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1. Il regime di
trasparenza degli assetti proprietari delle società quotate prima della Riforma Draghi.
Cenni.
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Successivamente all’entrata in vigore del d.lgs.
24 febbraio 1998 n. 58, Testo Unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari,
autorevole dottrina ha posto in evidenza come, già prima dell’emanazione del Testo
Unico, numerose erano le norme dirette a far acquisire alla autorità di controllo e al
pubblico dei risparmiatori una serie di informazioni chiara e veritiera circa le
partecipazioni sociali nelle società quotate.
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Tra queste, non potendo nella sede che ci occupa
procedere ad un esame esaustivo di tutte le norme in tema di trasparenza degli assetti
proprietari delle società quotate, si ricordano, in particolare, le seguenti:
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art.3 L. n. 216/1974 e successive modificazioni, ai
sensi del quale la CONSOB poteva richiedere alle società con titoli quotati in borsa
nonché agli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciali, i cui titoli erano quotati in borsa, la comunicazione anche periodica di
dati e notizie, come pure la trasmissione di atti e documenti; alla stessa CONSOB la
norma riconosceva, altresì, il potere di eseguire ispezioni e di assumere notizie e
chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci o revisori e dai direttori generali al
fine di accertare l’esattezza e completezza dei dati e delle notizie comunicati o
pubblicati;
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art.4 bis L. n. 216/1974 che riconosceva alla CONSOB il potere di
richiedere alle società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel
mercato ristretto - ed alle società ed enti di qualsiasi natura che vi partecipassero
direttamente o indirettamente - l’indicazione nominativa dei soci secondo le
risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di altri dati a loro
disposizione. La citata prescrizione, al secondo comma, disponeva che le società
fiduciarie - che avessero intestate a proprio nome azioni o quote di società
appartenenti a terzi - erano tenute a comunicare alla Commissione (previa richiesta di
quest’ultima) le generalità dei fiducianti;
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artt.5 e 5 bis L. n. 216/1974, che prescrivevano un
obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti e delle successive variazioni
della partecipazione. In particolare, il citato art.5 prevedeva che tutti coloro che
partecipavano ad una società con azioni quotate in borsa (ovvero ammesse alle
negoziazioni nel mercato ristretto) in misura superiore al 2% del capitale di questa,
erano tenuti a darne comunicazione scritta alla società stessa ed alla CONSOB. Nella
specie, la legge prevedeva che detta comunicazione fosse adempiuta in conformità ad
appositi modelli predisposti dalla CONSOB, i quali imponevano anche l’indicazione
della tipologia del rapporto di partecipazione, con la necessità di specificare, tra
l’altro, l’eventuale sussistenza di un controllo della società attraverso un patto
di sindacato[1];
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art.17 L. n. 216/1974, ai sensi del quale gli
amministratori, i sindaci e i direttori generali di società con azioni quotate in borsa
erano tenuti a dichiarare per iscritto alla CONSOB, ed alla società, le partecipazioni
nella società stessa o in società controllate entro trenta giorni dalla data di
accettazione della nomina o dalla data dell’acquisto.
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Successivamente, vi furono ulteriori interventi
normativi diretti a perseguire l’obiettivo dell’informazione societaria.
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In proposito va osservato che, in un primo
momento, fu la CONSOB a richiedere notizia dell’esistenza dei patti di sindacato di
voto e, in seguito, dei sindacati di blocco: tra gli interventi della Commissione si
ricorda, per tutti, il Regolamento di attuazione della disciplina sull’insider
trading adottato con delibera n. 5553 del 14 novembre 1991.
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In un secondo momento, fu, invece, il legislatore
ad introdurre norme dirette a garantire la piena trasparenza dei patti e a disciplinare
determinati settori dell’ordinamento economico, tra i quali l’ordinamento bancario,
l’insider trading, l’intermediazione mobiliare,
le partecipazioni rilevanti, l’OPA.
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In particolare, ci si riferisce alla disciplina
contenuta nell’art.10, commi 4, 5, e 6 L. 18 febbraio 1992 n. 149 (legge sull’OPA),
così come modificata dall’art.7.1. di cui al D.L. 31 maggio 1994 n. 332 convertito in
L. 30 luglio 1994 n. 474 (nota come legge sulle privatizzazioni). La norma citata –
abrogata dall’art.214, comma 1, lett. ee) d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 a far tempo
dal 1° luglio 1998 - prevedeva che qualunque patto o accordo che comportasse per gli
aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di
preventiva consultazione per l’esercizio dello stesso, ovvero obblighi circa il
trasferimento delle azioni, ovvero qualunque accordo per l’acquisto concertato dovesse
essere comunicato, a pena di inefficacia, alla CONSOB entro 5 giorni dalla data di
stipulazione, e reso pubblico, per estratto, mediante annuncio su tre quotidiani a
diffusione nazionale, di cui due economici.
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2. I patti parasociali in generale.
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Prima di procedere all’esame delle norme che
hanno definitivamente legittimato l’esistenza dei patti parasociali nel nostro
ordinamento, dettando per i patti stessi specifiche regole dirette ad assicurarne la
trasparenza, appare opportuno offrire una definizione generale di patto
parasociale ed individuarne gli elementi strutturali tipici.
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Per patti parasociali devono intendersi, in
genere, tutti quegli accordi stipulati dai soci (da alcuni di essi ovvero anche da
tutti), fuori dell’atto costitutivo e dello statuto, per regolare inter
se o anche nei rapporti con la società, con organi sociali o con terzi, un loro
interesse o una loro condotta sociale[2].
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I patti parasociali sono, dunque, quei contratti
(o patti) che vengono stipulati tra i soci, o tra alcuni di essi, al momento della
costituzione della società o durante la vita di questa e che sono destinati a regolare
i comportamenti che le parti si prefiggono di tenere nella loro qualità di soci[3].
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Essi, in sostanza, sono accordi che tutti o alcuni
soci, stipulano a latere dell’atto costitutivo e
che sono funzionali a regolamentare il loro comportamento nelle dinamiche del governo
societario, con modalità e termini tali da salvaguardare gli interessi particolari
degli aderenti; i patti in discorso, dunque, sono espressione dell’autonomia privata e
possono essere giuridicamente ricondotti all’ampia categoria dei contratti atipici[4],
con l’unico limite della eventuale immeritevolezza degli interessi in concreto
perseguiti[5].
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Connotati essenziali dei patti parasociali sono, da un lato, la loro coesistenza con il
rapporto sociale, poiché regolamentano situazioni giuridiche originanti dal contratto
di società; dall’altro, la loro separazione dal regolamento legale e statutario del
rapporto, dal momento che si collocano al di fuori del contratto di società[6].
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Il primo elemento postula che almeno una delle parti del negozio parasociale sia un
socio[7].
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Il secondo elemento - la riconducibilità, cioè,
degli accordi parasociali a negozi distinti dal contratto di società - spiega la
particolare disciplina che li caratterizza e che li assoggetta alle regole generali dei
contratti e delle obbligazioni, anziché a quelle del diritto delle società[8].
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Ed ancora, sul piano dell’efficacia, i patti
parasociali si distinguono dal contratto sociale, data la loro efficacia meramente
obbligatoria. Cosicchè, l’eventuale inadempimento rileva unicamente quale fonte di
responsabilità contrattuale e, sul versante societario, esso non incide sulla validità
delle delibere (in caso di sindacato di voto) o delle alienazioni a terzi delle azioni o
quote bloccate (in caso di sindacato di blocco).
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Del resto, come è stato efficacemente
puntualizzato dalla ormai nota ed innovativa sentenza della Suprema Corte di Cassazione
n. 9975 del 20 settembre 1995, il vincolo nascente da un
sindacato di voto … opera su un terreno esterno all’organizzazione sociale –
donde,
appunto, il carattere parasociale del patto – e non
impedisce in alcun modo al socio di determinarsi
liberamente nell’esercizio del voto in assemblea; sicché il funzionamento
dell’organo assembleare non è in questione e non sarebbe dunque esatto sostenere che,
vincolando con dei patti parasociali la propria libertà di voto, i soci finirebbero per
svuotare l’assemblea delle funzioni e dei poteri che ad essa la legge attribuisce.
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La circostanza che
il socio medesimo si sia, in altra sede, impegnato a votare in un determinato modo,
rileva solo per l’eventuale responsabilità contrattuale nella quale egli incorrerebbe
- ma unicamente verso gli altri firmatari del patto parasociale - violando
quell’accordo.
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Il vincolo obbligatorio assunto, opera, cioè, né
più né meno che come qualsiasi altro possibile motivo soggettivo ed individuale che
possa spingere un socio ad assumere in assemblea un certo atteggiamento e ad esprimere
un determinato voto. Ma nessuno potrebbe impedire a quel socio di optare per il non
rispetto del patto di sindacato ogni qual volta, a suo personale giudizio, l’interesse
ad un certo esito della votazione assembleare prevalga sul rischio di dover rispondere
dell’inadempimento verso gli altri partecipanti al patto di sindacato[9].
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Nello stesso senso è, altresì, orientata la più
recente giurisprudenza di merito, laddove sostiene che i patti sindacali hanno efficacia
soltanto obbligatoria fra i contraenti ed esterna alla società, di cui non alterano
struttura ed ordinamento istituzionali, e, pertanto, se disattesi, non incidono
negativamente sulla validità delle delibere assembleari. Nel contrasto fra l’obbligo
parasociale e il diritto del socio di libera partecipazione alla formazione della volontà
sociale, resta perciò inalterata la libertà dei singoli soci di votare anche in
difformità dei patti parasociali, salve le conseguenze dell’inadempimento[10].
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Nell’ambito del
genus dei patti parasociali, la species che ha avuto
maggiore diffusione nella pratica è rappresentata dalle convenzioni di voto[11], ossia
dagli accordi con i quali i soci (alcuni o tutti) si alleano, vincolandosi
reciprocamente in ordine al modo con cui eserciteranno il voto nell’assemblea della
società[12].
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Accanto alle convenzioni di voto, hanno, peraltro,
proliferato molti altri accordi, eterogenei nei contenuti, finalizzati ad adeguare lo
schema societario all’intento ed agli interessi concreti delle parti[13].
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Si ricordano, in breve, le seguenti tipologie di patti:
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patti di consultazione, ossia patti che hanno l’effetto di imporre agli aderenti
obblighi di preventiva consultazione sulla direzione dell’esercizio del diritto di
voto e che, a differenza dei sindacati di voto - nei quali l’intendimento collettivo
è vincolante per l’espressione individuale del voto - hanno come finalità il
semplice scambio di informazioni prima che il convincimento del singolo aderente sia
formato in modo definitivo[14];
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sindacati di blocco, ossia patti che, in generale, hanno l’effetto di porre
limitazioni, sia qualitative che quantitative, al trasferimento, al di fuori del patto,
di azioni o strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o sottoscrizione
delle stesse[15]. In buona sostanza, si tratta di accordi diretti, generalmente, ad
assicurare compattezza alla compagine societaria attraverso la limitazione del potere di
trasferire le azioni; tali accordi, sostanzialmente, si esplicano nel divieto di
alienazione di tali strumenti, con l’obbligo, in caso contrario, di offrirli in
prelazione agli altri soci sindacati. In questa categoria di patti autorevole dottrina
ha ricondotto, altresì, le clausole statutarie di gradimento, ossia quelle clausole che
impongono di alienare la propria partecipazione azionaria solo a soggetti che abbiano
preventivamente ottenuto il placet dagli altri aderenti[16]; ed ancora, i patti con i
quali ci si impegna a non aderire ad una offerta pubblica (volontaria od obbligatoria)
di acquisto;
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patti di acquisto, ossia patti che hanno l’effetto di imporre l’acquisto di azioni o
di strumenti finanziari che attribuiscono facoltà di acquisto e sottoscrizione di
azioni, sia nella società di riferimento che in altre, allo scopo di rafforzare la
posizione di controllo del patto nel suo complesso[17]; sul piano ermeneutico, la
dottrina ha ritenuto che detta tipologia di patti parasociali si caratterizza per la
previsione di un effetto giuridico (l’acquisto) che deve riguardare i parasoci:
il contenuto di cui all’art.122, comma 5, lett.c) sembrerebbe, infatti, non
riguardare, attualmente ed immediatamente, il diritto di voto, ma solo un “concertato
acquisto” di azioni o di strumenti finanziari. Ed ancora, la stessa dottrina, ha
rilevato che il termine “concertato”, riferito all’acquisto, sarebbe scomparso nel
testo definitivo del d.lgs. 58/1998, in quanto l’acquisto sembrerebbe dover essere il
solo oggetto del disegno contrattuale e, pertanto, necessariamente concertato e
voluto[18];
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patti aventi per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di una influenza
dominante sulle società quotate o sulle società che le controllano, la cui fattispecie
costituisce, in realtà, una previsione di natura residuale e di chiusura all’interno
di un sistema volto a rendere trasparenti gli assetti proprietari delle società
quotate[19];
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patti di concentrazione delle azioni, con i quali i soci fondatori si obbligano a
trasferire ad uno di essi tutte le azioni non appena costituita la società[20];
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ed infine, patti di smobilizzo delle partecipazioni nonché gli impegni assunti verso
terzi creditori sociali (tra cui le lettere di patronage), con i quali si promette al
finanziatore di tenere una certa condotta sociale all’interno della società
partecipata e finanziata[21].
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3. In particolare: le tipologie di patti parasociali di
cui all’art.122 d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
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Il d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 - Testo Unico delle
disposizioni in materia di mercati finanziari ai sensi degli artt.8 e 21 della L. 2
febbraio 1996 n. 52 (cd. Riforma Draghi) - ha operato un significativo intervento
nell’ambito dei patti parasociali, soprattutto nel senso di aver provveduto ad una
diretta tipizzazione degli stessi da un punto di vista contenutistico e soggettivo,
giungendo, in tal modo, a legittimarne l’esistenza nel nostro ordinamento giuridico.
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In particolare, il Testo Unico – che dedica apposite
disposizioni (artt.122, 123 e 207) ai patti parasociali – afferma, in linea di
principio, la validità dei patti stessi, purché resi pubblici, con conseguenze
positive sull’informazione dei mercati e delle minoranze e dètta, per i patti in
discorso, i presupposti per una loro più organica e compiuta individuazione e
regolamentazione.
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La nuova disciplina dei patti di cui al decreto – la
cui ratio va essenzialmente individuata nella tutela del risparmio e degli azionisti di
minoranza - ha posto in primo piano l’interesse del mercato ad una informazione
trasparente sugli assetti di potere delle società quotate. In altri termini, il
legislatore, nell’aver preso atto che i patti parasociali rappresentano consolidati
strumenti diretti ad esercitare un controllo sulla società, ha perseguito
essenzialmente l’obiettivo di rendere trasparenti i patti stessi, dettando, per essi,
specifici oneri di pubblicità.
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In questa ottica, l’art.122 del d.lgs. 58/1998 assume
grande rilievo, in quanto la norma - sia pure avendo riguardo alle sole società con
azioni quotate ed alle società che le controllano - sancisce la piena e definitiva
legittimazione, nel nostro ordinamento, dei sindacati di voto, purché resi pubblici,
così assicurandone la trasparenza.
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In particolare, l’art.122 d.lgs. 58/1998 prescrive
che:
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1. I
patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l’esercizio del diritto di
voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano sono: a)
comunicati alla Consob entro cinque giorni dalla stipulazione; b) pubblicati per
estratto sulla stampa quotidiana entro dieci giorni dalla stipulazione; c) depositati
presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sede legale entro
quindici giorni dalla stipulazione.
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2. La
Consob stabilisce con regolamento le modalità e i contenuti della comunicazione,
dell’estratto e della pubblicazione.
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3. In
caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i patti sono nulli.
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4. Il
diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli
obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si
applica l’art.14, comma 5. L’impugnazione può essere proposta anche dalla Consob
entro il termine indicato nell’art.14, comma 6.
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5. Il
presente articolo si applica anche ai patti, in qualunque forma stipulati: a) che
istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio del diritto di voto
nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano; b) che impongono
limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che
attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse; c) che prevedono
l’acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera b); d)
aventi per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza
dominante su tali società.
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In primo luogo, e con riferimento ai soggetti-società a cui si riferiscono i patti
parasociali, si osserva che l’art.122 Testo Unico chiarisce espressamente che le norme
in questione si applicano allorché i patti parasociali siano stipulati dai soci di
società con azioni quotate e società non quotate, ma controllanti società quotate.
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Appare opportuno precisare, nella sede che ci occupa, che, a norma dell’art.119 del
Decreto, si considerano società con azioni quotate le società italiane con azioni
quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea, e
dunque, gli obblighi pubblicitari previsti dalla norma in commento e le relative
sanzioni non riguardano né le società italiane quotate solo su un mercato
extracomunitario né le società straniere quotate in Italia[22].
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Il Decreto in esame, poi, all’art.93, definisce, con riferimento alle società non
quotate ma controllanti società quotate, il concetto di controllo rilevante ai fini
della Disciplina degli Emittenti contenuta nella parte IV. Ebbene, affinché una società
non quotata sia soggetta alle prescrizioni dell’art.122, essa dovrà disporre della
maggioranza dei voti esercitabili nella assemblea ordinaria di una quotata (cd.
controllo di diritto) o, in alternativa, essere in grado di esercitare su questa
un’influenza dominante (cd. controllo di fatto)[23].
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In secondo luogo, e con riferimento alle singole
tipologie di patti, va osservato che il legislatore, pur non offrendo una definizione
generale di patti parasociali, ne ha individuato una serie tassativa, ed ha scelto
espressamente alcune specifiche ipotesi rientranti nella nozione generale offerta dalla
dottrina[24].
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Al riguardo, l’art.122 Testo Unico si apre con la
previsione di patti che, in qualunque forma stipulati, hanno per oggetto l’esercizio
del diritto di voto, per estendere la previsione anche ai patti che istituiscono
obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio del voto, ai patti che in ogni
modo pongono limiti alla circolazione delle partecipazioni e di strumenti finanziari che
attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione.
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Quanto ai patti di cui all’art.122, comma 5, lettera c),
la loro previsione costituisce una novità e, nell’ambito di essa, potrebbero essere
ricondotti, ad esempio, la clausola con la quale i soci sindacati si riservino il
diritto di prelazione per l’acquisto di obbligazioni convertibili in azioni o di
diritti di opzione delle altre parti e quella con cui essi convengano che, per la
cessione degli stessi a terzi, occorra il gradimento preventivo del sindacato[25].
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Ulteriore novità riguarda, infine, i patti aventi per oggetto o per effetto
l’esercizio, anche congiunto, di un’influenza dominante sulle società quotate o
loro controllanti, di cui all’art.122, comma 5, lettera d).
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Trattasi, chiaramente, della annosa materia del controllo, disciplinata all’art.93,
comma 1, Testo Unico ai sensi del quale sono considerate imprese controllate, oltre a
quelle indicate nell’art.2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile anche le
imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto
o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge
applicabile consenta tali contratti o clausole (cd. contratti di dominio).
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Con riferimento alla fattispecie dei patti di influenza dominante, autorevole dottrina
ha criticamente posto in evidenza che, mentre il codice civile conosce la dicotomia
influenza dominante-influenza notevole (cfr. art.2359, comma 1 e 3), l’art.122, comma
5, lett. d), investe solo il primo termine del binomio, lasciando aperto il problema del
se un patto parasociale che abbia per oggetto o per effetto l’esercizio di
un’influenza “solo” notevole – e che non ricada per altro motivo nell’ambito
di applicazione dell’art.122, comma 5, lettere da a) a c) - sia da reputare
assoggettato all’art.122[26]. Ed ancora, è stato osservato che poiché la norma in
esame si riferisce all’esercizio “anche” congiunto di un’influenza dominante,
deve ragionevolmente ritenersi che la disciplina in commento sia applicabile anche ai
patti che, contrariamente ai primi, abbiano per oggetto o per effetto l’esercizio
“non” congiunto di quel tipo di influenza[27].
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4. Gli oneri di pubblicità legale dei patti parasociali.
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Proseguendo
nell’esame della disposizione di cui all’art.122 Testo Unico, si osserva che la
norma citata, dopo aver individuato i patti da regolamentare – e dopo avere, con la
successiva norma transitoria di cui all’art.207, riconosciuti e legittimati i
corrispondenti patti già esistenti – prescrive, nel comma 1, per le quotate e le loro
controllanti oneri di comunicazione, di diffusione e di pubblicità legale, ossia
l’obbligo di comunicazione alla CONSOB dell’avvenuta stipulazione del patto da
assolvere entro cinque giorni nonché l’obbligo, di cui al comma 1, lettera b), di
pubblicare per estratto i patti sulla stampa quotidiana entro dieci giorni dalla
stipulazione[28].
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Si
osserva, dunque, che mentre la pubblicazione sulla stampa quotidiana può limitarsi
all’estratto, alla CONSOB dovrà essere comunicato il testo integrale del patto.
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La norma del Testo Unico, inoltre, all’art.122, comma 2, ha affidato alla CONSOB il
compito di stabilire, con regolamento, le modalità e i contenuti della comunicazione,
dell’estratto, e della pubblicazione.
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La CONSOB, con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, in ottemperanza al disposto di cui
all’art.122, comma 2, Testo Unico, ha adottato il regolamento di attuazione[29].