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Il diritto del debitore alla contestazione della dichiarazione resa dal terzo pignorato in sede di espropriazione presso terzi.

 

L’interpretazione estensiva dell’art. 548 c.p.c.



Fonte riservata (Note obbligatorie di citazione)

 

31 ottobre 2005

 

Di Maura Castiglioni, Avvocato

 



L’art. 548 c.p.c. prevede che, in sede di espropriazione presso terzi, qualora sorgano contestazioni “intorno” alla dichiarazione che il terzo pignorato deve rendere ai sensi dell’art. 547 c.p.c., il giudice provvede “su istanza di parte” alla istruzione del giudizio.
 

La norma in esame non distingue la posizione del creditore procedente da quella del debitore esecutato e quindi non prevede che le contestazioni possano essere mosse soltanto dal creditore, ritenendosi pertanto anche in capo al debitore il diritto a portare eccezioni in ordine alla dichiarazione del terzo, specialmente nell’ipotesi in cui questa sia positiva, o comunque considerata dal medesimo “eccessivamente” positiva, qualora ad esempio includa beni o crediti ritenuti non pignorabili. La norma in esame scrive di “contestazioni intorno alla dichiarazione” e di “istanza di parte”; nulla di più.
 

Malgrado quanto sopra, vi è tendenza diffusa tra giurisprudenza e dottrina a ritenere che la legittimazione, o comunque l’interesse, a contestare la dichiarazione resa dal terzo pignorato spetti unicamente al creditore pignorante.
 

Se è pur vero che, come ha statuito parte della giurisprudenza (tra le altre Cass. civ., sez. lav., sent. n. 6667 del 29/04/2003), il debitore possa avvalersi del giudizio di opposizione alla esecuzione per portare le proprie eccezioni in relazione al pignoramento, ragion per cui alcuni, con analisi parziale, hanno ritenuto preclusa al medesimo la facoltà di procedere a contestazioni in sede di dichiarazione del terzo pignorato, tuttavia è necessario precisare che vi sono ipotesi in cui non è certamente possibile portare (dal debitore) in sede di opposizione alla esecuzione contestazioni relative alla dichiarazione resa dal terzo.
 

Il debitore difatti non è in grado di prevedere con esattezza sempre e a priori l’oggetto della dichiarazione del terzo, specialmente nell’ipotesi in cui ritenga che alcuni dei propri crediti verso il terzo o beni in suo possesso non siano liberamente pignorabili, perché ad esempio soggetti a vincoli di destinazione.
 

Difatti in tale circostanza il debitore ragionevolmente è legittimato a credere che il terzo pignorato non estenda la dichiarazione a beni del soggetto esecutato ed in suo possesso, sui quali gravi un vincolo di destinazione e come tale non ha motivo di portare in sede di opposizione alla esecuzione – giudizio che può tra l’altro avere incardinato antecedentemente all’udienza di dichiarazione del terzo – l’eccezione di non pignorabilità di tali crediti.
 

Tuttavia nell’ipotesi in cui, inaspettatamente, il terzo pignorato dichiari il possesso di beni e/o crediti gravati da vincolo di destinazione – a garanzia di altri e diversi debiti del soggetto esecutato – tacendo però tale circostanza (l’esistenza di un vincolo) e qualora il debitore abbia già precedentemente incardinato il giudizio di opposizione alla esecuzione per altri e differenti ragioni (ad esempio negando nel merito l’esistenza del credito vantato dal creditore pignorante), non vi è motivo di escludere in capo a quest’ultimo il diritto di contestare la dichiarazione del terzo ex art. 548 c.p.c.
 

Se così non fosse difatti, non avendo il debitore opportunità di portare (ulteriore) contestazione in altra sede, verrebbe gravemente violato il suo diritto di difesa, oltre che il diritto di uguaglianza tra creditore – legittimato alle contestazioni di cui all’art. 548 c.p.c. – e debitore, il quale difatti dovrebbe assistere passivamente alla assegnazione dei crediti, senza poter eccepire il vincolo di destinazione sull’oggetto dichiarato dal terzo, che mai poteva prevedere negato dal creditore pignorato.
 

D’altronde non si può nemmeno credere che il debitore sia obbligato a portare preventiva contestazione relativa alla esistenza di un vincolo in sede di opposizione all’esecuzione (ancorché sia ragionevolmente convinto che la dichiarazione non verterà in merito), con ciò altrimenti suggerendo al proprio creditore pignorante di tentare la strada di acquisizione anche di quei beni soggetti a vincolo, portando - il creditore - contestazione in merito alla dichiarazione del terzo che in udienza non dichiari nulla sul vincolo medesimo.
 

Né d’altro canto, qualora la dichiarazione resa dal terzo pignorato sia successiva al giudizio di opposizione alla esecuzione incardinato in precedenza dal debitore, le contestazioni sorte in merito alla medesima dichiarazione potrebbero essere portate quali opposizione alla esecuzione, essendo tale giudizio già pendente e non potendosi quindi successivamente ampliare l’oggetto del medesimo. Altrimenti violandosi gravemente, anche in tale ipotesi, il diritto di difesa di una delle parti processuali. Sia sufficiente comunque la lettura acritica del testo dell’art. 548 c.p.c., che, lo si ripete, non distingue tra posizione debitoria e creditoria.
 

Né può condividersi l’assunto in forza del quale il debitore, se non autorizzato a contestare le dichiarazioni rese dal terzo in sede di udienza ex art. 547 c.p.c., potrebbe comunque portare le medesime con un separato giudizio. Difatti tale eventuale separato giudizio (nel quale non sarebbe - giustamente - possibile neppure chiedere la sospensione del procedimento di esecuzione) non impedirebbe comunque la prosecuzione dell’esecuzione con l’assegnazione dei crediti e/o beni sui quali sono sorte le contestazioni - vanificando quindi ogni diritto di eccezione del debitore -, circostanza che invece può verificarsi solo con il giudizio ex art. 548 c.p.c., ove il giudice dell’esecuzione sospende ogni assegnazione del credito oggetto di contestazione.
 

In ogni caso poi, in relazione alla legittimazione del debitore a portare contestazioni sulla dichiarazione del terzo ex art. 548 c.p.c., così si è pronunciata anche la dottrina, distinguendo comunque tra dichiarazione negativa e/o insufficiente e dichiarazione positiva e/o eccessivamente positiva: “Lo scopo della dichiarazione del terzo nel processo espropriativo rende invece evidente che può aversi soltanto contestazione da parte del creditore, riguardo ad una dichiarazione del terzo che neghi l’esistenza dei beni o dei crediti pignorati, o la affermi in misura ritenuta inferiore al vero e insufficiente. Una contestazione nello stesso senso da parte del debitore senza impulso del creditore è inammissibile (…) Sembra invece ammissibile una contestazione del debitore contro la dichiarazione positiva o (ritenuta) eccessivamente positiva del terzo (…), se per avere il terzo omesso di precisare vincoli di vario genere (cessioni, ecc.), il debitore abbia interesse a che l’obbligo del terzo non sia assolto in favore del soggetto sbagliato, con distrazione della sua destinazione” (Teoria e pratica del diritto, V. Corsaro, S. Bozzi, “Manuale dell’esecuzione forzata”, Giuffrè Editore, 1996, pagg. 295 – 296).
 

Se quindi l’interesse ad agire ai sensi dell’art. 548 c.p.c. in capo al debitore può ritenersi carente in ipotesi di dichiarazione negativa del terzo – venendo difatti meno in tale ipotesi il procedimento esecutivo, circostanza che sarebbe di sicuro vantaggio per il debitore – non così può ritenersi nel caso di dichiarazione “positiva”, o “eccessivamente positiva”, riconducendosi a tale ultima espressione quella dichiarazione che abbia avuto ad oggetto beni sottoposti a vincolo di destinazione ed ove quindi il debitore abbia tutto l’interesse a contestare la dichiarazione del terzo. La giurisprudenza che sempre ha previsto la legittimazione in capo al “solo” creditore non ha errato, in quanto si limitava alla ipotesi in cui la dichiarazione del terzo era negativa o insufficiente, come di norma è. Nulla di più, e proprio dalla lettura della dottrina e della giurisprudenza che così abbia previsto si ha conferma di quella visione “parziale” della fattispecie.
 

Difatti se venisse riconosciuta la legittimazione ad agire ai sensi dell’art. 548 c.p.c. al solo creditore, si verificherebbe una grave lesione del diritto di difesa del debitore, il quale non avrebbe la possibilità di contestare altrimenti le dichiarazioni rese dal terzo (allorché siano positive o eccessivamente positive), con evidente violazione dell’art. 24 della Costituzione, che difatti disciplina il diritto inviolabile di difesa e dell’art. 3 della Costituzione in materia di uguaglianza, non potendosi equiparare la posizione del debitore a quella del creditore, al quale solo sarebbe consentito il diritto di contestare la dichiarazione resa dal terzo, e con suo libero arbitrio.
 

Una interpretazione restrittiva dell’art. 548 c.p.c. sarebbe quindi certamente contraria in primis alla lettura testuale della norma, ma anche in contrasto con i principi inviolabili della Carta costituzionale italiana. Si ritiene quindi che il diritto di portare contestazioni alla dichiarazione resa dal terzo pignorato in sede di udienza ex art. 547 c.p.c. debba correttamente essere attribuito sia al creditore che al debitore.

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