Studio Legale Tidona e Associati

HOME

CONTATTO

CHI SIAMO

 

Magistra Banca e Finanza | Studio Legale Tidona e Associati | Diritto Bancario e Finanziario

Rivista di Diritto Bancario e Finanziario
Per contattarci

CERCA ARTICOLI:

La tolleranza della banca nello "sconfinamento" dal fido concesso ed obblighi conseguenti

Di Maurizio Tidona, Avvocato

ottobre 1999

 

E' prassi bancaria consentire al cliente, talora occasionalmente, talora in modo ripetuto, di superare i limiti del fido concesso (ovvero anche di operare sul conto corrente "allo scoperto", senza cioè che sia stato formalizzato un apposito contratto di apertura di credito); accade allora che il cliente, confidando nel comportamento permissivo della banca, continui ad operare emettendo assegni sul conto corrente privo invece della necessaria disponibilità.

In questa ipotesi - avendo la banca confermato con una ripetuta "tolleranza" l’aspettativa del credito nel cliente - è poi tenuta “legalmente” ad onorare gli assegni emessi dallo stesso ?

Deve precisarsi che non esiste nella nostra legislazione un diritto al  credito, per cui un obbligo in capo alla banca di pagare gli assegni emessi oltre i limiti del fido deve ricavarsi da principi di diritto comune.

Un tale obbligo potrebbe farsi derivare  sostenendo che il consentire in maniera continuata uno "sconfinamento" dai limiti del fido è comportamento idoneo a modificare il contratto di apertura di credito (ovvero a costituire addirittura il  vincolo contrattuale, in mancanza di una esplicita originaria dichiarazione di volontà [n.d.r. si veda l'articolo di dicembre 1999 "Il rigido formalismo dei contratti bancari: tra verità ed elusione"]) oppure, ancora, riferendosi agli obblighi di buona fede e correttezza nel contratto imposti alle parti e di cui agli artt. 1175 e 1375 del cod. civ.

In giurisprudenza alcune sentenze statuiscono che il comportamento della banca che effettuerebbe anticipi superiori ai limiti del fido, non genererebbe l'obbligo di pagare gli assegni bancari emessi dal cliente "allo scoperto": si ravviserebbe difatti una concessione accordata di volta in volta, saltuariamente  e con piena  discrezionalità della banca (Cass. civ. 7/10/70, n. 1832, BBTC, 1971, II, 185).

Altre decisioni - maggiormente approfondite - distinguono tra   "mera  tolleranza" da parte della banca e comportamento dal quale possa invece desumersi una univoca volontà, anche implicita e cioè tacita, della banca di modificare l'ammontare del fido; netta comunque la precisazione che:  "la  mera tolleranza nell'accettazione del superamento del limite del fido concesso, non crea il diritto all'abuso rappresentato dalla emissione di assegni privi di copertura"; l'obbligo di comportamento secondo buona fede è difatti reciproco e deve essere valutato anche il prolungato e reiterato, accertato, abuso da parte del cliente dell'altrui tolleranza, proprio in virtù di quei principi di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali che impongono ad entrambi i contraenti un certo comportamento  (Cass. civ. 25/10/77 n. 4563, BBTC, 1978, II, 18).

Il Tribunale di Milano ha infine riconosciuto in una particolare fattispecie che dal comportamento della banca possa sorgere per il cliente una "aspettativa di credito", e, conseguentemente, la banca violerebbe gli obblighi di diligenza su di essa gravanti, allorché  rifiutasse di onorare assegni privi di provvista, nel caso di specie “di importo minimo” e nella considerazione delle gravi conseguenze negative conseguenti al “protesto” (Trib. Milano 14/1/88, BBTC, 1989, II, 486).

E' quindi necessario valutare le esatte circostanze e ricavare - di volta in volta - i principi eventualmente da tutelare e sempre nella considerazione dell'intero assetto negoziale.

Prima pagina della rivista

Si iscriva alla Newsletter

( Premium)

_________________
Partecipi al Convegno
I Contratti Bancari e le Garanzie ricevute e rilasciate dalla Banca
Vizi, Rimedi e Proposte Contrattuali
Milano, 31 Maggio 2012
Programma completo
_________________
 

Il Testo Unico Bancario Annotato con la Giurisprudenza

Il Testo Unico Bancario Annotato con la Giurisprudenza - Tidona Comunicazione

 

 

Tidona Giuridica Online

L'informazione giuridica specializzata per le banche

 

 

Note obbligatorie per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Magistra Banca e Finanza
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, ed ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria la indicazione della fonte nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it - ISSN: 2039-7410, anno
Esempio: CASTIGLIONI M., La securitization in Italia, in Magistra Banca e Finanza - www.tidona.com - ISSN: 2039-7410, 2010
E' consentito il solo rimando ipertestuale (c.d. link) dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
Non è consentito che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo dell'articolo medesimo), sia copiato in altro sito e comunque con le indicazioni della Fonte come sopra indicato. Grazie dell'attenzione.

Vai alla Pagina PrecedenteTorna Su

stampa questa pagina

© copyright 1998-2009 Studio Legale Tidona e Associati | Tidona.com |