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Il Ministero delle finanze con
la risoluzione n. 132/97 ha dato risposta in parte positiva ad una istanza con cui la
TELECOM richiedeva autorizzazione a non inviare al cliente la fattura in forma cartacea
ma, dopo l’inserimento in un archivio elettronico, di trasmettere la stessa per via
esclusivamente elettronica.
Tale istanza si fondava sulle
seguenti procedure promesse dalla richiedente:
1) Con riferimento
all'assolvimento dell'obbligo di conservazione di cui
all'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nell’archivio
informatico sarebbero state memorizzate le fatture in formato elettronico che
avrebbero sostituito l'insieme dei documenti cartacei, emesse
dal fornitore in dipendenza delle prestazioni da esso effettuate;
2) Il cliente avrebbe
provveduto direttamente alla registrazione dei documenti elettronici, emessi
dal fornitore del servizio, e ad effettuare la loro trascrizione su
supporti cartacei, attraverso la memorizzazione dei dati entro i
termini previsti dagli articoli 23 e 25 del citato D.P.R. n. 633 del
1972;
3) L'Amministrazione
finanziaria, ai fini dei necessari controlli, avrebbe
potuto ricorrere, per visualizzare, stampare o verificare il
contenuto delle fatture, a propri programmi di
decodificazione, sia per l'archivio contenente gli
originali presso l'azienda erogatrice del
servizio, sia, in sede di verifica, per l'archivio esistente presso il
cliente;
4) La presenza dell'originale
delle informazioni presso la società fornitrice avrebbe
garantito l'Amministrazione dai rischi derivanti da
eventuali alterazioni dei dati (si prevedeva che con tale
sistema sarebbero stati gestiti oltre 20 milioni di fatture TELECOM per anno, con
la conseguenza che sarebbe stato praticamente impossibile procedere ad
un'eventuale alterazione di alcuni dati, stante l'elevato
livello di automazione di tutti i processi coinvolti);
5) Il sistema sopra descritto
avrebbe consentito una notevole razionalizzazione della gestione
contabile delle informazioni relative ai
servizi di telecomunicazione eliminando anche la
possibilità di errore nella trasposizione dei dati delle
fatture per i servizi di telecomunicazione nei sistemi informatizzati aziendali.
L’amministrazione
finanziaria italiana ha osservato preliminarmente che, per
corrispondere alle esigenze di razionalizzazione e
semplificazione delle procedure di
contabilizzazione, in concomitanza con il grado di
evoluzione raggiunto dall'informatizzazione dei servizi, ha avuto modo di rilevare
in precedenti occasioni (risoluzioni ministeriali 30 luglio 1990 n. 450217 e
30 novembre 1990 n. 451163 concernenti l'argomento in trattazione) che, pur
non potendosi disconoscere che l'attuale formulazione dell'articolo 21, comma
1, del D.P.R. n. 633 del 1972, nell'usare
espressioni quali "consegna" o "spedizione" fa
riferimento alla trasmissione di documenti da intendere nel senso
tradizionale, si deve riconoscere la sostanziale
legittimità dei sistemi informatici di trasmissione dei
dati, nel presupposto che le informazioni relative
alle operazioni rilevanti ai fini IVA
vengono materializzate in documenti aventi lo stesso contenuto sia per l'emittente che
per il ricevente, a prescindere dalle diverse
tecnologie a tal fine utilizzabili.
Tanto premesso, il
Ministero ha ritenuto che la procedura di emissione e registrazione delle fatture
così come sopra illustrata ai punti 1) e 2), possa essere in
linea di massima condivisa pur con alcune riserve derivanti dalla vigente
normativa in materia di adempimenti contabili.
In particolare,
l'emissione della fattura si considera effettuata dal prestatore
del servizio all'atto della trasmissione dei dati che, ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, costituiscono
il contenuto della fattura stessa, con le modalità esposte e nel
termine previsto dal quarto comma del medesimo articolo 21 del citato D.P.R.
n. 633 del 1972, e comunque entro lo stesso giorno in cui
l'operazione viene effettuata, secondo quanto precisato con le circolari
ministeriali n. 42 del 31 ottobre 1974 della soppressa Direzione Generale delle Tasse e
II.II. sugli Affari e n. 225/E del 16 settembre 1996 del Dipartimento delle Entrate.
L'esemplare della
fattura destinato al committente del servizio, cui deve essere assegnata la numerazione
progressiva prescritta dall'articolo 25 del citato D.P.R. n. 633 del
1972, deve avere lo stesso contenuto dell'esemplare dell'emittente,
potendosene discostare, per esigenze tecniche, nella forma e nella
disposizione dei dati.
La registrazione dei
documenti e' effettuata attraverso la memorizzazione dei dati e la materiale stampa
degli stessi nei registri delle fatture emesse e degli acquisti entro i termini
previsti dagli articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972, nel testo modificato
dall'articolo 6, comma 5, del D.P.R. 9 dicembre 1996, n.
695.
Ai fini delle
liquidazioni, delle annotazioni e dei versamenti periodici prescritti dagli
articoli 27, 33 e 74, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, occorre
tener conto di tutte le operazioni soggette a
registrazione, nel periodo cui le liquidazioni si riferiscono, secondo quanto
dispone il D.M. 11 agosto 1975, concernente modalità e
termini per le registrazioni IVA effettuate mediante
utilizzazione di macchine elettrocontabili ed
in conformità ai chiarimenti forniti con le circolari
ministeriali della soppressa Direzione Generale delle Tasse e Imposte Indirette
sugli Affari n. 29 del 16 settembre 1975, n. 16 del 22
marzo 1990 e con la risoluzione ministeriale n.
VI-12-644/93 del 18 febbraio 1994.
Sono applicabili le
disposizioni introdotte dall'articolo 7, comma 4-ter, del D.L. 10 giugno 1994, n. 357,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, secondo il
quale, a tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con
sistemi meccanografici e' considerata regolare in difetto di
trascrizione su supporti cartacei, nei termini di
legge, dei dati relativi all'esercizio corrente allorquando, anche in sede di
controlli ed ispezioni, gli stessi risultino
aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati
contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro
presenza (C.M. n. 181/E del 27 ottobre 1994 del Dipartimento delle Entrate).
Per quanto attiene, invece,
alla richiesta di cui al punto 3),
l’amministrazione pur riconoscendo i vantaggi arrecabili dalla procedura
suesposta in termini di razionalizzazione della gestione
aziendale e di semplificazione degli adempimenti
contabili, ha rilevato che la proposta metodologia di conservazione
non trova un riscontro testuale ne
possibilità di interpretazione nella normativa vigente, per cui non può essere
accolta se non a seguito di uno specifico intervento normativo, peraltro già
demandato al Governo dagli articoli 3, comma 147, lettera c) della legge
28 dicembre 1995, n. 549 e 3, comma 136, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, che prevedono la
semplificazione degli adempimenti contabili e formali
dei contribuenti, tenendo conto dell'adozione di nuove
tecnologie per il trattamento e la conservazione delle
informazioni.
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