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Prosegue.
(...) Ne
discende che, ai fini di una più compiuta analisi delle disposizioni concernenti gli
obblighi di pubblicità dei patti, rilevano sia le norme ordinarie del Testo Unico sia
le norme di secondo grado o regolamentari emanate dalla CONSOB.
In
primo luogo, appare opportuno indirizzare la nostra analisi sui soggetti obbligati ad
ottemperare al dovere di comunicazione e di pubblicità dei patti.
Ebbene,
deve ritenersi che gli obblighi di cui all’art.122 gravino essenzialmente sui soggetti
stipulanti il patto, nel senso che ognuno degli stipulanti è tenuto, solidalmente,
all’adempimento di ciascuno degli obblighi pubblicitari concernenti il patto, e che,
conseguentemente, nessun obbligo appare configurabile in capo alla società quotata -
ovvero alla non quotata, se il patto concerne una società non quotata controllante una
quotata.
Al
riguardo, la CONSOB, nel regolamento di attuazione, stabilisce espressamente la natura
solidale dell’obbligo dei partecipanti di comunicazione del patto alla CONSOB stessa
(cfr. art.127, n.1, Reg. CONSOB).
Con
riferimento, poi, all’obbligo di comunicazione alla CONSOB, la comunicazione è
effettuata mediante trasmissione di copia integrale del patto, dichiarata conforme
all’originale, unitamente alla copia dell’estratto pubblicato su un quotidiano,
nell’ipotesi in cui la pubblicazione fosse già intervenuta.
Contenuto
della comunicazione devono essere tutte quelle informazioni concernenti gli elementi di
identificazione degli aderenti al patto e dei soggetti ai quali fa capo il controllo
degli stessi, la data del deposito del patto presso il registro delle imprese, se il
patto è stato depositato nonché l’indicazione del quotidiano nel quale l’estratto
è stato pubblicato.
Con
riferimento al contenuto della comunicazione, si evidenzia che l’art.127, comma 3,
Reg. CONSOB prescrive che la copia integrale del patto e la copia dell’estratto
pubblicato debbano essere trasmessi anche mediante riproduzione su strumenti
informatici.
La
norma citata prescrive, inoltre, che nell’ipotesi in cui il patto non sia stato ancora
depositato nel registro delle imprese, la data di deposito dovrà essere comunicata alla
stessa CONSOB entro due giorni dal deposito stesso; ove, poi, il patto non sia stato
ancora pubblicato, per estratto, su un quotidiano, l’estratto stesso dovrà essere
trasmesso alla CONSOB entro il giorno della pubblicazione.
Oltre
alla comunicazione, il Reg. CONSOB disciplina, altresì, le modalità e i contenuti
dell’estratto da pubblicare sulla stampa (cfr. artt.129-130 Reg. CONSOB).
In
particolare, con riferimento alle modalità, il Regolamento prescrive che l’estratto
sia pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale con veste tipografica idonea a
consentirne agevole lettura.
Con
riferimento ai contenuti, la CONSOB specifica che devono essere, innanzitutto, indicati
la società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto, il numero delle azioni (e
degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di
azioni) complessivamente conferiti, la loro percentuale rispetto al numero totale delle
azioni rappresentative del capitale sociale (e degli strumenti finanziari emessi della
medesima categoria) e, nel caso di strumenti finanziari, il numero complessivo delle
azioni che in virtù di essi possono essere acquistate o sottoscritte[1].
Inoltre,
avendo riguardo ai soggetti stipulanti il patto, deve essere esplicitato il numero delle
azioni o degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di
sottoscrizione di azioni da ciascuno conferiti, le percentuali delle azioni conferite da
ciascuno rispetto al numero totale delle azioni conferite e rispetto al numero totale
delle azioni della medesima categoria rappresentative del capitale sociale.
Qualora
il patto abbia ad oggetto strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o
di sottoscrizione di azioni, nell’estratto devono essere specificate le percentuali di
strumenti da ciascuno conferiti rispetto al numero totale degli strumenti conferiti e al
numero totale degli strumenti emessi della medesima categoria, nonché il numero delle
azioni che in forza di essi possono essere acquistate o sottoscritte.
L’art.130,
Reg. CONSOB, inoltre, richiede che sia indicato il soggetto che, per effetto del patto,
esercita il controllo della società; la medesima norma richiede che siano altresì
specificati la tipologia del patto, gli organi di esso, la disciplina del suo rinnovo e
del recesso, le clausole penali ed il soggetto presso il quale gli strumenti finanziari
sono depositati[2].
La
norma citata dispone, infine, che nei patti conclusi in forma associativa ed in quelli
conclusi fra più di cinquanta soggetti, le informazioni relative agli aderenti aventi
una partecipazione non superiore allo 0,1% possono essere sostituite dalla indicazione
del numero complessivo di tali soggetti, del numero delle azioni complessivamente da
essi conferite e delle percentuali da queste rappresentate sia in riferimento al numero
totale delle azioni rappresentative del capitale sociale sia in riferimento al numero
delle azioni sindacate.
Ed
ancora.
Sebbene
il legislatore del Testo Unico abbia dedicato scarso rilievo all’adempimento di
obblighi pubblicitari nell’ipotesi di modifiche di patti parasociali precedentemente
stipulati, il Reg. CONSOB, agli artt.128 e 131, prescrive espressamente che devono
essere comunicate alla CONSOB le modifiche del patto parasociale, mediante trasmissione
di copia integrale del patto modificato, con evidenza delle variazioni intervenute
ovvero di copia del separato accordo che ha modificato il patto originario.
Ciò al
fine di offrire al mercato una informativa il più possibile trasparente sul contenuto
dei patti parasociali.
L’art.128
Reg. CONSOB impone, inoltre, che vengano comunicate le variazioni del numero delle
azioni (o degli strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di
sottoscrizione) singolarmente o complessivamente apportati al patto, come pure i
mutamenti che si riferiscano alle percentuali delle azioni, anche se tali variazioni non
derivino da modifiche dei contenuti pattizi del contratto parasociale.
L’art.128
Reg. CONSOB, infine, impone la comunicazione della notizia del rinnovo, anche tacito, e
dello scioglimento del patto.
L’art.131
del Regolamento in esame si riferisce, invece, alle prescrizioni concernenti l’obbligo
di pubblicare sulla stampa, per estratto ed entro il termine di dieci giorni, le
modifiche riguardanti il contratto parasociale.
In
particolare, l’art.131 impone che siano pubblicate, per estratto, le modifiche delle
clausole del patto contenenti le informazioni richieste dal disposto di cui
all’art.130 Reg. CONSOB, con evidenza delle variazioni intervenute.
Nel
caso in cui, poi, le modifiche riguardino soltanto i soggetti aderenti e le azioni o gli
strumenti finanziari apportati al patto, ovvero ancora le percentuali relative,
l’art.131, comma 2, consente la sola pubblicazione delle citate modifiche
intervenute[3].
La
stessa norma, infine, impone che venga pubblicata la notizia del rinnovo, anche tacito,
e dello scioglimento del patto nel termine di dieci giorni dal loro perfezionamento (cfr.,
art.131, n.3, lett. b), Reg. CONSOB).
Nel
contesto del regime pubblicitario cui devono essere assoggettati i patti parasociali,
una novità è rappresentata dall’obbligo di pubblicità di cui all’art.122, comma
1, lettera c), il quale impone di depositare una copia del patto presso il registro
delle imprese del luogo ove la società ha la sede legale, entro quindici giorni dalla
stipulazione.
Al
riguardo, la migliore dottrina ha osservato che solo con riferimento a quest’ultimo
strumento di informativa può parlarsi di pubblicità vera e propria in senso tecnico,
in quanto il deposito nel registro delle imprese è l’unico strumento che, mediante la
perdurante presenza del messaggio sui registri, l’assolvimento degli essenziali
diritti di continua ispezione, il diritto di avere copie autentiche, assicura una
ipotesi di permanente ed effettiva pubblicità[4].
Da
ultimo, si vuole anticipare sin d’ora che, per l’ipotesi di inosservanza degli
obblighi di pubblicità previsti dalla nuova normativa in tema di patti parasociali,
l’art.122, comma 3 e 4, commina le seguenti sanzioni:
·
nullità dell’intero patto con riguardo al quale sia stato omesso anche uno soltanto
degli adempimenti prescritti;
·
“sterilizzazione” del diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non
sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1, nel senso che esso non può
essere esercitato;
·
in caso di esercizio del voto da parte del soggetto che ha perduto la relativa
legittimazione, la deliberazione adottata con il suo voto favorevole sarà impugnabile
solo ove non superi indenne la cd. prova di resistenza, fermo restando che le azioni per
le quali si è prodotto l’effetto di sterilizzazione devono essere computate ai fini
della regolare costituzione dell’assemblea (v. art.14, comma 5);
·
l’impugnazione della delibera può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine
di sei mesi[5].
A ciò
si aggiunga che, in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicità prescritti dalla
nuova normativa, unitamente alle sanzioni civilistiche sopra ricordate, scatta,
altresì, la sanzione amministrativa dettata dall’art.193, comma 2, Testo Unico.
Da
tutto quanto sopra ne deriva, in sostanza, che il legislatore, al fine di rafforzare
“la tutela del risparmio e degli azionisti di minoranza “[6], ha scelto, per
riconoscere piena legittimità e piena valenza giuridica ai patti in oggetto, la via
dell’informazione e della pubblicità usando, peraltro, strumenti ben collaudati e di
ben qualificato indirizzo, risultando le comunicazioni alla CONSOB e la pubblicazione
sulla stampa quotidiana proprie e ormai tradizionali del controllo e dell’informazione
al mercato, e la pubblicità nel registro delle imprese tipica del mondo commerciale e
societario e destinata istituzionalmente alla tutela dei soci e dei terzi. Dalla scelta
dell’informazione e della pubblicità come strumento discriminante, ne discende che i
patti parasociali sono invalidi se occulti, mentre sono validi se resi pubblici e
pubblicati, fermo restando che anche se pubblicati possono essere ugualmente invalidi
quando, di fatto, aggirano altri principi[7], quali il conflitto di interessi o le norme
sul controllo delle società.
L’attuale
riconoscimento legislativo dei patti parasociali, e dei sindacati di voto in
particolare, non può, infatti, consentire che venga intaccato lo schema di ordine
pubblico, delineato dagli artt.2247, 2249, 2325 e ss. c.c. (si pensi, ad esempio, ai
patti che per il loro oggetto possano portare allo stravolgimento dello schema della
società per azioni, come, per ipotesi, ai patti che, di fatto, abolissero organi
sociali o loro funzioni, o ai patti che affidassero più o meno permanentemente a terzi,
anziché agli organi sociali, le deliberazioni o la gestione della società)[8].
4-bis.
L’invalidita’ dei patti non pubblicizzati nelle forme previste.
Ai
sensi dell’art.122 Testo Unico, in caso di inosservanza degli obblighi di pubblicità
dei patti parasociali i patti stessi sono nulli.
Al
riguardo, la dottrina ha osservato che l’ampia formula usata dal legislatore implica
la nullità del patto con riguardo al quale sia stato omesso anche uno soltanto degli
adempimenti dovuti[9] e che, atteso l’obiettivo di massima trasparenza sull’assetto
dei rapporti di forza all’interno della società che la norma persegue, la nullità
investe, evidentemente, l’intero patto[10].
La
nullità prevista dal comma 3 dell’art.122 Testo Unico rappresenta, dunque, la
sanzione applicabile nel caso di mancato adempimento di un obbligo, per l’assolvimento
del quale il legislatore concede agli interessati un determinato termine, sia pur breve.
Durante la pendenza del termine predetto, il patto non può non essere provvisoriamente
efficace, perché il legislatore, nella specie, ha di mira il piano della validità
dell’accordo e non invece quello degli effetti[11].
In
proposito, appare opportuno segnalare che in dottrina si è fortemente dibattuto in
merito alla questione dell’ammissibilità o meno di un tardivo adempimento degli
obblighi pubblicitari.
In
particolare, è stato osservato che oltre al necessario adempimento dei tre incombenti
informativi – comunicazione alla CONSOB, pubblicazione degli estratti sui quotidiani,
deposito di copia del patto nel registro delle imprese – anche l’osservanza dei
tempi indicati – cinque giorni per la comunicazione, dieci giorni per la pubblicazione
sui quotidiani, quindici giorni per il deposito nel registro delle imprese – sia
essenziale, di guisa che già il solo trascorrere dei cinque giorni senza avere
effettuato la comunicazione alla CONSOB potrebbe rendere irrimediabilmente nulli i patti
in esame[12].
In
effetti, se si considera che i beni tutelati dalla norma sono il risparmio e gli
azionisti di minoranza e che tale tutela si vuole assicurare con ben individuate e
scadenzate informativa e pubblicità, può ritenersi che siano invalidi i patti occulti
e questi potrebbero essere irrimediabilmente invalidi, perché occulti, non appena fosse
trascorso inutilmente il tempo necessario per l’esecuzione del primo adempimento o di
ciascuno degli altri. Del resto, non sembra agevole pensare ad adempimenti fuori tempo
con funzione sanante, perché ciò significherebbe frustrare quello che invece sembra
essere il disegno legislativo, ossia quello di fornire immediata informativa ai mercati
e ai terzi, rendendo illeciti i patti occulti[13].
Ne
discende che gli obblighi previsti devono consistere non solo negli adempimenti, ma
anche nei tempi di adempimento[14].
Il
mancato rispetto degli obblighi pubblicitari si riflette, quindi, sulla validità stessa
degli accordi e ciò irrimediabilmente, dovendo ritenersi che la nullità resti
insanabile anche laddove l’accordo venga tardivamente pubblicizzato, sia in quanto
l’insanabilità della nullità costituisce principio civilistico generale – cui è
possibile derogare solo in forza di espressa disposizione legislativa – sia in quanto,
in caso contrario, risulterebbe vanificata la ratio di trasparenza della norma, poiché
gli interessati sarebbero portati a rimandare la conoscibilità del patto il più a
lungo possibile, cioè sino al momento in cui – per dissensi interni – volessero
assicurarsene la piena efficacia sul piano giuridico[15].
A ciò
si aggiunga che, il legislatore del Testo Unico – evidentemente temendo un
atteggiamento dei soci diretto a non pubblicizzare all’esterno tutti quei patti che,
in qualche modo, siano tali da alterare gli assetti di potere – ha, altresì, previsto
l’ulteriore sanzione della sospensione del diritto di voto e la conseguente
impugnabilità della delibera, allorché il voto che non avrebbe dovuto essere
esercitato sia stato determinante (in proposito, si ricorda che in caso di inosservanza
della sospensione del voto, la deliberazione assembleare è impugnabile ex art.2377
c.c., ossia è annullabile qualora sia stato determinante il voto di coloro che
avrebbero dovuto astenersi).
L’art.122,
comma 4, ultima parte, legittima, poi, la stessa CONSOB a proporre l’impugnativa verso
la delibera assunta con il voto decisivo di soggetti ai quali era precluso ai sensi
dell’art.122, comma 4, prima parte.
Da
ultimo, per completezza espositiva, va ricordato che l’art.193, comma 2, punisce con
sanzione amministrativa pecuniaria sia l’omissione delle comunicazioni dei patti
parasociali previste dall’art.122, comma 1, 2 e 5, sia la violazione del divieto
previsto dall’art.122, comma 4.
In sostanza, la norma citata prevede due distinte prescrizioni per l’ipotesi di
mancata osservanza agli obblighi di pubblicizzazione dei patti: la prima diretta a
sanzionare l’omissione delle comunicazioni dei patti parasociali e la seconda diretta
a sanzionare la violazione del divieto di esercizio del voto per le azioni per le quali
non sono stati adempiuti gli obblighi pubblicitari di cui all’art.122, comma 1 e 2.
Da
tutto quanto sopra, ne discende che le ricordate sanzioni concernono non soltanto il
patto parasociale, ma altresì il contratto sociale, in quanto la sanzione della
sospensione del voto prevista dalla norma ha valenza sul piano sociale, che coesiste, ma
si distingue, da quello parasociale[16].
-
-
5. Patti parasociali
a tempo determinato ed indeterminato. In particolare: gli adempimenti informativi in
caso di recesso.
L’art.123
Testo Unico ha ad oggetto la dibattuta questione concernente la durata dei patti
parasociali, alla quale la dottrina ha sovente subordinato la liceità dei patti stessi
nel nostro ordinamento.
Si
ricorda, in proposito, che vi è stato addirittura chi ha definito il problema della
limitazione temporale come l’aspetto più importante di una disciplina del fenomeno e
chi vi ha scorto l’unico limite alla validità dei patti sotto l’aspetto della
determinatezza o determinabilità dell’oggetto[17].
Un
intervento legislativo diretto a fissare un limite legale di durata dei sindacati di
voto si rendeva, dunque, necessario.
Ciò è
avvenuto con l’art.123 Testo Unico, ai sensi del quale:
1.
I patti indicati nell’art.122, se a tempo determinato, non possono avere durata
superiore a tre anni e si intendono stipulati per tale durata anche se le parti hanno
previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.
2.
I patti possono esser stipulati anche a tempo indeterminato; in tal caso ciascun
contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi. Al recesso si applica
l’art.122, commi 1 e 2.
3.
Gli azionisti che intendono aderire a un’offerta pubblica di acquisto o di scambio
promossa ai sensi degli articoli 106 e 107 possono recedere senza preavviso dai patti
indicati nell’art.122. La dichiarazione di recesso non produce effetto se non si è
perfezionato il trasferimento delle azioni.
La
norma in oggetto, al comma 1, fissa dunque un limite massimo triennale alla durata dei
patti parasociali contemplati dall’art.122, che siano stipulati a tempo determinato,
ma consente anche che gli stessi siano rinnovabili alla scadenza.
Generalmente
sono le clausole contenute nei singoli accordi a stabilire se il patto possa ritenersi
rinnovato tacitamente qualora non venga disdettato con un certo preavviso sulla scadenza
del termine ovvero se sia necessario un nuovo accordo dei partecipanti per la
rinnovazione[18].
In
ogni caso, tali clausole dovrebbero determinare se il patto si rinnovi per un
corrispondente periodo di tempo, ovvero divenga, successivamente alla prima scadenza, a
tempo indeterminato.
Nel
silenzio delle parti, data la loro manifesta volontà di vincolarsi per un periodo di
tempo determinato, dovrebbe propendersi per la rinnovazione del patto per un uguale
periodo[19].
Al
comma 2 dell’articolo in esame, il legislatore ha, poi, previsto che i patti possono
essere stipulati anche a tempo indeterminato.
Con
riferimento a questi ultimi patti, il legislatore, stabilendone in via di principio la
legittimità, ha espressamente riconosciuto a ciascun parasocio il diritto di recesso
dagli stessi, da esercitare con un preavviso di sei mesi, riservando, in tal modo, alle
parti, la possibilità di porre fine al rapporto negoziale in ogni momento, nel pieno
rispetto del principio della libertà contrattuale, che non ammette vincoli obbligatori
perpetui, poiché contrari a principi di ordine pubblico[20].
Ne
discende che nei patti parasociali a tempo indeterminato possono essere contemplate
specifiche disposizioni volte a disciplinare l’esercizio del diritto di recesso, con
la predisposizione di precise regole al riguardo.
Una
volta esercitato, il recesso è sottoposto al medesimo regime pubblicitario sancito per
i patti parasociali.
L’art.123,
comma 2, dispone, infatti, che al recesso si applica l’art.122, comma 1 e 2.
La
norma, pertanto, considerando il recesso una ipotesi di modifica del patto parasociale
– evidentemente dal punto di vista soggettivo - impone l’adempimento degli obblighi
pubblicitari riguardanti i patti anche con riguardo alle ipotesi di modifica di questi
ultimi.
Va
ancora osservato che, l’art.123, pur precisando, anche per il recesso, l’esistenza
degli obblighi pubblicitari di cui all’art.122, comma 1 e 2, esclude la sanzione della
nullità del patto stesso, nonché la sanzione del divieto di voto e la conseguente
impugnabilità della delibera nel caso di voto determinante, in quanto non richiama
l’art.122, comma 3 e 4.
A
tenore dell’art.193, comma 2, resta, peraltro, salva la comminatoria della sanzione
amministrativa pecuniaria.
In sede
regolamentare, l’art.128, comma 3, Reg. CONSOB, stabilisce che nell’ipotesi di
recesso prevista dall’art.123, comma 2, la notizia del preavviso deve essere trasmessa
alla CONSOB a cura del recedente entro cinque giorni dal suo inoltro. Ed ancora,
l’art.131, comma 3, lettera a) Reg. CONSOB prescrive che, nell’ipotesi di recesso
prevista dall’art.123, comma 2, la notizia del preavviso deve essere pubblicata a cura
del recedente entro dieci giorni dall’inoltro del recesso[21].
L’art.123,
comma 3, infine, ammette che il paciscente possa liberamente recedere dal patto che
rientri nell’art.122, qualora intenda aderire ad una offerta pubblica di acquisto o di
scambio promossa ai sensi dell’art.106 (offerta pubblica di acquisto totalitaria) o
107 (offerta pubblica di acquisto preventiva) Testo Unico.
La
norma precisa, peraltro, che il recesso produce effetto solo se si perfeziona il
trasferimento della titolarità delle azioni cedute dal parasocio che sia receduto dal
patto a seguito di adesione all’offerta pubblica.
E’,
dunque, il momento traslativo che fonda e giustifica il recesso ossia lo scioglimento
dal contratto parasociale[22].
Al
riguardo, peraltro, ci si è domandato che cosa debba intendersi per perfezionamento del
trasferimento azionario.
Buona
parte della dottrina e della giurisprudenza ha osservato che, dato il principio
consensualistico proprio del nostro ordinamento (art.1376 c.c.), sarebbe sufficiente
l’accordo tra promotore dell’OPA e socio recedente dal patto per considerarlo
perfezionato[23].
Altra
parte della dottrina (ad onor del vero, meno recente) ha, per converso, rilevato che il
contratto traslativo dei titoli di credito avrebbe natura reale e si perfezionerebbe,
quindi, solo con la consegna del bene e con l’adempimento delle formalità richieste
dalla legge per la legittimazione[24].
Più
recentemente, autorevole dottrina ha osservato che per il trasferimento dei titoli
azionari non sarebbe sufficiente il consenso dell’alienante e dell’acquirente, ma
occorrerebbero la loro materiale consegna ed il transfert e che, in mancanza di detti
elementi, le parti avrebbero concluso un contratto perfetto ed incondizionato di vendita
con effetti obbligatori[25].
Ebbene,
la soluzione alla quale si è giunti è la seguente: posto che l’OPA viene promossa al
fine di acquisire il controllo della società scalata, deve ritenersi che l’interesse
primario dell’offerente non è di ottenere la proprietà dei titoli azionari, quanto
invece di essere legittimato all’esercizio dei diritti (specie quelli amministrativi,
tra i quali il diritto di voto) in essi incorporati. Poiché al fine di tale
legittimazione è sufficiente aver almeno ottenuto la consegna dei titoli con girata
autenticata, si dovrebbe ritenere che il legislatore, parlando di “trasferimento
perfezionato”, abbia voluto indicare il momento nel quale tali operazioni si sono
realizzate e non quello nel quale l’offerente ha acquistato la proprietà dei titoli
stessi[26].
6.
Il potere di disapplicazione della Consob.
Per
completezza espositiva, va, da ultimo, segnalato che ai sensi dell’art.124 Testo Unico
la Consob può dichiarare inapplicabili gli articoli 120, 121, 122 e 123, comma 2,
secondo periodo, alle società italiane con azioni quotate solo in mercati regolamentati
di altri paesi dell’Unione Europea, in considerazione della normativa applicabile a
tali società in forza della quotazione.
In
primo luogo, va osservato che beneficiarie della eventuale disapplicazione sono le sole
società italiane, in considerazione del loro assoggettamento alla disciplina connessa
alla quotazione delle relative azioni in mercati regolamentati di altri paesi
dell’Unione Europea.
Inoltre,
nonostante la formulazione poco chiara della disposizione (“con azioni quotate solo in
mercati regolamentati di altri paesi dell’Unione Europea”), in adesione
all’interpretazione offerta dalla dottrina maggioritaria[27], è da ritenere che la
disposizione in esame debba essere intesa nel senso che la disapplicazione è
ammissibile soltanto con riguardo alle società italiane le cui azioni sono quotate in
mercati regolamentati di altri paesi dell’Unione Europea, ma non anche in Italia.
In
secondo luogo, dalla lettera della norma di cui all’art.124 Testo Unico emerge
chiaramente la volontà del legislatore di evitare la duplicazione di regimi
pubblicitari sicuramente onerosi, laddove la società sia stata costituita o abbia sede
in Italia, ma la quotazione dei suoi titoli avvenga su mercati regolamentati di altri
Stati membri dell'Unione Europea.
In
proposito, la norma in commento concede alla CONSOB il potere di disapplicare i regimi
pubblicitari alle società italiane quotate solo su mercati regolamentati di altri paesi
dell’Unione Europea. Nell’esercizio di tale potere la CONSOB dovrà, peraltro,
tenere in considerazione se la normativa applicabile alle società in forza della
quotazione preveda strumenti pubblicitari o sostanziali in grado di assicurare la tutela
di quegli interessi (difesa del risparmio e tutela delle minoranze) posti come criteri e
principi direttivi dal legislatore delegante e richiamati nell’art.91 del Testo
Unico[28].
Da
ultimo, va evidenziato che il legislatore non ha riconosciuto alla CONSOB il potere di
disapplicare la norma che assoggetta espressamente il recesso agli obblighi pubblicitari
di cui all’art.122, comma 1 e 2, rendendo, in tal modo, inderogabilmente applicabili
le norme concernenti la durata dei patti e il diritto di recesso, ivi compresa, altresì,
l’ipotesi di recesso ad nutum, esercitabile ogni qualvolta gli azionisti intendano
aderire ad un’offerta pubblica di acquisto o di scambio promossa ex artt.106 e 107
Testo Unico.
Al
riguardo, la dottrina ha osservato che le disposizioni sulla durata e sul recesso
rappresentano “il nucleo duro ovvero la soglia minima di garanzia” nell’ambito
della regolamentazione del fenomeno dei patti parasociali[29].
7.
Conclusioni.
Come
più volte osservato nei paragrafi che precedono, con il Testo Unico, in attuazione
dell'art.21 della legge delega n. 52/96, si è inteso modificare la disciplina dei patti
di sindacato degli emittenti titoli negoziati nei mercati regolamentati " secondo
criteri che rafforzino la tutela del risparmio e degli azionisti di minoranza ".
Il
legislatore del Testo Unico non ha, peraltro, offerto una definizione generale agli
accordi parasociali, ma, per converso, pur riconoscendo l’oggettiva difficoltà di
individuare gli elementi strutturali che consentano di ricomprendere - all'interno di
categorie rigide - la pluralità di configurazioni che nella prassi assumono i sindacati
azionari, ne ha individuato una serie tassativa.
L'art.122
elenca, pertanto, un'ampia tipologia di accordi cui si applica la disciplina in oggetto.
Tuttavia,
mentre alcune formulazioni individuano chiaramente alcun patti "tipici" quali
i patti di voto (art.122, comma 1) ovvero i patti di consultazione (art.122, comma 5,
lett. a), più complesso appare individuare l'ambito di applicabilità delle
disposizioni di cui alle lettere b), c), d), considerata l'ampia formulazione
utilizzata.
Al
riguardo, l'art.122 Testo Unico, per individuare i patti parasociali rilevanti ai fini
di tale normativa, indica espressamente gli effetti di tali contratti (ad es.
"patti che pongono limiti al trasferimento delle azioni o di strumenti
finanziari"): pertanto, affinché dei contratti possano essere qualificati come
parasociali, ai sensi dell'art.122, occorrerà necessariamente che producano gli effetti
indicati nella medesima norma.
Ma vi
è di più.
La
CONSOB, con comunicazione n. DIS/29486 del 18 aprile 2000, ha chiarito come sia altresì
necessario che il contratto persegua la funzione propria dei patti parasociali: funzione
che, come più volte ricordato, può essere individuata nello scopo di dare un indirizzo
unitario all'organizzazione e alla gestione sociale (ad es. attraverso accordi sul voto
ovvero obblighi di preventiva consultazione) e nello scopo di "cristallizzare"
determinati assetti proprietari (ad es. attraverso accordi blocco o di prelazione).
Tale
interpretazione, secondo la quale la disciplina in esame è applicabile solo ai patti
che hanno per oggetto o per effetto quanto indicato nell’art.122 e che si
caratterizzano per l’incidenza sugli assetti proprietari delle società quotate, è
confortata dalla ratio sottesa alla medesima disciplina.
L’art.91
Testo Unico individua nell’efficienza e trasparenza del mercato del controllo
societario e del mercato dei capitali gli obiettivi a cui deve tendere l’intera
disciplina degli emittenti quotati.
Ebbene,
le regole legislative e quelle stabilite dalla CONSOB in materia di patti parasociali
appaiono sicuramente coerenti con le predette finalità.
L’art.122,
infatti, con la previsione di un regime di pubblicità, garantisce l'assoluta
trasparenza degli assetti proprietari e di controllo delle società quotate,
costituendo, per tal verso, uno strumento primario di tutela delle minoranze azionarie e
del pubblico dei risparmiatori in genere e consentendo a coloro che hanno delle mire su
una società quotata di conoscere l'effettiva contendibilità della stessa.
L’art.123,
poi, con la previsione relativa alla durata e al recesso in presenza di un'OPA è
chiaramente diretto ad incrementare la contendibilità del controllo delle società
quotate, perseguendo in tal modo "l'efficienza del mercato del controllo
societario"[30][31].
Si
informa che a seguito di accordo stipulato il 9 marzo 2000 tra Rolo Banca 1473 S.p.A.
e la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, quest’ultima diverrà azionista di
Rolo Banca 1473 S.p.A. in conseguenza del conferimento di una quota della propria
partecipazione nella Banca dell’Umbria 1462 S.p.A., ammontante al 40% del capitale
sociale della stessa. In conseguenza di ciò, UniCredito Italiano S.p.A., Carimonte
Holding S.p.A., Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e Riunione Adriatica di Sicurtà
S.p.A. - parti già firmatarie di un accordo parasociale avente ad oggetto la gestione
di Rolo Banca 1473 S.p.A., stipulato il 6 novembre 1995, pubblicato sugli organi di
stampa l’11 novembre 1995 e depositato presso il registro delle imprese di Bologna
in data 30 luglio 1998, modificato in data 12 marzo 1999 (pubblicato sugli organi di
stampa in data 20 marzo 1999) – hanno convenuto che la sostituzione del predetto
accordo con un nuovo patto parasociale avente il medesimo oggetto e di cui sia parte
anche Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, possa agevolare l’integrazione della
realtà di riferimento di Rolo Banca stessa e della Banca dell’Umbria nel più ampio
contesto del Gruppo UniCredito Italiano. UniCredito Italiano S.p.A., Carimonte Holding
S.p.A., Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A.
e la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia hanno, pertanto, stipulato in data 22
maggio 2000 un nuovo accordo (di seguito, per brevità, anche il “Patto”) che
acquisirà efficacia a decorrere dalla data del conferimento da parte della Fondazione
Cassa di Risparmio di Perugia della propria partecipazione in Banca dell'Umbria 1462
S.p.A. sopra richiamata, rappresentata da 55.000.000 di azioni ordinarie. Si precisa
che le azioni conferite al Patto dalle parti sono:
·
da UniCredito Italiano S.p.A., n.185.981.384 azioni rappresentanti, alla data
di stipula del Patto, il 59,31% delle azioni conferite ed il 42,40% del capitale
sociale, di cui n.100.137.789 rappresentanti il 22,98% del capitale sociale
rinvenienti dal conferimento nella controllata Credit Carimonte S.p.A. di cui detiene
il 51% del capitale sociale;
·
da Carimonte Holding S.p.A., n.96.210.816 azioni rappresentanti, alla data di
stipula del Patto, il 30,68% delle azioni conferite ed il 21,94% del capitale sociale
rinvenienti dal conferimento nella partecipata Credit Carimonte S.p.A. di cui detiene
il 49% del capitale sociale;
·
da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, n.17.193.696 azioni rappresentanti,
alla data di stipula del Patto, il 5,48% delle azioni conferite e il 3,92% del
capitale sociale;
·
da Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A., n.14.214.153 azioni rappresentanti,
alla data di stipula del Patto, il 4,53% delle azioni conferite ed il 3,24% del
capitale sociale;
·
da Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, la totalità delle azioni
ordinarie Rolo Banca 1473 S.p.A. che la stessa verrà a detenere a seguito del
conferimento in Rolo Banca 1473 S.p.A. di n.55.000.000 azioni ordinarie della Banca
dell’Umbria 1462.
Qualora
l’assemblea straordinaria dei soci di Rolo Banca 1473 S.p.A., convocata per il
giorno 6 luglio 2000, approvi la proposta di aumento di capitale dedicato al
conferimento delle 55.000.000 di azioni della Banca dell’Umbria 1462 S.p.A. da parte
della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, nei termini formulati dal Consiglio di
Amministrazione di Rolo Banca medesima in data 16 maggio 2000, è stimabile che, alla
data in cui il Patto acquisterà efficacia, il numero complessivo delle azioni
apportate al medesimo nonché le percentuali delle azioni da ciascuno conferite
rispetto al numero totale delle azioni della medesima categoria rappresentative del
capitale sociale, siano le seguenti: UniCredito Italiano S.p.A., n.185.981.384 azioni
ordinarie, pari circa al 41,10% del capitale sociale ed al 56,79% delle azioni
conferite; Carimonte Holding S.p.A., n.96.210.816 azioni ordinarie, pari circa al
21,26% del capitale sociale e al 29,38% delle azioni conferite; Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena, n.17.193.696 azioni ordinarie, pari circa al 3,80% del capitale
sociale ed al 5,25% delle azioni conferite; Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A.,
n.14.214.153 azioni ordinarie, pari circa al 3,14% del capitale sociale ed al 4,34%
delle azioni conferite; Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, n.13.911.735 azioni
ordinarie, pari circa al 3,07% del capitale sociale ed al 4,25% delle azioni
conferite;
UniCredito
Italiano S.p.A. manterrà, direttamente o indirettamente, la maggioranza di Rolo Banca
1473 S.p.A. e la pregressa rappresentatività nell’Organo societario della
controllata, e quindi la qualifica di Capogruppo ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge e di vigilanza.
Si
riporta, in appresso, l’estratto del Patto integrato, per comodità di comprensione,
con l’estratto dell’accordo, stipulato il 6 novembre 1995 fra Credito Italiano
S.p.A. (ora UniCredito Italiano S.p.A.), Carimonte Holding S.p.A. e Fondazione Cassa
di Risparmio di Modena avente ad oggetto la gestione di Credit Carimonte S.p.A.,
società costituita per rafforzare la stabilità dell’amministrazione di Rolo Banca
1473 S.p.A. e il cui capitale risulta così costituito: 51% di proprietà di
UniCredito Italiano S.p.A. – 49% di proprietà di Carimonte Holding S.p.A. Tale
patto rimane in vigore invariato.
A)
Composizione degli organi collegiali.
1)
Consiglio di Amministrazione
Credit
Carimonte S.p.A.: 9 membri
·
5 designati da UniCredito Italiano S.p.A.,
·
4 designati da Carimonte Holding S.p.A.. Il Presidente viene nominato di comune
accordo tra i consiglieri designati da UniCredito Italiano S.p.A. e da Carimonte
Holding S.p.A.;
Rolo
Banca 1473 S.p.A.: 19 membri
·
il Presidente, indicato da Carimonte Holding S.p.A., designato d’intesa tra
UniCredito Italiano S.p.A. e Carimonte Holding S.p.A.;
·
nove, tra cui un Vice Presidente, designati da UniCredito Italiano S.p.A.;
·
sette, tra cui un secondo Vice Presidente e l’Amministratore Delegato,
designati da Carimonte Holding S.p.A.;
·
uno designato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia;
·
uno designato da Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A.
2)
Comitato Esecutivo:
Rolo Banca
1473 S.p.A.: 9 membri
di cui, oltre al Presidente, ai due Vice Presidenti ed all’Amministratore Delegato,
·
tre membri scelti tra quelli designati da UniCredito Italiano S.p.A.;
·
un membro scelto tra quelli designati da Carimonte Holding S.p.A.;
·
un
membro designato da Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A.
3)
Collegio Sindacale:
Credit
Carimonte S.p.A.: 3 membri effettivi e due supplenti
·
2 sindaci effettivi, tra cui il Presidente, designati da UniCredito Italiano
S.p.A.;
·
1 sindaco effettivo designato da Carimonte Holding S.p.A.;
·
1 sindaco supplente designato da Unicredito Italiano S.p.A.;
·
1 sindaco supplente designato da Carimonte Holding S.p.A.
Rolo
Banca S.p.A.: 5 membri effettivi e due supplenti
·
presentazione di una lista per i candidati alla carica di sindaco effettivo,
composta da 5 nominativi designati il primo, il secondo ed il quarto da UniCredito
Italiano S.p.A. ed il terzo e il quinto designato da Carimonte Holding S.p.A.;
·
presentazione di una lista per i candidati alla carica di sindaco supplente,
composta da due nominativi individuati di comune accordo da UniCredito Italiano S.p.A.
e Carimonte Holding S.p.A.
B)
Nomina del Direttore Generale di Rolo Banca 1473 S.p.A.
UniCredito
Italiano e Carimonte Holding S.p.A. individuano di comune accordo il Direttore
Generale.
C)
Maggioranze Consiliari
In
Credit Carimonte S.p.A. dovranno essere
assunte con una maggioranza qualificata dei sette noni dei consiglieri in carica le
deliberazioni aventi ad oggetto:
·
le disposizioni di voto per la nomina dei consiglieri e dei sindaci della
partecipata Rolo Banca 1473 S.p.A.,
·
le modificazioni statutarie della partecipata Rolo Banca 1473 S.p.A. ad
eccezione di quelle concernenti aumenti di capitale senza esclusione del diritto di
opzione,
·
assunzione di partecipazioni,
·
la cessione ed ogni atto di disposizione avente ad oggetto la partecipazione in
Rolo Banca 1473 S.p.A.
In
Rolo Banca 1473 S.p.A. dovranno essere
assunte con il voto favorevole di almeno 5 consiglieri designati da UniCredito
Italiano S.p.A. le delibere del Consiglio relative a:
·
attuazione delle direttive impartite dalla Capogruppo,
·
assunzione o dismissione di partecipazioni,
·
acquisto od alienazione di immobili per importi superiori ai dieci miliardi,
·
attribuzione di poteri ad organismi societari, comitati e personale direttivo
ed eventuali facoltà di subdelega;
con
il voto favorevole di 5 dei consiglieri designati da UniCredito Italiano S.p.A. e di 3
dei consiglieri di designazione Carimonte Holding S.p.A.:
·
le delibere che statutariamente devono essere assunte con la maggioranza
dell’80% degli amministratori presenti;
con
la maggioranza dell’80% degli amministratori presenti:
·
la delibera relativa alla distribuzione degli utili.
D)
Maggioranze assembleari in Credit Carimonte S.p.A.
Sarà
richiesta una maggioranza qualificata dei due terzi del capitale sociale per
l’assunzione di deliberazioni concernenti:
·
la soppressione delle maggioranze di cui al punto C),
·
aumenti di capitale,
·
fusione, scissione, scioglimento anticipato.
E)
Diritto di Prelazione
Ad
UniCredito Italiano S.p.A. ed a Carimonte Holding S.p.A. spetta, in esclusiva, un
diritto di prelazione sulle azioni Rolo Banca 1473 S.p.A. che venissero loro assegnate
in seguito a liquidazione di Credit Carimonte S.p.A. deliberata per il verificarsi di
una delle seguenti cause:
·
una delle parti intenda realizzare la propria partecipazione in Credit
Carimonte S.p.A.;
·
le parti pervengano alla comune determinazione di realizzare la partecipazione
in Rolo Banca 1473 S.p.A. detenuta per il tramite di Credit Carimonte S.p.A.
In
tale ipotesi il prezzo viene fissato, e comunicato, dalla parte offerente e l’altra
parte avrà 30 giorni per esercitare il proprio diritto di prelazione.
In caso di disaccordo, il prezzo verrà determinato da una primaria società di
revisione scelta congiuntamente dalle parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente
dell’ABI; il trasferimento delle azioni dovrà avvenire entro 30 giorni
dall’assegnazione delle medesime ai soci. UniCredito Italiano S.p.A., Carimonte
Holding S.p.A., Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Riunione Adriatica di Sicurtà
S.p.A. e Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia hanno, altresì, pattuito un diritto
di prelazione per le azioni Rolo Banca 1473 S.p.A. relativamente alle seguenti azioni:
·
n.85.843.595 azioni ordinarie apportate al patto da UniCredito Italiano S.p.A.;
·
n.17.193.696 azioni ordinarie apportate al patto da Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena;
·
n.14.214.153 azioni ordinarie apportate al patto da Riunione Adriatica di Sicurtà
S.p.A.;
·
la totalità delle azioni ordinarie che la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia
verrà a detenere a seguito del conferimento in Rolo medesimo di n.55.000.000 azioni
ordinarie della banca dell’Umbria 1462 S.p.A..
Il
soggetto che intenda cedere, in tutto od in parte, le sopra elencate azioni dovrà
comunicare alle altre parti il numero delle azioni offerte, l’acquirente, il prezzo
e le altre condizioni e le altre parti avranno 30 giorni per esercitare il proprio
diritto di prelazione; in difetto, l’offerente è libero di alienare le azioni a
terzi ma farà sì che l’acquirente sottoscriva gli accordi in essere tra le parti.
A parziale deroga di quanto precede, qualora, nei tre anni successivi alla stipula del
Patto, la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia intenda cedere la quota delle
azioni a lei assegnate eccedente il 2% del capitale di Rolo Banca 1473 S.p.A. quale
esistente alla data di entrata in vigore del Patto, il termine è ridotto a 8 giorni
purché la quota di cui sopra non superi complessivamente l’1,20% del capitale
sociale come sopra individuato e che la quota ceduta in ciascun anno non superi lo
0,40% del predetto capitale. In questo caso, il corrispettivo della cessione sarà
pari alla media del prezzo di riferimento degli otto giorni di borsa aperta
antecedenti il giorno di ricezione della comunicazione di offerta. Le azioni per le
quali non sarà stato esercitato il diritto di prelazione, potranno essere cedute sul
mercato o a trattativa privata purché, in tale ultimo caso, non ad altre Fondazioni e
sempre entro la menzionata quota annua massima dello 0,40% del capitale sociale al
momento del conferimento delle azioni, per un totale dell’1,20% nel triennio. In
caso di mancato rispetto degli obblighi da ultimo indicati, la Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia corrisponderà una penale alle altre parti complessivamente pari
al 10% del prezzo ricevuto per le azioni cedute.
F)
Diritto di acquisto.
UniCredito
Italiano S.p.A. e Carimonte Holding S.p.A. sono impegnati a deliberare la
liquidazione, con assegnazione dei beni, di Credit Carimonte S.p.A. nel caso in cui:
·
la partecipazione al capitale sociale di Carimonte Holding S.p.A. complessivamente
detenuta da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e Fondazione del Monte di Bologna
e Ravenna scenda al di sotto della maggioranza assoluta; in tale evenienza UniCredito
Italiano avrà il diritto di acquistare l’intera partecipazione azionaria in Rolo
Banca 1473 S.p.A. che sarà assegnata a Carimonte Holding S.p.A. e quella posseduta da
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena;
·
uno o più soggetti di concerto acquistino la maggioranza assoluta del capitale
sociale di UniCredito Italiano o comunque UniCredito Italiano entri a far parte di
altro gruppo bancario; in tale evenienza Carimonte Holding S.p.A. avrà il diritto di
acquistare l’intera partecipazione in Rolo Banca 1473 S.p.A. detenuta da UniCredito
Italiano S.p.A.
In
tali due ipotesi, il diritto di acquisto rispettivamente riconosciuto ad UniCredito
Italiano S.p.A. da una parte ed alla Carimonte Holding dall’altra, dovrà essere
esercitato entro sei mesi dalla assegnazione delle azioni in sede di liquidazione, con
l’indicazione del prezzo e delle modalità di trasferimento dei titoli.
Il
prezzo sarà pari alla media dei prezzi di compenso dell’azione Rolo Banca 1473
S.p.A. dei sei mesi antecedenti la richiesta. Il trasferimento dovrà avvenire entro
30 giorni dalla richiesta ed il relativo pagamento entro i 30 giorni successivi alla
data di acquisto.
G)
Efficacia e durata
Il
Patto relativo a Rolo Banca 1473 S.p.A. acquisterà efficacia a decorrere dal
conferimento in Rolo – da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia –
della quota pari al 40% del capitale sociale, della propria partecipazione nella Banca
dell’Umbria 1462 ed avrà la durata di un triennio da detta data.
La
durata di Credit Carimonte S.p.A. è fissata al 2011.
H)
Limite percentuale della partecipazione
Il
Patto relativo a Rolo Banca 1473 S.p.A. perderà efficacia nei confronti della parte
che ha facoltà di designazione di componenti degli organi sociali qualora la sua
partecipazione nel capitale sociale di Rolo Banca 1473 S.p.A. scenda al di sotto del
2%, riferito al capitale sociale di Rolo all’entrata in vigore del Patto e vi
permanga per un periodo di tempo superiore a 30 giorni. In tale ipotesi:
·
qualora si verifichi detta circostanza relativamente alla Fondazione Cassa di
Risparmio di Perugia, in sostituzione del consigliere da questa designato, verrà
cooptato od eletto un consigliere designato da Carimonte Holding S.p.A.;
·
qualora si verifichi detta circostanza relativamente a ciascuna delle altre parti, le
parti restanti rinegozieranno in buona fede le clausole del Patto relative alla
composizione degli organi collegiali e le modalità di assunzione delle deliberazioni.
I)
Controversie
Qualsiasi
controversia riguardante la validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del
Patto, o di sue eventuali integrazioni o modifiche, è sottoposta alla competenza di
un Collegio Arbitrale.
Si
rende noto che il Patto sostituirà, dalla data in cui acquisirà efficacia, il patto
sopra menzionato stipulato in data 6 novembre 1995.
Il
Patto viene depositato presso il Registro delle Imprese di Bologna.
UNICREDITO
ITALIANO S.p.A.
CARIMONTE
HOLDING S.p.A.
FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI MODENA
RIUNIONE
ADRIATICA DI SICURTA’ S.p.A.
FONDAZIONE
CASSA DI RISPAMIO DI PERUGIA