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La governance della S.p.A. Bancaria e il nuovo diritto
societario
23
maggio 2005
Università degli Studi di Pisa.
Tesi di laurea in Giurisprudenza
INDICE
CAPITOLO I
Linee generali della riforma
1. Motivi che portano alla riforma del diritto societario
2. Gli anni ‘90 verso la s.p.a. banca
3. La banca nel nuovo diritto delle società di capitali
4. Gli obiettivi della riforma nelle società di diritto comune e
nelle società bancarie
5. Norme comuni tra s.p.a. bancarie e società comuni
6. L’incidenza sostanziale della riforma verso la società bancaria
e finanziaria
7. Conclusioni al primo capitolo
CAPITOLO II
La governance della s.p.a. banca
1. Introduzione
2. L’assemblea e amministrazione nella nuova società di capitali
in generale
3. Il crescente interesse verso la governance bancaria
4. Intreccio tra vigilanza e mercato nel settore bancario e
finanziario
5. La governance bancaria nel nuovo diritto societario
CAPITOLO III
La regolamentazione della corporate governance bancaria nelle
direttive dei tre pilastri di basilea
1. Profili generali
2. Il “primo pilastro”del nuovo accordo di basilea
3. Il “secondo pilastro”, il ruolo delle autorità di vigilanza con
il governo della banca
4. Il “terzo pilastro” di basilea, la disciplina del mercato
5. Compatibilità tra modelli corporate governance e
regolamentazione del settore bancario e conclusioni
CAPITOLO I
Linee generali della Riforma
1. Motivi che portano alla riforma del diritto societario
Per capire come cambia il diritto della S.p.A. bancaria, è
necessario comprendere il perché di una nuova disciplina del
diritto societario in genere.
Attraverso una breve panoramica storica ci si accorge che il
diritto societario era fino al 1942 affidato al diritto
commerciale il quale, con un proprio codice costituiva una branca
separata del diritto civile.
Con il nuovo codice civile del 1942, il diritto commerciale cessa
di avere una propria autonomia e la
sua disciplina è inclusa nel V libro del nuovo codice dove appunto
al titolo V s’intitola “Delle società”. Nell’attuare
l’unificazione del codice civile e del codice di commercio il
legislatore avvertì pienamente come il dato economico di
riferimento della normativa che ancora oggi, per tradizione, è
chiamata "commerciale", stava subendo uno spostamento dal
commercio in senso economico all’industria; recepì tale situazione
ponendo al centro della normativa non più l’atto di commercio ma
l’impresa. Parallelamente, il fenomeno societario fu costruito
come "forma d’esercizio collettivo dell’impresa", così staccando
decisamente l’istituto dalla tradizione romanistica e civilistica
. Per le società di capitali, in pratica le società la cui
struttura organizzativa fa perno sul dato patrimoniale in evidente
connessione con la limitazione di responsabilità, il sistema del
Codice del 1942 fece capo a tre modelli: società per azioni,
società a responsabilità limitata, società in accomandita per
azioni.
Tralasciando la accomandita per azioni, legata a particolari
esigenze di scarsa e marginale applicazione pratica, il
legislatore del 1942 nell’introdurre la società a responsabilità
limitata (figura derivata in principio, se pur non completamente
nella disciplina, dall’esperienza tedesca) affermò che la
creazione derivava dalla "necessità di apprestare la
responsabilità limitata a quelle organizzazioni sociali di minore
entità che finora assumevano le forme della società per azioni e
che per l’avvenire, di fronte alle imposizioni di un capitale
minimo di un milione della società per azioni, questa forma non
potrebbero più assumere" (Relazione al Re).
L’intento del legislatore non si è realizzato per una pluralità di
concorrenti ragioni: il venir meno di ogni significato economico
del capitale minimo; la circostanza che la disciplina delle
società a responsabilità limitata fu modellata in principio, salvo
modifiche non essenziali e veramente caratterizzanti, sulla
disciplina delle società per azioni, così trasferendo all’istituto
rigidità ed oneri eccessivi rispetto al modello economico di
riferimento; il venir meno della possibilità delle azioni al
portatore, con riguardo alle quali la disciplina originaria delle
società per azioni fu costruita.
Si è così determinato nella pratica un massiccio e diffuso ricorso
al modello società per azioni, ed una parallela marginalizzazione
del modello delle società a responsabilità limitata, con un
distacco tra schema legale e sua applicazione, fatto palese dalla
circostanza che in Germania sussistono circa tremila società per
azioni (l’80% delle quali quotate) e circa un milione di società a
responsabilità limitata.
La riforma si propone come obiettivo di rimodernare il diritto
societario, di assegnargli un volto più elastico e conforme a
quello dei più importanti Paesi Europei. La riforma ridisegna il
nuovo diritto societario alla luce di un contesto ambientale assai
diverso da quello che aveva portato al codice del 1942 .
Se infatti nel codice del 1942 si tendeva a privilegiare
l’imprenditore agricolo e si proponevano schemi rigidi per le
società di capitale, ora si tende a modificare il diritto di
queste ultime, secondo le nuove esigenze imprenditoriali,
introducendo agili modelli in grado di ampliare l’autonomia
statutaria.
Non bisogna pensare che la riforma sia un restyling delle vecchie
norme anzi, facendo propri i pareri della giurisprudenza e della
dottrina degli ultimi 60 anni, agisce con un approccio organico.
Il provvedimento di riforma, comunque lo si voglia giudicare nel
merito, costituisce l’epilogo di una lunga storia iniziata quasi
mezzo secolo fa, costellata di tentativi non riusciti, si pensi ai
progetti Villabruna intorno agli anni cinquanta, oppure ai
progetti De Gregorio e Santoro-Passarelli tra gli anni sessanta e
settanta ma anche ad altre parziali riforme imposte per lo più
dagli eventi come quello istitutivo della Consob e delle azioni di
risparmio con la legge 216/1974 .
Il primo vero provvedimento organico di riforma societaria, se non
si vuol considerare il decreto Eurisim del 1996, è il d.lgs. 24
febbraio 1998 n. 58, recante il testo unico sull’intermediazione
finanziaria (da ora in avanti T.U.F.) e quindi la disciplina delle
società quotate, formalmente erede di una legge del 1913 che
disciplinava la borsa, anche se dopo l’istituzione della Consob
nel 1974 il legislatore era intervenuto altre volte, intorno agli
anni novanta, per regolare aspetti improcrastinabili relativi ai
mercati finanziari.
Difatti con la nuova normativa si propongono, unico caso europeo,
tre modelli di gestione per la S.p.A.: il tradizionale, il
monistico alla tedesca e il dualistico all’ inglese, inoltre si
avvicina la s.r.l. ad una società di persone con il beneficio
della responsabilità limitata.
Le esigenze di armonizzazione con il resto dell’Unione Europea
sono già state avvertite nel recente passato. Il processo di
costituzione è stato snellito, eliminando l’omologazione dell’atto
costitutivo da parte del tribunale ed attribuendo al notaio solo
venti giorni di tempo (e non trenta) per depositare l’atto
costitutivo presso il registro delle imprese. Una particolarità in
proposito: per le operazioni compiute prima dell’acquisto della
personalità giuridica, rispondono anche i soci che abbiano deciso,
autorizzato o consentito il compimento dell’operazione. La
semplificazione costituisce uno dei principi cardine della
riforma. Rispetto al passato non è più necessario lo statuto, in
quanto le regole in esso contenute si possono benissimo inserire
nell’atto costitutivo. Considerazioni di opportunità pratica
consigliano però di mantenere e sviluppare tale strumento di
autonomia negoziale. Una novità fondamentale del nuovo atto
costitutivo è, nello spirito della semplificazione, la mancata
indicazione della via e del numero civico della sede sociale: è
possibile dunque trasferire la sede sociale all’interno del
territorio comunale senza per questo modificare l’atto
costitutivo. Sarà necessario inoltre indicare con maggiore
precisione l’oggetto sociale (anche se in merito vi sono parecchie
perplessità sull’efficacia della norma), la quota di
partecipazione di ciascun socio, le norme di funzionamento,
l’amministrazione e la rappresentanza della società, gli
incaricati all’amministrazione e al controllo contabile, norme
queste ultime dettate soprattutto per esigenze di trasparenza
verso i vari operatori del mercato. Queste esigenze di trasparenza
dovranno essere ancora più marcate e forti nella s.p.a. banca in
ragione dell’attività che questa esercita nell’ambito della
raccolta del risparmio e dell’erogazione del credito.
Prima di passare ad altri approfondimenti si rende necessario una
nota polemica, quando faremo riferimento agli adeguamenti
obbligatori che le società bancarie dovranno porre in essere ci
riferiremo solo alla banca S.p.A., infatti vengono escluse le
“banche popolari” e quelle “di credito cooperativo”.
Per le banche popolari, artt. 29 ss. Testo Unico Bancario n.
385/1993 (da ora in avanti T.U.B.), per le banche di credito
cooperativo artt. 33 ss. T.U.B. citato, vale nella sostanza la
disciplina pre-riforma , da quanto si desume dall’art. 223
terdecies delle disp. att. c.c. (“Le banche di credito cooperativo
che rispettino le norme delle leggi speciali sono considerate
cooperative a mutualità prevalente. Alle banche popolari, alle
banche di credito cooperativo ed ai consorzi agrari continuano ad
applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della
legge n. 366 del 2001” ).
In merito, a quanto detto sopra, non si riesce a capire il perché
dell’esclusione, dando così luogo a due profili perlomeno dubbi,
per non dire critici. Da un lato non si comprende perché il
legislatore abbia inteso disporre che alle Popolari ed alle B.C.C.
continuino ad applicarsi non semplicemente “le norme vigenti” ma
quelle vigenti “alla data” del 23 ottobre 2001, ciò non ha il
minimo senso, a meno di non voler giungere alla conclusione per
cui relativamente alle B.C.C. deve ritenersi ancora vigente tutta
la normativa in vigore al 23 ottobre 2001 e non anche quella,
appunto, successiva a tale data. Con l’aberrante conseguenza di un
lungo “vuoto” normativo temporale, che trascinerebbe con se anche
la riforma del diritto penale societario ( d. lgs. 11 aprile 2002
n. 61), allora sempre in tesi, non più applicabile alle
cooperative con oggetto bancario.
Sotto un altro profilo, sussiste un serio problema di
coordinamento. È noto che le vecchie norme sulle cooperative, a
quanto pare ancora vigenti per le banche costituite in tale forma,
rinviino spesso alla disciplina della società per azioni.
Si pone, dunque, il problema se questi rinvii dovranno, per il
futuro, intendersi riferiti alla disciplina della società per
azione vigente al 23 ottobre 2001, ovvero a quella effettivamente
vigente “tempo per tempo” quindi quella attuale della riforma con
sue possibili modificazioni successive .
Dare ora una risposta è assai difficile; é certo che, se dovesse
accreditarsi la seconda prospettiva, l’estraneità della riforma
alle banche cooperative e alle popolari sarebbe smentita in
maniera clamorosa.
2. Gli anni ‘90 verso la S.p.A. Banca
Le fonti ufficiali dichiarano univocamente che l’obiettivo
principale del provvedimento di riforma consiste nell’adeguamento
della legislazione italiana ai modelli vigenti in altri
ordinamenti allo scopo di dare alle nostre imprese forza e
competitività sui mercati internazionali.
Questa spiegazione può anche essere vera, ma non può soddisfare
del tutto e, costituisce una sola faccia della medaglia, sul cui
retro deve essere aggiunto un importante aspetto esplicativo: da
un lato colma lacune antiche e, dall’altro, da senso alle
differenze tipologiche in seno alle varie figure di società di
capitali.
Una cosa che, certamente, non va sottovalutata è legata alle
ripercussioni che dalla riforma incideranno sulle società aventi a
che fare con l’intermediazione finanziaria e quindi con le banche.
Le banche sono connotate come soggetti che, in considerazione
della loro qualificazione societaria, sono direttamente
interessate alla percezione e soluzione
delle relative problematiche poste da questa riforma certamente
innovatrice. Inoltre posta la loro particolare attività di
finanziamento, diventano anche controparti delle società
commerciali in genere che hanno gia dovuto o che dovranno
adeguarsi alle nuove discipline.
La storia dell’ordinamento finanziario italiano si caratterizza
essenzialmente per il passaggio da un sistema bancario a struttura
soggettiva pubblicistica ad uno privatizzato; per il progressivo
superamento di una concezione di specializzazione istituzionale e
funzionale degli appartenenti al settore, ma soprattutto per la
peculiare rilevanza che la supervisione pubblica ha esercitato
sulle modalità esplicative della attività creditizia.
Gli elementi della cultura economica, giuridica e tecnica che
hanno segnato il cambiamento di rotta vanno certamente individuati
nel recupero e nell’affermazione dell’imprenditorialità e della
concorrenza, elementi che per molto tempo non sono stati effettivi
riferimenti del mercato.
Si comprende assai bene perché si sia data una notevole importanza
al modello società per azioni; modello maggiormente preordinato
all’economicità nel diritto dell’impresa, nell’ambito di un
sistema capitalistico quale il nostro, con le dovute
approssimazioni e polemiche del caso, orientato sempre più al
fabbisogno ed al profitto. A cui si va ad aggiungere il
progressivo acceleramento del processo di integrazione europea che
ha portato nel nostro paese regole volte alla predisposizione di
un sistema concorrenziale reale ed effettivo.
La critica revisione della qualificazione pubblicistica dei
numerosi appartenenti al settore del credito ha portato alla messa
in opera, già a partire dagli anni novanta con la già citata legge
218/1990 ed il relativo decreto di attuazione n. 356, ad un
processo di privatizzazione e ristrutturazione orientato verso il
modello società per azioni.
Si giunge cosi ad una diffusa presenza dello schema societario in
ambito bancario, anche se spesso si è voluto prescindere da una
sostanziale privatizzazione degli enti ristrutturati.
Certamente a favore di questo modello hanno giocato un ruolo
fondamentale alcuni elementi tipici del modello in questione come
ad esempio: predisposizioni di condizioni di trasparenza a favore
dei creditori dell’impresa, puntuale individuazione dei doveri e
delle responsabilità dei componenti gli organi di gestione, la
disciplina del capitale ed il rapporto tra mezzi propri e di
terzi.
Il favour verso questo nuovo modello che si afferma in un
brevissimo lasso di tempo trova il suo apice con l’emanazione del
T.U.B. 385 del 1993. L’intento del legislatore era quello di
servirsi di questo T.U.B. al fine di rivalutare la concorrenza,
ma, anche di ridefinire in termini coerenti la relazione tra
struttura aziendale e capacità produttiva dell’ impresa bancaria.
Un integrazione, tra elementi di competitività e di stabilità, che
va risolvendosi in una visione non più statica ma certo dinamica
dell’agere creditizio, che trova di il suo migliore assetto nella
società per azioni.
Un ulteriore conferma della preferenza per il modello s.p.a. ci
viene dal T.U.F. che fissa le regole per gli intermediari ed il
mercato, introducendo tra l’altro importanti novità al diritto
societario, ma limitate alle sole società quotate in borsa.
Infatti per le varie imprese di investimento e la società di
gestione dei mercati nella logica della privatizzazione del
sistema borsistico diviene centrale una disciplina del mercato
mobiliare, ecco il motivo perché nel settore dell’intermediazione
mobiliare lo schema della s.p.a viene considerato il più idoneo al
fine di soddisfare la richiesta di trasparenza.
Deve essere fatta ancora qualche ulteriore precisazione prima di
iniziare una concreta trattazione nel merito della nuova
disciplina. Per poter esercitare l’attività bancaria vi sono dei
requisiti che gli operatori devono avere: l’onorabilità e la
professionalità, richiesti agli esponenti bancari, necessari per
il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività in
questione. Vi sono poi delle disposizioni concernenti, la sana e
prudente gestione, gli assetti patrimoniali e le regole
sul gruppo creditizio. Queste particolarità che caratterizzano i
vari soggetti operanti nell’intermediazione finanziaria hanno
portato la dottrina dell’ultimo decennio a qualificare come
speciali le società per azioni bancarie, da questo possiamo
ricavare una certa varietà tipologica della realtà societaria
facendo si che al tipo negoziale generale descritto in sede
codicistica corrispondano più sottotipi.
3. La banca nel nuovo diritto delle società di capitali
Come più volte la dottrina e la giurisprudenza hanno affermato, le
S.p.A. bancarie sono una specie del genere S.p.A.. Questa
considerazione vale principalmente per la disciplina a cui queste
società debbono fare riferimento. Tuttavia l’intera riforma del
diritto societario non può trovare tout court applicazione per le
S.p.A. bancarie.
In primo luogo va tenuta presente che la rilevanza pubblicistica
dell’attività bancaria non altera la funzione propria
dell’interesse societario, ma questo va certamente conciliato ed
integrato con tutte le finalità a cui il legislatore speciale ha
agganciato le modalità di svolgimento dell’attività in esame;
diviene dunque improcrastinabile conciliare le nuove regole del
diritto societario con la normativa di settore i cui contenuti di
fondo possono sintetizzarsi nel presidio di valori quali: la
tutele del risparmio, la sana e prudente gestione.
In secondo luogo, le banche subiscono un importante
condizionamento dovuto all’incidenza dei controlli pubblici che
riguardano il buon funzionamento dell’impresa bancaria, la
perseguibilità del profitto, quale interesse sociale che va
realizzato nel rispetto di adeguate forme di coordinamento tra
finalità dell’azione di vigilanza e struttura aziendale.
A questo si aggiunge l’attenzione che le banche devono prestare
alla tutela dei propri risparmiatori che, come è noto,
rappresentano in campo finanziario i loro creditori sociali.
Queste esigenze di raccordo tra criteri ordinatori tipici della
S.p.A., regolati nel codice civile, e le varie normative speciali,
che riguardano i così detti intermediari finanziari,
contribuiscono a giustificare la specialità di queste società.
L’oggetto sociale della banca denominato “intermediazione
creditizia” è coperto da riserva ; questo significa che solo gli
appartenenti al settore creditizio possono esercitare quest’attività
a condizione di essere state autorizzate dalla Banca d’Italia.
Vi è una notevole rilevanza giuridica riconosciuta dal legame che
intercorre tra riserva di attività e procedimento di accesso al
mercato bancario . Analogo legame si riscontra tra imprese di
investimento la cui costituzione, al pari delle banche, viene
sottoposta ad autorizzazione dell’Autorità di settore, dato che
anche queste imprese svolgono la loro attività in regime di
riserva.
Non può certamente non destare attenzione l’importanza assunta
dall’art. 2361 c.c. (Partecipazioni): ”L'assunzione di
partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente
nello statuto, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto
della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato
l'oggetto sociale determinato dallo statuto.
L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una
responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve
essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli
amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa
del bilancio”. Appare chiara L’intenzione del disposto, volto ad
impedire che attraverso acquisizioni indiscriminate risulti nella
sostanza alterato l’oggetto sociale definito nello statuto.
A questo obiettivo se ne aggiunge un ulteriore, dato dal principio
della separazione tra banca ed industria, che viene garantita
sottoponendo a controllo l’assunzione delle partecipazioni da
parte dei soggetti bancari. Questa peculiarità si inserisce in
quello che è stato definito “sana e prudente gestione”.
Altri controlli sulla gestione si esercitano anche verso gli
assetti patrimoniali nella logica delle norme concernenti il
gruppo creditizio.
4. Gli obiettivi della riforma nelle società di diritto comune e
nelle società bancarie
La riforma introdotta dai decreti lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 e 6
come già viene specificato dalla legge delega 366/2001, ha come
obiettivo l’adeguamento della normativa italiana in materia
societaria ai principi comunitari.
Nella riforma troviamo una precisa ridefinizione delle
responsabilità degli organi sociali in caso di crisi societaria.
Si predispongono delle regole volte a favorire lo sviluppo di un
sistema di concorrenza tanto in ambito nazionale quanto
soprattutto a livello internazionale poiché il nocciolo della
riforma, il suo vero fondamento, muove dall’intento di valorizzare
al massimo il momento imprenditoriale e di superare ogni residua
tentazione dirigistica di rimettere al legislatore piuttosto che
alle imprese la decisione di ciò che alle imprese stesse giovi
oppure nuoccia.
Nella fase attuale, ridimensionatosi il ruolo dell’intervento
pubblico diretto a favore delle società bancarie, assume crescente
rilievo il quadro normativo in cui esse operano.
L’esistenza di un insieme efficiente di regole per la vita
dell’impresa rappresenta, infatti, uno strumento importante per
accrescere la capacità competitiva di un’economia.
Del resto, è largamente condivisa l’idea che la capacità
competitiva di un sistema dipenda, tra l’altro, dalla funzionalità
delle regole che lo governano. In questo senso, si può certamente
parlare di competitività tra ordinamenti giuridici come elemento
della competitività dei sistemi economici in un quadro complessivo
di globalizzazione dell’economia.
Ciò è confermato, del resto, dalle molteplici iniziative di
riforma del diritto societario assunte di recente o attualmente
allo studio, anche negli altri paesi maggiormente
industrializzati, per cui la tempestività dell’intervento è
altresì funzionale ad evitare disparità concorrenziali.
Il concetto di "efficienza" del diritto societario non ha
evidentemente carattere assoluto e non consente, quindi, di
individuare regole generali che possano essere considerate
ottimali per qualsiasi impresa.
Piuttosto esso suggerisce che la funzionalità delle norme e degli
istituti che governano l’esercizio di attività economiche in un
determinato paese deve essere analizzata tenendo conto delle
caratteristiche del sistema produttivo e delle forme in cui si
esplica l’iniziativa economica.
Una nuova tipologia di società, pur lasciando ampi spazi
all’autonomia privata, deve provvedere allo stesso tempo a
bilanciare e tutelare i diversi e contrapposti interessi che si
dibattono in seno alla società stessa: quelli dei soci di
maggioranza, dei soci di minoranza e quelli dei terzi. In questo
si sostanzia il concetto di democrazia azionaria che regola i
rapporti societari.
A questa autonoma esigenza di adeguare e ammodernare la nostra
legislazione si aggiunge la circostanza che altri paesi, in
particolare paesi dell’Unione Europea, hanno già realizzato
(Francia e Germania) o avviato (Gran Bretagna) processi di riforma
del diritto societario riguardanti in modo specifico le piccole e
medie imprese nell’obiettivo di semplificare e aumentare
l’autonomia statutaria.
La revisione del nostro diritto societario è apparsa pertanto
indispensabile per garantire parità competitiva alle nostre
imprese rispetto a quelle estere: questa condizione, considerati
gli attuali ritmi della produzione e della innovazione, va
assicurata nel più breve tempo possibile.
Sul piano europeo si discute da tempo dell’assetto istituzionale
dell’impresa "in Europa": l’Italia ha contribuito a questo
dibattito, non soltanto in termini di studi e di ricerca nei
consessi internazionali a cui ha partecipato, ma anche proponendo
un proprio modello e un proprio quadro legislativo moderni ed
efficienti.
L’esigenza di riforma del diritto societario è divenuta più
pressante a seguito di quella realizzata per le società quotate
con il T.U.F., opportunamente volta ad adeguare la disciplina
italiana ai più elevati standard internazionali di "corporate
governance".
Si tratta di rendere completo il processo riformatore fornendo
all’intera struttura produttiva italiana una regolamentazione
adeguata e competitiva.
Se da un lato il processo di integrazione e globalizzazione,
sviluppatosi a livello mondiale, ha determinato una
omogeneizzazione della regolamentazione dei mercati dei titoli
quotati, spinta soprattutto dagli investitori istituzionali,
dall’altro una maggiore diversificazione potrebbe diventare fonte
di vantaggi competitivi per il più vasto universo delle imprese
non quotate, per le quali va quindi disegnato un quadro normativo
idoneo, più flessibile.
L’obiettivo di muovere verso una riforma che, nella tutela dei
diritti dei terzi, favorisca l’imprenditorialità, è confortato
dall’analisi economica che mostra come recentemente il contributo
maggiore alla crescita sia soprattutto offerto da ciò che viene
definito "residuo" (total factor productivity), rispetto
all’incremento di capitale e lavoro; esso comprende fattori quali
la migliore qualità delle risorse, le nuove modalità organizzative
e il progresso tecnico - in termini generali definiti
"innovazione" - che sono funzione delle capacità imprenditoriali
di un sistema .
Tale "residuo" negli anni novanta ha contribuito per l’80% alla
crescita in Germania, per il 60% in Francia e Regno Unito, per
l’80% in Italia, per oltre il 90% negli Stati Uniti.
L’importanza dei fattori citati è destinata certamente ad
aumentare in un’era in cui lo sviluppo tecnologico è più rapido e
il progresso sempre più sostenuto dai settori innovativi (si pensi
a quanto hanno pesato sul miracolo economico americano
l’informatica, le telecomunicazioni e internet).
Il supporto all’imprenditorialità e alla capacità innovative
diviene in questo contesto una componente essenziale delle
politiche volte a favorire la crescita di un sistema: l’attenzione
si concentra quindi sulle imprese e, al loro interno, sulla
funzione di amministrazione in particolare.
La piena valorizzazione dell’imprenditorialità non può prescindere
dalla rimozione di tutte quelle incertezze normative che,
aggiungendosi alla normale alea dell’iniziativa economica,
condizionano le scelte imprenditoriali, accrescendone la
complessità e la rischiosità.
Strumenti di tutela e di garanzia sono indispensabili; essi vanno
opportunamente graduati in funzione delle esigenze effettivamente
meritevoli di tutela.
Esiste infatti un trade-off tra "certezza del controllo" e
“libertà di iniziativa” imprenditoriale da una parte, e “garanzia
per gli investitori” dall’altra, che va risolto in funzione della
struttura e delle caratteristiche proprie del soggetto .
In effetti il TUF ha realizzato una riforma di grande rilievo del
diritto societario in funzione del riordino dei mercati
finanziari.
In questo contesto si è inciso profondamente sulla disciplina
dell’informazione societaria e sulla tutela degli azionisti di
minoranza.
L’intersecarsi della disciplina del mercato e di quella societaria
in un disegno normativo volto soprattutto a modernizzare il
mercato si colloca in una prospettiva che risulta chiara nella
stessa indicazione del Prof. Draghi, secondo cui "le regole che
disciplinano il governo delle società e il mercato mobiliare sono,
in certo senso, la garanzia della qualità dei prodotti che vengono
scambiati sul mercato”. Esiste una relazione di causa ed effetto
tra qualità delle regole di governo societario e qualità dei
prodotti finanziari che vanno sul mercato mobiliare.
Il problema posto dal moltiplicarsi delle regole e dei parametri
da rispettare da parte di società che collocano i propri titoli
sui mercati regolamentati e relativo alla crescita degli oneri e
dei costi sostenuti per la quotazione stessa elemento che può
risultare disincentivante.
Vi è altresì da colmare la lacuna della delega che ha dato luogo
al T.U.F. e che non ha consentito di riformare complessivamente il
sistema della "corporate governance" delle stesse società quotate.
In un certo senso, dunque, vi è l’urgenza di andare oltre il
T.U.F. completandone il disegno riformatore anche sotto il profilo
di "corporate governance" delle stesse società quotate, in quella
parte della normativa non ancora modificata, pervenendo quindi ad
una riforma organica e completa del diritto societario. Per altro
verso vi è l’esigenza di introdurre garanzie, tutele e controlli
anche per le società che, pur raccogliendo risorse tra il pubblico
degli investitori, sfuggono alla disciplina del T.U.F., in quanto
negoziano titoli sui mercati regolamentati.
In sintesi, il legislatore, da un lato ha dovuto affrontare il
problema della disciplina di un tipo di società adatto alla
piccola e media impresa, o comunque dell’impresa che non ricorre
al mercato dei capitali bensì al finanziamento dei soci o di
finanziatori istituzionali e dall’altro quello dell’impresa che si
finanzia sul mercato sia esso regolamentato o meno. Tenuto conto
di questa analisi complessiva e delle esigenze che ne stanno alla
base, la Commissione Parlamentare che ha lavorato alla riforma, in
un primo momento si era orientata verso la definizione di due
tipologie ben definite di società di capitali individuando:
a) nella nuova s.r.l. la forma giuridica della società "chiusa",
(ove si ha la piena coincidenza tra proprietà e gestione) per
rispondere alle esigenze imprenditoriali di pochi soci legati da
forti vincoli personali e indirizzati ad un’attività di
piccola-media impresa, con disciplinato fortemente semplificato ed
ampia autonomia nel deliberare il proprio modello organizzativo.
b) nella S.p.A. il modello dell’impresa di grandi dimensioni,
caratterizzata dalla divisione tra proprietà e governo societario,
e in tal senso definita "aperta", ultimando, conseguentemente, le
regole del governo delle società quotate da applicare, sia pure
tendenzialmente e in modo non automatico, a tutto il tipo.
La Commissione ha successivamente scartato l’idea di due rigidi
schemi normativi volti a disciplinare l’uno (s.r.l.) la società
chiusa e l’altro (S.p.A.) la società aperta, astenendosi altresì
dal definire i presupposti del "tipo" (numero dei soci,
dimensioni, dipendenti, etc.).
Ci si è invece orientati verso la predisposizione di modelli
"flessibili", lasciando all’imprenditore la scelta del modello più
idoneo alla propria attività, ma fissando regole imperative a
tutela dei terzi e, conseguentemente, in relazione all’esistenza
di determinati presupposti di fatto, rendendo obbligatoria la
scelta del tipo e/o l’applicazione di una normativa specifica .
Una caratteristica del progetto di riforma è dunque la ricerca di
un equilibrio tra norme imperative e norme derogabili, che dia
concreta attuazione ai principi enucleati.
La direzione è quella di ridurre il peso delle norme inderogabili,
seguendo una tendenza ormai comune ad altri paesi, anche in
coerenza con un principio di competizione tra ordinamenti, al fine
di accrescere gli spazi di autonomia e di libertà imprenditoriale,
non solo nell’azione, ma anche nell’organizzazione.
Norme inderogabili vanno comunque previste per garantire alcune
tutele fondamentali, con tasso di imperatività crescente man mano
che l’attività di impresa si muove verso forme più complesse e
aperte, in cui si avverte maggiormente l’esigenza di tutela dei
terzi.
Laddove il legislatore riconosce alle parti la possibilità di
autonoma regolamentazione, norme di diritto dispositivo dovranno
essere previste per ovviare alle inevitabili lacune della
contrattazione privata e per offrire, nella concreta
configurazione dell’assetto societario, un modello di riferimento
capace di ridurre i costi di transazione .
5. Norme comuni tra S.p.A. bancarie e società comuni
Nonostante non sia questa una sede adatta per chiarire i contenuti
della riforma nelle sue peculiarità, sembra opportuno dare delle
delucidazione sugli aspetti
che influenzano in maniera certo significativa la materia
finanziaria ed in particolare quella bancaria.
L’intento di favorire lo sviluppo della competitività fra imprese
ha indotto il legislatore, in sede di delega, per un verso a
semplificare il processo costitutivo delle società per azioni,
come è già stato segnalato all’inizio del capitolo, e per altro
verso ha introdurre alcuni principi generali destinati a
valorizzare il carattere imprenditoriale della società definendo
con chiarezza compiti e responsabilità degli organi sociali (art.
2 l. 3 ottobre 2001 n. 366).
L’adeguamento dei modelli ipotizzabili alle esigenze del mercato
si è esplicitato essenzialmente nell’esclusione di specifici e
rigidi organigrammi societari o se si preferisce schemi societari,
in piena armonia con quel principio ormai ufficialmente accolto
dal nostro sistema, della libera scelta delle forme organizzative
di un impresa.
Nella riforma del diritto societario, tutta la novellazione della
disciplina delle partecipazioni sottolinea l’esigenza forte di
tutela dei soci, dei creditori sociali e dei terzi, in una
regolazione dei gruppi tesa ad accogliere i principi di
trasparenza e di contemperamento degli interessi coinvolti.
In particolare, le previsioni normative sulla costituzione sono
orientate verso una società con schema di gestione collettivo.
Significative in questo senso sono certamente, la presenza nello
schema società per azioni di specifiche regole di trasparenza e di
contemperamento degli interessi coinvolti; si pensi alla
liberalizzazione degli accordi parasociali purché nel rispetto di
certe e specifiche condizioni di trasparenza, le nuove norme in
merito ai conflitti di interessi .
Peculiari sono le norme che definiscono la responsabilità e che
tendono a valorizzare la più volte citata imprenditorialità,
nonché le norme che permettono delle alternative nell’ambito del
sistema di Governance riferibili a modelli già praticati in altri
Paesi, dai quali si recuperano dei meccanismi endosocietari di
amministrazione e controllo, in particolare il dualistico alla
tedesca che prevede un consiglio di gestione e uno di sorveglianza
con funzioni di controllo, il monistico di derivazione
anglosassone che si fonda su un consiglio di amministrazione con
in seno un comitato di controllo e quello tradizionale sino ad
oggi praticato (argomenti che saranno al centro della trattazione
del capitolo 2).
Rilievo assumono anche tutte le disposizioni in tema di assunzione
di quote azionarie da parte dei soci, dunque l’articolata
determinazione dei relativi diritti, la possibilità di emettere
azioni fornite di diritti diversi, le norme che disciplinano il
ricorso al capitale di rischio e finanziario.
L’introduzione delle regole che tendono a privilegiare l’autonomia
e la flessibilità viene definita la novità di maggior rilievo ; a
questa si aggiungono i principi ispiratori della riforma verso una
gestione particolarmente spedita e alla posizione dei soci, che, a
fronte di ipotizzabili forme di compressione rispetto al regime
del gruppo di controllo si vedono riconosciuta una più ampia
facoltà di recesso e di ricorso a rimedi risarcitori .
Non vi è dubbio che l’ affermazione di livelli più elevati di
autonomia si risolve in forme disciplinari a fondamento delle
quali si rinviene innanzi tutto una rinnovata modalità di
inquadramento del rapporto tra le strutture societarie ed i
soggetti che a queste partecipano. Infatti è la conoscenza della
realtà societaria della quale si vuole essere partecipi il vero
fondamento dei nuovi rapporti societari; da ciò nasce l’importanza
dell’informazione nella struttura organizzativa, la quale, viene
in considerazione non solamente per la consistenza economico
patrimoniale dell’ente societario ma anche per la regolamentazione
giuridica interna che dà una specificazione all’assetto
organizzativo ed operativo, anche in questo afferriamo
l’importanza che assume la normativa che imprime importanza
all’aspetto dell’autonomia statutaria, a cui va riallacciata
un’adeguata informativa. In ciò vi è da notare come un autorevole
dottrina ha sostenuto che la riforma ha voluto ricondurre la
concorrenza tra società ad una concorrenza tra statuti, volendo
con ciò indicare che solo la presenza o l’esclusione di certe
clausole può indurre taluno a diventare socio di questa o quella
società .
Questo dato rileva inequivocabilmente come la disciplina in esame
identifichi quella che viene, appunto, definita mancanza di
standardizzazione delle regole. Si deduce con assoluta certezza
che, a differenza del passato, non esistono più dei modelli di
riferimento classici, ma si da spazio a valutazioni nelle quali il
valore dell’impresa finisce con l’essere apprezzato dalla portata
delle sue clausole statutarie, con ovvi riflessi sulla portata dei
dati informativi nella certezza dei rapporti.
Considerazioni analoghe possono essere riferite alla tutele dei
soci di minoranza ed alla realizzazioni di adeguati obiettivi di
efficienza gestionale, anche questi legati all’ autonomia
assegnata agli statuti; viene difatti riconosciuto ai soci di
minoranza il diritto di promuovere l’azione di responsabilità nei
confronti degli amministratori, che a differenza del passato non è
più condizionata alla delibera dell’assemblea, da questo si evince
come il principio della democrazia azionaria abbia trovato un
posto di rilevante importanza in seno ai rapporti societari .
Tuttavia sono presenti nella nuova disciplina delle società dei
rilievi critici posti in luce da una attenta dottrina, che si
concentrano su di una carente previsione normativa in merito al
conflitto d’interessi . Certamente per alcuni versi, come del
resto è stato ribadito in sede tecnica, il nuovo art 2391 c.c.
(“L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e
al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o
di terzi, abbia in una determinata operazione della società,
precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si
tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal
compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo
collegiale. Nei casi previsti dal precedente comma la
deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente
motivare le ragioni e la convenienza per la società
dell'operazione.
Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti
commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del
consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto
determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni
medesime, qualora possano recare danno alla società, possono
essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale
entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può
essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla
deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione
previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti
acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in
esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei
danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.
L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati
alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di
dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del
suo incarico), migliora la disciplina del conflitto d’interessi
nell’impresa e nei conglomerati finanziari .
La normativa impone ora all’amministratore l’obbligo di dare
notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni
interesse che, per conto proprio o di terzi abbia in una
determinata operazione della società. Questo obbligo è certamente
più ampio che nel passato, infatti, ora l’amministratore deve
ottemperare all’obbligo di dare notizia ogni qual volta entri in
gioco un suo “interesse” non solo nel caso questo sia in conflitto
con quello della società, secondo quanto enunciato l’art. 2391
c.c.
La dottrina osserva che sotto il profilo più strettamente
contenutistico, la norma nulla dice di nuovo rispetto alla
previgente disciplina; questa critica deriva dal fatto che
l’obbligo dell’amministratore si esaurisce nella mera
comunicazione, nulla di più di quanto avveniva già in precedenza.
L’unica miglioria si risolve nella maggiore circostanziata
definizione dei contorni in cui scatta l’obbligo della
comunicazione.
Considerazioni similari possono valere anche per quanto riguarda
il divieto di concorrenza posto a carico degli amministratori,
art. 2390 c.c. (Gli amministratori non possono assumere la qualità
di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né
esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi,
né essere amministratori o direttori generali in società
concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.
Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere
revocato dall'ufficio e risponde dei danni), connesso con la
disciplina del conflitto di interessi, che oggi rispetto al
passato viene esteso anche all’assunzione in società concorrenti
della qualifica di direttore generale. Si ritrovano nella
normativa delle limitazioni del dovere di lealtà che tuttavia non
danno luogo a innovazioni significative, anzi la dottrina
qualifica come eccessivamente prudenziale le opzioni normative
seguite.
Si può correttamente affermare che il legislatore ha perso una
buona opportunità per meglio definire tale
aspetto, considerando anche il fatto che vi è nella riforma una
limitata rilevanza sostanziale del riconoscimento del divieto di
utilizzazione delle c.d. corporate opportunities (art. 2391, ult.
co. c.c.) pur dovendosi tenere nel debito conto le difficoltà che
si rinvengono negli interventi volti ad assicurare la fedeltà
degli appartenenti alla struttura societaria. Su questo punto vi è
infatti da notare quanto rilevato da una certa dottrina secondo la
quale, in un sistema concorrenziale, “l’imposizione di limiti,
oneri, condizioni, divieti che incidono sull’esercizio di una
libertà preesistente… possono considerarsi posti a garanzia di
valori che la sovrastano” .
6. L’incidenza sostanziale della riforma verso la società bancaria
e finanziaria
Proviamo ora ad analizzare quale sia la ratio della riforma nelle
società bancarie, ricordando che per la loro specialità é
difficile immaginare applicabili tout court le regole previste per
le società in generale.
Ciò non implica un diverso interesse sociale ma ci rimanda ad una
conciliazione necessaria con l’intera disciplina. La vita di una
banca collide con degli interessi pubblicistici, sottoponendo a
controlli dell’autorità pubblica l’iter vitae delle imprese
bancarie e finanziarie, controlli che presentano una notevole
estensione, andando dai presupposti per la loro costituzione, alle
modalità di organizzarsi di tali imprese, all’osservanza da parte
di queste della normativa legale e statutaria dalla quale vengono
analiticamente disciplinate. Al riguardo e sufficiente avere a
mente i poteri di intervento che la nostra legislazione riconosce
alla Banca d’Italia, alla Consob e all’Isvap, che incidono
sull’autonomia statutaria, le cui determinazioni sono subordinate
alla preventiva approvazione da parte dell’Autorità, sulle
modifiche degli assetti proprietari in cui si concretizzano
puntuali soglie di autorizzazioni per l’assunzioni o cessioni di
partecipazioni, sulla configurazione dei gruppi bancari, sugli
assetti organizzativi interni di tali società speciali ed infine
sulle decisioni che devono essere assunte dagli organi che le
governano ed amministrano qualora l’Autorità valendosi dei propri
poteri indichi agli appartenenti al settore dei contenuti
particolari che le loro delibere devono avere e sulle quali viene
imposta l’adozione.
A tutto quanto fin ad ora enunciato va ad aggiungersi che
l’esercizio dell’azione di vigilanza che sovrintende al
funzionamento ed allo sviluppo del mercato non si risolve nella
semplice ricerca di soluzioni efficienti ed in una attività sempre
orientata ad accrescere la stabilità e la trasparenza e quindi
volta a ridurre i rischi delle azioni finanziarie e più in
generale dell’intera operatività finanziaria; anzi è compito
principe dell’Autorità di settore assicurare dei livelli
disciplinari in linea con quelli dei più avanzati paesi dell’area
occidentale e in particolare degli Stati Uniti, considerando che
l’Europa è la prima a doversi confrontare con i provvedimenti
assunti oltre oceano. Per fare un esempio basti citare
Sarbanes-Oxley Act americano con il quale si è provveduto di
recente a riformare il governo societario, l’informazione
contabile, i requisiti dei revisori, i tempi ed i modi
dell’informazione societaria e i doveri degli analisti finanziari
, (provvedimenti che sarebbe bene adottare anche in Italia,
considerando i recenti dissesti economici finanziari di Cirio e
Parmalat che, senza volere entrare nel merito, sono certamente
stati causati da un poco chiaro connubio con prestigiose Banche
accompagnato ad uno scarso e inefficiente controllo delle nostre
Autorità di settore), che trova certo conseguenze
extraterritoriali perché vengono applicati anche nei confronti
degli emittenti stranieri quotati negli USA.
Inoltre, il settore delle banche assume rilievo per il maturare in
ambiti sopranazionali di regole destinate ad integrare la
regolamentazione speciale nazionale di settore.
Al riguardo basta ricordare il ruolo crescente che nel campo della
regolamentazione bancaria assume: La fissazione degli standard
operativi, di engagement, di guideline, di best practice, di
principi ordinatori uniformi al fine di esercitare le funzioni di
supervisione creditizia .
Queste evoluzioni organizzative prima, normative poi, trovano la
loro radice in seno ad organizzazioni internazionali capaci di
creare degli strumenti tecnici idonei a supportare delle
problematiche comuni indirizzando tutti verso una convergenza di
posizione su cui in seguito a nascono degli accordi adottati con
la partecipazione degli stessi destinatari, che da questi accordi
trarranno reciproci vantaggi.
Sostanzialmente tutto nasce da delle prassi operative che vengono
solo successivamente consacrate da degli organismi ad hoc, quali
il Comitato di Basilea presso la banca dei regolamenti
internazionali (si veda gli accordi tra l’altro recentemente
rivisti lo IOSCO o il FESCO ), i quali di certo non presentano
sicuramente una formale vincolatività, ma rappresentano una Soft
Law divenendo spesso e volentieri un ante litteram di una
regolamentazione che solo successivamente verrà adottata .
Pur non avendo forza imperativa, non si impedisce ai principi che
nella prassi si affermano, specie dal confronto sopranazionale, di
trovare un efficacia effettiva su un piano sostanziale divenendo
una sorta di filtro che da soft law si trasforma in hard law.
Da quanto detto si può notare quanto ampia sia l’autonomia che il
settore bancario conservi, anche se accettare le prassi
sopranazionali che si affermano con forza anche da noi non
significa sovvertire il nostro sistema delle fonti o la gerarchia
dei nostri valori costituzionali e dei precetti comunitari che
affermano la rilevanza degli interessi generali.
L’individuazione di poteri autoritativi funzionali al
conseguimento delle finalità di carattere generale da parte del
legislatore bancario puntualmente individuate nell’art. 5 T.U.B.
che espressamente si riferisce alla “sana e prudente gestione” dei
soggetti vigilati, la “stabilità” complessiva, “l’efficienza” e la
“competitività” del sistema finanziario sono le note
caratterizzanti della disciplina speciale, norme su cui occorrerà
sempre confrontarsi nel dare applicazione alle disposizioni recate
dal decreto lgs. n. 6 del 2003 .
L’analisi della nuova normativa societaria deve tenere conto dei
tratti differenziali che distinguono i complessi legislativi dei
testi unici in materia di intermediazione bancaria e finanziaria,
a seconda che si faccia riferimento alle società bancarie ovvero
alle imprese di investimento.
Con riferimento al testo unico in materia creditizia i problemi di
coordinamento riguardano essenzialmente i profili strutturali in
tema di governance degli appartenenti al settore ed in particolare
la conciliabilità delle nuove forme organizzative con le
previsioni della normativa speciale. Invece per quanto riguarda il
testo unico della finanza rilevano essenzialmente le questioni
sulle modalità di svolgimento dell’attività di intermediazione
finanziaria, dunque le carenze che il diritto societario denota in
tema di trasparenza dell’agere degli organi amministrativi .
7. Conclusioni al primo capitolo
Sono molti i profili lungo i quali cogliere i riflessi della
riforma societaria sull’ordinamento finanziario in generale e su
quello bancario in particolare. Bisogna ricordare, prima di
passare alla “governance” della banca, che l’ordinamento
finanziario può essere classificato in due contrapposte categorie:
1) come è stato detto il nuovo diritto societario riconosce nuovi
e più ampi spazi all’autonomia statutaria per ciò che concerne sia
l’organizzazione dell’impresa e il suo finanziamento. Gli
interessi codificati dall’ordinamento degli intermediari e dei
mercati finanziari possono porre dei vincoli all’autonomia
statutaria riconosciuta dal diritto comune;
2) l’ordinamento finanziario può consentire all’autonomia privata
degli intermediari spazi preclusi dal diritto comune, in
considerazione del fatto che lo statuto di diritto speciale
previsto dall’ordinamento di settore rende superflua
l’applicazione di norme inderogabili prevista appunto dal diritto
comune .
Si rende necessaria qualche precisazione con riferimento al solo
diritto bancario.
Occorre subito porsi il problema del sistema delle fonti
dell’ordinamento bancario e chiedersi se, il nuovo diritto
societario imponga la modifica di norme di rango primario (e,
soprattutto, quelle dettate dal testo unico bancario, il quale è
stato novellato con il decreto legislativo n. 37 del 6 Febbraio
2004) e/o di norme regolamentari e, comunque di ordine secondario
(Istruzioni di Vigilanza) o solamente imponga l’introduzione o la
eliminazione di norme statutarie .
Bisogna anche considerare, i mutamenti che la vigilanza deve
subire per effetto della riforma del diritto societario, proprio
perché la riforma ha dettato delle norme elastiche il cui vero
contenuto sarà determinato dalle scelte statutarie, quando non
meramente gestionali. Quindi la vigilanza non potrà fare a meno di
adeguarsi alla mutevole morfologia degli operatori del settore ed
adottare strumenti di controllo capaci di cogliere la mutevolezza
dei relativi oggetti .
CAPITOLO II
La Governance della S.p.A. Banca
1. Introduzione
Il dibattito sulla corporate governance è iniziato negli Stati
Uniti negli anni Settanta ed ha acquistato una dimensione globale
nell’ultimo decennio.
Corporate Governance è ormai un termine polisenso, sinonimo di
“capitalismo” o anche di “diritto societario”, ma in una accezione
più ristretta per così dire aziendalistica, la corporate
governance è, come
insegna il rapporto di Cadbury, “il sistema con il quale le
società di capitali sono dirette e controllate” .
La legge non può che fornire una sorta di scheletro, una struttura
ossea per far si che le società di capitali siano dirette e
controllate in modo efficiente e conforme all’obiettivo di
massimizzare il rendimento dell’investimento dei soci in quanto
tali. Se si vuole proseguire con una metafora anatomica, la
muscolatura di un sistema di corporate governance è costituito da
un insieme di regole di soft law, ossia di norme che fondano la
propria efficacia più sulla diffusione di regole culturali di
riferimento, a cui corrisponde sul piano sanzionatorio la
punizione sociale della vergogna, che su sanzioni giuridiche
applicate dai giudici, normalmente di tipo pecuniario (ma
eccezionalmente anche di tipo penale) .
L’idea di codificare la soft law, ossia i muscoli di un sistema di
corporate governance, si deve agli inglesi, che hanno inventato un
prodotto di grande successo: i codici di corporate governance, che
non vengono imposti alle società quotate, ma semplicemente
suggeriti, in quanto le società quotate inglesi non sono tenute a
conformarsi al Combined Code, avendo esse soltanto l’obbligo di
dichiarare al mercato se ed in quale misura lo hanno fatto
proprio, così detto comply or explain.
L’origine di questo modello di autoregolamentazione inglese è
degli anni novanta, quando nel Regno Unito soffiava un vento di
recessione. Come spesso accade in periodi simili, vi furono vari
casi eclatanti di fallimento che riguardarono grandi società
quotate, che vennero accompagnate da forti scorrettezze da parte
dei soci che detenevano il controllo e degli amministratori: si
ricordi fra tutti il caso Maxwell . Ciò fece sorgere nell’opinione
pubblica un certo malcontento sulla conduzione delle società
quotate inglesi, questo poteva fornire lo spunto ai politici
inglesi per porre in essere delle iniziative legislative volte ad
una regolamentazione per cosi dire coatta.
Al fine di evitare l’introduzione di regole nuove, che avrebbero
avuto come fulcro un irrigidimento della gestione delle imprese e
quindi maggiori costi, la borsa di Londra e l’Ente della
Rappresentanza della Professione Contabile promossero la
costituzione di un comitato i cui compiti erano quelli di
occuparsi degli aspetti finanziari della corporate governance,
noto come il Cadbury Committee (dal nome del suo presidente,
discendente da una nota famiglia di industriali) che produsse nel
1992, un codice di Best Practice. Al lavoro di questo comitato
seguì il lavoro di un altro comitato presieduto da Greenbury e
promosso dall’associazione dell’industria Britannica, che elaborò
i principi in tema di compenso agli amministratori, istituto
potenzialmente in conflitto con quello dei soci, inoltre statuì
che un ruolo centrale nella determinazione dei compensi agli
amministratori spettasse ad un comitato composto da amministratori
non esecutivi. Infine seguendo le raccomandazioni dello stesso
Cadbury, venne istituito il comitato di Hampel con il compito di
rivedere alla luce dell’esperienza applicativa, i codici
precedentemente emanati, di promuovere ed elevare gli standard di
corporate governance nell’interesse della protezione degli
investitori ed al fine di preservare ed accrescere lo standing
delle società quotate nella borsa di Londra. Dall’esito dei lavori
venne alla luce il cosiddetto Combined Code, una sorta di testo
unico dei codici della corporate governance emanati fino a quel
momento che divenne parte delle regole per ammettere alla
quotazione le imprese nella borsa di Londra.
Il principale pregio di questa autoregolamentazione è la
flessibilità che essa preserva a favore di ciascuna società. E ciò
è importante perché ogni impresa, a seconda del settore in cui
opera, dei suoi assetti proprietari, della personalità stessa dei
suoi massimi esponenti avrà bisogno di muoversi in modo diverso
dalle altre e si potrà trovare a sviluppare in misura maggiore o
minore muscoli diversi.
I codici inglesi hanno avuto molta fortuna, imitati in Europa e
persino in Giappone e in tutti i Paesi che ambiscono ad avere un
mercato azionario sviluppato .
Sin dai primi sviluppi degli studi in materia di corporate
governance gran parte della ricerca ha riguardato l’analisi della
situazione di un impresa manifatturiera, mentre un attenzione
molto minore si è concentrata sugli intermediari finanziari.
L’interrogativo principale in Italia attiene alla possibile
incidenza della redistribuzione del potere tra legislatore e
soggetti privati sull’evoluzione dei modelli organizzativi.
Il legislatore ha diversi strumenti per far sentire la sua
volontà: il diritto imperativo che è caratterizzato
dall’inderogabilità, quello dispositivo che è derogabile dalle
parti e le clausole generali .
In questo processo di riassestamento dei modelli organizzativi un
ruolo importante viene giocato dal sistema della risoluzione dei
conflitti ed in particolare dai giudici ai quali è dedicato art.
12 l. 366/01, che tiene conto dell’evoluzione delle forme
organizzative e del sistema di responsabilità amministrativa della
società; si prevede esplicitamente la definizione di modelli
organizzativi diretti a prevenire lo svolgimento di attività
penalmente illecite.
La prospettiva su cui valutare il processo di redistribuzione dei
poteri può esser vista nella definizione dei diversi attori che
generano le norme dirette a regolare costituzione e modalità
operative delle imprese, quali agenti separati che occupano lo
spazio loro attribuito dal legislatore, il cui operato non incide
sull’attività svolta dagli altri attori. Il legislatore che svolge
una duplice funzione, quella di definire lo spazio regolamentare
di ciascun attore e di essere a sua volta lui stesso uno degli
attori. Ovviamente la prima funzione del legislatore incontra dei
limiti esterni alla sua sfera discrezionale che riguardano la
possibilità di comprimere l’autonomia privata.
Questo valorizza l’aspetto antagonista delle logiche che
presiedono la produzione di norme dei vari attori; il legislatore
persegue l’interesse generale, mentre le parti quello individuale
ed il modello di ripartizione tende a contemperarare il
bilanciamento di interessi confliggenti.
Si può utilizzare la prospettiva della complementarità
istituzionale, secondo la quale i diversi produttori di norme
operano in un contesto coordinato, perseguendo obbiettivi diversi
ma tendenzialmente complementari. Un secondo elemento di questa
prospettiva, consiste nel riconoscimento della interdipendenza
degli effetti prodotti dall’attività di produzione normativa da
parte dei diversi attori; ad esempio quando le parti definiscono
in sede statutaria e nel processo di applicazione regole
concernenti i diritti della minoranza, esse possono influenzare in
modo significativo l’area coperta dalle norme legislative e le
funzioni da esse svolte .
2. L’assemblea e amministrazione nella nuova società di capitali
in generale
Già da una prima lettura sia del lavoro conclusivo del progetto di
riforma delle società di capitali elaborato dalla commissione
Vietti, sia soprattutto dalla nuova normativa del codice civile,
emerge un dato evidente: l’assemblea non viene più identificata in
un istituto unitario, da dei contorni rigidamente definiti e con
caratteri sostanzialmente identici in tutti i tipi e sottotipi
societari che la prevedono.
Si rende necessaria un analisi dell’assemblea, per cercare di
penetrare i volti con i quali quest organo si presenta nelle varie
S.p.A. cercando di capire meglio come si delineerà nella nuova
S.p.A. bancaria.
L’obiettivo da porre è quello, seppur modesto, di comprendere come
cambia con le nuove opzioni date dallo statuto in merito
all’assemblea la figura del socio
e la rilevanza delle decisioni dei soci nel funzionamento del
meccanismo decisionale e quindi della governance. L’esame delle
novità che investono l’assemblea deve essere necessariamente
preceduto da una osservazione di carattere generale suggerita
dall’incidenza, che su tale organo, esercita quella parte della
riforma che ha interessato l’amministrazione della società.
Occorre, cioè, distinguere le situazioni nelle quali, in funzione
delle scelte statutarie, i soci abbiano o meno optato per la
soluzione dualistica articolata nel consiglio di gestione e in
quello di sorveglianza. In questo caso la normativa, della
novella, differenzia le competenze dell’assemblea ordinaria: di un
determinato contenuto se non è stato adottato il sistema
dualistico, di un altro contenuto se invece viene adottato.
Con una prima conclusione, secondo la quale le prerogative
dell’assemblea si equivalgono nell’ipotesi che rimanga in uso il
sistema tradizionale ( consigli di amministrazione, collegio
sindacale), ovvero venga scelto quello monistico ( consiglio di
amministrazione e comitato di controllo costituito in seno
all’assemblea).
Le nuove norme di riferimento sono contenute negli artt. 2364 e
2364bis, da leggersi in coordinamento con l’art. 2409-terdecies.
Come abbiamo sopra enunciato la prima novità consiste nella
diversificazione delle competenze assembleari a seconda della
struttura organizzativa scelta dai soci, e in particolare a
seconda che manchi ovvero sia presente il consiglio di
sorveglianza. Nel primo caso, si ha il sistema tradizionale oppure
il sistema monistico, l’assemblea ordinaria approva il bilancio,
nomina e revoca gli amministratori e sindaci, autorizza operazioni
di gestione quando lo statuto lo prevede, approva il regolamento
assembleare, delibera sugli altri oggetti ad essa riservati dalla
legge.
Nel secondo caso, cioè, nel sistema dualistico, l’assemblea
ordinaria nomina e revoca i componenti del consiglio di
sorveglianza, ne stabilisce il compenso, delibera sull’azione di
responsabilità nei loro confronti, delibera sulla distribuzione
degli utili. Mentre sarà il consiglio di sorveglianza ad essere
competente per l’approvazione del bilancio, per la nomina e la
revoca dei componenti del consiglio di gestione, per l’azione di
responsabilità nei loro confronti (ma al riguardo è da notare che
l’art. 2409-decies riconosce la competenza concorrente
dell’assemblea), nonché per la nomina del revisore (in base
all’art. 2409 quinquiesdieces).
Il confronto tra le competenze espressamente attribuite dalle
nuove norme all’assemblea ordinaria nelle due diverse situazioni
sopra segnalate e le competenze espressamente attribuite al
consiglio di sorveglianza (ma che in base alla normativa
previdente sarebbero state riconosciute all’assemblea) fanno
subito sorgere dei dubbi interpretativi, che solo dopo un periodo
di rodaggio, dal vigore delle nuove norme, potrà essere sciolto .
Quindi il nuovo diritto delle S.p.A. si propone tre modelli di
gestione della società: il tradizionale elaborato con il codice
entrato in vigore nel 1942, il monistico alla tedesca e il
dualistico all’inglese introdotti dalla riforma.
Il sistema dualistico ( è di certo il più realmente innovativo) si
compone dei seguenti organi di gestione: assemblea, consiglio di
sorveglianza, consiglio di gestione.
L’art. 2364-bis individua in modo piuttosto stringato le
competenze tipiche attribuite all’assemblea nel sistema
dualistico. Anche il consiglio di sorveglianza, fa i conti con un
elenco composto di voci ben definite nell’art. 2409-terdecies.
Resta da capire, allora, come vengono distribuite tra i due organi
(assemblea, consiglio di sorveglianza) le competenze non spettanti
al consiglio di gestione e non espressamente rientranti nelle voci
riscontrabili nelle due disposizioni sopra richiamate.
Il problema non viene risolto con una disposizione di carattere
residuale che ne affermi la competenza a favore di uno dei due
organi tra di loro in concorrenza. Certo a volte si può ritrovare
una norma sufficientemente chiara: come per fare un esempio l’art.
2409-quater, che esplicitamente sostituisce all’assemblea il
consiglio di sorveglianza come organo competente per la nomina del
revisore. Ma il più delle volte manca una norma ad hoc che risolva
il conflitto di competenza tra i due organi.
Allora si tratta di capire se si può richiamare un qualche
principio generale, che nel sistema della nuova disciplina, ci
consenta di risolvere il problema del come ripartire le competenze
tra assemblea e consiglio di sorveglianza, quando la legge non
contiene una disposizione specificatamente attributiva della
competenza nel modello dualistico .
Si può di certo affermare che un primo principio lo si può
ricavare dalla grande rilevanza che la nuova disciplina
attribuisce, all’autonomia statutaria: su questa premessa può
attribuirsi in via generale che, dove la legge non imputa una
competenza ad un organo, potrà essere lo statuto ad attribuire
liberamente la competenza alla figura organizzativa ritenuta come
la più appropriata a quel concreto assetto di interessi.
Tale conclusione pare particolarmente sicura quando la legge
demanda allo stesso statuto la possibilità di prevedere una
competenza, senza predeterminare l’organo a cui spetta; ad
esempio, nessun dubbio può sorgere sul fatto che lo statuto potrà
definire con assoluta libertà a quale organo competa concedere o
negare il mero gradimento introdotto da una clausola statutaria ai
sensi dell’art. 2355-bis, comma 2 “…Le clausole dello statuto che
subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di
organi sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono, a
carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto
oppure il diritto di recesso dell'alienante; resta ferma
l'applicazione dell'articolo 2357. Il corrispettivo dell'acquisto
o rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati
secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo
2437-ter…”
Ma nonostante l’ampia autonomia concesse allo statuto, questo
potrebbe anche non offrire la soluzione al problema delle
competenze concorrenti, forse allora potrebbe azzardarsi un
secondo principio generale: nel sistema dualistico il consiglio di
sorveglianza accentra su di sé tutti i poteri che nel sistema
tradizionale spetterebbero all’assemblea ordinaria, ad eccezione
di quei poteri che all’assemblea vengono espressamente attribuiti
e, che tendenzialmente coincidono con quelli necessari per
costituire e mantenere efficiente il consiglio di sorveglianza
stesso e per stabilire la destinazione dell’utile e la
ripartizione del capitale ( per quest’ultima affermazione si trae
spunto dall’autorizzazione assembleare per l’acquisto di azioni
proprie) .
Dunque: le lacune create nel sistema dualistico con lo
smembramento dei poteri dell’assemblea ordinaria e la loro
ripartizione tra assemblea e consiglio di sorveglianza, devono
essere colmate con un sapiente ricorso all’autonomia statutaria e,
in difetto, con il riconoscimento della competenza residuale del
consiglio di sorveglianza ( quando il potere da attribuire non
attiene né alla destinazione dell’utile, ne al mantenimento e
all’efficienza del consiglio stesso). Una conferma di questa
impostazione può certo essere ritrovata nella mancata replica,
all’interno dell’art. 2364-bis“. (Assemblea ordinaria nelle
società con consiglio di sorveglianza). Nelle società ove è
previsto il consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:
1. nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;
2. determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito
nello statuto;
3. delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;
4. delibera sulla distribuzione degli utili;
5. nomina il revisore.
Si applica il secondo comma dell'articolo 2364”, del
riconoscimento, riportato nell’art. 2364, n. 5 che “ nelle società
prive di consigli di sorveglianza, l’assemblea ordinaria… delibera
sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza
dell’assemblea”.
L’affermazione non ha finalità puramente descrittive, in quanto se
fosse un inutile norma di chiusura, sarebbe collocata in una
diversa posizione alla fine dell’elenco, essa risponde ad una
precisa finalità di ripartizione nei modelli tradizionale e
monistico delle competenze tra assemblea ordinaria e
straordinaria, imponendo di affermare la competenza dell’assemblea
ordinaria tutte le volte che la legge attribuisce un potere
all’assemblea, senza dare alcuna qualificazione e, senza che quel
potere costituisca specificazione di una competenza già attribuita
da una norma di legge all’assemblea straordinaria.
Ma se questa è la finalità della disposizione, viene da chiedersi
perché essa non si trova riprodotta anche nelle società con
modello di gestione dualistico ove è presente il consiglio di
sorveglianza; tanto più che, nel determinare le competenze
dell’assemblea straordinaria, l’art. 2365 non distingue tra
società fornite di consiglio di sorveglianza e società che ne sono
sfornite, fissando nei due modelli un identica sfera di poteri
dell’assemblea straordinaria. L’impressione è che la mancata
riaffermazione di competenza generale e residuale dell’assemblea
ordinaria nel modello dualistico sia da porre in stretta
connessione con il descritto smembramento dei poteri
dell’assemblea ordinaria tra questa e il consiglio di
sorveglianza, con conseguente impossibilità di mantenere in capo
alla prima un ruolo ormai passato, in questo modello, al secondo,
ovvero al consiglio di sorveglianza .
Un ulteriore quesito da porre è dato dalla ammissibilità o meno
nel sistema dualistico, di una clausola statutaria che riservi
all’assemblea l’autorizzazione al compimento di determinati atti.
Questo quesito deriva dal confronto tra l’art. 2364, dove si
afferma al n. 5 che l’assemblea sia chiamata dallo statuto ad
autorizzare atti di gestione, ferma restando in ogni caso la
responsabilità degli amministratori, e l’art 2364-bis, che tace
sul punto. Tradurre un silenzio della norma in un divieto non è
corretto anche perché la riforma non configura la S.p.A. come un
tipo di società rigido che non tollera integrazioni o modifiche
non espressamente autorizzate dalla legge. E d’altra parte un
silenzio analogo lo si ritrova anche a proposito
dell’assoggettamento di atti di gestione ad approvazione del
consiglio di sorveglianza, situazione ampiamente prevista anche
nei sistemi dualistici europei a cui la riforma ampiamente si
richiama e si ispira.
Dal silenzio delle norme sul punto può certamente ricavarsi,
l’ammissibilità delle due possibilità sopra enunciate. Sia la
possibilità di attribuzione per mezzo dello statuto al consiglio
di sorveglianza di poteri autorizzativi su atti di gestione che
trova significative corrispondenze a livello comunitario, quanto
la possibilità di attribuire un potere analogo all’assemblea.
Gli amministratori possono sia di loro iniziativa, sia perché
previsto dallo statuto, sottoporre alcuni atti di gestione alla
deliberazione dell’assemblea, ma ciò non implica in alcun modo la
possibilità di spogliarsi della responsabilità circa l’atto
sottoposto a deliberazione assembleare. Quindi quand’anche gli
amministratori richiedessero ed ottenessero il parere favorevole
dell’assemblea, la loro responsabilità rimarrebbe invariata. Ma
non è detto comunque che il vaglio dell’assemblea su atti gestori
debba trovare la sua ragion d’essere nell’elusione della
responsabilità amministrativa, ma potrebbe servire semplicemente
per mantenere il rapporto fiduciario con la base sociale, o in
funzione di arbitraggio al fine di poter prendere una decisione
strategica quando il consiglio è diviso al suo interno .
Le competenze dell’assemblea straordinaria invece, non mutano
qualunque sia il modello prescelto dalla società, esse investono:
le modificazioni dello statuto, la nomina e la sostituzione con
relativi poteri dei liquidatori e tutte le materie espressamente
attribuite dalla legge a questo organo dall’art. 2365.
3. Il crescente interesse verso la governance bancaria
Uno studio sulla governance nei paesi emergenti preparato nel 2002
dall’Institute of International Finance, l’associazione mondiale
delle banche, non faceva menzione di governance bancaria; questa è
una cosa anomala, considerando che l’associazione in questione è
composta da soggetti bancari che hanno problemi di governance.
Eppure operare in condizioni rischiose dovrebbe rendere la
governance bancaria un aspetto di legittima considerazione .
I frequenti interventi sulla governance di alti esponenti della
Federal Reserve avvenuti nell’ultimo anno si riferiscono
principalmente a problemi di governance delle società di diritto
comune, con limitati approfondimenti della tematica per quanto
concerne le banche.
È vero che, nell’attuale ciclo economico, le vulnerabilità
finanziarie non sono state scosse da spettacolari debolezze di
governance bancaria paragonabili a quelle che hanno fatto tremare
il mondo aziendale, ciò nonostante, la reputazione di alcune
istituzioni finanziarie di primaria importanza è stata scalfita
dal loro coinvolgimento in scandali e fallimenti aziendali (si
pensi alla sentenza Spitzer e la questione della polizza sugli
swap Enron che opponeva JP Morgan ad un consorzio di assicuratori,
oppure per rimanere in Italia lo scandalo sulle obbligazioni
Parmalat anch’esso derivante da un non chiaro coinvolgimento di un
importante gruppo bancario italiano).
Si può dunque dire che la governance bancaria è materia di grande
interesse molto di più di quanto non venga comunemente
riconosciuto. La realtà è che ogni situazione di difficoltà di un
istituto creditizio o finanziario è causata da problemi di
management ed amplificata da inefficienze di governance.
Prima di entrare più a fondo nell’analisi della governance
bancaria alla luce della riforma della disciplina societaria,
occorre premettere che le banche hanno un particolare contatto con
i cittadini ed il loro pubblico affidamento, ciò comporta che
l’analisi deve essere condotta tenendo conto delle norme che
regolano l’attività di vigilanza, in un’ottica di diritto pubblico
dell’economia.
4. Intreccio tra Vigilanza e mercato nel settore bancario e
finanziario
Nel processo di integrazione crescente dei mercati finanziari un
ruolo fondamentale viene svolto dalle garanzie degli investitori,
le quali attualmente vengono estese anche alla risarcibilità dei
danni che essi risentono per la violazione delle regole di
comportamento delle banche e degli intermediari finanziari.
Tali responsabilità vengono ormai estese anche alle autorità di
vigilanza, la Consob, l’Isvap e la Banca d’Italia, dando luogo ad
uno dei capitoli più controversi del risarcimento danni da
attività amministrative, quello riguardante l’omessa vigilanza
delle amministrazioni indipendenti aventi funzioni di controllo
dei mercati finanziari .
Si nota con ogni evidenza, in una moderna tutela del risparmio e
degli investitori, una particolarità non tramontata, che connota
l’ordinamento del settore bancario e finanziario da un intreccio
fra Stato e mercato .
La storia dei rapporti dello Stato in ambito bancario e
finanziario, evidenzia una progressiva espansione della logica del
mercato, partendo dal tramonto della concezione che ravvisava
nell’attività bancaria un pubblico servizio e arrivando ad una
concezione della banca come impresa privata , che ha condotto alla
privatizzazione delle banche pubbliche, alla loro trasformazione
in società per azioni e giungere infine alla armonizzazione della
disciplina dei mercati finanziari.
Nonostante questi cambiamenti nella concezione del sistema
bancario, resta l’esigenza di un intervento pubblico a tutela del
risparmio e dell’erogazione del credito, non certo nel senso da
non qualificare come imprenditoriale l’attività bancaria, quanto
piuttosto nel senso per cui il settore bancario e finanziario non
consentono al privato imprenditore di iniziare liberamente
l’attività, con una scelta rimessa alla sua libertà
dell’iniziativa economica . Lo Stato, in tutta Europa, in varie
forme controlla, per mezzo delle Amministrazioni indipendenti, le
banche ed i servizi bancari, sin dal loro sorgere, mediante dei
controlli all’accesso volto a selezionare i soggetti legittimati
ad operare sui mercati.
Prima delle direttive comunitarie nel settore dell’intermediazione
creditizia la situazione in Europa era assai variegata; si avevano
Stati come la Gran Bretagna e l’Olanda che non prevedevano dei
controlli pubblici all’accesso, ed altri Stati che invece
adottavano un sistema di controlli all’accesso che, si esercitava
con delle metodologie diverse, ora incentrandolo su delle
valutazioni vincolate all’accertamento di determinati requisiti,
ora spingendosi sino ad emettere dei giudizi assai discrezionali
di taglio macroeconomico .
Oggi dopo l’armonizzazione operata a livello comunitario per mezzo
di alcune direttive, il sistema dei controlli si attua all’accesso
nell’attività, mediante un’autorizzazione all’esercizio
dell’attività bancaria, intesa come attività riservata a
determinati soggetti, che hanno, natura e funzione confacentesi
con moduli legali, che vengono di volta in volta accertati
dall’Autorità nazionale valendosi di elementi e condizioni
oggettive che attengono alla struttura dell’ente che chiede di
iniziare l’attività in questione.
Inoltre sempre grazie all’integrazione comunitaria si assiste
sempre più a delle maggiori ed intense forme di collaborazioni tra
le autorità preposte ai diversi settori sia a livello nazionale
sia a livelli sopranazionali.
In Italia il centro del sistema dei controlli è costituito dalla
Banca d’Italia soprattutto per ciò che riguarda il controllo della
stabilità, ma un ruolo significativo viene svolto anche dalla
Consob in merito ai controlli sulla trasparenza, (l’Isvap invece
si occupa della regolazione del settore assicurativo).
La Banca d’Italia, oltre al controllo della stabilità del sistema
bancario, ha dei poteri regolamentari disciplinati nell’art. 53
T.U.B., in ordine all’adeguatezza patrimoniale, al contenimento
del rischio del rischio, all’organizzazione amministrativa e
contabile e ai controlli interni. Inoltre può prevedere che
determinate operazioni vengano sottoposte alla sua previa
autorizzazione, può convocare amministratori, sindaci e organi
collegiali delle banche proponendo l’assunzione di determinate
decisioni.
Queste Autorità, sia a livello nazionale sia a livello
internazionale, hanno una disciplina pressoché uniforme in merito
ad obblighi e segreti d’ufficio e limitazioni nella disciplina di
accesso agli atti, si scambiano fra di loro informazioni e, nei
loro rapporti con le Autorità giudiziarie sono retti in modo che
persino nelle notizie di reati si possa salvaguardare l’esigenza
di stabilità del mercato. Sono delle Autorità indipendenti con
delle proprie garanzie istituzionali che si sottraggono al
circuito politico istituzionale .
5. La Governance Bancaria nel nuovo diritto societario
La riforma del diritto societario apre delle inedite possibilità
di riflessione sui rapporti tra le innovazioni introdotte e gli
assetti di governance delle imprese bancarie.
Bisogna trovare una posizione di equilibrio tra la specialità
delle banche, quindi la specialità della loro disciplina, e le
manifestazioni dell’autonomia statutaria consentita agli
intermediari creditizi in quanto società di diritto comune,
soprattutto nell’ambito dell’amministrazione e del governo, dove
come già abbiamo evidenziato nel corso di questo capitolo, la
riforma lascia aperti ampi spazi di manovra.
Si può di certo affermare che la governance della banca non sia
dissimile dai criteri di funzionamento di una qualsiasi altra
S.p.A.
Alla fine del 1997 si tenne a Bologna un convegno dedicato
esclusivamente alla governance bancaria, dal quale emerse un nuovo
rapporto tra norme di vigilanza e norme di corporate governance e
si ebbe l’adesione ai
principi di efficiente governo societario tipici delle società di
diritto comune, divenendo tutto ciò presupposto per il
conseguimento degli obbiettivi della supervisione bancaria. In
termini più concreti, le Autorità pubbliche valorizzarono
sensibilmente l’autonomia dell’impresa bancaria rinunciando a
regole speciali intrusive, ma richiedendo ai soggetti vigilati di
attrezzarsi sul piano del funzionamento dei ruoli amministrativi e
di controllo volti a garantire gestioni prudenti ed efficienti .
Del resto anche dai recenti documenti del Comitato di Basilea,
viene ribadito con forza che il controllo del rischio non può fare
solo e soltanto automatico affidamento sugli strumenti di
mitigazione e che qualsiasi schema di adeguatezza patrimoniale,
anche il più lungimirante, non regge in assenza di un buon
consiglio di amministrazione capace di valutare strategie
aziendali e andamento delle esposizioni, di un’alta direzione
idonea ad applicare le direttive del consiglio e di una struttura
di controlli interni di verifica della efficacia e correttezza
delle strategie aziendali. Appare certo evidente come questi
principi siano stati fatti propri non solo della regolamentazione
bancaria ma dell’intera cultura bancaria .
La costruzione dei modelli di corporate governance bancaria deve
tenere conto della soggezione di queste particolari società
all’interesse pubblico. Si deve ancora sottolineare che
l’informativa contabile è più complessa rispetto a quella delle
altre imprese e ciò spiegherebbe la frequenza di giudizi non
concordi delle grandi agenzie di rating “Moody’s e Standard &
Poor’s e Fitch” sui soggetti bancari, evenienza che si verifica di
meno per i soggetti non bancari.
Infine bisogna tenere conto dell’esistenza di specifiche esigenze
pubbliche quali la tutela degli investitori e la stabilità del
sistema bancario. Da tutto ciò si ricava che la normativa di
settore deve muoversi nell’ambito della normativa civilistica come
quadro di riferimento e di principio per giungere poi a modelli di
governance costruiti sulle esigenze di un ordinamento speciale che
non pone come punto principale del suo risultato la
massimizzazione del valore degli azionisti. Qualità
dell’informazione e trasparenza diventano quindi essenziali per
avere un equilibrio fra scelte del mercato e scelte di management.
Certo nessuna regola di controllo interno potrà mai supplire alla
mancanza di senso etico dei soggetti coinvolti.
In tutti i sistemi finanziari cosiddetti insider, orientati verso
gli intermediari finanziari piuttosto che verso il mercato,
sistemi in uso in Italia ed in Germania, il sistema della
corporate governance bancaria diventa il punto di equilibrio delle
imprese nel loro complesso ed ecco perché deve essere circondato
da particolari cautele. Infatti il controllo delle imprese passa
più attraverso il controllo delle banche piuttosto che il
controllo del mercato.
Le soluzioni adottate dalla nuova normativa societaria sono solo
in parte coerenti con quanto fin ora detto. Il modello
tradizionale, assegna un ruolo centrale agli amministratori nella
gestione sociale con un certo ridimensionamento delle funzioni
assembleari e sotto questo aspetto diviene importante la nuova
formulazione dell’art. 2364 al n. 5 “…delibera sugli altri oggetti
attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché
sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il
compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la
responsabilità di questi per gli atti compiuti…” che sottrae allo
statuto la possibilità di attribuire all’assemblea poteri
gestionali rilegandola ad una più ridotta funzione autorizzativa .
Non volendo certo entrare nel merito di questa scelta, che viene
da molti criticata per il fatto di non trovare dei validi
contrappesi alla riduzione della tutela delle minoranze e alla
svalutazione del ruolo dell’assemblea, rimane certamente
innegabile che nella disciplina speciale bancaria da tempo viene
delineata una forte accentuazione della responsabilità esclusiva
di gestione dell’organo amministrativo, unico referente
dell’apparato di controllo.
Per quanto riguarda la composizione dell’organo amministrativo la
nuova disciplina all’art. 2387 c.c. stabilisce: ”lo statuto può
subordinare l’assunzione della carica di amministratore al
possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed
indipendenza…”; questa disposizione era già presente in termini
simili nel T.U.B. all’art. 14 let. e, ma fino all’intervento del
d.lgs n. 37/2004 mancava del requisito “indipendenza”. Ora il
nuovo art. 14 let.e recita nel seguente modo “i soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
abbiano i requisiti di professionalità, onorabilità ed
indipendenza indicati nell'articolo 26”; l’indipendenza a cui si
fa riferimento viene riferita al cumulo delle cariche, aiutando a
rafforzare i presidi alla sana e prudente gestione .Un sensibile
scostamento dalla disciplina del T.U.B. si può riscontrare per
quanto riguarda il settore dei controlli interni. La questione
riguarda non certo il collegio sindacale così come viene
configurato nel sistema tradizionale, in quanto il nuovo art. 2403
c.c. (Doveri del collegio sindacale) “Il collegio sindacale vigila
sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione ed in particolare
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e
contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto
dall'articolo 2409-bis, terzo comma”, chiaramente include tra le
competenze dei sindaci anche quelle relative alla adeguatezza
dell’assetto amministrativo, organizzativo e contabile, ponendosi
in un solco di continuità con quanto previsto in materia bancaria.
Al contrario nel modello dualistico e in quello monistico sembrano
mancare quei modelli di assoluta indipendenza e di distacco
dell’organo di controllo interno dalla funzione amministrativa e
gestionale, che sono i presupposti affinché si possa dispiegare
quel ruolo di verifica della coerenza nella conduzione
dell’impresa bancaria con le prescrizioni di vigilanza e
soprattutto quel raccordo funzionale tra la supervisione della
Banca d’Italia e l’attività dei sindaci che l’ordinamento
creditizio intende invece valorizzare .
Il consiglio di sorveglianza che nel modello dualistico prende il
posto del collegio sindacale, oltre alla competenza gestoria
nell’approvazione del bilancio, ha un legame troppo stretto con
gli amministratori (consiglio di gestione) che nomina e revoca,
anche in assenza di giusta causa, esercitando nei loro confronti
l’azione di responsabilità, inoltre rispetto al collegio dei
sindaci presenta una maggiore dipendenza verso i soci in quanto
sempre revocabile con il consenso di almeno un quinto del capitale
sociale.
Inoltre il mancato richiamo ad alcune disposizioni in materia di
collegio sindacale, in merito ai poteri di controllo di ispezione
indebolisce l’efficacia della sua azione.
Nel sistema monistico la commistione tra funzione gestoria e di
controllo è ancora più accentuata, tanto che in dottrina si è
seriamente dubitato della compatibilità con i principi della sana
è prudente gestione. Infatti i membri del comitato di controllo
sono anche amministratori finendo quindi per controllare ciò che
essi stessi hanno concorso a decidere, un controllo debole
rispetto a quelle del collegio sindacale. Questo comitato di
controllo vigila sul sistema della contabilità, su come vengono
rappresentati i fatti di gestione, ma non ha alcun potere di
vigilanza circa il rispetto della legge, dello statuto né
soprattutto sulla corretta amministrazione. Ha inoltre meno poteri
d’intervento e di controllo affievolendo la garanzia
dell’indipendenza .
Certo quello che sino ad ora si è riferito rimane corretto in via
di principio ma, non si può non tenere conto della disciplina
speciale in merito al sistema bancario riportata nel T.U.B.,
aggiornato dal decreto legislativo n. 37 del febbraio 2004.
Le Autorità di controllo nel verificare il rispetto dei criteri di
sana e prudente gestione, ai quali fa riferimento l’art. 56 del
T.U.B., e nel disciplinare le modifiche statutarie non potrà non
tenere conto delle esigenze di autonomia ed auto-organizzazione
dei soci, riconosciute e valorizzate dal diritto comune.
Se queste esigenze di autonomia debbano in qualche modo mettere in
forse la sana e prudente gestione occorreranno dei correttivi che
in un certo senso già sono presenti nel T.U.B. a seguito
dell’aggiornamento apportato dal d.lgs n. 37/2004, dove al
novellato art. 52 al comma I si dice “…A tali fini lo statuto
della banca, indipendentemente dal sistema di amministrazione e
controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di
controllo i relativi compiti e poteri…"; si cerca così di
bilanciare l’autonomia con i vari interessi protetti nel sistema
bancario.
Ma la disciplina speciale detta delle novità che in parte si
discostano parecchio da quelle del codice civile. All’art 152 Bis
T.U.B. introdotto dal d.lgs n. 37 (Poteri del Consiglio di
Sorveglianza) assegna delle specifiche competenze e diritti ai
singoli componenti del consiglio di sorveglianza; infatti si
dice:”…possono, anche individualmente, chiedere notizie ai
consiglieri di gestione, anche con riferimento a società
controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su
determinati affari. Le notizie sono fornite a tutti i componenti
del consiglio di sorveglianza...”.
Ma l’art. 152 bis assegna anche ai componenti del consiglio di
sorveglianza poteri individuali ai fini della convocazione del
comitato di gestione; la richiesta di convocazione viene inoltrata
al presidente, che deve convocarla senza ritardo. Il consiglio di
sorveglianza può, previa comunicazione al presidente del consiglio
di gestione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di
gestione ed avvalersi di dipendenti della società per
l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e
di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche da
almeno due membri del consiglio. Il consiglio di sorveglianza, o
un componente dello stesso con una delega, può procedere in
qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo nonché
scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società
controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed
all'andamento generale dell'attività sociale.
La disciplina speciale in merito alla possibilità di adottare il
sistema dualistico si mostra coerente con le esigenze si controllo
e sorveglianza che investono il settore bancario.
In un certo senso anche per quanto riguarda l’adozione del sistema
monistico il T.U.B., novellato dal d.lgs n. 37, ci dà delle
differenze rispetto al diritto comune; infatti all’art. 151-ter,
modellato sul 151 bis, (Poteri del comitato per il controllo sulla
gestione), si dà ai componenti del comitato per il controllo sulla
gestione diritto, anche individuale, di chiedere agli altri
amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o
su determinati affari. Le notizie vengono fornite a tutti i
componenti del comitato per il controllo sulla gestione.
Si dà anche la possibilità di convocazione degli amministratori
singolarmente e del consiglio di amministrazione, indicando gli
argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza
ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al
richiedente ed illustrate al comitato alla prima riunione
successiva.
Può inoltre, previa comunicazione al presidente del consiglio di
amministrazione convocare il comitato esecutivo di gestione ed
avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle
proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di
collaborazione possono essere esercitati anche da almeno due
membri del comitato.
Anche il comitato per il controllo sulla gestione, o un componente
dello stesso appositamente delegato può procedere in qualsiasi
momento ad atti d'ispezione e di controllo.
Si può affermare allora, con ragionevole certezza che qualunque
modello di governance venga preferito dai soggetti bancari, grazie
al T.U.B. e alla sua novellazione, non dovrebbe portare a
sensibili scostamenti in merito ai controlli sulla gestione .
CAPITOLO III
La regolamentazione della corporate governance bancaria nelle
direttive dei tre pilastri di Basilea
1. Profili generali
Per avere un quadro quanto più esaustivo possibile si rende
necessaria un’analisi che dia l’idea del perché il perseguimento
degli obiettivi di vigilanza rivestano un ruolo fondamentale nel
regolamentare il settore della corporate governance bancaria.
Cercheremo di tracciare le linee fondamentali del nuovo accordo di
Basilea, cercando di mettere in
evidenza non tanto aspetti tecnici, come ad esempio modalità di
calcolo dei requisiti patrimoniali, quanto piuttosto come
l’accordo poggi in misura significativa sulla funzionalità del
governo societario di quei soggetti che operano nel settore della
raccolta ed erogazione del credito.
Nella prima parte dell’accordo di Basilea definito “primo
pilastro”, si parla espressamente di corporate governance nel
richiamare le condizioni minime per accedere ai sistemi più
avanzati di misurazione del rischio; se ne parla anche nel
cosiddetto “secondo pilastro”, dove la corporate governance è
oggetto di valutazione da parte delle Autorità di Vigilanza;
infine nel “terzo pilastro” di Basilea si fa un analisi più
concreta del governo societario.
Il primo pilastro si occupa della misurazione dei requisiti di
capitale, il secondo si riferisce all’attività di verifica
dell’autorità di vigilanza infine il terzo pilastro si occupa del
potenziamento della disciplina del mercato .
2. Il “Primo Pilastro”del nuovo Accordo di Basilea
Negli ultimi anni abbia |