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Il
mandato all’incasso e la cessione del credito: osservazioni
a Cassazione Civile, Sez. III, 26 marzo 2003, n. 19054
Di
Fabio Giovagnoli
9 maggio 2005
La pronuncia in oggetto prende
in considerazione le diversità esistenti tra due figure
contrattuali, quali la cessione del credito e il mandato
irrevocabile all’incasso, conferito anche nell’interesse del
mandatario (c.d. mandato in rem propriam) ed in secondo
luogo conferma lo stabile orientamento del giudice di
legittimità, in tema di interpretazione del contratto,
precisando che l’individuazione della volontà dei
contraenti, consiste in un accertamento di fatto riservato
al giudice di merito ed il cui risultato è sindacabile in
sede di legittimità, solo per i vizi di motivazione e in
rapporto ai criteri legali di interpretazione
contrattuale[1].
La controversia giudiziaria trae origine dal conferimento di
un mandato irrevocabile all’incasso, con il quale una
società creditrice aveva attribuito ad una banca, l’incarico
di riscuotere i crediti riferiti ad un determinato lotto di
fatture, nei confronti di un proprio debitore.
Tali crediti, come emerge dal testo di una lettera spedita
al debitore ceduto, dalla banca incaricata alla riscossione
e prodotta in giudizio, sarebbero stati poi trattenuti
dall’istituto mandatario, a fronte di proprie ragioni
creditorie nei confronti del mandante.
Tuttavia la società creditrice, dopo aver conferito alla
banca il mandato ad esigere ed incassare le proprie
spettanze nei confronti del Consorzio, provvedeva
successivamente a mettere in atto una cessione dei medesimi
crediti, a favore di altra e diversa società cessionaria
specializzata.
Il debitore ceduto da parte sua, disponeva il pagamento
delle predette fatture a favore della banca mandataria, pur
avendo ricevuto notizia, in data antecedente al pagamento,
della cessione a favore di altra società specializzata.
Il tema affrontato nella pronuncia in epigrafe coinvolge la
valutazione comparativa delle figure contrattuali della
cessione del credito (art. 1260 e seguenti del c.c.) e del
mandato all’incasso e dispiega la propria importanza pratica
in relazione al trasferimento della titolarità del
credito[2].
Nel respingere il ricorso del debitore ceduto, il Supremo
Collegio ha aderito alla ricostruzione dei rapporti tra le
parti operata dalla Corte d’Appello, riaffermando che la
“differente struttura e funzione giuridica ed economica, del
mandato irrevocabile all’incasso e della cessione del
credito, fa sì inevitabilmente, che il creditore cedente sia
rimasto, dopo il conferimento del mandato, l’unico titolare
del credito vantato nei confronti del Consorzio, con la
piena facoltà di trasferirlo validamente ad altro
soggetto”[3].
Questa sua facoltà sarebbe stata impedita solamente, osserva
il giudice di legittimità, se prima della cessione, la banca
avesse incassato dal debitore ceduto i crediti riferiti alle
forniture, relative alle tre fatture in contestazione[4].
In particolare, la Corte ha valorizzato l’osservazione in
base alla quale: “dai documenti prodotti, che contrassegnano
l’operazione, non si evince alcuna volontà di provocare un
effetto traslativo, oltre che solutorio, e cioè di
trasferire al mandatario la titolarità del credito, ponendo
in essere, sia pure in via indiretta, una sostanziale
cessione del credito”.
In definitiva quindi, nella sentenza in commento, la Corte
di Cassazione torna a sostenere che il mandato all’incasso
in rem propriam e la cessione del credito, se anche entrambi
utilizzabili per conseguire le stesse finalità, a scopo
d’adempimento o di garanzia, “restano sostanzialmente
differenti e sono incompatibili”[5].
Inoltre, in merito ad ulteriori aspetti più strettamente
procedurali, la Corte ha riconfermato che il sindacato di
legittimità può essere utilmente sollecitato sui criteri
astratti, generali e tecnici, applicati dal giudice del
merito ai fini della qualificazione giuridica del
contratto[6].
Infatti, secondo il Supremo Collegio, la ricerca e
l’individuazione della comune volontà dei contraenti, è un
tipico accertamento di fatto riservato al giudice del
merito, il cui risultato è sindacabile in sede di
legittimità, solo per vizi di motivazione ed in relazione ai
canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt.
1362 e seguenti del codice civile.
La pronuncia in commento rafforza l’orientamento in base al
quale, l’attribuzione di un effetto traslativo del credito
risulta estranea allo schema legislativamente previsto per
il mandato[7].
La struttura causale propria dell’istituto giuridico,
delineato agli artt. 1703 e seguenti del nostro codice
civile, sarebbe essenzialmente diretta al compimento di
un’attività gestoria nell’interesse del mandante e
argomentando diversamente, verrebbe illegittimamente
frainteso lo stesso elemento fondamentale del mandato,
rappresentato dall’agire per conto altrui.
Secondo l’orientamento sostenuto dal Supremo Collegio, le
due figure contrattuali del mandato all’incasso e della
cessione del credito sono distinte ed incompatibili e non
possono essere entrambe volute dalle parti, a pena del
superamento dei limiti tipologici del mandato[8].
Fino a quando un credito rimane nel patrimonio del debitore,
allora può ritenersi accettabile che questi conferisca ad
altri l’incarico di riscuoterlo, poiché l’altruità del
diritto è il presupposto perché si possa individuare una
gestione di affari altrui.
Ma quando il credito fuoriesce dal patrimonio del debitore
originario, allora questi perde la possibilità di conferire
il mandato all’incasso in relazione ad un diritto che non
gli appartiene più, ad un preteso mandatario-cessionario,
che si troverebbe ad agire esclusivamente nel proprio
interesse[9].
Tanto chiarito, la Corte ha ribadito che il solo rilievo
attribuito dalla legge al mandato in rem propriam è quello
della inestinguibilità per revoca, per morte o incapacità
del mandante: caratteristica che può agevolmente ritrovarsi
anche nell’ipotesi in parola, ma che non può in alcun modo
elidere la considerazione che: “..il mandato non è idoneo a
produrre l’effetto traslativo del credito, atteggiandosi
come semplice negozio mezzo, per l’attuazione di uno scopo
ulteriore, senza perderne le caratteristiche che ne
qualificano la tipicità giuridica”[10].
La figura contrattuale in esame, secondo la Cassazione,
persegue la finalità dell’estinzione dei debiti verso il
mandatario, non attraverso il trasferimento della titolarità
dei medesimi diritti, realizzata con la loro cessione, ma
solamente in maniera indiretta, attraverso il meccanismo di
compensazione col debito del mandatario avente ad oggetto il
versamento delle somme incassate[11].
In conseguenza di quanto sopra affermato, il mero
conferimento del mandato all’incasso, privo di una procura o
di delegazione, risulta sostanzialmente privo delle
caratteristiche sufficienti affinchè il mandatario possa
assolvere l’incarico affidatogli[12].
In proposito la Corte ha sostenuto che: “…quanto al rapporto
tra mandante creditore e terzo debitore, è necessario che il
mandatario venga investito nei confronti del secondo, di una
posizione giuridica, che lo legittimi a pretendere
l’adempimento in nome e per conto del primo, risultato che
normalmente si ottiene attraverso una procura irrevocabile
alla riscossione, per cui il pagamento eseguito dal debitore
al mandatario, deve intendersi fatto nelle mani del medesimo
creditore (art. 1188 c.c.)”[13].
Anche in tale frangente tuttavia, la titolarità del credito
continua ad appartenere al mandante e in generale dove si
possa escludere la cessione di credito e in presenza del
solo conferimento di rappresentanza al mandatario, se è vero
che il debitore paga bene, con efficacia liberatoria, al
rappresentante del creditore è pure altrettanto vero che
paga altrettanto bene, se effettua il pagamento direttamente
al creditore rappresentato (anche in pendenza del
mandato)[14].
In effetti l’interesse proprio che il mandatario vanta nel
mandato in rem propriam è da porre in diretta attinenza, con
quell’ambito di rapporti interni che lo collegano al
mandante e rispetto ai quali, il debitore del mandante, come
ogni altro terzo, rimane del tutto estraneo (a meno che egli
non abbia assunto una specifica obbligazione nei confronti
del mandatario).
E dunque soltanto nell’ambito di tali rapporti, il mandante
rappresentato che abbia ricevuto il pagamento ed il
mandatario in rem propriam che sia stato scavalcato,
potranno risolvere ogni eventuale controversia, ferma
restando l’efficacia estintiva del versamento fatto dal
debitore direttamente al mandante.
Alcuni autori giuridici hanno tentato di contestare, con
varie argomentazioni, quelle tesi dottrinali e
giurisprudenziali che, come nel caso in esame, sostenevano
l’impossibilità del mandato in rem propriam di compenetrarsi
con la cessione del credito, determinando effetti traslativi
della titolarità del credito, oppure producendo un vincolo
di destinazione con effetti reali sui crediti oggetto del
mandato.
Per quanto attiene al primo punto, autorevole autore ha
proposto di distinguere tra il trasferimento della
titolarità del credito e la rinuncia al ritrasferimento del
risultato utile del mandato[15].
Secondo questa ricostruzione si configurerebbe una sequenza
contrattuale, i cui elementi fondamentali sono rappresentati
da un mandato irrevocabile a ricevere e da una convenzione
riguardante le modalità d’adempimento dell’obbligo da parte
del mandante, per la restituzione delle somme ricevute in
base ad un connesso negozio di credito. La suddetta
convenzione si risolverebbe nella rinuncia da parte del
mandante, al ritrasferimento del risultato utile del
mandato.
A tale proposito, si è espressa la convinzione che:
“l’attribuzione della facoltà di soddisfazione del credito
nei confronti del debitore mandante, correlata a un mandato
irrevocabile a ricevere e destinata quindi a realizzare
l’effetto estintivo dell’obbligazione del mandante senza
ulteriore attività di questo, rappresenta, con riferimento
al mandato, null’altro che la rinuncia, da parte del
mandante, al ritrasferimento del risultato utile del
mandato".
Una diversa opinione è stata sostenuta da quegli autori che
ritengono che il mandato a riscuotere, conferito al
mandatario, configuri al di là del nomen iuris utilizzato
dalle parti, un contratto avente causa solutoria ed
efficacia traslativa[16].
Per tale orientamento, l’aspetto relativo alla cessione del
credito in luogo del pagamento deve essere valutato con
riferimento alla effettiva volontà delle parti.
Se l’accordo raggiunto tra i contraenti prevede che il
mandatario, dopo aver riscosso il credito, possa eccepire la
compensazione allora non vi è necessariamente una
prestazione in luogo dell’adempimento, che viceversa deve
considerarsi esistente solo se si accerta con sicurezza che
le parti hanno voluto una cessione del credito a scopo
solutorio.
L’autore tende a distinguere tra mandato cd. “debole” e
mandato “forte” ovverosia, si riferisce nel primo caso, ad
un mandato che non contempla effetti traslativi della
titolarità del credito e ad un mandato avente effetti
opposti nel secondo caso.
In quest’ultima ipotesi convergerebbero in tale ampia
convenzione, intercorsa tra mandante e mandatario, sia le
regole del mandato sia quelle della cessione del
credito[17].
Un più recente sforzo ricostruttivo della fattispecie ha
negato che l’effetto traslativo del credito non sia
compatibile con la struttura e la funzione del mandato, per
il solo motivo in base al quale, il mandante che cede il
credito, opera anche una dismissione dell’interesse di cui
quindi non potrebbe più pretendere la gestione da parte del
mandatario[18].
Tale affermazione, seppure apparentemente ineccepibile, per
l’Autore non tiene conto della possibile coesistenza tra la
funzione gestoria e la funzione traslativa che può risultare
dal contenuto di un mandato in rem propriam. Infatti con la
cessione di credito realizzata con il mandato, il mandante
pur spogliandosi del credito a favore del mandario, rimane
questi legato da un rapporto di cooperazione gestoria, che
obbliga il mandatario ad esigere il credito nei tempi e nei
modi stabiliti da tale contratto.
In buona sostanza, l’Autore ha sostenuto che: “la
permeabilità della struttura contrattuale all’interesse del
mandatario, che si verifica nel mandato in rem propriam, può
in concreto comportare una vicenda traslativa del credito,
senza che ciò possa necessariamente tradursi in chiave di
atipicità, in quanto il mandato in rem propriam si
caratterizza proprio per essere un contratto in cui la
regolamentazione degli interessi del mandante e del
mandatario non può essere stabilita a priori, ma deve essere
ricercata di volta in volta nella lex contractus”.[19]
Sotto un diverso punto di vista, una ulteriore tesi, fondata
sulla capacità riconosciuta al mandato di determinare un
vincolo di destinazione sul credito avente effetti reali,
non rilevante nei rapporti interni tra creditore e debitore,
ma opponibile ai terzi non appena sia stato notificato o
accettato, è stata proposta da ulteriore dottrina[20].
L’Autore parte dalla premessa che la convenzione complessa
che trova riscontro nella pratica ospita in particolare una
clausola in funzione della quale figura l’espressa rinuncia
del mandante alla riscossione diretta del credito e
l’attribuzione alla banca di una legittimazione esclusiva
all’incasso.
Da qui l’ulteriore considerazione che l’attribuzione al
mandatario del potere esclusivo ed irrevocabile di
riscuotere somme dal terzo, nonostante il nomen iuris, possa
far pensare ad un effetto reale derivante da un vincolo di
destinazione.
D’altra parte, l’autore osserva che un vincolo di
destinazione può essere attuato su base pattizia, ai sensi
dell’art. 1379 del c.c. e che per la cessione del credito,
l’art. 1260 del c.c., introduce un carattere di realità alla
pattuizione (con esclusione del cessionario in buona fede).
Se, quindi, la notifica consente di far conoscere agli
eventuali acquirenti il vincolo di destinazione cui è
sottoposta la pretesa, non si vede per quale motivo si
dovrebbe precludere alle parti di realizzare un assetto
d’interessi che altrove lo stesso legislatore ha consentito.
Conclusioni.
La Corte di Cassazione ha aderito alla ricostruzione dei
rapporti operata dal precedente giudice di merito e nel caso
in questione ha sottolineato il suo attuale orientamento,
secondo cui il mandato e la cessione dei crediti sono due
ipotesi distinte ed incompatibili.
Se infatti il titolare non dispone del proprio diritto di
credito, allora potrà incaricare un mandatario di
esercitarlo ed esso rimarrà nel patrimonio originario ; ma
se invece egli sceglie di disporre del diritto, allora non
vi sarà più possibilità che esso costituisca oggetto di un
mandato all’incasso poiché, il perfezionarsi del consenso
alla cessione del credito, tra cedente e cessionario,
determina la fuoriuscita del diritto dal patrimonio del
disponente.
L’effetto tipico del mandato rimane dunque quello di far
assumere al mandatario l’obbligo di compiere atti giuridici
per conto del mandante e l’ulteriore vicenda in base alla
quale, lo stesso trattiene quanto riscosso, trova il suo
titolo in un meccanismo compensativo, sottostante e
collegato al mandato, che quindi non assume mai una portata
traslativa del credito che ne costituisce l’oggetto.
La riscossione avviene nell’interesse del mandatario, ma in
nome e per conto e nella sfera giuridica del mandante, che
all’atto della riscossione risulta essere l’unico titolare
del credito.
Di qui l’ulteriore considerazione, particolarmente rilevante
nel caso di specie, che l’attribuzione al mandatario di un
potere esclusivo ed irrevocabile di riscuotere somme dal
terzo debitore, non determina un effetto reale, derivante da
un vincolo di destinazione sul credito oggetto del mandato.
In altri termini, le disposizioni in tema di mandato seppure
in rem propriam, non prevedono l’ipotesi che a fronte
dell’interesse del mandatario, il mandante non possa cedere
il credito a terzi.
In tal caso, il debitore ceduto che abbia accettato
l’operata cessione o a cui sia stata notificata, sarà tenuto
ad effettuare il pagamento al cessionario del credito,
divenuto titolare di un diritto già uscito dal patrimonio
del cedente, sin dal momento della cessione.
Il contratto come sopra concluso, per quanto adatto a far
conseguire al mandatario la somma oggetto del credito da
riscuotere, non determina dunque, l’acquisto immediato della
somma stessa da parte del mandatario, che resta titolare di
una aspettativa ad un acquisto che si verificherà
automaticamente solo a riscossione avvenuta.
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[1] Cassazione Civile, Sez. III, 26 marzo 2003, n. 19054.
Pres. Duva V. – Rel Perconte Licatese R. – P.M. Golia A. –
Consorzio Trasporti Pubblici Lazio (Avv. Venchi) c. Locat
S.p.a. (Avv.ti Lener - Castellani)
“La cessione di credito e il mandato irrevocabile
all’incasso, conferito anche nell’interesse del mandatario
(art. 1723, 2° comma del c.c.) hanno natura essenzialmente
diversa.
L’una e l’altro invero, sebbene utilizzabili per finalità
solutorie o di garanzia improria, restano figure
ontologicamente distinte, dato che la prima produce
l’immediato trasferimento della posizione attiva del
rapporto obbligatorio ad un altro soggetto, che diviene
l’unico legittimato a pretendere la prestazione dal debitore
ceduto, mentre con il mandato del tipo indicato viene
conferita al mandatario, solo la legittimazione alla
riscossione del credito, di cui resta titolare il mandante.
L’interpretazione del contratto, concretandosi
nell’accertamento della volontà dei contraenti e in
un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, può
essere censurata in Cassazione solo per inadeguatezza della
motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche, con
la conseguenza che dev’essere ritenuta inammissibile ogni
critica della ricostruzione della volontà negoziale operata
dal giudice di merito, che si traduca solo nella
prospettazione di una diversa valutazione degli elementi di
fatto dal medesimo vagliati”.
[2] L’opinione prevalente in dottina e giurisprudenza tende
ad affermare la sostanziale differenza esistente tra il
mandato all’incasso e la cessione di credito. In proposito,
si vedano, tra le altre più recenti pronuncie: Cass., 30
gennaio 2003, n. 1391, in Fall., 2003, 796; Cass. 20
settembre 2002 n. 13779, I contratti, 2003, 288; Cass. 3
dicembre 2002, n. 17162, I contratti, 2003, 593 ; Cass., 5
aprile 2001, n. 5061, in Rep. Foro it., 2001, voce Fall., n.
463 ; tra le sentenze di merito: Trib. Foggia, 2 aprile
1998, in Fallimento, 1998, 857 ; App. L’Aquila, 7 maggio
1996, in Dir. fall., 1997, II, 336 ; Trib. Pordenone, 31
gennaio 1996, in Fallimento, 1996, 702; App. Milano, 6
aprile 1993, in Banca, borsa, tit. cred., 1994, II, 691. E’
tuttavia necessiario ricordare che un consitente
orientamento giudiziale ritiene il mandato irrevocabile
all’incasso idoneo ad integrare una cessione di credito. In
questo senso si veda: Cass., 20 dicembre 2002, n. 18148, in
Fallimento, 2003, 5, 580; Cass., 5 ottobre 2000, n. 13278,
in Rep. Foro it., 2000, voce Fallimento, n. 437; Cass., 13
aprile 2000, n. 4754, in Fallimento, 2001, 306; Cass., 4
novembre 1992, n. 11966, in Riv. dir. comm., 1995, II, 41;
Cass., 19 novembre 1987, n. 8505, in Fallimento, 1988, 203.
[3] Sul tema si esprime chiaramente anche: Cass., Sez. II,
25 marzo 1993, n. 3602, Fondazione De Beaumont Bonelli c.
Fornari, in Contratti, 1993, 445. “Nel caso di conferimento
del mandato, anche nell’interesse del mandatario, il
mandante conserva la disponibilità del rapporto sostanziale
affidato solo in gestione al mandatario, il quale non
acquista la titolarità della situazione sostanziale e svolge
quindi, pur sempre, la propria attività per conto altrui” ;
App. l’Aquila, 7 maggio 1996, BNL Com. Pratola Peligna, in
Dir. Fall., 1997, II, 317. “Il mandato in rem propriam
all’incasso, non configurando cessione del credito, non
attribuisce al mandatario la titolarità del credito, bensì
la mera legittimazione a riscuoterlo: pertanto il debitore
benchè a conoscenza del mandato, può pagare con effetto
liberatorio sia al mandatario che al mandante”.
[4] Che la posizione giuridica del cessionario del credito e
del mandatario all’incasso siano poi sostanzialmente
differenti lo conferma pure: Cass. 16 maggio 1962 n. 1096 in
Giust. Civ. 1962, I, 1667. Infatti nella sentenza si afferma
che: “sul piano strettamente giuridico, mentre il
procuratore, nello stesso tempo creditore del mandante, non
assume alcun rischio circa l’esistenza del credito e la
solvenza del debitore, con la cessione di credito invece,
che può essere anche pro soluto, il cessionario può subire
le conseguenze di tale insolvenza.
[5] L’orientamento in questione è ribadito in: Cass., sez.
I, 30 gennaio 2003, n. 1391. “Il mandato irrevocabile
all'incasso, a differenza della cessione di credito, non
trasferisce la titolarità del credito, che resta in capo al
mandante, ma solo la legittimazione a riscuoterlo e la
garanzia si realizza in forma empirica e di fatto, come
conseguenza della disponibilità del credito verso il terzo e
della prevista possibilità che, al momento dell'incasso, il
mandatario trattenga le somme riscosse, soddisfacendo così
il suo credito. Ne consegue che, non integrando il mandato
stesso una cessione di credito con funzione di garanzia, gli
atti solutori sono autonomamente revocabili, ai sensi
dell'art. 67 l. fall., indipendentemente dalla revocabilità
del mandato. La situazione non muta nel caso in cui il
mandatario non sia il creditore che viene poi soddisfatto
attraverso l'esecuzione del mandato, in quanto in questa
ipotesi il mandato è irrevocabile nell'interesse del terzo
creditore e la sua esecuzione integra gli estremi di un
pagamento che viene effettuato dal mandatario (terzo) con
provvista del mandante debitore e realizza pur sempre una
indiscutibile funzione solutoria”.
[6] Sul punto si veda : Cass., Sez III, 20 novembre 2002, n.
16342, De Cles c. Soc. Dicomi, in Mass. Foro it., 2002. “Nel
procedimento di qualificazione del contratto, il giudice di
merito non è vincolato dal nomen iuris che ad esso hanno
attribuito le parti, pur dovendo tener conto anche di questo
dato, ma deve ricercare ed interpretare la concreta volontà
dei contraenti stessi, avuto riguardo all’effettivo
contenuto del rapporto e facendo applicazione delle regole
ermeneutiche dettate dagli artt. 1362 e ss. del c.c.”.
[7] Ginevra, Il c.d. "mandato irrevocabile all'incasso"
della prassi bancaria, in Banca borsa e titoli di credito,
2000, pag. 199. “L’affermazione dell’astratta idoneità del
mandato (all’incasso) a determinare una cessione del credito
si basa essenzialmente sull’esaltazione dell’autonomia
negoziale nella costruzione del contenuto dei tipi
contrattuali adottati…Detta impostazione si scontra tuttavia
con un’obiezione che appare decisiva e cioè quella del
superamento nell’ipotesi concreta dei limiti tipologici del
mandato: mentre infatti il tipo legale in discorso ha come
momento essenziale un agire per conto altrui è chiaro invece
che, là dove si ipotizza una cessione del credito, il
soggetto cessionario compie, con l’esercizio del diritto di
credito acquisito, un atto individuato da computarsi in
conto, non già del cedente, bensì proprio”. In senso
sostanzialmente conforme si sono anche espressi:
D’Alessandro, I mandati in rem propriam all’incasso, in Dir.
fall., 1989, I, 208 ; Oppo, Mandato irrevocabile e vincoli
di gestione nell’amministrazione controllata, in Scritti
giuridici, I, Diritto dell’impresa, 1992, 446.
[8] A fini di completezza si può ricordare che la
giurisprudenza di Cassazione meno recente e ormai
minoritaria, in passato affermava sovente il principio
secondo cui, il mandato irrevocabile conferito alla banca ad
esigere un credito, allo scopo di conseguire una parziale
estinzione del debito, si risolve, nonostante il riferimento
che le parti abbiano fatto al contratto di mandato, in una
vera e propria cessione (Cass., 30 giugno 1961, n. 1576, in
Riv. dir. comm., 1961, 439).
[9] Il fatto che il mandatario possa agire anche nel proprio
interesse è perfettamente compatibile con il fenomeno
gestorio, come ha rilevato la stessa Corte di Cassazione
(Cass., 13 marzo 1964, n. 550, in Foro it., 1965, I, 866),
nella cui motivazione si legge: “non è di ostacolo alla
negotiorum gestio, il fatto che il gestore abbia agito per
un interesse proprio, quando l’affare sia stato
obiettivamente, almeno in prevalenza altrui”; Non è ammesso
invece, che l’interesse possa essere esclusivo del
mandatario o di un terzo, dovendo essere anche del mandante;
“occorre cioè il concorso di un interesse del mandatario,
giuridicamente rilevante, perché correlato ad una autonoma
obbligazione del mandante (Cass., 25 marzo 1976, n. 1070, in
Giust. Civ., 1976, I, 1300).
[10] La qualifica di “negozio-mezzo” è allo scopo
riconosciuta al mandato anche nella sentenza: Cass., 1
febbraio 1983, n. 857, in Giur. it., 1984, I, 1, 352. “Il
mandato conferito anche nell’interesse del mandatario,
costituisce il negozio-mezzo per l’attuazione di uno scopo
ulteriore, rispetto a quello tipico del mandato, connesso
alla realizzazione di un altro rapporto o di un altro
negozio intercorso tra le parti e sottostante al mandato” ;
“L’interesse all’esecuzione del mandato presuppone il
soddisfacimento di un altro interesse che fa corpo con il
conseguimento del corrispettivo e che consiste nella
possibilità per il mandatario di veder realizzato un negozio
fiduciario, ovvero uno sinallagmatico, intercorso tra le
parti e sottostante al mandato”.
[11] Il meccanismo compensativo collegato alla fattispecie
in oggetto è pure ricordato in: Cass. Sez. I, 13 aprile
2000, n. 4754, in Fall. 2001, p. 307. “L’attribuzione di un
mandato in rem propriam all’incasso di crediti, nei
confronti di un terzo, con il conferimento della facoltà di
utilizzare le somme incassate, per l’estinzione totale o
parziale, di un debito verso il mandatario, benchè non
ancora sorto, anche attraverso la compensazione delle
rispettive ragioni creditorie, producendo effetti
sostanzialmente analoghi alla cessione di crediti, ha oltre
ad uno scopo di garanzia, soprattutto funzione solutoria,
risolvendosi nella precostituzione di un sicuro mezzo di
pagamento per il mandatario, in ordine ai finanziamenti da
effettuare a favore del mandante. Ne consegue, che
trattandosi di un mezzo satisfattorio diverso dal denaro ed
estraneo alle comuni relazioni commerciali, risulta
suscettibile, di revocatoria fallimentare ai sensi dell’art.
67, primo comma, n. 2, legge fallimentare, se pattuito nel
biennio (sospetto), a nulla rilevando che tale che tale
pattuizione sia coeva al sorgere del rapporto”.
[12] D’Alessandro, I mandati in rem propriam all’incasso, in
Dir. fall., 1989, I, 208. “In altri termini, occorre
riconoscere che il mandatario all’incasso è
nell’impossibilità di assolvere il suo incarico, perché il
mandato in sé e per sé è inidoneo a conferirgli, per
esprimersi in termini cartolari, sia la legittimazione
attiva nei confronti del debitore, sia anche soltanto la
legittimazione passiva”.
[13] Una disamina comparativa degli effetti giuridici delle
rispettive due strutture contrattuali è svolta in: Cass.,
Sez. III, 10 dicembre 2000, n. 14637, Mass. Foro it. 2000,
1519. “Procura e contratto di mandato senza rappresentanza,
producono effetti negoziali diversi: la prima conferisce ad
un soggetto, il potere di agire nel nome e in vece del
rappresentante; il secondo obbliga il mandatario al
compimento di attività giuridiche nell’interesse del
mandante, senza spendere il suo nome. Poiché però entrambi i
negozi, assolvono il ruolo di manifestazione della volontà,
rispettivamente del rappresentato, o del mandante, di
ottenere il compimento dell’attività da parte del
rappresentante o del mandatario, condizione di validità
dell’uno o dell’altro è che tale manifestazione abbia la
medesima forma prescritta per l’attività (che può o deve
essere compiuta), possa produrre gli effetti voluti. Qualora
invece il mandante, conferisca la rappresentanza al
mandatario, la forma per la validità del contratto di
mandato è libera, con conseguente costituzione dei
rispettivi diritti e obblighi, mentre per la forma
necessaria alla validità della procura si applicano i
principi predetti”.
[14] Cass. 20 giugno 1991 n.6972, in Resp. civ. e prev.,
1991, 832: “E' opinione quasi incontroversa della dottrina
più autorevole e costante in giurisprudenza che
l'irrevocabilità del mandato in rem propriam, ex art. 1723
secondo comma c.c., non ha incidenza sul principio generale
secondo cui il mandato non priva il mandante dei poteri per
il compimento degli atti che ne formano oggetto; anche
privato del potere di revocare il mandato, il mandante
tuttavia conserva la legittimazione a compiere da se' (o a
mezzo di altro mandatario) gli atti gestori suddetti (Cass.
n. 4432-77; Cass. n. 2193-75, in ipotesi di mandato con
rappresentanza). In particolare, per quanto attiene al
mandato in rem propriam ad esigere un credito del mandante,
non e' esclusa la efficacia della richiesta di pagamento da
parte del creditore-mandante e l'efficacia liberatoria del
pagamento effettuato dal terzo a costui (Cass. n. 1405 del
1964; Cass. n. 3157 del 1976). E' salvo il risarcimento del
danno subito dal mandatario-procuratore, da farsi valore
contro il mandante (per l'illegittima revoca) o anche contro
il terzo debitore, la cui responsabilità sarà
extracontrattuale (lesione del credito ex art. 2043 c.c.) in
quanto non legato da alcun rapporto con il mandatario;
ovvero contrattuale ex art. 1218 c.c., se ha pattuito un
impegno con il medesimo.”.
[15] Gambino, Il mandato per la soddisfazione dei crediti
del mandatario o di terzi nel fallimento e nella procedura
di concordato preventivo, in Riv.dir.comm., 1975, I, 161.
[16] Vigo, La revoca del mandato "in rem propriam" all'
incasso nell' amministrazione straordinaria, in Banca borsa
e titoli di credito, 1989, pag. 575. “In secondo luogo, va
tenuto conto che, ai sensi dell’art. 1198 c.c., il debitore
si libera nei confronti del cessionario, non al momento
della cessione, ma soltanto quando il cessionario riscuoterà
il credito ceduto. Di qui l’interesse del cedente, alla
effettiva riscossione di un credito del quale, egli non è
più titolare. Di qui anche la compatibilità, in questa
fattispecie, di mandato e cessione del credito. Il debitore
assume la qualifica di cedente, in quanto trasferisce il suo
credito solutionis causa, assume la qualifica di mandante,
in quanto la riscossione avviene anche nel suo interesse,
pur non essendo più egli titolare del credito”.
[17] In senso contrario, si esprime: Bussoletti, La sorte
del mandato all’incasso in rem propriam nell’amministrazione
straordinaria, in Riv. dir. civ., 1993, I, 263. “Da un lato
infatti nell’alternativa mandato-cessione non sembra
residuare spazio per mutazioni genetiche che si traducano in
un tertium genus: o le pattuizioni sono di portata tale da
non determinare l’uscita del credito dal patrimonio del
mandante e allora non si ha cessione ; ovvero è il contrario
e in tal caso il contratto va riqualificato in termini di
cessione”.
[18] Lordi, Mandato in rem propriam e cessione dei crediti,
Nota a Cass., Sez. I, 25 luglio 1996, n. 6726, in Rivista
del notariato, 1998, pag. 314-321, ma del medesimo
orientamento è pure: Bongiorno, Il mandato in rem propriam
con effetto traslativo della titolarità del credito, in Dir.
fall., 1989, I, 386. Secondo quest’ultimo autore: “ Il
mandato in rem propriam e la cessione dl credito pro
solvendo non costituiscono tipi contrattuali autonomi, ma
forme negoziali neutre, utilizzabili per l’attuazione di più
svariati negozi causali.” Nulla pertanto impedisce che allo
schema tipico del mandato si faccia ricorso, non per
affidare al mandatario la cura della gestione dell’interesse
del mandante, ma per provocare un effetto traslativo della
titolarità del credito con funzione solutoria
[19] Lordi, Mandato in rem propriam e cessione dei crediti,
Nota a Cass., Sez. I, 25 luglio 1996, n. 6726, in Rivista
del notariato, 1998, pag. 314-321. “…il contratto di mandato
in rem propriam, in relazione all’interesse in concreto
perseguito dalle parti, meriterà una disciplina
personalizzata congrua rispetto alla sua specificità. Così
dalla verifica del contenuto contrattuale, potrebbe
risultare che il mandato in rem propriam (formalmente
individuato dalla compresenza dell’interesse alieno),
esprima anche una vicenda traslativa del diritto,
relativamente al quale dovrà svolgersi l’attività esecutiva
del mandato”.
[20] Terranova, Garanzie bancarie e Fallimento: la sorte del
mandato irrevocabile all’incasso, in Banca e borsa, 1989, I,
504 e ss. “Se quanto precede è vero, l’unico modo per
riconoscere al mandato irrevocabile all’incasso un effetto
reale, è di ritenere che esso imponga sul credito un vincolo
di destinazione, ininfluente nei rapporti interni tra
creditori e debitore, ma opponibile ai terzi, non appena sia
stato notificato o accettato a norma degli artt. 1265, 2914,
2915 c.c.". |