L’OPA "obbligatoria" per chi detiene una quota di capitale di una società italiana superiore al 30 per cento

Di Maura Castiglioni, Avvocato

30 ottobre 2000

 

Ai sensi dell’art. 106 comma 1, d. lgs. 58/98 (T.U.F.) chiunque a seguito di acquisto a titolo oneroso venga a detenere una quota di capitale rappresentato da azioni ordinarie in misura superiore al 30%, è obbligato a promuovere un’offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni.

Si tratta della fattispecie dell’OPA obbligatoria, applicabile relativamente alle società italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani.

La disciplina sulle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie considera il solo acquisto a titolo oneroso. Non sono pertanto considerate le ipotesi in cui il superamento della percentuale stabilita dal d. lgs. 58/98 derivi da successione mortis causa o da donazione, o comunque da altri rapporti indipendenti dalla volontà del soggetto coinvolto. La rilevanza è attribuita unicamente agli acquisti a titolo oneroso in quanto solo in questo modo – non essendo l’acquisizione determinata per fatto del terzo, come invece si verifica nei casi di successione o di donazione – è ravvisabile un’ipotesi di intenzionale superamento della soglia percentuale e di conseguimento del controllo della società. Tale motivazione è comunque applicabile anche se vi siano stati più acquisti e solo l’ultimo – che ha determinato il superamento del 30% - sia stato a titolo oneroso.

Al lancio dell’OPA obbligatoria sono tenuti solo coloro che superino la percentuale di partecipazione sopra indicata: il legislatore ha inteso così stabilire una presunzione in forza della quale chi supera la soglia fissata dal T.U.F. detenga un controllo di fatto sulla società, che lo costringe ad offrirsi per l’acquisto della totalità delle azioni ordinarie. E’ evidente infatti che se la società è a larghissima diffusione basta anche una percentuale inferiore al 30% per controllare la società.

Non sempre tuttavia una partecipazione superiore al 30% comporta la detenzione del controllo, il che si verifica ad esempio nell’ipotesi in cui altri soci dispongano congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea. In presenza di tale situazione viene conferito alla Consob il potere di stabilire – ex art. 106, comma 5 T.U.F. – i casi in cui il superamento della partecipazione non comporta l’obbligo di lanciare un’OPA totalitaria.

In ogni caso è giusto presumere che chi detenga una partecipazione superiore al 30% delle azioni ordinarie di una società quotata, pur non esercitandone il controllo, occupi una posizione dominante nell’ambito della gestione societaria. Da ciò discende la motivazione che ha indotto il legislatore ad imporre un’OPA totalitaria, che mira principalmente alla tutela del più o meno consistente universo dei soci di minoranza.

Difatti, spesso, la decisione relativa all’investimento in una società per azioni è determinata dalla fiducia dell’investitore all’indirizzo gestionale seguito nella società medesima. E’ chiaro che il subingresso di soggetti con percentuale azionaria superiore al 30% può determinare una notevole influenza, se non un vero e proprio mutamento della gestione sociale, facendo venir meno la fiducia o comunque il gradimento dell’investitore. E’ giusto pertanto attribuire a quest’ultimo il diritto di “disinvestire” la propria partecipazione attraverso lo strumento dell’OPA, e di ottenere così risultati economici che un eventuale diritto di recesso, o un’immissione sul mercato della singola quota non riuscirebbero a garantire. Pertanto l’OPA obbligatoria è vista quale corrispettivo che deve versare – ai soci – colui che ha intenzionalmente acquistato la partecipazione rilevante.

Questa possibilità di “disinvestimento” (economicamente vantaggioso) garantita ai soci di minoranza attraverso l’OPA, finisce in ogni caso per incentivare l’universo dei risparmiatori ad operazioni di investimento: si investe con la garanzia di poter disinvestire in futuro qualora lo si ritenga opportuno o comunque qualora venga meno la fiducia nell’indirizzo gestionale seguito all’interno della società.

Il prezzo stabilito nelle offerte pubbliche di acquisto non è “libero”, ma deve rispettare i limiti imposti dalla legge, in modo che per i destinatari dell’offerta possano prospettarsi vantaggi economici tali da indurli ad aderire all’operazione.

In caso contrario i detentori di partecipazioni rilevanti potrebbero lanciare l’OPA obbligatoria ad un prezzo irrisorio, nella consapevolezza che l’operazione non vada a buon esito, al solo fine di adempiere agli obblighi imposti dal T.U.F. Quest’ultimo invece, all’art. 106 comma 2 stabilisce che “l'offerta è promossa entro trenta giorni a un prezzo non inferiore alla media aritmetica fra il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi e quello più elevato pattuito nello stesso periodo dall'offerente per acquisti di azioni ordinarie”, proprio al fine di assicurare un certo corrispettivo economico ai destinatari dell’offerta.

L’art. 109 d. lgs. 58/98 sancisce l’obbligo di lanciare l’OPA obbligatoria anche nell’ipotesi in cui la percentuale del 30% è superata sommando gli acquisti effettuati da più soggetti legati da particolari rapporti tassativamente indicati; superato il limite fissato ex lege tali soggetti sono obbligati in solido al lancio dell’OPA, anche se l’acquisto che ha stabilito il superamento del limite è stato effettuato solo da uno di essi. Si tratta del c.d. acquisto di concerto a cui sono tenuti ex art. 109:  “a) gli aderenti a un patto di sindacato, anche nullo, previsto dall'articolo 122; b) un soggetto e le società da esso controllate; c) le società sottoposte a comune controllo; d) una società e i suoi amministratori o direttori generali”. L'obbligo di offerta pubblica sussiste in capo ai soggetti alla lettera a), anche  quando gli acquisti siano stati effettuati nei dodici mesi precedenti la stipulazione del patto ovvero contestualmente alla stessa.

Il mancato rispetto delle norme sull’OPA obbligatoria determina ex art. 110 l’impossibilità di esercitare il diritto di voto inerente all’intera partecipazione detenuta e le azioni eccedenti la percentuale del 30%  devono essere alienate entro dodici mesi. Nel caso in cui il diritto di voto venga comunque ed illegittimamente esercitato, le deliberazioni assembleari possono essere impugnate, anche dalla Consob, ex art. 2377 c.c.

E’ evidente che l’inosservanza delle disposizioni che stabiliscono l’obbligo di lanciare un’offerta pubblica di acquisto mirano dunque a privare il soggetto tenuto all’OPA proprio di quel controllo societario in forza del quale è obbligato all’operazione di offerta.

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