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Il segreto bancario ed i suoi limiti
novembre 1999
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Il segreto bancario, inteso quale obbligo della banca alla
riservatezza e reso vincolante da una pratica costantemente
seguita nei rapporti con i clienti, nell'ambito del processo
penale non è di regola opponibile al magistrato inquirente in
quanto l'interesse alla repressione della criminalità,
determinando l'attribuzione di ampi poteri istruttori
all'autorità giudiziaria, ne legittima un limitato
riconoscimento.
Per quanto attiene all'obbligo di deporre, dal quale nessuno può
sottrarsi eccettuati i casi espressamente indicati dalla legge,
l'art. 200 c.p.p. ne dispone un temperamento laddove sancisce la
facoltà di astensione invocando il segreto professionale, solo
per le categorie di soggetti tassativamente elencati tra i quali
comunque non risultano i funzionari di banche: ne discende
l'impossibilità di considerare il segreto bancario quale segreto
professionale. Né tantomeno lo stesso risulta essere incluso nel
dovere di astenersi dal testimoniare su notizie coperte dal
segreto d'ufficio di cui all'art. 201 c.p.p.
L'art. 255 c.p.p. concretizza probabilmente l'unica fattispecie
codificata del limite al segreto bancario attribuendo
all'autorità giudiziaria la facoltà di procedere al sequestro di
titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni
altra cosa depositata, anche se contenuta in cassette di
sicurezza, presso banche, quando la stessa autorità ritenga che
siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano
all'imputato o non siano iscritti a suo nome. Tale limite
all'obbligo di riservatezza imposto alle banche risulta
particolarmente pregnante in quanto discende unicamente da una
mera valutazione dell'autorità giudiziaria circa la pertinenza
al reato del materiale oggetto di sequestro.
La libertà di giudizio così attribuita al magistrato è
giustificata in ogni caso dal fine dell'interesse alla
repressione dei fatti criminosi.
Nell'ambito delle leggi speciali una prima limitazione al
segreto bancario in campo penale deriva dalla cosiddetta legge
antimafia (legge 13 settembre 1982, n. 646 e legge 19 marzo
1990, n. 55) in base alla quale il procuratore della Repubblica
e il questore, a mezzo della polizia tributaria, possono
richiedere ad ogni istituto di credito le informazioni e copia
della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei
confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni
di stampo mafioso.
La facoltà di sequestro della documentazione è riservata,
invece, ex art. 1, comma 6 L.55/90, esclusivamente agli
ufficiali di polizia tributaria, previa autorizzazione del
procuratore della Repubblica.
La nuova formulazione del delitto di riciclaggio (art. 648 bis
c.p.) ed il delitto di impegno di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) così come innovati
dalla legge n. 55/90 rendono necessaria una particolare
attenzione nell'acquisizione di informazioni relative a
qualsiasi movimento finanziario, per verificare l'eventuale
provenienza del denaro dai delitti richiamati dalle citate
norme.
E' pertanto a tal proposito che la legge 5 luglio 1991, n 197,
impone all'art. 2, comma 1 l'obbligo di identificazione di
soggetti che compiano qualunque operazione relativa a
movimentazioni di mezzi di pagamento superiori a venti milioni
di lire, nonché in genere l'obbligo di identificazione e
registrazione delle operazioni relative a qualsiasi movimento
finanziario, e ancora all'art. 3 l'obbligo di segnalazione di
tutte le operazioni che possano indurre a ritenere un qualunque
collegamento con i reati di cui all'art. 648 bis c.p.
Scopo di tali disposizioni è garantire una maggiore
consapevolezza dell'operatore finanziario in ordine alla
provenienza del denaro e rendere più efficace la difficile lotta
al riciclaggio.
Nell'ambito del processo civile il segreto bancario non è
sottoposto a particolari limiti, in quanto la tutela d'interessi
individuali, a cui il giudice sembra essere preordinato, è
ritenuta prioritaria rispetto all'onere di riservatezza che
incombe sugli istituti di credito.
Tuttavia per quanto riguarda la deposizione in qualità di teste,
l'art. 249 c.p.c. opera un diretto rimando alle disposizioni di
cui al codice di procedura penale: è da escludersi dunque per
gli stessi motivi sopra esposti una identificazione del segreto
bancario con il segreto d'ufficio o con il segreto
professionale.
Fanno eccezione solo i funzionari della Banca d'Italia e
dell'Ufficio Cambi, che, ai sensi dell'art. 7 T.U., sono
pubblici ufficiali tenuti al segreto di ufficio.
Solo un orientamento minoritario ha ritenuto di poter includere
il segreto bancario tra quei giustificati motivi di astensione
che ex art. 256 c.p.c. legittimerebbero il rifiuto di deporre.
In realtà la codificazione dell'art. 256 c.p.c. appare oltre
modo generica per poterla ritenere indubbiamente comprensiva del
segreto bancario.
Gli artt. 118 e 210 c.p.c. prevedono rispettivamente un ordine
di ispezione ed un ordine di esibizione che sembrano imporre dei
limiti al segreto bancario, tuttavia non con la stessa facilità
che si applica nell'ambito penalistico, nel quale il sequestro
ad esempio, come risulta dalle osservazioni di cui sopra, è
soggetto ad una valutazione del giudice circa la pertinenza al
reato del materiale da sequestrare.
Nell'ambito civilistico invece l'ispezione di cui all'art. 118
c.p.c. può essere ordinata alla banca solo se appaia
assolutamente indispensabile per conoscere i fatti della causa.
E ancora, l'ordine d'ispezione è subordinato a quattro
requisiti: l'istanza di parte; che l'ispezione sia
indispensabile per conoscere i fatti della causa; che possa
compiersi senza danno grave per chi deve sentirla; che chi deve
consentire l'ispezione non sia costretto a violare uno dei
segreti previsti dagli artt. 200 e 201 c.p.p.
Agli stessi requisiti è subordinato l'ordine di esibizione di
cui all'art. 210, primo comma, c.p.c. che in ogni caso si
ritiene non violi né il diritto di difesa della banca, né quello
del cliente, titolare quest'ultimo di un interesse di mero fatto
verso l'ordine di esibizione (Corte Appello Milano, 22 luglio
1997).
Un ultimo considerevole limite al segreto bancario è ravvisabile
nell'ambito del procedimento di sequestro e pignoramento presso
istituti di credito a carico di clienti, laddove si reputa che
la banca non possa esimersi dal rendere la dichiarazione ai
sensi dell'art. 547 c.p.c. Tuttavia si ritiene che la banca nel
rendere la dichiarazione, possa limitarsi a dichiarare se le
somme in suo possesso siano sufficienti a soddisfare il credito
per cui si procede a pignoramento o sequestro, senza precisare
l'ammontare complessivo delle somme di cui è debitrice verso il
cliente.
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