamento, secondo cui il
mandato e la cessione dei crediti sono due ipotesi distinte ed
incompatibili.
Se
infatti il titolare non dispone del proprio diritto di credito,
allora potrà incaricare un mandatario di esercitarlo ed esso
rimarrà nel patrimonio originario ; ma se invece egli sceglie di
disporre del diritto, allora non vi sarà più possibilità che esso
costituisca oggetto di un mandato all’incasso poiché, il
perfezionarsi del consenso alla cessione del credito, tra cedente
e cessionario, determina la fuoriuscita del diritto dal patrimonio
del disponente.
L’effetto tipico del mandato rimane dunque quello di far assumere
al mandatario l’obbligo di compiere atti giuridici per conto del
mandante e l’ulteriore vicenda in base alla quale, lo stesso
trattiene quanto riscosso, trova il suo titolo in un meccanismo
compensativo, sottostante e collegato al mandato, che quindi non
assume mai una portata traslativa del credito che ne costituisce
l’oggetto.
La
riscossione avviene nell’interesse del mandatario, ma in nome e
per conto e nella sfera giuridica del mandante, che all’atto della
riscossione risulta essere l’unico titolare del credito.
Di
qui l’ulteriore considerazione, particolarmente rilevante nel caso
di specie, che l’attribuzione al mandatario di un potere esclusivo
ed irrevocabile di riscuotere somme dal terzo debitore, non
determina un effetto reale, derivante da un vincolo di
destinazione sul credito oggetto del mandato.
In
altri termini, le disposizioni in tema di mandato seppure in rem
propriam, non prevedono l’ipotesi che a fronte dell’interesse del
mandatario, il mandante non possa cedere il credito a terzi.
In
tal caso, il debitore ceduto che abbia accettato l’operata
cessione o a cui sia stata notificata, sarà tenuto ad effettuare
il pagamento al cessionario del credito, divenuto titolare di un
diritto già uscito dal patrimonio del cedente, sin dal momento
della cessione.
Il
contratto come sopra concluso, per quanto adatto a far conseguire
al mandatario la somma oggetto del credito da riscuotere, non
determina dunque, l’acquisto immediato della somma stessa da parte
del mandatario, che resta titolare di una aspettativa ad un
acquisto che si verificherà automaticamente solo a riscossione
avvenuta.
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[1]
Cassazione Civile, Sez. III, 26 marzo 2003, n. 19054. Pres.
Duva V. – Rel Perconte Licatese R. – P.M. Golia A. – Consorzio
Trasporti Pubblici Lazio (Avv. Venchi) c. Locat S.p.a. (Avv.ti
Lener - Castellani)
“La cessione di credito e il mandato irrevocabile all’incasso,
conferito anche nell’interesse del mandatario (art. 1723, 2°
comma del c.c.) hanno natura essenzialmente diversa.
L’una e l’altro invero, sebbene utilizzabili per finalità
solutorie o di garanzia improria, restano figure
ontologicamente distinte, dato che la prima produce
l’immediato trasferimento della posizione attiva del rapporto
obbligatorio ad un altro soggetto, che diviene l’unico
legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto,
mentre con il mandato del tipo indicato viene conferita al
mandatario, solo la legittimazione alla riscossione del
credito, di cui resta titolare il mandante.
L’interpretazione del contratto, concretandosi
nell’accertamento della volontà dei contraenti e in
un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, può
essere censurata in Cassazione solo per inadeguatezza della
motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche, con la
conseguenza che dev’essere ritenuta inammissibile ogni critica
della ricostruzione della volontà negoziale operata dal
giudice di merito, che si traduca solo nella prospettazione di
una diversa valutazione degli elementi di fatto dal medesimo
vagliati”.
[2]
L’opinione prevalente in dottina e giurisprudenza tende ad
affermare la sostanziale differenza esistente tra il mandato
all’incasso e la cessione di credito. In proposito, si
vedano, tra le altre più recenti pronuncie: Cass., 30 gennaio
2003, n. 1391, in Fall., 2003, 796; Cass. 20 settembre 2002 n.
13779, I contratti, 2003, 288; Cass. 3 dicembre 2002, n.
17162, I contratti, 2003, 593 ; Cass., 5 aprile 2001, n. 5061,
in Rep. Foro it., 2001, voce Fall., n. 463 ; tra le sentenze
di merito: Trib. Foggia, 2 aprile 1998, in Fallimento, 1998,
857 ; App. L’Aquila, 7 maggio 1996, in Dir. fall., 1997, II,
336 ; Trib. Pordenone, 31 gennaio 1996, in Fallimento, 1996,
702; App. Milano, 6 aprile 1993, in Banca, borsa, tit. cred.,
1994, II, 691. E’ tuttavia necessiario ricordare che un
consitente orientamento giudiziale ritiene il mandato
irrevocabile all’incasso idoneo ad integrare una cessione di
credito. In questo senso si veda: Cass., 20 dicembre 2002, n.
18148, in Fallimento, 2003, 5, 580; Cass., 5 ottobre 2000, n.
13278, in Rep. Foro it., 2000, voce Fallimento, n. 437; Cass.,
13 aprile 2000, n. 4754, in Fallimento, 2001, 306; Cass., 4
novembre 1992, n. 11966, in Riv. dir. comm., 1995, II, 41;
Cass., 19 novembre 1987, n. 8505, in Fallimento, 1988, 203.
[3]
Sul tema si esprime chiaramente anche: Cass., Sez. II, 25
marzo 1993, n. 3602, Fondazione De Beaumont Bonelli c. Fornari,
in Contratti, 1993, 445. “Nel caso di conferimento del
mandato, anche nell’interesse del mandatario, il mandante
conserva la disponibilità del rapporto sostanziale affidato
solo in gestione al mandatario, il quale non acquista la
titolarità della situazione sostanziale e svolge quindi, pur
sempre, la propria attività per conto altrui” ;
App. l’Aquila, 7 maggio 1996, BNL Com.
Pratola Peligna, in Dir. Fall., 1997, II, 317. “Il mandato in
rem propriam all’incasso, non configurando cessione del
credito, non attribuisce al mandatario la titolarità del
credito, bensì la mera legittimazione a riscuoterlo: pertanto
il debitore benchè a conoscenza del mandato, può pagare con
effetto liberatorio sia al mandatario che al mandante”.
[4]
Che la posizione giuridica del cessionario del credito e del
mandatario all’incasso siano poi sostanzialmente differenti lo
conferma pure: Cass. 16 maggio 1962 n. 1096 in Giust. Civ.
1962, I, 1667. Infatti nella sentenza si afferma che: “sul
piano strettamente giuridico, mentre il procuratore, nello
stesso tempo creditore del mandante, non assume alcun rischio
circa l’esistenza del credito e la solvenza del debitore, con
la cessione di credito invece, che può essere anche pro
soluto, il cessionario può subire le conseguenze di tale
insolvenza.
[5]
L’orientamento in questione è ribadito in: Cass., sez. I, 30
gennaio 2003, n. 1391. “Il mandato irrevocabile all'incasso,
a differenza della cessione di credito, non trasferisce la
titolarità del credito, che resta in capo al mandante, ma solo
la legittimazione a riscuoterlo e la garanzia si realizza in
forma empirica e di fatto, come conseguenza della
disponibilità del credito verso il terzo e della prevista
possibilità che, al momento dell'incasso, il mandatario
trattenga le somme riscosse, soddisfacendo così il suo
credito. Ne consegue che, non integrando il mandato stesso una
cessione di credito con funzione di garanzia, gli atti
solutori sono autonomamente revocabili, ai sensi dell'art. 67
l. fall., indipendentemente dalla revocabilità del mandato. La
situazione non muta nel caso in cui il mandatario non sia il
creditore che viene poi soddisfatto attraverso l'esecuzione
del mandato, in quanto in questa ipotesi il mandato è
irrevocabile nell'interesse del terzo creditore e la sua
esecuzione integra gli estremi di un pagamento che viene
effettuato dal mandatario (terzo) con provvista del mandante
debitore e realizza pur sempre una indiscutibile funzione
solutoria”.
[6]
Sul punto si veda : Cass., Sez III, 20 novembre 2002, n.
16342, De Cles c. Soc. Dicomi, in Mass. Foro it., 2002. “Nel
procedimento di qualificazione del contratto, il giudice di
merito non è vincolato dal nomen iuris che ad esso hanno
attribuito le parti, pur dovendo tener conto anche di questo
dato, ma deve ricercare ed interpretare la concreta volontà
dei contraenti stessi, avuto riguardo all’effettivo contenuto
del rapporto e facendo applicazione delle regole ermeneutiche
dettate dagli artt. 1362 e ss. del c.c.”.
[7]
Ginevra, Il c.d. "mandato irrevocabile all'incasso" della
prassi bancaria, in Banca borsa e titoli di credito, 2000,
pag. 199. “L’affermazione dell’astratta idoneità del mandato
(all’incasso) a determinare una cessione del credito si basa
essenzialmente sull’esaltazione dell’autonomia negoziale nella
costruzione del contenuto dei tipi contrattuali adottati…Detta
impostazione si scontra tuttavia con un’obiezione che appare
decisiva e cioè quella del superamento nell’ipotesi concreta
dei limiti tipologici del mandato: mentre infatti il tipo
legale in discorso ha come momento essenziale un agire per
conto altrui è chiaro invece che, là dove si ipotizza una
cessione del credito, il soggetto cessionario compie, con
l’esercizio del diritto di credito acquisito, un atto
individuato da computarsi in conto, non già del cedente, bensì
proprio”. In senso sostanzialmente conforme si sono anche
espressi: D’Alessandro, I mandati in rem propriam all’incasso,
in Dir. fall., 1989, I, 208 ; Oppo, Mandato irrevocabile e
vincoli di gestione nell’amministrazione controllata, in
Scritti giuridici, I, Diritto dell’impresa, 1992, 446.
[8]
A fini di completezza si può ricordare che la giurisprudenza
di Cassazione meno recente e ormai minoritaria, in passato
affermava sovente il principio secondo cui, il mandato
irrevocabile conferito alla banca ad esigere un credito, allo
scopo di conseguire una parziale estinzione del debito, si
risolve, nonostante il riferimento che le parti abbiano fatto
al contratto di mandato, in una vera e propria cessione (Cass.,
30 giugno 1961, n. 1576, in Riv. dir. comm., 1961, 439).
[9]
Il fatto che il mandatario possa agire anche nel proprio
interesse è perfettamente compatibile con il fenomeno gestorio,
come ha rilevato la stessa Corte di Cassazione (Cass., 13
marzo 1964, n. 550, in Foro it., 1965, I, 866), nella cui
motivazione si legge: “non è di ostacolo alla negotiorum
gestio, il fatto che il gestore abbia agito per un interesse
proprio, quando l’affare sia stato obiettivamente, almeno in
prevalenza altrui”; Non è ammesso invece, che l’interesse
possa essere esclusivo del mandatario o di un terzo, dovendo
essere anche del mandante; “occorre cioè il concorso di un
interesse del mandatario, giuridicamente rilevante, perché
correlato ad una autonoma obbligazione del mandante (Cass.,
25 marzo 1976, n. 1070, in Giust. Civ., 1976, I, 1300).
[10]
La qualifica di “negozio-mezzo” è allo scopo riconosciuta al
mandato anche nella sentenza: Cass., 1 febbraio 1983, n. 857,
in Giur. it., 1984, I, 1, 352. “Il mandato conferito anche
nell’interesse del mandatario, costituisce il negozio-mezzo
per l’attuazione di uno scopo ulteriore, rispetto a quello
tipico del mandato, connesso alla realizzazione di un altro
rapporto o di un altro negozio intercorso tra le parti e
sottostante al mandato” ; “L’interesse all’esecuzione del
mandato presuppone il soddisfacimento di un altro interesse
che fa corpo con il conseguimento del corrispettivo e che
consiste nella possibilità per il mandatario di veder
realizzato un negozio fiduciario, ovvero uno sinallagmatico,
intercorso tra le parti e sottostante al mandato”.
[11]
Il meccanismo compensativo collegato alla fattispecie in
oggetto è pure ricordato in: Cass. Sez. I, 13 aprile 2000, n.
4754, in Fall. 2001, p. 307. “L’attribuzione di un mandato in
rem propriam all’incasso di crediti, nei confronti di un
terzo, con il conferimento della facoltà di utilizzare le
somme incassate, per l’estinzione totale o parziale, di un
debito verso il mandatario, benchè non ancora sorto, anche
attraverso la compensazione delle rispettive ragioni
creditorie, producendo effetti sostanzialmente analoghi alla
cessione di crediti, ha oltre ad uno scopo di garanzia,
soprattutto funzione solutoria, risolvendosi nella
precostituzione di un sicuro mezzo di pagamento per il
mandatario, in ordine ai finanziamenti da effettuare a favore
del mandante. Ne consegue, che trattandosi di un mezzo
satisfattorio diverso dal denaro ed estraneo alle comuni
relazioni commerciali, risulta suscettibile, di revocatoria
fallimentare ai sensi dell’art. 67, primo comma, n. 2, legge
fallimentare, se pattuito nel biennio (sospetto), a nulla
rilevando che tale che tale pattuizione sia coeva al sorgere
del rapporto”.
[12]
D’Alessandro, I mandati in rem propriam all’incasso, in Dir.
fall., 1989, I, 208. “In altri termini, occorre riconoscere
che il mandatario all’incasso è nell’impossibilità di
assolvere il suo incarico, perché il mandato in sé e per sé è
inidoneo a conferirgli, per esprimersi in termini cartolari,
sia la legittimazione attiva nei confronti del debitore, sia
anche soltanto la legittimazione passiva”.
[13]
Una disamina comparativa degli effetti giuridici delle
rispettive due strutture contrattuali è svolta in: Cass., Sez.
III, 10 dicembre 2000, n. 14637, Mass. Foro it. 2000, 1519.
“Procura e contratto di mandato senza rappresentanza,
producono effetti negoziali diversi: la prima conferisce ad un
soggetto, il potere di agire nel nome e in vece del
rappresentante; il secondo obbliga il mandatario al compimento
di attività giuridiche nell’interesse del mandante, senza
spendere il suo nome. Poiché però entrambi i negozi, assolvono
il ruolo di manifestazione della volontà, rispettivamente del
rappresentato, o del mandante, di ottenere il compimento
dell’attività da parte del rappresentante o del mandatario,
condizione di validità dell’uno o dell’altro è che tale
manifestazione abbia la medesima forma prescritta per
l’attività (che può o deve essere compiuta), possa produrre
gli effetti voluti. Qualora invece il mandante, conferisca la
rappresentanza al mandatario, la forma per la validità del
contratto di mandato è libera, con conseguente costituzione
dei rispettivi diritti e obblighi, mentre per la forma
necessaria alla validità della procura si applicano i principi
predetti”.
[14]
Cass. 20 giugno 1991 n.6972, in Resp. civ. e prev., 1991, 832:
“E' opinione quasi incontroversa della dottrina più autorevole
e costante in giurisprudenza che l'irrevocabilità del mandato
in rem propriam, ex art. 1723 secondo comma c.c., non ha
incidenza sul principio generale secondo cui il mandato non
priva il mandante dei poteri per il compimento degli atti che
ne formano oggetto; anche privato del potere di revocare il
mandato, il mandante tuttavia conserva la legittimazione a
compiere da se' (o a mezzo di altro mandatario) gli atti
gestori suddetti (Cass. n. 4432-77; Cass. n. 2193-75, in
ipotesi di mandato con rappresentanza). In particolare, per
quanto attiene al mandato in rem propriam ad esigere un
credito del mandante, non e' esclusa la efficacia della
richiesta di pagamento da parte del creditore-mandante e
l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal terzo a
costui (Cass. n. 1405 del 1964; Cass. n. 3157 del 1976). E'
salvo il risarcimento del danno subito dal
mandatario-procuratore, da farsi valore contro il mandante
(per l'illegittima revoca) o anche contro il terzo debitore,
la cui responsabilità sarà extracontrattuale (lesione del
credito ex art. 2043 c.c.) in quanto non legato da alcun
rapporto con il mandatario; ovvero contrattuale ex art. 1218
c.c., se ha pattuito un impegno con il medesimo.”.
[15]
Gambino, Il mandato per la soddisfazione dei crediti del
mandatario o di terzi nel fallimento e nella procedura di
concordato preventivo, in Riv.dir.comm., 1975, I, 161.
[16]
Vigo, La revoca del mandato "in rem propriam" all' incasso
nell' amministrazione straordinaria, in Banca borsa e titoli
di credito, 1989, pag. 575. “In secondo luogo, va tenuto conto
che, ai sensi dell’art. 1198 c.c., il debitore si libera nei
confronti del cessionario, non al momento della cessione, ma
soltanto quando il cessionario riscuoterà il credito ceduto.
Di qui l’interesse del cedente, alla effettiva riscossione di
un credito del quale, egli non è più titolare. Di qui anche la
compatibilità, in questa fattispecie, di mandato e cessione
del credito. Il debitore assume la qualifica di cedente, in
quanto trasferisce il suo credito solutionis causa, assume la
qualifica di mandante, in quanto la riscossione avviene anche
nel suo interesse, pur non essendo più egli titolare del
credito”.
[17]
In senso contrario, si esprime: Bussoletti, La sorte del
mandato all’incasso in rem propriam nell’amministrazione
straordinaria, in Riv. dir. civ., 1993, I, 263. “Da un lato
infatti nell’alternativa mandato-cessione non sembra residuare
spazio per mutazioni genetiche che si traducano in un tertium
genus: o le pattuizioni sono di portata tale da non
determinare l’uscita del credito dal patrimonio del mandante e
allora non si ha cessione ; ovvero è il contrario e in tal
caso il contratto va riqualificato in termini di cessione”.
[18]
Lordi, Mandato in rem propriam e cessione dei crediti, Nota a
Cass., Sez. I, 25 luglio 1996, n. 6726, in Rivista del
notariato, 1998, pag. 314-321, ma del medesimo orientamento è
pure: Bongiorno, Il mandato in rem propriam con effetto
traslativo della titolarità del credito, in Dir. fall., 1989,
I, 386. Secondo quest’ultimo autore: “ Il mandato in rem
propriam e la cessione dl credito pro solvendo non
costituiscono tipi contrattuali autonomi, ma forme negoziali
neutre, utilizzabili per l’attuazione di più svariati negozi
causali.” Nulla pertanto impedisce che allo schema tipico del
mandato si faccia ricorso, non per affidare al mandatario la
cura della gestione dell’interesse del mandante, ma per
provocare un effetto traslativo della titolarità del credito
con funzione solutoria
[19]
Lordi, Mandato in rem propriam e cessione dei crediti, Nota a
Cass., Sez. I, 25 luglio 1996, n. 6726, in Rivista del
notariato, 1998, pag. 314-321. “…il contratto di mandato in
rem propriam, in relazione all’interesse in concreto
perseguito dalle parti, meriterà una disciplina personalizzata
congrua rispetto alla sua specificità. Così dalla verifica del
contenuto contrattuale, potrebbe risultare che il mandato in
rem propriam (formalmente individuato dalla compresenza
dell’interesse alieno), esprima anche una vicenda traslativa
del diritto, relativamente al quale dovrà svolgersi l’attività
esecutiva del mandato”.
[20]
Terranova, Garanzie bancarie e Fallimento: la sorte del
mandato irrevocabile all’incasso, in Banca e borsa, 1989, I,
504 e ss. “Se quanto precede è vero, l’unico modo per
riconoscere al mandato irrevocabile all’incasso un effetto
reale, è di ritenere che esso imponga sul credito un vincolo
di destinazione, ininfluente nei rapporti interni tra
creditori e debitore, ma opponibile ai terzi, non appena sia
stato notificato o accettato a norma degli artt. 1265, 2914,
2915 c.c.".
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