1. Anche l’
assicurazione è finanza. L' assicurazione è finanza già nella
prospettiva delineata dalla elementare formulazione dell'art. 1882
del codice civile. Si pensi alla assicurazione < sulla vita >. Con il
contratto di assicurazione < verso il pagamento di un premio > si
trasferisce il rischio di un evento < attinente alla vita umana >. Lo
si trasferisce sull'impresa assicurativa che al verificarsi
dell'evento provvederà a corrispondere un capitale o una rendita. E il < premio > che si versa all'impresa altro non è se non
investimento finanziario con finalità previdenziale. Investimento
finanziario che merita la maggior attenzione se soltanto si
considera quanto sono numerose le situazioni a rischio da
amministrare con una strategia di portafoglio a carattere
previdenziale. A veder bene già ogni evento che possa diminuire i
flussi di reddito o le stesse necessità di un maggior reddito per
l'età anziana indica con assoluta evidenza in che misura è ben
motivata decisione di portafoglio l'assicurarsi per precostituire
garanzie di futuri incrementi patrimoniali . In questo e in ogni
altro caso soltanto il contratto di assicurazione è infatti
investimento finanziario che offre certezze.
Altre forme di
investimento finanziario promettono o lasciano immaginare rendimenti
più elevati ma invariabilmente espongono al pericolo di perdite. E
se la finalità dell'investimento è di genere previdenziale, se
l'intenzione dell'investitore è fare fronte ad un rischio sarà
chiaro che soltanto la assicurazione permette di azzerarne i fattori. Valgono
le considerazioni ormai infinite volte ma sempre utilmente ripetute
. Si pensi all'investimento immobiliare che compensa la sua limitata
redditività con un elevato grado di certezze patrimoniali. O invece
all'investimento azionario in così incerto equilibrio tra
aspettative di consistenti guadagni
di capitale e soglie di rischio sempre molto elevate. E già il senso
comune avvertirà che sempre rendimento e rischio
stanno tra loro in un preciso rapporto, perché soltanto investimenti
a rendimento contenuto consentono di contenere i fattori di
rischio, invece inevitabilmente elevati quando si punta ad elevati
rendimenti del portafoglio finanziario. L'opportunità di investimento
offerta dalla assicurazione si fa quindi preferire ogni volta che
per finalità previdenziale sembri indispensabile investire risparmio
in un financial product che economicamente azzeri
tutti i fattori di rischio sia <finanziario > oppure rischio
invece correlato < agli eventi della vita > .
Regola la
materia una disciplina di settore che con il progressivo recepimento
delle direttive comunitarie degli anni Novanta è diventata più
evoluto regime del comparto. E la gestione delle risorse amministrate
dalla impresa assicurativa sarà attività vincolata da stringenti
regole di genere prudenziale e da norme che impongono la precostituzione di garanzie. Se perciò non si danno chances
di carattere speculativo l'investitore in contratti proposti
dall'impresa assicurativa riceverà pur sempre <rendite > o un <
capitale > che corrispondono alle aspettative di quanti al loro
risparmio domandano più di ogni altra cosa risultati di protezione
da ogni eventualità rischiosa. . E questo spiega perché nel gran
numero dei paesi ad elevata cultura del risparmio l'assicurazione
<sulla vita > è parte così importante del portafoglio finanziario
dell'investitore famiglie. D'altra parte la tradizionale
assicurazione <sulla vita> ormai è soltanto una delle varianti di
prodotto finanziario offerte dal mercato assicurativo. E se è
vero che da sempre (e in tutti i casi ) l'assicurazione è finanza ancor più va segnalato con la dovuta evidenza il processo di
innovazione del sistema che ha progressivamente maturato nuovi tipi di contratto assicurativo, caratterizzati da una componente
finanziaria così rilevante da suggerire la comune denominazione di
prodotto di genere assicurativo- finanziario.
Naturalmente
in queste pagine non interessa la riflessione degli studiosi
comprensibilmente impegnati in una difficile opera di sistemazione
concettuale delle nuove fattispecie. E di esse non sarà possibile
riferire con la completezza di riferimenti che pure sarebbe
desiderabile. Né sarà possibile valutare in che misura le normative
di disciplina dei prodotti di genere assicurativo-finanziario corrispondono ( e soltanto in parte corrispondono) alle necessità di
tutela degli investitori . Ma più avanti sarà quanto meno
necessario considerare che cosa per essi stabiliscono le
disposizioni del Tuf in deroga al generale regime delle
operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio. E comunque già
da adesso occorre documentare il particolare oggetto e i
particolari contenuti di questa serie di nuovi financial
products , a conferma della già segnalata tendenza del
sistema ad organizzarsi nelle forme di una economia finanziaria di
imprese e operatori di mercato sempre più spesso e dichiaratamente polifunzionali
.
In questa
prospettiva di analisi un primo richiamo di attenzione merita
certamente la innovazione di prodotto a suo tempo costituita dalla
integrazione delle polizze assicurative con clausole di
indicizzazione. Come si sa l'obbligazione contratta dall'impresa
assicurativa è debito di valuta che di per sé non comporta
rivalutazioni in caso di svalutazione monetaria. E in presenza dei
persistenti fattori di svalutazione monetaria degli anni Sessanta si era resa indispensabile l'offerta al mercato di un prodotto
assicurativo che fosse appunto capace di < neutralizzare il
rischio di svalutazione >. Da ciò le innovazioni di prodotto in
allora operate con riferimento ad un indice (l'indice ufficiale del
costo della vita) assunto come punto di riferimento per rivalutare
di anno in anno (il premio assicurativo) e la somma assicurata. Se
medesimi risultati di protezione del risparmio previdenziale era
possibile conseguire mediante polizze in valuta estera, al
tempo stesso occorreva tuttavia considerare la concorrenza
competitiva di altre forme di investimento anch'esse quanto mai
prudenziali e tuttavia capaci di maggiori rendimenti. E per fare
soltanto un esempio si pensi al caso dei < buoni del tesoro>. Si
spiega così l' ulteriore innovazione di prodotto poi praticata dalla
imprese assicurative con lo strumento delle polizze
rivalutabili .
Già
l'assicurazione congegnata sul modello delle polizze a
prestazioni rivalutabili presenta tutti i caratteri dell'offerta
di mercato di genere misto,essendo con ogni evidenza proposta di
un contratto di assicurazione che è al tempo stesso modalità e tecnica di investimento finanziario. All' investitore assicurato si
garantisce la corresponsione dell' importo indicato in polizza ma
il premio che si corrisponde all'impresa assicurativa confluisce in
un fondo distinto dalle sue altre attività patrimoniali .
Fondo a gestione separata e da investire in valori mobiliari si tratti poi di titoli di stato, di un diverso genere di
obbligazioni, di azioni o di altro ancora. Alla allocazione delle
risorse del fondo l'impresa assicurativa provvede senza garantire
(oppure garantisce in misura quanto mai contenuta) una redditività
di gestione. Ma a veder bene il contratto in certa misura è già di
per sé financial product perché una adeguata redditività di
gestione è pur sempre quanto tuttavia si persegue nell'intento
di integrare le prestazioni comunque dovute all'assicurato con il
plusvalore costituito dal possibile rendimento finanziario di quel
portafoglio di valori mobiliari.
Se la gestione
finanziaria del < fondo > consegue incrementi del suo valore
patrimoniale,una volta < detratta > una <quota > che l'impresa
riserva a sè come remunerazione del servizio offerto, il restante
rendimento economico della gestione andrà a beneficio degli
assicurati determinandosi così la prevista rivalutazione delle
prestazioni attese dall'investitore. A certificare gli andamenti e i
risultati della gestione finanziaria provvederà una società di
revisione contabile. Di anno in anno < comunicazioni > dell'impresa informeranno l'investitore dei risultati finanziari che si sono
conseguiti, del valore raggiunto dal capitale o dalla rendita
assicurati e della misura del loro aumento. E si deve ricordare
ancora una volta che comunque l'impresa garantisce ( deve
garantire ) la corresponsione della somma indicata in polizza .
Somma tuttavia sperabilmente integrata dal possibile rendimento
della indicata gestione finanziaria. In punto di teoria generale del
contratto non è cosa semplice una sua puntuale qualificazione, e
perciò identificare con certezza la sua causa ma in ogni caso
sarà del tutto evidente che ad essa non è certamente estranea l'aspettativa dei guadagni
di portafoglio conseguenti ad una gestione finanziaria del genere
che si è indicato.
2.
Assicurazione con una componente finanziaria di grande consistenza
(e perciò operazione a contenuto fortemente polifunzionale) è il
contratto unit-linked. Contratto di assicurazione sulla vita
a premio unico che si caratterizza per essere il suo rendimento correlato alle variazioni di valore di attività finanziarie. Al
premio versato corrispondono quote (di un fondo interno all’impresa
di assicurazione) di uno o più fondi comuni di
investimento. Alla scadenza del contratto la prestazione dovuta
all'assicurato investitore si determina moltiplicando il numero
delle quote possedute per il loro valore di mercato qual è in quel
momento. Molto spesso questo genere di prodotto finanziario non
offre garanzia di un rendimento minimo né garanzia di consolidamento dei rendimenti anno per anno.
L'impresa assicurativa
tuttavia garantisce pur sempre la corresponsione del capitale
indicato in polizza al momento della conclusione del contratto.
Perciò il contratto è cosa diversa da una operazione interamente a
rischio. Ma suo carattero distintivo è pur sempre la strutturale
correlazione ad attività finanziarie ( e si consideri quanto
adesso ha disposto l'Isvap con suo provvedimento del).
Correlazione a titoli e attività finanziarie ancora più incidente nel caso del
contratto index-linked . E' tale . il contratto di
assicurazione a premio unico che riferisce il suo rendimento agli
andamenti di un determinato indice. E per
esempio un indice di mercato azionario. Se alla scadenza del
contratto gli andamenti dell’indice di riferimento saranno stati
positivi, l'assicurato investitore riceverà il pagamento del
capitale versato maggiorato dell’incremento dell’indice,in caso
contrario ricevendo comunque in restituzione il capitale versato
eventualmente integrato da un rendimento minimo contrattualmente
garantito. Nel caso dei contratti index -linked sarà ancora
più evidente in qual misura il prodotto dalle imprese assicurative offerto al mercato del pubblico risparmio è di genere misto, per la
determinante componente finanziaria che naturalmente molto
aggiunge alle finalità previdenziali di un qualsiasi contratto di
assicurazione . E al di là delle astratte partizioni di materia una
ricognizione di campo davvero esauriente dovrebbe poi considerare
altro ancora .
Caratteri di particolare rilievo in questo senso presentano le polizze del
genere Long Term Care,già ampiamente diffuse in altri paesi come strumento assicurativo (e finanziario) di protezione
previdenziale delle persone in età avanzata non più capaci di
provvedere da sé alle necessità della vita quotidiana. Ma anche nel
nostro paese adesso si sono finalmente attivate forme di
investimento con finalità previdenziale per l'appunto commisurate ai
problemi conseguenti < alla longevità e alla non autosufficienza >.
E appunto secondo logica di Long Term Care è crescente
l'offerta di prodotti al tempo stesso assicurativi e finanziari
. Prodotti costituiti da un contratto di rendita vitalizia che verso
il pagamento di di un premio unico garantisce all'investitore una
< rendita pensionistica di base > ma anche la corresponsione di una
rendita < aggiuntiva >. Si tratta di rendita aggiuntiva che si
eroga in caso di perdita dell’autosufficienza, e comunque al
compimento degli ottantacinque anni anche se l'assicurato
per sua fortuna si trovi in condizioni di autosufficienza e < in
buone condizioni di salute > .
Quando sia
questa la particolare finalità di genere previdenziale che si intende perseguire con una razionale decisione di investimento
finanziario, sarà poi il caso di prendere in considerazione le
alternative offerte da altre forme di investimento previdenziale
opportunamente correlate ad un piano assicurativo a premi periodici.
Si pensi al contratto congegnato in modo tale che alla sua scadenza
l'impresa assicurativa provvederà alla corresponsione di una <
rendita pensionistica di base > ( con possibile reversibilità a
favore del coniuge superstite) tuttavia integrata da una rendita <
aggiuntiva > appunto per il caso di sopravvenuta < perdita
dell’autosufficienza > . Se la perdita di autonomia si verifica nel
corso del piano di accumulazione l'assicurato avrà diritto ad una
rendita immediata (che in questo caso precede il pagamento della
rendita di base) né si dovranno più pagare i premi previsti successivamente.
E già adesso si deve avvertire del grande rilievo
delle attività di mercato finanziario che le imprese assicurative
possono svolgere in forma di gestione di fondi pensione chiusi
così come mediante l'offerta di fondi pensione aperti o
ancora sollecitando il pubblico risparmio alla sottoscrizione di
piani pensionistici individuali.
Importante
modalità di proposta di investimento finanziario delle imprese del
settore sono infine i contratti di capitalizzazione che
diversamente dal contratto di assicurazione non incorporano alcuna
<convenzione sulla durata della vita >. La loro offerta di mercato è
perciò attività non assicurativa delle imprese di
assicurazione. E non occorre lunga riflressione per comprendere in
che senso costituiscono con ogni evidenza congegno puramente
finanziario un ampio insieme di operazioni di capitalizzazione tali
che dall'investimento di un capitale si derivano <interessi > e
perciò rendimenti che diventano a loro volta importo in conto capitale.
L'impresa riceve in versamento un premio unico o premi
periodici e provvede alla gestione (tutta finanziaria ) di queste
risorse monetarie,assumendo l'impegno di corrispondere alla
scadenza del periodo contrattualmente stabilito un capitale
costituito dagli importi versati e accresciuto da interessi ad un
tasso di interesse garantito,che a loro volta avranno maturato altri rendimenti finanziari per effetto degli investimenti di
patrimonio variamente operati dall'impresa assicurativa <gestore >.
Prefigurando
piani pensionistici individuali da attivare <mediante contratti di
assicurazione sulla vita >,le disposizioni del decreto
legislativo 47 del febbraio 2000 che sono diventate il nuovo art. 9
ter del decreto legislativo 124 dell'aprile 1993 hanno poi
segnato una significativa svolta di sistema. Una cosa è infatti il
fondo pensione aperto che sia promosso da imprese assicurative
. Altra (e tutt'altra cosa) è invece l'operare di imprese
assicurative che propongono piani pensionistici individuali sul
modello del contratto di assicurazione dell'art. 1882 del codice
civile . E la precisa distinzione tra fondi pensione aperti e
polizze vita con finalità previdenziali già si leggeva con
grande evidenza al terzo comma dell'art. 3 della legge di delega
del maggio 1999 . Finalità previdenziali del contratto di
assicurazione dell'art. 9 ter espressamente richiamate dal
primo comma della norma,dove si avverte che il contratto di
assicurazione <piano pensionistico > deve garantire le prestazioni
< di cui all'articolo 9 bis, comma 4 >, e perciò le prestazioni
previdenziali in via generale già stabilite dall'art. 7 del decreto
legislativo 124 . E si devono tenere in conto anche le altre
specialità di regime del contratto di assicurazione < piano
pensionistico > . Ma la svolta di sistema è pur sempre molto
rilevante, considerato che per via della nuova disciplina
dell'art. 9 ter l'offerta di forme di previdenza privata non
è più attivita riservata in via esclusiva al fondo pensione.
Possono
operare le imprese assicurative autorizzate < ad operare nel teritorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o
di prestazione di servizi > . Una volta confermato che l'accesso
alla forma previdenziale <avviene anche in assenza di specifiche
previsioni > di possibili <fonti istitutive >, e con generale
estensione di campo anche a quanti non appartengano al mondo
del lavoro, le imprese assicurative devono applicare una disciplina
che in notevole parte consiste di disposizioni di rinvio alla
normativa dell'art. 9 bis del decreto legislativo 124 . . In
esecuzione del contratto sono dovute nei tempi e con le modalità della norma le prestazioni di <anzianità > e di <vecchiaia > del
suo già segnalato quarto comma. Valgono le facoltà di prosecuzione
del rapporto e il regime di liquidazione delle prestazioni che si
stabiliscono al quinto e sesto coma dell'art. 9 bis . Il
secondo comma dell'art. 9 ter avverte infine che in corso di
esecuzione del contratto sono consentite variazioni dell'ammontare
dei premi pur se stabilito < in misura fissa > all'atto della sua
conclusione.
Anche nel caso
della forma pensionistica individuale attivata mediante contratti di
assicurazione sulla vita valgono poi le innovazioni di regime che
con l'art. 3 del decreto legislativo 47 si sono apportate all'art.
10 del decreto legislativo 124 . Opera perciò il regime di riscatto <
anche parziale > della posizione previdenziale stabilito dal suo
primo comma bis . Decorsi < tre anni dalla data > di
conclusione del contratto il nuovo comma terzo quinquies
dell'art. 10 attribuisce al sottoscrittore le ampie facoltà di
trasferimento della posizione previdenziale che si sono già
segnalate. E il comma terzo quater dell'art. 10 stabilisce
che in caso di morte dell'iscritto alla forma pensionistica <prima
dell'accesso alla prestazione > la sua posizione previdenziale <
sarà riscatta dagli eredi >. Si completa così una disciplina di
significativa integrazione dei possibili contenuti dei contratti
proposti da imprese assicurative al mercato del risparmio previdenziale.
A svolgere le necessarie funzioni di pubblica
vigilanza sarà l'Isvap. Il terzo comma dell'art. 9 ter avverte
che le imprese assicurative autorizzate alla attività devono
comunicare alla Covip le loro <condizioni di polizza>. E < prima
della loro applicazione > cosa che impegna la Commissione di
vigilanza a valutazioni di incerta qualificazione (e di incerto
oggetto ). Ma di tutto questo si dirà più avanti.
3 . In
apertura di discorso maggormente interessa indicare le grandi linee
del complessivo sistema di pubblica viglanza. Se in diversa misura ma
in ognuna delle fattispecie che si sono passate in sommaria rassegna (e altre ancora ) l' assicurazione è finanza, e perciò
allocazione di risparmio meritevole della tutela imperativamente
domandata dalle norme di costituzione economica ( e nel modo più
immediato dal primo comma dell'art. 47, anche per il comparto
assicurativo dell'economia finanziaria si deve infattii guardare
con la dovuta attenzione alle disposizioni (e ai numerosi
problemi ) di garanzia di adeguata protezione degli investitori.
Una volta di più si trattava di progettare i congegni di
regolazione del settore e di pubblica vigilanza a tal fine sempre necessari. Occorreva quindi disciplinare il settore nel modo che
occorre per un suo affidabile operare in condizioni di stabilità
del mercato,di solvibilità e di efficienza delle
imprese,di trasparenza delle loro attività (e attività da
svolgere secondo le obbligate regole di correttezza
dell'agire professionale ). E appunto a tutto questo si
riferiscono le competenze che ad esito di una lungo processo di
evoluzione degli assetti organizzativi delle funzione di pubblico
controllo si sono assegnate all' Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo ( da qui in
avanti l'Isvap).
Quando in
tempi ormai lontani (e più precisamente con il regio decreto 966 del
29 aprile 1923) per la prima volta viene assegnata organica
disciplina alla materia assicurativa si procede secondo principio di
direzione pubblica del settore. Si conferiscono all'autorità di
governo (al ministro dell’ <economia nazionale > e poi al ministro
dell’industria)sia poteri di normazione che le necessarie funzioni di vigilanza
. Una diversa regolazione del settore prende avvio
soltanto con la legge 576 del 12 agosto 1982 istitutiva dell'Isvap,
da allora operante in un regime progressivamente variato dalla
legge 20 del 1991 e da successivi provvedimenti degli anni Novanta
che ne precisano e incrementano il ruolo istituzionale, dovendosi
in modo particolare segnalare il d. p. r. . 385 del 1994, i decreti 174 e 175 del 1995 intesi al recepimento delle direttive comunitarie, il decreto legislativo. 373 del 1998 e adesso la legge 57 del
2001. Con il decreto legislativo 373 del 31 ottobre 1998 si
era finalmente riconosciuto all'Isvap autonomia
organizzativa,contabile e finanziaria. .
E l'Isvap
è oggi ente persona giuridica di diritto pubblico del
genere della autorità amministrative indipendenti,che esercita
funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e
delle imprese di riassicurazione così come di tutti gli altri
soggetti vincolati alla disciplina sulle assicurazioni private,
compresi agenti e mediatori di assicurazione . Quanto all'autorità
di governo che ha competenze in materia assicurativa (con la
denominazione del decreto legislativo 300 del 30 luglio 1999 )opera
il Ministero delle attività produttive . Ma i poteri e le
responsabilità istituzionali dell'autorità di governo non
significano possibile interferenza nell'ambito delle competenze
dell'Isvap. Competono pur sempre all' Isvap i provvedimenti di autorizzazione delle imprese all'esercizio dell'attività
assicurativa e delle altre ad essa connesse. E compete all'Isvap
svolgere in posizione di autonomia tutte le indicate funzioni di
vigilanza, che saranno volta a volta controllo di gestione tecnica
e finanziaria ma anche patrimoniale e contabile, dovendosi sempre vigilare quanto occorre per garantire che l'impresa assicurativa
operi secondo regole di sana e prudente gestione
Sono di
primario rilievo gli strumenti di vigilanza prudenziale attivati in
funzione di controllo < della situazione patrimoniale e finanziaria
dell'impresa >,con particolare riguardo < al possesso del margine
di solvibilità e di riserve tecniche sufficienti in rapporto
all'insieme dell'attività svolta > e di < attivi congrui alla loro
integrale copertura >. E si è già avvertito che funzioni di
vigilanza l'Isvap svolge anche nei confronti degli
intermediari di assicurazione . Per l'esercizio delle sue funzioni l'
authority può esigere comunicazioni e informative così come
può avviare indagini di carattere ispettivo, secondo il regime
stabilito da norme che contestualmente conferiscono anche numerosi
poteri di genere sanzionatorio. E come sempre molto rilevano le norme
che prescrivono ampia cooperazione con le altre autorità di
pubblica vigilanza sull'economia finanziaria. Va poi considerato che
in materia assicurativa è sempre più consistente il fenomeno di
gruppo,di modo che all'Isvap si domanda di svolgere tutti i
controlli utili al fine di valutare i rapporti che intercorrono tra
le diverse imprese del <gruppo > e quanto ne deriva per l 'indirizzo
e le modalità di gestione della singola impresa assicurativa Si
consideri infine l'estensione di campo delle funzioni di vigilanza dell'Isvap alla scala sovranazionale, anche in materia assicurativa
per l'operare all'estero valendo la disciplina comunitaria dell'home
country control e del mutuo riconoscimento ( continua).