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Università degli Studi di Pisa.
Tesi di laurea in Giurisprudenza
INDICE
CAPITOLO I
Linee generali della riforma
1. Motivi che portano alla riforma del diritto societario
2. Gli anni ‘90 verso la s.p.a. banca
3. La banca nel nuovo diritto delle società di capitali
4. Gli obiettivi della riforma nelle società di diritto comune e
nelle società bancarie
5. Norme comuni tra s.p.a. bancarie e società comuni
6. L’incidenza sostanziale della riforma verso la società bancaria
e finanziaria
7. Conclusioni al primo capitolo
CAPITOLO II
La governance della s.p.a. banca
1. Introduzione
2. L’assemblea e amministrazione nella nuova società di capitali
in generale
3. Il crescente interesse verso la governance bancaria
4. Intreccio tra vigilanza e mercato nel settore bancario e
finanziario
5. La governance bancaria nel nuovo diritto societario
CAPITOLO III
La regolamentazione della corporate governance bancaria nelle
direttive dei tre pilastri di basilea
1. Profili generali
2. Il “primo pilastro”del nuovo accordo di basilea
3. Il “secondo pilastro”, il ruolo delle autorità di vigilanza con
il governo della banca
4. Il “terzo pilastro” di basilea, la disciplina del mercato
5. Compatibilità tra modelli corporate governance e
regolamentazione del settore bancario e conclusioni
CAPITOLO I
Linee generali della Riforma
1. Motivi che portano alla riforma del diritto societario
Per capire come cambia il diritto della S.p.A. bancaria, è
necessario comprendere il perché di una nuova disciplina del
diritto societario in genere.
Attraverso una breve panoramica storica ci si accorge che il
diritto societario era fino al 1942 affidato al diritto
commerciale il quale, con un proprio codice costituiva una
branca separata del diritto civile.
Con il nuovo codice civile del 1942, il diritto commerciale cessa
di avere una propria autonomia e la sua disciplina è inclusa nel
V libro del nuovo codice dove appunto al titolo V s’intitola
“Delle società”. Nell’attuare l’unificazione del codice civile e
del codice di commercio il legislatore avvertì pienamente come
il dato economico di riferimento della normativa che ancora
oggi, per tradizione, è chiamata "commerciale", stava subendo
uno spostamento dal commercio in senso economico all’industria;
recepì tale situazione ponendo al centro della normativa non più
l’atto di commercio ma l’impresa. Parallelamente, il fenomeno
societario fu costruito come "forma d’esercizio collettivo
dell’impresa", così staccando decisamente l’istituto dalla
tradizione romanistica e civilistica . Per le società di
capitali, in pratica le società la cui struttura organizzativa
fa perno sul dato patrimoniale in evidente connessione con la
limitazione di responsabilità, il sistema del Codice del 1942
fece capo a tre modelli: società per azioni, società a
responsabilità limitata, società in accomandita per azioni.
Tralasciando la accomandita per azioni, legata a particolari
esigenze di scarsa e marginale applicazione pratica, il
legislatore del 1942 nell’introdurre la società a responsabilità
limitata (figura derivata in principio, se pur non completamente
nella disciplina, dall’esperienza tedesca) affermò che la
creazione derivava dalla "necessità di apprestare la
responsabilità limitata a quelle organizzazioni sociali di
minore entità che finora assumevano le forme della società per
azioni e che per l’avvenire, di fronte alle imposizioni di un
capitale minimo di un milione della società per azioni, questa
forma non potrebbero più assumere" (Relazione al Re).
L’intento del legislatore non si è realizzato per una pluralità di
concorrenti ragioni: il venir meno di ogni significato economico
del capitale minimo; la circostanza che la disciplina delle
società a responsabilità limitata fu modellata in principio,
salvo modifiche non essenziali e veramente caratterizzanti,
sulla disciplina delle società per azioni, così trasferendo
all’istituto rigidità ed oneri eccessivi rispetto al modello
economico di riferimento; il venir meno della possibilità delle
azioni al portatore, con riguardo alle quali la disciplina
originaria delle società per azioni fu costruita.
Si è così determinato nella pratica un massiccio e diffuso ricorso
al modello società per azioni, ed una parallela
marginalizzazione del modello delle società a responsabilità
limitata, con un distacco tra schema legale e sua applicazione,
fatto palese dalla circostanza che in Germania sussistono circa
tremila società per azioni (l’80% delle quali quotate) e circa
un milione di società a responsabilità limitata.
La riforma si propone come obiettivo di rimodernare il diritto
societario, di assegnargli un volto più elastico e conforme a
quello dei più importanti Paesi Europei. La riforma ridisegna il
nuovo diritto societario alla luce di un contesto ambientale
assai diverso da quello che aveva portato al codice del 1942 .
Se infatti nel codice del 1942 si tendeva a privilegiare
l’imprenditore agricolo e si proponevano schemi rigidi per le
società di capitale, ora si tende a modificare il diritto di
queste ultime, secondo le nuove esigenze imprenditoriali,
introducendo agili modelli in grado di ampliare l’autonomia
statutaria.
Non bisogna pensare che la riforma sia un restyling delle vecchie
norme anzi, facendo propri i pareri della giurisprudenza e della
dottrina degli ultimi 60 anni, agisce con un approccio organico.
Il provvedimento di riforma, comunque lo si voglia giudicare nel
merito, costituisce l’epilogo di una lunga storia iniziata quasi
mezzo secolo fa, costellata di tentativi non riusciti, si pensi
ai progetti Villabruna intorno agli anni cinquanta, oppure ai
progetti De Gregorio e Santoro-Passarelli tra gli anni sessanta
e settanta ma anche ad altre parziali riforme imposte per lo più
dagli eventi come quello istitutivo della Consob e delle azioni
di risparmio con la legge 216/1974 .
Il primo vero provvedimento organico di riforma societaria, se non
si vuol considerare il decreto Eurisim del 1996, è il d.lgs. 24
febbraio 1998 n. 58, recante il testo unico sull’intermediazione
finanziaria (da ora in avanti T.U.F.) e quindi la disciplina
delle società quotate, formalmente erede di una legge del 1913
che disciplinava la borsa, anche se dopo l’istituzione della
Consob nel 1974 il legislatore era intervenuto altre volte,
intorno agli anni novanta, per regolare aspetti
improcrastinabili relativi ai mercati finanziari.
Difatti con la nuova normativa si propongono, unico caso europeo,
tre modelli di gestione per la S.p.A.: il tradizionale, il
monistico alla tedesca e il dualistico all’ inglese, inoltre si
avvicina la s.r.l. ad una società di persone con il beneficio
della responsabilità limitata.
Le esigenze di armonizzazione con il resto dell’Unione Europea
sono già state avvertite nel recente passato. Il processo di
costituzione è stato snellito, eliminando l’omologazione
dell’atto costitutivo da parte del tribunale ed attribuendo al
notaio solo venti giorni di tempo (e non trenta) per depositare
l’atto costitutivo presso il registro delle imprese. Una
particolarità in proposito: per le operazioni compiute prima
dell’acquisto della personalità giuridica, rispondono anche i
soci che abbiano deciso, autorizzato o consentito il compimento
dell’operazione. La semplificazione costituisce uno dei principi
cardine della riforma. Rispetto al passato non è più necessario
lo statuto, in quanto le regole in esso contenute si possono
benissimo inserire nell’atto costitutivo. Considerazioni di
opportunità pratica consigliano però di mantenere e sviluppare
tale strumento di autonomia negoziale. Una novità fondamentale
del nuovo atto costitutivo è, nello spirito della
semplificazione, la mancata indicazione della via e del numero
civico della sede sociale: è possibile dunque trasferire la sede
sociale all’interno del territorio comunale senza per questo
modificare l’atto costitutivo. Sarà necessario inoltre indicare
con maggiore precisione l’oggetto sociale (anche se in merito vi
sono parecchie perplessità sull’efficacia della norma), la quota
di partecipazione di ciascun socio, le norme di funzionamento,
l’amministrazione e la rappresentanza della società, gli
incaricati all’amministrazione e al controllo contabile, norme
queste ultime dettate soprattutto per esigenze di trasparenza
verso i vari operatori del mercato. Queste esigenze di
trasparenza dovranno essere ancora più marcate e forti nella
s.p.a. banca in ragione dell’attività che questa esercita
nell’ambito della raccolta del risparmio e dell’erogazione del
credito.
Prima di passare ad altri approfondimenti si rende necessario una
nota polemica, quando faremo riferimento agli adeguamenti
obbligatori che le società bancarie dovranno porre in essere ci
riferiremo solo alla banca S.p.A., infatti vengono escluse le
“banche popolari” e quelle “di credito cooperativo”.
Per le banche popolari, artt. 29 ss. Testo Unico Bancario n.
385/1993 (da ora in avanti T.U.B.), per le banche di credito
cooperativo artt. 33 ss. T.U.B. citato, vale nella sostanza la
disciplina pre-riforma , da quanto si desume dall’art. 223
terdecies delle disp. att. c.c. (“Le banche di credito
cooperativo che rispettino le norme delle leggi speciali sono
considerate cooperative a mutualità prevalente. Alle banche
popolari, alle banche di credito cooperativo ed ai consorzi
agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di
entrata in vigore della legge n. 366 del 2001” ).
In merito, a quanto detto sopra, non si riesce a capire il perché
dell’esclusione, dando così luogo a due profili perlomeno dubbi,
per non dire critici. Da un lato non si comprende perché il
legislatore abbia inteso disporre che alle Popolari ed alle
B.C.C. continuino ad applicarsi non semplicemente “le norme
vigenti” ma quelle vigenti “alla data” del 23 ottobre 2001, ciò
non ha il minimo senso, a meno di non voler giungere alla
conclusione per cui relativamente alle B.C.C. deve ritenersi
ancora vigente tutta la normativa in vigore al 23 ottobre 2001 e
non anche quella, appunto, successiva a tale data. Con
l’aberrante conseguenza di un lungo “vuoto” normativo temporale,
che trascinerebbe con se anche la riforma del diritto penale
societario ( d. lgs. 11 aprile 2002 n. 61), allora sempre in
tesi, non più applicabile alle cooperative con oggetto bancario.
Sotto un altro profilo, sussiste un serio problema di
coordinamento. È noto che le vecchie norme sulle cooperative, a
quanto pare ancora vigenti per le banche costituite in tale
forma, rinviino spesso alla disciplina della società per azioni.
Si pone, dunque, il problema se questi rinvii dovranno, per il
futuro, intendersi riferiti alla disciplina della società per
azione vigente al 23 ottobre 2001, ovvero a quella
effettivamente vigente “tempo per tempo” quindi quella attuale
della riforma con sue possibili modificazioni successive .
Dare ora una risposta è assai difficile; é certo che, se dovesse
accreditarsi la seconda prospettiva, l’estraneità della riforma
alle banche cooperative e alle popolari sarebbe smentita in
maniera clamorosa.
2. Gli anni ‘90 verso la S.p.A. Banca
Le fonti ufficiali dichiarano univocamente che l’obiettivo
principale del provvedimento di riforma consiste
nell’adeguamento della legislazione italiana ai modelli vigenti
in altri ordinamenti allo scopo di dare alle nostre imprese
forza e competitività sui mercati internazionali.
Questa spiegazione può anche essere vera, ma non può soddisfare
del tutto e, costituisce una sola faccia della medaglia, sul cui
retro deve essere aggiunto un importante aspetto esplicativo: da
un lato colma lacune antiche e, dall’altro, da senso alle
differenze tipologiche in seno alle varie figure di società di
capitali.
Una cosa che, certamente, non va sottovalutata è legata alle
ripercussioni che dalla riforma incideranno sulle società aventi
a che fare con l’intermediazione finanziaria e quindi con le
banche.
Le banche sono connotate come soggetti che, in considerazione
della loro qualificazione societaria, sono direttamente
interessate alla percezione e soluzione
delle relative problematiche poste da questa riforma certamente
innovatrice. Inoltre posta la loro particolare attività di
finanziamento, diventano anche controparti delle società
commerciali in genere che hanno gia dovuto o che dovranno
adeguarsi alle nuove discipline.
La storia dell’ordinamento finanziario italiano si caratterizza
essenzialmente per il passaggio da un sistema bancario a
struttura soggettiva pubblicistica ad uno privatizzato; per il
progressivo superamento di una concezione di specializzazione
istituzionale e funzionale degli appartenenti al settore, ma
soprattutto per la peculiare rilevanza che la supervisione
pubblica ha esercitato sulle modalità esplicative della attività
creditizia.
Gli elementi della cultura economica, giuridica e tecnica che
hanno segnato il cambiamento di rotta vanno certamente
individuati nel recupero e nell’affermazione
dell’imprenditorialità e della concorrenza, elementi che per
molto tempo non sono stati effettivi riferimenti del mercato.
Si comprende assai bene perché si sia data una notevole importanza
al modello società per azioni; modello maggiormente preordinato
all’economicità nel diritto dell’impresa, nell’ambito di un
sistema capitalistico quale il nostro, con le dovute
approssimazioni e polemiche del caso, orientato sempre più al
fabbisogno ed al profitto. A cui si va ad aggiungere il
progressivo acceleramento del processo di integrazione europea
che ha portato nel nostro paese regole volte alla
predisposizione di un sistema concorrenziale reale ed effettivo.
La critica revisione della qualificazione pubblicistica dei
numerosi appartenenti al settore del credito ha portato alla
messa in opera, già a partire dagli anni novanta con la già
citata legge 218/1990 ed il relativo decreto di attuazione n.
356, ad un processo di privatizzazione e ristrutturazione
orientato verso il modello società per azioni.
Si giunge cosi ad una diffusa presenza dello schema societario in
ambito bancario, anche se spesso si è voluto prescindere da una
sostanziale privatizzazione degli enti ristrutturati.
Certamente a favore di questo modello hanno giocato un ruolo
fondamentale alcuni elementi tipici del modello in questione
come ad esempio: predisposizioni di condizioni di trasparenza a
favore dei creditori dell’impresa, puntuale individuazione dei
doveri e delle responsabilità dei componenti gli organi di
gestione, la disciplina del capitale ed il rapporto tra mezzi
propri e di terzi.
Il favour verso questo nuovo modello che si afferma in un
brevissimo lasso di tempo trova il suo apice con l’emanazione
del T.U.B. 385 del 1993. L’intento del legislatore era quello di
servirsi di questo T.U.B. al fine di rivalutare la concorrenza,
ma, anche di ridefinire in termini coerenti la relazione tra
struttura aziendale e capacità produttiva dell’ impresa
bancaria.
Un integrazione, tra elementi di competitività e di stabilità, che
va risolvendosi in una visione non più statica ma certo dinamica
dell’agere creditizio, che trova di il suo migliore assetto
nella società per azioni.
Un ulteriore conferma della preferenza per il modello s.p.a. ci
viene dal T.U.F. che fissa le regole per gli intermediari ed il
mercato, introducendo tra l’altro importanti novità al diritto
societario, ma limitate alle sole società quotate in borsa.
Infatti per le varie imprese di investimento e la società di
gestione dei mercati nella logica della privatizzazione del
sistema borsistico diviene centrale una disciplina del mercato
mobiliare, ecco il motivo perché nel settore
dell’intermediazione mobiliare lo schema della s.p.a viene
considerato il più idoneo al fine di soddisfare la richiesta di
trasparenza.
Deve essere fatta ancora qualche ulteriore precisazione prima di
iniziare una concreta trattazione nel merito della nuova
disciplina. Per poter esercitare l’attività bancaria vi sono dei
requisiti che gli operatori devono avere: l’onorabilità e la
professionalità, richiesti agli esponenti bancari, necessari per
il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività in
questione. Vi sono poi delle disposizioni concernenti, la sana e
prudente gestione, gli assetti patrimoniali e le regole
sul gruppo creditizio. Queste particolarità che caratterizzano i
vari soggetti operanti nell’intermediazione finanziaria hanno
portato la dottrina dell’ultimo decennio a qualificare come
speciali le società per azioni bancarie, da questo possiamo
ricavare una certa varietà tipologica della realtà societaria
facendo si che al tipo negoziale generale descritto in sede
codicistica corrispondano più sottotipi.
3. La banca nel nuovo diritto delle società di capitali
Come più volte la dottrina e la giurisprudenza hanno affermato, le
S.p.A. bancarie sono una specie del genere S.p.A.. Questa
considerazione vale principalmente per la disciplina a cui
queste società debbono fare riferimento. Tuttavia l’intera
riforma del diritto societario non può trovare tout court
applicazione per le S.p.A. bancarie.
In primo luogo va tenuta presente che la rilevanza pubblicistica
dell’attività bancaria non altera la funzione propria
dell’interesse societario, ma questo va certamente conciliato ed
integrato con tutte le finalità a cui il legislatore speciale ha
agganciato le modalità di svolgimento dell’attività in esame;
diviene dunque improcrastinabile conciliare le nuove regole del
diritto societario con la normativa di settore i cui contenuti
di fondo possono sintetizzarsi nel presidio di valori quali: la
tutele del risparmio, la sana e prudente gestione.
In secondo luogo, le banche subiscono un importante
condizionamento dovuto all’incidenza dei controlli pubblici che
riguardano il buon funzionamento dell’impresa bancaria, la
perseguibilità del profitto, quale interesse sociale che va
realizzato nel rispetto di adeguate forme di coordinamento tra
finalità dell’azione di vigilanza e struttura aziendale.
A questo si aggiunge l’attenzione che le banche devono prestare
alla tutela dei propri risparmiatori che, come è noto,
rappresentano in campo finanziario i loro creditori sociali.
Queste esigenze di raccordo tra criteri ordinatori tipici della
S.p.A., regolati nel codice civile, e le varie normative
speciali, che riguardano i così detti intermediari finanziari,
contribuiscono a giustificare la specialità di queste società.
L’oggetto sociale della banca denominato “intermediazione
creditizia” è coperto da riserva ; questo significa che solo gli
appartenenti al settore creditizio possono esercitare
quest’attività a condizione di essere state autorizzate dalla
Banca d’Italia.
Vi è una notevole rilevanza giuridica riconosciuta dal legame che
intercorre tra riserva di attività e procedimento di accesso al
mercato bancario . Analogo legame si riscontra tra imprese di
investimento la cui costituzione, al pari delle banche, viene
sottoposta ad autorizzazione dell’Autorità di settore, dato che
anche queste imprese svolgono la loro attività in regime di
riserva.
Non può certamente non destare attenzione l’importanza assunta
dall’art. 2361 c.c. (Partecipazioni): ”L'assunzione di
partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente
nello statuto, non è consentita, se per la misura e per
l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente
modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto.
L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una
responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime
deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni
gli amministratori danno specifica informazione nella nota
integrativa del bilancio”. Appare chiara L’intenzione del
disposto, volto ad impedire che attraverso acquisizioni
indiscriminate risulti nella sostanza alterato l’oggetto sociale
definito nello statuto.
A questo obiettivo se ne aggiunge un ulteriore, dato dal principio
della separazione tra banca ed industria, che viene garantita
sottoponendo a controllo l’assunzione delle partecipazioni da
parte dei soggetti bancari. Questa peculiarità si inserisce in
quello che è stato definito “sana e prudente gestione”.
Altri controlli sulla gestione si esercitano anche verso gli
assetti patrimoniali nella logica delle norme concernenti il
gruppo creditizio.
4. Gli obiettivi della riforma nelle società di diritto comune e
nelle società bancarie
La riforma introdotta dai decreti lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 e 6
come già viene specificato dalla legge delega 366/2001, ha come
obiettivo l’adeguamento della normativa italiana in materia
societaria ai principi comunitari.
Nella riforma troviamo una precisa ridefinizione delle
responsabilità degli organi sociali in caso di crisi societaria.
Si predispongono delle regole volte a favorire lo sviluppo di un
sistema di concorrenza tanto in ambito nazionale quanto
soprattutto a livello internazionale poiché il nocciolo della
riforma, il suo vero fondamento, muove dall’intento di
valorizzare al massimo il momento imprenditoriale e di superare
ogni residua tentazione dirigistica di rimettere al legislatore
piuttosto che alle imprese la decisione di ciò che alle imprese
stesse giovi oppure nuoccia.
Nella fase attuale, ridimensionatosi il ruolo dell’intervento
pubblico diretto a favore delle società bancarie, assume
crescente rilievo il quadro normativo in cui esse operano.
L’esistenza di un insieme efficiente di regole per la vita
dell’impresa rappresenta, infatti, uno strumento importante per
accrescere la capacità competitiva di un’economia.
Del resto, è largamente condivisa l’idea che la capacità
competitiva di un sistema dipenda, tra l’altro, dalla
funzionalità delle regole che lo governano. In questo senso, si
può certamente parlare di competitività tra ordinamenti
giuridici come elemento della competitività dei sistemi
economici in un quadro complessivo di globalizzazione
dell’economia.
Ciò è confermato, del resto, dalle molteplici iniziative di
riforma del diritto societario assunte di recente o attualmente
allo studio, anche negli altri paesi maggiormente
industrializzati, per cui la tempestività dell’intervento è
altresì funzionale ad evitare disparità concorrenziali.
Il concetto di "efficienza" del diritto societario non ha
evidentemente carattere assoluto e non consente, quindi, di
individuare regole generali che possano essere considerate
ottimali per qualsiasi impresa.
Piuttosto esso suggerisce che la funzionalità delle norme e degli
istituti che governano l’esercizio di attività economiche in un
determinato paese deve essere analizzata tenendo conto delle
caratteristiche del sistema produttivo e delle forme in cui si
esplica l’iniziativa economica.
Una nuova tipologia di società, pur lasciando ampi spazi
all’autonomia privata, deve provvedere allo stesso tempo a
bilanciare e tutelare i diversi e contrapposti interessi che si
dibattono in seno alla società stessa: quelli dei soci di
maggioranza, dei soci di minoranza e quelli dei terzi. In questo
si sostanzia il concetto di democrazia azionaria che regola i
rapporti societari.
A questa autonoma esigenza di adeguare e ammodernare la nostra
legislazione si aggiunge la circostanza che altri paesi, in
particolare paesi dell’Unione Europea, hanno già realizzato
(Francia e Germania) o avviato (Gran Bretagna) processi di
riforma del diritto societario riguardanti in modo specifico le
piccole e medie imprese nell’obiettivo di semplificare e
aumentare l’autonomia statutaria.
La revisione del nostro diritto societario è apparsa pertanto
indispensabile per garantire parità competitiva alle nostre
imprese rispetto a quelle estere: questa condizione, considerati
gli attuali ritmi della produzione e della innovazione, va
assicurata nel più breve tempo possibile.
Sul piano europeo si discute da tempo dell’assetto istituzionale
dell’impresa "in Europa": l’Italia ha contribuito a questo
dibattito, non soltanto in termini di studi e di ricerca nei
consessi internazionali a cui ha partecipato, ma anche
proponendo un proprio modello e un proprio quadro legislativo
moderni ed efficienti.
L’esigenza di riforma del diritto societario è divenuta più
pressante a seguito di quella realizzata per le società quotate
con il T.U.F., opportunamente volta ad adeguare la disciplina
italiana ai più elevati standard internazionali di "corporate
governance".
Si tratta di rendere completo il processo riformatore fornendo
all’intera struttura produttiva italiana una regolamentazione
adeguata e competitiva.
Se da un lato il processo di integrazione e globalizzazione,
sviluppatosi a livello mondiale, ha determinato una
omogeneizzazione della regolamentazione dei mercati dei titoli
quotati, spinta soprattutto dagli investitori istituzionali,
dall’altro una maggiore diversificazione potrebbe diventare
fonte di vantaggi competitivi per il più vasto universo delle
imprese non quotate, per le quali va quindi disegnato un quadro
normativo idoneo, più flessibile.
L’obiettivo di muovere verso una riforma che, nella tutela dei
diritti dei terzi, favorisca l’imprenditorialità, è confortato
dall’analisi economica che mostra come recentemente il
contributo maggiore alla crescita sia soprattutto offerto da ciò
che viene definito "residuo" (total factor productivity),
rispetto all’incremento di capitale e lavoro; esso comprende
fattori quali la migliore qualità delle risorse, le nuove
modalità organizzative e il progresso tecnico - in termini
generali definiti "innovazione" - che sono funzione delle
capacità imprenditoriali di un sistema .
Tale "residuo" negli anni novanta ha contribuito per l’80% alla
crescita in Germania, per il 60% in Francia e Regno Unito, per
l’80% in Italia, per oltre il 90% negli Stati Uniti.
L’importanza dei fattori citati è destinata certamente ad
aumentare in un’era in cui lo sviluppo tecnologico è più rapido
e il progresso sempre più sostenuto dai settori innovativi (si
pensi a quanto hanno pesato sul miracolo economico americano
l’informatica, le telecomunicazioni e internet).
Il supporto all’imprenditorialità e alla capacità innovative
diviene in questo contesto una componente essenziale delle
politiche volte a favorire la crescita di un sistema:
l’attenzione si concentra quindi sulle imprese e, al loro
interno, sulla funzione di amministrazione in particolare.
La piena valorizzazione dell’imprenditorialità non può prescindere
dalla rimozione di tutte quelle incertezze normative che,
aggiungendosi alla normale alea dell’iniziativa economica,
condizionano le scelte imprenditoriali, accrescendone la
complessità e la rischiosità.
Strumenti di tutela e di garanzia sono indispensabili; essi vanno
opportunamente graduati in funzione delle esigenze
effettivamente meritevoli di tutela.
Esiste infatti un trade-off tra "certezza del controllo" e
“libertà di iniziativa” imprenditoriale da una parte, e
“garanzia per gli investitori” dall’altra, che va risolto in
funzione della struttura e delle caratteristiche proprie del
soggetto .
In effetti il TUF ha realizzato una riforma di grande rilievo del
diritto societario in funzione del riordino dei mercati
finanziari.
In questo contesto si è inciso profondamente sulla disciplina
dell’informazione societaria e sulla tutela degli azionisti di
minoranza.
L’intersecarsi della disciplina del mercato e di quella societaria
in un disegno normativo volto soprattutto a modernizzare il
mercato si colloca in una prospettiva che risulta chiara nella
stessa indicazione del Prof. Draghi, secondo cui "le regole che
disciplinano il governo delle società e il mercato mobiliare
sono, in certo senso, la garanzia della qualità dei prodotti che
vengono scambiati sul mercato”. Esiste una relazione di causa ed
effetto tra qualità delle regole di governo societario e qualità
dei prodotti finanziari che vanno sul mercato mobiliare.
Il problema posto dal moltiplicarsi delle regole e dei parametri
da rispettare da parte di società che collocano i propri titoli
sui mercati regolamentati e relativo alla crescita degli oneri e
dei costi sostenuti per la quotazione stessa elemento che può
risultare disincentivante.
Vi è altresì da colmare la lacuna della delega che ha dato luogo
al T.U.F. e che non ha consentito di riformare complessivamente
il sistema della "corporate governance" delle stesse società
quotate.
In un certo senso, dunque, vi è l’urgenza di andare oltre il
T.U.F. completandone il disegno riformatore anche sotto il
profilo di "corporate governance" delle stesse società quotate,
in quella parte della normativa non ancora modificata,
pervenendo quindi ad una riforma organica e completa del diritto
societario. Per altro verso vi è l’esigenza di introdurre
garanzie, tutele e controlli anche per le società che, pur
raccogliendo risorse tra il pubblico degli investitori, sfuggono
alla disciplina del T.U.F., in quanto negoziano titoli sui
mercati regolamentati.
In sintesi, il legislatore, da un lato ha dovuto affrontare il
problema della disciplina di un tipo di società adatto alla
piccola e media impresa, o comunque dell’impresa che non ricorre
al mercato dei capitali bensì al finanziamento dei soci o di
finanziatori istituzionali e dall’altro quello dell’impresa che
si finanzia sul mercato sia esso regolamentato o meno. Tenuto
conto di questa analisi complessiva e delle esigenze che ne
stanno alla base, la Commissione Parlamentare che ha lavorato
alla riforma, in un primo momento si era orientata verso la
definizione di due tipologie ben definite di società di capitali
individuando:
a) nella nuova s.r.l. la forma giuridica della società "chiusa",
(ove si ha la piena coincidenza tra proprietà e gestione) per
rispondere alle esigenze imprenditoriali di pochi soci legati da
forti vincoli personali e indirizzati ad un’attività di
piccola-media impresa, con disciplinato fortemente semplificato
ed ampia autonomia nel deliberare il proprio modello
organizzativo.
b) nella S.p.A. il modello dell’impresa di grandi dimensioni,
caratterizzata dalla divisione tra proprietà e governo
societario, e in tal senso definita "aperta", ultimando,
conseguentemente, le regole del governo delle società quotate da
applicare, sia pure tendenzialmente e in modo non automatico, a
tutto il tipo.
La Commissione ha successivamente scartato l’idea di due rigidi
schemi normativi volti a disciplinare l’uno (s.r.l.) la società
chiusa e l’altro (S.p.A.) la società aperta, astenendosi altresì
dal definire i presupposti del "tipo" (numero dei soci,
dimensioni, dipendenti, etc.).
Ci si è invece orientati verso la predisposizione di modelli
"flessibili", lasciando all’imprenditore la scelta del modello
più idoneo alla propria attività, ma fissando regole imperative
a tutela dei terzi e, conseguentemente, in relazione
all’esistenza di determinati presupposti di fatto, rendendo
obbligatoria la scelta del tipo e/o l’applicazione di una
normativa specifica .
Una caratteristica del progetto di riforma è dunque la ricerca di
un equilibrio tra norme imperative e norme derogabili, che dia
concreta attuazione ai principi enucleati.
La direzione è quella di ridurre il peso delle norme inderogabili,
seguendo una tendenza ormai comune ad altri paesi, anche in
coerenza con un principio di competizione tra ordinamenti, al
fine di accrescere gli spazi di autonomia e di libertà
imprenditoriale, non solo nell’azione, ma anche
nell’organizzazione.
Norme inderogabili vanno comunque previste per garantire alcune
tutele fondamentali, con tasso di imperatività crescente man
mano che l’attività di impresa si muove verso forme più
complesse e aperte, in cui si avverte maggiormente l’esigenza di
tutela dei terzi.
Laddove il legislatore riconosce alle parti la possibilità di
autonoma regolamentazione, norme di diritto dispositivo dovranno
essere previste per ovviare alle inevitabili lacune della
contrattazione privata e per offrire, nella concreta
configurazione dell’assetto societario, un modello di
riferimento capace di ridurre i costi di transazione .
5. Norme comuni tra S.p.A. bancarie e società comuni
Nonostante non sia questa una sede adatta per chiarire i contenuti
della riforma nelle sue peculiarità, sembra opportuno dare delle
delucidazione sugli aspetti
che influenzano in maniera certo significativa la materia
finanziaria ed in particolare quella bancaria.
L’intento di favorire lo sviluppo della competitività fra imprese
ha indotto il legislatore, in sede di delega, per un verso a
semplificare il processo costitutivo delle società per azioni,
come è già stato segnalato all’inizio del capitolo, e per altro
verso ha introdurre alcuni principi generali destinati a
valorizzare il carattere imprenditoriale della società definendo
con chiarezza compiti e responsabilità degli organi sociali
(art. 2 l. 3 ottobre 2001 n. 366).
L’adeguamento dei modelli ipotizzabili alle esigenze del mercato
si è esplicitato essenzialmente nell’esclusione di specifici e
rigidi organigrammi societari o se si preferisce schemi
societari, in piena armonia con quel principio ormai
ufficialmente accolto dal nostro sistema, della libera scelta
delle forme organizzative di un impresa.
Nella riforma del diritto societario, tutta la novellazione della
disciplina delle partecipazioni sottolinea l’esigenza forte di
tutela dei soci, dei creditori sociali e dei terzi, in una
regolazione dei gruppi tesa ad accogliere i principi di
trasparenza e di contemperamento degli interessi coinvolti.
In particolare, le previsioni normative sulla costituzione sono
orientate verso una società con schema di gestione collettivo.
Significative in questo senso sono certamente, la presenza nello
schema società per azioni di specifiche regole di trasparenza e
di contemperamento degli interessi coinvolti; si pensi alla
liberalizzazione degli accordi parasociali purché nel rispetto
di certe e specifiche condizioni di trasparenza, le nuove norme
in merito ai conflitti di interessi .
Peculiari sono le norme che definiscono la responsabilità e che
tendono a valorizzare la più volte citata imprenditorialità,
nonché le norme che permettono delle alternative nell’ambito del
sistema di Governance riferibili a modelli già praticati in
altri Paesi, dai quali si recuperano dei meccanismi
endosocietari di amministrazione e controllo, in particolare il
dualistico alla tedesca che prevede un consiglio di gestione e
uno di sorveglianza con funzioni di controllo, il monistico di
derivazione anglosassone che si fonda su un consiglio di
amministrazione con in seno un comitato di controllo e quello
tradizionale sino ad oggi praticato (argomenti che saranno al
centro della trattazione del capitolo 2).
Rilievo assumono anche tutte le disposizioni in tema di assunzione
di quote azionarie da parte dei soci, dunque l’articolata
determinazione dei relativi diritti, la possibilità di emettere
azioni fornite di diritti diversi, le norme che disciplinano il
ricorso al capitale di rischio e finanziario.
L’introduzione delle regole che tendono a privilegiare l’autonomia
e la flessibilità viene definita la novità di maggior rilievo ;
a questa si aggiungono i principi ispiratori della riforma verso
una gestione particolarmente spedita e alla posizione dei soci,
che, a fronte di ipotizzabili forme di compressione rispetto al
regime del gruppo di controllo si vedono riconosciuta una più
ampia facoltà di recesso e di ricorso a rimedi risarcitori .
Non vi è dubbio che l’ affermazione di livelli più elevati di
autonomia si risolve in forme disciplinari a fondamento delle
quali si rinviene innanzi tutto una rinnovata modalità di
inquadramento del rapporto tra le strutture societarie ed i
soggetti che a queste partecipano. Infatti è la conoscenza della
realtà societaria della quale si vuole essere partecipi il vero
fondamento dei nuovi rapporti societari; da ciò nasce
l’importanza dell’informazione nella struttura organizzativa, la
quale, viene in considerazione non solamente per la consistenza
economico patrimoniale dell’ente societario ma anche per la
regolamentazione giuridica interna che dà una specificazione
all’assetto organizzativo ed operativo, anche in questo
afferriamo l’importanza che assume la normativa che imprime
importanza all’aspetto dell’autonomia statutaria, a cui va
riallacciata un’adeguata informativa. In ciò vi è da notare come
un autorevole dottrina ha sostenuto che la riforma ha voluto
ricondurre la concorrenza tra società ad una concorrenza tra
statuti, volendo con ciò indicare che solo la presenza o
l’esclusione di certe clausole può indurre taluno a diventare
socio di questa o quella società .
Questo dato rileva inequivocabilmente come la disciplina in esame
identifichi quella che viene, appunto, definita mancanza di
standardizzazione delle regole. Si deduce con assoluta certezza
che, a differenza del passato, non esistono più dei modelli di
riferimento classici, ma si da spazio a valutazioni nelle quali
il valore dell’impresa finisce con l’essere apprezzato dalla
portata delle sue clausole statutarie, con ovvi riflessi sulla
portata dei dati informativi nella certezza dei rapporti.
Considerazioni analoghe possono essere riferite alla tutele dei
soci di minoranza ed alla realizzazioni di adeguati obiettivi di
efficienza gestionale, anche questi legati all’ autonomia
assegnata agli statuti; viene difatti riconosciuto ai soci di
minoranza il diritto di promuovere l’azione di responsabilità
nei confronti degli amministratori, che a differenza del passato
non è più condizionata alla delibera dell’assemblea, da questo
si evince come il principio della democrazia azionaria abbia
trovato un posto di rilevante importanza in seno ai rapporti
societari .
Tuttavia sono presenti nella nuova disciplina delle società dei
rilievi critici posti in luce da una attenta dottrina, che si
concentrano su di una carente previsione normativa in merito al
conflitto d’interessi . Certamente per alcuni versi, come del
resto è stato ribadito in sede tecnica, il nuovo art 2391 c.c.
(“L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e
al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o
di terzi, abbia in una determinata operazione della società,
precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si
tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal
compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo
collegiale. Nei casi previsti dal precedente comma la
deliberazione del consiglio di amministrazione deve
adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la
società dell'operazione.
Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti
commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del
consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto
determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni
medesime, qualora possano recare danno alla società, possono
essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale
entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può
essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla
deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di
informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i
diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti
compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore
risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od
omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano
derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o
di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi
nell'esercizio del suo incarico), migliora la disciplina del
conflitto d’interessi nell’impresa e nei conglomerati finanziari
.
La normativa impone ora all’amministratore l’obbligo di dare
notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di
ogni interesse che, per conto proprio o di terzi abbia in una
determinata operazione della società. Questo obbligo è
certamente più ampio che nel passato, infatti, ora
l’amministratore deve ottemperare all’obbligo di dare notizia
ogni qual volta entri in gioco un suo “interesse” non solo nel
caso questo sia in conflitto con quello della società, secondo
quanto enunciato l’art. 2391 c.c.
La dottrina osserva che sotto il profilo più strettamente
contenutistico, la norma nulla dice di nuovo rispetto alla
previgente disciplina; questa critica deriva dal fatto che
l’obbligo dell’amministratore si esaurisce nella mera
comunicazione, nulla di più di quanto avveniva già in
precedenza. L’unica miglioria si risolve nella maggiore
circostanziata definizione dei contorni in cui scatta l’obbligo
della comunicazione.
Considerazioni similari possono valere anche per quanto riguarda
il divieto di concorrenza posto a carico degli amministratori,
art. 2390 c.c. (Gli amministratori non possono assumere la
qualità di soci illimitatamente responsabili in società
concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto
proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori
generali in società concorrenti, salvo autorizzazione
dell'assemblea.
Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere
revocato dall'ufficio e risponde dei danni), connesso con la
disciplina del conflitto di interessi, che oggi rispetto al
passato viene esteso anche all’assunzione in società concorrenti
della qualifica di direttore generale. Si ritrovano nella
normativa delle limitazioni del dovere di lealtà che tuttavia
non danno luogo a innovazioni significative, anzi la dottrina
qualifica come eccessivamente prudenziale le opzioni normative
seguite.
Si può correttamente affermare che il legislatore ha perso una
buona opportunità per meglio definire tale
aspetto, considerando anche il fatto che vi è nella riforma una
limitata rilevanza sostanziale del riconoscimento del divieto di
utilizzazione delle c.d. corporate opportunities (art. 2391, ult.
co. c.c.) pur dovendosi tenere nel debito conto le difficoltà
che si rinvengono negli interventi volti ad assicurare la
fedeltà degli appartenenti alla struttura societaria. Su questo
punto vi è infatti da notare quanto rilevato da una certa
dottrina secondo la quale, in un sistema concorrenziale,
“l’imposizione di limiti, oneri, condizioni, divieti che
incidono sull’esercizio di una libertà preesistente… possono
considerarsi posti a garanzia di valori che la sovrastano” .
6. L’incidenza sostanziale della riforma verso la società bancaria
e finanziaria
Proviamo ora ad analizzare quale sia la ratio della riforma nelle
società bancarie, ricordando che per la loro specialità é
difficile immaginare applicabili tout court le regole previste
per le società in generale.
Ciò non implica un diverso interesse sociale ma ci rimanda ad una
conciliazione necessaria con l’intera disciplina. La vita di una
banca collide con degli interessi pubblicistici, sottoponendo a
controlli dell’autorità pubblica l’iter vitae delle imprese
bancarie e finanziarie, controlli che presentano una notevole
estensione, andando dai presupposti per la loro costituzione,
alle modalità di organizzarsi di tali imprese, all’osservanza da
parte di queste della normativa legale e statutaria dalla quale
vengono analiticamente disciplinate. Al riguardo e sufficiente
avere a mente i poteri di intervento che la nostra legislazione
riconosce alla Banca d’Italia, alla Consob e all’Isvap, che
incidono sull’autonomia statutaria, le cui determinazioni sono
subordinate alla preventiva approvazione da parte dell’Autorità,
sulle modifiche degli assetti proprietari in cui si
concretizzano puntuali soglie di autorizzazioni per l’assunzioni
o cessioni di partecipazioni, sulla configurazione dei gruppi
bancari, sugli assetti organizzativi interni di tali società
speciali ed infine sulle decisioni che devono essere assunte
dagli organi che le governano ed amministrano qualora l’Autorità
valendosi dei propri poteri indichi agli appartenenti al settore
dei contenuti particolari che le loro delibere devono avere e
sulle quali viene imposta l’adozione.
A tutto quanto fin ad ora enunciato va ad aggiungersi che
l’esercizio dell’azione di vigilanza che sovrintende al
funzionamento ed allo sviluppo del mercato non si risolve nella
semplice ricerca di soluzioni efficienti ed in una attività
sempre orientata ad accrescere la stabilità e la trasparenza e
quindi volta a ridurre i rischi delle azioni finanziarie e più
in generale dell’intera operatività finanziaria; anzi è compito
principe dell’Autorità di settore assicurare dei livelli
disciplinari in linea con quelli dei più avanzati paesi
dell’area occidentale e in particolare degli Stati Uniti,
considerando che l’Europa è la prima a doversi confrontare con i
provvedimenti assunti oltre oceano. Per fare un esempio basti
citare Sarbanes-Oxley Act americano con il quale si è provveduto
di recente a riformare il governo societario, l’informazione
contabile, i requisiti dei revisori, i tempi ed i modi
dell’informazione societaria e i doveri degli analisti
finanziari , (provvedimenti che sarebbe bene adottare anche in
Italia, considerando i recenti dissesti economici finanziari di
Cirio e Parmalat che, senza volere entrare nel merito, sono
certamente stati causati da un poco chiaro connubio con
prestigiose Banche accompagnato ad uno scarso e inefficiente
controllo delle nostre Autorità di settore), che trova certo
conseguenze extraterritoriali perché vengono applicati anche nei
confronti degli emittenti stranieri quotati negli USA.
Inoltre, il settore delle banche assume rilievo per il maturare in
ambiti sopranazionali di regole destinate ad integrare la
regolamentazione speciale nazionale di settore.
Al riguardo basta ricordare il ruolo crescente che nel campo della
regolamentazione bancaria assume: La fissazione degli standard
operativi, di engagement, di guideline, di best practice, di
principi ordinatori uniformi al fine di esercitare le funzioni
di supervisione creditizia .
Queste evoluzioni organizzative prima, normative poi, trovano la
loro radice in seno ad organizzazioni internazionali capaci di
creare degli strumenti tecnici idonei a supportare delle
problematiche comuni indirizzando tutti verso una convergenza di
posizione su cui in seguito a nascono degli accordi adottati con
la partecipazione degli stessi destinatari, che da questi
accordi trarranno reciproci vantaggi.
Sostanzialmente tutto nasce da delle prassi operative che vengono
solo successivamente consacrate da degli organismi ad hoc, quali
il Comitato di Basilea presso la banca dei regolamenti
internazionali (si veda gli accordi tra l’altro recentemente
rivisti lo IOSCO o il FESCO ), i quali di certo non presentano
sicuramente una formale vincolatività, ma rappresentano una Soft
Law divenendo spesso e volentieri un ante litteram di una
regolamentazione che solo successivamente verrà adottata .
Pur non avendo forza imperativa, non si impedisce ai principi che
nella prassi si affermano, specie dal confronto sopranazionale,
di trovare un efficacia effettiva su un piano sostanziale
divenendo una sorta di filtro che da soft law si trasforma in
hard law.
Da quanto detto si può notare quanto ampia sia l’autonomia che il
settore bancario conservi, anche se accettare le prassi
sopranazionali che si affermano con forza anche da noi non
significa sovvertire il nostro sistema delle fonti o la
gerarchia dei nostri valori costituzionali e dei precetti
comunitari che affermano la rilevanza degli interessi generali.
L’individuazione di poteri autoritativi funzionali al
conseguimento delle finalità di carattere generale da parte del
legislatore bancario puntualmente individuate nell’art. 5 T.U.B.
che espressamente si riferisce alla “sana e prudente gestione”
dei soggetti vigilati, la “stabilità” complessiva,
“l’efficienza” e la “competitività” del sistema finanziario sono
le note caratterizzanti della disciplina speciale, norme su cui
occorrerà sempre confrontarsi nel dare applicazione alle
disposizioni recate dal decreto lgs. n. 6 del 2003 .
L’analisi della nuova normativa societaria deve tenere conto dei
tratti differenziali che distinguono i complessi legislativi dei
testi unici in materia di intermediazione bancaria e
finanziaria, a seconda che si faccia riferimento alle società
bancarie ovvero alle imprese di investimento.
Con riferimento al testo unico in materia creditizia i problemi di
coordinamento riguardano essenzialmente i profili strutturali in
tema di governance degli appartenenti al settore ed in
particolare la conciliabilità delle nuove forme organizzative
con le previsioni della normativa speciale. Invece per quanto
riguarda il testo unico della finanza rilevano essenzialmente le
questioni sulle modalità di svolgimento dell’attività di
intermediazione finanziaria, dunque le carenze che il diritto
societario denota in tema di trasparenza dell’agere degli organi
amministrativi .
7. Conclusioni al primo capitolo
Sono molti i profili lungo i quali cogliere i riflessi della
riforma societaria sull’ordinamento finanziario in generale e su
quello bancario in particolare. Bisogna ricordare, prima di
passare alla “governance” della banca, che l’ordinamento
finanziario può essere classificato in due contrapposte
categorie:
1) come è stato detto il nuovo diritto societario riconosce nuovi
e più ampi spazi all’autonomia statutaria per ciò che concerne
sia l’organizzazione dell’impresa e il suo finanziamento. Gli
interessi codificati dall’ordinamento degli intermediari e dei
mercati finanziari possono porre dei vincoli all’autonomia
statutaria riconosciuta dal diritto comune;
2) l’ordinamento finanziario può consentire all’autonomia privata
degli intermediari spazi preclusi dal diritto comune, in
considerazione del fatto che lo statuto di diritto speciale
previsto dall’ordinamento di settore rende superflua
l’applicazione di norme inderogabili prevista appunto dal
diritto comune .
Si rende necessaria qualche precisazione con riferimento al solo
diritto bancario.
Occorre subito porsi il problema del sistema delle fonti
dell’ordinamento bancario e chiedersi se, il nuovo diritto
societario imponga la modifica di norme di rango primario (e,
soprattutto, quelle dettate dal testo unico bancario, il quale è
stato novellato con il decreto legislativo n. 37 del 6 Febbraio
2004) e/o di norme regolamentari e, comunque di ordine
secondario (Istruzioni di Vigilanza) o solamente imponga
l’introduzione o la eliminazione di norme statutarie .
Bisogna anche considerare, i mutamenti che la vigilanza deve
subire per effetto della riforma del diritto societario, proprio
perché la riforma ha dettato delle norme elastiche il cui vero
contenuto sarà determinato dalle scelte statutarie, quando non
meramente gestionali. Quindi la vigilanza non potrà fare a meno
di adeguarsi alla mutevole morfologia degli operatori del
settore ed adottare strumenti di controllo capaci di cogliere la
mutevolezza dei relativi oggetti .
CAPITOLO II
La Governance della S.p.A. Banca
1. Introduzione
Il dibattito sulla corporate governance è iniziato negli Stati
Uniti negli anni Settanta ed ha acquistato una dimensione
globale nell’ultimo decennio.
Corporate Governance è ormai un termine polisenso, sinonimo di
“capitalismo” o anche di “diritto societario”, ma in una
accezione più ristretta per così dire aziendalistica, la
corporate governance è, come
insegna il rapporto di Cadbury, “il sistema con il quale le
società di capitali sono dirette e controllate” .
La legge non può che fornire una sorta di scheletro, una struttura
ossea per far si che le società di capitali siano dirette e
controllate in modo efficiente e conforme all’obiettivo di
massimizzare il rendimento dell’investimento dei soci in quanto
tali. Se si vuole proseguire con una metafora anatomica, la
muscolatura di un sistema di corporate governance è costituito
da un insieme di regole di soft law, ossia di norme che fondano
la propria efficacia più sulla diffusione di regole culturali di
riferimento, a cui corrisponde sul piano sanzionatorio la
punizione sociale della vergogna, che su sanzioni giuridiche
applicate dai giudici, normalmente di tipo pecuniario (ma
eccezionalmente anche di tipo penale) .
L’idea di codificare la soft law, ossia i muscoli di un sistema di
corporate governance, si deve agli inglesi, che hanno inventato
un prodotto di grande successo: i codici di corporate governance,
che non vengono imposti alle società quotate, ma semplicemente
suggeriti, in quanto le società quotate inglesi non sono tenute
a conformarsi al Combined Code, avendo esse soltanto l’obbligo
di dichiarare al mercato se ed in quale misura lo hanno fatto
proprio, così detto comply or explain.
L’origine di questo modello di autoregolamentazione inglese è
degli anni novanta, quando nel Regno Unito soffiava un vento di
recessione. Come spesso accade in periodi simili, vi furono vari
casi eclatanti di fallimento che riguardarono grandi società
quotate, che vennero accompagnate da forti scorrettezze da parte
dei soci che detenevano il controllo e degli amministratori: si
ricordi fra tutti il caso Maxwell . Ciò fece sorgere
nell’opinione pubblica un certo malcontento sulla conduzione
delle società quotate inglesi, questo poteva fornire lo spunto
ai politici inglesi per porre in essere delle iniziative
legislative volte ad una regolamentazione per cosi dire coatta.
Al fine di evitare l’introduzione di regole nuove, che avrebbero
avuto come fulcro un irrigidimento della gestione delle imprese
e quindi maggiori costi, la borsa di Londra e l’Ente della
Rappresentanza della Professione Contabile promossero la
costituzione di un comitato i cui compiti erano quelli di
occuparsi degli aspetti finanziari della corporate governance,
noto come il Cadbury Committee (dal nome del suo presidente,
discendente da una nota famiglia di industriali) che produsse
nel 1992, un codice di Best Practice. Al lavoro di questo
comitato seguì il lavoro di un altro comitato presieduto da
Greenbury e promosso dall’associazione dell’industria
Britannica, che elaborò i principi in tema di compenso agli
amministratori, istituto potenzialmente in conflitto con quello
dei soci, inoltre statuì che un ruolo centrale nella
determinazione dei compensi agli amministratori spettasse ad un
comitato composto da amministratori non esecutivi. Infine
seguendo le raccomandazioni dello stesso Cadbury, venne
istituito il comitato di Hampel con il compito di rivedere alla
luce dell’esperienza applicativa, i codici precedentemente
emanati, di promuovere ed elevare gli standard di corporate
governance nell’interesse della protezione degli investitori ed
al fine di preservare ed accrescere lo standing delle società
quotate nella borsa di Londra. Dall’esito dei lavori venne alla
luce il cosiddetto Combined Code, una sorta di testo unico dei
codici della corporate governance emanati fino a quel momento
che divenne parte delle regole per ammettere alla quotazione le
imprese nella borsa di Londra.
Il principale pregio di questa autoregolamentazione è la
flessibilità che essa preserva a favore di ciascuna società. E
ciò è importante perché ogni impresa, a seconda del settore in
cui opera, dei suoi assetti proprietari, della personalità
stessa dei suoi massimi esponenti avrà bisogno di muoversi in
modo diverso dalle altre e si potrà trovare a sviluppare in
misura maggiore o minore muscoli diversi.
I codici inglesi hanno avuto molta fortuna, imitati in Europa e
persino in Giappone e in tutti i Paesi che ambiscono ad avere un
mercato azionario sviluppato .
Sin dai primi sviluppi degli studi in materia di corporate
governance gran parte della ricerca ha riguardato l’analisi
della situazione di un impresa manifatturiera, mentre un
attenzione molto minore si è concentrata sugli intermediari
finanziari.
L’interrogativo principale in Italia attiene alla possibile
incidenza della redistribuzione del potere tra legislatore e
soggetti privati sull’evoluzione dei modelli organizzativi.
Il legislatore ha diversi strumenti per far sentire la sua
volontà: il diritto imperativo che è caratterizzato
dall’inderogabilità, quello dispositivo che è derogabile dalle
parti e le clausole generali .
In questo processo di riassestamento dei modelli organizzativi un
ruolo importante viene giocato dal sistema della risoluzione dei
conflitti ed in particolare dai giudici ai quali è dedicato art.
12 l. 366/01, che tiene conto dell’evoluzione delle forme
organizzative e del sistema di responsabilità amministrativa
della società; si prevede esplicitamente la definizione di
modelli organizzativi diretti a prevenire lo svolgimento di
attività penalmente illecite.
La prospettiva su cui valutare il processo di redistribuzione dei
poteri può esser vista nella definizione dei diversi attori che
generano le norme dirette a regolare costituzione e modalità
operative delle imprese, quali agenti separati che occupano lo
spazio loro attribuito dal legislatore, il cui operato non
incide sull’attività svolta dagli altri attori. Il legislatore
che svolge una duplice funzione, quella di definire lo spazio
regolamentare di ciascun attore e di essere a sua volta lui
stesso uno degli attori. Ovviamente la prima funzione del
legislatore incontra dei limiti esterni alla sua sfera
discrezionale che riguardano la possibilità di comprimere
l’autonomia privata.
Questo valorizza l’aspetto antagonista delle logiche che
presiedono la produzione di norme dei vari attori; il
legislatore persegue l’interesse generale, mentre le parti
quello individuale ed il modello di ripartizione tende a
contemperarare il bilanciamento di interessi confliggenti.
Si può utilizzare la prospettiva della complementarità
istituzionale, secondo la quale i diversi produttori di norme
operano in un contesto coordinato, perseguendo obbiettivi
diversi ma tendenzialmente complementari. Un secondo elemento di
questa prospettiva, consiste nel riconoscimento della
interdipendenza degli effetti prodotti dall’attività di
produzione normativa da parte dei diversi attori; ad esempio
quando le parti definiscono in sede statutaria e nel processo di
applicazione regole concernenti i diritti della minoranza, esse
possono influenzare in modo significativo l’area coperta dalle
norme legislative e le funzioni da esse svolte .
2. L’assemblea e amministrazione nella nuova società di capitali
in generale
Già da una prima lettura sia del lavoro conclusivo del progetto di
riforma delle società di capitali elaborato dalla commissione
Vietti, sia soprattutto dalla nuova normativa del codice civile,
emerge un dato evidente: l’assemblea non viene più identificata
in un istituto unitario, da dei contorni rigidamente definiti e
con caratteri sostanzialmente identici in tutti i tipi e
sottotipi societari che la prevedono.
Si rende necessaria un analisi dell’assemblea, per cercare di
penetrare i volti con i quali quest organo si presenta nelle
varie S.p.A. cercando di capire meglio come si delineerà nella
nuova S.p.A. bancaria.
L’obiettivo da porre è quello, seppur modesto, di comprendere come
cambia con le nuove opzioni date dallo statuto in merito
all’assemblea la figura del socio
e la rilevanza delle decisioni dei soci nel funzionamento del
meccanismo decisionale e quindi della governance. L’esame delle
novità che investono l’assemblea deve essere necessariamente
preceduto da una osservazione di carattere generale suggerita
dall’incidenza, che su tale organo, esercita quella parte della
riforma che ha interessato l’amministrazione della società.
Occorre, cioè, distinguere le situazioni nelle quali, in funzione
delle scelte statutarie, i soci abbiano o meno optato per la
soluzione dualistica articolata nel consiglio di gestione e in
quello di sorveglianza. In questo caso la normativa, della
novella, differenzia le competenze dell’assemblea ordinaria: di
un determinato contenuto se non è stato adottato il sistema
dualistico, di un altro contenuto se invece viene adottato.
Con una prima conclusione, secondo la quale le prerogative
dell’assemblea si equivalgono nell’ipotesi che rimanga in uso il
sistema tradizionale ( consigli di amministrazione, collegio
sindacale), ovvero venga scelto quello monistico ( consiglio di
amministrazione e comitato di controllo costituito in seno
all’assemblea).
Le nuove norme di riferimento sono contenute negli artt. 2364 e
2364bis, da leggersi in coordinamento con l’art. 2409-terdecies.
Come abbiamo sopra enunciato la prima novità consiste nella
diversificazione delle competenze assembleari a seconda della
struttura organizzativa scelta dai soci, e in particolare a
seconda che manchi ovvero sia presente il consiglio di
sorveglianza. Nel primo caso, si ha il sistema tradizionale
oppure il sistema monistico, l’assemblea ordinaria approva il
bilancio, nomina e revoca gli amministratori e sindaci,
autorizza operazioni di gestione quando lo statuto lo prevede,
approva il regolamento assembleare, delibera sugli altri oggetti
ad essa riservati dalla legge.
Nel secondo caso, cioè, nel sistema dualistico, l’assemblea
ordinaria nomina e revoca i componenti del consiglio di
sorveglianza, ne stabilisce il compenso, delibera sull’azione di
responsabilità nei loro confronti, delibera sulla distribuzione
degli utili. Mentre sarà il consiglio di sorveglianza ad essere
competente per l’approvazione del bilancio, per la nomina e la
revoca dei componenti del consiglio di gestione, per l’azione di
responsabilità nei loro confronti (ma al riguardo è da notare
che l’art. 2409-decies riconosce la competenza concorrente
dell’assemblea), nonché per la nomina del revisore (in base
all’art. 2409 quinquiesdieces).
Il confronto tra le competenze espressamente attribuite dalle
nuove norme all’assemblea ordinaria nelle due diverse situazioni
sopra segnalate e le competenze espressamente attribuite al
consiglio di sorveglianza (ma che in base alla normativa
previdente sarebbero state riconosciute all’assemblea) fanno
subito sorgere dei dubbi interpretativi, che solo dopo un
periodo di rodaggio, dal vigore delle nuove norme, potrà essere
sciolto .
Quindi il nuovo diritto delle S.p.A. si propone tre modelli di
gestione della società: il tradizionale elaborato con il codice
entrato in vigore nel 1942, il monistico alla tedesca e il
dualistico all’inglese introdotti dalla riforma.
Il sistema dualistico ( è di certo il più realmente innovativo) si
compone dei seguenti organi di gestione: assemblea, consiglio di
sorveglianza, consiglio di gestione.
L’art. 2364-bis individua in modo piuttosto stringato le
competenze tipiche attribuite all’assemblea nel sistema
dualistico. Anche il consiglio di sorveglianza, fa i conti con
un elenco composto di voci ben definite nell’art.
2409-terdecies. Resta da capire, allora, come vengono
distribuite tra i due organi (assemblea, consiglio di
sorveglianza) le competenze non spettanti al consiglio di
gestione e non espressamente rientranti nelle voci riscontrabili
nelle due disposizioni sopra richiamate.
Il problema non viene risolto con una disposizione di carattere
residuale che ne affermi la competenza a favore di uno dei due
organi tra di loro in concorrenza. Certo a volte si può
ritrovare una norma sufficientemente chiara: come per fare un
esempio l’art. 2409-quater, che esplicitamente sostituisce
all’assemblea il consiglio di sorveglianza come organo
competente per la nomina del revisore. Ma il più delle volte
manca una norma ad hoc che risolva il conflitto di competenza
tra i due organi.
Allora si tratta di capire se si può richiamare un qualche
principio generale, che nel sistema della nuova disciplina, ci
consenta di risolvere il problema del come ripartire le
competenze tra assemblea e consiglio di sorveglianza, quando la
legge non contiene una disposizione specificatamente attributiva
della competenza nel modello dualistico .
Si può di certo affermare che un primo principio lo si può
ricavare dalla grande rilevanza che la nuova disciplina
attribuisce, all’autonomia statutaria: su questa premessa può
attribuirsi in via generale che, dove la legge non imputa una
competenza ad un organo, potrà essere lo statuto ad attribuire
liberamente la competenza alla figura organizzativa ritenuta
come la più appropriata a quel concreto assetto di interessi.
Tale conclusione pare particolarmente sicura quando la legge
demanda allo stesso statuto la possibilità di prevedere una
competenza, senza predeterminare l’organo a cui spetta; ad
esempio, nessun dubbio può sorgere sul fatto che lo statuto
potrà definire con assoluta libertà a quale organo competa
concedere o negare il mero gradimento introdotto da una clausola
statutaria ai sensi dell’art. 2355-bis, comma 2 “…Le clausole
dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni al
mero gradimento di organi sociali o di altri soci sono
inefficaci se non prevedono, a carico della società o degli
altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso
dell'alienante; resta ferma l'applicazione dell'articolo 2357.
Il corrispettivo dell'acquisto o rispettivamente la quota di
liquidazione sono determinati secondo le modalità e nella misura
previste dall'articolo 2437-ter…”
Ma nonostante l’ampia autonomia concesse allo statuto, questo
potrebbe anche non offrire la soluzione al problema delle
competenze concorrenti, forse allora potrebbe azzardarsi un
secondo principio generale: nel sistema dualistico il consiglio
di sorveglianza accentra su di sé tutti i poteri che nel sistema
tradizionale spetterebbero all’assemblea ordinaria, ad eccezione
di quei poteri che all’assemblea vengono espressamente
attribuiti e, che tendenzialmente coincidono con quelli
necessari per costituire e mantenere efficiente il consiglio di
sorveglianza stesso e per stabilire la destinazione dell’utile e
la ripartizione del capitale ( per quest’ultima affermazione si
trae spunto dall’autorizzazione assembleare per l’acquisto di
azioni proprie) .
Dunque: le lacune create nel sistema dualistico con lo
smembramento dei poteri dell’assemblea ordinaria e la loro
ripartizione tra assemblea e consiglio di sorveglianza, devono
essere colmate con un sapiente ricorso all’autonomia statutaria
e, in difetto, con il riconoscimento della competenza residuale
del consiglio di sorveglianza ( quando il potere da attribuire
non attiene né alla destinazione dell’utile, ne al mantenimento
e all’efficienza del consiglio stesso). Una conferma di questa
impostazione può certo essere ritrovata nella mancata replica,
all’interno dell’art. 2364-bis“. (Assemblea ordinaria nelle
società con consiglio di sorveglianza). Nelle società ove è
previsto il consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:
1. nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;
2. determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito
nello statuto;
3. delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;
4. delibera sulla distribuzione degli utili;
5. nomina il revisore.
Si applica il secondo comma dell'articolo 2364”, del
riconoscimento, riportato nell’art. 2364, n. 5 che “ nelle
società prive di consigli di sorveglianza, l’assemblea
ordinaria… delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge
alla competenza dell’assemblea”.
L’affermazione non ha finalità puramente descrittive, in quanto se
fosse un inutile norma di chiusura, sarebbe collocata in una
diversa posizione alla fine dell’elenco, essa risponde ad una
precisa finalità di ripartizione nei modelli tradizionale e
monistico delle competenze tra assemblea ordinaria e
straordinaria, imponendo di affermare la competenza
dell’assemblea ordinaria tutte le volte che la legge attribuisce
un potere all’assemblea, senza dare alcuna qualificazione e,
senza che quel potere costituisca specificazione di una
competenza già attribuita da una norma di legge all’assemblea
straordinaria.
Ma se questa è la finalità della disposizione, viene da chiedersi
perché essa non si trova riprodotta anche nelle società con
modello di gestione dualistico ove è presente il consiglio di
sorveglianza; tanto più che, nel determinare le competenze
dell’assemblea straordinaria, l’art. 2365 non distingue tra
società fornite di consiglio di sorveglianza e società che ne
sono sfornite, fissando nei due modelli un identica sfera di
poteri dell’assemblea straordinaria. L’impressione è che la
mancata riaffermazione di competenza generale e residuale
dell’assemblea ordinaria nel modello dualistico sia da porre in
stretta connessione con il descritto smembramento dei poteri
dell’assemblea ordinaria tra questa e il consiglio di
sorveglianza, con conseguente impossibilità di mantenere in capo
alla prima un ruolo ormai passato, in questo modello, al
secondo, ovvero al consiglio di sorveglianza .
Un ulteriore quesito da porre è dato dalla ammissibilità o meno
nel sistema dualistico, di una clausola statutaria che riservi
all’assemblea l’autorizzazione al compimento di determinati
atti. Questo quesito deriva dal confronto tra l’art. 2364, dove
si afferma al n. 5 che l’assemblea sia chiamata dallo statuto ad
autorizzare atti di gestione, ferma restando in ogni caso la
responsabilità degli amministratori, e l’art 2364-bis, che tace
sul punto. Tradurre un silenzio della norma in un divieto non è
corretto anche perché la riforma non configura la S.p.A. come un
tipo di società rigido che non tollera integrazioni o modifiche
non espressamente autorizzate dalla legge. E d’altra parte un
silenzio analogo lo si ritrova anche a proposito
dell’assoggettamento di atti di gestione ad approvazione del
consiglio di sorveglianza, situazione ampiamente prevista anche
nei sistemi dualistici europei a cui la riforma ampiamente si
richiama e si ispira.
Dal silenzio delle norme sul punto può certamente ricavarsi,
l’ammissibilità delle due possibilità sopra enunciate. Sia la
possibilità di attribuzione per mezzo dello statuto al consiglio
di sorveglianza di poteri autorizzativi su atti di gestione che
trova significative corrispondenze a livello comunitario, quanto
la possibilità di attribuire un potere analogo all’assemblea.
Gli amministratori possono sia di loro iniziativa, sia perché
previsto dallo statuto, sottoporre alcuni atti di gestione alla
deliberazione dell’assemblea, ma ciò non implica in alcun modo
la possibilità di spogliarsi della responsabilità circa l’atto
sottoposto a deliberazione assembleare. Quindi quand’anche gli
amministratori richiedessero ed ottenessero il parere favorevole
dell’assemblea, la loro responsabilità rimarrebbe invariata. Ma
non è detto comunque che il vaglio dell’assemblea su atti
gestori debba trovare la sua ragion d’essere nell’elusione della
responsabilità amministrativa, ma potrebbe servire semplicemente
per mantenere il rapporto fiduciario con la base sociale, o in
funzione di arbitraggio al fine di poter prendere una decisione
strategica quando il consiglio è diviso al suo interno .
Le competenze dell’assemblea straordinaria invece, non mutano
qualunque sia il modello prescelto dalla società, esse
investono: le modificazioni dello statuto, la nomina e la
sostituzione con relativi poteri dei liquidatori e tutte le
materie espressamente attribuite dalla legge a questo organo
dall’art. 2365.
3. Il crescente interesse verso la governance bancaria
Uno studio sulla governance nei paesi emergenti preparato nel 2002
dall’Institute of International Finance, l’associazione mondiale
delle banche, non faceva menzione di governance bancaria; questa
è una cosa anomala, considerando che l’associazione in questione
è composta da soggetti bancari che hanno problemi di governance.
Eppure operare in condizioni rischiose dovrebbe rendere la
governance bancaria un aspetto di legittima considerazione .
I frequenti interventi sulla governance di alti esponenti della
Federal Reserve avvenuti nell’ultimo anno si riferiscono
principalmente a problemi di governance delle società di diritto
comune, con limitati approfondimenti della tematica per quanto
concerne le banche.
È vero che, nell’attuale ciclo economico, le vulnerabilità
finanziarie non sono state scosse da spettacolari debolezze di
governance bancaria paragonabili a quelle che hanno fatto
tremare il mondo aziendale, ciò nonostante, la reputazione di
alcune istituzioni finanziarie di primaria importanza è stata
scalfita dal loro coinvolgimento in scandali e fallimenti
aziendali (si pensi alla sentenza Spitzer e la questione della
polizza sugli swap Enron che opponeva JP Morgan ad un consorzio
di assicuratori, oppure per rimanere in Italia lo scandalo sulle
obbligazioni Parmalat anch’esso derivante da un non chiaro
coinvolgimento di un importante gruppo bancario italiano).
Si può dunque dire che la governance bancaria è materia di grande
interesse molto di più di quanto non venga comunemente
riconosciuto. La realtà è che ogni situazione di difficoltà di
un istituto creditizio o finanziario è causata da problemi di
management ed amplificata da inefficienze di governance.
Prima di entrare più a fondo nell’analisi della governance
bancaria alla luce della riforma della disciplina societaria,
occorre premettere che le banche hanno un particolare contatto
con i cittadini ed il loro pubblico affidamento, ciò comporta
che l’analisi deve essere condotta tenendo conto delle norme che
regolano l’attività di vigilanza, in un’ottica di diritto
pubblico dell’economia.
4. Intreccio tra Vigilanza e mercato nel settore bancario e
finanziario
Nel processo di integrazione crescente dei mercati finanziari un
ruolo fondamentale viene svolto dalle garanzie degli
investitori, le quali attualmente vengono estese anche alla
risarcibilità dei danni che essi risentono per la violazione
delle regole di comportamento delle banche e degli intermediari
finanziari.
Tali responsabilità vengono ormai estese anche alle autorità di
vigilanza, la Consob, l’Isvap e la Banca d’Italia, dando luogo
ad uno dei capitoli più controversi del risarcimento danni da
attività amministrative, quello riguardante l’omessa vigilanza
delle amministrazioni indipendenti aventi funzioni di controllo
dei mercati finanziari .
Si nota con ogni evidenza, in una moderna tutela del risparmio e
degli investitori, una particolarità non tramontata, che connota
l’ordinamento del settore bancario e finanziario da un intreccio
fra Stato e mercato .
La storia dei rapporti dello Stato in ambito bancario e
finanziario, evidenzia una progressiva espansione della logica
del mercato, partendo dal tramonto della concezione che
ravvisava nell’attività bancaria un pubblico servizio e
arrivando ad una concezione della banca come impresa privata ,
che ha condotto alla privatizzazione delle banche pubbliche,
alla loro trasformazione in società per azioni e giungere infine
alla armonizzazione della disciplina dei mercati finanziari.
Nonostante questi cambiamenti nella concezione del sistema
bancario, resta l’esigenza di un intervento pubblico a tutela
del risparmio e dell’erogazione del credito, non certo nel senso
da non qualificare come imprenditoriale l’attività bancaria,
quanto piuttosto nel senso per cui il settore bancario e
finanziario non consentono al privato imprenditore di iniziare
liberamente l’attività, con una scelta rimessa alla sua libertà
dell’iniziativa economica . Lo Stato, in tutta Europa, in varie
forme controlla, per mezzo delle Amministrazioni indipendenti,
le banche ed i servizi bancari, sin dal loro sorgere, mediante
dei controlli all’accesso volto a selezionare i soggetti
legittimati ad operare sui mercati.
Prima delle direttive comunitarie nel settore dell’intermediazione
creditizia la situazione in Europa era assai variegata; si
avevano Stati come la Gran Bretagna e l’Olanda che non
prevedevano dei controlli pubblici all’accesso, ed altri Stati
che invece adottavano un sistema di controlli all’accesso che,
si esercitava con delle metodologie diverse, ora incentrandolo
su delle valutazioni vincolate all’accertamento di determinati
requisiti, ora spingendosi sino ad emettere dei giudizi assai
discrezionali di taglio macroeconomico .
Oggi dopo l’armonizzazione operata a livello comunitario per mezzo
di alcune direttive, il sistema dei controlli si attua
all’accesso nell’attività, mediante un’autorizzazione
all’esercizio dell’attività bancaria, intesa come attività
riservata a determinati soggetti, che hanno, natura e funzione
confacentesi con moduli legali, che vengono di volta in volta
accertati dall’Autorità nazionale valendosi di elementi e
condizioni oggettive che attengono alla struttura dell’ente che
chiede di iniziare l’attività in questione.
Inoltre sempre grazie all’integrazione comunitaria si assiste
sempre più a delle maggiori ed intense forme di collaborazioni
tra le autorità preposte ai diversi settori sia a livello
nazionale sia a livelli sopranazionali.
In Italia il centro del sistema dei controlli è costituito dalla
Banca d’Italia soprattutto per ciò che riguarda il controllo
della stabilità, ma un ruolo significativo viene svolto anche
dalla Consob in merito ai controlli sulla trasparenza, (l’Isvap
invece si occupa della regolazione del settore assicurativo).
La Banca d’Italia, oltre al controllo della stabilità del sistema
bancario, ha dei poteri regolamentari disciplinati nell’art. 53
T.U.B., in ordine all’adeguatezza patrimoniale, al contenimento
del rischio del rischio, all’organizzazione amministrativa e
contabile e ai controlli interni. Inoltre può prevedere che
determinate operazioni vengano sottoposte alla sua previa
autorizzazione, può convocare amministratori, sindaci e organi
collegiali delle banche proponendo l’assunzione di determinate
decisioni.
Queste Autorità, sia a livello nazionale sia a livello
internazionale, hanno una disciplina pressoché uniforme in
merito ad obblighi e segreti d’ufficio e limitazioni nella
disciplina di accesso agli atti, si scambiano fra di loro
informazioni e, nei loro rapporti con le Autorità giudiziarie
sono retti in modo che persino nelle notizie di reati si possa
salvaguardare l’esigenza di stabilità del mercato. Sono delle
Autorità indipendenti con delle proprie garanzie istituzionali
che si sottraggono al circuito politico istituzionale .
5. La Governance Bancaria nel nuovo diritto societario
La riforma del diritto societario apre delle inedite possibilità
di riflessione sui rapporti tra le innovazioni introdotte e gli
assetti di governance delle imprese bancarie.
Bisogna trovare una posizione di equilibrio tra la specialità
delle banche, quindi la specialità della loro disciplina, e le
manifestazioni dell’autonomia statutaria consentita agli
intermediari creditizi in quanto società di diritto comune,
soprattutto nell’ambito dell’amministrazione e del governo, dove
come già abbiamo evidenziato nel corso di questo capitolo, la
riforma lascia aperti ampi spazi di manovra.
Si può di certo affermare che la governance della banca non sia
dissimile dai criteri di funzionamento di una qualsiasi altra
S.p.A.
Alla fine del 1997 si tenne a Bologna un convegno dedicato
esclusivamente alla governance bancaria, dal quale emerse un
nuovo rapporto tra norme di vigilanza e norme di corporate
governance e si ebbe l’adesione ai
principi di efficiente governo societario tipici delle società di
diritto comune, divenendo tutto ciò presupposto per il
conseguimento degli obbiettivi della supervisione bancaria. In
termini più concreti, le Autorità pubbliche valorizzarono
sensibilmente l’autonomia dell’impresa bancaria rinunciando a
regole speciali intrusive, ma richiedendo ai soggetti vigilati
di attrezzarsi sul piano del funzionamento dei ruoli
amministrativi e di controllo volti a garantire gestioni
prudenti ed efficienti .
Del resto anche dai recenti documenti del Comitato di Basilea,
viene ribadito con forza che il controllo del rischio non può
fare solo e soltanto automatico affidamento sugli strumenti di
mitigazione e che qualsiasi schema di adeguatezza patrimoniale,
anche il più lungimirante, non regge in assenza di un buon
consiglio di amministrazione capace di valutare strategie
aziendali e andamento delle esposizioni, di un’alta direzione
idonea ad applicare le direttive del consiglio e di una
struttura di controlli interni di verifica della efficacia e
correttezza delle strategie aziendali. Appare certo evidente
come questi principi siano stati fatti propri non solo della
regolamentazione bancaria ma dell’intera cultura bancaria .
La costruzione dei modelli di corporate governance bancaria deve
tenere conto della soggezione di queste particolari società
all’interesse pubblico. Si deve ancora sottolineare che
l’informativa contabile è più complessa rispetto a quella delle
altre imprese e ciò spiegherebbe la frequenza di giudizi non
concordi delle grandi agenzie di rating “Moody’s e Standard &
Poor’s e Fitch” sui soggetti bancari, evenienza che si verifica
di meno per i soggetti non bancari.
Infine bisogna tenere conto dell’esistenza di specifiche esigenze
pubbliche quali la tutela degli investitori e la stabilità del
sistema bancario. Da tutto ciò si ricava che la normativa di
settore deve muoversi nell’ambito della normativa civilistica
come quadro di riferimento e di principio per giungere poi a
modelli di governance costruiti sulle esigenze di un ordinamento
speciale che non pone come punto principale del suo risultato la
massimizzazione del valore degli azionisti. Qualità
dell’informazione e trasparenza diventano quindi essenziali per
avere un equilibrio fra scelte del mercato e scelte di
management. Certo nessuna regola di controllo interno potrà mai
supplire alla mancanza di senso etico dei soggetti coinvolti.
In tutti i sistemi finanziari cosiddetti insider, orientati verso
gli intermediari finanziari piuttosto che verso il mercato,
sistemi in uso in Italia ed in Germania, il sistema della
corporate governance bancaria diventa il punto di equilibrio
delle imprese nel loro complesso ed ecco perché deve essere
circondato da particolari cautele. Infatti il controllo delle
imprese passa più attraverso il controllo delle banche piuttosto
che il controllo del mercato.
Le soluzioni adottate dalla nuova normativa societaria sono solo
in parte coerenti con quanto fin ora detto. Il modello
tradizionale, assegna un ruolo centrale agli amministratori
nella gestione sociale con un certo ridimensionamento delle
funzioni assembleari e sotto questo aspetto diviene importante
la nuova formulazione dell’art. 2364 al n. 5 “…delibera sugli
altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza
dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente
richieste dallo statuto per il compimento di atti degli
amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi
per gli atti compiuti…” che sottrae allo statuto la possibilità
di attribuire all’assemblea poteri gestionali rilegandola ad una
più ridotta funzione autorizzativa . Non volendo certo entrare
nel merito di questa scelta, che viene da molti criticata per il
fatto di non trovare dei validi contrappesi alla riduzione della
tutela delle minoranze e alla svalutazione del ruolo
dell’assemblea, rimane certamente innegabile che nella
disciplina speciale bancaria da tempo viene delineata una forte
accentuazione della responsabilità esclusiva di gestione
dell’organo amministrativo, unico referente dell’apparato di
controllo.
Per quanto riguarda la composizione dell’organo amministrativo la
nuova disciplina all’art. 2387 c.c. stabilisce: ”lo statuto può
subordinare l’assunzione della carica di amministratore al
possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità
ed indipendenza…”; questa disposizione era già presente in
termini simili nel T.U.B. all’art. 14 let. e, ma fino
all’intervento del d.lgs n. 37/2004 mancava del requisito
“indipendenza”. Ora il nuovo art. 14 let.e recita nel seguente
modo “i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità,
onorabilità ed indipendenza indicati nell'articolo 26”;
l’indipendenza a cui si fa riferimento viene riferita al cumulo
delle cariche, aiutando a rafforzare i presidi alla sana e
prudente gestione .Un sensibile scostamento dalla disciplina del
T.U.B. si può riscontrare per quanto riguarda il settore dei
controlli interni. La questione riguarda non certo il collegio
sindacale così come viene configurato nel sistema tradizionale,
in quanto il nuovo art. 2403 c.c. (Doveri del collegio
sindacale) “Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della
legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società
e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo
contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo
comma”, chiaramente include tra le competenze dei sindaci anche
quelle relative alla adeguatezza dell’assetto amministrativo,
organizzativo e contabile, ponendosi in un solco di continuità
con quanto previsto in materia bancaria.
Al contrario nel modello dualistico e in quello monistico sembrano
mancare quei modelli di assoluta indipendenza e di distacco
dell’organo di controllo interno dalla funzione amministrativa e
gestionale, che sono i presupposti affinché si possa dispiegare
quel ruolo di verifica della coerenza nella conduzione
dell’impresa bancaria con le prescrizioni di vigilanza e
soprattutto quel raccordo funzionale tra la supervisione della
Banca d’Italia e l’attività dei sindaci che l’ordinamento
creditizio intende invece valorizzare .
Il consiglio di sorveglianza che nel modello dualistico prende il
posto del collegio sindacale, oltre alla competenza gestoria
nell’approvazione del bilancio, ha un legame troppo stretto con
gli amministratori (consiglio di gestione) che nomina e revoca,
anche in assenza di giusta causa, esercitando nei loro confronti
l’azione di responsabilità, inoltre rispetto al collegio dei
sindaci presenta una maggiore dipendenza verso i soci in quanto
sempre revocabile con il consenso di almeno un quinto del
capitale sociale.
Inoltre il mancato richiamo ad alcune disposizioni in materia di
collegio sindacale, in merito ai poteri di controllo di
ispezione indebolisce l’efficacia della sua azione.
Nel sistema monistico la commistione tra funzione gestoria e di
controllo è ancora più accentuata, tanto che in dottrina si è
seriamente dubitato della compatibilità con i principi della
sana è prudente gestione. Infatti i membri del comitato di
controllo sono anche amministratori finendo quindi per
controllare ciò che essi stessi hanno concorso a decidere, un
controllo debole rispetto a quelle del collegio sindacale.
Questo comitato di controllo vigila sul sistema della
contabilità, su come vengono rappresentati i fatti di gestione,
ma non ha alcun potere di vigilanza circa il rispetto della
legge, dello statuto né soprattutto sulla corretta
amministrazione. Ha inoltre meno poteri d’intervento e di
controllo affievolendo la garanzia dell’indipendenza .
Certo quello che sino ad ora si è riferito rimane corretto in via
di principio ma, non si può non tenere conto della disciplina
speciale in merito al sistema bancario riportata nel T.U.B.,
aggiornato dal decreto legislativo n. 37 del febbraio 2004.
Le Autorità di controllo nel verificare il rispetto dei criteri di
sana e prudente gestione, ai quali fa riferimento l’art. 56 del
T.U.B., e nel disciplinare le modifiche statutarie non potrà non
tenere conto delle esigenze di autonomia ed auto-organizzazione
dei soci, riconosciute e valorizzate dal diritto comune.
Se queste esigenze di autonomia debbano in qualche modo mettere in
forse la sana e prudente gestione occorreranno dei correttivi
che in un certo senso già sono presenti nel T.U.B. a seguito
dell’aggiornamento apportato dal d.lgs n. 37/2004, dove al
novellato art. 52 al comma I si dice “…A tali fini lo statuto
della banca, indipendentemente dal sistema di amministrazione e
controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di
controllo i relativi compiti e poteri…"; si cerca così di
bilanciare l’autonomia con i vari interessi protetti nel sistema
bancario.
Ma la disciplina speciale detta delle novità che in parte si
discostano parecchio da quelle del codice civile. All’art 152
Bis T.U.B. introdotto dal d.lgs n. 37 (Poteri del Consiglio di
Sorveglianza) assegna delle specifiche competenze e diritti ai
singoli componenti del consiglio di sorveglianza; infatti si
dice:”…possono, anche individualmente, chiedere notizie ai
consiglieri di gestione, anche con riferimento a società
controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su
determinati affari. Le notizie sono fornite a tutti i componenti
del consiglio di sorveglianza...”.
Ma l’art. 152 bis assegna anche ai componenti del consiglio di
sorveglianza poteri individuali ai fini della convocazione del
comitato di gestione; la richiesta di convocazione viene
inoltrata al presidente, che deve convocarla senza ritardo. Il
consiglio di sorveglianza può, previa comunicazione al
presidente del consiglio di gestione, convocare l'assemblea dei
soci, il consiglio di gestione ed avvalersi di dipendenti della
società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di
convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere
esercitati anche da almeno due membri del consiglio. Il
consiglio di sorveglianza, o un componente dello stesso con una
delega, può procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e
di controllo nonché scambiare informazioni con i corrispondenti
organi delle società controllate in merito ai sistemi di
amministrazione e controllo ed all'andamento generale
dell'attività sociale.
La disciplina speciale in merito alla possibilità di adottare il
sistema dualistico si mostra coerente con le esigenze si
controllo e sorveglianza che investono il settore bancario.
In un certo senso anche per quanto riguarda l’adozione del sistema
monistico il T.U.B., novellato dal d.lgs n. 37, ci dà delle
differenze rispetto al diritto comune; infatti all’art. 151-ter,
modellato sul 151 bis, (Poteri del comitato per il controllo
sulla gestione), si dà ai componenti del comitato per il
controllo sulla gestione diritto, anche individuale, di chiedere
agli altri amministratori notizie sull'andamento delle
operazioni sociali o su determinati affari. Le notizie vengono
fornite a tutti i componenti del comitato per il controllo sulla
gestione.
Si dà anche la possibilità di convocazione degli amministratori
singolarmente e del consiglio di amministrazione, indicando gli
argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza
ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate
al richiedente ed illustrate al comitato alla prima riunione
successiva.
Può inoltre, previa comunicazione al presidente del consiglio di
amministrazione convocare il comitato esecutivo di gestione ed
avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle
proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di
collaborazione possono essere esercitati anche da almeno due
membri del comitato.
Anche il comitato per il controllo sulla gestione, o un componente
dello stesso appositamente delegato può procedere in qualsiasi
momento ad atti d'ispezione e di controllo.
Si può affermare allora, con ragionevole certezza che qualunque
modello di governance venga preferito dai soggetti bancari,
grazie al T.U.B. e alla sua novellazione, non dovrebbe portare a
sensibili scostamenti in merito ai controlli sulla gestione .
CAPITOLO III
La regolamentazione della corporate governance bancaria nelle
direttive dei tre pilastri di Basilea
1. Profili generali
Per avere un quadro quanto più esaustivo possibile si rende
necessaria un’analisi che dia l’idea del perché il perseguimento
degli obiettivi di vigilanza rivestano un ruolo fondamentale nel
regolamentare il settore della corporate governance bancaria.
Cercheremo di tracciare le linee fondamentali del nuovo accordo di
Basilea, cercando di mettere in
evidenza non tanto aspetti tecnici, come ad esempio modalità di
calcolo dei requisiti patrimoniali, quanto piuttosto come
l’accordo poggi in misura significativa sulla funzionalità del
governo societario di quei soggetti che operano nel settore
della raccolta ed erogazione del credito.
Nella prima parte dell’accordo di Basilea definito “primo
pilastro”, si parla espressamente di corporate governance nel
richiamare le condizioni minime per accedere ai sistemi più
avanzati di misurazione del rischio; se ne parla anche nel
cosiddetto “secondo pilastro”, dove la corporate governance è
oggetto di valutazione da parte delle Autorità di Vigilanza;
infine nel “terzo pilastro” di Basilea si fa un analisi più
concreta del governo societario.
Il primo pilastro si occupa della misurazione dei requisiti di
capitale, il secondo si riferisce all’attività di verifica
dell’autorità di vigilanza infine il terzo pilastro si occupa
del potenziamento della disciplina del mercato .
2. Il “Primo Pilastro”del nuovo Accordo di Basilea
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un intenso sviluppo delle
norme in materia bancaria, a cui oggi si aggiungono anche quelle
relative al nuovo diritto societario.
il sistema della vigilanza prudenziale incentrato su una
dettagliata individuazione di requisiti patrimoniali minimi
obbligatori che gli operatori del settore dell’intermediazione
creditizia devono detenere a fronte dei rischi assunti è ormai
un principio consolidato.
Le linee dello sviluppo dell’attività bancaria si muovono lungo
determinate direttrici:
a) affinamento dei sistemi di calcolo dei requisiti patrimoniali,
b) accentuazione dell’importanza degli aspetti qualitativi della
gestione sul presupposto che assetti organizzativi efficienti
siano il primo presidio per la gestione del rischio,
c) rafforzamento di meccanismi disciplinari del mercato, in
funzione complementare agli obiettivi della vigilanza .
Questi sono stati gli sviluppi su cui è stata concentrata la
normativa speciale di settore negli ultimi anni, si pensi per
quanto concerne la prima direttrice, all’emendamento del ’95 in
materia di rischi del mercato adottato in base all’Accordo
dell’88, con riferimento invece alla seconda direttrice, alle
istruzioni di vigilanza in materia di controlli interni.
Nel Nuovo accordo di Basilea confluiscono tutti questi percorsi
innovativi e diventa la sede ideale per dare una
razionalizzazione all’intero quadro concettuale .
La vigilanza è costruita sulla specificità della società bancaria,
cercando allo stesso tempo di individuare dei precetti specifici
per un comportamento “ideale” del banchiere, lasciando spazio a
quei profili di autonomia dell’impresa che oggi sono auspicati
anche nella riforma delle società in generale.
I precetti specifici del settore bancario hanno come punto di
riferimento quella che viene definita come “incentive
compatibility” , cercando di porre in essere un insieme di norme
che incentivi la società ad orientarsi nel senso di una gestione
efficiente volta ad evitare i rischi tipici dell’attività
bancaria. Questa circostanza mette in primo piano il ruolo del
diritto societario.
Infatti il diritto societario permette di dare veste giuridica
alla società che è la variabile per mezzo della quale si rende
possibile costruire assetti organizzativi e di governance idonei
da spingere in modo naturale l’intermediario verso politiche di
risk management efficienti . Il confronto tra vigilanza e
mercato assume delle forme nuove, le regole del settore bancario
si muovono tra autonomia dell’impresa e gli interessi pubblici
sottesi alla vigilanza sul funzionamento dei mercati finanziari.
A queste esigenze tenta di dare una risposta il Nuovo accordo di
Basilea.
L’accordo rivisita in modo profondo quanto si era stabilito nel
primo accordo del 1988 (Basilea I), che rappresentava il primo
passo per una vigilanza prudenziale pressoché uniforme in tutti
i Paesi del G10 (gruppo dei 10) prima, e dell’Unione Europea
poi. Il comitato di Basilea ha recentemente emanato una terza
versione del “Consultative paper” .
Il nuovo accordo ha un ambito applicativo diverso rispetto a
quello dell’88. Si prevede un’applicazione a tutte le banche
internazionalmente attive, alle Holding di gruppi bancari e alle
banche operanti nei mercati nazionali attraverso il tramite
delle società internazionali di riferimento. Inoltre nei Paesi
del G10 l’applicazione di questo nuovo accordo coinvolge le
banche attive sul piano internazionale e tutte le banche di
dimensioni significative individuate dalle Autorità di vigilanza
nazionali. In ogni caso le singole autorità dei vari Stati
possono estendere l’applicazione all’intero sistema bancario del
proprio Paese.
Il primo pilastro introduce tre possibili approcci per la
misurazione del rischio di credito: Standard, Foundation e
Advanced.
Il primo non si discosta molto da quello già adottato nell’88, si
sottolinea l’innovazione del rating esterno per il calcolo dei
requisiti prudenziali.
Gli altri due sistemi di calcolo, per essere adottati dovranno
prima essere convalidati dalle Autorità di vigilanza, comunque
prevedono un sistema di rating interno, si differenziano per il
grado di sofisticazione e per l’utilizzo di dati forniti dalle
Autorità di vigilanza (nell’approccio Foundation), oppure i dati
vengono prodotti integralmente all’interno della banca
(approccio Advanced). Il primo pilastro segna sicuramente la
continuità con l’accordo dell’88, mantenendo un’adesione alla
vigilanza bancaria di tipo patrimoniale quantitativo .
Da tale punto di vista il primo pilastro ha come obiettivo
l’individuazione di meccanismi di calcolo per il requisito
patrimoniale sofisticati e precisi pur non abbandonando il
principio della vigilanza prudenziale, il quale ha come base il
principio che le società d’intermediazione debbano avere una
dotazione patrimoniale che bilanci i rischi assunti.
I tre diversi principi di calcolo rappresentano una continuazione
con la vigilanza prudenziale ma con una complessità crescente ai
fini di una migliore adeguatezza patrimoniale. Questi meccanismi
di calcolo, richiedono al governo delle banche procedure
complesse, ma le banche aderendo a questi approcci evoluti
potranno beneficiare di diminuzioni del requisito patrimoniale
richiesto a parità di attività a rischio ponderato. Nella
definizione di attività a rischio ponderato l’Accordo attuale
copre in maniera esplicita due sole tipologie di rischio:
1) il rischio di credito
2) il rischio di mercato.
Si presume che le altre tipologie di rischio siano implicitamente
comprese nel trattamento di queste due fattispecie principali.
Il trattamento del rischio di mercato derivante dall’attività di
negoziazione aveva formato l’oggetto nel 1996 dell’Emendamento
dell’Accordo sui requisiti patrimoniali del Comitato di Basilea,
e il Nuovo Accordo prevede di lasciarlo inalterato . Le autorità
di vigilanza richiederanno come requisiti per accedere a questi
modelli di calcolo del rischio delle qualità avanzate di
corporate governance.
3. Il “Secondo Pilastro”, il ruolo delle Autorità di vigilanza con
il governo della Banca
Il “secondo pilastro” definisce il ruolo che le autorità di
vigilanza saranno chiamate a svolgere nella valutazione che
assicuri alle banche una dotazione patrimoniale superiore ai
coefficienti minimi obbligatori, idonea a coprire i coefficienti
di rischio, nel senso che sia adeguata all’assunzione dei rischi
non coperti, tanto che, se da una vigilanza si dovesse avere
esito di
valutazione negativo si possa intervenire nel fissare dei
coefficienti patrimoniali superiori a quelli minimi.
Le direttive dell’Accordo che disciplinano il procedimento di
esame della vigilanza sottolineano l’importanza della “direzione
generale che deve sviluppare un processo interno di misurazione
del capitale ponendo degli obbiettivi di utilizzo di capitale
commisurato al profilo di rischio della banca e al suo contesto
di controlli interni” .
Si da un importante rilievo ai meccanismi di governo della banca.
L’attenzione dell’Autorità di vigilanza sarà rivolta verso la
responsabilità degli organi di vertice che dovranno delineare
delle efficaci procedure di risk management e vigilare su un
efficace sistema di controllo interno. Infatti il documento
continua:“la direzione generale ha la responsabilità di capire
la natura e il livello di rischio assunto dalla banca e in quale
misura questi rischi siano coperti da livelli sufficienti di
capitale” . L’accordo attribuisce all’organo amministrativo la
responsabilità di definire la politica di rischio della banca,
ma deve anche assicurare degli idonei strumenti che consentano
di poter controllare la gestione del rischio. In sostanza
l’organo di governo della banca ha il compito di individuare la
tolleranza di rischio della banca e al tempo stesso determinare
adeguati piani strategici , inoltre viene chiamato a sostenere
controlli interni efficienti con delle procedure adeguatamente
formalizzate.
Quindi il secondo pilastro detta delle forti linee guida in capo
all’organo esecutivo, che ha come suo principale compito quello
di assicurare che la banca disponga sempre di un capitale in
grado di sopportare i rischi. Poi, affinché il processo di
valutazione possa essere realmente efficiente, l’organo
esecutivo deve prevedere politiche e procedure che assicurino
una pronta rilevazione dei rischi, controlli, revisioni ed audit
interni volti a garantire l’integrità dell’intero sistema di
gestione. Per essere ancora più efficiente il management
dovrebbe porre in essere delle cosiddette prove di “Stress
prospettiche” volte ad individuare possibili cambiamenti del
mercato finanziario e creditizio che potrebbero produrre
ripercussioni negative sulla banca . Accanto a quanto fino ad
ora detto, si dovranno predisporre nelle banche degli strumenti
di monitoraggio e reportistica sulle posizioni di rischio
assunte, sui mutamenti delle esposizioni e sulla necessità di
dover aumentare il capitale di vigilanza. L’organo di gestione
per poter agire tempestivamente dovrà ricevere le informazioni
periodicamente.
Oltre a queste misure informative, il secondo pilastro
dell’accordo, impone alla banca di dotarsi di un sistema di
controllo interno definito dal comitato di Basilea come,
essenziale per poter gestire i rischi. L’organo esecutivo dovrà
assicurare che si crei un sistema di gestione dei rischi e che
la banca si doti di un sistema adeguato di monitoraggio. Il
sistema dei rischi dovrà essere periodicamente revisionato per
garantirne la sua integrità, accuratezza, e ragionevolezza.
Alle autorità di vigilanza il secondo pilastro demanda la verifica
e la valutazione del procedimento interno di determinazione
dell’adeguatezza patrimoniale delle banche, la loro capacità di
mantenere un congruo monitoraggio che assicuri la conformità dei
rischi assunti con i requisiti patrimoniali. A tal proposito si
attribuisce alle Autorità di vigilanze, ogni qual volta non
siano soddisfatte dai risultati della loro vigilanza, il potere
di adottare misure prudenziali appropriate, che tendano a
ripristinare la situazione di equilibrio tra capitale di rischio
e adeguatezza patrimoniale .
Nel valutare, il processo dei controlli interni delle banche, le
Autorità di vigilanza dovranno tenere conto di una serie di
elementi: i mezzi che gli amministratori hanno posto in essere
per reagire ad eventi inattesi, i risultati delle analisi di
stress e come sono state fatte le relative rilevazioni ai fini
patrimoniali, come è stato fatto il monitoraggio e la verifica
dei livelli patrimoniali, che le politiche di gestione hanno
posto come obiettivo.
Le Autorità possono richiedere alla banca l’elevazione dei
coefficienti patrimoniali minimi obbligatori; questa
disposizione da un ampio potere alle Autorità consentendo loro
di richiedere degli aumenti di patrimonio rispetto a quanto
richiesto per legge.
L’intervento delle Autorità di vigilanza deve sempre essere
tempestivo, soprattutto per evitare che il patrimonio di una
banca scenda sotto il livello compatibile con il profilo di
rischio di quella stessa banca. Tale intervento viene chiamato
principio del cosiddetto early intervention, cioè intervento che
viene anticipato alla possibile situazione di insolvenza della
banca, quindi sempre prima che la patrimonializzazione della
banca scenda la di sotto delle previsioni regolamentari .
4. Il “Terzo Pilastro” di Basilea, La disciplina del Mercato
Il “terzo pilastro” (disciplina di mercato) si basa sull’idea che
il giudizio dei mercati finanziari possa costituire un incentivo
esterno a detenere un livello adeguato di capitale.
Per questo, il Nuovo Accordo richiede una superiore trasparenza
informativa di tipo qualitativo e quantitativo.
Con Basilea II, dunque, la regolamentazione bancaria assume un
superiore grado di articolazione, inevitabile per affrontare la
crescente complessità del contesto in cui operano le S.p.A.
bancarie.
Si tratta di un cambiamento epocale. Infatti, la Commissione
Europea è già al lavoro per rivedere la complessiva disciplina
comunitaria, e, quindi, di riflesso, quelle nazionali, in
materia di banche, società finanziarie e credito. Si tratta di
un appuntamento che rientra nel Piano d’Azione dell’UE sui
Servizi Finanziari, che occupa una posizione prioritaria
nell’agenda delle riforme economiche comunitarie. Lo scorso 1
Luglio, la Commissione Europea ha pubblicato la terza stesura
del Documento di lavoro sui requisiti di capitale per banche e
società di investimento («Working Document on Capital
Requirement for Credit Institutions and Investment Firms»), che
vorrebbe rinnovare la normativa comunitaria coerentemente con
l’Accordo di Basilea, pur sottolineando la necessità di
considerare le specificità del contesto europeo.
L’entrata in vigore della nuova disciplina è attesa per la stessa
data già auspicata dal Comitato di Basilea per il Nuovo Accordo
(fine Dicembre 2006), ma la Commissione sottolinea le incertezze
ancora esistenti .
In particolare, si chiede che il Comitato di Basilea permetta
l’adozione permanente di impostazioni miste per la valutazione
del merito di credito ed un ulteriore chiarimento circa le
procedure di calcolo delle attività bancarie che dovranno essere
ponderate per la valutazione del rischio.
Il terzo pilastro, muove dalla considerazione che i mercati dove
opera la banca abbiano necessità che le banche stesse adottino
delle politiche di risk management efficienti, così che si abbia
un processo di selezione differenziale operato dal mercato che
nel lungo periodo fa emergere quelle società bancarie che si
sono dotate di procedure vincenti nel confronto competitivo.
Scopo del terzo pilastro è quello di integrare i requisiti
patrimoniali minimi stabiliti nel primo pilastro ed il processo
di controllo prudenziale affrontato dal secondo. A Basilea II
(così viene anche chiamato il Nuovo Accordo di Basilea), si è
incoraggiata una disciplina di mercato mediante l’elaborazione
di una serie di obblighi di trasparenza che consentano agli
operatori di valutare le informazioni cruciali sul profilo del
rischio e sui livelli di capitalizzazione di una banca .
Il Comitato di Basilea reputa che il processo informativo assuma
una particolare rilevanza con riferimento al Nuovo Accordo,
laddove il ricorso a metodologie interne di valutazione
conferirà alle banche una maggiore discrezionalità nel
determinare il proprio fabbisogno di capitale. Spingendo in
direzione di una più rigorosa disciplina di mercato tramite il
potenziamento delle segnalazioni, il terzo pilastro nel nuovo
schema patrimoniale potrà arrecare notevoli benefici a banche e
Autorità di vigilanza nella gestione del rischio e nel
rafforzamento della stabilità .
Nel corso dell’anno passato il Comitato ha coinvolto vari
operatori e organi di vigilanza nel dibattito su quali fossero
le segnalazioni bancarie più utili in termini di portata e di
tipologia. Scopo dell’iniziativa era quello di evitare il
rischio di riversare sul mercato una mole di informazioni
difficilmente interpretabili o utilizzabili per la comprensione
del profilo di rischio effettivo di una banca. Dopo aver
vagliato attentamente i requisiti di informativa al pubblico,
proposti nel suo secondo pacchetto di consultazione sul Nuovo
Accordo, il Comitato ha da allora provveduto a ridimensionare
significativamente i parametri in materia, specie quelli
riferiti ai metodi di calcolo per i requisiti prudenziali ed in
particolar modo al calcolo effettuato con l’utilizzo di rating
interno (metodo Advanced).
Il Comitato è consapevole del fatto che le Autorità di vigilanza
possono disporre di diverse opzioni sul piano normativo per far
sì che le banche rispettino i requisiti di trasparenza loro
imposti.
Fra i vari canali rientrano le informazioni ritenute necessarie
per ragioni di sicurezza e di controllo, o quelle da rendere
nell’ambito delle periodiche segnalazioni prudenziali. Il
Comitato prende atto che i mezzi con cui le banche saranno
tenute a pubblicizzare le loro informazioni dipenderanno dalle
prerogative legali assegnate alle rispettive Autorità di
vigilanza .
Una ulteriore considerazione di rilievo è stata l’esigenza di
allineare lo schema informativo del Basilea II agli standard
contabili nazionali.
Considerevoli sforzi sono stati compiuti per assicurare che i
requisiti di trasparenza del Nuovo Accordo si incentrino
sull’adeguatezza patrimoniale delle banche senza porsi in
conflitto con i più ampi obblighi di informativa a fini
contabili che le banche sono tenute ad osservare.
Ciò è stato conseguito attraverso un efficace e fattivo dialogo
con le autorità di regolamentazione contabile. In particolare si
stabilisce che vengano rese note al mercato le informazioni
concernenti :
a) meccanismi di trasmissione della vigilanza infragruppo,
b) la struttura del capitale,
c) la misurazione del rischio e dei relativi processi di gestione,
d) il profilo di rischio dell’intermediario bancario.
Ciò che è necessario evidenziare e che la disciplina del mercato
apportata nel terzo pilastro, rimanda necessariamente ai
meccanismi di governo societario e alla disciplina speciale del
settore bancario.
La disciplina del mercato può funzionare solamente se gli stimoli
disciplinari inviati all’intermediario investano gli
amministratori; infatti è l’organo di governo che riceve gli
stimoli dal mercato, se l’organo di governo fosse isolato dal
mercato, cioè applicasse una gestione inefficiente il terzo
pilastro di Basilea non troverebbe funzionalità. Sostanzialmente
la corporate governance e la disciplina di mercato vanno verso
la medesima direzione .
Il calendario di Basilea è stato fissato lo scorso Luglio e
sebbene l’accordo entrerà in vigore a partire dal 2007, tuttavia
le banche saranno chiamate a dimostrare 3 anni di conformità
operativa a quanto previsto dal documento e quindi a rispettarne
i parametri già a partire dalla fine dell’anno corrente .
Sicuramente ancora è troppo presto per capire come si evolveranno
le direttive di Basilea nel contesto reale dei vari Paesi a cui
si rivolgono, tuttavia per quanto concerne l’Italia le banche
hanno avuto la possibilità di consultare il documento di Basilea
II sino al mese di luglio 2003, ed inviare gli eventuali
commenti all’Associazione Bancaria Italiana, questo ci permette
di poter fare un piccolo esempio concreto su come le banche
vedono questo documento. Infatti la Banca agricola Popolare di
Ragusa ha già cercato di adeguare il suo sistema dei controlli
interni garantendo anche il rispetto delle strategie aziendali,
il sistema adottato dalla banca in questione si declina su tre
livelli: il primo esplica i controlli realizzati dalle unità
produttive e finalizzato al corretto svolgimento delle
operazioni, il secondo attiene alle attività svolte dal servizio
Risk Management che definisce le più idonee metodologie di
misurazione dei rischi per un efficace governo della banca, il
terzo raggruppa i controlli realizzati dal Servizio Ispettorato
volti a verificare la congruità dei processi di governo dei
rischi e delle relative metodologie di misurazione complessiva
del rischio assunto dalla banca.
Il sistema dei controlli interni, in relazione alla specificità a
alla dimensione aziendale della Banca, è volto a coprire, nel
continuo, tutte le tipologie di rischio in quanto fondato su
procedure e prassi operative adeguate ed efficienti. Ed inoltre
sempre in piena conformità con quanto stabilito a Basilea II la
banca ha attivamente proseguito la collaborazione con il proprio
Centro Servizi per l’implementazione di un modello di Internal
rating .
5. Compatibilità tra modelli Corporate Governance e
regolamentazione del settore bancario e conclusioni
Dopo aver analizzato i tre Pilastri del nuovo Accordo di Basilea,
bisogna chiedersi se possa affermarsi in vie del tutto generali
la compatibilità dei modelli di corporate governance, introdotti
nel codice civile dalla nuova disciplina societaria e presenti
anche nella disciplina speciale per le S.p.A. bancarie grazie al
T.U.B. novellato dal già citato d.lgs. n. 37 del 2004, siano in
qualche modo compatibili con le direttive di Basilea II.
Da un punto di vista generale non si può aprioristicamente
affermare che ci sia un’inidoneità di fondo fra i modelli di
governance societaria disciplinate nel codice civile e nel
T.U.B. e i tre pilastri di Basilea II.
Limitare senza una giustificazione di fondo la possibilità per le
S.p.A. bancarie di accedere ad uno dei tre modelli di Governance
sembra incoerente con il fatto che la riforma del diritto
societario non pone alcuna distinzione di sorta tra società
comuni e società esercenti l’attività di intermediazione
creditizia.
Si deve anche ricordare che nel febbraio del 2004, è intervenuto
il legislatore per porre in essere degli adeguamenti alla
disciplina speciale del settore bancario al fine di renderla
compatibile con le norme novellate dalla riforma del codice
civile .
Si è osservato che da Basilea II esce fuori una forte
incentivazione alla vigilanza che persegue “l’incentive
compatibility”, che ha nel suo obbiettivo la sana e prudente
gestione, questa pone un’ampia fiducia nell’imprenditorialità
del banchiere il quale viene chiamato a dotarsi di sistemi
organizzativi e di controllo interno efficienti . Bisogna
considerare che le previsioni di Basilea II sono state pensate
per essere applicabili anche nelle realtà dove già vengono
utilizzati sistemi di governance bancaria di tipo monistico e
dualistico, infatti il primo è ampiamente impiegato in Gran
Bretagna invece il secondo é di stampo tedesco.
Può essere, dunque, affermata in linea di principio la
compatibilità tra i diversi modelli di corporate governance con
le prescrizioni di Basilea II. Questa affermazione di principio
non esaurisce però l’analisi delle compatibilità tra i nuovi
modelli introdotti in Italia e la specificità della normativa
nel settore bancario.
Per capire meglio come si potrebbe evolvere la disciplina in
Italia occorre analizzare quali saranno le istruzioni
dell’Autorità di vigilanza.
A tutt’oggi, l’Autorità di vigilanza sembra non voler escludere
tout court la possibilità per le banche di poter ricorrere ai
nuovi modelli di amministrazione e controllo, purché la scelta
non metta a rischio la sana e prudente gestione. In questa
direzione si è anche mosso di recente il nostro legislatore nel
novellare il T.U.B. con il più volte già citato d.lgs n. 37 del
2004. Le previsioni in materia di autorizzazione all’esercizio
all’attività bancaria da parte della Banca d’Italia art. 14
T.U.B., quelle in materia di modifiche statutarie art 56 T.U.B.
e ancora quelle che rimettono alla Banca d’Italia il potere di
dettare disposizioni in materia amministrativa, contabile e di
controlli interni art. 53, dove nel primo comma si elencano le
disposizioni che la Banca d’Italia emana in via generale
all’intero settore bancario, invece al terzo comma nella lettera
d) , in maniera esplicita, si attribuisce alla Banca d’Italia il
potere di emanare direttive specifiche nei confronti delle
singole banche per le materie che sono indicate, appunto, in via
generale al primo comma. Quanto stabilito dal T.U.B. testimonia
il confronto esistente tra l’autonomia attribuita agli
imprenditori nel settore in questione e i poteri di controllo
dell’Autorità.
I poteri di controllo non vengono certo esercitati al fine di
indicare modelli di governo societario prestabiliti o imposti
per via autoritativa alle banche.
La Banca d’Italia nella sua istruzione di vigilanza al capitolo 11
Titolo VI, ha già fissato dei principi sugli assetti
organizzativi soprattutto con riferimento al funzionamento dei
controlli interni.
Infatti la Banca d’Italia ha stabilito la necessaria separatezza
tra le funzioni operative e quelle di controllo interno, cioè la
necessità che gli assetti organizzativi siano idonei ad evitare
situazioni di conflitto d’interessi nell’assegnazione delle
competenze , principi che trovano riscontro nel novellato art.
26 che già nella sua rubrica espressamente richiama i requisiti
di professionalità, onorabilità ed indipendenza.
Gli amministratori (quale che sia il modello di gestione scelto
dalla banca) sono chiamati ad approvare la struttura
organizzativa della banca assicurandosi che i compiti di
responsabilità vengano assegnati in modo chiaro ed appropriato,
che la direzione abbia ben chiaro l’assetto dei controlli
interni con una adeguata autonomia all’interno della struttura,
ed esercitando il monitoraggio sulla funzionalità, l’efficienza
e l’efficacia del sistema dei controlli interni.
Occorre sottolineare come il T.U.B. all’art. 52 fa parlare di
collegamento funzionale tra collegio sindacale (modello
tradizionale) ovvero l’organo che abbia la funzione di controllo
(negli altri modelli) e la Banca d’Italia.
Come è noto nel sistema dualistico, la gestione spetta al
consiglio di gestione, mentre al comitato di sorveglianza
spettano alcune competenze dell’assemblea oltre le competenze di
controllo sulla gestione tipiche del collegio sindacale nel
sistema tradizionale.
Merita di essere sottolineato il fatto che il comitato di
sorveglianza nomina e revoca i componenti del consiglio di
gestione, approva il bilancio, vigila sull’adeguatezza del
sistema amministrativo e contabile della società, promuove
altresì l’azione di responsabilità nei confronti dei componenti
l’organo gestorio.
Pur essendo il sistema dualistico un modello di nuova introduzione
in Italia, le innovazioni che presenta rispetto all’unico
modello presente in precedenza non vanno enfatizzate, si
sottolinea solamente una nota critica, questa, dovuta alla
circostanza che il consiglio di sorveglianza nomina i componenti
l’organo gestorio e ciò potrebbe portare ad una possibile
elusione della lettera e) dell’art. 14 T.U.B., che impone ai
soggetti aventi funzioni di amministrazione, direzione e
controllo oltre ai requisiti della professionalità e onorabilità
anche quello dell’indipendenza; proprio questo ultimo requisito
sembrerebbe a rischio nell’adozione del sistema dualistico per
le S.p.A. bancarie.
Il sistema monistico, invece, affida l’amministrazione al
consiglio di gestione, mentre attribuisce il controllo ad un
comitato costituito al suo interno, rimettendo al comitato di
controllo la verifica dell’adeguatezza della struttura
organizzativa della società e del sistema dei controlli interni.
Anche per quanto riguarda questo modello si sollevano
perplessità in relazione che con la lettera e) dell’art. 14 del
T.U.B. , sopratutto in merito all’effettivo controllo che possa
essere realizzato da un organo nominato in seno all’organo
gestorio che viene ad essere controllato dall’organo che elegge.
Sulla separatezza, tra gestione e controllo nei nuovi sistemi di
gestione introdotti, si possono sollevare delle perplessità,
considerando che già il legislatore, nelle disposizioni di
attuazione della riforma societaria, ha provato a dare dei
chiarimenti probabilmente avendo a mente i possibili conflitti
che questo aspetto avrebbe potuto sollevare, infatti l’art.
223-septies dispone: “Se non diversamente disposto, le norme del
codice civile che fanno riferimento agli amministratori e ai
sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili, anche ai
componenti del consiglio di gestione e del consiglio di
sorveglianza, per le società che abbiano adottato il sistema
dualistico, e ai componenti del consiglio di amministrazione e
ai componenti del comitato interno per il controllo sulla
gestione, per le società che abbiano adottato il sistema
monista.
Ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci presente nelle
leggi speciali è da intendersi effettuato anche al consiglio di
sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione o ai
loro componenti, ove compatibile con le specificità di tali
organi”. A questo si aggiunge il novellato T.U.B. nel primo
comma dell’art. 52 "…A tali fini lo statuto della banca,
indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo
adottato, assegna all'organo che svolge
la funzione di controllo i relativi compiti e poteri…"; anche in
questo caso sembra che il legislatore corra ai ripari
predisponendo, giustamente, in capo all’organo di controllo
delle competenze sulla falsa riga di quelle già attribuite al
collegio sindacale nel modello tradizionale.
Da quanto detto fin ad ora deduciamo due possibili considerazioni:
o il consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla
gestione svolgono effettivamente le medesime funzioni del
collegio sindacale, oppure il collegio sindacale sia qualcosa di
diverso rispetto al consiglio di sorveglianza e al comitato per
il controllo della gestione. Ma se si accogliesse questa seconda
affermazione le norme citate (223-septies disposizioni attuative
al codice civile e l’art. 52 T.U.B.) non possono aiutarci
nell’affermare che i nuovi modelli di gestione, il dualistico e
il monistico, siano perfettamente e sempre compatibili con
l’esercizio dell’attività bancaria.
Ma nel criticare la separatezza tra gestione e controllo, nei
nuovi modelli di gestione, non può non tenersi conto, anche, dei
possibili vantaggi.
Il sistema dualistico potrebbe presentare anche dei punti di forza
nel controllo della gestione. Il consiglio di sorveglianza, nel
sistema dualistico, potrebbe essere particolarmente incisivo,
servendosi del potere di revoca dei componenti l’organo gestorio.
Secondo una prima chiave di lettura questo potere di revoca, in
capo al consiglio di sorveglianza, potrebbe tradursi in un
rafforzamento dei ruoli coerente con il collegamento funzionale
che le Istruzioni di vigilanza auspicano tra le strutture di
controllo sulla gestione della società bancaria e l’Autorità di
vigilanza; a questo potrebbe ribattersi, magari anche in maniera
corretta, sostenendo che il concetto di collegamento funzionale
non implica la possibilità che, per la via mediata
dell’esercizio di poteri propri del consiglio di sorveglianza,
l’Autorità di vigilanza possa volersi ingerire nelle vicende
proprie dell’azienda bancaria fino al punto di influire sulla
revoca dei componenti l’organo gestorio. In definitiva i poteri
attribuiti al consiglio di sorveglianza potrebbero persino
risultare eccessivi per l’attitudine delle Autorità di vigilanza
di ingerirsi in maniera forte nelle scelte delle società
bancarie.
In ogni caso, la qualità del governo societario di una banca è
variabile di importanza crescente anche nella prospettiva della
vigilanza bancaria con la quale necessariamente deve dialogare e
confrontarsi.
In Basilea II la corporate governance costituisce uno dei
presupposti affinché il nuovo modello di disciplina del capitale
possa funzionare.
Una tendenza, questa, che si percepiva già da anni, che ha visto
in Italia il suo punto di emersione nella disciplina degli
assetti organizzativi e dei controlli interni dettati
dall’Autorità di vigilanza.
Su questi scenari si sono innestate le riforme del codice civile
sulle società per azioni e le modifiche al T.U.B., soprattutto
in riferimento ai diversi modelli di amministrazione e
controllo.
In sostanza le società bancarie che decideranno di adottare uno
dei modelli innovativi di gestione dovranno affrontare una sorta
di onere della prova rafforzato nei rapporti con l’Organo di
vigilanza, cioè dovranno dimostrare in termini più concreti che
la separatezza tra gestione e controllo sia forte.
Il modello tradizionale appare difatti il più incline ad
assicurare l’adeguatezza degli assetti organizzativi in termini
di sana e prudente gestione.
Non altrettanto immediata appare la rispondenza dei sistemi
alternativi, il dualistico e il monistico, anche se in
riferimento ai tre modelli (tradizionale dualistico e monistico)
il T.U.B. pone come obiettivo preciso la sana e prudente
gestione.
Diventa ovvia la considerazione che le società bancarie che
vorranno adottare siffatti modelli dovranno porre molta
attenzione all’esercizio dell’autonomia organizzativa, prestando
particolare riguardo alle Istruzioni di vigilanza in materia di
organizzazione e controllo e al T.U.B., dove, il riferimento
principale rimane sempre e comunque quello della separatezza tra
chi controlla la gestione e chi invece viene chiamato a decidere
sulla gestione.
Ricordandoci a tal proposito, che nella storia della vigilanza la
commistione tra funzioni gestorie e di controllo è stata alla
base di molteplici episodi di crisi tra i quali si possono
ricordare quelle della Banca Privata Italiana e quello del Banco
Ambrosiano.
L’ampia autonomia statutaria introdotta dalla riforma dovrà essere
utilizzata al fine di rendere i modelli innovativi di corporate
governance compatibili con le peculiarità delle società
bancarie.
Certo, comunque, che nell’adozione di uno dei due modelli
innovativi si richiederà alla banca la dimostrazione, in sede di
richiesta di autorizzazione ovvero di modifiche statutarie volte
a recepire uno dei modelli alternativi, dell’effettiva
corrispondenza funzionale tra il ruolo e i compiti del collegio
sindacale e quelli del consiglio di sorveglianza o del comitato
per il controllo della gestione, per come in concreto verranno
configurati nello statuto sottoposto all’approvazione della
Banca d’Italia.
Ancora è sicuramente troppo presto per fare previsioni su come e
quanto le società bancarie sfrutteranno le innovazioni
introdotte.
La riforma entrerà nel vivo per le banche dal 30 settembre 2004.
E’ possibile fare un osservazione certamente non esaustiva. In
Francia questi modelli innovativi di corporate governance sono
stati introdotti già da qualche anno, ma non si è assistito ad
un sensibile cambiamento di rotta ne da parte delle società già
esistenti, né in quelle di nuova formazione e costituzione. Le
società francesi hanno continuato ad adottare il loro modello
tradizionale senza prestare molta importanza alle possibilità
che altri modelli potevano presentare; ma ciò non significa che
sia stata inutile l’introduzione dei modelli dualistico e
monistico.
Si è osservato, infatti, che quasi tutte le società bancarie la
cui maggioranza azionaria era detenuta da cittadini tedeschi
hanno adottato il modello di gestione dualistico che, come è
stato detto, è il sistema in uso, ed inventato in Germania.
Quanto accaduto in Francia, porta con se una considerazione: il
legislatore italiano, introducendo dei modelli innovativi di
gestione societaria, ha posto le condizioni affinché il settore
societario italiano cresca e si sviluppi. Oggi, infatti,
soggetti stranieri possono costituire o trasferire la loro
società in Italia utilizzando il modello di corporate governance
vicino alla loro tradizione.
Questa è una notevole possibilità di sviluppo per l’economia del
nostro paese.
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