Indice:
Premessa
Capitolo I - L’art. 2409 c.c.:
caratteristiche della disposizione
1 - Origini della norma: dall’art. 153 cod.
comm. 1182, all’art. 2409 c.c. 1942.
2 - Il “fondato sospetto di gravi
irregolarità”.
3 - Gravi irregolarità: rassegna
giurisprudenziale.
4 - I soggetti legittimati a promuovere il
procedimento.
5 - L’ispezione dell’amministrazione della
società e la sua natura.
6 - Gli opportuni provvedimenti cautelari e
la convocazione dell’assemblea.
7 - Decreto di revoca degli amministratori e
dei sindaci e nomina di un amministratore giudiziario.
8 - Effetti dell’amministrazione giudiziaria
sull’attività sociale.
Capitolo II
La problematica relativa agli interessi
tutelati dall’art. 2409 c.c..
1 - Pluralità di posizioni in ordine alla
questione degli interessi tutelati dall’art. 2409 c.c.
2 - La teoria istituzionalista dell’interesse
sociale: dalla sua formulazione nella dottrina tedesca
all’elaborazione della dottrina italiana sotto il codice di
commercio del 1882.
3 - La teoria contrattualista dell’interesse
sociale e la questione dei poteri della maggioranza.
4 - Varie interpretazioni dell’”interesse
comune ai soci”.
5 - Le tesi pluraliste dell’interesse sociale
tra contrattualismo e teorie miste.
6 - La ricostruzione dell’art. 2409 c.c. in
funzione dell’interesse sociale e le teorie”esclusive” della
tutela: rilevanza o del solo interesse pubblico o del solo
interesse privato.
7 - Segue: Le teorie che considerano
rilevanti interessi sia privati che pubblici.
8 - Le concezioni che qualificano la
legittimazione del Pubblico Ministero come finalizzata
all’interesse alla tutela dei rapporti privati.
9 - Conclusioni: Neutralità della nozione di
interesse sociale al fine di individuare gli interessi tutelati
dal controlllo giudiziario ex art. 2409 cod. civ. L’ interesse
alla regolare amministrazione della società per azioni.
10 - Le indagini sull’amministrazione della
società nel diritto straniero.
Capitolo III
Il controllo giudiziario nella riforma del
diritto delle società
1 - Linee guida della riforma e i principi
della legge delega.
2 - Le novità in tema di controllo
giudiziario e l’esclusione del procedimento nella s.r.l..
3 - La disciplina del procedimento ex art.
2409 cod. civ. prevista dalla riforma e il possibile
ridimensionamento della tutela offerta dal controllo giudiziario.
4 - L’idoneità delle irregolarità denunciate
ad arrecare “danno alla società”.
5 - La partecipazione della società al
procedimento in via preventiva e compiti dell’amministratore
giudiziario.
6 - La legittimazione alla denuncia.
7 - La disciplina transitoria.
8 - Considerazioni critiche conclusive.
Bibliografia
Indice cronologico della giurisprudenza
Premessa
L’oggetto della seguente ricerca concerne il
controllo giudiziario ex art. 2409 cod. civ. previsto
dall’ordinamento giuridico italiano nei confronti delle società
per azioni, in particolare, alla luce della recente ed attuale
innovazione normativa intervenuta con il D.Lsg. 17 gennaio 2003 in
attuazione della legge 3 ottobre 2001 n. 366.
Il tema in esame è quanto mai di pubblico
interesse, atteso il ruolo delle società di capitali all’interno
del complesso universo dell’economia globale, sempre più
contraddistinto dalla presenza e della conseguente influenza di
tali soggetti imprenditoriali. Le società di capitali, infatti,
sono i veri e propri “protagonisti” dell’odierno sistema
produttivo mondiale, in ragione della loro capacità di convogliare
ingenti risorse economiche..
Le relative operazioni imprenditoriali,
coinvolgono interessi quanto mai numerosi, diversi ed anche
contrapposti, dal contributo fornito alla produttività economica
di ciascun singolo stato, agli interessi dei risparmiatori,
dall’impiego occupazionale, alla ricerca ed al conseguente
progresso tecnico-scientifico. È inevitabile, quindi, che le
società di capitali diventino un tema oggetto di confronto tra
forze politiche, rappresentanze degli imprenditori, sindacati dei
lavoratori, associazioni di categoria, di risparmiatori e di
consumatori, settore creditizio. Ciò ha giustificato il
progressivo “interessamento” del legislatore - e prima ancora,
delle forze politiche -, finalizzato a garantire il giusto
contemperamento tra gli interessi contrapposti, costantemente
sollecitato, in particolare, a mediare tra le garanzie di
salvaguardia della libera iniziativa economica ed il timore che a
cagione della “logica del profitto” (di pochi) siano pretermessi
altri interessi, egualmente meritevoli di tutela.
Quanto sopra succintamente e riduttivamente
esposto consente, pertanto, di intuire la ragione politica di
fondo dei controlli giudiziari, non a caso adottati, con le ovvie
diverse soluzioni, dai vari ordinamenti giuridici.
La seguente esposizione ha quale finalità la
descrizione del suddetto controllo, soffermandosi, in particolare,
sulle difficoltà interpretative della relativa normativa
codicistica, sugli interessi alla base della tutela, ed, infine,
sulla recente riforma, che già in sede di elaborazione ha
suscitato un aspro confronto tra le forze politiche, esponenti del
mondo accademico e della magistratura.
In merito, è opportuno osservare, sin d’ora,
che un più approfondito esame del vigente sistema risente della
sua immediata attualità, ed, in particolare, della carenza di
orientamenti giurisprudenziali e dottrinari, vero “banco di
prova” della novazione legislativa.
Capitolo I
L’art. 2409 cod. civ.: caratteristiche della
disposizione
1. Origini
della norma: dall’art. 153 cod. comm. 1882, all’art. 2409 cod.
civ. 1942
L’art. 2409 cod. civ. che regolamenta un
controllo giudiziario di particolare intensità sulle società di
capitali, è stato voluto dal legislatore del 1942 per superare il
sistema in precedenza previsto dall’art. 153 del codice di
commercio. In particolare, si prevedeva che i soci rappresentanti
l’ottava parte del capitale sociale, in situazioni di fondato
sospetto di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri di
amministratori e sindaci, potessero denunciare i fatti al
tribunale; sin qui, al di là della diversa percentuale dei soci
denunzianti, non emergono sostanziali differenze rispetto al comma
1 dell’art. 2409 cod. civ. Notevolmente diversi erano, invece, i
poteri riconosciuti all’autorità giudiziaria, sia per quanto
concerne il potere d’ispezione, sia in relazione ai provvedimenti
adottabili: la prima era, infatti, limitata al solo esame
contabile dei libri sociali; quanto ai secondi, se il sospetto non
fosse risultato fondato, il tribunale avrebbe potuto ordinare la
pubblicazione della relazione stilata dal commissario, se, invece,
le irregolarità fossero state riscontrate, avrebbe dovuto disporre
la convocazione dell’assemblea. La limitatezza dei poteri
d’intervento dell’autorità giudiziaria rientrava appieno nella
concezione liberale dell’epoca, in cui al riconoscimento
dell’autonomia privata cui appartenevano sicuramente i rapporti
economici, seguiva il principio di non ingerenza dello Stato;
pertanto, una volta riscontrate le irregolarità, il tribunale non
poteva far niente per rimuoverle, ma doveva rimettere la questione
all’assemblea dei soci, la quale, se dominata dagli amministratori
o dai loro amici, poteva porre nel nulla lo sforzo dei
denuncianti, anche se i risultati dell’ispezione avevano dato loro
ragione, adottando una deliberazione favorevole agli organi di
gestione e di controllo. Non solo, ma dato che l’esito massimo del
procedimento era una pronuncia dell’assemblea, amministratori e
sindaci, avuta denuncia, si affrettavano a convocarla essi stessi,
per farle dichiarare senz’altro infondata la questione; nel qual
caso il procedimento non avrebbe avuto più ragione di proseguire,
essendosi raggiunto la finalità cui lui stesso tendeva[1].
Le critiche cui fu sottoposta la norma e il
mutamento nelle dimensioni e nel ruolo delle società di capitali,
in cui si venne delineando la distinzione fra soci risparmiatori
ed amministratori, tra titolari di capitali e titolari del potere
di gestione[2],
rese necessaria una modifica profonda del sistema dei controlli,
che lo rendesse valido strumento di difesa degli azionisti,
avverso i comportamenti abusivi degli amministratori e dei sindaci[3].
Il sistema di controllo di cui all’art. 2409
cod. civ. affida ad una minoranza qualificata di soci o al PM
l’attivazione dell’intervento giudiziario in tutti i casi in cui
si possa fondatamente sospettare che la conduzione della società
sia gravemente irregolare. L’autorità giudiziaria alla quale sia
pervenuta la denuncia, può, al fine di accertare l’effettiva
esistenza delle irregolarità denunciate, disporre l’ispezione
giudiziale della società; il provvedimento deve essere adottato
previa audizione degli amministratori e dei sindaci in camera di
consiglio e le spese dell’ispezione sono a carico dei soli soci
denunzianti, nel caso d’iniziativa della minoranza, ovvero della
società, in caso d’iniziativa del PM.
Qualora, dall’esito dell’ispezione o dalla
stessa denunzia, risulti la sussistenza delle irregolarità
denunciate, il tribunale ha a disposizione strumenti diversificati
a seconda della gravità della situazione[4]:
nei casi meno gravi, può limitarsi ad adottare i provvedimenti
cautelari che ritenga opportuni, lasciando all’assemblea all’uopo
convocata, il compito di adottare ulteriori e conseguenti
deliberazioni. Se, invece, le irregolarità sono tali da far
ritenere insufficienti le predette misure, l’autorità giudiziaria
dispone la revoca degli amministratori e dei sindaci in carica e
provvede direttamente a nominare un amministratore, che gestisca
la società con i poteri e per il tempo stabiliti dall’atto di
nomina e legittimato ex lege ad esperire l’azione di
responsabilità contro gli amministratori e i sindaci revocati.
Al termine del suo incarico, l’amministratore
convoca e presiede l’assemblea dei soci: in essa, può proporre la
messa in liquidazione della società. Se l’attività della società
prosegue, o perché l’amministratore non ha ritenuto opportuno
formulare la proposta di liquidazione o perché questa è stata
respinta, l’assemblea deve provvedere alla nomina di nuovi
amministratori e sindaci[5].
Da questa prima ricognizione risulta chiara
la portata della norma e la sua capacità di penetrazione nella
gestione sociale.
2. Il fondato sospetto di gravi
irregolarità.
Il primo comma dell’ art. 2409 cod. civ.,
rubricato “Denunzia al Tribunale”[6],
prevede che, in presenza di una situazione di fondato sospetto di
gravi irregolarità, i soci che rappresentano un decimo del
capitale sociale possano denunciare i fatti al tribunale, l’ultimo
comma dello stesso articolo afferma che i medesimi provvedimenti
possono essere adottati anche a richiesta del PM[7].
Dunque, la situazione di fondato sospetto è sufficiente a mettere
in moto il procedimento: non è richiesta la prova delle
irregolarità, come dimostra anche il provvedimento d’ispezione di
cui al comma 2 a tal fine preordinato, ma non è ammissibile una
denuncia totalmente priva di riscontri obbiettivi[8],
basata su semplici “voci” o “dubbi” giacchè il “sospetto” (ossia
la situazione psicologica di incertezza circa l’esistenza di una
data circostanza, che, però, si propende per ritenere reale) deve
essere “fondato”, cioè supportato da elementi di fatto tali da
costituire, se non la prova delle irregolarità, quanto meno un
indizio grave della sussistenza delle stesse. Il procedimento non
può prescindere da una precisa allegazione di fatti, dai quali
desumere la probabilità dell’esistenza delle irregolarità e,
poiché si tratta di fatti, il procedimento può solo riguardare la
legittimità dell’operato di amministratori e sindaci, ovvero il
rispetto da parte di costoro delle norme di legge e di statuto che
impongono loro doveri, mentre non possono essere mosse con la
denunzia censure di merito, relative all’opportunità e convenienza
della gestione[9].
Il sospetto deve riguardare irregolarità
compiute da amministratori e sindaci nell’ adempimento dei loro
doveri, e per essere rilevanti debbono essere “gravi”.
Bisogna cercare di capire cosa si intende con
questa espressione.
Gli amministratori, nelle società di
capitali, sono l’organo istituzionalmente demandato alla gestione
dell’impresa sociale: determinano la politica aziendale, possono
compiere tutti gli atti d’impresa funzionali al compimento
dell’oggetto sociale che non siano riservati all’assemblea e ne
determinano l’ordine del giorno, vincolano la società nei
confronti dei terzi, senza obbligo di soggiacere alle direttive
dell’assemblea, se non relativamente agli oggetti attinenti alla
gestione sociale da essi sottoposti all’ esame dell’ assemblea[10].
In questo complesso di attribuzioni si può distinguere tra
amministrazione interna (poteri di deliberazione e di gestione),
che spetta al consiglio di amministrazione, e amministrazione
esterna (potere di rappresentanza), che spetta solo agli
amministratori ai quali l’ atto costitutivo l’ attribuisce.
L’art. 2409 cod. civ., nel parlare di
“irregolarità nell’adempimento dei doveri”, non distingue tra i
due tipi di amministrazione, né specifica il significato
dell’espressione “gravi irregolarità”, lasciando all’ interprete
il compito di individuare, di volta in volta, i fatti
amministrativi irregolari.
Parte della dottrina e la giurisprudenza[11]
prendendo le mosse dai doveri imposti ad amministratori e sindaci,
osserva che gli amministratori (e i sindaci) debbono adempiere al
loro incarico con la diligenza del mandatario (artt. 2392 e 2407
cod. civ.), cioè con un livello di diligenza medio, per cui
saranno considerati responsabili per inadempimento solo qualora
non abbiano ottemperato ai loro doveri violando l’obbligo di
diligenza, quindi solo per comportamenti dolosi o colposi, secondo
la regola generale della responsabilità contrattuale di cui
all’art. 1218 cod. civ.; l’art. 2409 cod. civ., tuttavia, richiede
che le irregolarità, per essere rilevanti, debbono essere gravi e
pertanto non possono essere considerate tali le inadempienze
dovute a colpa lieve, così come quelle prive di un nesso
psicologico doloso o colposo con la condotta degli amministratori
(come si evince dall’art. 1218 cod. civ., che esclude la
responsabilità nelle ipotesi di caso fortuito e forza maggiore);
neppure dovrebbe considerarsi il concetto di “giusta causa” di
revoca (art. 2383 comma 3 cod. civ.), potendo essa ricorrere
dinnanzi a comportamenti degli amministratori sì scorretti, e tali
da far venir meno il rapporto di fiducia che lega l’amministratore
alla società-datore di lavoro, ma non necessariamente gravi. Sono
considerati, invece, rilevanti anche comportamenti non
inadempienti, consistenti in adempimenti inesatti o non
tempestivi: il concetto di gravi irregolarità è più ampio di
quello di gravi inadempienze, comprendendo anche adempimenti non
regolari, anche se le gravi inadempienze dolose o colpose sono
sicuramente irregolarità.
Contro coloro che ritengono necessaria
l’imputabilità psicologica delle irregolarità, si pone quella
parte della dottrina che ritiene il procedimento azionabile
davanti ad una situazione obiettivamente qualificabile come
gravemente irregolare, non rilevando la situazione soggettiva
degli amministratori.
Anzitutto Patroni Griffi[12],
per il quale il presupposto dell’intervento dell’autorità
giudiziaria non può essere collegato al contegno soggettivo degli
inadempienti: a sostegno di quest’affermazione, l’autore considera
come il procedimento di controllo non sia preordinato
all’esercizio dell’azione di responsabilità contro gli
amministratori e i sindaci revocati; questo è dimostrato dal fatto
che, a norma del comma 4 dell’art. 2409 cod. civ.,
l’amministratore giudiziario “può” (e non “deve”) proporre detta
azione: se il comportamento gravemente irregolare dovesse essere
sempre caratterizzato dal dolo o dalla colpa degli organo sociali,
sarebbe stato conseguente imporre all’amministratore giudiziario
l’obbligo di esercitare l’azione e non rimettere la decisione alla
sua discrezionalità. Inoltre, non si può affermare che non possano
considerarsi irregolarità rilevanti, per la necessità del
requisito della “gravità”, quelle compiute con colpa lieve o
sufficienti a determinare la giusta causa di revoca, giacché da un
lato, appare strano che scorrettezze non gravi possano integrare
gli estremi della giusta causa, qualora si tenga conto del fatto
che la revoca importa l’estinzione del rapporto d’amministrazione,
e, dall’altro, sarebbe quantomeno singolare che il tribunale non
potesse revocare gli amministratori e i sindaci, quando la loro
condotta sia stata tale da far venire meno nei soci la fiducia nel
successivo adempimento delle loro obbligazioni. Sulla base di tali
osservazioni, l’autore giunge alla conclusione che “qualsiasi
irregolarità nell’adempimento dei doveri degli amministratori,
alla quale segua o si accompagni il cattivo funzionamento
dell’organo di controllo interno, costituisce di per sé grave
irregolarità a mente del primo comma dell’art. 2409 cod. civ.”
[13].
Ricordiamo anche la posizione di Vitrò[14],
il quale afferma che gli amministratori delle società di capitali
non possono considerarsi alla stregua di qualunque debitore e, di
conseguenza, non è possibile applicare ad essi il principio
desumibile dall’art. 1218 cod. civ., per cui l’inadempimento di
una prestazione diviene rilevante per l’ordinamento solo se
dipende, quantomeno, da colpa del debitore: infatti, mentre
l’inadempimento di quest’ultimo determina solo la mancata
soddisfazione della pretesa creditizia, quello degli
amministratori ha conseguenze che si riflettono su tutta la vita
della società, a causa del ruolo da essi svolto; gli
amministratori sono coloro ai quali spetta la gestione della
società, devono curarne l’organizzazione interna, effettuare
scelte, stabilire obbiettivi, predisporre programmi, compiere
quanto è necessario al fine di realizzare l’oggetto sociale e, per
fare questo, è indispensabile che essi utilizzino un bagaglio di
conoscenze tecniche specifiche; l’attività di amministrazione si
salda necessariamente con l’attività d’impresa e con i rischi ad
essa connessi, perciò la revoca attraverso procedimenti
giurisdizionali deve prescindere dall’atteggiamento psicologico
dell’amministratore, analogamente a quanto accade per la
dichiarazione di fallimento, che discende tout court
dall’accertamento dello stato d’insolvenza, anche se determinato
da cause del tutto indipendenti dalla volontà dell’imprenditore.
Anche per quest’autore, dunque, il procedimento ex art. 2409 cod.
civ. richiede solo l’obiettiva esistenza delle gravi irregolarità
e non anche l’accertamento dell’atteggiamento psicologico doloso o
colposo degli autori delle stesse.
Rimane, però, ancora da chiarire cosa siano
le “gravi irregolarità”: dall’esame delle posizioni della
dottrina, un punto emerge con chiarezza e, cioè, che esse sono
inadempimenti (o, meglio, non esatti adempimenti[15])
ai doveri di amministratori e sindaci.
I doveri degli amministratori possono essere
ricavati dalle “norme che regolano l’attività sociale e pongono,
nell’interesse dei soci e dei terzi, presupposti e limiti allo
svolgimento di quest’attività”[16]:
esse, infatti, creano delle limitazioni al potere degli
amministratori e sono, contemporaneamente, fonte di obblighi per
costoro. Pertanto, costituisce obbligo incombente sugli
amministratori ogni regola di legge, di atto costitutivo, di
statuto che disciplina una situazione di fatto, alla quale deve
conformarsi la condotta degli amministratori e, poiché i doveri su
di essi incombenti riguardano sia l’organizzazione interna della
società sia il suo funzionamento all’esterno come soggetto
economico operante sul mercato, è necessario chiarire che la
violazione di regole esterne può comportare il ricorso al
procedimento di cui all’art. 2409 cod. civ., solo quando è fonte
di “gravi irregolarità”, o, in altre parole, quando causa un grave
turbamento nella vita interna della società[17].
Le violazioni di norme poste a presidio di interessi estranei alla
società, di per se stesse non assumono rilevanza, ai fini del
procedimento ex art. 2409 cod. civ., perché uno dei requisiti che
le irregolarità debbono avere, e su questo concordano dottrina e
giurisprudenza[18],
è la pericolosità per la vita della società; le irregolarità non
devono, necessariamente, averle cagionato un danno, ma devono,
quantomeno, aver creato una situazione di pericolo di danno, cui
il procedimento de quo tenta di porre rimedio, evitando il
prodursi del pregiudizio o almeno limitandone le conseguenze.
Così, si afferma che valgano come irregolarità solo “le violazioni
di norme civili, penali, tributarie, amministrative da cui possa
derivare un concreto pregiudizio al patrimonio della società e,
quindi, ai soci e ai creditori sociali”[19].
Altro requisito che le irregolarità devono
possedere è l’attualità: esse debbono essere “attuali”, nel senso
che deve persistere quantomeno la loro potenzialità dannosa; se le
irregolarità sono state rimosse e non sussiste più alcun pericolo
di danno per la società, non ha alcun senso il procedimento di cui
all’art. 2409 cod. civ., essendo esso rivolto alla normalizzazione
della vita della società, al ripristino della regolarità della
gestione[20].
Il legislatore non ha ritenuta idonea a mettere in moto il
procedimento de quo ogni e qualsiasi perdurante violazione di
norme impositive di obblighi, potenzialmente dannose per la
società, ma ha qualificato le irregolarità come “gravi”, cioè ha
richiesto che esse siano tali da cagionare guasti sensibili e
gravi turbamenti nell’attività sociale, compromettendo gli
interessi di cui sono portatori la società, i soci e i terzi:
questi effetti possono prodursi in maniera diversa nei singoli
casi concreti, perciò sarà compito dell’autorità giudiziaria
verificare, di volta in volta, la sussistenza del requisito, in
relazione alle modalità dell’attività svolta e alla condotta degli
amministratori[21].
Questo è dimostrato anche dall’ampia casistica giurisprudenziale
in tema d’irregolarità rilevanti, da cui si ricava che, spesso,
situazioni apparentemente simili, ricevono trattamenti
differenziati, proprio perché le singole fattispecie si
caratterizzano in maniera diversa da società a società: la scelta
del legislatore di non definire il concetto di “grave
irregolarità” è stata fatta proprio per rendere il procedimento
flessibile e consentire al giudice di adattarlo alle svariate
situazioni presenti nella realtà giuridica. Un punto, tuttavia,
emerge con chiarezza e, cioè, che la qualificazione delle
irregolarità incide sul grado di tutela accordabile: se
l’irregolarità non viene riconosciuta grave, la domanda dovrà
essere respinta; se ne viene accertata la gravità, il giudice
dovrà emettere un decreto in cui disporrà i provvedimenti
cautelari che riterrà opportuni e la convocazione dell’assemblea;
se viene riscontrata un’irregolarità gravissima, dovrà procedere
alla revoca degli amministratori e alla contestuale nomina
dell’amministratore giudiziario.
Il discorso è stato condotto sinora facendo
riferimento ai soli amministratori, ma può essere utilizzato anche
per i comportamenti dei sindaci. Il collegio sindacale è l’organo
deputato al controllo interno sulla gestione sociale. I sindaci,
nell’esercizio del loro potere di controllo e di vigilanza
sull’attività amministrativa, possono procedere ad attività
ispettive (art. 2403 cod. civ.), possono richiedere informazioni
agli amministratori, devono partecipare alle adunanze del
consiglio di amministrazione e dell’assemblea (art. 2405 cod. civ.)
e impugnare le relative deliberazioni invalide (art. 2377 e 2391
cod. civ.), procedere alla convocazione dell’assemblea in caso di
omissione degli amministratori (art.2406 cod. c.iv), stilare la
relazione sul bilancio redatto dagli amministratori (art. 2432
cod. civ.), indagare sui “fatti censurabili” segnalati dai soci
(art. 2408 cod. civ.): sono considerati irregolari i comportamenti
dei sindaci gravemente difformi dai loro doveri[22].
Ci si è chiesti se le irregolarità si
debbano riferire a tutti gli amministratori e a tutti i sindaci
congiuntamente o se è sufficiente che si riferiscano ad uno dei
due organi e, conseguentemente, se i provvedimenti debbano
necessariamente coinvolgere entrambi gli organi o se possano
differenziarsi a seconda della condotta di ciascuno di essi.
Ritenendo rilevante la circostanza obbiettiva dell’esistenza delle
irregolarità, indipendentemente dall’atteggiamento psicologico
doloso o colposo degli organi di gestione e di controllo, è chiaro
che a questo dovrà farsi riferimento per l’applicazione del
procedimento: così come non è dato distinguere tra amministratori
colpevoli e incolpevoli, allo stesso modo non si può non applicare
il procedimento ai sindaci incolpevoli. Adottando la tesi opposta,
occorrerà valutare l’imputabilità della condotta irregolare. Il
legislatore parla di irregolarità commesse da “amministratori e
sindaci”, dunque, a prima vista, è ad entrambi gli organi che
occorre fare riferimento: è necessario sia che la gestione sia
irregolare, sia che il sistema di controllo interno non sia in
grado di funzionare e di riportare la gestione della società alla
norma[23].
Tuttavia, la modifica apportata col d.lgs.
58/98 con l’attribuire la legittimazione alla denuncia anche ai
sindaci delle società con azioni quotate, ammette che il
procedimento possa essere attivato nei confronti d’uno solo dei
due organi. Le difficoltà riscontrate in ordine alla definizione
del concetto di “gravi irregolarità” dipendono dall’incertezza
relativa alla effettiva portata della norma e agli interessi da
essa tutelati: v’è, infatti, uno stretto collegamento fra
l’oggetto della denuncia, ossia la condotta degli amministratori e
dei sindaci, e l’oggetto della tutela, ossia gli interessi avuti
di mira dal legislatore con l’apprestamento dei rimedi di cui
all’art. 2409 cod. civ..
E’ chiaro che l’incertezza in relazione al
tipo di interessi tutelati non può che riverberarsi sulla
questione dei comportamenti rilevanti.
3. Gravi irregolarità: rassegna
giurisprudenziale.
La scelta operata dal legislatore nel senso
dell’atipicità del concetto di “gravi irregolarità”, ha portato la
giurisprudenza ad elaborare una vastissima casistica, in cui
spesso si riscontrano decisioni contraddittorie, dovute alla
peculiarità dei casi concreti. Riporto qui di seguito alcune
decisioni, soprattutto della giurisprudenza di merito, al solo
fine di dare un’idea della molteplicità delle soluzioni
riscontrate.
Costituiscono gravi irregolarità[24]:
i vizi nella redazione del bilancio (Trib. Milano, 20-11-1968, in
Foro pad., 1970, I, p.192 e in Riv. dir. comm., 1969, II, p.221;
App. Catania, 28-03-1985, in Società, 1986, p.165; Trib. Napoli, 2
05-1985, in Società, 1986, p.297; Trib. Milano, 15-10-1985, in
Giur. comm., 1986, II, p.459; Trib. Milano, 30-10-1986, in Riv.
dir. comm., 1987, II, p.375; Trib. Napoli, 10-06-1994, in Foro it.,
1995, I, p. 3328; contra App. Venezia 11- 06-1986, in Società,
1986, p.1120; ma in senso contrario, escludendo la rilevanza dei
vizi attinenti alla valutazione dei cespiti, App. Brescia,
12-10-1983, in Società, 1984, p.661); l’esposizione in bilancio di
una situazione patrimoniale non rispondente al vero,
indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte
dell’assemblea (App. Bologna, 03-06-1959, in Dir. fall., 1959, II,
p.434; Cass., 23-04-1969, n.1290, in Dir. fall., 1969, II, p.694;
Trib. Venezia, 25-03- 1986, in Società, 1986, p.889; Trib. Milano,
30-10-1986, in Riv. dir. comm., 1987, II, p.375 e in Foro pad.,
1988, p. 95); la mancata presentazione dei bilanci nei termini (App.
Catania, 20-12-1969, in Dir. fall., 1970, II, p.512; Trib.
Milano,17-07-1984, in Società, 1984, p.1362); la mancata redazione
e il mancato deposito dei bilanci per più esercizi (Trib.
Siracusa, 25-02-1971, in Giur. it., 1971, I, 2, p.869), non però
per un solo esercizio (Trib. Roma, 22-06-1976, in Giur. comm.,
1977, II, p.519; contra Trib. Roma, 12-08-1978, in Giur. comm.,
1979, II, p.37); la presentazione dei bilanci ad assemblea diversa
da quella che li dovrebbe approvare (Trib. Milano, 22-05-1984, in
Società, p.1241); l’emissione di cambiali a favore di un socio,
senza corrispettivo (App. Milano, 23-01-1965, in Giur. it., 1966,
I, 2, p.73); la distrazione di utili da parte di amministratori (Cass.,
23-04-1969, n. 1290, n Dir. fall., 1969, II, p.694; contra Trib.
Aosta, 06-07-1971, in Giur. it., 1972, , 2, p.127, se attuato
nell’ambito dell’interesse sociale); l’accensione di conti
personali del presidente del consiglio d’amministrazione,
utilizzando fondi della società; la vendita di merce d’una società
fallita, controllata alla società denunciata, che sia sfuggita
all’inventario del curatore fallimentare; particolari commistioni
con le società fallite (App. Milano, 02-7-1968, in Giur. it.,
1969, I, 2, p.832); la mancanza o l’irregolare tenuta dei libri
sociali e della contabilità (App. Milano, 02-07-1968, in Giur. it.,
969, I, 2, p.832; App. Venezia, 26-01-1971, in Foro pad., 1972, I,
p.68; Trib. Palermo, 01-12-1972, in Giur.
Comm., 1974, II,
p.104; App. Palermo, 20-07- 973, in Giur. comm., 1974, II, p.106;
Trib. Pavia, 20-06-1977, in Giur. comm, 1978, II, p. 400; Trib.
Roma, 12-08-1978, in Giur. comm., 1979, II,p.37; Trib. Roma,
04-05-1979, in Giur. comm., 1980, II, p.79; Trib. Taranto, 04-
2-1984, in Foro it., 1985, I, p.3187; Trib. Napoli, 24-05-1985, in
Società, 986, p.297; App. Catania, 19-07-1986, in Società, 1986, p.1367);
l’omissione di qualunque controllo da parte di amministratori e
sindaci sull’operato degli altri amministratori (App. Milano,
02-07-1968, in Giur. it., 1969, I, 2, p.832); il mancato
funzionamento del collegio sindacale, la permanenza in carica di
amministratori dimissionari, il mancato versamento della cauzione
da parte degli amministratori (Trib. Palermo, 01-12-1972, in Giur.
comm., 1974, p.104; App. Palermo, 20-07-1973, in Giur. comm.,
1974, II, p.106); la vendita di un terreno di proprietà della
società ad un prezzo notevolmente superiore di quello risultante
dall’atto di vendita (Trib. Roma, 04-05-1979, in Giur. comm.,
1980, II, p.79), così come in generale tutti gli atti di
alienazione di immobili in rapporto alla situazione finanziaria
della società (Trib. Roma, 28-11-1983, in Società, 1984, p.559),
se portano un danno al patrimonio sociale (Trib. Milano,
13-07-1984, in Società, 1984, p.1357); il rifiuto di esibire i
libri sociali opposto all’ispettore nominato ex 2409 cod. civ. (Trib.
Milano, 17-07-1984, in Società, 1984, p.1362); il pagamento di
acconti su utili non ancora realizzati, dichiarato in bilancio (Trib.
Roma, 31- 10-1984, in Società, 1985, p.632); l’omissione della
reintegrazione, in caso di riduzione del capitale obbligatoria per
perdite superiori a un terzo (Trib. Taranto, 04-12-1984, in Foro
it., 1985, I, p.3187), la mancanza d’informazione sul rapporto
causale sottostante il pagamento dei debiti, sui tempi e
sull’ordine di adempimento, sulle partecipazioni assunte in altre
società (App. Milano, 22-02-1986, in Società, 1986, p.879); i
pagamenti effettuati e non documentati, la capitalizzazione di
oneri e costi in violazione di norme di legge (App. Catania,
19-07-1986, in Società, 1986, p.1367); la liquidazione operata dal
consiglio di amministrazione di compensi, in un momento di crisi
per la società; la mancata convocazione dell’assemblea, richiesta
dai soci per deliberarvi l’azione di responsabilità; l’avere
determinato l’iscrizione d’ipoteca giudiziale a carico della
società per non avere presentato l’opposizione al decreto
ingiuntivo, richiesto dallo stesso amministratore quale
rappresentante legale di altra società (Trib. Padova, 24-12-1986,
in Foro it., 1987, I, p.1283).
Non sono gravi irregolarità: l’adozione di
una deliberazione in situazione di conflitto d’interessi, da parte
del socio amministratore e, neppure, la riscossione di un compenso
superiore a quanto stabilito nello statuto, se approvato con
deliberazione assembleare non impugnata (Trib. Trapani, 31-
10-1968, in Foro pad., 1969, I, 903); lo svolgimento delle
funzioni amministrative per due società concorrenti, se
l’amministratore è stato autorizzato dall’assemblea (App. Torino,
05-12-1969, in Dir. fall., 1970, II, p.658, che nega anche
l’esistenza di un conflitto d’interessi); la modestia dell’utile
esposto in bilancio accompagnata dal rifiuto dell’amministratore
di fornire spiegazioni; la mera violazione del divieto di
concorrenza previsto dall’art. 2390 cod. civ., o la sola infedele
verbalizzazione della riunione assembleare (Trib. Napoli,
22-11-1971, in Riv. dir. comm., 1973, II, p.50); la semplice
tenuta di una doppia contabilità (App. Bologna, 09-05- 1975, in
Giur. comm., 1975, II, p.763, App. Cagliari, 03-09-1976, in Giur.
comm., 1977, II, p.509); il fatto che gli amministratori abbiano
consentito l’esercizio anticipato del diritto di opzione ai soci (Trib.
Milano, 24-11-1978, in Riv. dir. comm., 1980, II, p.283); vicende
sociali non più produttive di effetti, o contrasti fisiologici tra
maggioranza e minoranza, oppure l’adozione di procedure
discutibili, sul piano della regolarità formale, che non hanno
comunque danneggiato la società (Trib. Milano, 13-07-1984, in
Società, 1984, p.1357); la rivendita col proprio marchio, da parte
di una società controllata, di merce acquistata dalla controllante
(Trib. Milano, 10-10- 1985, in Giur. comm., 1985, II, p.459).
4. I
soggetti legittimati a promuovere il procedimento.
L’art. 2409 cod. civ., attribuisce la
legittimazione a ricorrere ex art. 2409 cod. civ. al socio che da
solo o insieme ad altri soci rappresenti (almeno) un decimo del
capitale sociale. Perché la minoranza presenti la denuncia
validamente, sono, dunque, richiesti due requisiti, l’uno
qualitativo (la qualifica di socio) e l’altro quantitativo (la
rappresentanza di un decimo del capitale sociale)[25].
Questa quota di partecipazione costituisce il
limite di garanzia per la tutela della serietà dell’iniziativa per
l’instaurazione del procedimento previsto da detto articolo. Nulla
esclude però l’ammissibilità di denunzia proposta da una frazione
maggiore o addirittura dall’intero capitale sociale[26].
Per quanto concerne il primo requisito, il
legislatore ha circoscritto la legittimazione a proporre la
denuncia ai soli soci della società in cui si sospetta siano state
commesse le irregolarità, non ad altri soggetti che, pure
potrebbero essere danneggiati dalla condotta di amministratori e
sindaci (si pensi ai creditori della società, ai suoi fornitori,
ai dipendenti, ecc.). Chi non ha la qualità di socio al momento
della presentazione della denuncia, non può presentarla, anche se
è a conoscenza delle irregolarità[27];
in questi casi, non rimane che rivolgersi al PM, segnalandogli la
presenza delle irregolarità.
Quanto al secondo requisito, non ogni socio
può proporre validamente la denuncia, ma è necessario che questa
venga presentata da una minoranza apprezzabile degli azionisti: i
soci vengono qui considerati come rappresentanti del capitale
sociale, essendo richiesto che essi siano in possesso di tante
azioni da rappresentare un decimo del capitale (o un ventesimo, se
si tratta di società con azioni quotate in borsa)[28]
ma non sono necessari ulteriori requisiti, quali la spettanza del
diritto di voto o la possibilità di esercitare particolari poteri.
Sono, perciò, sicuramente legittimati i
titolari di azioni ordinarie, non sottoposte a particolari
vincoli; lo stesso dicasi per i possessori di azioni privilegiate,
azioni a voto limitato, azioni con prestazioni accessorie e azioni
emesse in favore dei prestatori di lavoro. Non sono, invece,
legittimati i possessori di azioni di godimento, dato che esse
non rappresentano una frazione del capitale sociale.
Problemi sono sorti in relazione ad altri
soggetti, quali il creditore pignoratizio, l’usufruttuario, il
sequestratario (sia nel caso di sequestro conservativo, sia in
caso di sequestro giudiziario)[29].
Un altro problema frequentemente dibattuto in
dottrina e in giurisprudenza è se la qualità di socio e la
titolarità del decimo del capitale sociale, debbano sussistere
solo al momento della presentazione della denuncia o se debbano
perdurare per tutto il corso del procedimento. E’ chiara
l’importanza della questione: adottando la prima soluzione, una
volta dato impulso al procedimento, questo prosegue autonomamente,
restando indifferente alle vicende relative ai soci e al capitale
sociale; al contrario, ritenendo necessaria la permanenza dei due
requisiti, il venir meno della qualità di socio rappresentante il
decimo del capitale, comporterà la cessazione del procedimento.
La maggior parte della dottrina e della
giurisprudenza[30]
considerano la rappresentanza del decimo necessaria per la sola
presentazione della denuncia. Tra coloro che la pensano
diversamente, si può ricordare la posizione di chi[31]
ritiene di dover distinguere le ipotesi in cui la rappresentanza
nei ricorrenti del decimo del capitale sociale viene meno per
iniziative della società che abbiano come conseguenza il venir
meno della titolarità del decimo, dalle altre ipotesi; mentre in
queste ultime il sopravvenuto difetto di legittimazione, comporta
necessariamente l’improcedibilità della denuncia, nel primo caso
(si pensi alla delibera di aumento del capitale sociale), dato che
l’assemblea non può adottare validamente deliberazioni che
contrastino con il procedimento in corso, nessun effetto si
produrrebbe né sulla società né sulla denuncia.
Il potere di denuncia dei soci è considerato[32]
irrinunciabile ed indisponibile, con la conseguenza che qualunque
atto di disposizione dello stesso è affetto da nullità.
Conseguenza importante dell’indisponibilità, è il fatto che
l’approvazione dell’operato degli amministratori da parte
dell’assemblea, anche all’unanimità, non determina
l’inammissibilità della denuncia.
L’art. 2409 comma 6 cod. civ. afferma che “i
provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati
anche su richiesta del Pubblico Ministero”. La norma, dunque,
legittima alla proposizione della denuncia anche il PM, con ciò
ampliando l’area dei soggetti legittimati ed estendendola sino ad
un soggetto totalmente estraneo alla vita della società; questo è
stato ritenuto dalla Relazione al codice civile n. 985 “un ardito
passo avanti”, compiuto al fine di assicurare la maggior tutela
“non solo delle minoranze, ma dell’interesse generale che è
connesso alla corretta amministrazione della società.
D’altra parte proprio la qualità del PM
costituisce garanzia di sufficiente ponderazione nell’iniziativa
processuale, scopo che altrimenti si cerca di realizzare limitando
l’iniziativa alla minoranza del decimo del capitale.
Con una norma del tutto nuova rispetto al
sistema del codice di commercio, l’art. 2409 cod.civ, infatti,
dispone che i provvedimenti ora indicati possono essere adottati
dal tribunale anche su richiesta del PM, attribuendo in tal modo
all’autorità giudiziaria un diritto di iniziativa per tutelare,
nei casi più gravi, l’interesse sociale di fronte ad
amministratori e sindaci scorretti o negligenti. Il senso della
legittimazione del PM coinvolge, dunque, la questione degli
interessi tutelati dalla norma.
Qui mette conto solo osservare che il PM è
legittimato direttamente dalla legge ed egli può agire quando
venga a conoscenza di situazioni gravemente irregolari che
coinvolgano una società. Non v’è unanimità in dottrina circa il
presupposto dell’azione del PM: alcuni autori sostengono, infatti,
che egli possa agire solo quando la conoscenza delle irregolarità
provenga da una segnalazione dei soci che non raggiungono la
percentuale del decimo; la maggior parte della dottrina sostiene
l’autonomia dell’azione del PM e ritiene, invece, irrilevante la
fonte da cui ha avuto notizia della situazione irregolare: si
osserva che, se è vero che nella maggior parte dei casi saranno i
soci a rivolgersi a lui, è vero anche che questo non sempre
accadrà, potendo egli apprendere la notizia delle irregolarità da
altri soggetti (creditori, polizia tributaria, ecc.)[33].
Ovviamente, essendo il PM legittimato alla proposizione
dell’azione in esame, a norma dell’art.70 c.p.c., la sua
partecipazione alla causa promossa dai soci è necessaria.
Sono, inoltre, legittimati a proporre la
denuncia di cui all’art. 2409 cod. civ., il commissario
straordinario di un’impresa sottoposta alla procedura di
amministrazione straordinaria (art. 3 comma 5 l. 95/79), il
commissario della liquidazione coatta amministrativa di società
fiduciarie e di revisione (art. 2 comma 6 l. 430/86 e art. 3bis
l. 148/87), la Consob e i sindaci delle società quotate (art. 152
d.lgs. 58/98).
5. L’ispezione dell’amministrazione della
società e la sua natura.
Coloro che propongono la denuncia ex art.
2409 cod. civ., non sono gravati dall’onere di provare le
irregolarità, ma è sufficiente che essi forniscano elementi
indiziari idonei a far ritenere probabile l’esistenza delle
irregolarità stesse. Il legislatore si è reso conto della
difficoltà in cui si troverebbero i soci (ma anche il PM), se
dovessero supportare la denuncia con la prova dei fatti
irregolari, dato che il controllo sugli atti degli amministratori
è piuttosto limitato e facilmente eludibile da parte degli stessi;
perciò, se da una parte ha richiesto l’esistenza del fondato
sospetto, al fine di evitare denunce totalmente pretestuose ed
infondate, dall’altra ha affidato all’autorità giudiziaria il
compito di rinvenire la prova dell’effettiva sussistenza delle
irregolarità. All’uopo, il comma 2 dell’art. 2409 cod. civ.
prevede che il tribunale possa disporre l’ispezione
dell’amministrazione della società, previa audizione degli
amministratori e dei sindaci.
L’audizione degli amministratori e dei
sindaci è considerata[34]
un atto necessario del procedimento, in quanto attraverso essa si
instaura il contraddittorio e si garantisce il diritto di difesa,
previsti rispettivamente dall’art. 101 c.p.c. e dall’art. 24 comma
2 Cost.. Essa può servire ai fini dell’istruzione del procedimento
e, una volta effettuatala, il tribunale, se non ritiene fondato il
sospetto delle irregolarità, può respingere la denuncia; in quanto
strumento istruttorio, l’audizione è un interrogatorio informale
degli organi sociali, che l’autorità giudiziaria può condurre
liberamente, potendo chiedere chiarimenti su tutto quanto ritenga
opportuno ai fini dell’accertamento delle irregolarità[35];
potrebbe anche accadere che la prova venga raggiunta proprio con
l’audizione e, in questo caso, l’ispezione non sarà necessaria.
Una volta pervenutagli la denuncia, il
tribunale deve, dunque, effettuare un prima sommaria delibazione,
in ordine alla sussistenza dell’irregolarità: qualora essa, in
base agli elementi forniti dal denunciante, risulti probabile e
non venga smentita dall’esito dell’audizione di amministratori e
sindaci, potrà ordinare l’ispezione; in caso contrario, ossia se
il giudice non ritenga gli indizi sufficienti a fondare il
sospetto dell’esistenza della situazione irregolare, dovrà
rigettare la domanda, ponendo così fine al procedimento.
Il decreto con cui si ordina l’ispezione è un
atto eventuale del procedimento: è chiaro, infatti, che se il
denunciante ha fornito la prova dell’irregolarità, a nulla serve
indagare ulteriormente circa la sua sussistenza; l’ispezione sarà,
in questo caso, superflua, essendo essa strumentale
all’accertamento delle irregolarità[36].
Dall’ispezione possono emergere non solo le irregolarità
denunciate, ma anche fatti ulteriori dei quali il giudice dovrà
tenere conto: può darsi, infatti, che il denunciante avesse avuto
sentore della situazione irregolare e che essa ad un’indagine più
approfondita risulti essere più grave o differente da quanto
sospettato; una volta che l’ispettore abbia riscontrato la
presenza di irregolarità, magari diverse da quelle denunciate,
l’autorità giudiziaria dovrà provvedere in ordine alle stesse.
Il legislatore del 1942 ha ampliato
notevolmente la portata dell’ispezione rispetto a quanto previsto
dall’art. 153 cod. comm., prevedendo che essa investa tutta
l’amministrazione della società e non più solo i libri contabili:
l’ispettore può esaminare tutta l’attività del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale e potrebbe anche
riscontrare irregolarità diverse da quelle denunciate. Si tratta
di una indagine penetrante, sicuramente nociva per la società,
atteso che la relazione dell’ispettore viene resa pubblica
attraverso il deposito in cancelleria entro il termine fissato dal
giudice e questo, evidentemente, lede la riservatezza della
società rendendo conoscibili le scelte gestionali[37];
perciò il legislatore ha previsto che essa possa essere disposta,
solo se il sospetto risulti fondato.
Molto discussa è la natura dell’ispezione e,
in particolare, se essa sia o meno assimilabile alla consulenza
tecnica[38].
E’ però preferibile la tesi la quale esclude
che l’ispezione possa essere assimilata alla consulenza tecnica.
Per negare tale equiparazione[39]
si fa leva sul fatto che l’ispezione è uno strumento processuale
di natura probatoria, creato dal legislatore al fine di sopperire
all’inerzia delle parti nell’adempiere al proprio onere
probatorio, che serve per l’accertamento di fatti; mentre la
perizia non è un mezzo di prova, ma è un mezzo di controllo di
fatti costituenti già prova, che il giudice può liberamente
disporre, quando per la valutazione dei fatti sono necessarie
conoscenze tecniche che egli non è tenuto ad avere. L’ispezione di
cui all’art. 2409 cod. civ. costituisce l’esercizio di poteri
inquisitori dell’autorità giudiziaria e l’ispettore può essere
considerato un delegato del giudice, nella ricerca di fatti
rilevanti per l’incarico affidatogli[40];
pertanto, non essendo un consulente tecnico si deve negare che le
parti possano nominare propri consulenti tecnici.
Sicuramente, lo strumento previsto dall’art.
2409 comma 2 cod. civ., non ha nulla a che vedere con l’ispezione
prevista dall’art. 118 c.p.c., considerato che quest’ultima è una
prova diretta, attraverso la quale il giudice prende conoscenza
delle caratteristiche di una cosa, di una persona o di un luogo[41].
6. Gli
opportuni provvedimenti cautelari e la
convocazione dell’assemblea.
Una volta che siano state accertate le gravi
irregolarità, viene data al giudice un’alternativa: o disporre la
convocazione dell’assemblea, adottando, se del caso, dei
provvedimenti cautelari; oppure revocare gli amministratori e i
sindaci, nominando nel contempo un amministratore giudiziario cui
affidare la gestione della società. La scelta tra l’uno o l’altro
tipo di provvedimento finale è determinata dal grado di gravità
delle irregolarità riscontrate, essendo il provvedimento più
drastico, cioè la revoca, previsto “nei casi più gravi”: esso si
presenta, dunque, come rimedio estremo, al quale fare ricorso solo
quando la situazione sia tale da non poter essere sanata
altrimenti.
In tutti gli altri casi, l’autorità
giudiziaria dovrà rimettere all’assemblea la decisione in ordine
ai provvedimenti adottabili per porre fine alla situazione
irregolare, disponendone la convocazione. Il codice prevede,
inoltre, che l’autorità giudiziaria possa adottare i provvedimenti
cautelari che riterrà opportuni: essi non sono le misure previste
dal c.p.c., sequestri e provvedimenti d’urgenza, ma possono essere
tutti i provvedimenti, ad esempio, inibitori, consistenti nella
limitazione dei poteri di un amministratore o attribuzione degli
stessi congiuntamente a più amministratori, che, nel caso
concreto, sono ritenuti idonei ad impedire il ripetersi delle
irregolarità o a limitare le loro conseguenze, nel tempo che
precede la decisione dell’assemblea sulla questione[42].
Queste misure non possono essere annoverate
tra i provvedimenti cautelari previsti dal c.p.c. perché questi
sono disposti nelle more di un procedimento di cognizione, volto
all’accertamento di una lesione di un diritto soggettivo, al fine
di conservare la situazione di fatto o di diritto esistente,
regolando provvisoriamente detta situazione, con effetti
anticipatori del provvedimento definitivo; nel procedimento di cui
all’art. 2409 cod. civ., invece, l’emanazione dei provvedimenti
cautelari segue l’accertamento della violazione di legge, è volta
a rimediare, per quanto possibile, ad essa sino a che non
intervenga la decisione dell’assemblea e non v’è alcun
provvedimento definitivo che venga emanato da parte dell’autorità
giudiziaria, anzi, il decreto col quale i provvedimenti sono
disposti (e viene convocata l’assemblea) è l’atto conclusivo del
giudizio[43].
Si tratta di misure cautelari innominate, non
riconducibili a quelle tipiche e nemmeno a quella tipica di cui
all’art. 700 c.p.c., esclusa dall’esistenza della presente misura
speciale.
In effetti, la lettera della norma concede
spazio per essere interpretata come disposizione “aperta”; nei
lavori preparatori la previsione dell’emanazione di provvedimenti
cautelari aveva carattere dichiaratamente generale.
I provvedimenti disposti dal giudice sono
destinati a perdere valore allorché l’assemblea venga convocata:
si tratta di una forma di convocazione anomala, dato che
normalmente sono gli amministratori ad avere il potere-dovere di
convocare l’assemblea (art. 2363 cod. civ.). Ricordiamo, inoltre,
che in base all’art. 2367 comma 2 cod. civ., quando il consiglio
di amministrazione omette di effettuare la convocazione prevista
dal comma 1, questa può essere ordinata dal Presidente del
Tribunale; quanto previsto dall’art. 2409 comma 3 cod. civ. non ha
nulla a che fare con questa forma di convocazione, dato che questa
spetta ex lege al tribunale una volta accertate le irregolarità,
mentre quella supplisce all’omissione degli amministratori[44].
L’autorità giudiziaria ricorrerà alla
convocazione dell’assemblea ogniqualvolta le irregolarità possano
essere eliminate attraverso delle deliberazioni assembleari;
tuttavia, è pacifico che l’assemblea, organo sovrano della
società, non possa considerarsi vincolata dalle decisioni del
tribunale, essendo, quindi, libera di adottare le deliberazioni
che riterrà opportune per rimuovere le irregolarità, magari in
contrasto con quanto disposto con i provvedimenti cautelari, o
anche di non prendere alcun provvedimento, ignorando completamente
i risultati del procedimento.
7. Decreto
di revoca degli amministratori e dei sindaci e nomina di un
amministratore giudiziario.
Può accadere che l’autorità giudiziaria si
trovi davanti a una situazione di irregolarità talmente grave, da
non poter essere sanata con la semplice remissione della questione
all’assemblea; in questi casi, il tribunale dovrà emettere un
decreto col quale disporrà la revoca degli amministratori e dei
sindaci e, contemporaneamente, la nomina di un amministratore
giudiziario[45].
La scelta tra questo provvedimento e quelli, più blandi, previsti
dall’art. 2409 comma 3 prima parte cod. civ., deve essere fatta in
ragione del grado di gravità delle irregolarità, per cui la revoca
andrà disposta solo quando la condotta degli amministratori abbia
avuto esiti assai gravi, creando una situazione irregolare tale da
investire tutta la società, alla quale non sia possibile porre
rimedio con misure che investano solo parzialmente
l’amministrazione della società[46];
quando le irregolarità accertate non possono essere sanate
dall’assemblea, si rende necessaria la sostituzione degli organi
di gestione e di controllo, con un organismo estraneo agli
azionisti e sottratto al loro diretto controllo, dotato di poteri
tanto ampi da poter esercitare l’azione di responsabilità contro
gli amministratori e i sindaci revocati.
Il decreto di revoca determina per gli
amministratori e i sindaci la perdita dei loro poteri, con effetto
immediato e definitivo; si estingue il rapporto che li lega alla
società[47]
ed essi vengono sostituiti automaticamente dall’amministratore
giudiziario. L’amministratore giudiziario interviene, dunque,
quando venga accertata la presenza di gravissime irregolarità
nella gestione sociale e ha il compito di rimediare a tale
situazione, al fine di permettere alla società risanata di
proseguire la propria attività economica; lo scopo avuto di mira
dal legislatore è il ripristino della regolarità della gestione[48],
ma, una volta che esso sia stato raggiunto, la società deve
tornare alla sua vita normale e la sua gestione non può più essere
svolta da un soggetto estraneo: l’amministrazione giudiziaria è
necessariamente temporanea, essendo essa una vera e propria
espropriazione dell’autonomia di gestione della società. Tanto è
vero che l’art. 2409 comma 3 ultima parte cod. civ. prevede che il
tribunale all’atto di nomina dell’amministratore giudiziario ne
determini, oltre ai poteri, la durata[49].
Essendo il fine dell’amministrazione
giudiziaria l’eliminazione delle gravissime irregolarità commesse
dagli amministratori e dai sindaci revocati e l’avviare la società
alla ripresa della propria normale amministrazione, la gestione
dell’amministratore giudiziario non può limitarsi alla
conservazione dell’impresa, ma deve tendere al suo sviluppo,
proseguendo l’attività della precedente amministrazione, in
relazione alla quale si pone senza soluzione di continuità (nel
senso che l’amministratore giudiziario è automaticamente parte in
tutti i rapporti esistenti al momento dell’assunzione del suo
incarico): perciò, si dice che l’amministrazione giudiziaria non è
un’attività meramente conservativa, ma evolutiva[50].
Il tribunale è l’organo principale della
procedura: nomina l’amministratore giudiziario, ne determina i
poteri e la durata, può conferirgli i poteri dell’assemblea per
determinati atti e il potere di compiere atti di straordinaria
amministrazione, può revocarlo in ogni tempo su richiesta del PM e
di chiunque vi abbia interesse, può modificarne le attribuzioni
nel corso della procedura, controlla il rendiconto finale; in
generale, si può dire che il tribunale vigila sullo svolgimento
dell’attività dell’amministratore giudiziario e ha amplissimi
poteri su di lui, tanto da poterlo sostituire in ogni tempo.
Il Presidente del Tribunale ha compiti più
limitati, seppure penetranti: autorizza il compimento degli atti
di straordinaria amministrazione (se il relativo potere non è
stato attribuito all’amministratore giudiziario all’atto della
nomina), approva le deliberazioni dell’amministratore giudiziario
se gli sono stati conferiti i poteri dell’assemblea, ne determina
il compenso, fissa l’udienza e nomina il giudice per la procedura
di approvazione del rendiconto della gestione.
L’amministratore giudiziario, per quanto
attiene all’esercizio delle sue funzioni, è un pubblico ufficiale
(art. 93 disp. att. cod. civ.): egli è, perciò, un organo
dell’ufficio giudiziario, non un organo della società e i suoi
poteri derivano dalla legge e dal tribunale che l’ha nominato[51].
Compito dell’amministratore è il riassetto
della società attraverso l’eliminazione delle irregolarità e, di
conseguenza, egli svolge un’attività di gestione attiva, diversa
da quella giudiziaria e gode di piena autonomia operativa e
decisionale, come è dimostrato anche dall’art. 94 comma 3 disp.
att. cod. civ., che vieta in sede di rendiconto “contestazioni
relative ai criteri tecnici della gestione” (il che significa che
non sono ammesse valutazioni sul merito della gestione). Una volta
nominato, l’amministratore giudiziario deve assumere la gestione
dell’impresa sociale nei limiti dei poteri a lui conferiti e, in
particolare, entro tali limiti, sta in giudizio nelle controversie
relative alla gestione della società[52]
(art. 92 comma 3 disp. att. cod. civ.); salvo che il decreto di
nomina disponga diversamente, è competente per gli atti che
rientrano nella gestione ordinaria, ma non può compiere atti di
straordinaria amministrazione senza l’autorizzazione del
Presidente del Tribunale (art. 92 comma 2 disp. att. cod. civ.).
Questo significa che tutta l’amministrazione ordinaria della
società gli viene attribuita ex lege con l’atto di nomina, per
cui, entro quest’ambito, i poteri dell’amministratore non
incontrano limitazioni di sorta; i limiti sorgono, invece, per
quanto concerne l’attività di straordinaria amministrazione e
l’autorizzazione serve per rimuovere tali limiti.
Tuttavia, il tribunale può attribuire
all’amministratore il potere di compiere gli atti di straordinaria
amministrazione autonomamente e, in questo caso, non sarà più
necessaria l’autorizzazione; inoltre, gli possono essere conferiti
anche i poteri dell’assemblea per determinati atti e le relative
deliberazioni diverranno efficaci solo dopo l’approvazione da
parte del Presidente del Tribunale.
L’art. 2409 comma 4 cod. civ. afferma che
“l’amministratore giudiziario può proporre l’azione di
responsabilità contro gli amministratori e i sindaci”. La
disposizione è stata intesa da una parte della dottrina[53]
nel senso che l’amministratore potesse semplicemente “proporre”
all’assemblea l’azione di responsabilità, sollecitandone la
deliberazione in merito, non essendo dotato dei poteri necessari
per agire direttamente davanti al tribunale contro gli
amministratori e i sindaci; questo perché, si diceva, se il
legislatore avesse voluto attribuire all’amministratore la
legittimazione all’azione, avrebbe utilizzato il termine
“esercitare” anziché “proporre”.
La maggior parte della dottrina e la
giurisprudenza[54]
ritengono, invece, che la legge conferisca all’amministratore il
potere di agire direttamente contro gli amministratori e i sindaci
e che non si possa argomentare altrimenti sulla base della scelta
linguistica del legislatore, anche perché egli utilizza spesso
“proporre” come sinonimo di “esercitare” l’azione (si pensi
all’art. 70 c.p.c., che impone al PM l’obbligo di intervenire
nelle cause che “egli stesso avrebbe potuto proporre”). Dato che
l’esercizio dell’azione rientra tra i poteri dell’amministratore,
è rimessa alla sua discrezionalità la valutazione di come essa
possa contribuire a risanare la società e non è necessaria né la
deliberazione dell’assemblea né l’autorizzazione del giudice[55].
L’azione che l’amministratore è legittimato a
proporre è l’azione sociale di responsabilità prevista dall’art.
2393 cod. civ. (e applicabile anche ai sindaci, in forza del
richiamo operato dall’art. 2407 ultimo comma cod. civ.), giacché
egli è preposto alla società e può esercitare solo le azioni che
spettano a quest’ultima.
L’amministratore deve adempiere con diligenza
ai doveri del proprio ufficio e può essere revocato, dall’autorità
giudiziaria che lo ha nominato, con decreto, in ogni tempo su
segnalazione del PM e di chiunque vi abbia interesse. Tuttavia,
l’amministratore può gestire l’impresa societaria con assoluti
poteri tecnici, come qualsiasi amministratore di società, e, se è
vero che l’autorità giudiziaria vigila sull’attività
dell’amministratore, è anche vero che, non può entrare nel merito
delle scelte gestionali (art. 94 comma 3 disp. att. cod. civ.)[56].
Non dovendo sottostare al controllo di merito, l’amministratore,
pur dovendo seguire le direttive del tribunale e subendone il
controllo, gode di ampia autonomia e, nei limiti dei poteri
conferitigli, si sostituisce agli amministratori, per cui al suo
insediamento dovrà compiere tutte le attività che devono essere
espletate quando si passa da un’amministrazione all’altra: dovrà
redigere l’inventario, prendendo in consegna i beni e i documenti
sociali (art. 2277 cod. civ.), depositare la sua firma autografa
(art. 2383 cod. civ.), tenere i libri sociali obbligatori (art.
2341 cod. civ.) e dovrà redigere il bilancio di esercizio (art.
2343 cod. civ.)[57].
In caso di violazione dei suoi obblighi,
l’amministratore potrà essere revocato dall’autorità che l’ ha
nominato su richiesta del PM o di chiunque vi abbia interesse
(art. 94 comma 1 disp. att. cod. civ.); le violazioni possono
consistere per es. in omissioni, atti dannosi, atti di
amministrazione oltre i limiti dei poteri conferiti, ecc..
L’eventuale azione di responsabilità, dovrà essere esercitata dal
nuovo amministratore giudiziario, o dai nuovi amministratori della
società, o dai liquidatori.
Prima dello scadere del suo incarico,
l’amministratore deve procedere alla convocazione dell’assemblea
secondo le regole previste dall’art. 2366 cod. civ. e deve
presiederla; in essa, deve proporre o la nomina di nuovi
amministratori e sindaci, se ritiene che la gestione della società
possa essere proseguita, oppure la messa in liquidazione della
società, qualora si sia trovato nell’impossibilità di normalizzare
la situazione. Tuttavia, l’assemblea è libera di deliberare come
meglio crede, non essendo vincolata dalle proposte
dell’amministratore; si è posto il problema se, proprio perché
organo sovrano della società, l’assemblea possa decidere di
rieleggere gli amministratori e i sindaci revocati[58].
Una volta cessato il suo incarico, anche se
per revoca, l’amministratore deve depositare nella cancelleria del
tribunale il conto della gestione, aprendo così la procedura di
approvazione.
8. Effetti dell’ amministrazione giudiziaria
sull’attività sociale.
Il procedimento di controllo giudiziario è in
grado di incidere profondamente sulla vita della società, perciò
occorre chiedersi quale sia la sorte degli organi sociali durante
la procedura.
Una prima impostazione[59]
sostiene che l’assemblea rimanga quiescente durante tutto il corso
del procedimento di controllo giudiziario, per permettere
all’autorità giudiziaria e all’eventuale amministratore di
svolgere il loro incarico.
L’opposta soluzione è sostenuta da quanti[60]
ritengono che l’assemblea non perda mai il potere di deliberare,
neppure in fase di amministrazione giudiziaria, come dimostrano
sia l’art. 2636 cod. civ., che punisce l’amministratore che abbia
omesso di convocare l’assemblea nei casi previsti dagli articoli
2367 e 2446 cod. civ.; sia l’art. 92 disp. att. cod. civ., che,
prevedendo che il tribunale possa conferire all’amministratore
giudiziario i poteri dell’assemblea per determinati atti, lascia
intendere che, di norma e per tutti gli altri atti, l’assemblea
conserva i suoi poteri; sia, infine, il fatto che l’art. 2409 cod.
civ. prevede la revoca di amministratori e sindaci e non
dell’assemblea. Questo, però, non significa che il procedimento
non spiega alcun effetto sugli organi sociali, in quanto essi non
possono intralciarne il corso o comprometterne la finalità.
Dottrina e giurisprudenza prevalenti[61]
accolgono questa seconda impostazione, che tenta di conciliare le
esigenze dell’amministrazione giudiziaria con quelle della
società.
La presentazione della denuncia e la
fissazione dell’udienza per l’audizione degli amministratori e dei
sindaci, non comportano alcuna restrizione di poteri. Lo stesso
dicasi per il provvedimento d’ispezione, dato che esso ha lo scopo
di consentire l’indagine circa la sussistenza delle irregolarità,
ma l’ispettore non ha alcun potere di gestione; pertanto,
amministratori e sindaci continueranno a svolgere le loro funzioni
normalmente e l’assemblea continuerà ad avere tutti i suoi poteri.
Tuttavia, gli uni e l’altra dovranno collaborare con l’ispettore
per consentirgli di svolgere il suo incarico e, in particolare,
non sarà consentito all’assemblea di adottare deliberazioni
incompatibili con la procedura in atto.
Durante la fase dell’amministrazione
giudiziaria, l’assemblea, essendo stati revocati gli
amministratori e i sindaci, subisce una limitazione di poteri, sia
perché, mancando gli amministratori e i sindaci, potrà essere
convocata solo dall’amministratore giudiziario, sia perché non
potrà deliberare sulle materie attribuite dal tribunale
all’amministratore giudiziario, sia perché non potrà adottare
deliberazioni in contrasto con l’amministrazione giudiziaria. Le
deliberazioni in contrasto con l’amministrazione giudiziaria sono
considerate nulle o annullabili: per es. è stata ritenuta nulla la
delibera di scioglimento della società in costanza di
amministrazione giudiziaria o quella con la quale era stato
disposto il trasferimento della sede sociale all’estero[62].
Capitolo II
La problematica relativa agli interessi
tutelati dall’art. 2409 cod. civ.
1. Pluralità di
posizioni in ordine alla questione degli interessi tutelati
dall’art. 2409 cod. civ.
Il procedimento di cui all’art. 2409 cod.
civ. ha, quale presupposto, una situazione di fondato sospetto di
gravi irregolarità compiute da amministratori e sindaci: l’oggetto
della denuncia e dell’indagine, che normalmente le fa seguito, è
costituito dalla condotta gravemente irregolare degli organi di
gestione e di controllo, i quali nello svolgimento delle loro
funzioni abbiano tenuto un comportamento tale da determinare una
situazione di turbamento nell’ente, e la finalità del procedimento
è la rimozione delle irregolarità, per permettere alla società
risanata di riprendere la sua vita normale; all’uopo il
legislatore ha predisposto una pluralità di rimedi cui l’autorità
giudiziaria può fare ricorso, scegliendo il mezzo più consono al
caso concreto[63].
Il problema che si pone a questo punto, è
quello relativo alla natura degli interessi che il legislatore ha
inteso tutelare nel predisporre un simile, penetrante meccanismo,
in grado di incidere profondamente sulla vita di una società.
Sostanzialmente, si tratta di capire cui prodest il ripristino
della regolarità di gestione.
Limitando l'indagine alla lettura dei primi
cinque commi della disposizione, la soluzione del problema
parrebbe relativamente semplice, in quanto, essendo l’azione che
dà vita al procedimento esercitabile per iniziativa della
minoranza qualificata, se ne potrebbe inferire, piuttosto
agevolmente, che la norma è volta alla tutela degli interessi
della minoranza azionaria. Si potrebbe a questo punto considerare
risolto il quesito, ma in realtà, la soluzione prospettata apre
tutta una serie di questioni e di problemi di carattere generale,
tra i più dibattuti della materia societaria: in questo caso,
infatti, l'art. 2409 cod. civ. verrebbe ad inserirsi nell'alveo
delle disposizioni che il legislatore detta per la salvaguardia
della minoranza dinnanzi agli abusi della maggioranza e, pertanto,
l'indagine si appunterebbe sui rapporti tra maggioranza e
minoranza e sui limiti dei poteri della maggioranza[64];
necessariamente, a questo punto, la questione si troverebbe a
coinvolgere il dibattito sulla natura dell'interesse sociale,
giacché è evidente che la problematica della dialettica tra
maggioranza e minoranza, data la valenza che il principio
maggioritario assume nel nostro ordinamento, s’identifica con la
definizione dei limiti entro cui la prima può determinare e
disporre dell'interesse sociale[65].
Anche circoscrivendo il campo d'indagine
all'ipotesi in cui l'iniziativa sia assunta dalla minoranza,
dunque, la questione degli interessi tutelati dal procedimento di
controllo giudiziario è tutt'altro che facile; tuttavia, per
comprendere appieno il significato dell'istituto, occorre tenere
conto anche dell'ultimo comma dell'art. 2409 cod. civ., nel quale
è prevista la legittimazione del PM, cioè di un organo dello
Stato, che interviene in una situazione di grave turbamento nella
vita di un organismo di diritto privato, quale è la società. Il PM[66],
che ex art. 112 Cost. è obbligato all’esercizio dell’azione penale
e nel processo penale svolge la funzione di pubblica accusa, non
deve necessariamente essere presente nel processo civile, ma la
sua partecipazione, definita “eventuale” dalla dottrina
processualistica, è regolata espressamente dal codice di procedura
civile agli artt. 69 e 70: in base all’art. 69 c.p.c., il PM può
esercitare l’azione civile solo nei casi stabiliti dalla legge[67],
mentre l’art. 70 c.p.c. regola le ipotesi d’intervento, necessario
e facoltativo. L’art. 2409 comma 6 cod. civ. nel disporre che i
provvedimenti previsti nello stesso articolo possano essere
adottati anche per iniziativa del PM, contempla evidentemente uno
dei caso di cui all’art. 69 c.p.c. E' necessario dare un senso a
questa ulteriore legittimazione, individuarne l’ubi consistam, per
capire sino a che punto la materia rimanga nell'ambito dei
rapporti privati o non coinvolga piuttosto elementi di carattere
pubblicistico. Il PM, a differenza degli altri soggetti, non
agisce mai, nel processo civile, per far valere un proprio
interesse, ma si trova ad essere legittimato in quanto organo
dello Stato e ad esso devono rimanere estranee finalità
egoistiche, tanto è vero che l’art. 72 c.p.c. ne prevede l’obbligo
di astensione per gli stessi motivi che lo impongono agli altri
magistrati[68].
Non essendo un soggetto privato che agisce per la tutela di un
proprio interesse, il PM porta con sé inevitabilmente una
dimensione pubblicistica o, ciò che è lo stesso, un pubblico
interesse; il problema è cercare di vedere se e sino a che punto
questo incida sugli interessi tutelati ex art. 2409 cod. civ., se
cioè vi sia un interesse pubblico che s’affianchi o assorba in sé
l’interesse privato della minoranza.
La Relazione del Guardasigilli al codice
civile (n. 945), a proposito della legittimazione del PM, afferma
che questa è stata prevista “a maggior tutela non solo delle
minoranze, ma dell’interesse generale che è connesso alla corretta
amministrazione della società” e che il diritto d’iniziativa è
stato dato all’autorità giudiziaria “per tutelare nei casi più
gravi l’interesse sociale di fronte ad amministratori o sindaci
scorretti o negligenti”. Si parla, dunque, di “tutela delle
minoranze”, di “interesse generale... alla corretta
amministrazione della società” e di “interesse sociale”: il
problema è, allora, quello di definire quali siano questi
interessi, in cosa essi consistano, al fine di chiarire
l’effettiva portata dell’istituto del controllo giudiziario e
verificare se e quanto esso vi sia effettivamente tutelato. E’
questo un tema sul quale si scontrano varie posizioni sia in
dottrina che in giurisprudenza: la problematica dell’interesse
sociale vede da tempo contrapporsi due opposti filoni, quello
istituzionalista, di stampo tedesco, e quello contrattualista, che
incontra maggior favore nella nostra tradizione. L’accoglimento
dell’una o dell’altra impostazione in materia di interesse sociale
è in grado d’ influenzare tutta la ricostruzione relativa
all’istituto societario, giacchè adottando la prima concezione
saranno rafforzati i poteri del gruppo di controllo e degli organi
di gestione a discapito degli interessi della minoranza e dei
singoli azionisti, che saranno invece valorizzati qualora si
optasse per la seconda teorizzazione. Quanto al tema, più
specifico, della natura degli interessi tutelati dall’art. 2409
cod. civ., si va da coloro che affermano che la norma è diretta a
tutelare il solo interesse della minoranza azionaria, a coloro che
sostengono sia tutelato un interesse pubblico, passando attraverso
varie posizioni intermedie che considerano tutelati sia interessi
pubblici sia interessi privati, contemporaneamente, ovvero gli uni
in via diretta e gli altri in via indiretta, o viceversa; vi sono,
infine, coloro che svalutano l’importanza del problema e pongono
l’accento sul fatto che la norma è volta a rimediare alla
situazione oggettivamente irregolare in cui versa la società. In
giurisprudenza è frequente l’affermazione che il procedimento è
finalizzato alla tutela dell’interesse generale alla corretta
amministrazione della società, ma non è chiaro in cosa questo
consista.
2. La teoria
istituzionalista dell’interesse sociale: dalla sua formulazione
nella dottrina tedesca all’elaborazione della dottrina italiana
sotto il codice di commercio del 1882 .
La teoria istituzionalista dell’interesse
sociale, tipica della dottrina tedesca, considera l’interesse
sociale superiore e distinto dagli interessi dei soci, siano essi
intesi singolarmente o come collettività: essa parte
dall’affermazione della rilevanza preminente per l’ordinamento
giuridico dell’impresa in sé e reputa di conseguenza l’interesse
dell’impresa, ossia l’interesse sociale, superiore a qualunque
altro, subordinando ad esso gli interessi degli stessi soci[69].
In base a questa concezione, la società viene in considerazione
quale organizzazione di uomini e mezzi, con una valorizzazione,
dal punto di vista del contratto di società, dell’oggetto dello
stesso (la creazione dell’organizzazione per l’esercizio
dell’attività economica) rispetto allo scopo (il perseguimento
dell’interesse dei soci al lucro e alla divisione degli utili)[70]
e, poiché l’elemento caratterizzante la società è
l’organizzazione, vale a dire l’impresa, coloro che l’impresa
dirigono e gestiscono si trovano ad avere un ruolo di assoluta
preminenza rispetto a coloro che investono i capitali ma rimangono
estranei all’esercizio dell’attività economica.
L’interesse sociale è, dunque, identificato
con l’interesse dell’impresa, considerata quale soggetto economico
attivo, creatore di ricchezza e di occasioni di lavoro e,
pertanto, assumono rilevanza gli interessi di tutti coloro che
partecipano ad essa: non solo dei soci, presenti e futuri, ma
anche dei lavoratori dipendenti, dei creditori sociali, dei
consumatori e, dato che l’impresa opera nel mercato e contribuisce
al benessere collettivo, anche l’interesse generale dell’economia
pubblica e dello Stato. Si arriva così sino alle teorizzazioni
estreme di questa concezione, che ritengono l’impresa un bene
comune, impongono a tutti coloro che vi operano l’obbligo di
fedeltà, obbligano l’imprenditore ad esercitare la sua attività in
modo da conseguire, oltre al suo interesse personale, il bene
dell’impresa, l’utilità generale, del popolo e dello Stato e
prevedono forme varie di “cogestione” dell’impresa, in cui i
lavoratori dipendenti partecipano agli organi deliberativi della
società datrice di lavoro[71].
In Italia, questa dottrina era diffusa, sia
pure in forma più blanda rispetto alle teorizzazioni germaniche,
sotto la vigenza del passato codice di commercio, anche se,
all’interno di essa, esistevano svariate posizioni. La questione
era generalmente affrontata con riferimento alla problematica del
conflitto d’interessi del socio, giacché nel codice di commercio
mancava una norma, analoga all’attuale art. 2373 cod. civ., che
disciplinasse questa situazione ed era evidentemente sentita
l’esigenza di evitare che il diritto di voto fosse esercitato
senza alcuna limitazione[72].
Per fare qualche esempio, Asquini
considerando come il socio entri a far parte della società spinto
dalla ricerca del proprio personale vantaggio, afferma che,
tuttavia, tale interesse egoistico non può essere perseguito in
qualunque modo, senza tenere conto minimamente delle esigenze
dell’ente, ma deve essere realizzato entro la società, attraverso
l’interesse di questa; le finalità individuali devono indirizzarsi
verso una meta comune, giacché senza la convergenza degli
interessi particolari verso un interesse unico appartenente a
tutti i soci, non si avrebbe neanche la persona giuridica-società,
la cui essenza e fondamento riposano “sull’identità di uno scopo
che unifichi le particolari volontà dei singoli componenti”. A
garanzia degli interessi personali dei soci, sono predisposti i
diritti individuali degli azionisti, ma questi sono concessi per
far sì che l’interesse particolare dei membri della società si
realizzi “come riflesso dell’interesse sociale”; in particolare,
il diritto di voto in assemblea è espressione del più generale
diritto alla gestione sociale e per mezzo di esso il socio, sia
pure ai fini mediati del suo particolare interesse, acquista il
potere di collaborare alla formazione della volontà sociale,
nell’interesse sociale: il diritto di voto è un diritto
individuale e, nel contempo, è esercizio di una funzione sociale.
Anche Ascarelli[73]
sottolinea come il diritto di voto sia concesso all’azionista non
nel suo interesse privato, ma nell’interesse generale della
società: il socio, entrando a fare parte della società, diviene un
suo organo e vota in quanto tale, esercitando così una funzione
sociale e, proprio perché è chiamato a svolgere quest’importante
ruolo, egli non è libero di perseguire il suo interesse personale,
ma lo potrà soddisfare solo in via mediata, come conseguenza del
raggiungimento dell’interesse della società. Quest’autore amplia
il discorso alla maggioranza assembleare e afferma che, se è vero
che la maggioranza è titolare del potere di determinare
l’indirizzo della società, è vero anche che tale potere le è
attribuito in vista dell’interesse sociale; perciò, le
deliberazioni che siano state adottate in contrasto con tale
interesse, per il perseguimento dell’interesse egoistico della
maggioranza o del singolo socio, devono essere considerate
annullabili, per quello che nel diritto amministrativo diverrà il
vizio di eccesso di potere, giacché la maggioranza e il socio
hanno abusato del potere, utilizzandolo al di là dello scopo per
il qual è stato loro attribuito[74].
L’obbligo di rispettare l’interesse sociale
grava tanto sul singolo socio, relativamente all’esercizio del
diritto di voto, quanto sulla maggioranza, con riguardo alle
deliberazioni assembleari e del relativo diritto soggettivo è
titolare la società, non la minoranza dei soci.
Allo stesso risultato, sia pure per altra
via, giunge anche Ferri[75],
il quale pure si colloca tra coloro che ammettono l’annullamento
delle deliberazioni assembleari per eccesso di potere, nel caso in
cui siano contrarie all’interesse sociale. A differenza di Asquini,
ritiene che il dovere di astenersi dal voto non derivi dal divieto
di contrarre con sé medesimo, ma sia conseguenza del divieto di
utilizzo del potere oltre il limite dell’interesse sociale e che
l’invalidità derivi dalla violazione di tale dovere; giunge a
questa conclusione, a differenza di Ascarelli, riprendendo le
teorizzazioni di Gierke, sulla personalità giuridica[76].
Ferri ritiene che l’interesse sociale sia lo
scopo della persona giuridica costituita dalla società e che sia
in quanto tale considerato dai soci, giacché essi sono i membri
della collettività sociale, mentre l’interesse individuale è
l’interesse particolare della persona isolata, al di fuori e
indipendentemente dalla società: anche negli enti di diritto
privato esiste un interesse obiettivo, lo scopo della persona
giuridica, che costituisce il limite alla discrezionalità degli
organi che la compongono; il socio vota in quanto socio, in quanto
elemento di un gruppo, di una totalità, porta il suo contributo
alla formazione della volontà di questa totalità e perciò deve
tendere al raggiungimento del suo scopo. L’obbligo di conformarsi
all’interesse della persona giuridica (id est, all’interesse
comune alla collettività dei suoi membri) è fondamentale nelle
società commerciali, in quanto il raggiungimento dello scopo
comune rientra nella causa del contratto, dato che la persona
giuridica nasce con questo fine e i suoi organi non possono
misconoscerlo; è, invece, rimesso alla discrezionalità dell’organo
(assemblea o amministratori) il compito di determinare il modo di
conseguire in concreto l’interesse astratto dell’ente e, proprio
perché esiste tale potere discrezionale, nel suo uso possono
verificarsi degli sviamenti verso interessi particolari
dell’organo o di terzi.
Con l’approvazione del codice civile del 1942
e con la caduta del regime fascista, la dottrina ha modificato
opinione e anche gli autori che, vigente il codice di commercio,
sostenevano la rilevanza dell’impresa in sé (concezione che ben
rispondeva alle esigenze dell’ordinamento corporativo del
Ventennio), hanno abbracciato concezioni di stampo
contrattualistico; questo fu dovuto soprattutto al fatto che le
esigenze che avevano spinto la dottrina verso posizioni
istituzionaliste, dovute alla necessità di regolamentare l’ipotesi
del voto dato dal socio in situazione di conflitto d’interessi,
erano venute meno con l’introduzione, nel nuovo codice civile,
degli artt. 2373 e 2377[77].
3. La teoria contrattualista dell’interesse
sociale e la questione dei poteri della maggioranza.
In contrapposizione con la teoria
istituzionalista dell’interesse sociale s’è sviluppata,
soprattutto nel nostro Paese, la teoria contrattualista[78],
che risolve l’interesse sociale nell’interesse comune dei soci e
concepisce l’impresa come oggetto della società. Essa parte da una
valorizzazione del momento genetico della società, cioè dal
contratto di società e in essa, poiché il contratto è l’accordo di
due o più persone, ciascuna delle quali si determina alla
stipulazione mossa da proprie esigenze personali, in vista del
raggiungimento di un determinato scopo, assume un ruolo
fondamentale proprio quella contrapposizione d’interessi di cui è,
invece, negata l’esistenza dalla teoria istituzionalista; il
fatto, poi, che il contratto di società faccia parte dei contratti
associativi, nei quali lo scopo avuto di mira dalle parti è comune
e per la realizzazione del quale è creata l’organizzazione, nulla
toglie all’esistenza, comunque, d’una situazione conflittuale
all’interno dell’organizzazione stessa.
L’interesse sociale è l’interesse comune dei
soci: i soci, con la loro manifestazione di volontà, hanno dato
vita alla società, essi possono modificarne la struttura,
l’attività, il capitale e possono anche decretarne la fine; la
creazione della società non determina il sorgere d’un interesse
astratto dell’impresa di natura pubblica, giacché i rapporti tra
soci e tra questi e la società, rimangono essenzialmente di
diritto privato[79].
L’interesse sociale è “il minimo comune denominatore che unisce i
soci dalla fondazione della società al suo scioglimento”, è
l’interesse in vista del quale più persone si sono determinate a
stipulare il contratto di società, per il quale mantengono in vita
l’ente e venendo meno il quale, ne decreteranno la morte; è la
tendenza alla realizzazione dello scopo del contratto e, poiché il
contratto deriva dall’incontro delle volontà delle sue parti, non
può che essere comune a tutti coloro che al contratto partecipano[80].
Questa dottrina non si preoccupa di definire
il contenuto dell’interesse sociale, ma vuole soltanto predisporre
il procedimento per la sua definizione, lasciando in sostanza ai
soci il compito di individuare di volta in volta in cosa esso
consista e le modalità della sua realizzazione; il luogo in cui
questa determinazione avviene è l’assemblea, nella quale le
deliberazioni vengono approvate, salvo casi particolari, se
ottengono il voto favorevole dei soci che rappresentano la
maggioranza del capitale azionario. L’opzione del legislatore in
favore del principio maggioritario, implica che la decisione in
ordine al contenuto dell’interesse sociale sia rimessa non a tutti
i soci, ma solo ad una certa parte di essi: il problema che si
pone a questo punto è di capire come funziona tale meccanismo e,
in particolare, se la maggioranza sia arbitra di adottare
qualunque deliberazione, ovvero se sussistano dei limiti
all’esercizio del suo potere.
Abbiamo visto che una delle conseguenze della
teoria istituzionalista era l’imposizione dell’obbligo di
esercitare l’attività sociale in modo da perseguire l’interesse
dell’impresa (che coincideva con l’interesse sociale), interesse
diverso e superiore a quello dei soci; se, per i contrattualisti,
la determinazione dell’interesse sociale è rimessa ai soci, ne
dovrebbe derivare che i soci siano liberi di specificarlo come
meglio credono; occorre, pertanto, verificare se esista o meno in
capo ai soci, nel nostro ordinamento, un obbligo di perseguire
tale interesse nel momento in cui, attraverso l’esercizio del
diritto di voto in assemblea, concorrono a determinare la volontà
dell’ente. In effetti, la formula in base alla quale l’interesse
sociale dev’essere inteso come l’interesse comune ai soci assume,
poi significati completamente diversi per i vari autori che
aderiscono alla concezione lato sensu contrattualista.
4. Varie
interpretazioni dell’“interesse comune ai soci”.
Secondo una prima impostazione[81],
per la verità molto vicina nei suoi esiti alle teorie
istituzionaliste, se è vero che l’interesse sociale è l’interesse
comune ai soci, è anche vero che esso non può identificarsi con
l’interesse particolare del singolo socio, ma deve essere
considerato superiore ad esso: il socio agisce in assemblea per
l’interesse comune, come rappresentante di tutti i soci e in
quanto appartenente alla collettività, perciò deve votare uti
socius in vista dell’interesse astratto e sovraordinato, rispetto
agli interessi che ciascun socio ha uti singulus, di questa; il
voto non è un vero e proprio diritto soggettivo, attribuito per la
realizzazione della tutela di un interesse esclusivamente proprio,
ma è un potere, la cui caratteristica peculiare consiste nel
coinvolgimento anche di posizioni altrui (in questo caso, si
tratta degli interessi degli altri soci). La validità di quanto
detto risulta confermata dalla previsione, in merito alla
questione del conflitto d’interessi tra socio e società (art 2373
comma 1 cod. civ.), che impone al socio l’obbligo di astenersi
dall’esercizio del voto, cosa che sarebbe impensabile se il voto
fosse un mero diritto soggettivo, attribuito nell’interesse
esclusivo del singolo.
All’opposto, certa dottrina[82]
sostiene, invece, che l’interesse sociale può dirsi comune ai
soci, in quanto interesse idoneo a soddisfare il fine comune per
il quale hanno costituito la società, solo in senso obiettivo ed
astratto, nella sua relazione funzionale con lo scopo sociale, ma
non può essere l’interesse in concreto perseguito da tutti coloro
che sono soci, poiché questo è una realtà variabile, soggettiva e
inverificabile; si può anche sostenere che l’interesse sociale sia
lo scopo della persona giuridica, ma bisogna stare attenti a non
cadere nell’errore, tipico degli istituzionalisti[83],
d’identificarli l’uno nell’altro, giacché lo scopo “è il bisogno
rispetto al quale si pone il problema dell’interesse idoneo a
soddisfarlo”[84].
Proprio perché non è possibile stabilire il contenuto
dell’interesse effettivamente avuto di mira dai soci, non è lecito
sindacare l’azione della maggioranza, neanche quando sia volta a
forzare le prerogative della minoranza: nel nostro ordinamento,
non esiste alcun principio generale che permetta di andare oltre
il disposto letterale dell’art. 2373 cod. civ. e di considerare
viziata la deliberazione assembleare volta a favorire l’interesse
extra-sociale della maggioranza, col sacrificio dell’interesse
della minoranza.
Altra dottrina[85]
si colloca in una posizione mediana e se da una parte nega
l’esistenza d’un obbligo dei soci di perseguire l’interesse
comune, asserisce però che esistono dei limiti all’utilizzo della
società per fini estranei ad essa; si argomenta sulla base di
quanto affermato dall’art. 2373 cod. civ., che se è vero che al
comma 1 sembra vietare al socio di votare allorché ricorra una
situazione di conflitto d’interessi, cosa che potrebbe indurre a
ritenere inibito il potere di voto ogniqualvolta vi sia un
interesse extrasociale che in qualche modo svii la volontà del
socio dalla considerazione dell’interesse comune, in realtà al
comma 2 mostra quanto quest’affermazione sia solo teorica:
l’invalidità della deliberazione non deriva, come sarebbe logica
conseguenza del divieto, dal solo fatto che la deliberazione sia
inficiata dalla presenza di un voto dato da un socio in posizione
di conflitto d’interessi, ma la deliberazione potrà essere
impugnata ex art. 2377 cod. civ., solo se essa possa arrecare un
danno alla società e, secondo requisito importantissimo, solo se
il voto del socio in conflitto sia stato determinante. Perciò, il
socio non è obbligato ad astenersi dal voto in presenza d’una
situazione di conflitto, né il perseguimento di un interesse
estraneo a quello della società implica, di per sé, l’invalidità
della deliberazione assembleare; perché questo si verifichi è
necessario che il voto sia stato marginale e che la deliberazione
sia potenzialmente dannosa per la società. La ratio dell’art. 2373
cod. civ., non è dunque, imporre al socio l’obbligo di votare
conformemente all’interesse sociale, inibendogli l’esercizio del
voto quando questo sia messo in pericolo, ma porre un limite
all’esercizio di tale diritto, per impedire che la società abbia a
subire dei danni dalla determinazione di una maggioranza che non
si sarebbe formata nel caso in cui quel socio, spinto da esigenze
estranee a quelle della società, non avesse votato[86].
Il diritto di voto è dato al socio nel suo interesse, non in
quanto egli sia organo della società e il suo esercizio è
svincolato da qualunque imposizione, anche se incontra i limiti
suddetti; l’interesse sociale sarà quello che, di volta in volta,
la maggioranza vorrà individuare e i mezzi per il suo
conseguimento, quelli definiti da essa. La maggioranza è libera di
deliberare come crede, eventualmente anche di ledere le
prerogative comuni, giacché l’invalidità della deliberazione non è
conseguenza immediata della sua dannosità: la deliberazione
dannosa è perfettamente valida, se così la maggioranza ha deciso;
non lo è più, se alla sua adozione ha concorso in maniera decisiva
un soggetto mosso da un interesse extra-sociale.
La norma trae la sua origine dalla
constatazione dei contrasti tra gruppi esistenti all’interno della
società e vuole evitare che il principio maggioritario, cardine
dell’organizzazione sociale, si risolva in uno strumento di
sopraffazione e di abuso della maggioranza sulla minoranza; il
legislatore, col prevedere la regola della prevalenza del volere
della maggioranza, non ha inteso sancire anche la superiorità
dell’interesse di questa, ma ha introdotto un criterio
d’organizzazione dei soci a tutela del loro interesse comune[87].
A questo scopo, l’art. 2373 cod. civ. crea un vizio formale della
deliberazione, relativo al suo procedimento di formazione e non un
vizio di contenuto, che può essere il più vario senza che il
giudice possa sindacarlo[88].
Un altro argomento utilizzato per sostenere
la presenza nel nostro ordinamento della concezione
contrattualista dell’interesse sociale è l’art. 2377 cod. civ.[89]:
tale norma consente l’impugnazione delle deliberazioni assembleari
invalide ai soli soci assenti o dissenzienti, non ai soci
assenzienti, e agli amministratori e ai sindaci. Se lo scopo della
società fosse quello di perseguire un interesse superiore,
ulteriore rispetto ai soci, non si vede per quale motivo i soci
che hanno votato a favore della deliberazione, nonché gli
amministratori e i sindaci, non dovrebbero poter farne valere
l’invalidità; se l’ordinamento considerasse rilevante l’interesse
dell’impresa in sé, avrebbe previsto la legittimazione di tutti i
soci, non importando la loro appartenenza a maggioranza o a
minoranza davanti a deliberazioni nocive per la società: sarebbe
stata sufficiente la situazione obiettiva di lesività della
deliberazione, non la posizione assunta dai soci in sede di
votazione.
Decisiva è considerata[90],
infine, la norma dell’art. 2247 cod. civ., che definisce la
società non come organizzazione economica per l’esercizio di
un’attività d’impresa, ma come contratto e, abbiamo visto sopra,
che il cardine della teoria contrattualista è proprio la
considerazione della genesi contrattuale della società. In base a
tale disposizione, “con il contratto di società due o più persone
conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di
un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”: la
società è, dunque, un contratto, nella specie un contratto con
comunione di scopo; lo scopo è quello tipico, costante, uniforme
di lucro, per il raggiungimento del quale è esercitata l’attività
economica, che è lo strumento attraverso cui si realizza il lucro;
essendo l’interesse la tendenza ad uno scopo, l’interesse sociale
non può che essere l’interesse comune ai soci, quale viene
definito dalla maggioranza: se lo scopo del contratto di società è
il conseguimento del lucro, la legge affida al principio
maggioritario la predisposizione dei mezzi per la sua
determinazione e il suo ottenimento.
5. Le tesi
pluraliste dell’interesse sociale tra contrattualismo e teorie
miste.
La pluralità di posizioni in ordine alla
questione dell’interesse sociale, dimostra che al problema non
s’era riusciti a dare una risposta esauriente, che permettesse
alla dottrina di attestarsi su dei punti fermi; recentemente, la
questione dell’interesse sociale è stata affrontata in maniera
diversa: s’è ritenuto che il vizio di fondo delle elaborazioni
precedenti consistesse nel voler a tutti i costi dare una
definizione unitaria ad un concetto che è, invece, variegato e
composito, cosa che ha portato i commentatori a soluzioni
necessariamente parziali e, perciò, insoddisfacenti. S’è così
proposta una nuova prospettiva di lavoro, che, abbandonata la
visione, per così dire, monolitica dell’interesse sociale, ne fa
un concetto complesso, comprendente in sé una pluralità
d’interessi, tutti egualmente rilevanti; tuttavia, è da dire che
anche questa impostazione s’è rivelata poco appagante, in quanto,
ancora una volta, l’individuazione degli interessi rilevanti ha
portato gli interpreti a risultati molto diversi.
Una prima impostazione ha proposto una
nozione d’interesse sociale che considera ricompresi in essa tutti
gli interessi, anche quelli in posizione di conflitto reciproco,
di cui siano portatori i soci in quanto parti del contratto
sociale[91];
si parte dalla considerazione dell’univocità dell’uso
dell’espressione “interesse della società” da parte del
legislatore e, quindi, in particolare, negli artt. 2373 e 2441
cod. civ.[92]
(oltre che, come generalmente riconosciuto, nella prima
disposizione e negli artt. 2391 cod. civ. e 3 l. 216/74). Le due
norme sono utilizzate per verificare la presenza di diversi
interessi, tutti rilevanti e tutti qualificabili come sociali:
dalla disposizione che prevede l’esclusione del diritto di
opzione, si ricava che essa è giustificabile in presenza
dell’interesse che la società ha all’ingresso di nuovi soci, a
causa del contributo che essi possono fornire all’incremento dei
profitti sociali, ma quest’interesse deve fare i conti con quello
contrastante dei soci a non escludere l’opzione; o si ammette che
uno dei due interessi è extra-sociale (cosa che è considerata
assurda), oppure si deve riconoscere che entrambi gli interessi
appartengono alla società ed è in quest’ultima direzione che si
orienta l’autore. Per quanto concerne l’art. 2373 cod. civ., egli
concorda con quanti ritengono che la norma tuteli sia l’interesse
alla produzione degli utili che quello alla loro distribuzione e
aggiunge che da essa può desumersi la rilevanza d’altri due
interessi sociali: quello allo scioglimento della società e quello
ad essere eletto amministratore; il primo, infatti, è sempre in
contrasto con l’interesse all’accrescimento del patrimonio sociale
e alla massimizzazione dei profitti, dato che l’estinzione
dell’ente comporta la dissoluzione del suo patrimonio e la
cancellazione delle azioni[93]
e allora si deve ammettere che anch’esso sia un interesse sociale,
perché se così non fosse ogni socio si troverebbe in posizione di
conflitto ex art. 2373 cod. civ., con la conseguenza che nessuna
deliberazione di scioglimento potrebbe essere adottata validamente
(esito assurdo, dato che è lo stesso legislatore a prevedere
queste deliberazioni).
Ad analoga conclusione deve giungersi con
riferimento all’elezione degli amministratori: ciascun socio è
titolare, accanto all’interesse all’ottenimento del maggior lucro
possibile, d’un potenziale interesse a godere dei vantaggi,
patrimoniali e non, connessi alla propria nomina ad
amministratore, interesse che, ancora una volta, contrasta col
primo; anche qui, onde evitare di inibire al socio di votare la
propria nomina, deve dedursi che tale interesse sia sociale.
Secondo Preite, può desumersi dalla
disciplina societaria l’esistenza di una molteplicità d’interessi
sociali, che l’autore provvede ad elencare[94]:
l’interesse alla massimizzazione del profitto sociale, qualora
comporti un accrescimento della redditività del singolo
conferimento, l’interesse alla distribuzione periodica degli
utili, l’interesse alla partecipazione alla gestione della
società, l’interesse al mantenimento del proprio grado d’influenza
all’interno della società e alla conservazione del valore della
propria quota, l’interesse alla determinazione del grado di
rischio dell’attività sociale, l’interesse a partecipare alla
determinazione della durata del proprio investimento, l’interesse
ad alienare la propria partecipazione sociale. Accanto a questi
interessi, per così dire, “tipici” acquistano rilevanza anche
tutti quegli altri interessi che non siano desumibili dalla legge
e che i soci non abbiano specificato in contratto, ma che è
presumibile ritenere che avrebbero menzionato se fossero stati in
grado di prevederne l’esistenza; Preite si serve qui dei principi
di buona fede e di correttezza (artt. 1375 e 1175 cod. civ.) come
criteri d’integrazione del contratto, per affermare la rilevanza
d’interessi sociali atipici, sulla base della presunta volontà
delle parti.
L’adozione d’una nozione plurima
dell’interesse sociale, permette di accogliere la tesi che
identifica il danno della società con la riduzione del valore
globale delle azioni: “se gli interessi ad influenzare la gestione
sociale, a conservare il proprio grado di potere nella società, a
determinare il grado di rischio dell’attività sociale, sono
interessi sociali è infatti plausibile la tesi che il danno alla
società ricomprenda anche la lesione di questi interessi, e quindi
ricomprenda la riduzione del valore delle azioni che sempre
consegue alla lesione medesima”[95].
Accanto a quest’impostazione, esiste un’altra
tesi dottrinaria[96]
che considera l’interesse sociale come un concetto complesso,
ricomprendente una pluralità d’interessi, ma, a differenza di
Preite (che s’inserisce tra i contrattualisti) quest’autore
ritiene che il nostro ordinamento contempli sia norme di stampo
istituzionalista sia norme di carattere contrattualista e, perciò,
conclude per la necessità di adottare una visione d’assieme che
includa entrambi gli approcci. Egli parte dalla nozione di società
fornita dall’art. 2247 cod. civ. e ritiene che essa possa
scomporsi in tre momenti: il conferimento di beni per l’esercizio
in comune dell’attività economica, lo svolgimento dell’attività
produttiva per conseguire utili, la realizzazione degli utili per
dividerli fra i soci; ogni elemento della definizione risulta così
collegato agli altri da un nesso teleologico, cosa che permette
d’individuare tre diversi interessi, tutti qualificabili come
sociali: l’interesse preliminare a che il patrimonio sociale sia
utilizzato per l’esercizio dell’attività economica oggetto della
società, l’interesse intermedio a che l’attività produttiva sia
volta alla realizzazione degli utili e l’interesse finale a che
tali utili siano distribuiti tra i soci[97].
Ciascuno di questi interessi, che nella definizione appare legato
agli altri da un nesso logico consequenziale, nella realtà si può
trovare in posizione di conflitto con gli altri: l’interesse al
massimo dividendo è proprio degli azionisti investitori, che
comprano le azioni per ottenere un incremento del capitale
conferito e contrasta con l’interesse dei soci che si occupano
della direzione manageriale dell’impresa a reinvestire gli utili
per migliorare l’efficienza produttiva[98];
a sua volta, il perseguimento dell’interesse alla massimizzazione
della capacità produttiva può portare, in certe circostanze, a
sacrificare l’interesse al conseguimento dei maggiori profitti,
perché, per fare un esempio, la società investe le sue risorse per
il rinnovo dei macchinari e delle tecnologie, con diminuzione, a
causa dei costi che l’operazione comporta, dell’utile d’esercizio[99].
Dall’esame delle due concezioni
dell’interesse sociale si osserva, poi, che l’affermazione
contrattualista che considera l’interesse sociale come interesse
comune ai soci è piuttosto ambigua, dato che non chiarisce quale
degli interessi in conflitto assuma una posizione di preminenza e,
anzi, sembra appiattire nella nozione di “comune” le situazioni
contrastanti esistenti all’interno della società[100];
vengono poi individuate due versioni di questa concezione, la
prima delle quali considera “comune” l’interesse non solo dei soci
attuali, ma anche di quelli futuri e conduce ad esiti non diversi
dalla teoria istituzionalista, mentre la seconda, nell’affermare
la neutralità dell’interesse comune, lo considera come limite al
prepotere della maggioranza, nel senso di inibirle di votare delle
deliberazioni che perseguano esclusivamente il suo interesse
extra-sociale.
Nessuna delle due teorie, istituzionalista e
contrattualista, è ritenuta in grado di fornire una risposta
adeguata dell’attuale disciplina delle società di capitali, la
seconda, perché preclude allo Stato d’intervenire nel mercato
(cosa che invece accade, basti pensare alla Consob), impedisce di
considerare valide le forme di partecipazione dei lavoratori alla
gestione d’impresa (previste, tra l’altro, dall’art. 46 Cost.) ed
è incompatibile con gli artt. 2409 cod. civ. (che, nella parte in
cui prevede l’iniziativa del PM, dimostra che l’interesse al
regolare adempimento dei doveri di amministratori e sindaci non è
esclusivo dei soci, ma ha una portata generale) e 2377 cod. civ.
(che, nel consentire l’impugnazione delle deliberazioni
assembleari invalide anche ad amministratori e sindaci, testimonia
l’esistenza di un interesse superiore alla legalità delle
deliberazioni assembleari); la prima, perché non riesce a dare
conto delle situazioni interne all’assemblea; una visione che
contempli entrambe le concezioni, considerate in rapporto di
sinergia anziché d’incompatibilità reciproca, può risolvere il
problema: così, il contrattualismo servirà a spiegare le dinamiche
interne all’assemblea, mentre l’istituzionalismo darà conto della
posizione degli altri organi sociali, in special modo degli
amministratori[101].
6. La
ricostruzione dell’art. 2409 cod. civ. in funzione dell’interesse
sociale e le teorie “esclusive”della tutela: rilevanza del solo
interesse pubblico o del solo interesse privato.
L’analisi appena conclusa sulle concezioni
sviluppate dalla dottrina in merito alla questione dell’interesse
sociale, lungi dall’essere esaustiva, ha, comunque, evidenziato la
complessità del problema e la sua centralità per la risoluzione
di alcune delle questioni fondamentali in tema di disciplina delle
società per azioni; ogni soluzione prospettata comporta
conseguenze di non poco momento e ciascuna di esse si mostra
contemporaneamente motivata, con riguardo alle premesse
concettuali, e fallace, se se ne considerano le implicazioni
pratiche. A fronte di questa varietà d’elaborazioni teoriche, la
giurisprudenza prevalente tende ad evitare d’impelagarsi in un
problema così spinoso e risolve i casi pratici che le sono portati
a conoscenza, sulla base di valutazioni prettamente empiriche,
qualificando come “sociale” ogni interesse che giudica meritevole
di protezione.
Le difficoltà riscontrate non sono tuttavia
insormontabili, per lo meno qualora si eviti di entrare nello
specifico d’ogni interpretazione e ci si limiti ad osservazioni
d’insieme: anzitutto, si può osservare che il fatto che tutte le
impostazioni (anche quelle cd. “pluraliste”) possano ricondursi
nell’alveo di due ispirazioni di fondo, vale a dire entro le
concezioni contrattualiste o istituzionaliste[102]
permette di individuare dei punti fermi, costituiti dagli elementi
caratterizzanti le due visioni: in particolare, si può osservare
come la considerazione dell’interesse sociale come un’entità a sé
stante, rispetto ai soci, tipica della seconda teorizzazione,
faccia sì che essa sia più propensa ad ammettere delle forme
d’intervento a tutela di detto interesse attuate da soggetti
estranei alla società, in special modo da parte di organi pubblici[103]
e a collegare, argomentando a contrario, le previsioni normative
che prevedono il coinvolgimento della autorità statale, con la
presenza di interessi che trascendono la dimensione privatistica[104];
per converso, le tesi contrattualiste tendono a valorizzare la
posizione dei soci e a tutelare l’autonomia privata da ingerenze
dei pubblici poteri, ragion per cui mireranno a restringerne
l’ambito e saranno più restie ad ammettere, preoccupate come sono
di salvaguardare le prerogative di coloro che partecipano alla
società, che tali forme di intervento tolgano rilievo agli
interessi dei soggetti privati.
Con riferimento all’art. 2409 cod. civ., si
può osservare quanto l’accoglimento dell’una o dell’altra
concezione dell’interesse sociale sia in grado di influenzare la
ricostruzione della disciplina normativa dei vari istituti[105].
Vi sono, in primo luogo, alcuni autori e
sentenze[106]
che ritengono che il procedimento sia finalizzato alla tutela
dell’interesse sociale: è chiaro che, qui più marcatamente che
altrove, l’applicazione della disposizione dipende dalla nozione
d’interesse sociale accolta: le possibilità d’intervento
dell’autorità giudiziaria saranno tanto più marcate quanto più
l’interesse sociale sarà considerato di portata generale.
Una parte della dottrina considera la
disposizione diretta alla tutela del pubblico interesse e, anzi,
alcuni autori ne traggono argomento per avvalorare la tesi
dell’accoglimento da parte del nostro ordinamento della dottrina
istituzionalista; le argomentazioni addotte a sostegno di queste
affermazioni fanno riferimento soprattutto all’ultimo comma
dell’articolo, che legittima, all’esperimento dell’azione
giudiziaria, il PM: la partecipazione necessaria dell’organo
pubblico, che consegue alla previsione normativa della sua
legittimazione (artt. 69 e 70 c.p.c.), è considerato elemento
probante la presenza di un interesse di natura pubblica, che si
colloca in posizione preminente rispetto alle esigenze dei
soggetti privati che hanno creato e mantengono in vita la società[107].
La veridicità di tale affermazione è supportata anche con
riferimento alla Relazione al codice civile (n.985), che nel
parlare proprio della legittimazione del PM la definisce
finalizzata alla tutela dell’interesse generale alla corretta
amministrazione delle società di capitali, vale a dire ad un
interesse che, appunto perché generale, non può che essere
pubblico.
Vi è anche chi, pur riconoscendo che il
procedimento sia volto alla tutela d’un interesse pubblico,
identificato con l’interesse alla regolarità dell’amministrazione
sociale (che è collegato alla regolarità dei traffici commerciali
e all’economia nazionale), ritiene, però, che anche gli interessi
privati, in via subordinata o indiretta, siano rilevanti[108].
In particolare, Franchi afferma che i soci
abbiano un interesse, di natura privata, alla conoscenza delle
irregolarità, dato il pregiudizio al patrimonio sociale che può
derivare da esse, ma considera l’intervento dell’autorità
giudiziaria giustificabile in base al prevalente interesse dello
Stato alla regolarità del funzionamento delle società: il
procedimento nasce per dirimere una situazione di conflitto
d’interessi che si è venuta a creare all’interno della società e
al tribunale è affidato il compito di risolvere il conflitto,
nell’interesse sociale; in questo caso, l’interesse sociale, che
viene a coincidere con l’interesse pubblico, “è fatto proprio dal
giudice”[109]
e la minoranza è legittimata alla denuncia perché il suo
interesse privato collima con l’interesse sociale curato
dall’autorità giudiziaria, assumendo così un rilievo che
altrimenti non avrebbe[110].
All’opposto, vi sono autori che reputano il
procedimento volto alla tutela esclusiva dell’interesse privato
della minoranza: si considera il rimedio ex art. 2409 cod. civ.
non tanto come una sottoposizione degli amministratori e dei
sindaci al controllo da parte dell’autorità giudiziaria, quanto
come uno strumento approntato dal legislatore in favore dei soci
di minoranza, per la tutela dei loro diritti nella società, nel
caso in cui la volontà della maggioranza li danneggi, non ovviando
alle irregolarità amministrative[111].
In base a quest’interpretazione, si dubita
che, tenendo conto dei principi del nostro ordinamento, possa
ravvisarsi in tale meccanismo una forma di tutela, anche parziale
o indiretta, di interessi di carattere generale, come quelli
all’economia pubblica, al credito, al risparmio o alla produzione;
questi interessi sono tutelati attraverso altri strumenti, come le
procedure concorsuali, le sanzioni penali, i controlli
amministrativi: essendo i rimedi indipendenti, essi possono essere
esercitati contemporaneamente[112].
Inoltre, la previsione della legittimazione
del PM non viene considerata in grado di modificare la natura
degli interessi tutelati: il fatto che l’azione pubblica
costituisca un potere-dovere di carattere pubblico, ch’essa sia
legata ad un’espressa previsione legislativa e caratterizzata
dall’indisponibilità, non comporta che abbia un contenuto ed una
finalità superiori e diversi dall’azione privata. Il comma 6
dell’art. 2409 cod. civ. è spiegato con la necessità di evitare
che i soci che non riescono a raggiungere la percentuale
richiesta, restino completamente privi di tutela, necessità che
viene, attraverso la creazione della possibilità di rivolgersi
all’autorità pubblica, ad essere contemperata con l’esigenza di
sottrarre la società ad iniziative pretestuose e a pratiche
ricattatorie dei singoli soci; il PM viene così ad assumere una
duplice funzione, permettendo, da un lato, anche alle minoranze
più esigue di ottenere tutela e, dall’altro, filtrando le
richieste che gli pervengono, impedisce che la società sia
sottoposta inutilmente al procedimento[113].
Alcuni autori pur circoscrivendo l’ambito
della tutela offerta dal procedimento di controllo giudiziario ad
interessi meramente privati, non li identificano con il solo
interesse della minoranza: si parte dalla considerazione che le
disfunzioni amministrative della società si riverberano, nei loro
effetti negativi, anche su soggetti diversi dai soci, i quali
hanno, dunque, al pari dei soci un interesse alla salvaguardia
dell’integrità del patrimonio sociale; l’azione del PM ha ad
oggetto proprio le lesioni al patrimonio sociale, perciò è lecito
sostenere che il procedimento è finalizzato alla protezione degli
interessi, oltre che di gruppi di soci, anche di soci singoli, di
dipendenti, di creditori e, più in generale, di tutti i terzi che
entrano in contatto con la società, i quali non hanno la
possibilità di provocare direttamente la rimozione delle
irregolarità.
Sono ancora da considerare quei teorici che
reputano il procedimento finalizzato, in via principale, alla
salvaguardia di interessi privati e, in via mediata, alla tutela
d’interessi pubblici: per costoro, la lesione dell’interesse
privato è presupposto imprescindibile di quella dell’interesse
pubblico, nel senso che se il primo non è, o non è più,
pregiudicato non sussiste neanche la lesione indiretta del
secondo, cosa che spiega perché il PM può solo surrogarsi ai soci
nell’esercizio dell’azione, ma non può pregiudicare i poteri
dell’assemblea[114].
Secondo una più recente versione, lo strumento dell’art. 2409 cod.
civ. è un mezzo che l’ordinamento ha predisposto per la tutela
delle minoranze, al fine di evitare lesioni al suo interesse ad
opera di abusi della maggioranza e la considerazione, diffusa in
dottrina, che la norma tuteli anche l’interesse pubblico e
l’interesse sociale, nulla toglie al fatto che, comunque, esso sia
un mezzo di tutela delle minoranze; relativamente all’interesse
sociale, infatti, si osserva che questo coincide con l’interesse
che i soci di minoranza hanno, uti socii, ad impedire che la
maggioranza e gli amministratori si servano dei loro poteri per
realizzare loro interessi extra-sociali; e per quanto concerne
l’interesse pubblico, s’afferma che non può che coincidere con
l’interesse nel corretto funzionamento della società, che è leso
proprio attraverso la prevaricazione dei diritti della minoranza,
dunque, indirettamente[115].
7. Segue: Le
teorie che considerano rilevanti interessi sia privati che
pubblici.
Leggendo la
dottrina formatasi in tema d’interessi tutelati dal procedimento
di controllo giudiziario, si può riscontrare la presenza d’una
serie di commentatori che lo reputano, tutti, diretto alla tutela
d’interessi sia pubblici che privati, ma identificano tali
interessi in maniera molto diversa gli uni dagli altri.
Così, vi sono coloro che, indipendentemente
dal soggetto che propone la denuncia, considerano tutelati gli
interessi privati dei soci e dei creditori, insieme ad “interessi
genericamente definibili come pubblici”[116];
v’è chi afferma che, essendo le società di capitali enti privati,
sussiste indubbiamente l’esigenza di tutelare i soci e i creditori
sociali, ma esiste anche un interesse pubblico specifico, proprio
della generalità dei cittadini e dello Stato, alla regolare
amministrazione delle società di capitali[117];
chi dichiara che la situazione di patologico funzionamento della
società può pregiudicare non solo l’interesse particolare dei soci
di minoranza, ma altresì l’interesse generale che l’ordinamento
connette al buon funzionamento delle società commerciali; chi
configura l’istituto come uno strumento di tutela dei soci di
minoranza e dei creditori sociali, nonché dell’interesse pubblico
al rispetto della legalità nella gestione delle società per azioni[118];
chi, infine, reputa che dal dettato dell’art. 2409 cod. civ.
emerga una corrispondenza perfetta tra gli interessi tutelati
dalle norme prescrittive dei doveri agli amministratori e ai
sindaci e quelli che ricevono protezione con il procedimento di
controllo giudiziario, per cui allorché siano violati i doveri
imposti per la tutela d’interessi privati, il controllo servirà
alla loro difesa e quando non siano rispettati i doveri imposti
per la salvaguardia d’interessi pubblici (si pensi alle norme
penali o a quelle fiscali), saranno questi ad essere protetti[119].
Un’originale soluzione al problema degli
interessi tutelati dal procedimento di controllo giudiziario sulla
gestione delle società di capitali, è quella prospettata da
Panuccio[120],
il quale considera l’intervento dell’autorità giudiziaria nella
vita dell’ente volto a garantire il regolare svolgimento della sua
attività e, contemporaneamente, finalizzato alla tutela degli
interessi della minoranza, che non avrebbe, altrimenti, il potere
d’intervenire efficacemente per normalizzare, sia sul piano
economico sia su quello amministrativo, la situazione; il
procedimento è considerato finalizzato alla regolarizzazione del
funzionamento della società, ossia volto alla tutela di un
interesse dell’ente, ma, dato il pregiudizio economico che può
derivare dalle irregolarità, sono presenti anche interessi che
trascendono l’ente e assumono una rilevanza pubblicistica. La
peculiarità della trattazione di quest’autore consiste nel fatto
che egli distingue il tipo d’interessi tutelati a seconda della
gravità delle irregolarità riscontrate: considera che nei casi
meno gravi le irregolarità siano in grado di ledere interessi
circoscritti all’ambito della società e che, pertanto, il
procedimento protegga solo questi, come prova il fatto che
l’autorità giudiziaria si limita a rimettere la decisione sulla
questione all’assemblea (art. 2409 cod. civ. terzo comma, prima
parte); diversamente, allorché siano state accertate irregolarità
“più gravi”, entra in gioco l’interesse pubblico economico,
connesso ai rapporti in cui la società può trovarsi coi terzi,
cosa che determina la necessità di adottare dei rimedi
maggiormente incisivi ed ecco spiegato il motivo del potere di
revocare gli amministratori e i sindaci e di nominare, al loro
posto, l’amministratore giudiziario (art. 2409 cod. civ. terzo
comma, seconda parte). La natura pubblica dell’interesse coinvolto
dalla situazione più grave, giustifica sia il fatto che i più
radicali rimedi suddetti siano in grado di limitare fortemente la
libertà dell’ente, sia la discrezionalità di cui gode l’ufficio
giudiziario nella gestione della società, che si spinge sino alla
possibilità di adottare provvedimenti che si rivelino
pregiudizievoli e ne importino la liquidazione.
Al momento in cui si propone la denuncia,
però, non si conosce il livello di serietà della situazione, non
si può escludere che l’entità delle irregolarità sia la più
elevata e che l’interesse pubblico sia stato colpito, perciò tutto
il procedimento è improntato dalla necessità di difendere il
pubblico interesse e la disposizione dev’essere interpretata in
senso pubblicistico, almeno sino al momento in cui non sia palese
la natura eminentemente privata degli interessi messi in pericolo.
Altri autori separano il comma 1 dell’art.
2409 cod. civ. dal comma 6 e distinguono gli interessi tutelati
dal procedimento, in base al soggetto che prende l’iniziativa per
la sua instaurazione: si considera come, mentre il comma 1
dell’art. 2409 cod. civ. nel legittimare i soci non si ponga su
una linea diversa dall’art. 153 cod. comm. (norma indubbiamente
finalizzata alla tutela di soli interessi privati), il comma 6,
introducendo l’azione del PM, inevitabilmente porta con sé una
dimensione pubblicistica, che impedisce di equiparare le posizioni
delle due categorie di legittimati, com’è dimostrato anche dalla
Relazione al codice civile (n. 985), che sembra confermare tale
distinzione nel momento in cui afferma che la legittimazione del
PM è stata prevista “a maggior tutela non solo delle
minoranze...”, per la quale è già predisposto il primo comma, “...ma
dell’interesse generale che è connesso alla corretta
amministrazione della società”, che è, appunto, tutelato
dall’organo pubblico[121].
Secondo i commentatori che aderiscono a
quest’impostazione, i soci di minoranza agiscono per fare valere
un interesse proprio, per ottenere la regolarizzazione della
situazione sociale, l’eventuale rimozione degli organi sociali e,
se ne ricorrono i presupposti, la punizione di amministratori e
sindaci scorretti o negligenti, attraverso l’esercizio dell’azione
di responsabilità da parte dell’amministratore giudiziario, ma non
possono essere considerati portatori anche d’interessi di natura
pubblica, quasi che fossero degli strumenti di cui si serve
l’ordinamento per la protezione di tali interessi[122].
La legittimazione del P. M.. è spiegata in
funzione dell’interesse generale che è connesso alla corretta
amministrazione delle società di capitali, conformemente al
dettato della Relazione al codice civile. In proposito è stato
osservato che difficilmente l’azione dell’organo pubblico sarà
determinata da una diretta conoscenza della situazione della
società, ma sarà, più spesso, provocata dalla segnalazione da
parte dei soci; questo non deve far pensare ad una contraddizione
interna alla norma, che da una parte richiede una determinata
minoranza per la proposizione della denuncia, al fine di evitare
iniziative pretestuose e, dall’altro, con l’ammettere l’azione
dell’organo pubblico, consente anche ai singoli soci di ottenere
che venga dato corso al procedimento, facendo venir meno la
garanzia di attendibilità della denuncia, connessa al requisito
della titolarità d’una certa percentuale del capitale sociale. Non
c’è contraddizione, perché la segnalazione del socio non obbliga
il PM ad agire, ma dev’essere prudentemente vagliata nella sua
probabile fondatezza da quest’organo, che ha il compito di
“filtrare” le informazioni che vengono fornite, proprio per
evitare usi distorti del procedimento di controllo giudiziario,
che, per il discredito che comporta, è in grado di rivelarsi
dannoso per la società.
E’ stato, ancora, osservato[123]
che, anche nel caso in cui il PM abbia ricevuto la segnalazione
delle irregolarità dai soci, egli non agisce per la tutela delle
posizioni di questi, come accade con la denuncia presentata dalla
minoranza: la sua legittimazione è in funzione del pubblico
interesse alla correttezza della gestione sociale e non muta la
sua natura per la presenza d’una sollecitazione da parte di
soggetti privati. Al più si può ritenere che, in questi casi, gli
interessi della minoranza ricevano protezione in via indiretta: se
i soci sono in numero sufficiente da rappresentare la percentuale
del capitale sociale richiesta, possono ottenere la tutela diretta
dei loro interessi (e, in questo caso, si avrà anche la tutela
indiretta del pubblico interesse), se, invece, non raggiungono
detta percentuale o se nessun socio agisce, la legge concede il
diritto d’iniziativa al PM, tutelando così l’interesse pubblico in
via immediata e quello delle minoranze in via mediata.
In base all’interpretazione che della norma
dà Galgano[124],
che si serve dell’art. 2409 cod. civ. per dimostrare la presenza
nel nostro ordinamento di disposizioni di stampo
istituzionalistico, posto che la denuncia dei soci è prevista a
tutela della minoranza, la legittimazione del PM “mostra come
l’interesse al regolare adempimento dei doveri degli
amministratori e dei sindaci, ossia ad una regolare gestione
dell’impresa sociale, non sia concepito dal codice civile come
interesse esclusivo dei soci”[125].
Alla situazione irregolare può porre rimedio, e normalmente così
sarà, anzitutto la maggioranza, revocando gli amministratori o
proponendo nei loro confronti l’azione di responsabilità; qualora
questo non avvenga, il legislatore conferisce alla minoranza il
potere di agire ex art. 2409 cod. civ. primo comma; nel caso in
cui anche la minoranza sia inerte, spetta al PM attivarsi per
l’eliminazione delle irregolarità. Questo dimostra l’esistenza
d’un interesse, superiore a quello dei privati, a che la società
sia regolarmente amministrata, la cui tutela è affidata, appunto,
all’organo pubblico; i doveri imposti agli amministratori e ai
sindaci non sono solo previsti nei confronti dei soci, ma nei
confronti dell’intera collettività e la loro violazione, che può
essere oggetto dell’azione d’un organo dello Stato, non è solo un
inadempimento contrattuale, ma è una vera e propria lesione di un
interesse generale, considerato dallo Stato come proprio.
L’interesse generale, però, non è concepito come estraneo alla
società, ma è interno ad essa, nel senso che non è richiesta la
lesione specifica di detto interesse, essendo sufficiente la
presenza di gravi irregolarità per la legittimità del
procedimento: esso può essere autonomamente apprezzato dal PM,
anche tenendo conto di eventuali procedimenti penali in corso ed
egli può agire anche se i soci hanno approvato l’operato degli
amministratori e dei sindaci.
8. Le concezioni
che qualificano la legittimazione del Pubblico Ministero
come finalizzata all’interesse alla tutela
dei rapporti privati.
Restano da esaminare due concezioni, diverse
quanto a presupposti e iter argomentativo, che si trovano, però,
concordi nel qualificare la legittimazione del PM come finalizzata
alla realizzazione del particolare interesse che lo Stato ha
(interesse che il primo autore considera di natura pubblica, il
secondo identifica nell’interesse generale dell’ordinamento
giuridico al rispetto della legalità), alla tutela delle posizioni
giuridiche private[126].
In relazione alla prima delle due
teorizzazioni, quella di Patroni Griffi, si parte dalla
considerazione che, se non si può disconoscere che la previsione
della legittimazione del PM testimonia la presenza d’un interesse
pubblico, questo non permette di comprendere l’identità degli
interessi tutelati col controllo giudiziario, nel caso di sua
iniziativa si ritiene che non possa considerarsi la previsione
dell’azione dell’organo pubblico come connessa alla mera tutela
del diritto obiettivo, alla protezione all’interesse generale alla
legalità dell’azione sociale[127],
ma che essa debba essere intesa come rivolta alla tutela
d’interessi sostanziali, idonei a restare pregiudicati dalla
condotta gravemente irregolare di amministratori e sindaci; sotto
questo profilo è inconferente il richiamo agli interessi protetti
attraverso l’imposizione di sanzioni penali, da cui si potrebbe
evincere che il PM è legittimato ex art. 2409 cod. civ., perché è
il titolare dell’azione penale e perché ha il compito di tutelare
il diritto obiettivo[128],
giacché per la loro protezione il legislatore ha predisposto un
autonomo sistema di tutela, che rende superfluo il ricorso al
procedimento previsto dal codice civile. Inoltre, non si può
ritenere che il procedimento abbia scopi sanzionatori della
condotta di amministratori e sindaci, perché esso non è
finalizzato all’esercizio dell’azione di responsabilità, com’è
dimostrato sia dal fatto che nella nozione di gravi irregolarità
sia da escludersi ogni rilevanza alla colpa o al dolo, rilevando
solo la situazione obiettivamente irregolare in cui la società
versa, sia dalla previsione contenuta nell’art. 2409 comma 4 cod.
civ., che rimette alla discrezionalità dell’amministratore
giudiziario la valutazione circa la necessità del suo esercizio[129].
L’intervento del tribunale è finalizzato alla
tutela di quegli interessi di natura sostanziale che in concreto
possono essere lesi dalla condotta gravemente irregolare di
amministratori e sindaci. Il legislatore ha riconosciuto,
anzitutto, meritevole di protezione non tanto un astratto
interesse formale alla ordinata amministrazione della società,
quanto l’interesse concreto della minoranza al buon andamento
della società, che può restare pregiudicato dall’inottemperanza da
parte degli amministratori e dei sindaci ai doveri loro imposti
dalla legge, dall’atto costitutivo e dallo statuto; ha ritenuto,
cioè, che l’adempimento dei suddetti doveri, garantisse il
rispetto del buon andamento e ha predisposto un meccanismo di
tutela di quest’interesse, nel caso in cui la violazione degli
stessi ne mettesse in pericolo la soddisfazione. Ha, però,
avvertito la necessità di circoscrivere il potere d’azione in capo
ad una determinata percentuale di capitale sociale, a garanzia
dell’attendibilità della richiesta e al fine di evitare azioni di
disturbo nei confronti dell’attività di gestione della società,
che si suppone diretta alla realizzazione del buon funzionamento,
quando è appoggiata dalla quasi unanimità dei soci (vale a dire,
da percentuali superiori al novanta per cento del capitale
sociale).
Il legislatore ha predisposto la
legittimazione del PM, per ovviare alle più marcate deficienze del
sistema, dato che è chiaro che la percentuale del decimo
difficilmente potrà essere raggiunta nelle grandi società con
azioni diffuse tra il pubblico: i soci che non riescono a
raggiungere la percentuale di capitale sociale richiesta per agire
in giudizio autonomamente, hanno egualmente la possibilità di
vedere tutelato il loro interesse, attraverso l’azione del PM. Se
questa è la ratio della legittimazione del PM, è evidente che la
norma non può considerarsi volta alla tutela d’interessi di
portata generale o collettiva; ciò, però, non deve portare alla
negazione di qualunque rilevanza pubblica dell’attività
dell’organo dello Stato: quest’organo implica, necessariamente la
presenza d’un interesse pubblico, ma quest’interesse altro non è
che l’interesse dello Stato alla protezione delle minoranze, dei
creditori sociali e degli obbligazionisti[130].
In conclusione, per Patroni Griffi il potere
di azione pubblica è stato previsto dal legislatore al fine di
salvaguardare l’interesse concreto e attuale alla buona gestione
della società, interesse che appartiene ad una concreta minoranza
e agli esistenti creditori ed obbligazionisti.[131]
Vitrò, invece, afferma che l’art. 2409 cod.
civ. si occupa d’una situazione gravemente irregolare in cui può
trovarsi la società, vale a dire un ente economico di diritto
privato, e considera il comportamento degli organi di tale ente
per sanzionarlo con la revoca[132];
la legge consente che il procedimento possa avere luogo anche su
iniziativa del PM, ma il richiamo all’organo pubblico riguarda
l’individuazione di un soggetto legittimato, non la titolarità
d’un particolare interesse pubblico alla corretta gestione
sociale, della cui esistenza, a parte il riferimento contenuto
nella Relazione al codice civile, spiegabile con riguardo
all’epoca di emanazione dello stesso e alle preoccupazioni
politiche di quel periodo, non v’è traccia nel nostro ordinamento[133];
l’azione del PM è da collegarsi alla sua funzione di tutela
dell’ordinamento generale dello Stato e della difesa
dell’interesse, proprio di tutti i cittadini, al rispetto della
legge. L’interesse che determina la presenza del PM, dunque, altro
non è che l’interesse alla legalità ed in ogni giudizio in cui
interviene, quest’organo ha il compito non di far valere un
interesse pubblico di carattere amministrativo, di cui egli non è
e non può essere portatore, ma di garantire l’interesse della
legge: tale interesse non appartiene ad un determinato organo
dello Stato, ma ha una portata generalissima, come criterio
ispiratore delle scelte di politica legislativa dell’ordinamento
ed è analogo all’interesse che spinge lo Stato ad emanare le
leggi. Il PM è parte in causa solo in senso processuale, non è mai
portatore d’un interesse sostanziale, perciò dalla sua
legittimazione processuale non può inferirsi la presenza d’un
interesse pubblico, ma l’eventuale rilevanza di tale interesse
dovrà verificarsi nello specifico.
Dall’art. 2409 cod. civ. emerge che il
procedimento è azionabile sul presupposto della presenza delle
irregolarità di gestione e la sua finalità consiste nella
punizione dei soggetti che le hanno determinate, attraverso la
revoca e l’esercizio dell’azione di responsabilità; la norma si
preoccupa d’individuare i comportamenti rilevanti per la messa in
moto del meccanismo sanzionatorio, ma non si cura di dare rilievo
agli interessi tutelati. Posto che sono considerate rilevanti solo
le irregolarità interne alla società, in relazione alle quali la
lesione d’interessi esterni può assumere rilevanza solo come
eventuale conseguenza, si può affermare che la legittimazione
della minoranza è prevista dal legislatore perché dalla condotta
d’amministratori e sindaci essa può ricevere un danno e il
legislatore si serve della tendenza alla protezione dei propri
interessi dai danni, per raggiungere il suo scopo, che non è
quello di proteggere la minoranza o la società, ma consiste
nell’applicazione della sanzione agli amministratori e ai sindaci
scorretti e negligenti.
La legittimazione tanto del PM, quanto delle
minoranze dev’essere interpretata come una mera azione, diretta
non a far valere una pretesa e ad ottenere tutela d’un proprio
diritto soggettivo, ma a risolvere un conflitto che s’è creato tra
maggioranza e minoranza, con l’applicazione della sanzione della
revoca agli amministratori[134].
Se proprio si vuole porre l’accento sugli interessi che ricevono
protezione con questo procedimento, essendo la società un ente di
diritto privato, che opera nel mercato per realizzare profitti,
questi non possono che consistere negli interessi dei soci e dei
creditori sociali ad un’ordinata e corretta gestione della società
e al rispetto delle regole di organizzazione, ma non sono
interessi pubblici.
9. Conclusioni:
Neutralità della nozione di interesse sociale al fine di
individuare gli interessi tutelati dal controlllo giudiziario ex
art. 2409 cod. civ. L’ interesse alla regolare amministrazione
della società per azioni.
L’analisi appena conclusa mostra come
l’istituto del controllo giudiziario sulle società di capitali sia
complesso e variamente interpretabile, sia per quanto riguarda gli
aspetti pratici della sua applicazione, sia per quanto attiene
alla problematica relativa alla finalità ultima del procedimento,
ossia alla natura degli interessi tutelati. Senza la pretesa
d’essere stata esaustiva, spero, però, d’essere riuscita a dare,
almeno un’idea delle difficoltà che s’incontrano nell’interpretare
l’art. 2409 cod. civ., a mio avviso, dimostrate dalla molteplicità
d’opinioni dottrinarie su praticamente ogni aspetto della
disposizione e dalla varietà di soluzioni date dalla
giurisprudenza, più spesso dettate da esigenze di specie che da
precisi ragionamenti giuridici.
Di recente e sulla base dell’evoluzione che
ha subito la disciplina delle società quotate, la riflessione
sull’interesse sociale segnala la perdita della rilevanza della
tradizionale contrapposizione tra la teoria istituzionalista e
quella contrattualista, rilevando una sorta di convergenza tra le
due teorie nella valorizzazione di un profilo che risulta
dominante nella concezione dell’interesse comune dei soci
soprattutto nelle società aperte al mercato dei capitali e cioè
l’interesse all’incremento di valore della partecipazione che si
palesa non solo come interesse della collettività dei soci, ma in
ultima analisi come interesse dell’impresa[135].
La prospettiva in cui si inquadra oggi il dibattito sull’interesse
sociale e che valorizza il c.d. “value shareolder approach” è
anch’essa mutata poiché considera il problema non tanto in
relazione ai poteri della maggioranza di determinare l’interesse
sociale e alle eventuali possibilità di reazione della minoranza,
quanto in termini più strettamente di corporate governance, e
pertanto con riguardo soprattutto alla definizione dei doveri
degli amministratori.
Nell’ordinamento italiano, considerta la
prevalenza presso gli interpreti di una visione contrattualistica
della società per azioni, la teoria dello shareolder value si
innesta in una concezione dell’interese sociale che esclude dal
suo ambito, interessi diversi da quelli dei soci e pertanto
conduce ad intendere la tutela dell’interesse sociale, e, pertanto
la sorveglianza sul rispetto delle disposizioni poste a presidio,
con esclusiva attenzione alle violazioni idonee a pregiudicare l’interese
comune dei soci.
Tornando al controllo giudiziario ex art.
2409 cod.civ., si può dire che le diverse impostazioni relative
alla nozione di interesse sociale contribuiscono solo
indirettamente alla ricerca degli interessi tutelati dal
procedimento in esame.
Innanzitutto, non pare appropriato
ricostruire le finalità del procedimento derivandole dalla nozione
di interesse sociale che il sistema, in un dato momento storico
mostri di privilegiare e valorizzare. L’individuazione
dell’interesse sociale o comunque dell’interesse che i gestori
della società sono tenuti a preseguire viene infatti operata anche
e soprattutto sulla scorta degli indici ricavabili dalla
disciplina positiva nel suo insieme nonchè dalle più specifiche
disposizioni che regolano i vari istituti. Quindi, far discendere
dalla nozione di interesse sociale la determinazione degli
interessi rilevanti nella procedura ex. art. 2409 cod. civ.
potrebbe portare ad un ragionamento circolare poiché è dalle
disposizioni normative che vanno ricavati gli elementi per dare
contenuto a quella nozione.
La ricognizione sulle teorie in tema di
interesse sociale, serve soltanto ad individuare l’area dei
possibili profili di tutela di un istituto come quello del
controllo giudiziario sulla gestione sociale, il quale per la sua
funzione tipica di controllo sulla gestione sociale, non potrà che
investire l’attività di amministratori e sindaci nel perseguimento
degli interessi che sono loro istituzionalmente affidati.
A questo punto, si possono tirare le somme
del discorso in ordine all’impostazione da adottare, per la
risoluzione della questione relativa all’interesse tutelato
dall’art. 2409 cod.civ. ;dall’analisi svolta, può evincersi che
l’elemento che accomuna tutte le ipotesi contemplate dal primo e
dal sesto comma dell’art. 2409 cod. civ., è l’interesse alla
corretta amministrazione della società, interesse che riceve
protezione attraverso il procedimento di controllo giudiziario,
essendo esso finalizzato al ripristino della regolarità di
gestione[136],
tanto nell’ipotesi in cui l’iniziativa sia stata assunta dalla
minoranza qualificata dei soci, quanto nel caso d’azione promossa
dal PM. E’ detto interesse, l’interesse alla cui tutela mira
l’istituto previsto dall’art. 2409 cod. civ. ed esso potrebbe,
eventualmente, anche definirsi “generale”, tenendo però conto che
l’uso del termine è assolutamente atecnico e che, ad ogni modo,
esso non è sinonimo di “pubblico”; la “generalità” dev’essere qui
intesa in modo affatto peculiare, in quanto sta a significare che
l’interesse in parola non si sostanzia in capo ad un solo soggetto
giuridico, ma appartiene a più soggetti, spesso tra loro in
conflitto, individualmente, nel senso che ciascuno di essi ne è
titolare: tutti i soci, la minoranza, il singolo socio, i
creditori, gli obbligazionisti, i finanziatori, i lavoratori, i
fornitori e così via. Non ne è, però, titolare la generalità dei
consociati, perché questo significherebbe attribuire alla società
un ruolo pubblico ch’essa, in quanto soggetto di diritto privato,
non ha e non può avere[137].
Vero è che attraverso questo meccanismo si
evitano i danni al mercato e all’economia nazionale, o almeno si
tenta di limitarli, e, in generale, a tutti coloro che
appartengono all’ordinamento giuridico, ma questa spiegazione non
dà conto delle peculiarità dell’istituto in esame, dato che essa
può valere per tutta la disciplina dettata per la regolamentazione
del fenomeno societario; di più, l’esigenza di protezione dei
consociati, impedendo ch’essi abbiano a subire dei danni
inutilmente, è uno degli scopi tipici d’ogni ordinamento, ma
questo discorso trascende l’ambito prettamente giuridico, per
interessare le scelte di politica legislativa e le concezioni
della filosofia del diritto e non può certo fornire argomento per
la individuazione della ratio di un istituto giuridico.
10. Le indagini
sull’amministrazione della società nel diritto straniero.
L’esame delle disposizioni di ordinamenti
stranieri, che prevedono un’intervento dell’autorità giudiziaria
in funzione di controllo sulla regolarità della gestione delle
società fa rilevare l’assenza di istituti strettamente omologhi
alla denuncia di gravi irregolarità come regolata dall’art. 2409
cod. civ.
Non essendo possibile in questa sede passare
in rassegna tutti i principali ordinamenti giuridici, mi limito a
ricordare gli interventi del magistrato nella gestione delle
società di capitali ammessi dalla legge francese e da quella
tedesca.
In Francia è consentita la nomina di un
amministratore giudiziario o provvisorio (le due espressioni sono
equivalenti): si tratta di una creazione giurisprudenziale
peraltro di applicazione consolidata nel sistema.
I casi principali nei quali il tribunale di
commercio può nominare un amministratore provvisorio si possono
così riassumere: gravi difficoltà concernenti il funzionamento
degli organi di amministrazione; conflitto fra due gruppi di soci
che possiedono un pari numero di azioni, oppure nel caso di socio
che possieda un numero rilevante di azioni la cui proprietà sia
contestata giudizialmente; richiesta delle minoranze di porre fine
alla gestione, reputata abusiva, della maggioranza; mancanza degli
amministratori e impossibilità o rifiuto dell'organo cui spetta la
nomina di provvedere alla loro designazione; consiglio di
amministrazione rimasto di due soli componenti, ed impossibilità
dell'assemblea di nominarne un terzo[138];
disaccordo fra i tre amministratori in carica tale da mostrare
ostilità aggressiva, che abbia colpito il funzionamento normale
del consiglio e provocato nella società una crisi tale da
minacciare di condurla allo scioglimento[139];
disaccordo tra i soci tale da determinare un funzionamento
anormale della società con necessità di porre rimedio alle
conseguenze dell'annullamento, prevedibile a breve scadenza, della
designazione dei dirigenti della società[140].
Da tali casi si ricava che la nomina
dell'amministratore provvisorio o giudiziario, che determina la
cessazione dall'ufficio degli amministratori ordinari, è
consentita in limiti più ampi di quelli che, per l'art. 2409 cod.
civ., consentono la revoca degli amministratori e dei sindaci e la
nomina di un amministratore giudiziario.
Pertanto, nell'ordinamento francese la
sostituzione dell'amministratore designato dal giudice a quelli
nominati dagli azionisti è possibile anche per prevenire
situazioni dannose per la società e per i soci, e quindi il
compimento di irregolarità da parte dell'organo amministrativo.
La domanda di nomina di un amministratore
provvisorio può provenire dalla stessa società mediante i suoi
legali rappresentanti (ipotesi, però, più che altro teorica); dai
soci singolarmente o come minoranza; da uno o più commissaires aux
comptes della società; dallo stesso amministratore provvisorio che
chieda la proroga del proprio incarico; dal Procuratore della
Repubblica se sono implicati interessi generali. E' invece
controverso se terzi, in particolare creditori della società,
possano chiedere la nomina dell'amministratore provvisorio.
I poteri di tale amministratore sono
determinati con il provvedimento di nomina dal tribunale di
commercio competente, cioè del luogo ove si trova la sede della
società. In genere, l'amministratore viene incaricato di gestire
la società con i poteri più estesi secondo la legge e gli usi del
commercio. Tuttavia, l'amministratore limita la propria gestione
al mantenimento dell'attività sociale, assicurando la prosecuzione
dei contratti in corso, ed astenendosi dal compiere atti che
concernano il futuro della società come, ad esempio, mutamento
dell'oggetto sociale, nuovi investimenti, ecc. Qualora tali atti
appaiano indispensabili, l'amministratore interpella previamente
l'assemblea dei soci o il tribunale che lo ha designato[141].
Viene opportunamente rilevato il carattere
eccezionale della nomina di un amministratore giudiziario o
provvisorio dato che, in generale, la nomina dell'organo
amministrativo è di competenza esclusiva dell'assemblea dei soci[142].
Da non confondersi con la nomina
dell'amministratore provvisorio, è la designazione, sempre da
parte del tribunale di commercio, di uno o più esperti incaricati
di presentare una relazione su una o più operazioni di gestione,
si tratta dell’istituto dell’expertise de gestion.
La domanda per la nomina dell'esperto può
essere presentata da uno o più soci rappresentanti almeno il
decimo del capitale sociale. La domanda non può invece essere
presentata dai creditori, dai dipendenti della società o da altre
persone.
Va però osservato che, la domanda per la
nomina degli esperti può essere proposta anche dal pubblico
ministero, dal comitato d'impresa e, nelle società facenti appello
al pubblico risparmio, dalla Commissione delle operazioni di
borsa.
Scopo della previsione della nomina di tale
esperto è assicurare una migliore informazione degli azionisti, in
particolare della minoranza. L'esperto è stato nominato in casi di
pericolo di abuso di maggioranza, che avrebbe potuto essere
compiuto in relazione ad un' operazione di fusione; di mancanza di
informazione dei soci riguardo a un progetto di acquisto della
maggioranza; di insufficiente informazione della minoranza, per
cui essa non aveva potuto disporre di tutti gli elementi che le
avrebbero consentito di valutare le conseguenze di una operazione
di gestione. Si tratta, in sostanza, di richiesta giustificata da
un difetto di informazione su alcune operazioni di gestione
previste, sia per mancanza di informazione generale degli
azionisti, sia riguardo alle singole operazioni.
L’esperto è incaricato di presentare una
relazione ai ricorrenti, al pubblico ministero, al comitato
d'impresa, ai commissaires aux comptes ed eventualmente al
consiglio di amministrazione, al consiglio di sorveglianza e, per
le società facenti appello al pubblico risparmio, alla Commissione
delle operazioni di borsa.
L'espressione concernente la presentazione di
un rapporto - «su una o piu' operazioni di gestione» - viene
intesa in senso estensivo.
La domanda di nomina dell'«esperto di
minoranza»[143]
costituisce una delle ipotesi dei c.d. diritti della minoranza[144].
Nell’ordinamento tedesco non sono presenti
istitui idonei a provocare la sostituzione giudiziale degli
amministratori a seguito dell’accertamento di irregolarità
gestorie.
Il rimedio che più si avvicina alla denuncia
di gravi irregolarità di diritto italiano è quello della
Sonderprufung, volto ad ottenere la revisione di operazioni di
gstione sospettate di essere gravemente irregolari.
La Sonderprufung può essere richiesta
dall’assemblea dei azionisti, ma la stessa minoranza può chiedere
al tribunale la nomina dei revisori nel caso in cui l’assemblea
abbia respinto la richiesta avanzata della minoranza stessa.
Condizione per l’esercizio del diritto da parte dei soci di
minoranza è la titolarità di azioni pari almeno al 5% del capitale
sociale o di valore nominale pari almeno a un milione di euro,
secondo la disciplina recentemente riformata, che ha modificato in
minus tali limiti di possesso azionario nell’ottica di rendere più
agevole l’attivazione del rimedio in questione in società ad
azionario diffuso[145].
Non è prevista la legittimazione di soggetti esterni alla società,
pertanto la richiesta di revisione si configura come tipico
strumento di tutela delle minoranze.
La caratteristictica fondamentale della
Sonderprufung risiede, peraltro, nel suo collegamento con l’azione
di responsabilità contro gli amministratori concessa alle
minoranze titolari delle stesse percentuali di capitali richieste
per presentare l’istanza di revisione.
L’istituto previsto dll’ordinamento tedesco
si presenta pertanto ancor più eterogeneo rispetto alla denuncia
di gravi irregolarità di diritto italiano di quanto non lo sia
l’expertise de gestion di diritto francese. Come si è osservato,
la legittimazione compete solo all’assemblea o alle minoranze
azionarie con la conseguente esclusione di ogni finalità di tutela
di interessi extrasociali. Per la sua strumentalità diretta
all’azione di responsabilità contro gli amministratori, l’istituto
tedesco presenta tutt’al più alcune analogie con la disciplina del
controllo giudiziario sulla gestione come concepita e strutturata
nel codice di commercio del 1982, ove l’esito diretto della
procedura era proprio la’zione di responsabilità contro gli
amministratori.
Tuttavia quest’ultima risultava rimessa pur
sempre ad una decisione maggioritaria della’ssemblea dei soci e,
soltanto nell’ambito dei lavoratori preparatori al nuovo codice di
commercio la previsione di una azione di responsabilità su
iniziativa delle minoranze venne presa in esame come alternativa
alla concessione al giudice di poteri di intervento diretto sulla
gestione della società nel caso di irregolarità accretate
attraverso l’ispezione giudiziale.
Possiamo, quindi, dire che la disciplina
degli istituti che regolano il controllo sulla gestione sociale
negli ordinamenti esaminati presenti alcuni tratti comuni alla
disciplina italiana della denuncia di gravi irregolarità sul
versante relativo alle modalità di svolgimento del controllo
stesso e agli atti che vi possano essere assoggettati, mentre si
diversifica da essa per ciò che riguarda le soluzioni e i rimedi
adottabili per il ripristino della correta gestione sociale.
Capitolo III
Il controllo giudiziario nella riforma del
diritto delle società
1. Linee guida
della riforma e i principi della legge delega.
Il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.6,
pubblicato in G.U. 22 gennaio 2003, n.17, Suppl. ord. recante
“Riforma organica della disciplina delle società di capitali e
società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n.
366”, innova sostanzialmente su molti punti la disciplina vigente
in materia di società di capitali e di società cooperative.
La riforma ha avuto inizio con l’approvazione
del D. lsg. 24 febbraio 1998, n.58 e con l’istituzione della
commissione Mirone, al cui lavoro, sfociato nello schema di
disegno di legge delega consegnato all’allora Governo in carica il
15 febbraio 2000 e da questo approvato il 26 maggio dello stesso
anno, si ricollega la legge delega n. 366/2001, che nella
successiva legislatura ne ha fissato le linee guida.
L’entrata delle nuove norme è stata prevista
il 1 gennaio 2004, in maniera da consentire alle società di
adeguarsi alle novità.
La riforma investe l’intero sistema del
diritto delle società di capitali e cooperative, anche se le
innovazioni fondamentali riguardano le norme destinate alle
società non quotate.
Nel suo ambito, infatti, essa prevede e
regola un modello di società “aperta”, individuata nella società
non quotata che fa ricorso al mercato del capitale di rischio.
Tuttavia, il principale target sul quale
l’innovazione è totale, è quello della società “chiusa”, quindi
della piccola e media impresa costituita nelle forme delle società
di capitali. Per questo tipo di realtà societaria il tema
fondamentale della riforma, è sintetizzato nella tutela del c.d.
valore imprenditoriale della società, in particolare nella tutela
delle capacità di sviluppo e innovazione dell’impresa sociale alle
quali la disciplina dovrebbe offrire un’occasione di promozione e
non di freno o resistenza. In una prospettiva volta a dare il più
ampio spazio all’autodeterminazione dei partecipanti all’impresa
sociale, una delle scelte caratterizzanti della riforma è il
rifiuto di modelli normativi rigidi e di ogni vincolo alla loro
assunzione in funzione di particolari parametri. Il sistema
riformato dovrebbe predisporre regimi formativi differenziati e
concepiti per modelli di società con diverse caratteristiche, la
cui selezione e fruizione dovrebbero risultare rimesse alla libera
scelta delle parti.
Le clausole di salvaguardia previste in modo
esplicito dalla disciplina della legge delega, soprattutto nel
modello della s.r.l. ove maggiori sono gli spazi riservati
all’autonomia statuaria, riguardano essenzialmente la tutela dei
terzi, dell’integrità del capitale sociale e della certezza degli
atti giuridici posti in essere dalla società. Disposizioni
imperative sembrano invece essere riservate alle società che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio per le quali la stessa
legge delega impone garanzie imprescindibili a tutela degli stessi
soci.
Nelle società di capitali che non fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio, invece, la legge
delega autorizza un’ampliamento dei rimedi a tutela degli
interessi del socio e nelle forme del diritto di recesso, sia
nell’ambito del regime legale, sia a livello di previsione
statutaria o contrattuale[146].
2. Le novità in
tema di controllo giudiziario e l’esclusione del procedimento
nella s.r.l..
Rielaborati i sistemi di amministrazione e di
controllo interno della società per azione, il legislatore non ha
mancato di ridisegnare anche il sistema dei controlli giudiziari,
nell’ambito del quale si iscrive la disciplina dell’art. 2409 cod.
civ.
Si è parlato, in relazione alle scelte
sottese alla riforma, di una << direzione verticistica e di
sostanziale arretramento delle tutele apprestate agli interessi
dei singoli azionisti a tutto vantaggio di una maggiore stabilità
delle scelte gestionali e di una più difficile messa in
discussione dell’operato degli amministratori>>[147].
Sicuramente dalla lettura della legge delega
emerge, con chiarezza, la spinta ad un’accentuata valorizzazione
dell’autonomia statutaria e dell’interesse sociale, sia pure
opportunamente contemperata con gli interessi dei soci, dei
creditori, degli investitori, dei risparmiatori e dei terzi, in
vista del raggiungimento di un punto d’equilibrio.
Assume quindi un rilievo speciale il fatto
che il legislatore delegante nel prevedere l’esistenza di un
meccanismo equilibratore dei differenti interessi - potenzialmente
contrapposti o contrapponibili - lo abbia fatto in termini
strumentali, quale “equilibrio nella tutela”, e non già sotto il
profilo sostanziale, anche se ha previsto che le disposizioni a
ciò volte debbbano rientrare nel modello societario base unitario
e possono essere soggette a <<un maggior grado di imperatività in
considerazione del ricorso al capitale di rischio>>.
In questo quadro, il legislatore ha
ampiamente rivisto lo strumento del controllo giudiziario ex art.
2409 cod. civ., cercando soprattutto di definire i confini
operativi in modo più netto e più strettamente delimitato, in
linea con la complessiva riforma societaria.
Prima di passare alla nuova disciplina
dell’art. 2409 cod. civ., occorre sottolineare che la vecchia
disciplina della s.r.l. richiamava la disciplina della s.p.a;
quindi l’art. 2409 cod. civ. si riteneva applicabile anche alla
s.r.l..
Oggi non vi è più il richiamo espresso della
normativa della s.r.l. alla normativa della s.p.a.; il controllo
giudiziario sulla regolarità dell’amministrazione delle s.r.l. è
stato, infatti, del tutto soppresso.
Questo rappresenta certamente una delle
novità più rilevanti della nuova disciplina. Sembra[148]
che essa segni un’ulteriore manifestazione di quel disfavore verso
i controlli giudiziari sulle imprese e sulle società - controlli
considerati più come ostacoli alla dinamica del mercato che come
mezzi idonei a garantire l’effettiva correttezza - manifestato dal
legislatore in quest’ultimi tempi.
Tra i primi commentatori della riforma vi è
chi[149]
ha affacciato, in proposito, dubbi di costituzionalità per eccesso
di delega, giacchè effettivamente non è dato rinvenire nella L.
366/2001 alcuna disposizione o principio direttivo che -con
chiarezza- implichi la volontà del legislatore delegante di
abolire tale controllo giudiziario.
La giustificazione logica di tale scelta si
ricollega alla contemporanea attribuzione a ciascun socio della
legittimazione all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità
ed alla contestuale previsione del nuovo art. 2476 comma 3, per
cui ciascun socio può altresì chiedere, in caso di gravi
irregolarità nella gestione della società, che sia adottato
provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi
(nel qual caso il giudice può subordinare il provvedimento alla
prestazione di una cauzione).
Tale disposizione non corrisponde alla norma
di cui al citato art. 2409 cod. civ., perché, in primo luogo,
presuppone comunque l’instaurazione di un vero e proprio giudizio
cautelare, cui potrebbe dover fare seguito un giudizio di merito
avente ad oggetto la responsabilità degli amministratori, e, in
secondo luogo, non consente al giudice di adottare provvedimenti
atipici a tutela della correttezza della gestione sociale;
inoltre, può condurre solo alla revoca dell’amministratore in
carica e non alla nomina di un amministratore giudiziario dotato
dei poteri tipici di quello.
Il legislatore della riforma ha, in pratica,
stimato in qualche modo equivalente alla tutela prevista
dall'attuale art. 2409 cod. civ. quella realizzata per mezzo della
sostituzione alla società, eventualmente inerte, dell'iniziativa
dei soci.
Secondo Salafia non sembra che questa
valutazione sia corretta, poiché il risultato conseguibile con la
misura cautelare, prevista dal progetto di riforma, consiste solo
nella rimozione dell'autore dell’irregolarità amministrativa
denunciata, sempre che essa sia fonte del danno di cui viene
chiesto il risarcimento; laddove, invece, il provvedimento
correttivo, che il tribunale potrebbe assumere, avvalendosi dei
poteri attribuitigli dall'attuale art. 2409 cod. civ., avrebbe un
effetto più ampio e soddisfacente.
Il tribunale potrebbe, infatti, prescrivere
all'amministratore giudiziario, chiamato a sostituire
l'amministratore revocato, la correzione della gestione e
potrebbe, inoltre, assumere provvedimenti di immediata efficacia,
direttamente incidenti sulle attività gestionali in corso.
Come sappiamo, la specificità del controllo
giudiziario sulla gestione come regolato dal codice civile,
risiede nella possibilità di raccogliere le informazioni relative
alla gestione sospettata di essere irregolare nell’ambito del
procedimento, attraverso l’attività ispettiva disposta dal
tribunale e indipendentemente dalla collaborazione degli organi
sociali. Ciò esonera il denunciante dall’obbligo di fornire la
prova piena delle irregolarità denunciate, consentendo anche ai
soci estranei al gruppo di controllo e pertanto alle decisioni
gestorie, di richiedere l’intervento del tribunale anche solo in
funzione dell’accertamento delle sospettate irregolarità.
L’istanza di revoca degli amministratori
nella nuova s.r.l. si radica invece in un procedimento
contenzioso. L’interpretazione più immediata della norma porta a
ritenere che la domanda volta ad ottenere la misura cautelare di
revoca degli amministratori debba di necessità innestarsi nel
giudizio relativo all’azione di responsabilità contro gli stessi.
Ne consegue che il socio istante dovrà
fornire la piena prova delle irregolarità denunciate e della loro
gravità, come la norma rende evidente laddove abbandona la formula
del “fondato sospetto di gravi irregolarità” ed indica, quale
presupposto dell’istanza, la sussistenza di gravi irregolarità
tour court.
Questa soluzione può apparire congeniale al
modello di società ristretta, in cui si presuppone un contatto più
immediato tra i soci ed un coinvolgimento dell’intera base sociale
nelle attività di gestione. Sotto altro profilo può anche
risultare un utile deterrente a denuncie avventate o strumentali,
fondate su sospetti talora inesistenti o aventi ad oggetto
condotte in precedenza condivise dallo stesso denunciante.
In effetti, la riforma soddisfa l’esigenza di
moderare il ricorso al controllo giudiziario nelle piccole società
di capitali, a ristretta base sociale, che la giurisprudenza aveva
già avvertito e rilevato, motivando talora un atteggiamento più
rigoroso nella concessione dei richiamati provvedimenti proprio in
funzione del carattere ristretto delle società esaminate.
La considerazione della specificità del
contesto e delle caratteristiche della realtà societaria cui la
denuncia si riferisce è da condividere, anche se non penso possa
fondare l’opportunità di una riforma così riduttiva del controllo
giudiziario sulle gravi irregolarità nella s.r.l.
3. La disciplina
del procedimento ex art. 2409 cod. civ. prevista dalla riforma e
il possibile ridimensionamento della tutela offerta dal
controllo giudiziario.
La norma sul controllo giudiziario nella
società per azioni contenuta nello schema del D.lgs 17 gennaio
2003 si presenta modificata rispetto al regime precedente.
Il nuovo testo dell'art. 2409 cod. civ. quale
si legge nel progetto di riforma è il seguente:
«Se vi è fondato sospetto che gli
amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto
gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla
società o a una o più società controllate, i soci che
rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del
capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con
ricorso notificato alla società. Lo statuto può prevedere
percentuali minori di partecipazioni.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio
gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione
dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti,
subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il
provvedimento è reclamabile.
Il tribunale non ordina l'ispezione se
l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con
soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza
indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso
positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli
accertamenti e le attività compiute.
Se le violazioni denunziate sussistono ovvero
se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del comma 3
risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può
disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare
l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi
può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e
nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e
la durata.
L'amministratore giudiziario può proporre
l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci.
Prima della scadenza del suo incarico
l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha
nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi
amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in
liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura
concorsuale.
I provvedimenti previsti da quest’articolo
possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale
o del comitato per il controllo della gestione, oppure, nelle
società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del
pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a
carico della società».
La nuova norma stabilisce, dunque, che
possono essere denunciate al tribunale soltanto le gravi
irregolarità amministrative che possono arrecare danno alla
società, con evidente esclusione di quasi tutte le irregolarità
informative, configurabili nei bilanci di esercizio e nelle
situazioni patrimoniali, redatte in occasione di speciali eventi
della vita sociale, rispetto alle quali la configurabilità di un
danno, anche solo potenziale per la società, è quanto meno
problematica.
Il legislatore, in una certa misura, ha
concretizzato il più ampio concetto di “gravi irregolarità”,
mediante il richiamo alla gestione e al danno potenziale alla
società o ad una società controllata, in modo che il procedimento,
pur continuando a essere attivabile in base a valutazioni anche
soggettive e indiziarie, non potrà più sostanziarsi di rilievi
meramente formali, sia pur caratterizzati dalla gravità.
Va osservato che la prospettazione del danno
sembra attenere esclusivamente alle condizioni di ammissibilità
della domanda, senza che l’effettiva verificazione del danno o la
probabilità di verificazione dello stesso possano condizionare
l’adozione dei successivi provvedimenti giudiziari, una volta che
il procedimento è avviato.
Quindi questo cambia lo specchio
d’applicazione dell’art. 2409 cod. civ., se una volta le
irregolarità potevano dar luogo all’avvio dell’art. 2409 cod. civ.
oggi è concesso solo se le gravi irregolarità siano potenzialmente
produttive di danno alla società; non solo ma si parla di
irregolarità gestionale e non di irregolarità di altro genere.
In realtà l’introduzione del criterio del
danno potenziale sembra piuttosto incidere sulla ricostruzione
dell’interesse o degli interessi tutelati dalla norma stessa,
oggetto, come abbiamo già visto, di ampia discussione in dottrina[150].
Ricordiamo che si è parlato prevalentemente
di una pluralità di interessi tutelabili ex. art. 2409 cod. civ.,
individuati in relazione alle violazioni lesive dell’interesse
diretto o indiretto della società, alle violazioni lesive
dell’interesse dei soci, dei creditori sociali, dei creditori
sociali e dei terzi, nonché dell’interesse pubblico, della
collettività e dell’ordine economico al regolare funzionamento
delle società commerciali: una varietà di interessi privati e
pubblici non omogenei e addirittura potenzialmente confliggenti,
ma tutti ugualmente meritevoli di protezione.[151].
Proprio in relazione a questi interessi, come
abbiamo visto, si è ritenuta ammissibile fino ad ora, la denuncia
da parte della minoranza qualificata dei soci non solo per le
violazioni direttamente lesive dell’interesse sociale o dei soci,
ma per tutte le ipotesi di gravi irregolarità, in considerazione
del fatto che la legittimazione della minoranza qualificata deriva
direttamente dalla legge, in ragione del rapporto sociale e
indipendentemente dal rapporto con l’interesse leso per il quale
si chiede la tutela. Di conseguenza, anche il PM, derivando la sua
legittimazione ex lege, poteva assumere l’iniziativa in caso di
gravi irregolarità, senza particolari rapporti con gli interessi
lesi e da tutelare.
Le innovazioni introdotte potrebbero mettere
in discussione questo quadro degli interessi tutelati dalla norma:
la collocazione del potenziale danno solo nell’area societaria,
sia pure mitigata dall’estensione alle società controllate,
sembrerebbe prescindere dalle ipotesi di gravi irregolarità
compiute in danno dei singoli soci, dei creditori sociali e dei
terzi.
In base a questi elementi si può ritenere
che oggi l’interessi tutelato dalla norma sia solo quello sociale[152]?
Non è opportuno proporre una risposta a una prima lettura della
norma; va osservato che tale interpretazione sembrerebbe
contrastare con la ratio ispiratrice degli strumenti posti a
tutela delle minoranze, che attribuiscono poteri e facoltà in
relazione a interessi propri e non esclusivamente sociali.
Sempre rimanendo in tema di danno potenziale
si osserva, che l’introduzione di quest’elemento risponde anche al
probabile intento di evitare che la denuncia ex art. 2409 cod.
civ. possa essere uno strumento artificioso di tensione
all’interno della società; nonostante ciò tale inserimento
potrebbe ripercuotersi negativamente sui tempi e sulle modalità
del procedimento.
4. L’idoneità delle irregolarità denunciate
ad arrecare “danno alla società”.
La nuova disposizione dell’art. 2409 cod.
civ. precisa che le irregolarità rilevanti sono quelle compiute
“nella gestione” delle società. Se le gravi irregolarità rilevanti
sono quelle poste in essere “nella gestione” della società, appare
legittima un’interpretazione che escluda la necessità di limitarle
ai soli fatti che si sostanziano in atti di gestione in senso
stretto.
Questa conclusione, però, deve confrontarsi
con un altro elemento costitutivo della fattispecie, anch’esso
previsto dalla riforma, cioè l’idoneità delle irregolarità ad
arrecare “danno alla società”.
Infatti, se il danno alla società dovesse
essere inteso come danno al patrimonio sociale, nelle forme del
danno emergente o del lucro cessante, o comunque come danno
all’ente, si dovrebbe considerare drasticamente esclusa la
rilevanza nel procedimento di violazioni delle norme in tema di
informazione ai soci e al pubblico e, più in generale, di ogni
altra irregolarità che possa arrecare danno esclusivamente al
valore della partecipazione del singolo socio.
Ad una diversa conclusione si potrebbe
peraltro arrivare sulla base di quella impostazione che,
considerando la società una mera disciplina di rapporti tra
soggetti e non un organismo distinto dai suoi partecipanti, nega
al requisito del danno della società, evocato in talune
disposizioni del sistema, la funzione di limitare il pregiudizio
rilevante a quello subito dall’ente nel suo complesso[153],
sia esso o no un pregiudizio patrimoniale e ne ammette la
configurazione come danno procurato a coloro che a quel rapporto
partecipano.
In questa prospettiva il danno alla società,
anche nell’ambito del procedimento di controllo giudiziario,
potrebbe essere individuato nel danno al valore della
partecipazione, inteso come valore dell’investimento che il socio
ha effettuato nella società.
Pertanto tra le irregolarità rilevanti per
l’apertura del procedimento di controllo giudiziario potrebbero
essere ancora ricomprese tutte le violazioni in tema di
informazione societaria, anche rivolta al mercato, aventi
l’effetto di impedire al socio sia un’appropriata valutazione
dell’operato dell’attività dei gestori sia una conveniente
negoziazione dei propri titoli.
Concepire l’interesse del socio in termini di
shareholder value[154],
porta a configurarlo, in particolare nella società aperta al
mercato, come interesse non solo a risultati di tipo reddituale,
ma come interesse ad un risultato che si esprime nel valore del
proprio investimento che in alcuni casi si realizza e matura
proprio al momento dell’uscita dalla compagine sociale, cioè al
momento della cessione del titolo[155].
In quest’impostazione, tuttavia, l’interesse
del mercato e del pubblico risparmio troverebbe una tutela
soltanto indiretta e occasionale poiché la finalità ultima della
garanzia di informazione sarebbe comunque rappresentata dalla
tutela dell’interesse dei soli soci attuali e non anche dei soci
futuri o eventuali.
Sul piano ricostruttivo si potrebbe sostenere
che l’interesse all’informazione rivolta al mercato e al pubblico
risparmio riceva una protezione autonoma nel procedimento solo
ritenendo che anche la tutela dei soci attuali presupponga
comunque la tutela dell’intera collettività dei risparmiatori e
del mercato in genere perché solo quando il mercato operi
correttamente ed offra garanzie di legalità e trasparenza,
l’interesse del socio allo shareolder value può essere
adeguatamente realizzato, in una dimensione che tuteli la
valorizzazione a lungo termine dell’investimento e non un
risultato prettamente speculativo.
L’impostazione appena delineata è ovviamente
condizionata dalle soluzioni interpretative che si adottino in
merito al requisito del danno alla società introdotto dalla nuova
formulazione dell’art. 2409 cod. civ. La riflessione sulla nuova
norma finora sviluppata non può, tuttavia, che essere una
riflessione di massima, a causa della troppa recente apparizione
delle nuove norme.
E’ comunque certo, nella nuova disciplina,
che il requisito del danno alla società, e la ricerca sui
contenuti della relativa nozione, acquistano importanza centrale
nella ricostruzione della ratio dell’istituto, delle sue funzioni
sostanziali e pertanto delle fattispecie di gravi irregolarità.
5. La
partecipazione della società al procedimento in via preventiva e
compiti dell’amministratore giudiziario.
Il procedimento viene avviato con ricorso al
tribunale da notificare agli amministratori e alla società e
prosegue con l’audizione degli amministratori e dei sindaci;
all’esito dell’udienza camerale può essere disposta l’ispezione
della società con provvedimento soggetto a reclamo. La nuova
norma, quindi, espressamente consente l'immediato reclamo contro
l'ordinanza che dispone l'ispezione sull'amministrazione della
società, risolvendo in tal modo il conflitto esistente in dottrina
e giurisprudenza sull’immediata impugnabilità della predetta
ordinanza. A parte la valutazione sull'opportunità della scelta
fatta, in ogni caso è positivo il fatto di aver risolto il
predetto conflitto. E probabilmente è corretto ritenere che la
nuova norma innovi il sistema anteriore, perchè prevaleva in
giurisprudenza l’idea che il provvedimento che ordinava
l’ispezione non fosse reclamabile.
Altra importante novità è quella prevista dai
commi 3 e 4. Il legislatore ha concesso alla società un meccanismo
per paralizzare almeno momentaneamente il procedimento ex art.
2409 cod. civ.; infatti se la società provvede immediatamente alla
sostituzione degli amministratori e sindaci con soggetti di
adeguata professionalità affinché rimuovano le gravi irregolarità
commesse dai precedenti amministratori, non si può procedere
all’amministrazione giudiziaria. Viene reso esplicito che la
sostituzione degli amministratori e sindaci di per sé non può
esplicare alcun effetto paralizzante sul procedimento di controllo
giudiziario delle società di capitali, potendo questo essere
temporaneamente sospeso solamente allorquando tale sostituzione
sia avvenuta con soggetti dotati di adeguate qualità
professionali, in modo da garantire la loro indipendenza dalla
maggioranza che li ha nominati e perizia nell’adempiere
all’obbligo di accertare e rimuovere le irregolarità gestionali.
Si tratta, dunque, di un rimedio
endosocietario che consente alla società, che voglia sottrarsi
all’ispezione e ad ogni altro provvedimento, di partecipare al
procedimento in via preventiva[156].
Il tribunale dovrà quindi accertare, mediante
audizione dei nuovi amministratori e sindaci e mediante ogni altro
potere istruttorio compatibile con il procedimento di volontaria
giurisdizione in esame, che per effetto dell’attività da questi
svolta sia stato effettivamente ristabilito l’ordine
amministrativo e, in caso negativo, dovrà procedere oltre,
emettendo i provvedimenti ritenuti maggiormente efficaci per il
raggiungimento dello scopo o, nei casi più gravi, revocare gli
amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un
amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.
La lettura del comma 4 sembra chiarire come
la valutazione in ordine alla ricorrenza del potenziale danno sia
limitata alla verifica dei presupposti di procedibilità, mentre ai
fini dell’adozione dei provvedimenti giudiziari sembra assumere
rilievo solo la sussistenza delle violazioni o l’eventuale
insufficiente eliminazione delle stesse.
Con il nuovo art. 2409 cod. civ. commi 6 e 7
, l’amministratore giudiziario conferma sostanzialmente i suoi
compiti e le sue prerogative. Egli compie gli atti di ordinaria
amministrazione e, previa autorizzazione del tribunale, quelli
eccedenti l’ordinaria amministrazione; gli possono essere
attribuiti i poteri dell’assemblea e in tal caso le relative
delibere devono essere approvate dal tribunale; può proporre
l’azione di responsabilità nei confronti di amministratori e
sindaci. Prima della fine del suo mandato, l’amministratore
giudiziario presenta al tribunale il conto della gestione. In
questa fase l’amministratore giudiziario, all’esito dell’attività
svolta, deve convocare e presiedere l’assemblea per la nomina dei
nuovi organi amministrativi e di controllo, ovvero deve promuovere
la messa in liquidazione della società o l’ammissione a una
procedura concorsuale, qualora ne ricorrano le condizioni.
I compiti e i poteri dell’amministratore
giudiziario sono disciplinati, oltre che dall’art. 2409 cod.civ.
anche dalle disposizioni di attuazione cod. civ., art. 92, 93, 94,
in parte modificate dal D.lgs 6/2003. Due le innovazioni che
meritano di essere sottolineate.
La prima riguarda il livello di
diligenza richiesto nell’espletamento dell’ufficio, che sembra di
venir innalzato rispetto al passato in quanto non si parla più di
“diligenza”, ma di “diligenza richiesta dalla natura
dell’ufficio”.
La seconda consiste nell’individuazione dei
soggetti che possono richiedere al tribunale la revoca
dell’amministratore giudiziario: prima questo potere era
riconosciuto in modo ampio “al pubblico ministero o a chiunque vi
abbia interesse”, adesso viene attribuito solo ai soggetti stessi
che possono richiedere la nomina dell’amministratore giudiziario.
6. La legittimazione alla denuncia.
Altra importante novità è introdotta dal
comma 7 dell’art. 2409 cod.civ. in tema di legittimazione attiva,
il quale stabilisce che “I provvedimenti previsti da questo
articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio
sindacale o del comitato per il controllo della gestione, oppure,
nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per
l'ispezione sono a carico della società».
Da un lato si amplia il novero dei
legittimati, prevedendo che l’iniziativa venga attribuita in modo
innovativo anche al collegio sindacale, al consiglio di
sorveglianza o al comitato per il controllo di gestione, con una
parziale trasformazione dei sindaci da soggetti passivi del
procedimento, come era nella precedente formulazione dell’art.
2409 cod. civ., a soggetti attivi, in considerazione del
significativo rafforzamento del sistema interno di amministrazione
e controllo. Quindi, nel sistema disegnato dalla legge, i sindaci
si potrebbero trovare nell’imbarazzante situazione di decidere se
denunciare gli amministratori per gravi irregolarità, ma rischiare
di venire sostituiti dall’assemblea per evitare il controllo
giudiziario, e soprassedere a fronte del sospetto di comportamenti
irregolari da parte degli amministratori, per non rischiare la
sostituzione.
Dall’altro lato, viene ridotta la
legittimazione del PM che viene limitata solo alle gravi
irregolarità amministrative delle società che fanno ricorso al
mercato dei capitali. E' veramente singolare non avere considerato
che la rilevanza delle gravi irregolarità amministrative, sul
piano dell'interesse collettivo, non può essere riconosciuta solo
a quelle relative alla gestione delle società per azioni che fanno
ricorso al mercato dei capitali. L'esperienza dimostra come spesso
in talune società per azioni, anche se caratterizzate dalla
presenza di una compagine sociale di tipo familiare, si pongono in
essere attività gestionali devastanti, non solo per gli interessi
dei soci, ma anche per le garanzie dei creditori e dei lavoratori
dipendenti.
Nelle società che non fanno ricorso al
mercato dei capitali, pertanto, l'intervento del tribunale sarà
condizionato al ricorso dei soci, che possiedano la non
indifferente quota del 10% del capitale sociale.
Probabilmente, nella mente del riformatore la
legittimazione al ricorso del PM deve riconoscersi anche in
relazione alle gravi irregolarità amministrative che si
verificassero nelle società quotate nei mercati regolamentati.
Peraltro, non può tacersi che, il nuovo testo normativo si
potrebbe anche prestare ad un’interpretazione, secondo la quale
nemmeno rispetto alle società quotate il potere del PM di
ricorrere al tribunale potrebbe riconoscersi. Infatti, nel testo
dell'art. 152, D.lgs. n. 58/1998, nel quale viene per la prima
volta riconosciuta, con riferimento alle società quotate in borsa,
la legittimazione del collegio sindacale alla proposizione della
denuncia di irregolarità amministrative al tribunale, la
legittimazione del PM non viene menzionata, dato che quella norma
aveva la funzione di integrare il testo dell'art. 2409 cod.civ.,
nel quale il potere del PM era espressamente riconosciuto con
riferimento a tutte le società per azioni. Vi è chi ritiene[157]
(l’opinione è stata espressa prima che la riforma venisse
definitivamente approvata) che la suddetta legittimazione del PM
non sarebbe più estesa a tutti i tipi di società di capitali, ma
limitata ad una categoria di società per azioni, quella che fa
ricorso al mercato dei capitali, la quale nell'ordinamento è
distinta da quella delle società quotate nei mercati
regolamentati. Secondo Salafia, quindi, coordinando la nuova
norma con l'art. 152 sopra citato, si ricostruirebbe allora una
regola, nella quale le gravi irregolarità amministrative delle
società quotate potranno essere denunciate dal collegio sindacale,
ma non dal PM, il cui potere è espressamente limitato, nell'art.
2409 cui l'art. 152, D.Lgs. n. 58/1998 fa riferimento, alle
irregolarità gestionali delle società, che fanno ricorso al
mercato dei capitali.
7. La disciplina transitoria.
Lascia un po’ perplessi la disciplina
transitoria prevista all’art. 223-novies delle disposizioni di
attuazione e transitorie al cod. civ. per i procedimenti ex art.
2409 cod. civ.
Il comma 1 prevede la prosecuzione dei
procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del D.lgs
6/2003 ( 1 gennaio 2004) secondo la normativa anteriormente
vigente.
Il comma 2 attribuisce, però, al tribunale il
potere di dichiarare cessata la materia del contendere, qualora le
modifiche introdotte comportino la sanatoria delle irregolarità
denunciate.
Ad una prima lettura il comma 1 sembrerebbe
inerire all’iter procedimentale in senso stretto, mentre il
secondo sembrerebbe aver riguardo ai profili sostanziali.
Nonostante, però, la semplicità letterale e la stringatezza,
questa norma suscita perplessità e dubbi.
In primo luogo appare singolare
l’attribuzione al tribunale di un potere di declaratoria di
cessazione della materia del contendere, che sembra consentire una
scelta discrezionale e al tempo stesso autoritativa.
In secondo luogo non sembra[158]
che le modifiche apportate all’art. 2409 cod. civ. abbiano
comportato la “sanatoria” in senso stretto di alcune irregolarità,
ma abbiano bensì ridisegnato il quadro delle irregolarità
rilevanti al fine dell’attivazione del procedimento di denuncia.
In particolare il testo dell’art 2409 cod.
civ. è passato dalla previsione delle “gravi irregolarità
nell’adempimento dei doveri”, testo precedente, al più ristretto
campo delle “gravi irregolarità nella gestione” con l’aggiunta del
danno potenziale. Ora se il termine “sanatoria” va inteso in senso
stretto, come eliminazione dell’irregolarità, sembra difficile
sostenere che le modifiche apportate all’art 2409 cod. civ.
abbiano comportato una sanatoria delle irregolarità, e non
piuttosto che abbiano inciso sull’ammissibilità e sull’eventuale
procedibilità del ricorso. Inoltre il mero richiamo alle
“irregolarità denunciate” sembrerebbe porre fuori dal campo di
applicazione della norma transitoria gli effetti delle modifiche
apportate alla legittimazione attiva (PM) e passiva
(amministratori e sindaci) del procedimento.
Probabilmente il legislatore con tale
disposizione ha voluto operare un richiamo selettivo alla
disciplina novellata, utilizzando però una formula eccessivamente
sintetica.
8. Considerazioni critiche conclusive.
A questo punto, mi siano concesse alcune
considerazioni finali sulla portata del riformato art. 2409 cod.
civ.
Penso sia utile ricordare che nei vari
interventi riformatori dell'ordinamento societario il testo
dell'art. 2409 cod. civ. è stato risparmiato, in quanto stimato
aderente alla tutela degli interessi della società, dei soci e dei
terzi e conforme al disegno comunitario, nel quale si tende ad
equilibrare l'autonomia societaria con adeguati controlli
pubblici, in seno ai quali quello giudiziario si inscrive in
maniera prioritaria.
Ancora recentemente il Parlamento, quando
aveva nel 1996 concesso al Governo delega per l'unificazione dei
testi legislativi sulle società quotate in borsa e sui promotori
finanziari nonché per attuare una piccola riforma delle società
per azioni e cooperative quotate in borsa, pur comprendendo nella
delega la modifica dell'art. 2409 cod.civ., aveva solo dettato,
come criterio direttivo, la tutela delle minoranze societarie, in
forza del quale il Governo delegato provvide solo a rafforzare
l'intervento del tribunale, estendendo ai sindaci la
legittimazione al ricorso.
A distanza di pochi anni, la predetta norma
viene profondamente mutata, in assenza di alcun principio e
criterio direttivi, il D.Lgs. n. 6/2003 ha completamente riscritto
la norma in questione, mutandone in modo significativo il
contenuto e la stessa funzione all’interno dell’ordinamento
societario.
Uno dei primi commentatori[159]
ritiene, che la riforma qui esaminata, avrebbe potuto condividersi
nel merito, a prescindere dal suo contrasto con il contenuto della
legge delega, solo se fosse stata giustificata da un incremento
significativo dei controlli interni nella gestione delle società
per azioni ovvero da una riduzione dell'autonomia gestionale delle
società. Questi controlli sono stati, invece, solo razionalizzati
ma, probabilmente, nonostante la loro prevedibile efficacia, non
potranno assicurare una regolarità amministrativa delle società
maggiore di quella che non si presumesse alla stregua del vecchio
ordinamento, nel cui vigore, comunque, vi era il contrappeso
costituito appunto dal controllo giudiziario, al quale poteva
ricorrere il PM senza alcuna distinzione del tipo organizzativo e
funzionale al quale apparteneva la società, contro la quale agiva.
Quanto all'autonomia gestionale, il disegno,
che complessivamente è stato realizzato nel progetto di riforma,
manifesta un incremento, quanto meno possibile grazie ad opportune
regolamentazioni statutarie, dei poteri degli organi di
amministrazione. Conseguentemente, esso avrebbe dovuto
comportare un maggior rigore nell'organizzazione soprattutto dei
controlli esterni e non un loro ammorbidimento.
Le principali caratteristiche di tale
intervento riformatore, come già analizzato, sono costituite dalla
restrizione della sfera di intervento del tribunale, dalla
riduzione della legittimazione del PM e dal contemporaneo
mantenimento delle condizioni della legittimazione al ricorso dei
soci, nonché dalla restrizione dell’area delle irregolarità
denunciabili.
Appare soprtattutto illogica
l’inapplicabilità del controllo giudiziario alle s.r.l., dato che
anche in questo tipo di società si verificano rilevanti
irregolarità gestionali. Il rischio è che le s.r.l. possano
costituire lo strumento per sottrarsi a qualsiasi forma di
controllo giudiziario che è stato fin qui attivabile anche sulla
base dell’intervento del PM. L’intervento di quest’ultimo è stato
peraltro escluso anche nelle società di capitali -fatta eccezione
per quelle che fanno ricorso al mercato del capirtale di rischio-
con ciò riducendo l’area dei legittimati ad esperire il controllo
giudiziario.
Dal punto di vista della tutela, i due
capisaldi della riforma sono stati da un canto, l’incremento degli
spazi dell’autonomia privata nel diritto delle società e,
dall’altro, la tutela delle minoranze azionarie (tutela che va
intesa in una maniera diversa da quella tradizionale, cui siamo
stati abituati dalla disciplina delle società del cod. civ.)
Potremmo sostenere che nella riforma si ha una traslazione della
tutela delle minoranze da forme di tutela reale, quindi forme di
tutela che incidono sulla vita delle società, a forme di tutela
risarcitorie.
Qualcuno ha criticato la riforma affermando
che la tutela delle minoranze è solo una facciata, sostenendo che,
questo spostamento da meccanismi di tutela reale a risarcitoria,
in effetti, costituisce un depotenziamento della tutela delle
minoranze azionarie[160].
Forse, si può dire, che il legislatore ha
visto la tutela in modo diverso da quella cui eravamo abituati, in
altre parole, una tutela delle minoranze che -in linea
tendenziale- non si sostanzia in meccanismi d’aggressione alla
società, dal punto di vista della gestione, ma che si concreta in
forme di tutela prevalentemente risarcitorie.
Tutto ciò potrebbe significare, che il
legislatore ha operato un tendenziale restringimento della portata
degli strumenti di tutela delle minoranze che consentivano alla
maggioranza dissenziente di colpire le scelte decisionali delle
società.
Si può allora parlare di depotenziamento
della tutela?
E’ sicuramente un modo diverso di vedere la
tutela delle minoranze.
Si è voluto privilegiare un meccanismo che
favorisca -rispetto alla tutela del singolo azionista di
minoranza- la stabilità gestionale della società.
A chiosa delle presenti conclusioni sono
quantomai opportune due considerazioni finali.
Il tenore della riforma, con le annesse
problematiche, avrà, come già indicato in introduzione, il suo
“banco di prova” nella casistica giurisprudenziale e nelle
conseguenti interpretazioni ed orientamenti, tanto dei giudici,
quanto della dottrina. Sarà necessario, in buona sostanza,
verificare, attraverso un’attenta analisi delle eventuali
controversie giudiziarie promosse, se i mezzi predisposti dalla
vigente disciplina, siano idonei in concreto a tutelare le
aspettative e gli interessi di quei risparmiatori e soci di
minoranza in apparenza pregiudicati dalla riforma.
In caso affermativo, non è esagerato, né
paradossale, ipotizzare i conseguenti “rimedi” per tutelare
situazioni giuridicamente rilevanti, ma in concreto prive di
adeguata tutela. Lo stesso legislatore, innanzi tutto, pressato
dalle rivendicazioni di categoria, ovvero dalle difficoltà
dimostrate in ambito giudiziario, potrebbe adoperarsi con
interventi, per così dire, “riparatori”. Il rischio, in questo
caso, è quello di provvedimenti disorganici, tali da privare di
logica una materia che necessita quanto mai di certezza e
razionalità. In caso contrario non sono da escludere
interpretazioni della giurisprudenza sia di merito, sia di
diritto, e della stessa Corte Costituzionale, idonei a sopperire
alle carenze del legislatore. Un ulteriore rischio è
rappresentato, altresì, dalla possibilità che alla ridotta tutela
in ambito civile, gli interessati possano cercare di supplire
ricorrendo alle denunce penali, aumentando ulteriormente il caos
della materia.
Le pregresse considerazioni, verosimilmente
anche paradossali, sono, tuttavia, opportune quanto meno allo
scopo di evidenziare un’esigenza insopprimibile e fondamentale
della materia, legata alla certezza del diritto. Gli interessi
economici alla base del fenomeno societario, infatti, sono
proporzionalmente dipendenti dalla certezza della normativa di
riferimento. Una tutela giuridica efficace e certa, infatti, si
risolve inevitabilmente in un incentivo per investimenti in tale
forma di impresa, consentendo di contemperare interessi
contrapposti, e contemperando la logica del profitto con
l’insopprimibile esigenza di equità.
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App. Bologna 03-06-1959, in Dir. fall., 1959, II
Cass. 14-11-1959, n.3377, in Giust. civ., 1960, I
Cass. 07-05-1963, n.1113, in Dir. fall., 1963, II
App. Milano 23-01-1965, in Giur. it, 1966, I, 2
App. Cagliari 31-03-1965, in Giur. it., 1966, I, 2
Cass. 12-12-1965, in Foro it., 1965, I
App. Milano 02-07-1968, in Giur.it.,1969, I, 2
Trib. Milano 20-11-1968, in Foro pad., I
Trib. Trapani 31-10-1968, in Foro pad., 1969, I
Trib. Milano 20-11-1968, in Foro pad., 1970, I
App. Milano 05-03-1969, in Foro pad., 1970, I
Cass. 23-04-1969, n.1290, in Dir. fall., 1969, II
App. Milano 14-05-1969, in Foro pad., 1969, I
App. Roma 21-07-1969, in Foro it., 1969, I
App. Torino 05-12-1969, in Dir. fall., 1970, II
App. Catania 20-12-1969, in Dir. fall., 1970, II
Trib. Roma 09-01-1970, in Giur. it., 1970, I, 2
App. Milano 12-05-1970, in Giur. it., 1971, I, 2
App. Venezia 26-01-1971, in Foro pad., 1972, I
Trib. Siracusa 25-02-1971, in Giur. it., 1971, I, 2
App. Genova 17-04-1971, in Foro it., 1971, I
Trib. Aosta 06-07-1971, in Giur. it., 1972, I, 2
Trib. Napoli 22-11-1971, in Riv. dir. comm., 1973, II
Trib. Roma 28-01-1972, in Foro it., 1972, I
Cass. 19-05-1972, n.1530, in Giust. civ., 1973,
Trib. Palermo 01-12-1972, in Giur. comm., 1974, II
Cass. 18-07-1973, n.2113, in Riv. dir. comm., 1974,II
App. Palermo 20-07-1973, in Giur. comm., 1974, II
App. Bologna 06-07-1974, in Giur. comm., 1974, II
App. Lecce 10-07-1974, in Giur. comm., 1976, II
App. Bologna 09-05-1975, in Giur. comm., 1975, II
App. Bologna 05-07-1975, in Giur. comm., 1975
Trib. Roma 19-02-1976, in Giur. comm., 1977, II
Trib. Roma 22-06-1976, in Giur. comm., 1977, II
App. Cagliari 30-09-1976, in Giur. comm., 1977, II
App. Torino 29-04-1977, in Giur. comm., 1977, II
Trib. Pavia 20-06-1977, in Giur. comm., 1978, II
Cass. 27-06-1978, n.3768, in Giur. comm., 1980, II
Cass. 27-07-1978, n.3768, in Giur. comm., 1980, II
App. Roma 12-08-1978, in Giur. comm., 1979, II
Trib. Milano 24-11-1978, in Riv. dir. comm., 1980, II
Trib. Roma 04-05-1979, in Giur. comm., 1980, II
App. Milano 26-10-1979, in Giur. comm., 1980, II
Trib. Roma 25-02-1981, in Società, 1982
Cass. 16-01-1982, n.280, in Dir. fall., 1982, II
Trib. Roma 14-07-1982, in Società, 1983
Trib. Milano 06-06-1983, in Giur. comm., 1985, II
Trib. Napoli 19-12-1983, in Dir. e giur., 1984
App. Torino 14-03-1984, in Società, 1984
App. Bari 26-04-1984, in Società, 1984
Trib. Milano 04-05-1984, in Giur. comm., 1985, II
Trib. Milano 22-05-1984, in Società, 1984
Trib. Milano 13-07-1984, in Società, 1984
Trib. Milano 17-07-1984, in Società, 1984
Trib. Roma 31-10-1984, in Società, 1985
Trib. Taranto 04-12-1984, in Foro it., 1985, I
Trib. Roma 01-02-1985, in Società, 1985
App. Catania 28-03-1985, in Società, 1986
Trib. Napoli 24-05-1985, in Società, 1986
Trib. Vicenza 21-09-1985, in Società, 1986
Trib. Milano 03-10-1985, in Società,1986
Trib. Milano 10-10-1985, in Giur. comm., 1986, II
Trib. Milano 15-10-1985, in Giur. comm., 1986, II
Trib. Milano 15-10-1985, in Società, 1985
App. Venezia 11-01-1986, in Società, 1986
App. Milano 22-02-1986, in Società, 1986
Trib. Venezia 25-03-1986, in Società, 1986
Trib. Catania 16-05-1986, in Società, 1986
App. Venezia 11-06-1986, in Società, 1986
App. Catania 19-07-1986, in Società, 1986
Trib. Milano 30-10-1986, in Riv. dir. comm., 1987, II
Trib. Milano 30-10-1986, in Foro pad., 1988
Trib. Padova 24-12-1986, in Foro it., 1987, I
Trib. Roma 16-02-1987, in Società, 1987
Trib. Milano 17-09-1987, in Giur. comm., 1987, II
Trib. Ascoli Piceno 27-11-1987, in Società, 1988
Trib. Roma 09-12-1987, in Società, 1988
Trib. Napoli 18-12-1987, in Società, 1988
Trib. Milano 30-03-1988, in Società, 1988
Trib. Milano 09-11-1988, in Giur. comm., II
App. Milano 18-04-1989, in Dir. fall., 1989, II
Trib. Udine 22-06-1989, in Giur. comm., 1991, II
App. Genova 30-06-1989, in Nuova giur. civ., 1990, I
Trib. Milano 18-12-1989, in Giur. it., 1990, I, 2
App. Bari 29-11-1990, in Società, 1991
App. Milano 11-07-1991, in Giur. it., 1992, I, 2
Trib. Napoli 23-03-1992, in Società, 1992
App. Venezia 02-04-1992, in Giur. it., 1993, I, 2
Trib. Livorno 01-12-1992, in Società, 1993
Cass. 16-03-1993, n.3127, in Giur. comm., 1994,II
App. Campobasso 07-04-1993, in Dir. fall., II
Trib. Napoli 10-02-1994, in Società, 1994
Cass. 09-04-1994, n.3341, in Società, 1994
Trib. Napoli 10-06-1994, in Foro it., 1995, I
App. Roma 07-12-1994, in Dir. fall., 1995, II
Trib. Milano 07-07-1995, in Giur. it., 1995, I, 2
Trib. Milano 11-07-1995, in Foro it., 1996, I
App. Venezia 10-10-1995, in Società, 1996
Cass. 26-06-1998, n.6395, in Dir. e prat. soc., 1998
Trib. Como 10-06-1998, in Società, 1999
Trib. Milano 01-02-1999, in Giur. it., 1999
Trib. Saluzzo 18-05-1999, in Società, 1999
App. Roma 14-06-1999, in Società, 2000
Trib. Monza 26-04-2001, in Società, 2001
App. Milano 16-10-2001, in Società, 2001
Trib. Prato 30-07-2001, in Giur. merito, 2002
App. Firenze 18-09-2001, in Giur. merito, 2002
Trib. Trani 30-10-2001, in Società, 2002
Trib. Venezia 30-11-2001, in Società,2002
Trib. Venezia 21-02-2002, in Società, 2002
App. Palermo 22-03-2002, in Società, 2002
App. Napoli 13-05-2002, in Società, 2002
Trib. Messina 29-05-2002 in Società, 2003
App. Roma 15-01-2003, in Società, 2003
[1] STOLFI M., Il controllo giudiziario sulla
gestione delle società per azioni, in Riv. dir. comm., 1953,
I, p.185; CERAMI V., Il controllo giudiziario sulle società di
capitali, Giuffrè, Milano, 1954 p.23 e ss., il quale
sottolinea come il controllo giudiziario fosse una “garanzia
illusoria”, di scarsissima applicazione pratica.
[2] ASCARELLI T., Interesse sociale e interesse
comune nel voto, in Riv. trim. e proc. civ. 1951, p. 1147 e ss.,
il quale sottolinea come nelle grandi società con azioni
diffuse tra il pubblico, caratterizzate dall’assenteismo dei
soci, la cd. “maggioranza”, cioè il gruppo di controllo, sia
costituita da percentuali molto basse del capitale azionario,
per cui quello che appare essere un problema di tutela della
minoranza, è in realtà un problema di tutela della maggioranza
azionaria nei confronti degli amministratori.
[3] Cerami v., Il controllo giudiziario sulle
società di capitali, Giuffrè, Milano, 1954, p.27, il quale
afferma che due soluzioni erano prospettabili: creare un
sistema radicalmente nuovo, per es. istituendo un ufficio
governativo in sostituzione al collegio sindacale, oppure
rafforzare il sistema vigente, per es. incrementando i poteri
dell’autorità giudiziaria.
[4] L’art. 103 disp. att. cod. civ. precisa che
i provvedimenti del tribunale sono tutti dei decreti,
conformemente a quanto dispone l’art. 737 c.p.c. per i
procedimenti in camera di consiglio.
[5] In dottrina è molto discussa la natura del
procedimento (QUATRARO-TOSI, Il controllo giudiziario delle
società, Milano, 1998), se, cioè, esso rientri nella
giurisdizione contenziosa (BRUNETTI A., Trattato del diritto
delle società, Giuffrè, Milano, 1948, II, p.409; FRANCHI G.,
Società per azioni. Irregolarità. Ispezione. Camera di
consiglio., in Nuova riv. dir. comm., 1950, II, p.39;
RAFFAELLI G. A., Appunti sul procedimento di cui all'art. 2409
c.c., in Foro pad., 1954, III, p.20; PROVINCIALI R., Natura
giuridica, impugnabilità e intervento del Pubblico ministero
nel procedimento ex art. 2409 c.c., in Dir. fall., 1956, II, p.312;
VITRO’ V., Controllo giudiziario e provvedimenti cautelari
nelle società di capitali, Giuffrè, Milano, 1992, p.206 e ss.)
o in quella volontaria (CERAMI V., Il controllo giudiziario
sulle società di capitali, Giuffrè, Milano,1954, p.81 e ss.;
PANUCCIO V., Il procedimento disciplinato dall'art. 2409 c.c.
nel sistema dei controlli delle s.p.a., in Riv. trim. dir. e
proc. civ., 1954, p.698; CARNELUTTI F., Appellabilità del
decreto del tribunale che ordina l'ispezione
dell'amministrazione di una società per azioni?, in Riv. dir.
proc., 1958, p.414; GIANNATTASIO C., Ancora in tema di
denuncia al tribunale per gravi irregolarità degli
amministratori e dei sindaci, in Foro pad., 1960, I, p.212;
FERRARO B., I limiti del potere di intervento del Tribunale,
in Società, 1983, p.11; PROTETTI’ E., L’ispezione
dell’amministrazione delle società, in Società, 1984, p.1312;
DOMENICHINI G., Il controllo giudiziario sulla gestione delle
società per azioni, in Trattato di diritto privato diretto da
P. Rescigno, Utet, Torino, 1985, XVI, p.603; RORDORF R.,
L'ispezione della società ex art. 2409 codice civile, in
Società, 1985, p.588; COTTINO G., Diritto commerciale, Cedam,
Padova, 1986, I, 2, p.503; FERRI G., Le società, in Trattato
di diritto civile italiano, fondato da F. Vassalli, Utet,
Torino, 1987, X, 3, p.847; BONGIORNO G., Il procedimento
previsto dall’art. 2409 c.c., in Riv. trim. di dir. civ.,
1995, p.542). STOLFI G., Il controllo giudiziario sulla
gestione delle società per azioni, in Riv. dir. comm., 1953,
I, p.187 distingue i provvedimenti d’ispezione e la
convocazione dell’assemblea, che rientrerebbero nella
giurisdizione volontaria, dai provvedimenti cautelari, dalla
revoca e dalla nomina dell’amministratore giudiziario, che
rientrerebbero invece nella giurisdizione contenziosa.
TEDESCHI G.
U., Il controllo giudiziario sulla gestione, in Trattato sulle
società per azioni a cura di Colombo-Portale, Utet, Torino,
1988, p.276 lo ritiene un procedimento sui generis, con
caratteristiche sia dei procedimenti di volontaria
giurisdizione sia dei procedimenti contenziosi. In tal senso
anche , GHIRGA M. F. , Il procedimento per irregolarità della
gestione sociale, Padova, 1994, p. 159;
Nonostante le
incertezze della dottrina, la giurisprudenza è univoca nel
ritenerlo rientrante tra quelli di volontaria giurisdizione (App.
Bologna, 03-06-1959, in Dir. fall., 1959, II, p.434; App.
Milano, 26-10-1979, in Giur. Comm., 1980, II, p.745; App.
Milano, 22-02-1986, in Società, 1986, p.879; Cass.,
05-08-1987, n. 6720, in Mass., 1987; App. Venezia, 02-04-1992,
in Giur. it., 1993, I, 2, 00p.134; Trib. Napoli, 10-02-1994,
in Società, 1994, p.1373).
[6] La disposizione è inserita nel Capo V del
titolo V del Libro V “Del Lavoro” del codice civile, cioè
nella parte dedicata alla disciplina delle società per azioni,
ma l’istituto è applicabile anche alle società a
responsabilità limitata (ex art. 2488 c.4 cod. civ.; v.
RAFFAELLI G. A. Appunti sul procedimento di cui all’art. 2409
cod. civ, in Foro pad., 1954, III, p.20; TEDESCHI G. U., Il
controllo giudiziario sulla gestione, in Trattato sulle
società per azioni a cura di Colombo- Portale, Utet, Torino,
1988, p.196) e alle società in accomandita per azioni (ex art.
2464 cod. civ.; v. PETTITI D., Sul procedimento di denuncia al
tribunale ai sensi dell’art. 2409 cod. civ., in Riv. dir. comm.,
1952, II, p.278; TEDESCHI G. U., Il controllo giudiziario
sulla gestione, in Trattato sulle società per azioni a cura di
Colombo-Portale, Utet, Torino, 1988, p.301).
Sono, invece, escluse le società
cooperative, per le quali l’art. 2453 cod. civ. prevede che
sia la stessa autorità governativa a revocare gli
amministratori e i sindaci, affidando la gestione ad un
commissario, in caso d’irregolare funzionamento (SILVETTI G.-CAVALLI
G., Le società per azioni, in Giurisprudenza sistematica di
diritto civile e commerciale fondata da W. Bigiavi, Utet,
Torino, 1983, p.798). Anche le società bancarie sfuggono al
potere di controllo, in quanto sono soggette alla vigilanza
della Banca d’Italia. (v. RAFFAELLI G. A., Appunti sul
procedimento di cui all’art. 2409 cod. civ, in Foro pad.,
1954, III, p.21; SILVETTI G.-CAVALLI G., Le società per
azioni, in Giurisprudenza sistematica di diritto civile e
commerciale fondata da W. Bigiavi, Utet, Torino, 1983, p.799;
TEDESCHI G. U., Il controllo giudiziario sulla gestione, in
Trattato sulle società per azioni a cura di Colombo-Portale,
Utet, Torino, 1988, p.299; JAEGER P. G.- DENOZZA F., Appunti
di diritto commerciale, Giuffrè, Milano, 1992, p. 437; VIDIRI
G., Sull’art. 2409 cod. civ. e sui poteri del giudice in
presenza di irregolarità nell’amministrazione sociale, in
Giust. civ., 1994, I, p.3147; SALAFIA V., I presupposti del
controllo giudiziario sulle società di
capitali ex
art. 2409 c.c., in Società,1995, II, p.1237).
In base all’art. 2 c.8 D.P.R. 31 marzo
1979 n.136, il procedimento si applica anche nei casi di
“fondato sospetto di gravi irregolarità nell’adempimento dei
doveri delle società di revisione”; la disposizione è
interpretata nel senso che la società che ha conferito
l’incarico, possa agire ex art. 2409 cod. civ. in presenza di
irregolarità commesse dalla società di revisione
nell’esercizio della sua attività di controllo contabile sulle
società soggette a certificazione obbligatoria. (VITRO’ V.,
Controllo giudiziario e provvedimenti cautelari nelle società
di capitali, Giuffrè, Milano, 1992, p.162; VIDIRI G.,
Sull’art. 2409 cod. civ. e sui poteri del giudice in presenza
di irregolarità nell’amministrazione sociale, in Giust. civ.,
1994, I, p.3147). Discussa (v. SILVETTI G.-CAVALLI G., Le
società per azioni, in Giurisprudenza sistematica di diritto
civile e commerciale fondata da W. Bigiavi, Utet, Torino,
1983, p.790 e ss.) è l’applicabilità del procedimento alle
società in fase di liquidazione (per l’applicabilità: T.
Milano, 14-09-1981, in Giur. comm., 1982, II, p.172; A.
Milano, 22-02-1986, in Società, 1986, p.879; PAZZAGLIA L.,
Procedimento ex art. 2409 c.c. e dichiarazione di fallimento
della società, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1960, p.1660;
PATRONI GRIFFI A., Il controllo giudiziario sulle società per
azioni, Jovene, Napoli, 1971 p.341 e ss.; CERA M., Controllo
giudiziario ex art. 2409 c.c. e messa in liquidazione delle
società, in Giur. comm., 1978, II, p.410 e ss.; FERRI G., Le
società, in Trattato di diritto civile italiano, fondato da F.
Vassalli, Utet, Torino, 1987, X, 3, p.844; VIDIRI G.,
Sull’art. 2409 cod. civ. e sui poteri del giudice in presenza
di irregolarità nell’amministrazione sociale, in Giust. civ.,
1994, I, p.3147; per l’inapplicabilità: T. Pavia, 20-06-1977,
in Giur. comm., 1978, II, p.400T. Napoli, 06-12-1995, in Giur.
comm., 1997, II, p.125; CERAMI V., Il controllo giudiziario
sulle società di capitali, Giuffrè, Milano,1954, p.55; COTTINO
G., Diritto commerciale, Cedam, Padova, 1986, I, 2, p.505;
TEDESCHI G. U., Il controllo giudiziario sulla gestione, in
Trattato sulle società per azioni a cura di Colombo-Portale,
Utet, Torino, 1988, p. 293) e a quelle che hanno
amministratori nominati dallo Stato (per l’applicabilità:
FERRI G., Le società, in Trattato di diritto civile italiano,
fondato da F. Vassalli, Utet, Torino, 1987, X, 3, p.844; per
l’inapplicabilità: ROVERSI MONACO F., Revoca e responsabilità
dell'amministratore nominato dallo Stato, in Riv. dir. civ.,
1968, I, p.275; TEDESCHI G. U., Il controllo giudiziario sulla
gestione, in Trattato sulle società per azioni a cura di
Colombo-Portale, Utet, Torino, 1988, p.297; VIDIRI G.,
Sull’art. 2409 cod. civ. e sui poteri del giudice in presenza
di irregolarità nell’amministrazione sociale, in Giust. civ.,
1994, I, p.3147).
7 Per quanto
riguarda i caratteri della denuncia, essa non può essere
intesa come una sorta di segnalazione d’irregolarità non
meglio precisate, rientrando nei poteri del tribunale il
compito di ricercare irregolarità specifiche; Il Trib. Roma,
25-02-81, in Società, 1982, p.290, ha conformemente deciso che
il ricorso ex art. 2409 cod. civ. deve avere per oggetto la
denunzia di specifici addebiti attinenti alla vita interna
della società e non può invece riguardare interessi del tutto
estranei alla società e ai suoi soci.
8 App.
Bologna, 03-06-1959, in Dir. fall., 1959, II, p.434 afferma la
sufficienza del fondato sospetto, tuttavia, App. Milano,
11-07-1991, in Giur. it., 1992, I, 2, p.15 ritiene che debba
essere provato il concreto pregiudizio per la società. La
denuncia non può fondarsi su semplici dicerie o
sull’allegazione di fatti generici e vaghi: il controllo non
può prescindere da una precisa allegazione di fatti e “sotto
il profilo probatorio il sospetto sull’esistenza della ‘grave
irregolarità deve essere fondato” (VITRO’ V., Controllo
giudiziario e provvedimenti cautelari nelle società di
capitali, Giuffrè, Milano, 1992, p.106 e ss.; v., in
particolare, p.110-111 per esempi di fatti ritenuti idonei a
fondare il sospetto delle irregolarità).
[9] FERRARO B., I limiti del potere di
intervento del Tribunale, in Società, 1983, p.11; SILVETTI G.-CAVALLI
G., Le società per azioni, in Giurisprudenza sistematica di
diritto civile commerciale fondata da W. Bigiavi, Utet,
Torino, 1983, p.802; GALGANO F., La società per azioni, in
Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico
dell'economia, diretto da F. Galgano, Cedam, Padova, 1988, VII,
p.315; TEDESCHI G. U., Il controllo giudiziario sulla
gestione, in Trattato sulle società per azioni a cura di
Colombo-Portale, Utet, Torino, 1988, p.242, per il quale il
procedimento riguarda l’accertamento dell’esistenza delle
irregolarità e, dato che esse consistono in violazioni dei
doveri, è ammissibile il solo controllo di legittimità
sull’operato degli organi sociali, sia pure con la latitudine
e l’ampiezza occorrenti, rimanendo vietata ogni indagine circa
l’opportunità e la convenienza delle scelte operate dagli
amministratori (conf. Trib. Roma, 09-12-1987, in Società,
1988, p.516; Trib. Livorno, 01-12-1992, in Società, 1993, p.1354);
la conclusione è confortata da quanto previsto dall’art. 94 c.3
disp. att. c.c.: se nei confronti dell’amministratore
giudiziario, che è un ausiliario del giudice, non è ammesso il
controllo di merito, a maggior ragione esso non può essere
esercitato nei confronti degli amministratori e dei sindaci
nominati dalla società; VITRO’ V., Controllo giudiziario e
provvedimenti cautelari nelle società di capitali, Giuffrè,
Milano, 1992, p.107; LAMBERTINI L., Ispezione ed
amministrazione giudiziaria delle società di capitali, Cedam,
Padova, 1998, p.9.
Contra Trib.
Roma, 14-07-1982, in Società, 1983, p.12; Trib. Milano,
18-12-1989, in Giur. it., 1990, I, 2, p.700; Trib. Napoli,
23-03-1992, in Società, 1992, p.1097; Trib. Napoli,
10-06-1994, in Foro it., 1995, I, p.3328, in cui si afferma
che il giudice ha il potere di valutare l’opportunità e
convenienza delle operazioni compiute dagli amministratori.
[10] Campobasso G. F., Diritto commerciale. Le
società, Utet Torino, 1992, II p.323; Lambertini L., Ispezione
e amministrazione giudiziaria delle società di capitali, Cedam,
Padova, 1998, p.4, osserva che il dovere principale degli
amministratori è conseguire l’oggetto sociale.
[11] Cass., 12-12-1965, n. , in Foro it., 1965,
I, p.1820; Cass., 27-07-1978, n.3768, in Giur. comm. 1980, II,
p.904; Cass., 16-01-1982, n.280, in Dir. fall., 1982, II, p.664;
TEDESCHI G. U., Il controllo giudiziario sulla gestione, in
Trattato sulle società per azioni a cura di Colombo-Portale,
Utet, Torino, 1988, p.191 e ss.; CENDON P., Commentario al
Codice Civile, Utet, Torino, 1991, p.1144. Conf. SALAFIA V., I
presupposti del controllo giudiziario sulle società di
capitali ex art. 2409 c. c., in Società, 1995, II, p.1274, per
il quale l’inadempimento dell’obbligazione che grava sugli
amministratori di esercitare l’attività di gestione
dell’impresa sociale, è fonte di responsabilità per gli stessi
e può dare luogo all’intervento di controllo del Tribunale, se
assume le dimensioni della gravità. LAMBERTINI L., Ispezione
ed amministrazione giudiziaria delle società di capitali,
Cedam, Padova, 1998, p.5, individua, accanto al dovere di
diligenza, anche i doveri di correttezza e disinteresse e
afferma che la violazione di tali doveri “comporta una
deviazione più o meno grave dalla regolare amministrazione e
determina quegli interventi di controllo e quei provvedimenti
di cui ci stiamo occupando”.
[12] PATRONI GRIFFI A., Il controllo giudiziario
sulle società per azioni, Jovene, Napoli, 1971 p.327 e ss.; in
senso conforme DOMENICHINI G., Il controllo giudiziario sulla
gestione delle società per azioni, in Trattato di diritto
privato diretto da P. Rescigno, Utet, Torino, 1985, XVI, p.599.
[13] PATRONI GRIFFI A., Il controllo giudiziario
sulle società per azioni, Jovene, Napoli, 1971 p.326.
[14] VITRO’ V., Controllo giudiziario e
provvedimenti cautelari nelle società di capitali, Giuffrè,
Milano, 1992, p.89 e ss..
[15]
Cass., 19-05-1972, n.1530, in Foro it., 1973, I, p.1908; App.
Bari, 29-11-1990, in Società, 1991, p.1053; purché idonei a
creare una situazione di grave turbamento nell’attività
sociale.
[16]
VITRO’ V., Controllo giudiziario e provvedimenti cautelari
nelle società di capitali, Giuffrè, Milano, 1992, p.99;
l’autore prosegue nell’elencazione dei vari obblighi,
riprendendo la classificazione che degli stessi aveva dato
FERRI G., Le società, Utet, Torino, 1989, p.710 e ss. e
individuando quattro classi di obblighi. La prima classe
riguarda le garanzie poste a tutela dell’integrità del
capitale sociale, come il divieto di emissione di azioni prima
della regolare costituzione della società o con un valore
inferiore al valore nominale (art. 2346 cod. civ.), la
procedura di controllo dei conferimenti in natura (artt.
2342-2343 cod. civ.), i limiti all’acquisto di azioni proprie
(art. 2357 cod. civ.), il divieto di sottoscrivere le proprie
azioni (art. 2357quater cod. civ.), la proibizione alla
distribuzione di utili fittizi e non risultanti da bilancio
regolarmente approvato (art. 2433 cod. civ.), l’obbligo di
procedere alla riduzione del capitale sociale per perdite
superiori a un terzo (art. 2446 cod. civ.). La seconda classe
concerne le norme che regolano il funzionamento degli organi
sociali e la forma e la pubblicità degli atti, tra cui
ricordiamo: le formalità per la convocazione dell’assemblea
(art. 2366 cod. civ.), la convocazione obbligatoria (art. 2367
cod. civ.), la collaborazione col collegio sindacale quando
esercita la funzione di controllo (artt. 2403 e 2623 cod. civ.),
la denunzia, la comunicazione, il deposito, la pubblicazione
di determinati atti, (per esempio, le modificazioni dell’atto
costitutivo, art. 2436 cod. civ.). La terza classe individua
gli obblighi di documentazione dell’attività sociale, cioè
quelli relativi alla formazione del bilancio (artt. 2423 e ss.
cod. civ.) e alla tenuta dei libri sociali (art. 2421 cod. civ.).
La quarta classe, infine, comprende il complesso di
disposizioni poste a presidio dell’obbligo di fedeltà, per
esempio: l’obbligo di non concorrenza (art. 2390 cod. civ.),
il divieto di false comunicazioni e di illegale ripartizione
di utili o di acconti sui dividendi (art. 2621 cod. civ.), il
divieto di divulgare notizie sociali riservate (art. 2622 cod.
civ.), ecc.
[17] DOMENICHINI G., Il controllo giudiziario
sulla gestione delle società per azioni, in Trattato di
diritto privato diretto da P. Rescigno, Utet, Torino, 1985,
XVI, p.592. Contra TEDESCHI G. U., Il controllo giudiziario
sulla gestione, in Trattato sulle società per azioni a cura di
Colombo-Portale, Utet, Torino, 1988, p.202 e ss., per il quale
le irregolarità sono identificate con la violazione dei doveri
imposti ad amministratori e sindaci, di qualunque genere essi
siano e, quindi, indipendentemente dal fatto che riguardino
l’attività interna della società o la sua attività esterna.
[18] App. Catania, 20-12-1969, in Dir. fall.,
1970, II, p.512; Cass., 27-06-1978, n. 3768, in Giur. comm.,
1980, II, p.904; App. Milano, 14-10-1983, in Società, 1984, p.676;
Trib. Milano, 13-07-1984, in Società, 1984, p.1357; Trib.
Milano, 15-10-1985, in Giur. comm., 1986, II, p.459 e in
Società, 1985, p.305; App. Venezia, 11-01-1986, in Società,
1986, p.1120; Trib. Milano, 30-10-1986,in Riv. dir. comm.,
1987, II, p.375 e in Foro pad., 1988, p.95; ALLEGRI V.,
Denuncia di gravi irregolarità e tutela delle minoranze in
Giur. commc, 1980, II, p.755; FERRARO B. I limiti del potere
di intervento del Tribunale, in Società, 1983, p.11; SILVETTI
G.-CAVALLI G., Le società per azioni, in Giurisprudenza
sistematica di diritto civile e commerciale fondata da W.
Bigiavi, Utet, Torino, 1983, p.805; JANNACCONE A., Il
procedimento regolato dall’art. 2409 codice civile, in
Società, 1984, p.656; FERRI G., Le società, in Trattato di
diritto civile italiano, fondato da F. Vassalli, Utet, Torino,
1987, X, 3, p.841; TEDESCHI G. U., Il controllo giudiziario
sulla gestione, in Trattato sulle società per azioni a cura di
Colombo-Portale, Utet, Torino, 1988, p.195; VITRO’ V.,
Controllo giudiziario e provvedimenti cautelari nelle società
di capitali, Giuffrè, Milano, 1992, p.96; SALAFIA V., I
presupposti del controllo giudiziario sulle società di
capitali ex art. 2409 c.c., in Società, 1995, II, p.1276.
[19]
VITRO’ V., Controllo giudiziario e provvedimenti cautelari
nelle società di capitali, Giuffrè, Milano, 1992, p. 102; in
senso conforme Trib. Milano, 15-10-1985, in Società, 1985, p.305;
Trib. Napoli, 10-06-1994, in Foro it., 1995, I, p.3328.
[20] App. Milano, 14-05-1969, in Foro pad.,
1969, I, p.902; App. Bologna, 09-05-1975, in Giur. comm.,
1975, II, p.763; App. Cagliari, 30-09-1976, in Giur. comm.,
1977, II, p.509; Trib. Milano, 10-10-1985, in Giur. comm.,
1985, II, p.459; Trib. Ascoli Piceno, 04-07-1990, in Società,
1990, p.1394; Trib. Milano, 11-07-1995, in Foro it., 1996, I,
p.2243; CERAMI V., Il controllo giudiziario sulle società di
capitali, Giuffrè, Milano, 1954, p.56; MASUCCI C., Note in
tema di procedimento ex art. 2409 e di funzionamento del
collegio sindacale, in Riv. dir. comma, 1974, II, p.45;
SILVETTI G.-CAVALLI G., Le società per azioni, in
Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale
fondata da W. Bigiavi, Utet, Torino, 1983, p.803; DOMENICHINI
G., Il controllo giudiziario sulla gestione delle società per
azioni, in Trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno,
Utet, Torino, 1985, XVI, p.601; SALAFIA V., I poteri
istruttori del Tribunale nel procedimento di cui all’art. 2409
codice civile, in Società, 1982, I, p.659; FERRI G., Le
società, in Trattato di diritto civile italiano, fondato da F.
Vassalli, Utet, Torino, 1987, X, 3, p.840; TEDESCHI G. U., Il
controllo giudiziario sulla gestione, in Trattato sulle
società per azioni a cura di Colombo-Portale, Utet, Torino,
1988, p.195 e 250; SALAFIA V., I presupposti del controllo
giudiziario sulle società di capitali ex art. 2409 c.c., in
Società,1995, II, p.1276; VITRO’ V., Controllo giudiziario e
provvedimenti cautelari nelle società di capitali, Giuffrè,
Milano, 1992, p.94 e p.137 e ss. in cui, però, sostiene la
finalità sanzionatoria del procedimento: secondo questo
autore, la tutela offerta dall’art. 2409 cod. civ. è uno
strumento dato alla minoranza contro comportamenti scorretti
degli amministratori, che la maggioranza consenziente rifiuta
di punire con la revoca; la minoranza può ottenere la revoca
ricorrendo all’autorità giudiziaria ed essa ha carattere di
vera e propria sanzione, dato che incide sullo status dei
soggetti che ne sono colpiti; qualora le irregolarità non
fossero tali da permettere al procedimento di raggiungere il
suo scopo, si instaurerebbe un sub-procedimento,
caratterizzato dall’emanazione da parte del tribunale di
sanzioni minori, i cosiddetti “opportuni provvedimenti
cautelari”, dei quali farebbe parte anche la convocazione
dell’assemblea, di cui al comma 3 prima parte; RUBINO DE RITIS
M., Legittimazione dei soci ex art. 2409 c.c. e squeezouts of
minority, in Giur. comm., 1996, II, p.286; LAMBERTINI L.,
Ispezione ed amministrazione giudiziaria delle società di
capitali, Cedam, Padova, 1998, p.15 e ss., p.97 per alcune
decisioni giurisprudenziali.
[21] App. Torino, 29-04-1977, in Giur. comm.,
1977, II, p.812; 30-03-1988 Trib. Milano, in Società, 1988, p.857;
LOI U., Appunti per una discussione sulla partecipazione del
Pubblico ministero al procedimento previsto dall'art. 2409
c.c., in Riv. soc., 1971, p.337 TEDESCHI G. U., Il controllo
giudiziario sulla gestione, in Trattato sulle società per
azioni cura di Colombo-Portale, Utet, Torino, 1988, p.194;
SALAFIA V., I presupposti del controllo giudiziario sulle
società di capitali ex art. 2409 c.c., in Società, 1995, II, p.1276;
LAMBERTINI L., Ispezione ed amministrazione giudiziaria delle
società di capitali, Cedam, Padova, 1998, p.28. Si è posta
questione sulla possibilità per il giudice di esaminare le
deliberazioni assembleari e con quali conseguenze: App.
Bologna, 03-06-1959, in Dir. fall., 1959, II, p.434, si
sostiene che le deliberazioni possano essere prese in
considerazione come indizi di eventuali irregolarità
amministrative e valutate nella loro opportunità e
convenienza, ma non nella legittimità, in quanto per tale
sindacato esiste un autonomo procedimento (conf. App.
Cagliari, 31-03-1965, in Giur. it., 1966, I, 2, p.242; Trib.
Roma, 09-01-1970, in Giur. it., 1970, I, 2, p.757; App. Lecce,
10-07-1974, in Giur. comm. 1976, II, p.415; SILVETTI G.-CAVALLI
G., Le società per azioni, in Giurisprudenza sistematica di
diritto civile e commerciale fondata da W. Bigiavi, Utet,
Torino, 1983, p.802) Di contro, esclude che il giudice possa
valutare nel merito le deliberazioni assembleari App. Roma,
07-12-1994, in Dir. fall., 1995, II, p.267.
[22] GALGANO F., La società per azioni, in
Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico
dell'economia, diretto da F. Galgano, Cedam, Padova, 1988, VII,
p.307 e ss.; LAMBERTINI L., Ispezione ed amministrazione
giudiziaria delle società di capitali, Cedam, Padova, 1998, p.5.
[23] Ritengono che le irregolarità denunciate
debbano riguardare sia gli amministratori sia i sindaci App.
Cagliari, 30-09-1976, in Giur. comm., 1977, II, p.509 e App.
Venezia, 10-10-1995, in Società, 1996, p.179, che afferma che
la revoca deve riguardare l’intero organo amministrativo,
indipendentemente da responsabilità individuali, nonché il
collegio sindacale, a prescindere dalla sua condotta (contra,
App. Roma, 12-08-1978, in Giur. commm, 1979, II, p.37); BONELL
M. J., Intervento giudiziario ex art. 2409 c.c. e gravi
irregolarità, in Riv. dir. comma, 1969, II, p.223; TEDESCHI G.
U., Il controllo giudiziario sulla gestione, in Trattato sulle
società per azioni a cura di Colombo-Portale, Utet, Torino,
1988, p.196, osserva che non è consentito fare ricorso al
procedimento de quo quando, nonostante le irregolarità degli
amministratori, il comportamento dei sindaci sia regolare o
solo lievemente irregolare: le irregolarità, così come la
revoca, devono riguardare contemporaneamente amministratori e
sindaci (conf. FERRI G., Le società, in Trattato di diritto
civile italiano, fondato da F. Vassalli, Utet, Torino, 1987,
X, 3, p.841). Contra PATRONI GRIFFI A., Il controllo
giudiziario sulle società per azioni, Jovene, Napoli, 1971 p.116
e ss.; VITRO’ V., Controllo giudiziario e provvedimenti
cautelari nelle società di capitali, Giuffrè, Milano, 1992, p.103,
che non è necessaria, per la proposizione dell’azione, la
presenza contemporanea delle irregolarità degli amministratori
e di quelle dei sindaci, giacché sarebbe ben strano inibire
alla minoranza il ricorso al procedimento di cui all’art. 2409
cod. civ. nel caso in cui il collegio sindacale sia diligente
nel rilevare l’irregolarità, ma nessun provvedimento venga
preso dall’assemblea. DOMENICHINI G., Il controllo giudiziario
sulla gestione delle società per azioni, in Trattato di
diritto privato diretto da P. Rescigno, Utet, Torino, 1985,
XVI, p.596; COTTINO G., Diritto commerciale, Cedam, Padova,
1986, I, 2, p.501; SALAFIA V., I presupposti del controllo
giudiziario sulle società di capitali ex art. 2409 c.c., in
Società, 1995, II, p.1275; LAMBERTINI L., Ispezione ed
amministrazione giudiziaria delle società di capitali, Cedam,
Padova, 1998, p.108, che sostiene che anche la revoca possa
concernere i soli amministratori e che i sindaci possano
rimanere in carica durante l’amministrazione giudiziaria.
[24] Per ulteriori esempi, GUANDALINI, Collegio
sindacale e controllo giudiziario, in Giur. comm., 1983, I, p.
82; SILVETTI G.-CAVALLI G., Le società per azioni, in
Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale
fondata da W. Bigiavi, Utet, Torino, 1983, p.807 e ss.;
TEDESCHI G. U., Il controllo giudiziario sulla gestione, in
Trattato sulle società per azioni a cura di Colombo-Portale,
Utet, Torino, 1988, p.196 e ss.; SALAFIA V., I presupposti del
controllo giudiziario sulle società di capitali ex art. 2409
c.c., in Società, 1995, II, p.1276-1277; LAMBERTINI L.,
Ispezione ed amministrazione giudiziaria delle società di
capitali, Cedam, Padova, 1998, p.29 e ss..; QUATRARO-TOSI, Il
controllo giudiziario delle società, Milano, 1998, p. 335 e ss
[25]
TEDESCHI G. U., Il controllo giudiziario sulla gestione, in
Trattato sulle società per azioni a cura di Colombo-Portale,
Utet, Torino, 1988, p.210 e ss.. QUATRARO-TOSI, Il controllo
giudiziario delle società, Milano, 1998, p.429 e ss.
[26] Trib. Roma, 9-01-1970, in Dir. Fall., 1970,
II, 216.
[27] Ritengono necessaria per la legittimazione
alla denuncia, l’iscrizione nel libro dei soci previsto
dall’art. 2421 n.1 cod. civ.: Trib. Palermo, 01-12-1972, in
Giur. comm., 1974, II, p.104; App. Bologna, 05-07-1975, in
Giur. comm., 1975, II, p.763; Trib. Milano, 22-05-1984, in
Società, 1984, p.1241; Trib. Roma, 01-02-1985, in Società,
1985, p.1191; PROTETTI’ E., L’ispezione dell’amministrazione
delle società, in Società, 1984, p.1310; TEDESCHI G. U., Il
controllo giudiziario sulla gestione, in Trattato sulle
società per azioni a cura di Colombo-Portale, Utet, Torino,
1988, p.215. Contra App. Palermo, 20-07-1973, in Giur. comm.,
1974, II, p.106; Trib. Venezia, 25-03-1986, in Società, 1986,
p.889; DOMENICHINI G., Il controllo giudiziario sulla gestione
delle società per azioni, in Trattato di diritto privato
diretto da P. Rescigno, Utet, Torino, 1985, XVI, p.601.
[28] La titolarità del decimo del capitale
sociale è un requisito minimo per la presentazione della
denuncia, ma questa può essere presentata anche da percentuali
maggiori di capitale sociale (T. Roma, 09-01-1970, in Giur.
it., 1970, I, 2, p.757; SILVETTI G.-CAVALLI G., Le società per
azioni, in Giurisprudenza sistematica di diritto civile e
commerciale fondata da W. Bigiavi, Utet, Torino, 1983, p.783;
TEDESCHI G. U., Il controllo giudiziario sulla gestione, in
Trattato sulle società per azioni a cura di Colombo-Portale,
Utet, Torino, 1988, p.249; BONGIORNO G., Il procedimento
previsto dall’art. 2409 c.c., in Riv. trim. di dir. civ.,
1995, p.523). Nega che la maggioranza possa essere legittimata
CERAMI V., Il controllo giudiziario sulle società di capitali,
Giuffrè, Milano,1954, p.63.
[29] In giurisprudenza, App. Milano, 23-01-1965,
in Giur. it., 1966, I, 2, p.73, riconosce al creditore del
socio il potere di agire, in via surrogatoria, con la denuncia
ex art. 2409 cod. civ.; tale legittimazione è negata al
creditore pignoratizio da App. Torino, 05-12-1969, in Dir.
fall., 1970, II, p.658 (che continua a ritenere legittimato il
socio debitore) e da App. Bologna, 06-07-1974, in Giur. comm.,
1974, II, p.614; mentre, App. Catania, 19-07-1986, in Società,
1986, p.1367 attribuisce al creditore pignoratizio l’azione
diretta. In dottrina v. CERAMI V., Il controllo giudiziario
sulle società di capitali, Giuffrè, Milano,1954, p.43, che
reputa l’usufruttuario e il creditore pignoratizio legittimati
ex lege; ALLEGRI V., Denuncia di gravi irregolarità e tutela
delle minoranze in Giur. comm.1980, II, p.746; TEDESCHI G. U.,
Il controllo giudiziario sulla gestione, in Trattato sulle
società per azioni a cura di Colombo-Portale, Utet, Torino,
1988, p.214, che ritiene sempre legittimato il socio, in
quanto proprietario delle azioni e, dunque, di quote del
capitale sociale; solo nell’ipotesi di sequestro giudiziario
la legittimazione spetta al sequestratario, in quanto a causa
della controversia in corso, è dubbia proprio la titolarità
delle azioni; BONGIORNO G., Il procedimento previsto dall’art.
2409 c.c., in Riv. trim. di dir. civ., 1995, p.515, che
sostiene la legittimazione del creditore del socio, in via
surrogatoria.
[30] App. Bologna, 03-06-1959, in Dir. fall.,
1959, II, p.434; App. Milano, 02-07-1968, in Giur. it., 1969,
I, 2, p.832; App. Milano, 14-05-1969, in Foro pad., 1969, I, p.902;
App. Roma, 21-07-1969, in Foro it., 1969, I, p.2972; App.
Genova, 17-04-1971, in Foro it., 1971, I, p.1679; Trib.
Milano, 04-05-1984, in Giur. comm., 1985, II, p.369 (contra,
App. Roma, 11-07-1978, in Foro it., 1978, I, p.2059; App.
Bari, 26-04-1984, in Società, 1984, p.1237; Trib. Catania,
16-05-1986, in Società, 1986, p.894; Trib. Roma, 16-02-1987,
in Società, 1987, p.843). CERAMI V., Il controllo giudiziario
sulle società di capitali, Giuffrè, Milano,1954, 66; PANUCCIO
V., Il procedimento disciplinato dall'art. 2409 c.c. nel
sistema dei controlli delle s.p.a., in Riv. trim. dir. e proc.
civ., 1954, p.6708; GIANNATTASIO C., Ancora in tema di
denuncia al tribunale per gravi irregolarità degli
amministratori e dei sindaci, in Foro pad., 1960, I, p.211;
DOMENICHINI G., Il controllo giudiziario sulla gestione delle
società per azioni, in Trattato di diritto privato diretto da
P. Rescigno, Utet, Torino, 1985, XVI, p.602; BONGIORNO G., Il
procedimento previsto dall’art. 2409 c.c., in Riv. trim. di
dir. civ., 1995, p.524; RUBINO DE RITIS M., Legittimazione dei
soci ex art. 2409 c.c. e squeezouts of minority, in Giur. comm.,
1996, II, p.287.
[31] TEDESCHI G. U., Il controllo giudiziario
sulla gestione, in Trattato sulle società per azioni a cura di
Colombo-Portale, Utet, Torino, 1988, p.216; CENDON P.,
Commentario al Codice Civile, Utet, Torino, 1991, p.1146.
[32] TEDESCHI G. U., Il controllo giudiziario sulla
gestione, in Trattato sulle società per azioni a cura di
Colombo-Portale, Utet, Torino, 1988, p.248.
[33] Per la prima impostazione FERRI G., Le
società, in Trattato di diritto civile italiano, fondato da
F. Vassalli, Utet, Torino, 1987, X, 3, p.845. Accolgono la
seconda soluzione Trib. Milano, 20-11- 1968, in Foro pad.,
1970, I, p.192 e in Riv. dir. comm., 1969, II, p.221; Trib.
Palermo, 01-12-1972, in Giur. comm., 1974, II, p.104; Trib.
Milano, 06-06-1983, in Giur. comm., 1985, II, p.102; Trib.
Vicenza, 21-09-1985, in Società, 1986, p.172; Trib. Milano,
15-10-1985, in Giur. comm., 1986, II, p.459 e in Società,
1985, p.305; Trib. Milano, 07-07-1995, in Giur. it., 1995, I,
2, p.593; CERAMI V., Il controllo giudiziario sulle società di
capitali, Giuffrè, Milano, 1954, p.79; GALGANO F., La società
per azioni, in Trattato di diritto commerciale e di diritto
pubblico dell'economia, diretto da F. Galgano, Cedam, Padova,
1988, VII, p.317. Da segnalare BELLINI F., Segnalazione dei
sindaci di gravi irregolarità al P. M., in Arch. civ., 1995, p.347,
che ritiene che le irregolarità possano essere segnalate al P.
M. anche dai sindaci.
[34] CERAMI V., Il controllo giudiziario sulle
società di capitali, Giuffrè, Milano, 1954, p.114; MASUCCI C.,
Note in tema di procedimento ex art. 2409 e di funzionamento
del collegio sindacale, in Riv. dir. comm., 1974, II, p.43;
SILVETTI G.-CAVALLI G., Le società per azioni, in
Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale
fondata da W. Bigiavi, Utet, Torino, 1983, p.831; TEDESCHI G.
U., Il controllo giudiziario sulla gestione, in Trattato sulle
società per azioni a cura di Colombo-Portale, Utet, Torino,
1988, p.222; CENDON P., Commentario al Codice Civile, Utet,
Torino, 1991, p.1147; LAMBERTINI L., Ispezione ed
amministrazione giudiziaria delle società di capitali, Cedam,
Padova, 1998, p.32.
[35] BONGIORNO G., Il procedimento previsto
dall’art. 2409 c.c., in Riv. trim. di dir. civ., 1995, p.539;
LAMBERTINI L., Ispezione ed amministrazione giudiziaria delle
società di capitali, Cedam, Padova, 1998, p.32.
[36] CERAMI V., Il controllo giudiziario sulle
società di capitali, Giuffrè, Milano, 1954, p.115; RORDORF R.,
L'ispezione della società ex art. 2409 codice civile, in
Società, 1985, p.587; TEDESCHI G. U., Il controllo giudiziario
sulla gestione, in Trattato sulle società per azioni a cura di
Colombo-Portale, Utet, Torino, 1988, p.225; LAMBERTINI L.,
Ispezione ed amministrazione giudiziaria delle società di
capitali, Cedam, Padova, 1998, p.39. Dato che l’ispezione
costituisce il mezzo per la ricerca delle irregolarità, il
relativo provvedimento dovrebbe essere qualificato come
istruttorio e, in quanto tale, avere la forma dell’ordinanza.
Tuttavia, per il disposto dell’art. 103 disp. att. cod. civ.
tutti i provvedimenti emessi a seguito della denuncia di cui
all’art. 2409 cod. civ. devono essere dei decreti; dunque,
anche il provvedimento d’ispezione è un decreto. La
discrepanza tra natura e forma crea incertezze riguardo
all’impugnabilità del provvedimento d’ispezione: dando la
prevalenza alla natura del procedimento, se ne deduce che esso
potrà essere impugnato solo col provvedimento finale (PANUCCIO
V., Il procedimento disciplinato dall'art. 2409 c.c. nel
sistema dei controlli delle s.p.a., in Riv. trim. dir. e proc.
civ., 1954, p.714; CARNELUTTI F., Appellabilità del decreto
del tribunale che ordina l'ispezione dell'amministrazione di
una società per azioni?, in Riv. dir. proc., 1958, p.414;
TEDESCHI G. U., Il controllo giudiziario sulla gestione, in
Trattato sulle società per azioni a cura di Colombo-Portale,
Utet, Torino, 1988, p.226; BONGIORNO G., Il procedimento
previsto dall’art. 2409 c.c., in Riv. trim. di dir. civ.,
1995, p.549); considerando la forma, si afferma
l’impugnabilità immediata del decreto (App. Milano,
05-03-1969, in Foro pad., 1970, I, p.192; App. Torino,
05-12-1969, in Dir. fall., 1970, II, p.658; App. Catania,
20-12-1969, in Dir. fall., 1970, II, p.512; App. Catania,
28-03-1985, in Società, 1986, p.165; App. Milano, 22-02-1986,
in Società, 1986, p.879; Cass., 16-03-1993, n. 3127, in Giur.
comm., 1994, II, p.563; impugnabilità e intervento del P. M.
nel procedimento ex art. 2409 cod. civ., in Dir. fall., 1956,
II, p.313 ne aveva sostenuto l’impugnabilità col solo
provvedimento finale; FERRI G., Le società, in Trattato di
diritto civile italiano, fondato da F. Vassalli, Utet, Torino,
1987, X, 3, p.847; LAMBERTINI L., Ispezione ed amministrazione
giudiziaria delle società di capitali, Cedam, Padova, 1998, p.62).
[37] LAMBERTINI L., Ispezione ed amministrazione
giudiziaria delle società di capitali, Cedam, Padova, 1998, p.56
e ss..
[38] Per un’esposizione delle varie posizioni in
dottrina e in giurisprudenza v. SILVETTI G.- CAVALLI G., Le
società per azioni, in Giurisprudenza sistematica di diritto
civile e commerciale fondata da W. Bigiavi, Utet, Torino,
1983, p.836. QUATRARO-TOSI, Il controllo giudiziario delle
società, Milano, 1998.
[39]
PROTETTI’ E., L’ispezione dell’amministrazione delle società,
in Società, 1984, p.1312; RORDORF R., L'ispezione della
società ex art. 2409 codice civile, in Società, 1985, p.589;
TEDESCHI G. U., Il controllo giudiziario sulla gestione, in
Trattato sulle società per azioni a cura di Colombo-Portale,
Utet, Torino, 1988, p.227, il quale sottolinea anche come la
permanenza nella sede o negli stabilimenti di persone estranee
(consulenti tecnici di parte, che potrebbero essere nominati,
se l’ispezione fosse una consulenza tecnica) e la conoscenza
da parte di queste di informazioni riservate, possa avere
delle conseguenze dannose per la società (contra BONGIORNO G.,
Il procedimento previsto dall’art. 2409 c.c., in Riv. trim. di
dir. civ., 1995, p.544); CENDON P., Commentario al Codice
Civile, Utet, Torino, 1991, p.1144; VITRO’ V., Controllo
giudiziario e provvedimenti cautelari nelle società di
capitali, Giuffrè, Milano, 1992, p.112 e ss.; LAMBERTINI L.,
Ispezione ed amministrazione giudiziaria delle società di
capitali, Cedam, Padova, 1998, p.46.
[40] VITRO’ V., Controllo giudiziario e
provvedimenti cautelari nelle società di capitali, Giuffrè,
Milano, 1992, p.114.
[41] Per alcuni esempi di provvedimenti
cautelari v. CERAMI V., Il controllo giudiziario sulle società
di capitali, Giuffrè, Milano, 1954, p.124; PANUCCIO V., Il
procedimento disciplinato dall'art. 2409 c.c. nel sistema dei
controlli delle s.p.a., in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1954,
p.722; LAMBERTINI L., Ispezione ed amministrazione giudiziaria
delle società di capitali, Cedam, Padova, 1998, p.33 e p.99 e
ss..
[42] Per alcuni esempi di provvedimenti cautelari v.
CERAMI V., Il controllo giudiziario sulle società di capitali,
Giuffrè, Milano, 1954, p.124; LAMBERTINI L., Ispezione ed
amministrazione giudiziaria delle società di capitali, Cedam,
Padova, 1998, p.33 e p.99 e ss..
[43] Negano che le misure in esame possano rientrare
tra i rimedi cautelari previsti dal codice di procedura
civile, PETTITI D., Sul procedimento di denuncia al tribunale
ai sensi dell'art. 2409 c.c., in Riv. dir. comma, 1952, II, p.283;
RAFFAELLI G. A., Appunti sul procedimento di cui all'art. 2409
c.c., in Foro pad., 1954, III, p.30: TEDESCHI G. U., Il
controllo giudiziario sulla gestione, in Trattato sulle
società per azioni a cura di Colombo-Portale, Utet, Torino,
1988, p.235 e ss.; VITRO’ V., Controllo giudiziario e
provvedimenti cautelari nelle società di capitali, Giuffrè,
Milano, 1992, p.119 e ss., e, in particolare, p.128 in cui
nega anche l’equiparazione con i provvedimenti urgenti di cui
all’art. 700 c.p.c. (conf. SILVETTI G.-CAVALLI G., Le società
per azioni, in Giurisprudenza sistematica di diritto civile e
commerciale fondata da W. Bigiavi, Utet, Torino, 1983, p.806;
contra TEDESCHI G. U., Il controllo giudiziario sulla
gestione, in Trattato sulle società per azioni a cura di
Colombo-Portale, Utet, Torino, 1988, p.236); BONGIORNO G., Il
procedimento previsto dall’art. 2409 c.c., in Riv. trim. di
dir. civ., 1995, p.552.
[44] VITRO’ V., Controllo giudiziario e
provvedimenti cautelari nelle società di capitali, Giuffrè,
Milano, 1992, p.133; LAMBERTINI L., Ispezione ed
amministrazione giudiziaria delle società di capitali, Cedam,
Padova, 1998, p.98.
[45]
CERAMI V., Il controllo giudiziario sulle società di capitali,
Giuffrè, Milano, 1954, p.57; TEDESCHI G. U., Il controllo
giudiziario sulla gestione, in Trattato sulle società per
azioni a cura di Colombo-Portale, Utet, Torino, 1988, p.238,
che ritiene necessario che la revoca, così come la
irregolarità, coinvolga sia gli amministratori che i sindaci.
Contra VITRO’ V., Controllo giudiziario e provvedimenti
cautelari nelle società di capitali, Giuffrè, Milano, 1992, p.165
e ss.; SALAFIA V., I presupposti del controllo giudiziario
sulle società di capitali ex art. 2409 c.c., in Società, 1995,
II, p.1275; LAMBERTINI L., Ispezione ed amministrazione
giudiziaria delle società di capitali, Cedam, Padova, 1998, p.108.
[46] Trib. Venezia, 23-06-1983, in Società,
1984, p.554; Cass., 09-04-1994, n. 3341, in Società, 1994, p.785;
PATRONI GRIFFI A., Il controllo giudiziario sulle società per
azioni, Jovene, Napoli, 1971 p.330 e ss., afferma che
l’autorità giudiziaria deve procedere alla revoca quando
l’inadempimento di amministratori e sindaci sia di tale
gravità da menomare la fiducia nel regolare adempimento
dell'ulteriore prestazione, analogamente a quanto accade con
la revoca per giusta causa di cui all’art. 2383 comma 3 cod.,
civ.; TEDESCHI G. U., Il controllo giudiziario sulla gestione,
in Trattato sulle società per azioni a cura di
Colombo-Portale, Utet, Torino, 1988, p.238; CENDON P.,
Commentario al Codice Civile, Utet, Torino, 1991, p.1150;
VITRO’ V., Controllo giudiziario e provvedimenti cautelari
nelle società di capitali, Giuffrè, Milano, 1992, p.147;
LAMBERTINI L., Ispezione ed amministrazione giudiziaria delle
società di capitali, Cedam, Padova, 1998, p.103.
[47] La definitività della revoca consente di
distinguere il provvedimento da una semplice sospensione, che
è una privazione di poteri soltanto temporanea (TEDESCHI G.
U., Il controllo giudiziario sulla gestione, in Trattato sulle
società per azioni a cura di Colombo-Portale, Utet, Torino,
1988, p.241; VITRO’ V., Controllo giudiziario e provvedimenti
cautelari nelle società di capitali, Giuffrè, Milano, 1992, p.156;
LAMBERTINI L., Ispezione ed amministrazione giudiziaria delle
società di capitali, Cedam, Padova, 1998, p.105).
[48] VITRO’ V., Controllo giudiziario e
provvedimenti cautelari nelle società di capitali, Giuffrè,
Milano, 1992, p.167, il quale, però, ritiene che questo non
sia lo scopo principale del procedimento, che avrebbe
carattere eminentemente sanzionatorio, come dimostrerebbe
anche il potere dell’amministratore giudiziario di esercitare
l’azione di responsabilità contro gli amministratori e i
sindaci.
[49] L’amministrazione giudiziaria è sempre
temporanea, ma il termine può essere prorogato dal giudice (LANZA
A., Fini e limiti dell’amministrazione giudiziaria di una
società di capitali ex art. 2409 c. c.., in Riv. dir. comm.,
1957, p.454; SILVETTI G.-CAVALLI G., Le società per azioni, in
Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale
fondata da W. Bigiavi, Utet, Torino, 1983, p.848; VITRO’ V.,
Controllo giudiziario e provvedimenti cautelari nelle società
di capitali, Giuffrè, Milano, 1992, p.179; LAMBERTINI L.,
Ispezione ed amministrazione giudiziaria delle società di
capitali, Cedam, Padova, 1998, p.135)
[50]
TEDESCHI G. U., Il controllo giudiziario sulla gestione, in
Trattato sulle società per azioni a cura di Colombo-Portale,
Utet, Torino, 1988, p.252; VITRO’ V., Controllo giudiziario e
provvedimenti cautelari nelle società di capitali, Giuffrè,
Milano, 1992, p.68; LAMBERTINI L., Ispezione ed
amministrazione giudiziaria delle società di capitali, Cedam,
Padova, 1998, p.123.
[51] Trib. Taranto, 04-12-1984, in Foro it.,
1985, I, p.3187; Trib. Milano, 03-10-1985, in Società, 1986, p.397;
DOMENICHINI G., Il controllo giudiziario sulla gestione delle
società per azioni, in Trattato di diritto privato diretto da
P. Rescigno, Utet, Torino, 1985, XVI, p.603; TEDESCHI G. U.,
Il controllo giudiziario sulla gestione, in Trattato sulle
società per azioni a cura di Colombo-Portale, Utet, Torino,
1988, p.253; VITRO’ V., Controllo giudiziario e provvedimenti
cautelari nelle società di capitali, Giuffrè, Milano, 1992, p.170;
LAMBERTINI L., Ispezione ed amministrazione giudiziaria delle
società di capitali, Cedam, Padova, 1998, p.111. Afferma,
invece, che l’amministratore giudiziario sia organo della
società BRUNETTI A., Trattato del diritto delle società,
Giuffrè, Milano, 1948, II, p.411.
In base alla
legge, il tribunale dovrebbe scegliere l’amministratore tra
gli iscritti nell’apposito ruolo, ma dato che questo non
esiste, in genere si attinge all’albo dei consulenti tecnici,
in particolare tra i commercialisti e i ragionieri (VITRO’ V.,
Controllo giudiziario e provvedimenti cautelari nelle società
di capitali, Giuffrè, Milano, 1992, p.172; LAMBERTINI L.,
Ispezione ed amministrazione giudiziaria delle società di
capitali, Cedam, Padova, 1998, p.109).
[52]
L’amministratore giudiziario ha la rappresentanza processuale
della società per tutte le controversie, anche per quelle in
corso al momento della nomina; esse subiscono un’interruzione
a causa del mutamento del soggetto legittimato e
l’amministratore le dovrà riassumere. Lo stesso accadrà quando
l’amministratore cesserà dal suo incarico (TEDESCHI G. U., Il
controllo giudiziario sulla gestione, in Trattato sulle
società per azioni a cura di Colombo-Portale, Utet, Torino,
1988, p.259; VITRO’ V., Controllo giudiziario e provvedimenti
cautelari nelle società di capitali, Giuffrè, Milano, 1992, p.177
e ss.; LAMBERTINI L., Ispezione ed amministrazione giudiziaria
delle società di capitali, Cedam, Padova, 1998, p.132).
[53] CERAMI V., Il controllo giudiziario sulle
società di capitali, Giuffrè, Milano, 1954, p.128 e ss..
[54] In giurisprudenza, App. Milano, 21-05-1955,
in Foro it., 1956, I, p.108; Cass., 09-07- 1958, n. 2466, in
Dir. fall., 1958, II, p.647; App. Milano, 12-05-1970, in Giur.
it., 1971, I, 2, p.26; Cass., 19- 05-1972, n.1530, in Foro it.,
1973, I, p.1908; Cass., 18-07-1973, n.2113, in Riv. dir. comm.,
1974, II, p.127; Trib. Milano, 03-10-1985, in Società,1986, p.397;
Trib. Milano, 17-01-1991, in Società, 1991, p.1077. In
dottrina, TEDESCHI G. U., Il controllo giudiziario sulla
gestione, in Trattato sulle società per azioni a cura di
Colombo-Portale, Utet, Torino, 1988, p.257; VITRO’ V.,
Controllo giudiziario e provvedimenti cautelari nelle società
di capitali, Giuffrè, Milano, 1992, p.192; LAMBERTINI L.,
Ispezione ed amministrazione giudiziaria delle società di
capitali, Cedam, Padova, 1998, p.133.
[55]
Trib. Napoli, 18-12-1987, in Società, 1988, p.409.
[56] TEDESCHI G. U., Il controllo giudiziario
sulla gestione, in Trattato sulle società per azioni a cura di
Colombo-Portale, Utet, Torino, 1988, p.255; VITRO’ V.,
Controllo giudiziario e provvedimenti cautelari nelle società
di capitali, Giuffrè, Milano, 1992, p.175; LAMBERTINI L.,
Ispezione ed amministrazione giudiziaria delle società di
capitali, Cedam, Padova, 1998, p.112.
[57] In proposito, si ritiene che, se è vero che
all’amministratore possono essere conferiti i poteri
dell’assemblea, non è possibile che gli venga attribuito anche
il potere di approvare il bilancio di esercizio perché si
creerebbe la situazione paradossale per cui l’amministratore
redige il bilancio e se lo approva, senza che i soci possano
intervenire in alcun modo (TEDESCHI G. U., Il controllo
giudiziario sulla gestione, in Trattato sulle società per
azioni a cura di Colombo-Portale, Utet, Torino, 1988, p.257;
VITRO’ V., Controllo giudiziario e provvedimenti cautelari
nelle società di capitali, Giuffrè, Milano, 1992, p.177.
Contra LAMBERTINI L., Ispezione ed amministrazione giudiziaria
delle società di capitali, Cedam, Padova, 1998, p.125).
Ritiene, invece, che l’amministratore non possa redigere il
bilancio d’esercizio CERAMI V., Il controllo giudiziario sulle
società di capitali, Giuffrè, Milano, 1954, p.132.
[58] Secondo una parte della dottrina
l’assemblea, proprio in quanto organo sovrano, è libera di
rieleggere gli amministratori e i sindaci revocati, a nulla
ostando il provvedimento di revoca (PETTITI D., Sul
procedimento di denuncia al tribunale ai sensi dell'art. 2409
c.c., in Riv. dir. comm, 1952, II, p.285; PANUCCIO V., Il
procedimento disciplinato dall'art. 2409 c.c. nel sistema dei
controlli delle s.p.a., in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1954,
p.718); contrastano con questa tesi coloro che sostengono
l’illegittimità della delibera di rielezione, sia perché il
legislatore parla di “nuovi amministratori e sindaci”, sia
perché, ad ammettere il contrario, si darebbe la possibilità
all’assemblea di porre nel nulla i risultati del procedimento
di amministrazione giudiziaria (TEDESCHI G. U., Il controllo
giudiziario sulla gestione, in Trattato sulle società per
azioni a cura di Colombo-Portale, Utet, Torino, 1988, p.263;
VITRO’ V., Controllo giudiziario e provvedimenti cautelari
nelle società di capitali, Giuffrè, Milano, 1992, p.204;
LAMBERTINI L., Ispezione ed amministrazione giudiziaria delle
società di capitali, Cedam, Padova, 1998, p.138).
[59] JANNACCONE A., Il procedimento regolato
dall’art.2409 codice civile, in Società, 1984, p.656, per il
quale qualunque provvedimento venga adottato nelle more della
procedura, anche se diretto a regolarizzare la situazione
della società, non ha alcun effetto, giacché il turbamento
nella vita della società manifestatosi con la denuncia può
essere eliminato solo dall’autorità giudiziaria (conf. FERRI
G., Le società, in Trattato di diritto civile italiano,
fondato da F. Vassalli, Utet, Torino, 1987, X, 3, p.851).
[60] CERAMI V., Il controllo giudiziario sulle
società di capitali, Giuffrè, Milano, 1954, p.100 e ss., che
ritiene che le deliberazioni incompatibili col procedimento
siano, a seconda dei casi, totalmente (es. dimissioni di
amministratori e sindaci) o parzialmente inefficaci (es.
aumento del capitale) o invalide (es. scioglimento anticipato
e messa in liquidazione della società). NOBILI, Sui poteri
dell'assemblea dopo la nomina dell'amministratore giudiziario,
in Riv. dir. comm, 1961, II, p.16 e ss., che esamina anche le
varie posizioni dottrinarie in ordine alle conseguenze delle
deliberazioni invalide.
[61] Cass., 14-11-1959, n.3377, in Giust. civ.,
1960, I, p.18; Cass., 07-05-1963, n.1113, in Dir. fall., 1963,
II, p.483; App. Venezia, 26-01-1971, in Foro pad., 1972, I, p.68;
Trib. Palermo, 01-12-1972, in Giur. comm, 1974, II, p.104;
Cass., 18-07-1973, n. 2113, in Riv. dir. comm, 1974, II, p.129;
App. Palermo, 20-07-1973, in Giur. comma, 1974, II, p.106;
Trib. Roma, 19-02-1976, in Giur. Comm., 1977, II, p.561; App.
Roma, 12-08-1978, in Giur. Comm., 1979, II, p.37; App. Milano,
14-10-1983, in Società, 1984, p.676; App. Torino, 14-03-1984,
in Società, 1984, p.1132; Trib. Padova, 24-12-1986, in Foro
it., 1987, I, p.1283; Trib. Ascoli Piceno, 27-11-1987, in
Società, 1988, p.396; CERA M., Controllo giudiziario ex art.
2409 c.c. e messa in liquidazione delle società, in Giur.
Comm., 1978, II, p.407 e ss., che considera valida anche la
delibera di messa in liquidazione della società (conf. Cass.,
19-05-1972, n. 1530, in Giust. civ., 1973, I, p.160 e in Foro
it., 1973, I, p.1908; Trib. Pavia, 20-06-1977, in Giur. comm.,
1978, II, p.400; Trib. Milano, 04-05-1979, in Giur. Comm.,
1980, II, p.79; Trib. Padova, 24-12-1986, in Foro it., 1987,
I, p.1283), in quanto considera il procedimento compatibile
con lo stato di liquidazione; DOMENICHINI G., Il controllo
giudiziario sulla gestione delle società per azioni, in
Trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno, Utet,
Torino, 1985, XVI, p.606; COTTINO G., Diritto commerciale,
Cedam, Padova, 1986, I, 2, p.504; TEDESCHI G. U., Il controllo
giudiziario sulla gestione, in Trattato sulle società per
azioni a cura di Colombo-Portale, Utet, Torino, 1988, p.265;
GALGANO F., La società per azioni, in Trattato di diritto
commerciale e di diritto pubblico dell'economia, diretto da F.
Galgano, Cedam, Padova, 1988, VII, p.316; VITRO’ V., Controllo
giudiziario e provvedimenti cautelari nelle società di
capitali, Giuffrè, Milano, 1992, p.197 e ss.; LAMBERTINI L.,
Ispezione ed amministrazione giudiziaria delle società di
capitali, Cedam, Padova, 1998, p.127.
[62] Sono, invece valide le deliberazioni
assembleari che attuano disposizioni di legge. Si ritiene,
inoltre, che l’amministratore abbia l’obbligo di convocare
l’assemblea per proporre la messa in liquidazione della
società, anche prima dello scadere del suo incarico, qualora
si verifichi una delle cause di scioglimento previste
dall’art. 2448 n.1, 2, 3, 4, 6 c.c.: CERAMI V., Il controllo
giudiziario sulle società di capitali, Giuffrè, Milano, 1954,
p.106; TEDESCHI G. U., Il controllo giudiziario sulla
gestione, in Trattato sulle società per azioni a cura di
Colombo-Portale, Utet, Torino, 1988, p.266; VITRO’ V.,
Controllo giudiziario e provvedimenti cautelari nelle società
di capitali, Giuffrè, Milano, 1992, p.205.
[63]
V. supra cap. I.
[64] Sul problema dei rapporti tra maggioranza e
minoranza e sulla questione degli “abusi” della maggioranza v.
ASQUINI A., Conflitto di interessi tra il socio e la società
nelle deliberazioni di assemblee di società per azioni, in Riv.
dir. comm., 1919, II, p.652; ASCARELLI T., Sulla protezione
delle minoranze nelle società per azioni, in Riv. dir. comm.,
1930, I, p.735, Interesse sociale e interesse comune nel voto,
in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1951, p.1145 e L’interesse
sociale dell’art. 2441 c.c.. La teoria dei diritti individuali
e il sistema dei vizi delle deliberazioni assembleari, in Riv.
soc., 1956, p.92; FERRI G., Eccesso di potere e tutela delle
minoranze, in Riv. dir. comm., 1934, I, p.723 e Poteri della
maggioranza e diritti del socio, in Banca, borsa e titoli di
credito, 1952, II, p.160; DE MARTINI A., La tutela delle
minoranze nel controllo giudiziario sugli atti delle società,
in Riv. dir. Comm., 1953, I, p.26; MINERVINI A., Sulla tutela
dell’interesse sociale nella disciplina deliberazioni
assembleari e di consiglio, in Riv. dir. comm., 1956, p.314;
MENGONI L., Appunti per una revisione della teoria del
conflitto d’interessi nelle deliberazioni assembleari delle
s.p.a., in Riv. soc., 1956, p.434; SENA G., Problemi del
cosiddetto azionariato di Stato: l’interesse pubblico come
interesse extra-sociale, in
Riv. soc.,
1958, p.43; GRECO P., Le società nel sistema legislativo
italiano, Giappichelli, Torino, 1959, p.244; PAVONE LA ROSA
A., Profili della tutela degli azionisti, in Riv. soc., 1965,
p.72; PELLIZZI G. L., Sui poteri indisponibili della
maggioranza assembleare, in Riv. dir. civ., 1967, I, p.113;
PATRONI GRIFFI A., Il controllo giudiziario sulle società per
azioni, Jovene, Napoli, 1971, p.228; CERRAI A.- MAZZONI A., La
tutela del socio e delle minoranze, in Riv. soc., 1993, I, p.1
e p.54.
Per una
trattazione critica delle differenti soluzioni prospettate
dalla dottrina sul problema v. PREITE D., Abuso di maggioranza
e conflitto di interessi del socio nella società per azioni,
in Trattato sulle società per azioni a cura di
Colombo-Portale, Utet, Torino, 1992, III, 2, p.34 e ss..
[65] Evidenziano lo stretto collegamento
esistente tra le due tematiche ASCARELLI T., Interesse sociale
e interesse comune nel voto, in Riv. trim. dir. e proc. civ.,
1951, p.1145 e L’interesse sociale dell’art. 2441 c.c.. La
teoria dei diritti individuali e il sistema dei vizi delle
deliberazioni assembleari, in Riv. soc., 1956, p.92; FERRI G.,
Poteri della maggioranza e diritti del socio, in Banca, borsa
e titoli di credito, 1952, II, p.160; DE MARTINI A., La tutela
delle minoranze nel controllo giudiziario sugli atti delle
società, in Riv. dir. comma, 1953, I, p.26; MENGONI L.,
Appunti per una revisione della teoria del conflitto
d’interessi nelle deliberazioni assembleari delle s.p.a., in
Riv. soc., 1956, p.434; GRECO P., Le società nel sistema
legislativo italiano, Giappichelli, Torino, 1959, p.244;
PAVONE LA ROSA A., Profili della tutela degli azionisti, in
Riv. soc., 1965, p.72; PATRONI GRIFFI A., Il controllo
giudiziario sulle società per azioni, Jovene, Napoli, 1971, p.228;
PREITE D., Abuso di maggioranza e conflitto di interessi del
socio nella società per azioni, in Trattato sulle società per
azioni a cura di Colombo-Portale, Utet, Torino, 1992, III, 2,
p.5; CERRAI A.- MAZZONI A., La tutela del socio e delle
minoranze, in Riv. soc., 1993, I, p.2.
[66] MONTESANO L., Le disposizioni generali del
codice di procedura civile, La Sapienza, Roma, 1994, p.135 e
ss..
[67] La tassatività delle ipotesi in cui il
Pubblico Ministero è legittimato all’iniziativa processuale in
campo civile è ribadita da COLESANTI V., Arbitrarie estensioni
del potere d'azione del pubblico ministero in materia
societaria, in Giur. comm., 1978, I, p.359 e ss. e dottrina
citata a p.362 n.5, che considera illegittimo e contra legem
affermare che il P. M. possa agire ogni volta che vi siano
ragioni di pubblico interesse (non si tratta di un’ipotesi
meramente teorica, dato che Trib. Milano, 18- 07-1977, in Giur.
comm., 1978, II, p. s’era trovato davanti ad un’azione di
nullità ex art.2332 cod. civ. promossa dal P. M.).
[68] MONTESANO L., Le disposizioni generali del
codice di procedura civile, La Sapienza, Roma, 1994, p.142.
[69] App. Reggio Calabria, 10-04-1952, in Riv.
dir. comm., 1952, p.278; FERRI G., Eccesso di potere e tutela
delle minoranze, in Riv. dir. comm., 1934, I, p.723 e ss. e le
osservazioni sul sistema del codice di commercio 1882
contenute in Poteri della maggioranza e diritti del socio, in
Banca, borsa e titoli di credito, 1952, II, p.160 e ss.;
CERAMI V., Il controllo giudiziario sulle società di capitali,
Giuffrè, Milano, 1954, p.11; MOSSA L., Trattato del nuovo
diritto commerciale. IV. Società per azioni, La Garangola,
Padova, 1957, p.59 e ss.; GALGANO F., La società per azioni,
in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico
dell'economia, diretto da F. Galgano, Cedam, Padova, 1988, VII,
p.61; per un’ulteriore panoramica v. SILVETTI G.-CAVALLI G.,
Le società per azioni, in Giurisprudenza sistematica di
diritto civile e commerciale fondata da W. Bigiavi, Utet,
Torino, 1983.
[70] MIGNOLI A., L’interesse sociale, in Riv.
dir. soc., 1958, p.731; PAVONE LA ROSA A., Profilidella tutela
degli azionisti, in Riv. soc., 1965, p.85 e ss.
[71] V. MIGNOLI A., L’interesse sociale, in Riv.
dir. soc., 1958, p.733 e ss., e gli autori citati nelle note;
PAVONE LA ROSA A., Profili della tutela degli azionisti, in
Riv. soc., 1965, p.89; GIUGNI G., Diritto sindacale, Cacucci,
Bari, 1996, p.42, ricorda, tra i tentativi fatti in Italia per
attuare un coinvolgimento dei lavoratori nella gestione, la
creazione di organismi partecipativi alla direzione
dell’impresa nell’immediato dopoguerra (i consigli di
gestione), ispirandosi ai quali è stato emanato l’art. 46
Cost. (sulle ragioni della cui inattuazione v. p.49), nonché
l’introduzione nelle Pubbliche Amministrazioni di alcune forme
di cogestione, quali le rappresentanze del personale nei
consigli di amministrazione e nelle commissioni di concorso,
abrogate dal d.lgs. 29/93 (artt. 8 lett.d e 48) su
sollecitazione degli stessi organismi rappresentativi dei
lavoratori, dopo la constatazione del fallimento della loro
azione (p.210). Valuta positivamente questi esiti (cfr. par.6,
p.27) GALGANO F., La società per azioni, in Trattato di
diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia,
diretto da F. Galgano, Cedam, Padova, 1988, VII, p.62.
[72] In proposito esistevano varie teorie.
ASQUINI A., Conflitto di interessi tra il socio e la società
nelle deliberazioni di assemblee di società per azioni, in Riv.
dir. comm., 1919, II, p.652, proponeva l’estensione per
analogia di quanto stabilito dall’art. 150 cod. comm. per gli
amministratori, che prevedeva il dovere di astenersi dal
partecipare alle operazioni per le quali esisteva il
conflitto, pur non predisponendo direttamente alcuna sanzione;
questo a., facendo leva sull’invalidità del contratto con sé
medesimo, giungeva alla conclusione che il voto, dato in
situazione di conflitto, dagli amministratori e, per analogia,
anche dai soci, era nient’altro che un negozio giuridico con
sé medesimo e, pertanto, doveva essere considerato invalido e
annullabile (contra FERRI G., Eccesso di potere e tutela delle
minoranze, in Riv. dir. comm., 1934, I, p.723). E’ da
segnalare che la giurisprudenza era di tutt’altro avviso, come
è dimostrato dalla sentenza che Asquini annota (Trib. Milano,
20-01-1919, in Riv. dir. comm., 1919, II, p.652), per la quale
il voto dato in conflitto d’interessi è valido, pur facendo
sorgere l’obbligo di risarcimento del danno. ASCARELLI T.,
Sulla protezione delle minoranze nelle società per azioni, in
Riv. dir. comm., 1930, I, p.735 risolve la questione
dell’annullabilità del voto dato dal socio in conflitto
d’interessi, introducendo il vizio di abuso di potere nella
deliberazione assembleare: il socio, come la maggioranza, è
titolare del potere di voto in quanto organo della società e
di questa deve fare gli interessi; pertanto, qualora eserciti
il suo potere per perseguire un interesse diverso da quello
sociale, egli ne sta abusando, sta compiendo un atto per il
quale non ha potere, con la conseguenza che il suo voto non
potrà essere considerato valido e il vizio del voto si
trasmetterà a tutta la deliberazione, importandone
l’annullamento da parte dell’autorità giudiziaria. FERRI G.,
Eccesso di potere e tutela delle minoranze, in Riv. dir. comm.,
1934, I, p.723, prendendo le mosse dalla contrapposizione tra
persona fisica e persona giuridica, ritiene che il socio,
organo della persona giuridica-società, eserciti il proprio
diritto di voto per conto altrui (la società) e, pertanto, che
gravi su di lui l’obbligo di conformarsi all’interesse della
stessa; la violazione di tale obbligo costituisce un abuso,
che determina l’invalidità del singolo voto e, di conseguenza,
della deliberazione.
[73] ASCARELLI T., Sulla protezione delle
minoranze nelle società per azioni, in Riv. dir. comm., 1930,
I, p.735.
[74] ASCARELLI T., Sulla protezione delle
minoranze nelle società per azioni, in Riv. dir. comm., 1930,
I, p.735, nell’ammettere l’annullamento delle deliberazioni
assembleari per abuso di potere, ritiene che il giudice
eserciti un sindacato di legittimità, non di merito, perché
deve valutare se la deliberazione sia stata adottata per
perseguire l’interesse sociale esaminando solo i motivi
dell’atto, ma non può tenere conto delle conseguenze della
decisione quanto ad opportunità e convenienza della stessa.
FERRI G., Eccesso di potere e tutela delle minoranze, in Riv.
dir. comm., 1934, I, p.723 reputa, a proposito dell’eccesso di
potere, che si tratti di un vizio ulteriore, rispetto ai vizi
formali previsti dall’art.163 cod. comm. e, analogamente ad
Ascarelli, ritiene che il giudice possa valutare i motivi
dell’atto.
[75] FERRI G., Eccesso di potere e tutela delle
minoranze, in Riv. dir. comm., 1934, I, p.723; contra v. la
critica alla concezione istituzionalista di matrice tedesca
fatta da MIGNOLI A., L’interesse sociale, in Riv. dir. soc.,
1958, p.725 e ss..
[76] FERRI G., Eccesso di potere e tutela delle
minoranze, in Riv. dir. comm., 1934, I, p.723: per l’autore
tedesco, lo scopo della persona giuridica, a differenza di
quello della persona fisica, non è un semplice motivo, come
tale privo di rilevanza giuridica, che la spinge ad agire, ma
è l’oggetto di una norma giuridica, è un concetto giuridico.
Ferri ritiene che la capacità che ha la persona
giuridica-società di imporsi sui soci sia legata alla
connessione della sua azione con lo scopo e che essa sia in
grado di farsi portatrice della volontà collettiva, solo in
quanto persegua l’interesse in vista del quale è stata creata;
tale interesse può facilmente ricavarsi dagli artt. 76 cod.
comm. e 1697 cod. civ. abr. e consiste nella realizzazione di
guadagni comuni, attraverso il compimento di atti di
commercio. Per una critica a questa posizione v. MINERVINI A.,
Sulla tutela dell’interesse sociale nella disciplina
deliberazioni assembleari e di consiglio, in Riv. dir. comm.,
1956, p.314 e ss..
[77] FERRI G., Poteri della maggioranza e
diritti del socio, in Banca, borsa e titoli di credito, 1952,
II, p.160 e ss. (conf. DE MARTINI A., La tutela delle
minoranze nel controllo giudiziario sugli atti delle società,
in Riv. dir. comm., 1953, I, p.26) afferma che, mentre il
vecchio codice di commercio era ispirato ad una concezione
della società come persona giuridica, che portava a valutarla
come un’entità superiore rispetto ai soci e a ritenere
l’interesse sociale alcunché di distinto da quello di tutti i
soci, giacché essi erano presi in considerazione solo quali
organi della persona giuridica, il codice civile del 1942 è
influenzato dalla concezione opposta, in base alla quale
l’interesse sociale è l’interesse di tutti i soci, la società
è una comunione d’interessi e i soci partecipano all’assemblea
non nell’interesse altrui, ma in quanto portatori di un
proprio personale interesse; questo è dimostrato da alcune
regole del nuovo codice, che modificano il sistema precedente:
la limitazione dell’impugnativa delle deliberazioni
assembleari ai soci assenti o dissenzienti, la liceità dei
sindacati di voto, la previsione del conflitto d’interessi
come vizio della deliberazione. Il mutamento d’impostazione
preclude, però, all’interprete di ritenere applicabile la
teoria dell’eccesso di potere alle ipotesi in cui il socio
voti solo perseguendo il proprio interesse, dato che non è più
ammissibile valutare la corrispondenza del voto all’interesse
sociale; perciò, se tutti i soci sono concordi nell’adozione
di una certa deliberazione, anche se in concreto essa è lesiva
dell’interesse sociale (dell’interesse comune), nessuna
impugnazione è possibile (a parte quella dei creditori
sociali, se l’atto danneggia anche i loro diritti). Il
discorso appena concluso non vale, però, per le decisioni non
adottate all’unanimità: se l’interesse sociale è l’interesse
di tutti i soci, solo l’unanimità dei soci può disporne in
maniera insindacabile (conf. PELLIZZI G. L., Sui poteri
indisponibili della maggioranza assembleare, in Riv. dir. civ.,
1967, I, p.178), ma ciò che è permesso all’intera collettività
non è consentito alla sua maggioranza e, perciò, il
legislatore ha previsto le disposizioni contenute negli artt.
2373 e 2377 cod. civ.; la comunione d’interessi che si crea
con la società, non determina il sorgere di un potere assoluto
della maggioranza di interferire nella posizione dei singoli
partecipanti, a meno che non sussistano delle circostanze
obiettive che lo giustifichino. Se questo presupposto manca,
l’individuo può reagire contro la deliberazione adottata,
impugnandola davanti all’autorità giudiziaria e il giudice
potrà sindacare la legittimità dell’esercizio del potere, non
il merito, da parte della maggioranza.
[78] FERRI G., Poteri della maggioranza e
diritti del socio, in Banca, borsa e titoli di credito, 1952,
II, p.160; DE MARTINI A., La tutela delle minoranze nel
controllo giudiziario sugli atti delle società, in Riv. dir.
comm.,
1953, I, p.26; CARNELUTTI F., Tutela
penale della minoranza nella società per azioni, in Riv. soc.,
1956, p.298; MINERVINI A., Sulla tutela dell’interesse sociale
nella disciplina deliberazioni assembleari e di consiglio, in
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