Premessa
La Fondazione è con ottima probabilità uno degli strumenti più
utilizzati per il raggiungimento di scopi, oggi variegati e non
più isolati o eminentemente culturali, ma anche e soprattutto
sociali. Il termine tuttavia si palesa come rinvigorito e
rinnovato da una corrente, progressista nei contenuti, che ne
attuarizzano i contesti, spesso inserendoli nell’ambito delle
realtà locali, tipiche delle grandi città, puntano con spessore e
sostanza al realismo.
La fragilità di una realtà spesso in bilico fra soggetti
multiformi, che ne viziano l’agire contemporaneo e chiamano sempre
maggiormente in causa una pluralità di voci, che da coro sommesso
e penitente diviene urla di disagio e di malessere civico, stimola
il sorgere delle Fondazioni i cui rapporti tuttavia non possono
essere più e soltanto “chiusi” bensì aperti, in omaggio a quel
progressismo e al medesimo realismo da cui traggono la propria
sostanza: perseverare per incrementare.
Comprendere per crescere.
La Fondazione come interprete di uno svilupparsi di quei reati che
la criminalità ha in un certo senso “assimilato” e come tale tende
a riproporre in chiave spesso evolutiva. E’ un dato evidente e
preoccupante come nei paesi anglosassoni il fenomeno del racket on
line sia diventato una vera e propria fonte di reddito per intere
community di “pirati informatici” che si fanno pagare per non
danneggiare i contenuti di siti internet, spesso riferibili ad un
utenza commerciale attiva nel business tu business, ma non
soltanto.
Anche in Italia il fenomeno comincia a manifestarsi come logica
conseguenza di un informatica i cui prezzi non sono più proibitivi
per l’utenza casalinga e come tale consentono l’acquisto di ottime
apparecchiature, alla portata di chiunque.
La Fondazione di partecipazione è lo strumento più corretto per
costituire, in ambito cittadino, un veicolo che coinvolga i
commercianti delle singole zone, raggruppandoli per vie, piazze e
palazzi, chiamando successivamente in causa anche il ruolo
importante e irrinunciabile della P.A. Dialogare con le parti
sociali e sostenere da un lato la sicurezza con le più moderne
tecniche di contenimento e monitoraggio, ma anche il dialogo teso
a ringiovanire il commercio stesso e la comprensione dei consumi,
per contrastare la dispersione di quel meccanismo che “anima le
città e le sostiene”.
Indice
Il presente lavoro si
compone di due parti:
Parte Prima: Le Associazioni antiusura e antiracket.
Caratteristiche tipiche e contenuti.
Parte Seconda: Le Fondazioni di Partecipazione. Caratteristiche
tipiche e contenuti.
Parte Prima: Le
Associazioni anti usura e anti racket. Caratteristiche tipiche e
contenuti.
Il fenomeno delle Associazioni antiusura nasce prevalentemente per
contrastare la diffusione dell’inquinamento criminale nelle
attività economiche, con particolare riferimento a fattispecie
quali “usura” e “racket”. Il coordinamento legislativo, voluto
appositamente per favorire questo tipo di Associazioni, al fine di
stimolare anche una maggior penetrazione dei principi
costituzionali all’interno di segmenti, quali l’economia, il
commercio e la finanza, che si presentano spesso frastagliati con
delle rilevanze in termini di realtà apparente, dissimili a
seconda delle zone geografiche, ha evidentemente posto una
particolare attenzione a quelle organizzazioni, senza scopo di
lucro, che assumono un ruolo ed un compito decisivo nel
contrastare codesti deprecabili fenomeni e pertanto godono di una
serie di agevolazioni, incisive e significative.
Il fenomeno più comune dell’estorsione e più in generale della
criminalità organizzata a livello di quartiere deve poi essere
inteso anche in una più ampia visura laddove si consideri che il
proliferare del “business to business” e del “business to commerce”
pongono in rilevo fenomeni del tutto analoghi, perpetrati ai danni
delle società high tech e dei fruitori di beni e servizi, spesso
ad opera di singoli hackers, ma anche per il tramite di
organizzazioni di criminalità organizzata on line, vere e proprie
community dedite a “taglieggiare” i proprietari di siti, provider
e quanti altri hanno la necessità di rapportarsi con il pubblico,
per raggiungere un determinato target di potenziali fruitori.
La legislazione sulle Associazioni anti-racket nasce
sostanzialmente, in termini di aggregazione della fattispecie, con
la L. 172/1992 con la quale sono state in sostanza regolamentate
le Associazioni aventi per scopo l’assistenza e la solidarietà a
soggetti danneggiati dalle attività estorsive e successivamente ha
trovato ampia e meritata integrazione con la L. 44/1999 che si
segnala, fra l’altro, per avere istituito con l’art. 18[1] il
fondo di solidarietà per le vittime delle estorsioni collocato
presso il Ministero dell’Interno ed alimentato da un contributo
dello Stato determinato, secondo modalità individuate dalla legge,
nel limito massimo di 80 miliardi (cifra espressa in lire). Sempre
la medesima disposizione legislativa ha previsto all’art. 19[2]
l’istituzione di un comitato di solidarietà per le vittime
dell’estorsione e dell’usura il cui comma 6 prevede che: “La
concessione del mutuo di cui al comma 6 dell'articolo 14 della
legge 7 marzo 1996, n. 108[3], è disposta con decreto del
Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e
antiusura su deliberazione del Comitato di cui al comma 1 del
presente articolo. Si applica la disposizione di cui al comma 2
dell'articolo 14 della suddetta legge n. 108 del 1996”
Nella medesima disposizione sono stati individuati i soggetti
destinatari della previsione e di contro anche potenziali
beneficiari del fondo stesso, tali si configurano quali:
1) Chi esercita un attività commerciale, artigianale,
professionale o comunque economica, che subisca un danno per
effetto dei delitti commessi allo scopo di essere costretto ad
aderire alle richieste estorsive o per un eventuale ritorsione per
rifiuto alle medesime.
2) Appartenenti ad Associazioni od organizzazioni aventi lo scopo
di prestare assistenza o solidarietà a cittadini danneggiati da
attività estorsive.
3) Chi subisce incidentalmente dei danni in virtù di attentati
commessi o verso soggetti che esercitano attività di cui al punto
1) oppure verso organizzazioni e/o esponenti di organizzazioni
antiracket.
Naturalmente ci sono una serie di presupposti o se meglio
volessimo qualificarli, di regole, la cui ottemperanza è
necessaria per ottenere qualsivoglia tipo di ausilio ed in
particolare le elargizioni previste dalla legge:
1) L’avvenimento dev’essersi verificato dopo il 1° gennaio 1990 e
il soggetto che ha subito l’estorsione non deve aver aderito o
deve aver cessato di aderire a richieste estorsive.
2) Il soggetto interessato all’elargizione non deve essere
complice nella commistione di fatti delittuosi.
3) Il medesimo soggetto non deve essere sottoposto a misura di
prevenzione e inoltre deve riferire all’autorità giudiziaria ogni
particolare di cui sia a conoscenza per individuare i fatti
delittuosi e/o le richieste estorsive ricevute.
Per quello che riguarda il “quantum” dell’elargizione si prevede
che possa esservi copertura per l’intero ammontare del danno con
il limite massimo di tre miliardi (cifre espresse in lire) o fino
a 6 miliardi nel caso di una concomitanza o pluralità di eventi.
Per la determinazione dell’elargizione il criterio base è dato dal
mancato guadagno relativo all’attività esercitata dalla vittima.
Non si potrà poi non ponderare in questo anche il danno subito
dalla medesima, a livello di turbativa al diritto di esercitare un
attività commerciale o imprenditoriale, rapportandosi alla vita
sociale dei soggetti destinatari, in tal modo si coglierebbe
appieno la necessità di penetrare maggiormente nel substrato
cittadino che varia a seconda delle aree geografiche.
Stringenti sono i requisiti di onorabilità e professionalità come
esplicitati negli art. 2 e 3 del D.M. 6 agosto del 1996,
pubblicato in G.U. del 13 agosto n.189 che prevedono
rispettivamente all’Art. 2.
(Requisiti di onorabilità): “Le cariche esponenziali con poteri di
amministrazione, direzione o controllo del fondo speciale
antiusura non possono essere ricoperte da coloro che:
1) si trovino in stato di interdizione legale ovvero di
interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese;
2) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai
sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31
maggio 1965, n. 575, cosi’ come successivamente modificate e
integrate, salvi gli effetti della riabilitazione;
3) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli
effetti della riabilitazione:
a) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel regio
decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del
libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n.
267;
c) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede
pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro
l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia valutaria e
tributaria;
d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo” e l’Art. 3 (Requisiti di
professionalita’): “La carica di rappresentante legale del fondo
speciale antiusura, nonche’ le cariche di presidente e vice
presidente dell'organo collegiale comunque denominato previsto
dagli statuti dei consorzi e delle cooperative di garanzia
collettiva fidi, tra le cui competenze rientri l'amministrazione,
direzione o controllo del fondo stesso, devono essere ricoperte da
soggetti che abbiano maturato una adeguata esperienza per uno o
piu’ periodi, complessivamente non inferiori a due anni, mediante
esercizio di attivita’ professionale in consorzi o in cooperative
di garanzia collettiva fidi o comunque presso istituzioni
economico-finanziarie, ovvero di insegnamento in materie attinenti
al settore giuridico, economico e finanziario”.
L’Associazione in sè oltre che essere disciplinata, nei suoi
elementi più essenziali, entro e al di fuori dei quali emerge
chiaramente quello che è il tratto sintomatico che il legislatore
ha voluto attribuirgli, gode di ottima autonomia nel merito sia
delle possibilità di dialogo che certamente compie in loco o fuori
sede con gli interessati, sia per quanto riguarda la propria dote
di rappresentanza della realtà cittadina a livello di strade,
quartieri e piazze, con la P.A. locale. Naturalmente potrà
promuovere iniziative di quartiere per sollecitare il commercio e
la partecipazione di altri enti impegnati in attività culturali e
assistenziali, ma anche nell’informatica e nel mondo dell’high
tech in particolare, stimolando fenomeni di avvicinamento dei più
giovani all’ambiente del commercio al dettaglio attraverso le
fiere informatiche a cielo aperto (fenomeno interessante e in via
di sviluppo negli Stati Uniti), potendosi inoltre interporre nella
stipula di convenzioni ad acta con società specializzate nella
sicurezza, dalle serrature, casseforti fino agli impianti di
monitoraggio e d’allarme. La dinamicità dell’Associazione si
ricava dalla previsione normativa della L.108/1996 il cui art.
15[4] oltre a riconoscere il ruolo che le Associazioni e
Fondazioni possono svolgere in questo campo, consente che gli
scopi della prevenzione, tutela, assistenza e informazione sul
fenomeno dell’usura non debba risolversi in via esclusiva
nell’attività dell’organizzazione, potendo i soggetti interessati
svolgere anche altre attività in campo sociale.
Il livello minimo patrimoniale per le associazioni riconosciute e
le fondazioni, stabilito con D.M. del 1996 è il seguente:
1) Euro 25.822,84 per le associazioni riconosciute
indipendentemente dall’ambito di operatività.
2) Euro 51.645,68 per le fondazioni con competenza operativa
circoscritta nell’ambito di una sola provincia.
3) Euro 103.291,37 per le fondazioni con competenza operativa
circoscritta nell’ambito di una sola regione.
4) Euro 258.228,44 per le fondazioni con competenza operativa
estesa a più regioni.
E’ evidente come nei casi sopra esposti esista anche la
possibilità per tali enti di interporsi con riguardo alle garanzie
nei confronti di soggetti bancari e/o assicurativi o finanziari,
per favorire l’erogazione di forme di finanziamento a soggetti che
incontrano difficoltà ad accedervi. Disciplina peraltro da
realizzarsi in costanza e nel rispetto del dettato dell’art. 16
della più volte richiamata L.108/1996[5].
L’elenco delle Associazioni interessate è tenuto in base alla
previsione contenuta nel D.M. 451/1999[6] presso apposito registro
custodito presso la prefettura delle singole province nel quale
possono essere iscritte tutte le Associazioni riconosciute o non
riconosciute, le Fondazioni e i comitati, in generale enti non
profit che abbiano fra gli scopi sociali quello di prestare
assistenza e solidarietà ai soggetti danneggiati da attività
estorsive e devono essere costituiti da almeno un anno. In base
alla previsione contenuta nella L. 108/1996 le Associazioni
dovranno altresì figurare nell’elenco tenuto presso il Ministero
del tesoro La procedura prevede che:
1) La domanda deve essere presentata in forma scritta, con la
sottoscrizione del legale rappresentante, corredata di copia
autentica della dichiarazione dello stesso legale e nella quale
dev’essere indicato il nome degli amministratori, dei soci e dei
promotori.
2) La domanda come sopra dev’essere indirizzata al prefetto della
provincia.
3) Entro sessanta giorni la prefettura verifica la congruità
dell’oggetto sciale ed i requisiti di professionalità ed
onorabilità dei soci, amministratori e promotori.
4) Nei successivi trenta giorni il prefetto può richiedere
chiarimenti all’ente non profit.
Parte Seconda: Le Fondazioni di Partecipazione. Caratteristiche
tipiche e contenuti.
Scopo della Fondazione
di partecipazione è quello di favorire la collaborazione fra
soggetti pubblici e soggetti privati, una forma di stabilità,
frutto della collaborazione che viene solo in parte veicolata
attraverso la costituzione di una persona giuridica. E’ corretto
in sostanza definire la Fondazione di partecipazione come un
modello di Fondazione atipico che rappresenta in sé la sintesi
dell’elemento personale, com’è tipico delle Associazioni e
dell’elemento patrimoniale che è caratteristico delle Fondazioni,
come pure il loro vincolo di destinazione.
Certamente questo modello che definire un ibrido sarebbe
riduttivo, laddove gli si attribuirebbe un significato retrò che
mal si concilia invece proprio con la progressione riformista e
liberale di cui è partecipe, unitamente alla necessità che in esso
sopravvive, di conciliare le risorse pubbliche e quelle private,
usando fra l’altro, lo strumento della leva fiscale come sollecito
per gli investimenti privati di società e persone fisiche. Permane
la vasta moltitudine di interventi realizzabili, a cominciare
anzitutto dal sociale e solidaristico, ma con una particolare
attenzione alla possibilità di integrare, creando sinergie che
valorizzino i singoli contenuti, le attività svolte in ambiti
anche dissimili rammentano sempre la ratio che vuole prevalente
l’interesse di pubblica utilità senza con ciò distogliere dalla
possibilità di interagire anche in altri ambiti, superando
qualsivoglia ritrosia in ordine ad un soggetto che nell’interesse
della collettività e di un pubblico co-partecipe della realtà
territoriale di stretta pertinenza, è in grado di svolgere anche
attività di tipo imprenditoriale e finanziario.
Le caratteristiche principali della fondazione di partecipazione
sono:
Possibilità di affiancare ai fondatori soggetti pubblici la
presenza di soggetti privati che contribuiscano con ulteriori
erogazioni, lasciando comunque al fondatore pubblico un ruolo di
controllo predeterminato.
Possibilità di affiancare ai fondatori privati la partecipazione
di soggetti pubblici.
Rendere più moderno ed efficiente lo strumento della Fondazione.
Si noti che il processo di coinvolgimento e aggregazione sociale è
un presupposto essenziale, per meglio conciliare il ruolo
eventualmente svolto da un soggetto pubblico, compresente nella
Fondazione di partecipazione e subentrato successivamente alla
costituzione ad opera di privati per poter entrare
nell’istituzione, seppur con finalità di pubblica utilità.
Il soggetto pubblico si presenta certamente come un “osservato
speciale” nel merito dell’istituto fondazionale quando è evidente
che necessita di particolari attenzioni fra cui quella di non
assumere vincoli pluriennali di spesa, fermo restando l’ipotesi
che questi non provengono da disposizioni di legge.
Il nucleo dell’istituto o se meglio volessimo qualificarlo il seme
da cui germoglierà l’utilità sociale e lo spirito di aggregazione
solidaristica rappresentato da un atto costitutivo che prevede
certamente un apporto iniziale da parte dei fondatori, ma non
esclude ed anzi prevede il possibile ingresso di nuovi fondatori
che apportino un idoneo contributo al fondo di dotazione
determinato o dai fondatori iniziali o successivamente dal
Consiglio di Amministrazione. Quindi se la costituzione avviene
per il tramite di un patrimonio con il vincolo di destinazione, ma
a struttura aperta, è del tutto conseguente che questo potrà
crescere nel futuro.
La pluralità di soggettività presenti si riassume anche in un
altro dato molto caratteristico dell’ente in questione e cioè la
rappresentanza di codesti soggetti successivamente entrati
nell’ambito di un organo assembleare (che è tradizionalmente
struttura tipica delle Associazioni).
Gli organi della Fondazione di partecipazione si possono così
riassumere:
Fondatori promotori: soggetti che costituiscono la fondazione e
che hanno riguardo in prevalenza alle consuete norme inerenti alla
costituzione di una fondazione.
Nuovi Fondatori: soggetti ammessi successivamente, in forza di una
specifica previsione contenuta nello statuto della Fondazione e
che sono chiamati a contribuire alle erogazioni incremeentando
progressivamente il patrimonio della Fondazione. La loro
ammissione oltre che prevista nello statuto è rimessa al
gradimento del Consiglio di Amministrazione che determina anche il
contributo per l’ingresso, decidendo a maggioranza qualificata.
Gli aderenti: Soggetti che condividono le finalità e gli scopi
dell’ente, partecipano operativamente alla vita dello stesso e
sono eventualmente organizzati in un organo consultivo, ma privo
di poteri gestionali quantunque dotato di poteri propositivi.
I Sostenitori: Soggetti che scelgono di sostenere la Fondazione
attraverso contribuzioni di tipo non finanziario come per esempio
la prestazione della propria opera sotto forma di prestazione di
lavoro volontario.[7]
Il Consiglio Generale (organo che può essere formato sia da
fondatori che da aderenti. E’ logico presupporre che lo statuto
riservi ai fondatori un peso maggioritario): fra i compiti ad esso
riservato:
Eleggere il Presidente e il Vice Presidente a maggioranza unanime
dei fondatori
Proporre lo scioglimento dell’ente e la devoluzione del patrimonio
con il voto di almeno i 2/3 dei suoi componenti, ma la presenza di
tutti i Fondatori
Nominare i membri del Consiglio di Amministrazione designati dai
fondatori e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione
riservati agli Aderenti
Deliberare a maggioranza dei 2/3 dei componenti e con il voto
unanime dei fondatori, l’ammissione di nuovi Fondatori,
determinando l’entità della partecipazione al fondo di dotazione.
Nominare, su designazione dei Fondatori, i membri del Consiglio di
Amministrazione rappresentati dei Fondatori stessi.
Formulare pareri consultivi e proposte in ordine ai programmi e
alle attività della Fondazione nonché sul bilancio preventivo
economico e sul bilancio d’esercizio.
Assemblea di partecipazione: riunisce gli aderenti e ha poteri
limitati, prevalentemente di approvazione dei programmi della
Fondazione stessa, pur svolgendo un ruolo importante per ciò che
riguarda la presentazione delle proposte.
Il Consiglio di Amministrazione:
detemina il programma, gli obiettivi, approva il bilancio di
previsione, quello d’esercizio e le eventuali modifiche
statutarie, l’ammissione dei partecipanti e l’entità dei loro
contributi; in particolare:
Approva annualmente il bilancio preventivo entro il 31 dicembre e
consuntivo entro il 30 aprile nonché la destinazione degli avanzi
di gestione e la copertura delle perdite
Delibera a maggioranza di due terzi dei suoi membri l’ammissione
di altri enti pubblici o privati, in qualità di Aderenti, nonché
l’eventuale esclusione.
Delibera a maggioranza dei 2/3 l’ammissione di nuovi fondatori
determinando l’entità della partecipazione al fondo di dotazione.
Delibera le modifiche dello Statuto, comprese le proposte di
scioglimento e di devoluzione del patrimonio, con la presenza ed
il voto favorevole di almeno i 2/3 dei suoi componenti.
Conclusioni e
valutazioni
La nuova legge sulla privacy, le nuove e moderne tecniche
informatiche, un osservatorio esaustivo e contemporaneo
sull’andamento dei consumi, una tavola rotonda nella quale
interagire, dialogare, rafforzare le convinzioni e solidificare la
responsabilità cittadina del commercio, è unanimamente
riconosciuto come un presupposto per riattivare il motore dei
consumi e la certezza del diritto. Se da un lato c’è una domanda,
latente e pronunciata, a volte bisbigliata, controparte deve
incominciare con il saper ascoltare.
Il tempo delle grandi opere passa sempre attraverso la
ponderazione e la riflessione.
La Fondazione di partecipazione è costituita da soci fondatori che
sono i commercianti e successivamente integra la P.A.,
coinvolgendola in un aspetto plurimo della vita cittadina, non più
trattata per comparti disaggregati, bensì massimizzata e
unitariamente compresa sotto l’aspetto più realistico della “veritas”.
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[1] 1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di
solidarietà per le vittime delle richieste estorsive. Il Fondo è
alimentato da:
a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui premi
assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami
incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e
furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio
1990;
b) un contributo dello Stato determinato secondo modalità
individuate dalla legge, nel limite massimo di lire 80 miliardi,
iscritto nello stato di previsione dell'entrata, unità
previsionale di base 1.1.11.1, del bilancio di previsione dello
Stato per il 1998 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e
2000;
c) una quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle
somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, nonchè una quota pari ad un terzo
dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite
disposte a norma dell'articolo 2-undecies della suddetta legge n.
575 del 1965, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni
costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n.
575 del 1965.
2. La misura percentuale prevista dall'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, può essere
rideterminata, in relazione alle esigenze del Fondo, con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sono emanate, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari
necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1,
lettera a).
[2] 1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato di
solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura. Il
Comitato è presieduto dal Commissario per il coordinamento delle
iniziative antiracket e antiusura, nominato dal Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori
del personale della pubblica amministrazione, tra persone di
comprovata esperienza nell'attività di contrasto al fenomeno delle
estorsioni e dell'usura e di solidarietà nei confronti delle
vittime. Il Comitato è composto:
a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;
c) da tre membri designati dal CNEL ogni due anni, assicurando la
rotazione tra le diverse categorie, su indicazione delle
associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate;
d) da tre membri delle associazioni iscritte nell'elenco di cui
all'articolo 13, comma 2, nominati ogni due anni dal Ministro
dell'interno, assicurando la rotazione tra le diverse
associazioni, su indicazione delle associazioni medesime;
e) da un rappresentante della Concessionaria di servizi
assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto.
2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in
carica per quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di
una volta.
3. Al Comitato di cui al comma 1 sono devoluti i compiti
attribuiti al Comitato istituito dall'articolo 5 del decreto-legge
31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
previsto dall'articolo 21, la gestione del Fondo di solidarietà
per le vittime delle richieste estorsive, istituito dall'articolo
18 della presente legge, e del Fondo di solidarietà per le vittime
dell'usura, istituito dall'articolo 14, comma 1, della legge 7
marzo 1996, n. 108, è attribuita alla CONSAP, che vi provvede per
conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita
concessione.
5. Gli organi preposti alla gestione dei Fondi di cui al comma 4 e
i relativi uffici sono tenuti al segreto circa i soggetti
interessati e le procedure di elargizione. Gli organi preposti
alla gestione dei Fondi sono altresì tenuti ad assicurare,
mediante intese con gli ordini professionali e le associazioni
nazionali di categoria rappresentate nel CNEL, nonchè con le
associazioni o con le organizzazioni indicate nell'articolo 13,
comma 2, anche presso i relativi uffici, la tutela della
riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di
elargizione.
6. La concessione del mutuo di cui al comma 6 dell'articolo 14
della legge 7 marzo 1996, n. 108, è disposta con decreto del
Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e
antiusura su deliberazione del Comitato di cui al comma 1 del
presente articolo. Si applica la disposizione di cui al comma 2
dell'articolo 14 della suddetta legge n. 108 del 1996.
[3] 1. E' istituito presso l'ufficio del Commissario straordinario
del Governo per il coordinamento iniziative anti-racket il "Fondo
di solidarietà per le vittime dell'usura".
2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di
durata non superiore al quinquennio a favore di soggetti che
esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali
dichiarino di essere vittime dei delitto di usura e risultino
parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è
surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a
questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato.
3. Il mutuo non può essere concesso prima del decreto che dispone
il giudizio nel procedimento di cui al comma 2. Tuttavia prima di
tale momento, può essere concessa previo parere favorevole del
pubblico ministero, un'anticipazione non superiore al 50 per cento
dell'importo erogabile a titolo di mutuo quando ricorrono
situazioni di urgenza specificamente documentate; l'anticipazione
può essere erogata trascorsi sei mesi dalla presentazione della
denuncia ovvero dalla iscrizione dell'indagato per il delitto di
usura nel registro delle notizie di reato, se il procedimento
penale di cui al comma 2 è ancora in corso.
4. L'importo del mutuo è commisurato al danno subito dalla vittima
del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri
vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. Il Fondo può
erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del
prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua
riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla
vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite
o mancati guadagni.
5. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al
Fondo entro il termine di sei mesi dalla data in cui la persona
offesa ha notizia dell'invio delle indagini per il delitto di
usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e
utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalità di
reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia
legale. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di
anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di
interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in
favore dell'autore del reato.
6. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario
straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative
anti-racket sulla base della istruttoria operata dal comitato di
cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991,
n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172. Il Commissario straordinario può procedere alla
erogazione della provvisionale anche senza il parere di detto
comitato. Può altresì valersi di consulenti.
7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi
a favore di soggetti condannati per il reato di usura o sottoposti
a misure di prevenzione personale. Nei confronti di soggetti
indagati o imputati per detto reato ovvero proposti per dette
misure, la concessione del mutuo è sospesa fìno all'esito dei
relativi procedimenti. La concessione dei mutui è subordinata
altresì al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 1,
comma 2, lettere c) e d), del citato decreto-legge n. 419 del
1991.
8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione
del mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura in
cui sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la
domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti.
Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso
procedimento penale, la concessione dei mutuo è sospesa fino
all'esito di tale procedimento.
9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione
del mutuo e della provvisionale ed al recupero, delle somme già
erogate nei casi seguenti:
1. se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione
al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si
conclude con provvedimento di archiviazione ovvero con sentenza di
non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;
2. se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non
sono utilizzate in conformità al piano di cui al comma 5;
3. se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del
mutuo previste nei commi 7 e 8.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
fatti verificatisi a partire dal l° gennaio 1996. Le erogazioni di
cui al presente articolo sono concesse nei limiti delle
disponibilità dei Fondo.
11. Il Fondo è alimentato:
1. da uno stanziamento a carico dei bilancio dello Stato pari a
lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 20 miliardi a decorrere
dal 1997, al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fìni del bilancio
triennale 1996-1998. al capitolo 6856 dello stato di previsone dei
Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e
giustizia. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
2. dai beni rivenienti dalla confisca ordinata ai sensi
dell'articolo 644, sesto comma, del codice penale;
3. da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.
12. E' comunque fatto salvo il principio di unità di bilancio di
cui all'articolo 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
13. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di attuazione entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
[4] 1. E' istituito presso il Ministero dei tesoro il "Fondo per
la prevenzione dei fenomeno dell'usura" di entità pari a lire 300
miliardi, da costituire con quote di 100 miliardi di lire per
ciascuno degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovrà
essere utilizzato quanto al 70 per cento per l'erogazione di
contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai
consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati
"Confidi", istituiti dalle associazioni di categoria
imprenditoriali e dagli ordini professionali, e quanto al 30 per
cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per
la prevenzione dei fenomeno dell'usura, di cui al comma 4.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ai
Confidi alle seguenti condizioni:
1. che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai
fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all'80 per cento
le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamento a
medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine
a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio
finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata
rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia
pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento
stesso pur in presenza della disponibilità del Confidi al rilascio
della garanzia;
2. che i contributi di cui al comma 1 siano cumulabili con
eventuali contributi concessi dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
3. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, determina con decreto i requisiti
patrimoniali dei fondi speciali antiusura di cui al comma 2 e i
requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti dei
fondi medesimi.
4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione
del fenomeno dell'usura sono iscritte in apposito elenco tenuto
dal Ministro del tesoro. Lo scopo della prevenzione del fenomeno
dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed
informazione, deve risultare dall'atto costitutivo e dallo
statuto.
5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'interno ed il
Ministro per gli affari sociali, determina con decreto i requisiti
patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la
prevenzione del fenomeno dell'usura ed i requisiti di onorabilità
e di professionalità degli esponenti delle medesime fondazioni e
associazioni.
6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno
dell'usura prestano garanzie alle banche ed agli intermediari
finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamento a
soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati
nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito.
7. Fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, le
fondazioni e le associazioni per la prevenzione dei fenomeno
dell'usura esercitano le altre attività previste dallo statuto.
8. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e l'assegnazione
dei contributi, il Governo provvede, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, all'istituzione di una
commissione costituita da rappresentanti dei Ministeri del tesoro
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei
Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri nonché all'adozione del relativo
regolamento di gestione. La partecipazione alla commissione è a
titolo gratuito.
9. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei
limiti dello stanziamento previsto al comma 1.
10. All'onere derivante dall'attuazione dei comma 1 si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando
parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
[5] 1. L'attività di mediazione o di consulenza nella concessione
di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è
riservata ai soggetti iscritti in apposito albo istituito presso
il Ministero dei tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei
cambi.
2. Con regolamento del Governo adottato ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n.400, sentiti la Banca d'Italia e
l'Ufficio italiano dei cambi, è specifìcato il contenuto
dell'attività di mediazione creditizia e sono fissate le modalità
per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo, nonchè le forme di
pubblicità dell'albo medesimo. La cancellazione può essere
disposta per il venire meno dei requisiti indicati al comma 3 e
per gravi violazioni degli obblighi indicati al comma 4.
3. I requisiti di onorabilità necessari per l'iscrizione nell'albo
di cui al comma 1 sono i medesimi previsti dall'articolo 109 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. Ai soggetti che svolgono l'attività di mediazione creditizia si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo VI
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dei
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni.
5. L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia è
compatibile con lo svolgimento di altre attività professionali.
6. La pubblicità a mezzo stampa dell'attività di cui al comma 1 è
subordinata all'indicazione, nella pubblicità medesima. degli
estremi della iscrizione nell'albo di cui allo stesso comma 1.
7. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza
essere iscritto nell'albo indicato al comma 1 è punito con la
reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da quattro a
venti milioni di lire.
8. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle
banche, agli intermediari finanziari, ai promotori fìnanziari
iscritti all'albo previsto dall'articolo 5 comma 5, della legge 2
gennaio 1991, n. 1, e alle imprese assicurative.
9. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi,
nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione
finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per
operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato
all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con
l'arresto fino a due anni ovvero con l'ammenda da quattro a venti
milioni di lire.
[6] Art. 1. Per le iscrizioni nell'elenco di cui all'articolo 13,
comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, delle associazioni
ed organizzazioni con finalita' di assistenza e solidarieta' a
favore dei soggetti danneggiati da attivita' estorsive, continuano
ad osservarsi le disposizioni del decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia,
in data 7 settembre 1994, n. 614.
Art. 2. Quando la richiesta di iscrizione nell'elenco di cui al
comma 1 e' presentata da associazioni o fondazioni gia' scritte
nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo
1996, n. 108, ne e' fatta espressa menzione nella domanda ed e'
allegata specifica attestazione, sottoscritta dal richiedente. In
tal caso non e' necessario presentare altra documentazione.
Art. 2. 1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1 e'
comprovata mediante l'apposizione, su copia della domanda, della
data di iscrizione, del numero d'ordine assunto nell'elenco e del
timbro dell'ufficio che ha proceduto all'iscrizione medesima, con
la sigla
dell'incaricato.
2. I dati di cui al comma 1 debbono essere riportati nelle domande
presentate dalle associazioni o organizzazioni a norma
dell'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ed in ogni
altra istanza o atto dalle stesse prodotte nell'ambito dei
procedimenti di cui alla medesima legge. Per le associazioni o
organizzazioni che risultano gia' iscritte, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, nell'elenco di cui al decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, in data 7 settembre 1994, n. 614, e' sufficiente che
vengano riportate in tali atti l'indicazione della prefettura
presso cui e' tenuto l'elenco e la data di iscrizione nell'elenco
medesimo.
[7] La stessa ripartizione è stata riproposta, fra gli altri, su
Enti non Profit, Approfondimenti n.1/2005
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