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La cambiale, il vaglia
cambiario e l'assegno bancario non hanno la qualità di titoli esecutivi se non sono
stati regolarmente bollati sin dall'origine e, qualora si tratti di titoli provenienti
dall'estero, prima che se ne faccia uso.
I notai, gli ufficiali
giudiziari ed i segretari comunali, devono a tale fine negli atti di protesto delle
cambiali, fare menzione dell'ammontare dell'imposta di bollo pagata per detti titoli e,
quando questi siano muniti di marche da bollo o di visto per bollo, devono anche
indicare l'ufficio che ha annullato le marche od apposto il visto e la relativa data.
L'art. 6, All. A, del D.P.R. n. 642/72, modificato
ed aggiornato dal D.M. 20/8/92, prescrive il
12 per mille quale indice generale
dell'imposta di bollo alla quale devono essere
assoggettate le cambiali.
La dimostrata irregolarità
dei bolli ab origine, rende la cambiale priva della tipica caratteristica di essere
esigibile ed azionabile immediatamente, e quindi della sua qualità di titolo
esecutivo ex lege.
Ne discende la nullità di
ogni atto successivo, anche giudiziario, in quanto non fondato su titolo esecutivo bensì
semplicemente su mera scrittura privata (ex art. 20 - D.P.R. n. 642/72), così da
rendere improcedibile ogni eventuale azione esecutiva.
Tabella della
bollatura per le cambiali:
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Cambiali:
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- emesse e pagabili nello Stato
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12 per
mille fin dall’origine
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- emesse nello Stato e pagabili all’estero
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9 per
mille fin dall’origine
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- accettate da banche per accettazione di
tratte a copertura di esportazioni
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0,1 per
mille fin dall’origine
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- emesse da imprenditore e accettate da banche
con indicazione dei proventi, girabili con clausola senza garanzia e con scadenza
fino a 12 mesi (così dette accettazioni bancarie)
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0,1 per
mille fin dall’origine
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- cambiali finanziarie
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0,1 per
mille fin dall’origine
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- agrarie rilasciate da banche autorizzate ad
esercitare il credito agrario
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0,1 per
mille fin dall’origine
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- emesse da imprese sovvenzionate da BEI,
CECA, EURATOM, Consiglio d’Europa
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0,1 per
mille fin dall’origine
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- emesse in relazione ad operazioni di credito
a medio e lungo termine
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0,1 per
mille fin dall’origine
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- e titoli equivalenti emessi in Italia a
fronte di operazioni relative all’assicurazione e al finanziamento
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0,1 per
mille fin dall’origine
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- se provenienti dall’estero per ogni
milione o frazione di esso
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Lire
100 in caso d’uso
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- provenienti dall’estero
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in caso
d’uso come per cambiali emesse nello stato
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- duplicati e copie
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Le
stesse imposte stabilite per l’originale con il massimo di lire 1000
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