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L'impresa assicurativa  e i contratti di genere assicurativo-finanziario. Unit linked, index-linked, piani pensionistici individuali (*).

Fonte riservata

 

30 settembre 2002

Del prof. Mario Bessone 

Ordinario di Istituzioni di diritto privato nell’Università degli studi di Roma 'La Sapienza'.

 

1.   Anche l’ assicurazione è finanza. L' assicurazione è finanza già nella prospettiva delineata dalla elementare formulazione dell'art. 1882 del codice civile. Si pensi alla assicurazione < sulla vita >.Con il contratto di assicurazione < verso il pagamento di un premio > si trasferisce il rischio di un evento < attinente alla vita umana >.Lo si trasferisce  sull'impresa assicurativa che al verificarsi dell'evento  provvederà a corrispondere  un capitale o una rendita  .E  il < premio > che si versa all'impresa altro non  è se non investimento finanziario con finalità previdenziale. Investimento finanziario che merita la maggior attenzione se soltanto si considera quanto sono numerose  le situazioni a rischio da amministrare con una  strategia di portafoglio a carattere previdenziale. A veder bene  già ogni evento che possa diminuire i flussi di reddito o le stesse  necessità di un maggior reddito per l'età anziana  indica  con assoluta evidenza  in che misura è ben motivata decisione di portafoglio l'assicurarsi per  precostituire garanzie di futuri incrementi patrimoniali .In questo e in ogni altro caso soltanto il contratto di assicurazione è  infatti investimento finanziario che offre certezze.

Altre forme di investimento finanziario promettono o lasciano immaginare rendimenti più elevati ma invariabilmente espongono al pericolo di perdite. E se la finalità dell'investimento  è di genere  previdenziale, se l'intenzione dell'investitore è fare fronte ad un rischio sarà chiaro che soltanto la assicurazione permette di azzerarne i fattori.Valgono le considerazioni ormai infinite volte  ma sempre utilmente ripetute .Si pensi all'investimento immobiliare che compensa la sua limitata redditività con un elevato grado di certezze patrimoniali.O invece all'investimento azionario in così incerto equilibrio tra aspettative di consistenti guadagni di capitale e soglie di rischio sempre molto elevate.E già il senso comune avvertirà  che sempre  rendimento e rischio stanno tra loro in un preciso rapporto, perché soltanto investimenti a rendimento contenuto  consentono di contenere i fattori di rischio, invece inevitabilmente elevati quando si punta ad elevati rendimenti del portafoglio finanziario.L'opportunità di investimento offerta dalla assicurazione si fa quindi preferire ogni volta che per finalità previdenziale sembri  indispensabile investire risparmio in un  financial product che  economicamente azzeri tutti i  fattori di rischio  sia <finanziario > oppure rischio invece correlato  < agli eventi della vita > .

Regola  la materia una disciplina di settore che con il progressivo recepimento delle direttive comunitarie  degli anni Novanta è diventata più evoluto regime del comparto.E la gestione delle risorse amministrate dalla impresa assicurativa sarà attività  vincolata da stringenti regole di genere prudenziale e da norme che impongono la precostituzione di garanzie.Se perciò  non si danno chances di carattere speculativo l'investitore in contratti proposti dall'impresa assicurativa  riceverà pur  sempre  <rendite > o un < capitale > che corrispondono alle aspettative di quanti al loro risparmio domandano più di ogni altra cosa risultati di protezione da ogni eventualità  rischiosa.  .E questo spiega perché nel gran numero dei paesi ad elevata cultura del risparmio l'assicurazione <sulla vita > è parte così importante del portafoglio finanziario dell'investitore famiglie. D'altra parte la tradizionale assicurazione <sulla vita> ormai è soltanto una  delle varianti di prodotto finanziario offerte  dal mercato assicurativo. E se   è vero che da sempre (e in tutti i casi ) l'assicurazione è  finanza  ancor più va segnalato con la dovuta evidenza il processo di innovazione del sistema che  ha progressivamente  maturato nuovi  tipi  di contratto assicurativo, caratterizzati da una componente finanziaria così rilevante da  suggerire la comune denominazione di  prodotto di genere assicurativo- finanziario.

Naturalmente in queste pagine non interessa  la   riflessione degli studiosi comprensibilmente impegnati in una difficile  opera di sistemazione concettuale delle nuove fattispecie.E di esse non sarà possibile riferire con la completezza di riferimenti che pure sarebbe desiderabile.Né sarà possibile valutare in che misura le normative di disciplina dei prodotti di genere assicurativo-finanziario  corrispondono ( e soltanto in parte corrispondono) alle necessità di tutela degli investitori .Ma più avanti  sarà  quanto meno necessario considerare  che cosa per essi stabiliscono le disposizioni  del Tuf in deroga al generale regime  delle operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio. E comunque  già da adesso occorre  documentare  il particolare oggetto e i particolari contenuti  di questa serie di nuovi  financial products  , a  conferma della  già segnalata tendenza del sistema  ad organizzarsi nelle forme di una economia finanziaria di imprese  e operatori di mercato sempre più spesso e dichiaratamente  polifunzionali .

In questa prospettiva di analisi  un primo richiamo di attenzione merita certamente  la innovazione di prodotto  a suo tempo costituita dalla integrazione delle polizze  assicurative con clausole di indicizzazione. Come si sa l'obbligazione contratta dall'impresa assicurativa è debito di valuta che di per sé  non comporta rivalutazioni in caso di svalutazione monetaria. E  in presenza dei persistenti fattori di svalutazione  monetaria degli anni Sessanta  si  era  resa indispensabile l'offerta al mercato  di un  prodotto assicurativo che fosse  appunto capace  di < neutralizzare il rischio di svalutazione >.Da ciò le innovazioni di prodotto in allora  operate con riferimento ad un indice (l'indice ufficiale del costo della vita) assunto come punto di riferimento per rivalutare di anno in anno (il premio assicurativo) e la somma assicurata. Se medesimi risultati di protezione del risparmio previdenziale era possibile conseguire mediante polizze in valuta estera, al tempo stesso occorreva tuttavia considerare la concorrenza competitiva di altre forme di  investimento anch'esse quanto mai prudenziali e tuttavia capaci  di  maggiori rendimenti .E  per fare soltanto un esempio si pensi al caso dei  < buoni del tesoro>. Si spiega così l' ulteriore innovazione di prodotto poi praticata dalla imprese assicurative con lo strumento delle   polizze rivalutabili .

Già l'assicurazione congegnata sul modello  delle  polizze a prestazioni rivalutabili presenta tutti i caratteri dell'offerta di mercato di genere misto ,essendo con ogni evidenza  proposta  di un contratto di assicurazione che è al tempo stesso modalità e  tecnica  di investimento finanziario. All' investitore assicurato si garantisce la corresponsione dell' importo   indicato in polizza ma il premio che si corrisponde all'impresa assicurativa  confluisce in un fondo distinto dalle  sue altre attività patrimoniali . Fondo a gestione separata  e da investire in valori  mobiliari si tratti poi di titoli di stato, di un diverso genere di obbligazioni,  di  azioni o di altro ancora. Alla allocazione delle risorse del fondo  l'impresa assicurativa provvede senza garantire (oppure garantisce in misura quanto mai contenuta) una redditività di gestione.Ma  a veder bene il contratto in certa misura è  già di per sé  financial product  perché una adeguata redditività di gestione  è pur sempre  quanto  tuttavia  si persegue nell'intento di integrare le prestazioni comunque  dovute all'assicurato con il plusvalore costituito dal possibile  rendimento  finanziario di quel portafoglio di valori mobiliari.

Se la gestione finanziaria del < fondo > consegue incrementi del suo valore patrimoniale ,una volta < detratta > una  <quota >  che l'impresa riserva a sè  come remunerazione del servizio offerto, il restante rendimento economico  della gestione andrà  a beneficio degli assicurati  determinandosi così la prevista rivalutazione delle prestazioni attese dall'investitore. A certificare gli andamenti e i risultati  della gestione finanziaria  provvederà una società di revisione contabile. Di anno in anno < comunicazioni > dell'impresa  informeranno  l'investitore  dei risultati finanziari che si sono conseguiti, del valore raggiunto dal capitale o dalla rendita assicurati e della misura del loro aumento. E  si deve ricordare ancora una volta che comunque  l'impresa garantisce  ( deve garantire ) la corresponsione della  somma indicata in polizza . Somma tuttavia sperabilmente integrata dal possibile rendimento della indicata gestione finanziaria. In punto di teoria generale del contratto non è cosa semplice una sua  puntuale qualificazione , e perciò identificare con certezza la sua causa ma in ogni caso sarà del tutto evidente  che ad essa non è certamente estranea  l'aspettativa dei guadagni di  portafoglio conseguenti ad una gestione finanziaria del genere che si è indicato. 

 

2. Assicurazione con una  componente finanziaria di grande consistenza (e perciò operazione a  contenuto  fortemente polifunzionale) è il contratto unit-linked . Contratto di assicurazione sulla vita a premio unico che si caratterizza per essere il suo  rendimento  correlato alle variazioni di valore di attività finanziarie.Al premio versato corrispondono  quote (di un fondo interno all’impresa di assicurazione o ) quote di uno o più fondi comuni di investimento. Alla scadenza del contratto la prestazione dovuta all'assicurato investitore si determina moltiplicando il numero delle quote possedute per il loro valore di mercato qual è in quel momento. Molto spesso questo genere di prodotto finanziario  non offre garanzia di  un rendimento minimo né garanzia di  consolidamento dei rendimenti anno per anno.L'impresa assicurativa tuttavia  garantisce pur sempre la corresponsione del capitale indicato in polizza al momento della conclusione del contratto. Perciò il contratto è cosa diversa da una operazione interamente a rischio. Ma suo carattero distintivo è pur sempre la  strutturale correlazione ad   attività finanziarie ( e si consideri quanto adesso ha disposto l'Isvap  con suo provvedimento del).

Correlazione  a titoli e attività  finanziarie   ancora più incidente nel caso del contratto index-linked .E' tale . il contratto di assicurazione a premio unico che riferisce il suo rendimento agli andamenti di un determinato  indice  . E  per esempio un indice di mercato azionario. Se alla scadenza del contratto gli andamenti dell’indice di riferimento saranno stati positivi, l'assicurato investitore riceverà il pagamento del capitale versato maggiorato dell’incremento dell’indice,in caso contrario ricevendo comunque in restituzione il capitale versato eventualmente integrato da un rendimento minimo contrattualmente garantito. Nel caso dei contratti index -linked sarà ancora più evidente in qual misura il prodotto dalle imprese assicurative  offerto al mercato del pubblico risparmio è di genere misto, per la determinante   componente  finanziaria che naturalmente molto aggiunge alle finalità previdenziali di un qualsiasi contratto di assicurazione . E al di là delle astratte partizioni di materia una  ricognizione di campo davvero esauriente dovrebbe poi considerare altro ancora .

Caratteri di  particolare rilievo in questo senso  presentano le polizze del genere Long Term Care ,già ampiamente diffuse in altri paesi  come strumento assicurativo  (e finanziario) di protezione previdenziale delle persone in età avanzata non più capaci di provvedere da sé alle necessità della vita quotidiana. Ma anche nel nostro paese adesso si sono finalmente attivate forme di investimento con finalità previdenziale per l'appunto commisurate ai problemi conseguenti < alla longevità e alla non autosufficienza >. E  appunto secondo logica di Long Term Care è crescente l'offerta di prodotti   al  tempo stesso  assicurativi  e finanziari .Prodotti costituiti da un contratto di rendita vitalizia che verso il pagamento di di un premio unico  garantisce all'investitore  una < rendita pensionistica di base  > ma anche la corresponsione di una rendita < aggiuntiva >. Si tratta di rendita aggiuntiva che si eroga  in caso di perdita dell’autosufficienza , e comunque al compimento degli ottantacinque anni  anche se l'assicurato per sua fortuna si trovi in  condizioni di autosufficienza e < in buone condizioni di salute > .

Quando sia questa la particolare finalità di genere previdenziale che si  intende perseguire con una  razionale decisione di investimento finanziario, sarà poi il caso di prendere in considerazione le alternative offerte da altre forme di investimento previdenziale opportunamente correlate ad un piano assicurativo a premi periodici. Si pensi al contratto congegnato in modo tale che alla sua scadenza l'impresa assicurativa provvederà alla corresponsione di una  < rendita pensionistica di base > ( con possibile reversibilità a favore del coniuge superstite) tuttavia integrata da  una rendita < aggiuntiva > appunto per il caso di sopravvenuta < perdita dell’autosufficienza > .Se la perdita di autonomia si verifica nel corso del piano di accumulazione l'assicurato avrà  diritto ad una rendita immediata (che in questo caso precede il pagamento della rendita di base) né  si dovranno più pagare i premi previsti successivamente.E  già adesso si deve avvertire del grande  rilievo delle attività di mercato finanziario che le imprese assicurative possono svolgere  in forma di gestione di fondi pensione  chiusi così come mediante l'offerta di fondi pensione aperti  o ancora sollecitando il pubblico risparmio alla sottoscrizione di piani pensionistici individuali.

Importante modalità di proposta  di investimento finanziario delle imprese del settore  sono infine i contratti di capitalizzazione che diversamente dal contratto di assicurazione non incorporano alcuna <convenzione sulla durata della vita >. La loro offerta di mercato è perciò attività non assicurativa delle imprese di assicurazione. E non occorre lunga riflressione per comprendere  in che senso  costituiscono con ogni evidenza  congegno puramente finanziario un ampio insieme di operazioni  di capitalizzazione tali che dall'investimento di un capitale si derivano <interessi > e perciò rendimenti  che diventano a loro volta   importo in conto capitale.L'impresa   riceve  in versamento un premio unico o premi periodici e provvede alla gestione (tutta finanziaria ) di queste risorse monetarie,assumendo l'impegno di corrispondere  alla scadenza del periodo contrattualmente stabilito un capitale costituito dagli importi versati e accresciuto  da interessi  ad un tasso di interesse garantito,che  a loro volta avranno maturato  altri rendimenti  finanziari per effetto degli investimenti di patrimonio  variamente   operati   dall'impresa  assicurativa <gestore >.

Prefigurando piani pensionistici individuali da attivare  <mediante contratti di assicurazione sulla  vita  > ,le disposizioni del decreto legislativo 47 del febbraio 2000 che sono diventate il nuovo art. 9 ter del decreto legislativo 124 dell'aprile 1993  hanno  poi segnato una significativa svolta di sistema.Una cosa è infatti il fondo pensione aperto che sia promosso da imprese assicurative .Altra (e tutt'altra cosa) è invece l'operare di imprese assicurative  che  propongono piani pensionistici individuali sul modello del contratto di assicurazione dell'art. 1882 del codice civile .E la precisa distinzione tra fondi pensione aperti e polizze vita con finalità previdenziali già si leggeva con grande evidenza  al terzo comma dell'art. 3 della legge di delega del maggio 1999 .Finalità previdenziali del contratto di assicurazione dell'art. 9 ter espressamente richiamate dal primo comma della norma ,dove si avverte che il contratto di assicurazione  <piano pensionistico > deve  garantire le prestazioni < di cui all'articolo 9 bis, comma 4 > , e perciò  le prestazioni previdenziali  in via generale già stabilite dall'art. 7 del decreto legislativo 124 . E si devono tenere in conto anche  le altre specialità di regime del contratto di assicurazione < piano pensionistico > . Ma la svolta di sistema è pur sempre molto rilevante , considerato che per via della nuova disciplina   dell'art. 9 ter  l'offerta di forme di previdenza privata non è più attivita riservata  in via esclusiva al fondo pensione.

Possono operare  le imprese assicurative  autorizzate  < ad operare nel teritorio dello  Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazione di servizi > . Una volta confermato che l'accesso alla forma previdenziale <avviene anche in assenza di specifiche previsioni > di possibili <fonti istitutive >, e con generale estensione di campo anche a quanti non appartengano al mondo del lavoro, le imprese assicurative devono applicare una disciplina che in notevole parte consiste di disposizioni di rinvio alla normativa dell'art.9 bis del decreto legislativo 124 ..In esecuzione del contratto sono dovute nei tempi e con le modalità  della norma    le prestazioni di <anzianità > e di <vecchiaia > del suo già segnalato quarto comma.Valgono le facoltà di prosecuzione del rapporto e il regime di liquidazione delle prestazioni che si stabiliscono al quinto e sesto coma dell'art. 9 bis .Il secondo comma dell'art. 9 ter avverte infine che  in corso di esecuzione del contratto sono consentite variazioni dell'ammontare dei premi pur se  stabilito <  in misura fissa > all'atto della sua conclusione. 

Anche nel caso della forma pensionistica individuale attivata mediante contratti di assicurazione sulla vita valgono poi le innovazioni di  regime che con l'art. 3 del decreto legislativo 47 si sono apportate all'art. 10 del decreto legislativo 124 .Opera perciò il regime di riscatto < anche parziale > della posizione previdenziale stabilito dal suo primo comma bis .Decorsi < tre anni dalla data > di conclusione del contratto il nuovo comma terzo quinquies dell'art. 10 attribuisce al sottoscrittore le ampie facoltà di trasferimento della posizione previdenziale che si sono già segnalate. E il comma terzo quater dell'art. 10 stabilisce che in caso di morte dell'iscritto alla forma pensionistica  <prima dell'accesso alla prestazione > la sua posizione previdenziale  < sarà riscatta dagli eredi  >.Si completa così una disciplina  di significativa integrazione dei possibili contenuti dei contratti proposti da imprese assicurative al mercato del risparmio previdenziale.A svolgere le necessarie funzioni di pubblica vigilanza sarà l'Isvap.Il terzo comma dell'art. 9 ter avverte che le imprese assicurative autorizzate alla attività devono comunicare alla Covip le loro <condizioni di polizza>.E < prima della loro applicazione > cosa che impegna la Commissione di vigilanza a valutazioni di incerta qualificazione (e  di incerto oggetto ).Ma di tutto questo si dirà più avanti.

 

3 .  In apertura di discorso maggormente interessa  indicare le grandi linee del complessivo sistema di pubblica viglanza.Se in diversa misura ma in  ognuna delle fattispecie che si sono passate in sommaria  rassegna (e altre ancora ) l' assicurazione  è finanza , e perciò allocazione di risparmio  meritevole della tutela  imperativamente domandata  dalle norme di costituzione economica ( e nel modo più immediato dal primo comma dell'art.47 , anche per il comparto assicurativo dell'economia finanziaria  si deve infattii guardare con la dovuta attenzione  alle disposizioni  (e  ai numerosi problemi )  di garanzia di adeguata protezione degli investitori. Una volta di più  si trattava di progettare i congegni  di regolazione del  settore e di pubblica vigilanza a tal fine sempre necessari.Occorreva quindi disciplinare il settore nel modo che occorre per un suo affidabile operare in condizioni di stabilità del mercato ,di solvibilità e di efficienza delle imprese ,di trasparenza delle loro attività (e attività da svolgere secondo le obbligate  regole di correttezza dell'agire professionale ). E appunto a tutto questo   si riferiscono le competenze   che ad esito di una lungo processo di evoluzione degli assetti organizzativi delle funzione di pubblico controllo si sono assegnate all' Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ( da  qui in avanti l'Isvap).

Quando in tempi ormai lontani (e più precisamente con il regio decreto 966 del 29 aprile 1923) per la prima volta viene assegnata organica disciplina alla materia assicurativa si procede secondo principio di direzione pubblica del settore.Si conferiscono all'autorità di governo (al ministro dell’ <economia nazionale  > e poi al ministro dell’industria)sia poteri di normazione  che le necessarie funzioni  di vigilanza .Una diversa regolazione del settore  prende avvio soltanto  con la legge 576 del 12 agosto 1982  istitutiva dell'Isvap, da allora operante  in un regime  progressivamente variato dalla legge 20 del 1991 e da successivi provvedimenti degli anni Novanta che ne precisano e incrementano il ruolo istituzionale , dovendosi in modo particolare segnalare il d.p.r.. 385 del 1994 , i decreti  174 e 175 del 1995 intesi al recepimento delle direttive comunitarie , il decreto legislativo. 373 del 1998 e adesso  la legge  57 del 2001. Con il decreto  legislativo  373 del  31 ottobre  1998  si era  finalmente riconosciuto all'Isvap autonomia organizzativa,contabile e finanziaria..

E  l'Isvap  è oggi  ente  persona giuridica di diritto pubblico del genere della autorità amministrative indipendenti ,che  esercita funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e delle imprese di riassicurazione così come di tutti gli altri soggetti vincolati  alla disciplina sulle assicurazioni private, compresi  agenti e  mediatori di assicurazione . Quanto all'autorità di governo che ha competenze in materia assicurativa (con la denominazione  del decreto legislativo 300 del 30 luglio 1999 )opera il Ministero delle attività produttive .Ma i  poteri e le responsabilità istituzionali dell'autorità di governo non significano possibile interferenza nell'ambito delle competenze dell'Isvap. Competono pur sempre  all' Isvap i provvedimenti di  autorizzazione delle  imprese all'esercizio dell'attività assicurativa  e delle altre ad essa connesse.E compete all'Isvap svolgere in posizione di  autonomia tutte le indicate funzioni di vigilanza , che saranno volta a volta  controllo di gestione tecnica e finanziaria ma anche  patrimoniale e contabile, dovendosi sempre  vigilare quanto occorre per garantire che l'impresa assicurativa operi secondo regole di sana e prudente gestione    

Sono di primario rilievo  gli strumenti di vigilanza prudenziale attivati in funzione di controllo < della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa >,con  particolare riguardo < al possesso del margine di solvibilità e di riserve tecniche sufficienti in rapporto all'insieme dell'attività svolta > e di < attivi congrui alla loro integrale copertura >. E si  è già avvertito che funzioni di   vigilanza l'Isvap svolge anche  nei confronti degli intermediari di assicurazione .Per l'esercizio delle sue funzioni l' authority può esigere comunicazioni e informative così come può avviare indagini di carattere ispettivo, secondo il regime stabilito da norme che contestualmente  conferiscono anche  numerosi poteri di genere sanzionatorio.E come sempre molto rilevano le norme che prescrivono  ampia cooperazione con le altre autorità di pubblica vigilanza sull'economia finanziaria. Va poi considerato che in materia assicurativa è sempre più consistente il fenomeno di gruppo ,di modo che all'Isvap  si domanda di  svolgere tutti i controlli utili al fine di valutare i rapporti che intercorrono tra le diverse imprese del <gruppo > e quanto ne deriva per l 'indirizzo e le modalità di gestione della singola impresa assicurativa Si consideri infine l'estensione di campo delle funzioni di vigilanza  dell'Isvap alla scala sovranazionale ,anche in materia assicurativa per l'operare all'estero valendo  la disciplina comunitaria  dell'home country control  e del mutuo riconoscimento ( continua).

(*) In queste pagine si trascrivono considerazioni già svolte altrove,che si sono impiegate come prima parte dell'intervento  in apertura di un <incontro di studio > organizzato ad aprile del 2002.

 

 

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