E' prassi bancaria
consentire al cliente, talora occasionalmente, talora in modo
ripetuto, di superare i limiti del fido concesso (ovvero anche di
operare sul conto corrente "allo scoperto", senza cioè che sia stato
formalizzato un apposito contratto di apertura di credito); accade
allora che il cliente, confidando nel comportamento permissivo della
banca, continui ad operare emettendo assegni sul conto corrente
privo invece della necessaria disponibilità.
In questa ipotesi -
avendo la banca confermato con una ripetuta "tolleranza"
l’aspettativa del credito nel cliente - è poi tenuta
“legalmente” ad onorare gli assegni emessi dallo stesso ?
Deve precisarsi che
non esiste nella nostra legislazione un diritto al credito,
per cui un obbligo in capo alla banca di pagare gli assegni emessi
oltre i limiti del fido deve ricavarsi da principi di diritto
comune.
Un tale obbligo
potrebbe farsi derivare sostenendo che il consentire in
maniera continuata uno "sconfinamento" dai limiti del fido
è comportamento idoneo a modificare il contratto di apertura di
credito (ovvero a costituire addirittura il vincolo
contrattuale, in mancanza di una esplicita originaria dichiarazione
di volontà [n.d.r. si veda l'articolo di dicembre 1999 "Il
rigido formalismo dei contratti bancari: tra verità ed elusione"])
oppure, ancora, riferendosi agli obblighi di buona fede e
correttezza nel contratto imposti alle parti e di cui agli artt.
1175 e 1375 del cod. civ.
In giurisprudenza
alcune sentenze statuiscono che il comportamento della banca che
effettuerebbe anticipi superiori ai limiti del fido, non genererebbe
l'obbligo di pagare gli assegni bancari emessi dal cliente
"allo scoperto": si ravviserebbe difatti una concessione
accordata di volta in volta, saltuariamente e con piena discrezionalità
della banca (Cass. civ. 7/10/70, n. 1832, BBTC, 1971, II, 185).
Altre decisioni -
maggiormente approfondite - distinguono tra "mera tolleranza"
da parte della banca e comportamento dal quale possa invece
desumersi una univoca volontà, anche implicita e cioè tacita,
della banca di modificare l'ammontare del fido; netta comunque la
precisazione che: "la mera tolleranza
nell'accettazione del superamento del limite del fido concesso, non
crea il diritto all'abuso rappresentato dalla emissione di assegni
privi di copertura"; l'obbligo di comportamento secondo buona
fede è difatti reciproco e deve essere valutato anche il prolungato
e reiterato, accertato, abuso da parte del cliente dell'altrui
tolleranza, proprio in virtù di quei principi di buona fede e
correttezza nei rapporti contrattuali che impongono ad entrambi i
contraenti un certo comportamento (Cass. civ. 25/10/77 n.
4563, BBTC, 1978, II, 18).
Il Tribunale di
Milano ha infine riconosciuto in una particolare fattispecie che dal
comportamento della banca possa sorgere per il cliente una
"aspettativa di credito", e, conseguentemente, la banca
violerebbe gli obblighi di diligenza su di essa gravanti, allorché rifiutasse di onorare assegni privi di provvista, nel caso di
specie “di importo minimo” e nella considerazione delle gravi
conseguenze negative conseguenti al “protesto” (Trib. Milano
14/1/88, BBTC, 1989, II, 486).
E' quindi
necessario valutare le esatte circostanze e ricavare - di volta in
volta - i principi eventualmente da tutelare e sempre nella
considerazione dell'intero assetto negoziale.