Premessa
L’applicazione dei nuovi parametri previsti dal protocollo di
Basliea 2 si sostanzierà in due distinte forme, il sistema dei
rating esterni ed il sistema avanzato interno. In entrambe le
prospettive la banca sarà responsabile di una corretta gestione
delle informazioni sensibili inerenti alla capacità di far fronte
ai debiti delle imprese, che ad essa si rivolgeranno.
Uno dei punti potenzialmente caldi non sarà solamente la
possibilità di ottenere o meno il finanziamento richiesto, ma
anche quello di gestire un adeguata informativa che sia garantista
del diritto all’iniziativa economica e come tale salvaguardi la
concreta possibilità di poter fare l’imprenditore, di essere
imprenditori e di vivere i percorsi che sono tipici
dell’imprenditoria e che possono svilupparsi unicamente attraverso
una chiave di lettura nei fatti, specifici, ineluttabili, della
vita dell’impresa.
Una pedissequa riproposizione schematica degli standard valutativi
è certamente utile nella fase divulgativa e didattica, ma non
potrebbe giammai tradursi in un applicazione responsabile della
segnalazione, che non volesse tradursi in uno strumento pseudo
populista con una funzione più deterrente che responsabilizzante.
Sarà necessario porre un’attenzione particolare sul nesso
esistente fra libera iniziativa economica e stabilità ed
efficienza del sistema bancario, laddove l’equilibrio fra codeste
possibili contrapposte esigenze è ciò che rende la democrazia
economica un facere filosofico entro il quale elaborare in
concreto le riforme più garantiste.
Se la tutela effettiva del dato economico, riveniente dal ritorno
patrimoniale spettante alle imprese e all’imprenditore, come
crocevia di veritas lavorativa oltre che di profitto, da potersi
reinvestire nella creatura impresa e nella soddisfazione di veder
crescere il proprio impero economico similarmente al feudalismo
finanziario di una realtà fatta di sprazzi fra il moderno e lo
storico venisse avvilita, compressa o peggio ancora compromessa,
recheremmo un danno enorme alla stabilità ed efficienza dei nuovi
mercati.
Addormentare l’anima pionieristica ed esploratrice dei nuovi
business, creando un collo di bottiglia sui finanziamenti che si
vada ad aggiungere alla pericolosa fuga di cervelli, sarebbe un
errore di babeliche proporzioni.
Un applicazione responsabile e lungimirante dei nuovi protocolli
sarebbe all’opposto, un opportunità storica.
Indice
Il presente lavoro si compone di quattro parti:
Prima parte: La segnalazione alla Centrale dei Rischi alla luce
dei nuovi parametri bancari di Basilea 2
Seconda parte: Lo scopo e l’interesse ad effettuare la
segnalazione. Un parallelo con i mercati e le aziende delle c.d.
New Economy
Terza Parte: La responsabilità della banca in caso di segnalazione
imprudente o errata
Quarta Parte: La responsabilità della banca circa l’operato dei
propri dipendenti in rapporto alla manutenzione di adeguato
sistema di gestione dati sensibili
Prima Parte: La segnalazione alla Centrale dei Rischi alla luce
dei nuovi parametri bancari di Basilea 2
Il nuovo regime di responsabilità nei riguardi delle Banche,
introdotto dagli accordi noti come Basilea 2, è destinato ad
innovare profondamente i rapporti esistenti fra la banca, come
istituto di credito, fonte principale del finanziamento, in
particolare rivolto alle piccole e medie imprese (di seguito PMI)
e il mercato dei potenziali fruitori di questo cambiamento. Per la
portata e l’attuale indeterminatezza quantitativa circa il merito
di applicazione, non è facile individuare una classe univoca da
ricomprendersi sotto il termine di clienti.
Il garantismo e il comune senso di responsabilità che vogliono la
riforma, in Basilea 2, degli standard o parametri ai quali
riferirsi, per considerare lo stato di salute dell’azienda tanto
nel momento antecedente alla richiesta quanto in costanza di
finanziamento, potranno determinare anche l’ingresso di nuovi
operatori sul mercato, precedentemente riservatisi un settore di
nicchia e successivamente in grado di operare, con un cambiamento
di stile nel core business, anche in rapporto al grande mercato
dei finanziamenti.
Di fatto la valvola che determinerà il tasso di efficacia o meno
di Basilea 2 nel merito del mercato, non potrà non considerare la
questione relativa alle segnalazioni di crediti in sofferenza alla
Centrale del Rischio sui Crediti. E’ doveroso sottolineare che
nella pianificazione aziendale, nel business plan come nel project
financing, un ruolo predominante avranno, sempre e comunque, le
capacità del management di essere adeguato e di sapersi adeguare
alle molteplici situazioni in cui lo stesso si potrebbe trovare,
la segnalazione del rischio di credito, accompagnata da quella che
usualmente è la prassi procedimentale in ambito bancario,
susseguente alla stessa, potrebbe influire non tanto sulla
capacità diretta dell’impresa di essere adeguata allo svolgimento
delle proprie incombenze, quanto piuttosto sull’efficacia del
management e come tale rischia di tradursi in una situazione di
sterilità produttiva e di scarsa quanto apatica originalità.
Drammatica conseguenza di una contingente situazione generalizzata
sarebbe il decadimento dell’imprenditoria famigliare, costretta a
remunerare somme incidenti sul bilancio a manager di razza
specifica forgiati in prevalenza attraverso una carriera di studio
e post master: rispondere cioè alle logiche di bilancio solo ed
unicamente con la matematica finanziaria.
Scopo, non ultimo, dei nuovi parametri nei confronti dell’impresa
potrebbe inoltre essere quello di riportare in superficie le
garanzie patrimoniali degli imprenditori, con riferimento in
particolare a:
-
Fondi comuni dei
coniugi
-
Patrimonio personale
del dominus, privo di un intestazione diretta in capo a quest’ultimo.
-
Filtri di
partecipazioni sociali attraverso società fiduciarie.
Molteplici sono anche ulteriori ipotesi contemplabili, ma in
effetti queste paiono le più esemplificative, allo scrivente, per
esporre quanto segue: il parametro di Basilea è un opera
realizzata in costanza di un vero e proprio back office di
ingegneria finanziaria in ambito bancario, se il dato attuariale
che ne ha stimolato il prodursi può essere intravisto in alcune
celebri e drammatiche situazioni di crisi sui mercati, è
altrettanto ovvio che la stessa pianificazione ha solamente subito
un accelerazione nei tempi, ma era già programmata. Distinguiamo i
seguenti momenti:
-
Crisi latente dei
mercati, con particolare riferimento a grandi società dotate di
un marchio affermato, che versano in una situazione di default,
non ancora verificatosi, ma molto probabile e conosciuto dagli
addetti ai lavori.
-
Crisi manifesta a
livello societario (caso Enron, Worldcom, Cirio, Parmalat ecc.)
-
Crisi di interi
sistemi economici o di paese (caso Argentina).
-
Crisi di liquidità
ed affermarsi di tecniche di bilancio che, consentite dai
singoli ordinamenti legislativi di paese, non sono riconosciute
dai sistemi bancari perché in realtà mistificano in modo
appropriato le risultanze effettive a livello societario (caso
France Telekom). Le banche sono in difficoltà nel negare
prestiti a società che dimostrino una solidità tuttavia solo
apparente.
-
Valutazioni di peso
in merito all’esposizione, fra molte PMI e poche Blue Chips, i
ritorni e l’influenza di un esposizione creditizia a livello di
Roe premiano maggiormente i finanziamenti nelle seconde
piuttosto che nelle prima. Necessità di meglio disciplinare il
mercato più difficile da controllare.
La Centrale di Rischi è sostanzialmente un sistema informativo
sull’indebitamento della clientela operato degli intermediari
vigilati dalla Banca d’Italia, quindi dai soggetti di cui all’art.
106[1]
del testo unico in materia bancaria e creditizia (D.Lgs) e art.
107[2].
La fonte normativa trova la propria ratio legis in un pacchetto di
norme sintetizzabile come segue:
-
Art. 53, comma 1,
lett. B)[3]
e 67, comma 1, lett. B)[4]
del Tub.
-
Delibera attuativa
del Comitato interministeriale del credito e del risparmio (di
seguito Cicr) del 29 marzo 1994[5]
-
Circolare Banca
d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991 in tema di istruzioni per
gli intermediari creditizi , come modificata da VIII
aggiornamento del 14 novembre 2001.
-
Provvedimento Banca
d’Italia del 5 agosto 1995[6]
denominato: “Obbligo di partecipazione degli intermediari
finanziari al servizio di centralizzazione dei rischi gestito
dalla banca d’Italia”
In sintesi, a dover essere segnalate,
sono le situazioni di c.d. sofferenza di
“soggetti che si
trovano in uno stato di insolvenza, anche non accertato
giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili”[7].
Seconda Parte: Lo scopo e l’interesse ad effettuare la
segnalazione. Un parallelo con i mercati e le aziende delle c.d.
New Economy
L’interesse ad effettuare la segnalazione è quello pubblico e in
particolare, in base alla espressa previsione del Tuf in materia,
al mantenimento della stabilità e dell’efficienza del sistema
creditizio. Occorre considerare che l’adesione a questo meccanismo
di segnalazione è pedissequamente analitico o meglio ancora,
costruito su di un dato basato sull’automatismo laddove il
prodursi dell’evento X che incide sul fatto Y è destinato a
comportare la segnalazione Z.
Si rinviene questa impostazione nel momento in cui si pone
l’accento in particolare sul fatto che il sistema di rilevamento è
basato su modelli prestabiliti e categorie oggettivizzate
suddivise per classi.
Orbene se il dato è prevalentemente fattuale, il nesso di
conseguenzialità che interessa maggiormente la stabilità e
l’efficienza del sistema stesso non è riferibile al passaggio fra
l’evento Y e quello Z atteso che quest’ultima parte è ampiamente
disciplinata dall’arcipelago normativo che se ne occupa ed è
pacifico che l’esatto funzionamento del meccanismo presuppone
questa stessa operosità, ma diverso è il momento sinallagmatico e
genetico inerente al passaggio fra X ed Y.
E’ certamente molto sindacabile se l’evento scatenante la presunta
quanto temporanea (nelle potenzialità) crisi di liquidità o di
entrate sia tale da minare, nel singolo caso, l’efficienza del
sistema nel suo insieme.
Occorrerebbe un benchmark di riferimento.
Un mercato, a titolo di esempio, come il terziario può certamente
offrire una serie di comparazioni e un dato statistico entro il
quale ricondurre l’evento prodottosi in capo alla PMI e che
comporta anche, a norma di legge, una segnalazione alla Centrale
dei Rischi di Credito, ma altrettanto può dirsi circa analogo
verificarsi di evento in capo a una società high tech, inerente al
segmento meglio noto come New economy? Un raffronto eccessivamente
certosino fra settori diametralmente distinti comporterebbe una
sperequazione, anche se non soprattutto, nel rilascio di fonti di
finanziamento ed un appiattimento della segnalazione al
verificarsi di meri eventi, alcuni dei quali potenzialmente
operativi e come tali pericolosi per la stabilità del mercato, ma
altri assolutamente isolati e pionieristici, tali da non
rappresentare un vero e proprio sentore così inequivoco da
giustificare analogo trattamento.
Si pensi, per esempio, al business dei trasporti aerei
sviluppatosi nel secolo trascorso: alcune grandi compagni
producevano in perdita, in particolare per la realizzazione di
veicoli e lo sviluppo delle tecnologie, in un momento in cui la
forte concorrenza stimolava i grandi players di mercato a
raggiungere sempre nuovi orizzonti, come le trasvolate oceaniche.
Se si fossero applicati a codesto ambito parametri oggettivamente
stringenti si avrebbe originato un monopolio ad esclusivo utilizzo
di pochi. Orbene la categoria riferibile alla new economy non è
così distinta dal sistema evidenziato.
La domanda anche in questo caso sorge spontanea: se cioè la banca
dev’essere chiamata ad essere responsabile della segnalazione alla
Centrale di Rischi o meno. Una prima risposta, nel nostro
ordinamento, è arrivata con sentenza del Tribunale di Roma resa il
3 novembre 1995, dalla lettura del testo si evince chiaramente che
attualizzando i contenuti, anche se non soprattutto per quanto
sopra riportato, in considerazione dei settori emergenti, sarebbe
oggettivamente impossibile sposare la logica espressa dai giudici.
Con ciò tuttavia non è necessario criticare aspramente una
decisione o qualificarla come “sbagliata” o “iniqua”, la celerità
con la quale, in codesto Paese, di preferisce cercare un
responsabile anziché dare una risposta concreta ai problemi, deve
far riflettere e in particolare sul fatto che 10 anni sono
trascorsi da quel precetto evidenziato dal Tribunale di Roma ed è
normale considerare che al passo attuale, con cui la tecnica e la
scienza di muovono, non è immaginabile riconsiderane i contenuti.
Con un impronta decisamente più progressista delle istruzioni per
gli intermediari creditizi, al Cap. II, sez. 2, par. 5 e 6 si
apprende che: “l’apposizione a sofferenza implica una
valutazione da parte dell’intermediario della complessiva
situazione finanziaria del cliente e non può scaturire
automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento
del debito” Pertanto, prima di procedere alla segnalazione di
sofferenza, la banca è chiamata a procedere ad una valutazione
adeguata e ponderata delle reali condizioni di difficoltà
economica e/o finanziarie del cliente laddove unicamente qualora
le stesse fossero serie, concrete ad attuali, giustificherebbero
la segnalazione stessa.
Si noti anzitutto che è bene effettuare un distinguo fra una
situazione economica ed una finanziaria, ritenendo ad avviso dello
scrivente che per meglio poter qualificare e parametrare lo stato
di potenziale pericolo in cui versano le imprese, è necessaria un
opera realizzata con l’ausilio delle principali associazioni di
categoria, nella quale valutare la parametrazione per segmenti e
stadi di sviluppo dell’azienda (per esempio il distinguo fra il
settore terziario, nel merito del tessile o abbigliamento e il
segmento high tech e ancora, all’interno degli stessi, il
distinguo fra una fase di “start up” ed una di “expansion”).
In esito a codesta opera di relazione, con la pubblicazione di
apposite tabelle è procedibile anche il distinguo fra il dato
finanziario e quello economico che certamente debbono essere
valutati ed inseriti all’interno di un percorso fatto di schemi,
per poterne quantificare meglio la portata.
Sarebbe opportuno che le associazioni di categorie ne
sviluppassero di omogenei.
Alla luce di quanto sopra certamente non possono rientrare nel
merito della segnalazione:
A
meno che gli stessi eventi non si inseriscano all’interno del
contesto ed ecco allora che sarà più semplice valutarne la
oggettiva portata e la classe di incidenza, che il meccanismo
degli IAS, sembra poter consentire.
In definitiva è soprattutto nell’interesse delle banche provvedere
a quanto sopra.
Il dato di adeguata e ponderata analisi richiama un'altra
importantissima rilevante esigenza, se non altro di stile, in
quanto coordina il merito di una disamina più afferente al diritto
bancario con il pro tempore del diritto fallimentare e cioè il
contenuto dell’art. 5 della legge fallimentare il quale chiarifica
che la sofferenza dev’essere intesa come “lo stato di
incapacità del debitore di far fronte alle proprie obbligazioni
con mezzi normali di pagamento” (impostazione questa derivante
da una giurisprudenza prevalente.)
Se quanto sopra è vero allora è certamente necessario concepire un
parametro di efficienza specifico per la new economy che fra
l’altro consideri un adeguamento nel merito della ponderazione
circa lo specifico segmento cui intende riferirsi il mercato.
Ponderazione.
Adeguatezza.
Stabilità ed efficienza.
Terza Parte: La responsabilità della banca in caso di segnalazione
imprudente o errata
Il tribunale di Cagliari, il 25 ottobre 2000 considera la
sofferenza come “l’esposizione di chi, magari anche per
l’entità dell’importo, versi in una obiettiva situazione di grave
difficoltà di rientro, sia il debito di colui che opponga una
ingiustificata resistenza all’adempimento costringendo
l’intermediario a lunghe e costose iniziative giudiziarie per il
recupero, sia, infine, quella di chi manifesti un tale sforzo nel
rientro, da far temere che il decorso del tempo sia insufficiente
a garantire il recupero e da far fondatamente dubitare della sua
affidabilità patrimoniale” Sulla stessa linea merita di essere
citata la giurisprudenza, recente, della Corte di Cassazione
laddove individua la diligenza del buon banchiere qualificandola
nel “maggior grado di prudenza e di attenzione che la
professionalità del servizio consente di attendersi e che non può
essere riferita a quella di un qualsiasi osservatore di medio
interesse e di media diligenza”. Pare veramente opportuno
sottolineare che la Cassazione ha ragionevolmente chiamato in
causa l’art. 1176 codice civile e ha utilizzato non
occasionalmente termini specifici nel richiamare il concetto di
“buon banchiere” certamente volendosi riferire a quei requisiti di
onorabilità e di professionalità che lo distinguono da altri
operatori quantunque in settori limitrofi e ha allo stesso modo
citato il termine “qualsiasi osservatore medio” con ciò volendo
ritagliare su misura un segmento, sempre all’interno della più
vasta alea dell’art. 1175[8]
e in coordinamento con le disposizione del Tuf, ma evidentemente
posto a salvaguardia proprio della stabilità e dell’efficienza del
mercato, come del resto è ampiamente sottinteso dallo stesso
tribunale di Cagliari.
Il buon banchiere quindi ha l’onere di variare i criteri di
valutazione del comportamento dovuto in relazione alla natura
dell’attività e non già del tipo di obbligazione[9].
La responsabilità della banca, segnalante, non potrà che essere
sia contrattuale che extracontrattuale nei confronti del cliente e
degli altri intermediari aderenti al sistema della Centrale dei
Rischi.
Nel merito della responsabilità contrattuale si segnala:
Violazione dei canoni di correttezza e buona fede richiesti nello
svolgimento del rapporto obbligatorio secondo le norme degli art.
1715, 1374[10],
1375[11].
In ottemperanza di quanto previsto dall’art. 1218[12]
l’onere della prova in codesto frangente si manifesta in capo al
cliente nel dimostrare l’esistenza del rapporto con la banca e
l’inosservanza, di quest’ultima del comportamento che
legittimamente avrebbe dovuto tenere, la quale a sua volta dovrà
dimostrare di essere esente da colpa e cioè in particolare, di non
aver proceduto ad effettuare segnalazioni abusive o in assenza di
presupposti[13].
Circa il regime del danno derivante da responsabilità
extracontrattuale ex. art. 2043[14]
rileva certamente sottolineare quanto riprodotto da recente
giurisprudenza:
-
Danno ingiusto
derivante da violazione dell’identità di ciascun individuo.
-
Danno ingiusto
derivante da indebita rappresentazione dell’immagine
imprenditoriale.
-
Danno ingiusto
derivante da lesione del diritto ad essere imprenditori in
ottemperanza dell’art. 41[15]
della Costituzione.
Per ciò che attiene al profilo del coordinamento fra imprese
bancarie e quindi sul legittimo affidamento che le stesse fanno in
merito alle segnalazioni sul rischio di credito, si precisa:
-
Danno ingiusto
derivante da atti di disposizione patrimoniale, compiuti in base
all’avvenuta segnalazione effettuata alla Centrale dei Rischi
sui Crediti.
-
Danno alla
concorrenza.
-
Condizionamento
dell’altrui politica creditizia.[16]
Un ulteriore profilo di danno può derivare dal disposto dell’art.
11 del D.Lgs 196/2003[17]
laddove lo stesso prevede che la banca è tenuta a comunicare alla
Centrale dei Rischi dati esatti e se necessario aggiornati;
qualora ciò non avvenisse e sempre nel caso in cui la stessa banca
non si attivi nel minor tempo possibile per la correzione
dell’errore, questa sarà ritenuta responsabile ex art. 15[18],
comma 1° del risarcimento, in base all’art. 2050 c.c.[19]
Dalla lettura delle norme pare evidente che la banca è tenuta a
dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il
danno e in particolare che la stessa ha trattato i dati con le più
moderne ed efficienti tecniche tali da garantire un contenimento
del rischio indipendente dalla sua volontà. Và di fatto rilevato
che un margine d’errore è sempre contemplabile e non potrebbe
trasformarsi, codesta prova liberatoria, in una prova diabolica.
Il cliente della banca può:
-
Attivarsi
rivolgendosi direttamente al titolare del trattamento dei dati
per chiederne la cancellazione o la correzione o l’integrazione
presso la centrale dei rischi ed eventualmente può anche
soltanto domandarne l’esistenza a suo carico.
-
Esperire la tutela
cautelare atipica prevista ex art. 700 c.p.c.[20]
per ottenere la cancellazione di eventuali segnalazioni di
sofferenza suo carico presso la Centrale dei Rischi.
Se quindi il bene della vita che si vuole tutelare è coincidente
in larga parte con quel diritto, costituzionalmente previsto,
all’iniziativa economica, appare del tutto legittima
l’impostazione che vede nell’indebita segnalazione alla Centrale
dei Rischi sui Crediti il fumus boni juris unitamente al periculum
in mora (come peraltro evidenziato dal Tribunale di Salerno con
Sent. 22 aprile del 2002) tuttavia come sopra ampiamente elaborato
la banca è chiamata a provare la propria scusabilità nell’aver
ottemperato anche e soprattutto dal punto di vista tecnico, con
l’adozione di appropriati sistemi integrati e coordinati, per la
gestione delle informazioni.
Quarta Parte: La responsabilità della banca circa l’operato dei
propri dipendenti in rapporto alla manutenzione di adeguato
sistema di gestione dati sensibili
E’ fondamentale soffermare la nostra attenzione su questo
passaggio laddove spesso a grandi gruppi bancari coincidono
politiche più o meno aggressive di integrazioni e acquisizioni, in
un ottica di consolidamento della posizione sul mercato che
cercano di creare sinergie fra operatori. Si pensi agli
innumerevoli ritardi che alcuni grandi gruppi hanno patito, post
integrazioni, per un problema di coordinamento di software
interni, oppure al necessario aggiornamento di know how dei
dipendenti in materia di gestione dei dati con le moderne
tecnologie informatiche.
Su quest’ultima evenienza è bene sottolineare che la posizione
attualmente assunta dalla Cassazione in merito all’applicabilità,
agli istituti di credito, di un regime di responsabilità in capo
ai promotori di prodotti finanziari, in nome e per conto della
banca, così come configurato dalla norma dell’art. 2049[21]c.c.
sui padroni e committenti (Cass. 10580/2002; 6233/1999;
4790/1999), non esclude a priori una responsabilità nel mancato
trattamento dei dati conforme alle norme sulla privacy ad opera
degli operatori bancari, anche per una loro assenza di
partecipazione a corsi di approfondimento e aggiornamento, laddove
ricordiamo che i fondi compartecipati pubblico/privato, per
l’aggiornamento dei dipendenti, sono operativi e qualora volessero
gli istituti potrebbero selezionare il personale da sottoporre
agli stessi (fattispecie che in effetti già avviene).
Problemi non di poco conto che peraltro incidono sul bilancio
delle banche in due modi:
-
Servizio reso in
outsourcing da società, a volte persino appositamente create
dagli stessi gruppi bancari.
-
Spese legali per il
contenzioso.
La voce n.2 è potenzialmente più “letale” della prima laddove si
consideri che nella quantificazione del danno patito l’impresa che
si vede negare un finanziamento per indebita segnalazione del
rischio alla centrale dovrà anche attendere i non celeri tempi
della giustizia prima di ottenere una pronuncia.
Orbene alla luce di quanto sopra giova riportare un passaggio
della sentenza 29 ottobre 2004 della Cassazione Penale n. 42387:
“per le ipotesi di irregolare tenuta della contabilità,
caratterizzate dalla tenuta delle scritture contabili in guisa da
non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del
movimento degli affari è sufficiente il dolo generico,
rappresentato dalla consapevolezza che la confusa e caotica tenuta
della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la
ricostruzione delle vicende del patrimonio. Non occorre pertanto
che la volontà sia protesa ad impedire le conoscenze relative al
patrimonio o al movimento degli affari, essendo sufficiente la
consapevolezza che la disordinata o inesistente tenuta dei libri e
delle scritture contabili è suscettibile di produrre quel
risultato” (Cass., Sez. V, 11 maggio 2001). Di fatto che un
gruppo bancario abbia, nelle sue più fitte ramificazioni, la
consapevolezza che un indebita segnalazione alla Centrale di
Rischi possa generare una lesione del bene della vita, quale
certamente è la libera iniziativa economica, non è così dissimile
dalla consapevolezza di quanto una irregolare tenuta delle
scritture contabili può produrre in merito alla circolazione degli
affari. La prova liberatoria della regolare tenuta delle scritture
contabili o del prodursi di un evento del tutto indipendente dalla
normale alea dei provvedimenti che era logico attendersi sarebbero
stati assunti, non è dissimile da quella richiesta alla banca per
discolparsi in merito al trattamento illegittimo dei dati.
L’unico elemento che manca è la volontarietà, ma di fatto,
qualificandolo come dolo generico e non specifico, la fattispecie
può ben ritagliarsi in capo al gruppo bancario post acquisizione o
integrazione, difatti nell’ambito penalistico la bancarotta
fraudolenta documentale si qualifica come “delitto
necessariamente doloso diversamente dalla bancarotta semplice che
è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa” (Cass.,
Sez. V, 14 aprile 1999). In questo caso il regime di
responsabilità in capo all’istituto di credito sarebbe quello
della colpa laddove non poteva non sapere o quantomeno prevedere,
che post acquisizione, fusione o integrazione, i dati sarebbero
stati trattati in modo difforme, specialmente per quanto concerne
l’istituto più in debito d’ossigeno circa l’adeguamento delle
proprie risorse informatiche e come tale era presupponile con
altrettanta consapevolezza che questa situazione sarebbe potuta
andare a danno della clientela. Anche in questo caso è possibile
citare la stabilità e l’efficienza del sistema bancario nel suo
insieme, fermo restando che la liberatoria derivante dal nulla
osta della Banca d’Italia potrebbe spostare un addebito sul
controllore in un ipotesi analoga a quella già pendente su Consob
e resa dal Tribunale di Roma con sentenza 13 luglio 2004: “la
Consob risponde del danno patito dai risparmiatori.. in presenza
di un quadro indiziario evidente, omesso di richiedere più
dettagliate informazioni.. omesso di vigilare sull’operato della
stessa e del gruppo di appartenenza.. concesso l’autorizzazione..”
nel caso trattato dal Trib. di Roma ci si riferisce a prodotti
finanziari ad alto tasso di rischio, tuttavia il caso non è
dissimile da quanto potrebbe prospettarsi in capo a Banca d’Italia
per una questione riferibile alla gestione dei dati sensibili con
annessa possibile mala gestio di tali dati, in rapporto alla
Centrale dei Rischi su Crediti.
Ad avviso dello scrivente un fenomeno del tutto analogo potrebbe
prodursi attualmente in base alle Opa che sono state lanciate da
istituti bancari esteri su italiani, in particolare occorrerebbe
valutare con attenzione se e in che misura il sistema informatico
interno a un istituto come Bnl potrebbe integrarsi con quello del
Banco di Bilbao con specifico riferimento non solo ai costi, ma
anche al trattamento dei dati sensibili dei clienti del gruppo Bnl,
laddove se questi non fossero cautelati in modo adeguato,
certamente saremmo in presenza di una potenziale violazione della
stabilità e dell’efficienza del sistema.
Conclusioni e valutazioni
La meritevolezza delle nostre associazioni imprenditoriali, merita
certamente di essere adeguatamente tutelata attraverso la capacità
di ascolto che le stesse sono in grado di esprimere proprio
attraverso il dialogo con il sistema bancario; nel momento in cui
entrambe le componenti pretendessero di confabulare in modo
caotico questo originerebbe solo disparità di vedute e
considerazioni diametralmente opposte, tuttavia il classico
statuto della retorica, nel dialogo di parte, trova scarso
interesse quando questo è rivolto a un dato frutto del realismo
empirico quale certamente si presenta la realtà illuminata
dell’imprenditoria.
L’illuminazione nasce dalla comprensione di se stessi e del ruolo
dominante della proposta, intesa come idea, spirito di realizzo
attraverso i secoli, che testimonia la continuità nell’etere dalla
creatività, veramente originale, e non costrutto archetipico di
una perenne risposa a tramandati problemi dormienti.
Il rimando come tecnica di dialogo ha originato mostri degni del
più profondo sonno della ragione.
La valorizzazione del nuovo percorso tecnologico nel dialogo fra
le parti sociali passa attraverso un concetto evoluto, un unicum
del rapporto fra parole e fatti, che traduce esprimendo ed
esprimendo ascolta.
L’applicazione di fattispecie così complesse non necessita solo di
statistici e matematici dell’empirica virtù grafica, ma anche dei
filosofi della morale imprenditoriale, della comprensione adeguata
e dello sfarzo principesco che è la tradizione italiana del
principi che rendono a un Popolo vizi e virtù.
La risposta più intelligente a un applicazione pratica e
responsabile di Basilea 2 alberga nella genetica di una ritrovata
capacità di esprimere il concetto di imprenditoria, adeguandolo al
progressismo liberale e solidale dei principi più attuali di
competitività e sviluppo. Un organica revisione operabile solo con
la sistematicità di una consapevolezza particolarmente orientata
al benessere frutto di una crescita stabile e duratura, porterà un
nuovo Eldorado di possibilità, gran parte delle quali,
fortunatamente, al momento ancora sconosciute, l’opposta ragione,
sarebbe un torto alla sintonia e come tale creerebbe delle
forzature e dei pregiudizi, effimeri certo, ma purtroppo in grado
di influenzare la realtà.
Art. 106 - (Elenco generale)
1.
L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di
assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento
e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari
finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
2. Gli
intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere
esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di
attività previste dalla legge.
3.
L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle
seguenti condizioni:
a) forma
di società per azioni, di società in accomandita per azioni,
di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
b)
oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c)
capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il
capitale minimo previsto per la costituzione delle società per
azioni;
d)
possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli
esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108
e 109.
4. Il
Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:
a)
specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1,
nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti
del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque
esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia
limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati
tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma
3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire
l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi
requisiti patrimoniali.
5. L'UIC indica le modalità di iscrizione nell'elenco e dà
comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla
CONSOB.
6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per
l'iscrizione nell'elenco, l'UIC puo' chiedere agli
intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se
necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli
intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre
autorita.
7. I
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso gli intermediari finanziari comunicano
all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche
analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi
natura.
Art. 107 - (Elenco speciale)
1. Il
Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB,
determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta,
alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio,
in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari
che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla
Banca d'Italia.
2. La
Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,
detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale
disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il
contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni
nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i
controlli interni. La Banca d'Italia può adottare, ove la
situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti
di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate.
Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca
d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne
il regolare esercizio.
3. Gli
intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e
nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché
ogni
altro
dato e documento richiesto.
4. La
Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di
richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti
necessari.
4-bis. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il
divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di
norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente
decreto.
5. Gli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano
iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i
commi 6 e 7 dell'articolo 106.
6. Gli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando
siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di
investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di
rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono
assoggettati alle disposizioni previste nel Titolo IV, Capo I,
Sezioni I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87,
comma 1, si applica l'articolo 57, commi 4 e 5, del testo
unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari,
emanato ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 febbraio 1996,
n. 52.
7. Agli
intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che
esercitano l'attivita' di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'articolo 47.
Art. 53 - (Vigilanza regolamentare)
1. La Banca d'Italia, in
conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di
carattere generale aventi a oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio
nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni.
2. Le disposizioni emanate ai
sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni
siano sottoposte ad autorizzazione
della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia può:
a) convocare gli amministratori,
i sindaci e i dirigenti delle banche per esaminare la
situazione delle stesse;
b) ordinare la convocazione degli
organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del
giorno, e proporre l'assunzione di determinate
decisioni;
c) procedere direttamente alla
convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli
organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto
dalla lettera b);
d) adottare, ove la situazione lo
richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole
banche per le materie indicate nel comma 1.
4. Le banche devono rispettare, per la concessione di credito
in favore di soggetti a loro collegati o che in esse detengono
una partecipazione rilevante al capitale, i limiti indicati
dalla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del
CICR. Tali limiti sono determinati con esclusivo riferimento
al patrimonio della banca e alla partecipazione in essa
detenuta dal soggetto richiedente il credito. Il CICR
disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i loro
azionisti rilevanti, relativi alle altre attività bancarie.
Art. 67 - (Vigilanza regolamentare)
1. Al fine di realizzare la
vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, in conformità delle
deliberazioni del CICR, ha facoltà di impartire alla
capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o
particolare, disposizioni, concernenti il gruppo bancario
complessivamente considerato o
suoi componenti, aventi ad oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio
nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni.
2. Le disposizioni emanate ai
sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni
siano sottoposte ad autorizzazione
della Banca d'Italia.
3. Le disposizioni emanate dalla
Banca d'Italia per realizzare la vigilanza su base consolidata
possono tener conto, anche con riferimento alla singola banca,
della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle
lettere da b) a g) del comma 1 dell'articolo 65.
1. Alla Banca d’Italia è affidato il servizio di
centralizzazione dei rischi creditizi. Le banche iscritte
nell’albo di cui all’art. 13, le società finanziarie di cui
all’art. 65, comma 1, lett. a) e b) e gli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
sono tenuti, a richiesta della Banca d’Italia e con le
modalità da questa stabilite, a comunicare periodicamente
l’esposizione nei confronti dei propri affidati e i nominativi
a questi collegati. La Banca d’Italia individua nell’ambito
delle società finanziarie di cui all’art. 65 sopra indicate e
dei soggetti iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.
107, quelli che, anche in ragione dell’attività svolta, sono
tenuti a effettuare la segnalazione alla Centrale dei rischi.
2. La Banca
d’Italia fornisce periodicamente a ogni soggetto tenuto a
effettuare le comunicazioni di cui al precedente punto 1 la
posizione riepigolativa dei rischi complessivamente censiti al
nome di ciascun affidato dallo stesso segnalato e dei
nominativi collegati.
3. Le società e gli
enti di cui al punto 1 possono richiedere alla Banca d’Italia
che sia loro resa nota la posizione globale di rischio di
nominativi censiti diversi da quelli da essi segnalati. Tali
richieste possono essere avanzate per finalità connesse
all’attività di assunzione del rischio nelle sue diverse
configurazioni; a fronte delle stesse deve essere versato alla
Banca d’Italia, con le modalità da questa stabilite, un
corrispettivo volto a perseguire l’economicità del servizio e
la correttezza del suo utilizzo.
4. I dati personali
censiti dalla Centrale dei rischi hanno carattere riservato.
La Banca d’Italia e i soggetti di cui al punto 1 possono
comunicare ai terzi le informazioni registrate a loro nome,
secondo la procedura indicata dalla Centrale dei rischi.
5. Nell’ambito dei
rapporti di collaborazione di cui all’art. 7, comma 7, del
testo unico, la Banca d’Italia può portare a conoscenza delle
autorità competenti degli altri Stati membri dell’Unione
Europea le informazioni concernenti le posizioni globali di
rischio dei nominativi censiti dalla Centrale dei rischi,
consentendo che le stesse siano utilizzate dalle banche e
dagli intermediari finanziari di quegli Stati.
6. Per
l’inosservanza delle disposizioni della presente delibera e di
quelle che verranno impartite dalla Banca d’Italia per
l’attuazione del servizio si applicano le previsioni di cui
agli artt. 144 e 145 del testo unico.
La presente delibera sarà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
1. Partecipano al servizio di centralizzazione dei rischi
gestito dalla Banca d'Italia gli intermediari finanziari ex
art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385,
iscritti nell'albo e/o nell'elenco speciale di cui agli
articoli, rispettivamente, 64 e 107 del medesimo decreto, i
quali esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di
finanziamento sotto qualsiasi forma, come definita dall'art. 2
del richiamato Decreto del Ministro del Tesoro del 6 luglio
1994.
2. L'esercizio
dell'attività di finanziamento, comprensiva del valore dei
beni concessi in locazione finanziaria, si considera
prevalente quando rappresenta più del 50 per cento
dell'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo, inclusi
gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate.
3. Sono esonerati
dall'obbligo di partecipazione al servizio gli intermediari di
cui al punto 1, per i quali i crediti al consumo rappresentino
più del 50 per cento dell'attività di finanziamento.
4. La sussistenza e
il venir meno delle condizioni di adesione e di esonero dal
servizio vanno accertati dagli intermediari finanziari
medesimi - in base ai dati dei bilanci approvati degli ultimi
due esercizi chiusi - e comunicati tempestivamente alla Banca
d'Italia.
5. Con un congruo
preavviso verrà comunicata la data a partire dalla quale gli
intermediari finanziari tenuti all'obbligo di partecipazione
al servizio dovranno inviare le informazioni alla Centrale dei
rischi.
Risarcimento per fatto illecito Qualunque fatto doloso
o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga
colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Modalita' del trattamento e requisiti dei dati)
1. I dati
personali oggetto di trattamento sono:
a)
trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b)
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e
legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento
in termini compatibili
con tali
scopi;
c) esatti
e, se necessario, aggiornati;
d)
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita'
per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati.
2. I dati
personali trattati in violazione della disciplina rilevante in
materia di trattamento dei dati personali non possono essere
utilizzati.
Danni cagionati per effetto del trattamento)
1.
Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di
dati personali e' tenuto al risarcimento ai sensi
dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il
danno non patrimoniale e' risarcibile anche in caso di
violazione dell'articolo 11
Responsabilità per l`esercizio di
attività pericolose
Chiunque cagiona
danno ad altri nello svolgimento di un`attività pericolosa,
per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, e tenuto
al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le
misure idonee a evitare il danno.