Studio Legale Tidona e Associati

HOME

CONTATTO

CHI SIAMO

 

Magistra Banca e Finanza | Studio Legale Tidona e Associati | Diritto Bancario e Finanziario

Rivista di Diritto Bancario e Finanziario
Per contattarci

CERCA ARTICOLI:

Il titolo cambiario affetto da irregolarità fiscale, tale da incidere  negativamente sulla sua qualità di titolo esecutivo

Tabella della bollatura per le cambiali

Di Maurizio Tidona, Avvocato

20 novembre 2000

 

La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno bancario non hanno la qualità di titoli esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall'origine e, qualora si tratti di titoli provenienti dall'estero, prima che se ne faccia uso.

 

I notai, gli ufficiali giudiziari ed i segretari comunali, devono a tale fine negli atti di protesto delle cambiali, fare menzione dell'ammontare dell'imposta di bollo pagata per detti titoli e, quando questi siano muniti di marche da bollo o di visto per bollo, devono anche indicare l'ufficio che ha annullato le marche od apposto il visto e la relativa data.

 

L'art. 6, All. A, del D.P.R. n. 642/72, modificato ed aggiornato dal  D.M. 20/8/92, prescrive il  12 per mille quale  indice generale dell'imposta di bollo alla quale devono essere assoggettate le cambiali.

 

La dimostrata irregolarità dei bolli ab origine, rende la cambiale priva della tipica caratteristica di essere esigibile ed azionabile immediatamente, e quindi della sua qualità di  titolo esecutivo ex lege.

 

Ne discende la nullità di ogni atto successivo, anche giudiziario, in quanto non fondato su titolo esecutivo bensì semplicemente su mera scrittura privata (ex art. 20 - D.P.R. n. 642/72), così da rendere improcedibile ogni eventuale azione esecutiva.

 

Tabella della bollatura per le cambiali:

 

 

Cambiali:

 

- emesse e pagabili nello Stato

12 per mille fin dall’origine

- emesse nello Stato e pagabili all’estero

9 per mille fin dall’origine

- accettate da banche per accettazione di tratte a copertura di esportazioni

0,1 per mille fin dall’origine

- emesse da imprenditore e accettate da banche con indicazione dei proventi, girabili con clausola senza garanzia e con scadenza fino a 12 mesi (così dette accettazioni bancarie)

0,1 per mille fin dall’origine

- cambiali finanziarie

0,1 per mille fin dall’origine

- agrarie rilasciate da banche autorizzate ad esercitare il credito agrario

0,1 per mille fin dall’origine

- emesse da imprese sovvenzionate da BEI, CECA, EURATOM, Consiglio d’Europa

0,1 per mille fin dall’origine

- emesse in relazione ad operazioni di credito a medio e lungo termine

0,1 per mille fin dall’origine

- e titoli equivalenti emessi in Italia a fronte di operazioni relative all’assicurazione e al finanziamento

0,1 per mille fin dall’origine

- se provenienti dall’estero per ogni milione o frazione di esso

Lire 100 in caso d’uso

- provenienti dall’estero

in caso d’uso come per cambiali emesse nello stato

- duplicati e copie

Le stesse imposte stabilite per l’originale con il massimo di lire 1000

Prima pagina della rivista

DOSSIER SPECIALE:

La responsabilità della Banca per i danni causati dal Promotore Finanziario

PARTECIPI AL CONVEGNO:
I CONTRATTI BANCARI E LE GARANZIE RICEVUTE E RILASCIATE DALLA BANCA:
VIZI, RIMEDI E PROPOSTE CONTRATTUALI
Milano, 31 Maggio 2012
Programma completo

Si iscriva alla Newsletter

( Premium)

Riceverà gratuitamente materiali ed approfondimenti di diritto bancario e finanziario

 

Il Testo Unico Bancario Annotato con la Giurisprudenza - Tidona Comunicazione

Il Testo Unico Bancario Annotato con la Giurisprudenza

 

 

Tidona Giuridica Online

L'informazione giuridica specializzata per le banche

 

 

Note obbligatorie per la citazione o riproduzione di questo articolo

Prima pagina della rivista

Vai alla Pagina PrecedenteTorna Su

stampa questa pagina

© copyright 1998-2009 Studio Legale Tidona e Associati | Tidona.com |