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L'estratto di conto corrente bancario: questioni in tema di efficacia
probatoria
05
settembre 2005
CAPITOLO I
L’articolo 102 della “legge bancaria” e l’articolo 50 del “Testo
Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”.
I.1 Il procedimento monitorio agli inizi del secolo XX.
I.2 L’introduzione dell’art. 102 della legge bancaria.
I.3 L’art. 102 l.b. e gli artt. 633, 634 e 635 c.p.c.: il
permanere della procedura monitoria agevolata.
I.4 L’art. 102 l.b. e l’art. 2710 c.c.: estensione del
privilegio?
I.5 Problemi di legittimità costituzionale dell’art. 102 l.b.
I.6 L’introduzione dell’art. 50 del Testo Unico Bancario.
I.7 Continuità e differenze tra l’art. 50 t.u.b. e l’art. 102
l.b.
I.8 Problemi di legittimità costituzionale dell’art. 50 t.u.b.
CAPITOLO II
L’applicazione dell’art. 102 l.b. e dell’art. 50 t.u.b.: il
permanere delle divergenze interpretative.
II.1 I contenuti dell’estratto di saldaconti e dell’estratto di
conto corrente.
II.2 La certificazione e la dichiarazione del dirigente di banca
di cui agli articoli 102 l.b. e 50 t.u.b.
II.3 Gli estratti di saldaconti e la loro utilizzazione nella
(limitata alla) procedura monitoria.
II.4 (segue) Gli estratti di saldaconti come prova nei giudizi di
cognizione.
II.5 (segue) Gli estratti di saldaconti come elemento indiziario.
II.6 L’applicazione dell’art. 50 t.u.b. nel giudizio monitorio: il
ruolo dell’approvazione.
II.7 (segue) L’efficacia probatoria dell’estratto conto bancario.
II.8 La posizione del fideiussore.
CAPITOLO III
Gli estratti di saldaconti e di conto corrente e l’ammissione al
passivo fallimentare.
III.1 L’estratto di saldaconti come documento giustificativo per
l’ammissione al passivo fallimentare: pareri favorevoli.
III.2 (segue) L’estratto di saldaconti come documento
giustificativo per l’ammissione al passivo fallimentare: pareri
contrari.
III.3 (segue) L’estratto di saldaconti come estratto di libri
bollati e vidimati.
III.4 (segue) L’estratto di saldaconti come presunzione semplice.
III.5 (segue) La soluzione della Suprema Corte.
III.6 L’estratto di conto corrente come documento giustificativo
per l’ammissione al passivo fallimentare: pareri favorevoli.
III.7 (segue) Le contestazioni del curatore e la produzione dei
documenti giustificativi del saldo bancario.
III.8 (segue) L’estratto di conto corrente come documento
giustificativo per l’ammissione al passivo fallimentare: pareri
contrari.
III.9 La riforma del diritto fallimentare e l’accertamento dei
crediti bancari di conto corrente.
BIBLIOGRFIA
INDICE DELLA GIURISPRUDENZA CONSULTATA
Capitolo I
L’articolo 102 della “legge bancaria” e l’articolo 50 del “Testo
Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”
nell’ordinamento.
I.1 Il procedimento monitorio agli inizi del secolo XX.
Il procedimento di ingiunzione fu introdotto dal legislatore nel
nostro ordinamento con il r.d. 24 luglio 1922, n. 1036 e,
successivamente, con il r.d. 7 agosto 1936, n. 1531, nuove norme
concorsero a disciplinarlo. In particolare, il r.d. n. 1036 del
1922 disponeva, all’art. 1, che «L’ingiunzione giudiziale di
pagamento o di consegna può essere pronunciata per un credito
liquido ed esigibile in denaro, ovvero in merci o altre cose
fungibili, fondato su prova scritta, valida secondo le norme del
codice civile o del codice di commercio».
In riferimento alle banche pubbliche determinante era la norma di
cui all’art. 3 del r.d. n. 1531 del 1936, dove si stabiliva che
«... le amministrazioni dello Stato e degli enti od istituti
sottoposti a tutela e a vigilanza amministrativa possono chiedere
l’ingiunzione anche in base alle risultanze dei loro libri e
registri, purché siano state osservate le prescrizioni
eventualmente stabilite nelle leggi e nei regolamenti per la
tenuta di tali libri o registri. L’osservanza di queste
prescrizioni è attestata dal notaio o dal funzionario che sia
specialmente autorizzato all’uopo in base alle relative leggi o
regolamenti»; mentre le banche private accedevano alla procedura
monitoria ai sensi dell’art. 2 dello stesso decreto, secondo il
quale «I commercianti possono richiedere il decreto di
ingiunzione, anche contro persone non commercianti per pagamenti
relativi a somministrazioni di merci o di denaro, producendo
l’estratto autentico dei loro libri di commercio o di quelli
prescritti dalle leggi fiscali, da cui risultino le
somministrazione fatte o l’addebitamento delle somme dovute».
Ovviamente quest’ultima norma non era applicabile alle banche
pubbliche, le quali, ai sensi dell’allora codice di commercio, non
essendo qualificabili come “commercianti”, non erano obbligate
alla tenuta dei “libri di commercio”.
I.2 L’introduzione dell’art. 102 della legge bancaria.
L’esigenza di un’adeguata tutela della liquidità bancaria
(necessità particolarmente sentita nei primi decenni del secolo XX,
a causa della negativa situazione economica post-bellica e della
degradazione della “banca mista”, che provocarono una crisi
generale del mondo bancario e serie difficoltà ad alcuni istituti
di credito) faceva avvertire l’inadeguatezza dell’art. 3 del r.d.
n. 1531 del 1936 nella rapida esazione dei crediti bancari.
Ed allora, nel quadro normativo che vedeva le banche assoggettate
a comuni norme procedurali, si “innestò” l’art. 102 l.b.([1]),
dove si disponeva che «L’istituto di emissione e gli istituti di
credito di diritto pubblico possono chiedere il decreto di
ingiunzione, ai sensi dell’art. 3 del regio decreto 7 agosto 1936
n. 1531, anche in base all’estratto dei loro saldaconti,
certificato conforme alle scritturazioni da uno dei dirigenti
dell’istituto interessato, il quale deve altresì dichiarare che il
credito è vero e liquido. La precedente disposizione si estende
alle banche di interesse nazionale, nonché alle casse di risparmio
aventi un patrimonio di almeno 50 milioni di lire».
Quella appena riportata è la stesura definitiva, così come
formulata dalla l. 7 aprile 1938, n. 636, della disposizione
riguardante la possibilità, per alcune banche, di chiedere il
decreto ingiuntivo, secondo quanto previsto dall’art. 3 del r.d.
n. 1531 del 1936, anche in base all’estratto di saldaconti,
permettendo così un’estensione dell’applicazione della procedura
monitoria attraverso documenti e modalità che prima della
normativa di cui all’art. 102 l.b. (e comunque solo per i soggetti
ivi indicati) non sarebbe stata possibile nemmeno in via
analogica; un ampliamento che dava luogo ad una procedura
monitoria agevolata, necessaria alle specifiche esigenze delle
banche indicate.
Bisogna al riguardo sottolineare che nella prima stesura della
legge bancaria (r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375) tale disposizione
non era riportata per il semplice motivo che, non essendo stato
ancora emanato il r.d. n. 1531 del 1936, mancava nell’ordinamento
la norma di cui all’art. 3 di tale regio decreto; ma quando esso
fu promulgato, subito dopo fu introdotta, col r.d.l. 17 luglio
1937, n. 1400, la norma che disponeva la procedura monitoria
agevolata per determinate banche nella seguente formulazione:
«L’istituto di emissione e gli istituti di credito di diritto
pubblico possono chiedere il decreto di ingiunzione, ai sensi
dell’art. 3 del regio decreto 1936, n. 1531, anche in base
all’estratto conto dei loro saldaconti, certificato conforme alle
scritturazioni da uno dei dirigenti dell’istituto interessato. La
precedente disposizione si estende alle banche di interesse
nazionale» (questa disposizione, nella sua originaria
formulazione, fu riportata anche nella legge 7 marzo 1938, n. 141,
che convertiva il r.d.l. 1936, n. 375 – la prima formulazione
della legge bancaria –); successivamente, la legge 7 aprile 1938,
n. 636, modificava la norma, introdotta dal r.d.l. che convertiva,
e ne estendeva, inoltre, l’applicazione alle casse di risparmio
con un patrimonio di almeno 50 milioni di lire.
Ponendo in relazione l’art. 102 l.b. con l’art. 3 del r.d. n. 1531
del 1936, sembra evidente che il legislatore del ’36-’38 abbia
voluto riservare questo trattamento agevolato di celere
riscossione dei crediti a banche di natura pubblica (come erano
l’istituto di emissione e gli istituti di diritto pubblico([2])) o
aventi una natura pubblicistica (come erano le banche di interesse
nazionale e le casse di risparmio)([3]) ed infatti, nella
“Relazione presentata alla Commissione di Finanza sul disegno di
legge per la conversione in legge del r.d.l. 12 marzo 1936 n.
375”, è scritto che «... per quanto concerne l’Istituto di
emissione e gli Istituti di credito di diritto pubblico, che sono
tutti Enti pubblici, la norma è già nel sistema dell’art. 3 del
Regio decreto 7 agosto 1936, n. 1531, il quale fa menzione in
generale di risultanze dei libri o registri. La disposizione
appare poi opportuna per le Banche di interesse nazionale.
Siffatto interesse esige, invero, una rapida esazione dei crediti
risultanti dai loro saldaconti».
Poiché le banche di cui all’art. 102 l.b. erano, come già detto,
pubbliche o aventi rilevanza pubblicistica([4]), si è ritenuto che
la norma in questione fosse una specificazione in materia bancaria
della disposizione riferentesi alle amministrazioni statali ed a
quelle poste a tutela o a vigilanza amministrativa (e ciò pare
confermato, oltre da quanto esplicitato nella Relazione suddetta,
anche dallo stesso tenore della prescrizione – ai sensi dell’art.
3 del r.d. ... –); cioè, c’era una certa “omogeneità” con i
soggetti di cui all’art. 3 del r.d. n. 1531 del 1936([5]), ma
c’erano anche delle specifiche esigenze tecniche che comportavano
la necessità di introdurre una specifica norma (art. 102 l.b.) per
determinate banche; e tra queste due norme c’era un “rapporto di
dipendenza” e non di autonomia, cioè, l’art. 102 l.b. adattava
alle esigenze proprie del settore creditizio la previsione più
generale, che ne costituiva, perciò, il modello([6]).
E’ evidente, allora, che l’esigenza di un’agevole e rapida
riscossione dei crediti per le banche indicate derivasse dalla
loro attività e dalla loro struttura, più che dalla loro natura
pubblica o pubblicistica (altrimenti non avrebbe avuto senso
l’emanazione della norma in questione, perché sarebbe stata
sufficiente l’applicazione dell’art. 3 del r.d. n. 1531 del 1936;
né sarebbe stato giustificabile un trattamento così disparitario
sia rispetto alle altre amministrazioni e agli enti sottoposti a
vigilanza, sia riguardo alle altre banche), perché queste banche,
essendo di grandi dimensioni, di fatto non avrebbero potuto
ricorrere al procedimento monitorio in base agli estratti
autentici delle scritture contabili, in quanto i loro crediti, per
ragioni tecniche, generalmente non risultavano da scritture
regolarmente tenute, ma da schede, rappresentative dei movimenti
del conto e, come tali, non assimilabili ai libri contabili.
Non mancarono voci che tesero ad estendere a tutte le banche la
procedura monitoria agevolata, ponendo l’attenzione non tanto
sulla struttura delle banche, ma sull’attività bancaria che
richiedeva comunque un’agevolazione nella riscossione dei crediti;
ma l’estensione della normativa speciale si ebbe solo per le casse
di risparmio con un capitale di almeno 50 milioni lire (all’epoca
dell’emanazione della legge bancaria erano solo tre) e ciò rivela
ancora che il legislatore di allora abbia voluto un’applicazione
della normativa in questione solo ad istituti di grandi
dimensioni, infatti, nella “Relazione presentata dalla Giunta
Generale del Bilancio sul disegno di legge per la conversione in
legge del r.d.l. 17 luglio 1937 n. 1400” si legge che «... attesa
la particolare importanza che rivestono le Casse di risparmio con
un capitale minimo di almeno cinquanta milioni di lire, appare
conveniente estendere anche a questi enti la possibilità di
chiedere il decreto di ingiunzione in base all’estratto dei loro
saldaconti ... Andare più oltre, e cioè estendere, come è stato
proposto, la norma a tutte le Aziende di credito, rappresenterebbe
un ulteriore passo che non sembra si possa assolutamente fare,
dato che la disposizione eccezionale sancita nell’art. 102
rappresenta già un passo abbastanza grave» (parole che rivelano da
un lato come fosse sentita l’esigenza di tutelare tutto il sistema
bancario agevolando l’esazione del credito, dall’altro come fosse
avvertita la particolare eccezionalità della norma che si andava
ad emendare).
Non manca, però, chi ritiene che nelle originarie intenzioni del
legislatore solo gli istituti pubblici meritassero una tutela
adeguata e rapida nell’esazione dei crediti, mentre l’estensione
alle banche di interesse nazionale e, poi, alle casse di
risparmio, abbia alterato l’originaria impostazione del
legislatore, comportando delle inevitabili conseguenze anche
sull’interpretazione della norma([7]) (ma è da considerare che in
quel periodo le banche rientranti nell’art. 102 l.b. erano, come
specificato in nota (4), considerate di “rilevanza
pubblicistica”).
Comunque sia, è evidente che il legislatore di allora abbia voluto
riservare la procedura monitoria agevolata a banche, di natura
pubblica o pubblicistica, dalle dimensioni consistenti e dalle
strutture adeguate, sia sotto il profilo organizzativo che sotto
quello amministrativo (ecco perché fu posto un minimo, allora
consistente, al patrimonio delle casse di risparmio), in quanto,
date le garanzie di regolarità e veridicità delle proprie
documentazioni, esse davano affidamento di un corretto utilizzo
della norma; inoltre, non pare vi siano dubbi nel ritenere che
l’elencazione dell’articolo fosse tassativa([8]) (si trattava
infatti di una norma speciale). E per dare una maggiore cautela,
oltre a prevedere che il dirigente certificava che l’estratto di
saldaconti era conforme alle scritturazioni tenute dalla banca, la
novella del ’38, per dare maggiore garanzia nella presentazione
dell’istanza all’ottenimento del decreto ingiuntivo([9]), statuì
che il dirigente doveva anche dichiarare il credito vero e
liquido.
Gli enti esclusi dall’applicazione dell’art. 102 l.b. continuarono
ad accedere alla procedura monitoria in base all’art. 2 del r.d.
n. 1531 del 1936; questi erano, infatti, enti commerciali con
tenuta dei “libri di commercio” ai sensi degli artt. 21 e ss. cod.
comm..
I.3 L’art. 102 l.b. e gli artt. 633, 634 e 635 c.p.c.: il
permanere della procedura monitoria agevolata.
Che la motivazione sottesa all’art. 102 l.b. derivasse dalla
natura e dal volume d’affari dell’attività bancaria emergeva
soprattutto a seguito delle novità legislative del 1942. Con
l’entrata in vigore del codice civile abbiamo la sottoposizione
degli enti pubblici economici, tra cui vanno ricompresi gli
istituti di credito di diritto pubblico (vere e proprie imprese,
operanti sul mercato, ed assoggettate come tali alle regole di
diritto privato)([10]), al cosiddetto statuto dell’imprenditore
commerciale ed al conseguente obbligo per gli stessi di tenere le
scritture contabili ai sensi degli artt. 2214 e ss. c.c.; e con il
nuovo codice di procedura civile abbiamo una nuova
regolamentazione del procedimento ingiuntivo negli artt. 633 e ss.,
che riproduce, apportandovi alcuni rilevanti correttivi, il r.d.
n. 1531 del 1936; in particolare, l’art. 635 c.p.c., che ha preso
il posto dell’art. 3 del r.d. n. 1531, si riferisce ai libri o
registri della pubblica amministrazione, escludendo dal proprio
ambito di applicazione gli enti pubblici economici, che possono
ricorrere alla procedura monitoria ai sensi dell’art. 634, co. 2,
c.p.c. («... gli estratti autentici delle scritture contabili di
cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché
bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute
...»)([11]), a motivo del suddetto mutamento di diritto
sostanziale avutosi col codice civile.
Si è anche discusso se l’art. 635 c.p.c. avesse assorbito l’art.
102 l.b.; tale ipotesi è stata esclusa in quanto l’articolo
codicistico fa riferimento a libri e registri della pubblica
amministrazione e, quindi, si applica, come già detto, ai soli
enti che svolgono una funzione propria della pubblica
amministrazione; poiché nei rapporti con i propri clienti, quale
ne sia la natura, le banche non compiono atti amministrativi in
senso tecnico, ma veri e propri atti di gestione, come una
qualsiasi impresa privata, di conseguenza, escludendo la natura
amministrativa per tutte quelle certificazioni che riguardano tale
attività, si deduce che l’ambito di applicazione dell’art. 635
c.p.c. era differente da quello dell’art. 102 l.b., quindi,
quest’ultimo rimase in vigore. Al riguardo vi sono comunque dei
pareri critici, come quello del Parrella, il quale afferma che «da
un punto di vista logico-giuridico, l’intervenuta abrogazione
dell’art. 3 r.d. del 1936 e la scelta consapevole da parte del
nostro legislatore di escludere gli enti pubblici economici
dall’ambito di applicazione dell’art. 635 c.p.c. mal si conciliano
con la sopravvivenza della norma di cui alla legge bancaria»,
tanto che «paradossalmente, le stesse argomentazioni che la
dottrina aveva adoperato per negare l’assorbimento della norma
bancaria nella norma codicistica, possono essere utilizzate per
sostenere l’incompatibilità dell’art. 102 l.b. con il successivo
art 635 c.p.c., e quindi, la sua abrogazione»([12]).
Ci si è posti anche il quesito se l’art. 634, co. 2, c.p.c. avesse
inglobato l’art. 102 l.b., essendo evidenti le analogie tra le due
norme; in particolare, sia la disposizione codicistica sia l’art.
102 l.b. fanno riferimento ad estratti di libri tenuti dal
ricorrente, dei quali deve essere certificata la conformità alle
scritturazioni, e che costituiscono documenti (provenienti dallo
stesso creditore) idonei a fornire una prova scritta del credito
(prova valevole solo ai fini monitori). Così si è affermata
l’equiparazione delle schede di c/c, dalle quali si ricavava
l’estratto di saldaconti, con i libri contabili previsti e
disciplinati dal codice civile.
Ma le conclusioni al riguardo erano divergenti. Si è giunti da un
lato ad affermare che erano venute meno le ragioni per le quali si
era avuta l’emanazione dell’art. 102 l.b., visto che si offriva
ora alle banche pubbliche, a quelle d’interesse nazionale ed alle
casse di risparmio uno specifico strumento per la rapida
riscossione dei crediti, e che l’art. 102 l.b. era stato
tacitamente abrogato in quanto la sua norma era ricompresa nel più
generico art. 634, co. 2, c.p.c.([13]); dall’altro si riteneva che
i motivi che avevano indotto il legislatore del ’36-’38 ad emanare
l’art. 102 non erano venuti meno, in quanto si era semplicemente
preso atto che l’attività bancaria non passava (ed è così anche
oggi) attraverso scritturazioni riconducibili a libri bollati e
vidimati (o suscettibili di un’apposita disciplina speciale), per
questo era stata disposta la procedura agevolata, superando il
problema della divergenza sostanziale tra gli estratti di
saldaconti e gli estratti autentici delle scritture contabili con
le semplici attestazioni del dirigente di banca; ed il Nigro,
infatti, afferma che il legislatore «ha così sostituito al
requisito della regolarità formale delle scritture la
dichiarazione di “verità e liquidità”. Dichiarazione che si
riferisce al contenuto del rapporto con il cliente, cioè al
“documentato” e non al “documento”; ma che ha in effetti il
significato di attestazione della regolarità sostanziale di tutte
le scritturazioni da cui l’estratto è stato desunto»([14]).
Inoltre, c’è da rilevare come la giurisprudenza, non dubitando mai
della vigenza dell’art. 102 l.b.([15]), abbia posto la sua
attenzione esclusivamente a problemi inerenti l’applicazione di
questa norma.
Ebbene, affermata la vigenza dell’art. 102 l.b., fatta
l’equiparazione tra questo articolo e l’art. 634, co. 2, c.p.c. (e
tralasciando la questione se i dirigenti degli istituti di credito
di diritto pubblico erano da considerare pubblici
ufficiali)([16]); ci si chiedeva se il dirigente della banca,
eccezionalmente, rivestisse la qualità di pubblico ufficiale
quando esercitava il potere di attestazione-certificazione
relativo al documento di cui all’art. 102 l.b. (potere che
inizialmente era giustificato dalla rilevanza pubblicistica degli
enti indicati dall’art. 102 l.b.). Ovviamente il parallelo è con i
soggetti che, in virtù di espressa disposizione di legge, sono
abilitati ad emettere certificazioni, ai fini di assolvere una
funzione di pubblica fede; in particolare, si è affermato che il
dirigente di banca, nelle sue attività di certificare l’estratto
di saldaconti conforme alle scritturazioni e di dichiarare il
credito vero e liquido, è equiparabile al notaio che attesta la
regolare tenuta delle scritture e l’autenticità degli estratti.
Ora, entrambe le suddette posizioni non hanno avuto seguito; per
quanto riguarda l’accostamento tra le schede di c/c con le
scritture contabili, c’è da rilevare la loro evidente difformità
sostanziale (non si può dimenticare che è stata proprio la
particolarità della documentazione bancaria, oltre all’elevato
numero delle operazioni, a portare all’emanazione dell’art. 102
l.b.; particolarità che non è mai venuta meno), il certificato di
saldaconti, per la sua sinteticità, non è equiparabile ad un libro
o registro, dal quale può desumersi la narrativa analitica delle
vicende costitutive della partita creditoria; ed infatti la
Suprema Corte ha affermato che «prove scritte idonee alla
concessione del decreto ingiuntivo, ex art. 634, comma 2 c.p.c.,
sono gli estratti autentici delle scritture contabili di cui
all’art. 2214 ss. cc., purché bollate e vidimate; l’estratto per
copia autentica di un conto corrente bancario certificato conforme
alle scritturazioni da un notaio e non da un dirigente
dell’istituto ... non può costituire prova scritta idonea alla
concessione del predetto provvedimento» e che, nel caso di specie,
«esattamente è stata dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo,
perché emesso in base ad un documento non idoneo né ai sensi
dell’art. 634 c.p.c., né ai sensi dell’art. 102 r.d.l. 17 luglio
1938, n. 636»([17]).
Per quanto riguarda invece l’accostamento del dirigente
dell’istituto bancario al notaio, c’è da considerare che a
differenza di quest’ultimo, il dirigente di banca non è terzo
rispetto al rapporto che può dar luogo all’ingiunzione, bensì è
parte di tale rapporto, la sua certificazione non dà valore di
certezza legale all’estratto di saldaconti, infine, egli si limita
ad affermare l’esistenza del documento (scheda di c/c) ed il
relativo saldo a debito, dichiarando che è vero e liquido; mentre,
l’art. 634, co. 2, c.p.c. si riferisce agli estratti autentici
delle scritture contabili bollate e vidimate nelle forme di legge
in modo da attribuirgli pubblica fede([18]). Al riguardo la Corte
di Cassazione, esaminando la posizione giuridica del dirigente che
emette la dichiarazione di cui all’art. 102 l.b., precisa che
questi non viene, con tale dichiarazione, a mettersi nella
posizione di un pubblico ufficiale certificante estraneo alla
vicenda o alle dichiarazioni negoziali, attestate con
imparzialità, ma si mostra come l’organo stesso dell’istituto
richiedente.
L’art. 102 l.b. resta quindi una disposizione di “privilegio”,
paragonabile, secondo alcuni, ma solo sotto il profilo
dell’eccezionalità, alle ipotesi di cui ai nn. 2 e 3 dell’art. 633
c.p.c., fermo restando la maggiore intensità del trattamento di
privilegio riservato alle banche indicate, giacché il certificato
saldaconti si concreta in una mera e non motivata dichiarazione
unilaterale, priva anche di quel minimo corredo probatorio cui
allude l’art. 633, co. 2([19]) (infatti la parcella del
professionista presenta sempre un dettagliato ed analitico elenco
delle voci di spese, competenze ed onorari, verificabile e
controllabile).
E’ anche ovvio che le banche “privilegiate” possono accedere alla
procedura monitoria anche attraverso gli ordinari mezzi di prova
previsti dall’art. 634 c.p.c. (e ciò è stato addirittura oggetto
di una pronuncia della Corte di Cassazione)([20]), perché l’art.
102 l.b. è una possibilità («possono chiedere ... anche ...») che
si aggiunge, ma non si sostituisce, alla procedura ordinaria.
Dunque, la normativa di cui all’art. 102 l.b. è, rispetto alle
norme del codice di procedura civile che regolano il procedimento
di ingiunzione, autonoma e pertanto si pone, rispetto alla
procedura di ingiunzione, come norma eccezionale.
I.4 L’art. 102 l.b. e l’art. 2710 c.c.: estensione del
privilegio?
Accettando però la tesi di una equivalenza tra l’estratto di
saldaconti con gli estratti autentici delle scritture contabili,
un possibile passo successivo era quello di ancorare gli estratti
di saldaconti all’art. 2710 c.c.([21]), permettendo così
l’utilizzo degli estratti di saldaconti anche in procedimenti
diversi da quelli monitori (sempre che si fosse trattato di
controversie tra banche e imprenditori([22])); ed infatti il Nigro
afferma che «la dichiarazione di verità e liquidità del credito,
contemplata dall’art. 102, sostituisce (ha valore identico alla)
attestazione (art. 3 del r.d. n. 1531 del 1936) e constatazione
(art. 634 c.p.c.) della regolare tenuta dei libri e registri e
delle scritture contabili ... gli estratti di saldaconti bancari
sono sicuramente suscettibili di assumere rilevanza probatoria ai
sensi dell’art. 2710 c.c., e quindi anche in procedimenti diversi
da quello monitorio, allo stesso modo degli estratti considerati
dall’art. 634 c.p.c. ... utilizzabili, a norma dell’art. 2710
c.c., anche nell’eventuale, successiva fase di cognizione»([23]).
Però, essendo l’estratto di saldaconti un resoconto di movimenti
di debito e di credito dell’azienda nei confronti del cliente
riportati in fogli o schede, e non un compendio di un documento in
cui sono riassunte le sue linee essenziali (e forse questo sarebbe
sufficiente per escluderne l’equiparazione all’estratto delle
scritture contabili), la rilevanza che i sostenitori di tale tesi
attribuivano all’estratto di saldaconti era quella di presunzione
semplice a favore della banca (non mancando chi, come il Nigro,
riteneva, coerentemente con l’impostazione di considerare
l’estratto di saldaconti equivalente agli estratti dei libri
bollati e vidimati nelle forme di legge e regolarmente tenuti, che
l’estratto di saldaconti aveva piena efficacia probatoria anche
nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo ed in ogni altro
giudizio di cognizione, purché si trattasse di controversie tra
banca e imprenditore; mentre nei giudizi di cognizione riguardanti
i rapporti tra banca e soggetto non imprenditore aveva solo un
valore di presunzione semplice a favore della banca)([24]),
quindi, il giudice poteva disattendere, nei giudizi di cognizione
(ed analogo discorso valeva anche per i procedimenti di verifica
dei crediti nel fallimento), alle pretese della banca, fondate
esclusivamente su tale estratto, quando si convinceva
dell’inesattezza o non veridicità del documento prodotto, in base
alle contestazioni della controparte.
Ma bisogna considerare che il limite dell’efficacia probatoria
delle scritture contabili ai soli rapporti tra imprenditori trova
la sua ratio nel fatto che la controparte, essendo anch’essa
imprenditore, ha un immediato riscontro con le proprie scritture
contabili, potendo quindi opporre, contro le risultanze delle
scritture contabili dell’altra parte, prove della stessa natura e
dello stesso valore (il fondamento della norma prescinde così
dalla qualità delle parti per concentrarsi sulla effettiva
rappresentazione dei rapporti economici intercorrenti); e tutto
ciò palesemente non si verificava nei rapporti tra banca e
cliente, indipendentemente dal fatto che si trattasse o meno di
rapporti tra imprenditori, come è stato anche rilevato dalla
Suprema Corte([25]). Ed infatti tale tesi minoritaria non ha avuto
seguito, soprattutto in relazione alla considerazione
dell’evidente “difformità” tra gli estratti di saldaconto e gli
estratti da libri bollati e vidimati.
In conclusione, l’orientamento di massima, consolidatosi nel
tempo, fu di considerare l’art. 102 l.b. rimasto in vigore anche
dopo l’introduzione del codice di procedura civile del ’42 (ciò è
confermato sia dalla prassi, sia dalla relazione al “T.U. in
materia bancaria e creditizia”), la norma in questione speciale e
l’estratto di saldaconti non equiparabile alle scritture
contabili.
I.5 Problemi di legittimità costituzionale dell’art. 102 l.b.
Il legislatore del ’36-’38 aveva voluto garantire l’accesso alla
procedura monitoria agevolata a banche pubbliche, a banche di
interesse nazionale ed a casse di risparmio (a queste ultime solo
con la seconda formulazione della norma) con un patrimonio allora
consistente (ma poi un “limite” facilmente valicabile, visto che
la somma di 50 milioni di lire non fu mai “aggiornata”)([26]),
quindi, come già ricordato, dalle adeguate strutture che dessero
una certa affidabilità nell’utilizzo corretto della norma.
Tra le escluse dal beneficio c’erano, oltre le casse di risparmio
con un capitale inferiore ai 50 milioni di lire (col tempo
scomparse), le casse rurali e artigiane, le aziende ordinarie di
credito e le banche popolari; molte di queste, col tempo,
assunsero dimensioni e organizzazioni per nulla inferiori (e
spesso superiori) alle banche che beneficiavano dell’art. 102 l.b.;
inoltre, la maggior parte della contabilità delle banche non
veniva più registrata nei tradizionali libri (in particolare, nel
libro giornale non potevano essere riportate singolarmente le
operazioni, che già per le banche di medie dimensioni possono
superare le centinaia di migliaia, ma per dati globali in
relazione alle diverse categorie) ma solo su supporti informatici.
Per questi motivi, molte banche, escluse dall’art. 102 l.b.,
furono costrette ad istituire particolari scritture, bollate e
vidimate, dove annotare via via le movimentazioni o i saldi dei
conto correnti con andamento anomalo, o revocati, con l’unico
scopo di fare degli estratti ai fini dell’art. 634, co. 2, c.p.c.;
si trattava comunque di strumenti costosi, di difficile
utilizzazione e non sempre efficaci. Dunque, le esigenze di una
rapida riscossione dei propri crediti, in relazione al fabbisogno
di liquidità per l’erogazione del credito a breve termine, e la
necessità di utilizzare scritturazioni contabili diverse dalle
scritture contabili bollate e vidimate, per esigenze
organizzative, erano comuni oramai a tutte le aziende di credito.
Inoltre, c’è da considerare che l’originario elemento aggregante
delle grandi dimensioni, che giustificava la disparità soggettiva
derivante dall’art. 102 l.b., nella maggior parte dei rapporti
bancari veniva a svanire, poiché questi rapporti fanno riferimento
alle dipendenze delle banche e, dal punto di vista dimensionale,
non esiste grande differenza fra dipendenze di grandi e piccole
banche([27]).
Ad “aggravare” la situazione di disparità fu l’entrata in vigore
della l. 30 luglio 1990, n. 218, (c.d. legge Amato) e dei decreti
delegati; nella l. n. 218 del 1990 si disponeva che le aziende
bancarie degli enti pubblici e delle casse di risparmio venivano
conferite in società per azioni; queste S.p.A., in forza dell’art.
16 del d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356, succedevano nei diritti,
nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche degli enti
originari, dunque, anche nella possibilità di ricorrere all’art.
102 l.b., mentre le aziende di credito, già costituite come
S.p.A., restavano prive di questa possibilità. Non mancarono voci
in senso contrario([28]), ma, come afferma il Bussoletti, il quale
non ritiene possa esserci da parte dei nuovi soggetti bancari la
successione nella conservazione del privilegio di cui all’art. 102
l.b., bisogna considerare comunque che «buona parte delle banche
trasformate, a seguito dei contemporanei processi di
concentrazione, potrà assumere la qualifica di banca di interesse
nazionale, e in tal modo conservare il beneficio di cui all’art.
102 l.b.». Inoltre, il d.lgs. 14 dicembre 1992, n. 481, emanato in
attuazione della Direttiva 89/646/CEE (c.d. “II direttiva CEE di
coordinamento delle legislazioni bancarie”), aboliva, con la
formale abrogazione dell’art. 5 l.b., le diverse categorie di
banche (si venne così ad avere, con la despecializzazione
bancaria, la banca universale)([29]), ma nulla diceva a proposito
dell’art. 102 l.b., che continuò a trovare applicazione, anche se
ancora per poco, poiché il Governo, con lo stesso provvedimento
che lo delegava per l’attuazione della “II direttiva CEE di
coordinamento delle legislazioni bancarie”, veniva delegato a
raccogliere e coordinare in un Testo Unico le disposizioni in
materia creditizia.
Quindi, c’era tra le banche un’evidente ed ingiustificata
situazione di disparità, che permetteva di considerare l’art. 102
l.b. contrario all’art. 3 (principio di uguaglianza) della
Costituzione. A ciò si deve aggiungere presumibili violazioni
degli artt. 3 e 24 (principio di difesa) della Costituzione in
merito ai rapporti tra banca e ingiunto, specie se il privilegio
di cui all’art. 102 l.b. non si basava (almeno dopo il d.lgs. n.
350 del 1985) sulla natura pubblica o pubblicistica delle banche
privilegiate.
I.6 L’introduzione dell’art. 50 del t.u.b.
Il legislatore, agli inizi degli anni novanta, aveva di fronte a
sé due strade: o abrogare la normativa di cui all’art. 102 l.b.,
lasciando alle banche la possibilità di recuperare giudizialmente
i propri crediti attraverso le procedure che il diritto comune
prevede per qualsiasi imprenditore commerciale, oppure creare un
“nuovo” strumento giuridico consentendone la fruibilità a tutti i
soggetti bancari; ha scelto la seconda via, considerando
evidentemente ancora valide, ma in una prospettiva diversa a
seguito dei mutamenti legislativi e di mercato avutisi nel corso
dei decenni che separano la legge bancaria ed il “Testo Unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia”, le motivazioni che
erano state alla base dell’art. 102 l.b.([30]); infatti, la
rilevanza che l’attività bancaria ha per l’economia italiana,
anche dopo essere divenuta definitivamente attività d’impresa ed
abbandonata l’enfatica formula di “funzione di interesse
pubblico”, comporta la necessità di dotare le banche di strumenti
rapidi ed efficaci che consentano loro di contenere gli
immobilizzi e le perdite su crediti, altrimenti ci sarebbero
fenomeni dannosi per le banche, ma che si rifletterebbero anche su
tutto il sistema economico e finanziario che da queste riceve
credito.
Inoltre, considerando, come è scritto nella “Relazione”, che «il
legislatore del 1936-1938 aveva riservato tale privilegio solo a
talune categorie di banche che offrivano maggiori garanzie di una
corretta amministrazione contabile. La concessione del privilegio
non era quindi immediatamente collegata né alla natura pubblica
della banca procedente né alla qualità di pubblico ufficiale del
dirigente certificante. Non può pertanto ritenersi che la forma di
s.p.a., assunta attualmente dalla maggioranza delle banche
costituisca un impedimento alla generalizzazione del privilegio»,
il legislatore, con il d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo
Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), all’art. 50,
rubricato «Decreto ingiuntivo», ha disposto che «La Banca d’Italia
e le banche possono chiedere il decreto d’ingiunzione previsto
dall’articolo 633 del codice di procedura civile anche in base
all’estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili
da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve
altresì dichiarare che il credito è vero e liquido».
I.7 Continuità e differenze tra l’art. 50 t.u.b. e l’art. 102
l.b.
L’art. 50 t.u.b. è una norma che si pone in una linea di
continuità col “vecchio” art. 102 l.b., non solo per le
motivazioni che il legislatore ha ritenuto valide per la sua
emanazione, ma anche per il suo “inquadramento sistematico”.
L’art. 633 c.p.c., richiamato dall’art. 50 t.u.b., nel
disciplinare le condizioni di ammissibilità del procedimento
ingiuntivo, si limita a dire che del diritto di cui si chiede il
procedimento speciale deve essere fornita “prova scritta”, senza
ulteriori specificazioni. Per comprendere cosa debba intendersi
per “prova scritta” idonea alla emissione di decreti ingiuntivi,
occorre fare riferimento ai successivi artt. 634, 635, 636, 642
c.p.c.; e l’art. 50 t.u.b., in virtù del sottolineato richiamo, si
pone sullo stesso piano di tali norme: esso individua,
indipendentemente da qualsiasi altra previsione legislativa, nell’
«estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da
uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì
dichiarare che il credito è vero e liquido» una prova scritta
idonea alla emanazione di provvedimenti ingiuntivi in favore delle
banche. E’ agevole dedurre che l’art. 50 t.u.b., come già l’art.
102 l.b. (con soluzione di continuità), si pone in una posizione
di assoluta autonomia rispetto alla singole fattispecie di “prova
scritta” contemplate nel codice di procedura civile([31]); specie
se si consideri che nell’ambito della disciplina generale del
procedimento monitorio il legislatore ha derogato al principio
della non invocabilità a proprio favore del documento redatto da
una della parti (art. 634, co. 2, c.p.c. e art. 636 c.p.c.), ma ha
“legittimato” l’efficacia probatoria dei documenti in questione
con l’intervento dei soggetti esterni considerati altamente
affidabili (notaio; associazione professionale), mentre nell’art.
50 t.u.b. (come già nell’art. 102 l.b.) non è previsto nessun
intervento di soggetti terzi al rapporto.
Ma l’art. 50 t.u.b. ha, rispetto all’art. 102 l.b., delle
importanti novità; infatti, la “Relazione”, nel commentare la
nuova norma, precisa che «l’articolo ripropone, con alcune
innovazioni, le previsioni dell’art. 102 l.b.». Ed una di queste
rilevanti novità è l’estensione soggettiva della procedura
monitoria a tutte le banche; espansione che, stando alla
“Relazione”, «trova giustificazione sia nella ratio sottesa alla
formazione dell’art. 102 della legge bancaria, sia nel superamento
della suddivisione delle banche in categorie istituzionali». Tale
estensione elimina quella disparità tra le banche, che aveva fatto
anche giustamente dubitare della legittimità costituzionale
dell’art. 102 l.b.; infatti, nella stessa “Relazione”, si
evidenzia come l’estensione della procedura monitoria agevolata a
tutte le banche elimini le disparità concorrenziali (sperequazioni
che, agli inizi degli anni novanta, erano state nuovamente
sottolineate dalle associazioni di categoria delle banche escluse
dall’agevolazione di cui all’art. 102 l.b.)([32]); ma, si può
aggiungere, anche al fine di eliminare disparità incostituzionali.
Ora dunque, oltre alla Banca d’Italia([33]), tutte le banche([34])
possono, per i rapporti di conto corrente, chiedere il decreto
ingiuntivo in base agli estratti conto e non più in base
all’estratto di saldaconti; questa è un’altra importante novità,
di contenuto più sostanziale, rientrante in un’ottica di maggiore
trasparenza e di tutela anche delle ragioni del cliente (infatti,
nella “Relazione” si legge che «la nuova norma, facendo esclusivo
riferimento all’estratto di conto corrente, risponde alla
necessità di tutelare il correntista anche nell’eventuale giudizio
susseguente al procedimento monitorio, consentendogli una
contestazione consapevole delle risultanze del documento stesso»),
e che comporta anche il limitare la procedura monitoria agevolata
ai soli rapporti, riguardanti l’attività bancaria, regolati in
conto corrente, mentre in base all’art. 102 l.b. tale procedura
poteva riguardare tutti i rapporti fra banca e cliente che erano a
debito di quest’ultimo (i rapporti a debito del cliente, non
regolati in conto corrente, erano assai poco frequenti nella
realtà ed infatti l’utilizzo, per fini monitori, dell’estratto di
saldaconti ha riguardato solo i rapporti di conto corrente)([35]).
Ci si è posti il quesito se, oltre ai rapporti, regolati in conto
corrente, derivanti dalla raccolta del risparmio tra il pubblico e
dell’esercizio del credito, l’art. 50 t.u.b. si applichi ai
rapporti posti in essere dalle banche nell’esercizio di attività
finanziarie e regolati anch’essi in conto corrente. Al riguardo
sono da segnalare posizioni dottrinali divergenti. C’è chi ritiene
la norma non estensibile a tali rapporti (non perché non è
possibile un’estensione analogica di un norma eccezionale, dato
che l’art. 50 t.u.b., parlando solo di “estratto conto”, non
statuisce espressamente una limitazione normativa in merito ad
alcuni rapporti regolati in conto corrente), perché «le ragioni
dell’esclusione, a pena di una irragionevole discriminazione dei
rapporti posti in essere da società finanziarie nell’esercizio
della loro attività statuaria, debbono ricercarsi nella ratio
sottesa alla previsione dell’art. 50, rinvenibile nell’esigenza di
salvaguardare la stabilità del sistema creditizio»([36]). Altri
invece ritengono che «in assenza di una distinzione operata dal
legislatore, va riconosciuta la possibilità del ricorso alla
procedura monitoria a tutti i rapporti regolati in conto corrente,
sia che accedano ad attività bancaria vera e propria, sia che
riguardino attività finanziarie ai sensi dell’art. 10 t.u.b.»([37]).
Qualunque sia la soluzione accolta al riguardo, l’ambito oggettivo
di applicazione dell’art. 50 t.u.b. è più circoscritto di quello
di cui all’art. 102 l.b. (anche se praticamente non vi è una
grande differenza, perché, come già ricordato, l’art. 102 l.b. ha
trovato un’applicazione limitata ai rapporti in conto corrente;
anzi, poiché l’ambito soggettivo si è esteso, i rapporti per i
quali ora è possibile richiedere la procedura monitoria agevolata
sono aumentati).
Inoltre, è stato anche affermato che la correlazione che il
secondo comma dell’art. 119 t.u.b. instaura tra “estratti conto” e
“rapporti regolati in conto corrente” suggerirebbe di limitare
l’applicazione dell’art. 50 t.u.b. ai soli crediti derivanti da
rapporti di quel tipo (svolti anche nell’esercizio di attività
finanziarie); tuttavia, la previsione di cui al primo comma
dell’art. 119 t.u.b., che dispone l’obbligo per le banche e gli
intermediari finanziari, nei contratti di durata, di inviare per
iscritto e periodicamente ai clienti «una comunicazione completa e
chiara in merito allo svolgimento del rapporto», potrebbe
suggerire di estendere l’ambito di applicazione dell’art. 50
t.u.b. anche ai crediti bancari derivanti da contratti di durata
non regolati in conto corrente([38]), cioè a tutti quei casi
disciplinati dal 1° comma dell’art. 119. t.u.b.; anche se
probabilmente non c’è una particolare esigenza di applicare l’art.
50 t.u.b. a questi rapporti, in quanto la banca è, in tali casi,
«normalmente già in possesso di documenti idonei a fornire la
prova del credito, anche ai sensi delle norme di diritto comune
sulle prove»([39]), salvo quanto previsto per le nuova forme di
finanziamento che richiedono la previsione della legittimità della
conclusione del contratto mediante strumenti diversi dal documento
stricto sensu. A supporto di questa tesi si considera come le
finalità delle due norme in questione siano convergenti, nel senso
che devono essere date al cliente quelle informazioni necessarie
per salvaguardare dapprima il suo diritto di informazione e,
successivamente ed eventualmente, il suo diritto di difesa. Ad
opposizione di questa tesi, però, si fa notare come «la
“comunicazione periodica alla clientela”, pur assolvendo il
medesimo obbligo di rendere trasparenti i rapporti tra banca e
cliente, non può essere equiparata in toto all’estratto conto che
presuppone un quid pluris nel rapporto di durata che pure
l’origina: il conto corrente appunto»([40]) (tra l’altro, stando
alle pubblicazioni dei casi giurisprudenziali, non pare si sia
tentato di applicare l’art. 50 t.u.b. a rapporti finanziari
regolati o meno in conto corrente).
Altra novità dell’art. 50 t.u.b. è il riferimento, come già detto,
all’art. 633 c.p.c., e non più all’art. 3 del r.d. n. 1531 del
1936, la cui norma era confluita nell’art. 635 c.p.c. (un
cambiamento logico in quanto i soggetti ai quali si applica l’art.
50 t.u.b. non sono, ad eccezione della Banca d’Italia, istituti
aventi natura pubblica e, quindi, non è ad essi applicabile l’art.
635 c.p.c.).
I.8 Problemi di legittimità costituzionale dell’art. 50 t.u.b.
Il “nuovo” art. 50 t.u.b., benché elimini le disparità tra banche,
non esclude altre questioni che potrebbero generare dubbi di
legittimità costituzionale; infatti, è vero che la normativa in
questione si ha per salvaguardare le esigenze di stabilità del
sistema bancario, ma, come afferma il Minervini, «non appare
sufficiente giustificazione della specialità della norma
l’asserita maggiore garanzia di una corretta amministrazione
contabile, che offrirebbero le banche; questo assunto, se
collegato alla soggezione a vigilanza, giustificherebbe se mai la
previsione dell’agevolazione a pro di tutte le imprese soggette a
pubblico controllo. Allo stato, è una norma di favore»([41]),
dunque, si potrebbe configurare una violazione dell’art. 3 Cost.
in relazione alla disparità tra le banche e le imprese soggette a
pubblico controllo([42]).
Perplessità sorgono anche dalla mancata menzione, tra i soggetti
di cui all’art. 50 t.u.b., degli intermediari finanziari,
quantomeno con riferimento agli intermediari iscritti nell’albo
speciale previsto dall’art. 107 t.u.b. (non è ad essi possibile
un’estensione della norma, non solo per il tenore letterale della
disposizione, ma anche per la sua eccezionalità), sottoposti alla
vigilanza regolamentare, ispettiva ed informativa della Banca
d’Italia([43]); e ciò specie se si ritiene l’art. 50 t.u.b.
applicabile a quei rapporti, in conto corrente, instaurati dalle
banche e riguardanti le attività finanziarie, con quelle ad esse
connesse e strumentali, e l’esercizio professionale nei confronti
del pubblico dei servizi di investimento. Ma alcuni autori, a
riguardo, giustificano tale esclusione facendo riferimento sempre
alla ratio della norma, che è quella di salvaguardare il sistema
bancario.
Inoltre, l’art. 50 t.u.b. (come era anche per l’art. 102 l.b.),
per i rapporti tra banca e ingiunto, potrebbe destare dubbio di
legittimità anche in merito all’art. 24 Cost.; al riguardo, però,
va rilevato che la Corte Costituzionale (4 maggio 1984, n.
137)([44]) si è già espressa per una situazione simile (in merito
ai professionisti che possono chiedere il decreto ingiuntivo ai
sensi dell’art. 636 c.p.c.) ed ha ritenuto che non ci sia un
privilegio ingiusto.
Perplessità, infine, si sono avute in merito ad un possibile
eccesso di delega, ma delle due deleghe contenute nell’art. 25
della l. n. 142 del 1992, quella riguardante l’emanazione del
testo unico (al riguardo il Minervini parla di “delega di secondo
grado”) non ha un oggetto definito con nitidezza e non vengono
dettati principi e criteri direttivi determinati con puntualità
(si parla solo di un testo unico che coordini le disposizioni che
venivano adottate con l’attuazione della II direttiva CEE con le
altre disposizioni vigenti nella stessa materia, apportandovi le
modifiche necessarie a tal fine); a ciò, c’è da aggiungere
«l’indirizzo accentuatamente liberale della dottrina e della
giurisprudenza della Corte Costituzionale nell’interpretazione e
nell’applicazione dell’art. 76 della Costituzione»([45]).
Capitolo II
L’applicazione dell’art. 102 l.b. e dell’art. 50 t.u.b.: il
permanere delle divergenze interpretative.
II.1 I contenuti dell’estratto di saldaconti e dell’estratto di
conto corrente.
Nella vigenza della “vecchia legge bancaria”, i soggetti che
inizialmente potevano ricorrere alla procedura monitoria agevolata
erano l’istituto di emissione, gli istituti di credito di diritto
pubblico, le banche di interesse nazionale e le casse di
risparmio; successivamente, come già detto, questa procedura fu
estesa a tutte le banche, per poi trovare attuale regolamentazione
nell’art. 50 t.u.b..
L’art. 102 l.b. prevedeva la formazione, da parte dei suddetti
soggetti, di un estratto di saldaconti per potere ottenere un
decreto ingiuntivo nei confronti del cliente-correntista; ora, il
legislatore non ha mai definito cosa sia il saldaconto, quindi, è
imprescindibile riferirsi alla prassi operativa delle banche per
qualificarlo, comprendendone così la natura ed il contenuto.
L’espressione saldaconti (la parola è un composto di saldare e
conto/i)([46]) (o saldaconto) allude alla possibilità (contemplata
dall’art. 1853 c.c.)([47]), che tra la banca ed il cliente
esistano più rapporti e più conti, che si compensano
reciprocamente e dei quali il documento in questione esprime il
saldo riassuntivo; inoltre, l’espressione al plurale usata dal
legislatore (estratto dei loro saldaconti) proverebbe, secondo
alcuni autori, che il credito per cui poteva richiedersi
l’ingiunzione doveva essere riferito a tutti i rapporti regolati
in conto corrente([48]), ma tale tesi non trovava riscontro nella
prassi, in quanto le banche erano solite presentare tanti estratti
di saldaconto quanti erano i rapporti con il cliente nei cui
confronti si richiedeva il decreto ingiuntivo (per quanto riguarda
le parole “saldaconti” o “saldaconto”, c’è da aggiungere che tali
espressioni sono usate indistintamente).
Dal punto di vista tecnico, il termine saldaconti designava un
particolare registro nel quale venivano riportati tutti i
movimenti a debito e a credito nei confronti del cliente; ebbene,
questo antiquato strumento contabile non viene più utilizzato da
lungo tempo, sostituito, in relazione all’evoluzione tecnologica,
elettrocontabile prima, elettronica poi, da schedari a fogli
mobili e, da ultimo, da mezzi informatici, così tali registri sono
venuti a mancare e non è stato più possibile avere da questi degli
estratti (ecco perché, tra l’altro, la parola “saldaconti” è stata
usata indistintamente rispetto all’espressione “estratto di
saldaconti”). Ma ciò non ha mai intaccato la vigenza e
l’applicabilità della norma. Proprio perché il legislatore non
fissava i requisiti formali del saldaconto, dunque, poteva essere
riferito ad una certificazione finale della compensazione di
partite riportate nella contabilità della banca, qualunque fosse
stato il sistema di contabilità da questa tenuto.
L’estratto di saldaconti, quindi, poteva anche essere costituito
semplicemente dal saldo finale a credito della banca([49]), senza
che fossero indicati gli addebiti e gli accrediti che
determinavano quel credito (difatti tale scarno documento era
utilizzato dalle banche nella procedura monitoria agevolata), non
permettendo così al giudice di valutare in alcun modo il documento
redatto dalla banca che si affermava creditrice, nemmeno la
giustezza delle operazioni matematiche (comunque, le banche
spesso, oltre a presentare il saldo finale, precisavano le varie
partite che avevano portato a tale saldo; si trattava di una
elencazione sicuramente non necessaria per l’ottenimento
dell’ingiunzione, ma utile in sede di un eventuale giudizio di
opposizione).
L’art. 50 t.u.b., come si sa, consente ora alle banche di accedere
alla procedura monitoria agevolata in base all’estratto di conto
corrente, sostituendolo all’estratto di saldaconti. Ma come per
quest’ultimo, anche per l’estratto di conto corrente il
legislatore non fornisce una definizione espressa. A differenza
del “vecchio” estratto di saldaconti, però, l’“attuale” estratto
conto indica un documento, diffusissimo nella prassi bancaria,
assoggettato ad una peculiare disciplina concernente il valore
probatorio e l’impugnabilità. E già da tempo la giurisprudenza ha
chiarito che, nonostante il tenore letterale dell’art 1832 c.c.,
che, al 2° comma, parla di «estratto conto relativo alla
liquidazione di chiusura», l’estratto conto non è solo quello di
chiusura finale, bensì anche quello di chiusura periodica, a
condizione che esso includa «tutte le voci a credito ed a debito
ricadenti nel periodo considerato, perché possa essere riportata a
nuovo (invece di essere liquidata) la somma che rappresenta la
differenza, quale prima posta della successiva fase del
conto»([50]).
Per quanto riguarda l’aspetto contenutistico, dalla prassi
bancaria e dall’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 1832
c.c., si deduce che l’estratto conto si delinea come un documento
recante la rappresentazione, non solo del saldo positivo o
negativo del conto, ma di tutte le operazioni che hanno
contribuito a formarlo; ed infatti la Corte di Cassazione, a
Sezioni Unite, ha chiarito che l’estratto conto deve «contenere la
contabilizzazione dei diritti di commissione, delle spese per le
operazioni che hanno dato luogo a rimesse (diritti che, salva
convenzione contraria, devono essere indicati nel conto, a norma
dell’art. 1826 c.c. richiamato dall’art. 1857 c.c.), degli
interessi (attivi e passivi) maturati, delle ritenute fiscali
sugli interessi liquidati a favore del correntista e di ogni altra
voce di dare e di avere»([51]).
Ed anche la “Relazione” al Decreto Legislativo n. 385 del
1993([52]) sottolinea come l’estratto conto «deve rappresentare il
risultato di tutte le voci a credito e a debito ricadenti
nell’arco di tempo considerato, ivi compresi i diritti di
commissione, le spese, le ritenute fiscali e gli interessi attivi
e passivi maturati, con l’indicazione di un saldo attivo o passivo
che costituirà la prima posta della successiva fase del conto». Ma
nonostante tali parole ricalchino (benché non completamente) le
affermate posizioni giurisprudenziali, vi è stato chi ha mostrato
qualche perplessità sull’utilizzo dell’espressione “risultato”, in
quanto potrebbe sorgere l’erronea convinzione che sia sufficiente
un dato contabile riassuntivo indicante il saldo a credito della
banca; inoltre, si è notato che nella Relazione non viene fatto
alcun riferimento alle causali delle singole operazioni, né si
precisa quale debba essere il periodo di riferimento([53]);
comunque sia, considerata la ratio della modifica al riguardo
effettuata dal nuovo Testo Unico rispetto alla precedente
normativa e viste le indicazioni della Suprema Corte e la prassi,
non pare ci siano dubbi che il contenuto degli estratti conti non
sia costituito dal solo risultato delle operazioni algebriche
delle varie voci e senza alcuna indicazione delle relative
causali.
L’estratto conto deve avere, per le sue finalità, un contenuto
chiaro ed intelligibile. Completezza ed intelligibilità sono
caratteristiche indefettibili dell’estratto conto; la completezza
impone non solo l’analiticità delle annotazioni dell’estratto
conto, ma anche che tutte queste voci siano corredate
dall’indicazione delle relative causali; mentre l’intelligibilità
è data da una redazione delle voci che possa essere compresa da
una persona di media cultura ed esperienza. Inoltre, a norma del
comma 2 dell’art. 119 t.u.b, l’estratto conto deve essere «inviato
al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con
periodicità semestrale, trimestrale o mensile». Dunque, il
correntista, attraverso tale documento dal contenuto completo ed
intelligibile inviato regolarmente, ha un’adeguata
rappresentazione dell’evolversi del rapporto di conto corrente,
garantendo così, almeno potenzialmente, la tutela del proprio
diritto di conoscenza ed, eventualmente, del proprio diritto di
difesa, in quanto si tratta di un riassunto contabile che consente
a chi lo riceve di controllare l’esattezza del saldo iniziale e di
quello finale sulla base delle scritture riportate di volta in
volta (controllo particolarmente difficile, se non impossibile, da
farsi attraverso l’estratto di saldaconti).
Infine, l’estratto di conto viene ordinariamente utilizzato nel
rapporto di conto corrente ed ha la finalità di “stabilizzarlo”,
nel senso che «in mancanza di opposizione scritta da parte del
cliente, gli estratti conto ... si intendono approvati trascorsi
sessanta giorni dal ricevimento» (art. 119 t.u.b, co. 2) (di qui
l’importanza della chiarezza ed intelligibilità dell’estratto);
mentre l’estratto di saldaconti serviva esclusivamente alla
procedura monitoria e, secondo alcune posizioni giurisprudenziali
e dottrinali, come prova oppure elemento di prova nel giudizio di
opposizione ed anche negli altri giudizi di cognizione.
II.2 La certificazione e la dichiarazione del dirigente di banca
di cui agli articoli 102 l.b. e 50 t.u.b.
Comune all’art. 102 l.b. e all’art. 50 t.u.b. è la previsione che
il dirigente bancario debba attestare l’esistenza del credito
nelle scritture contabili([54]) (certificato conforme ...) (si
tratta di un’attività ricognitiva) e dichiararne la veridicità e
la liquidità (si tratta di un’attività qualificata a carattere
eminentemente dichiarativo). Si hanno dunque
documenti-dichiarazioni, provenienti dalla stessa parte
ricorrente, che si sostanziano nell’attestazione dell’esistenza
della partita contabile da cui deriva la ragione creditoria([55]).
Il concetto di verità del credito implica che questo deve essere
realmente esistente al momento della richiesta d’ingiunzione, nel
senso che all’apparenza contabile deve corrispondere la realtà;
quindi, non dovrà trattarsi, ad esempio, di un credito che trova
una causa di estinzione per compensazione in una partita a debito
della banca. Mentre il concetto di liquidità (condizione
essenziale per ricorrere alla procedura monitoria ai sensi
dell’art. 633 c.p.c.) impone che il credito sia predeterminato nel
suo ammontare, senza che si debba procedere a calcoli od aggiunte,
se non meramente strumentali, e che sia immediatamente esigibile.
Un credito è esigibile quando è scaduto, o per il decorso della
naturale scadenza, o per la dimostrata decadenza del beneficio del
termine; nel caso di credito sottoposto a condizione, questa dovrà
essersi già avverata.
Ora, ci si è chiesti se il legislatore, nell’usare il termine
“dirigente”([56]), l’abbia inteso in senso giuslavoristico, oppure
l’abbia usato secondo la comune accezione che esso ha nel
linguaggio corrente; tra l’altro, le stesse diciture degli artt.
102 l.b. e 50 t.u.b. sono generiche in quanto fanno riferimento ad
«uno dei dirigenti». Riguardo alla “vecchia” legge bancaria, il
termine dirigente non veniva usato sempre in senso univoco, a
volte era abbastanza chiaro l’uso nel senso previsto dalla
contrattazione collettiva; altre volte, invece, è certo che
venisse usato in senso generico([57]) (specie quando il termine
“dirigente” era usato isolatamente, come nell’art. 102 l.b., e non
nell’elencazione di diverse categorie di personale). Ed infatti
nella prassi spesso gli estratti dei saldaconti venivano firmati
da soggetti non aventi la qualifica contrattuale di dirigente. Per
quanto riguarda l’art. 50 t.u.b.; anche qui (come negli altri due
articoli del decreto nei quali il vocabolo ricorre: il 23 ed il
53) sembra che il termine “dirigente” sia usato nel suo
significato generico di «chi ha funzioni e compiti direttivi in
una attività o per particolari servizi»([58]). Pertanto,
l’attività certificativa di cui all’art. 50 t.u.b. potrà anche
essere esercitata da un dipendente della banca, preposto ad un
determinato settore (es. direttore o vice direttore di filiale,
capo servizio, ecc.), seppure non sia dirigente ai sensi del
contratto collettivo del personale direttivo, ma potrà anche
essere un componente dell’organo amministrativo([59]). Contro
questa lettura però, c’è chi ritiene che, stante la puntuale
formula utilizzata dalla legge, il potere di certificazione ed
attestazione deve ritenersi consentito ai soli dirigenti([60]).
Posizioni differenti si hanno sulla questione se il dirigente di
cui all’art. 50 t.u.b., inteso nel detto “senso ampio”, derivi il
suo potere di autocertificazione direttamente dalla legge oppure
gli sia conferito dai competenti organi della banca (la questione
non riguarda ovviamente il legale rappresentante). Da una parte
della dottrina è stato affermato che, siccome la certificazione
deve avvenire in rappresentanza della banca ed i poteri di questa
vanno espressamente conferiti, è da ritenere che ai suddetti
soggetti tale potere di certificazione vada assegnato dai
competenti organi della banca e non derivi, invece, direttamente
dalla legge([61]); mentre, altra dottrina, ritiene che, nonostante
il dirigente operi in nome e per conto della banca, il suo potere
di rappresentanza gli sia attribuito direttamente dalla legge in
relazione al preciso ruolo che questi riveste nell’organizzazione
aziendale. Anzi, proprio dalla derivazione legislativa di tale
potere, sorge la necessità che il dirigente certificante debba
risultare individuabile con esattezza dal contenuto dell’estratto
conto; solo così sarà possibile verificare la sussistenza del
potere di certificazione in capo allo stesso e, di conseguenza,
potrà ritenersi soddisfatto il requisito formale previsto già
dall’art. 102 l.b. ed ora dall’art. 50 t.u.b.([62]). Se il potere
in questione non derivasse dalla legge, bisognerebbe verificare
per ogni singolo caso l’idoneità della delega e del delegante.
Riguardo poi alla natura del potere di “autocertificazione” del
dirigente bancario il Nigro, commentando l’art. 102 l.b., lo fa
rientrare nel potere generalmente spettante agli enti pubblici,
facendo equivalere la certificazione dirigenziale alle
attestazioni notarili([63]), ma su questo punto si è già detto che
il dirigente non è terzo rispetto al rapporto e che l’estratto di
saldaconti non viene tratto da libri bollati e vidimati; tutt’alpiù
poteva vedersi, nella genesi normativa dell’art. 102 l.b.,
un’assimilazione del dirigente bancario alla figura del pubblico
funzionario, ma questa è venuta meno col tempo e, di certo, non
riguarda l’attuale figura del dirigente bancario che certifica ai
sensi dell’art. 50 t.u.b..
Il potere di “autocertificazione” risulta oggi di difficile
inquadramento sistematico (come anche poco giustificabile, salvo
richiamare sempre il fine di stabilità del settore bancario, che,
tra l’altro, non può essere garantito solo dall’applicazione di
tale norma), in quanto è fuori discussione, come detto più volte,
che gli intermediari bancari e la loro attività hanno natura
privatistica; dunque, tale potere ha un carattere assolutamente
singolare e non c’è dubbio che questa certificazione ha il fine
specifico di rafforzare, dal punto di vista formale, il valore
probatorio del documento redatto dalle banche e di esonerarle
dalle formalità che sarebbero necessarie, ai sensi dell’art. 634
c.p.c., per utilizzare in sede monitoria le risultanze delle
proprie scritture contabili.
Un’altra querelle giurisprudenziale: se la certificazione e la
dichiarazione del dirigente di banca siano o meno elementi
essenziali per l’ottenimento del decreto ingiuntivo. Al riguardo,
la Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 2 dicembre
1968([64]), confermava la decisione di non concessione del decreto
ingiuntivo ad un estratto di saldaconti, in quanto, mancando la
dichiarazione di liquidità e verità del credito del dirigente (ma
le motivazioni addotte si possono riferire a maggior ragione per
la certificazione di conformità), non costituiva prova scritta per
l’ottenimento dell’ingiunzione; nella motivazione la Corte
spiegava che tale dichiarazione «non è una formalità indifferente
o derogabile, perché ad essa e ad essa soltanto è attribuito un
valore processuale in quanto tale, in quanto ritenuta formalità
sufficiente perché sia pronunciata ingiunzione, anche in difetto
di una delle prove scritte previste nel capitolo I del titolo I
del libro IV del codice di procedura civile e, in particolare, di
estratto autentico delle scritture di cui agli artt. 2214 ss.
c.c., bollate, vidimate e regolarmente tenute ... Il rispetto
rigoroso della forma torna ad essere requisito di validità tutte
le volte che la legge stessa condiziona il raggiungimento di uno
scopo o di un effetto ad una forma determinata. Ciò non è per una
sopravvivenza di arcaico formalismo, ma per il concetto
squisitamente moderno di garanzia processuale come aspetto nei
confronti delle parti del principio di legalità: infatti, quando
la forma è imposta dalla legge processuale, assume sempre funzione
di garanzia, in quanto costituisce un limite alla valutazione
discrezionale dell’idoneità dell’atto o del mezzo di prova». Altro
elemento di persuasione, nel supportare la tesi dell’essenzialità
delle dichiarazioni del dirigente bancario, è dato dalla genesi
normativa della sua previsione; giacché nella prima formulazione
dell’art. 102 l.b. (r.d.l. n. 1400 del 1937), come si è detto in
precedenza, era prevista semplicemente la certificazione di
conformità alle scritturazioni, successivamente, con la dicitura
definitiva della norma (l. n. 636 del 1938), fu introdotta la
dichiarazione di verità e liquidità del credito; questo
emendamento aveva il fine di «assicurare la maggiore garanzia
nella presentazione dell’istanza diretta ad ottenere il decreto di
ingiunzione»([65]), che non è venuto meno con l’art. 50 t.u.b, in
quanto, come affermato nella “Relazione” al d. lgs. n. 385 del
1993, «... la norma lascia immutate le altre previsioni contenute
nell’art. 102 della legge bancaria e in particolare: ... la
certificazione di veridicità e liquidità del credito a opera del
dirigente dell’ente interessato alla procedura».
Comunque, qualunque sia la genesi di questa previsione, c’è chi
riteneva la dichiarazione di verità e liquidità del credito
formalità non essenziale (valutazione differente riguardava la
certificazione), perché, essendo la stessa determinazione del
credito della banca, indicato nell’estratto di saldaconti, frutto
di un’operazione giuridica (e contabile) compiuta su
scritturazioni della banca stessa, è già in re ipsa indicatrice
della realtà e liquidità del credito. A sostegno della tesi che il
saldo dei rapporti bancari regolati in conto corrente si riferisce
sempre necessariamente ad un credito vero e liquido, dottrina ha
addotto due argomentazioni: a) secondo l’art. 1852 c.c. il
correntista può disporre in ogni momento delle somme risultanti a
suo credito con l’osservanza del termine di preavviso stabilito,
termine che non incide sulla liquidità e verità del credito, ma
solo sulla esigibilità. Ma proprio perché tale saldo è sempre
disponibile, non può che riferirsi ad un credito vero e liquido,
«ossia determinato nella sua consistenza ed ammontare ed
incontroverso nel suo titolo, ossia non suscettibile di
contestazioni od eccezioni, altrimenti verrebbe paralizzato il
potere del creditore di disporne in ogni momento, fungendo la
illiquidità, ovvero la esistenza di condizioni, da impedimento
alla concreta disponibilità del credito stesso»([66]); b) poiché
la banca ha il potere di operare la compensazione fra saldi
qualora esistano più conti o rapporti (art. 1853 c.c.), appare
ovvio che una precondizione per l’esercizio di tale potere è che i
vari crediti siano da ritenersi tutti liquidi e veri. E,
ovviamente, anche la responsabilità della banca (e del suo
dirigente) sorge nel momento dell’indicazione dell’entità del
credito; dunque, sarebbe stato sufficiente, per l’ottenimento del
decreto ingiuntivo, un estratto di saldaconti idoneo, sul piano
sostanziale, ad evidenziare gli elementi di fatto voluti dalla
legge per i fini previsti, anche mancando la dichiarazione di
realtà e liquidità del credito([67]).
Il Cabras è d’accordo con l’affermazione che la prescrizione
dell’art. 102 l.b. rappresenta un formalismo (e la suddetta
sentenza della Corte d’Appello di Bologna lo riconosce), ma questo
non è «inutile, né privo di significato: infatti si accompagna ...
ad una certa astrazione del credito, che consente alla banca di
ottenere il decreto ingiuntivo senza dover neanche rendere
esplicito il fondamento causale della propria pretesa»([68]).
C’è da rilevare che nella prassi le banche difficilmente non hanno
rispettato i requisiti formali previsti dall’art. 102 l.b., anche
perché ciò non costituiva un “impegno gravoso”. Comunque sia, la
tesi della non essenzialità dei requisiti formali indicati dalla
legge in merito dapprima agli estratti di saldaconti e, ora, agli
estratti conto non pare più facilmente sostenibile se si
considera che il legislatore ha riproposto i requisiti della
dichiarazione e, in particolare, dell’“autocertificazione”
nell’attuale art. 50 t.u.b..
Inoltre, sulle necessità dell’attestazione del funzionario di
banca (che impegna la sua responsabilità) e della completa
aderenza a quanto previsto dall’art. 102 l.b. in merito alla
documentazione da produrre, c’è da notare una risalente sentenza
della Cassazione([69]) nella quale si negava valore di prova per
l’ottenimento del decreto ingiuntivo ad un estratto notarile della
scheda di conto corrente in quanto, non trattandosi di estratto di
scritture bollate e vidimate, non era applicabile l’art. 634, co.
2, c.p.c.([70]), e, mancando l’ «attestazione che può essere fatta
solo da un funzionario della banca ed impegna la sua
responsabilità», non ci si trovava nell’ipotesi di cui all’art.
102 l.b. (si può presumere che, se la Cassazione avesse accolto la
tesi proposta del ricorrente Banco di Roma e si fosse
consolidata, si sarebbe anche potuto affermare che tale
documentazione avrebbe avuto lo stesso valore probatorio delle
scritture bollate e vidimate nei giudizi di cognizione).
Inoltre, c’è da supporre che, alla mancanza della dichiarazione di
conformità alle scritture contabili e della dichiarazione di
verità e liquidità del credito, sia da assimilare l’ipotesi in cui
non si riesca ad evincere dal documento chi sia il dirigente
autore delle attestazioni (si pensi, per esempio, ai casi in cui
non sono stati indicati il nome e cognome del dirigente o la sua
firma sia illeggibile)([71]).
Infine, essendo il dirigente certificante responsabile delle
attestazione che compie ai fini della procedura monitoria
agevolata, se la certificazione di conformità e l’attestazione di
verità e liquidità dovessero risultare non veritiere e,
conseguentemente, fosse accertata la responsabilità del dirigente,
egli incorrerebbe nella violazione di cui all’art. 485 c.p. (falso
in scrittura privata)([72]). Ma di diverso parere è il Valignani,
il quale ritiene che un comportamento fraudolento del dirigente
non ricada sotto la sanzione di alcuna norma penale; però, come lo
stesso autore rileva, per quanto concerne gli aspetti civilistici
è fuori discussione una precisa responsabilità sia del dirigente,
sia della banca, salva la possibilità di revocazione del decreto
pronunciato sulla base di un documento redatto in modo
fraudolentemente non rispondente al vero([73]).
II.3 Gli estratti di saldaconti e la loro utilizzazione nella
(limitata alla) procedura monitoria.
Il dirigente di banca, sotto la vigenza della “vecchia” legge
bancaria, redatto l’estratto di saldaconti, poteva chiedere al
giudice l’emanazione del decreto ingiuntivo.
Come si sa, il procedimento di ingiunzione rientra tra quegli
accertamenti che, nella terminologia del Chiovenda, sono detti
“accertamenti con prevalente funzione esecutiva”, in quanto
caratterizzati, dal punto di vista funzionale, dall’esigenza di
conseguire, il più rapidamente possibile, il titolo esecutivo e
con esso l’avvio dell’esecuzione forzata; nonché, dal punto di
vista strutturale, dalla sommarietà della cognizione. Il
procedimento ingiuntivo contempera le esigenze di celerità con
quelle del contraddittorio attraverso l’espediente tecnico della
ripartizione del procedimento in due fasi; la prima (che è la sola
che presenta i caratteri della sommarietà della cognizione) si
instaura ad iniziativa di chi, affermandosi creditore, fa valere
il suo diritto di credito e si svolge inaudita altera parte,
concludendosi con il rigetto o l’accoglimento del ricorso, ed in
quest’ultimo caso il giudice emette il decreto ingiuntivo, da
notificarsi al debitore ingiunto. Quest’ultimo può entro quaranta
giorni (o altro termine stabilito dal giudice e compreso tra dieci
e sessanta giorni; ulteriori termini sono previsti se l’intimato
risiede in uno Stato dell’Unione europea o in uno Stato
extracomunitario) proporre opposizione al decreto ingiuntivo,
instaurando così un giudizio (eventuale perché lasciato alla sua
iniziativa) che si svolge con tutte le garanzie del
contraddittorio (c.d. contraddittorio differito) e che è ancora di
primo grado, in quanto si sostituisce interamente a quello
svoltosi sommariamente nella prima fase([74]); il decreto
ingiuntivo viene così sostituito dalla sentenza che chiude la fase
di opposizione. Nei casi in cui l’ingiunto non abbia fatto
opposizione o, fatta opposizione, non si sia costituito, il
giudice, su istanza anche verbale del ricorrente, e previa
verifica della notificazione del decreto (ed eventuale sua
rinnovazione) se non c’è stata opposizione, dichiara il
provvedimento esecutivo, divenendo questo a tutti gli effetti
titolo esecutivo, che gode inoltre dell’agevolazione di non dover
essere nuovamente notificato per procedere ad esecuzione forzata.
La legge, però, non dice espressamente che il decreto ingiuntivo
non opposto (od opposto con giudizio poi estinto o dichiarato
inammissibile o improcedibile) acquista l’efficacia di cosa
giudicata; tuttavia la dottrina e la giurisprudenza prevalenti
sono concordi nel ritenere ciò sul fondamento di disposizioni di
legge dalla quali si può desumere l’intenzione del legislatore di
attribuire al decreto ingiuntivo l’efficacia propria del
giudicato([75]). Discusso è se l’efficacia di cosa giudicata
consegua automaticamente al decorso del termine o se invece si
verifichi solo a seguito della dichiarazione di esecutorietà.
Condizione per l’accoglimento del ricorso è la prova scritta del
diritto che si intende far valere e che il giudice deve valutare;
nel caso dell’estratto di saldaconti([76]), poiché il suo
contenuto poteva limitarsi all’indicazione del saldo([77]), con
ovviamente l’adempimento delle prescrizioni imposte al dirigente
di banca, l’attività del giudice si limitava di fatto ad un
controllo formale del documento e ad “un atto di fede” sulla
pretesa creditoria della banca, rendendo poco probabile un rigetto
della domanda ai sensi dell’art. 640 c.p.c. (bisogna ricordare
però che spesso le banche producevano altresì documentazione non
necessaria ai fini dell’emanazione del decreto; documenti che
sarebbero stati poi utili nell’eventuale fase di opposizione;
oppure necessari a dimostrare il pericolo di grave pregiudizio di
cui all’art. 642 c.p.c. e chiedere, dunque, l’esecuzione
provvisoria del decreto). Quindi, la constatazione sulla reale
esistenza e consistenza del credito veniva “affidata” interamente
al debitore ingiunto, il quale, tra l’altro, aveva un termine
abbastanza breve per verificare la realtà del debito, calcolarne
l’ammontare (non sempre agevolmente, poiché il saldaconti, che si
limitava all’enunciazione del saldo, poteva riguardare più
rapporti) e procedere all’opposizione (nel procedimento
d’ingiunzione c’è l’inversione dell’onere dell’iniziativa circa
l’instaurazione del contraddittorio per il giudizio a cognizione
piena e completa, in quanto essa viene addossata alla parte che,
il più delle volte, ne conosce l’utilità o meno).
Come già detto, nel procedimento di ingiunzione il debitore
ingiunto, opponendosi, instaura un giudizio di cognizione dove i
propri diritti vanno provati; e non è detto che la prova
sufficiente all’emanazione del provvedimento monitorio costituisca
piena prova nel giudizio di cognizione. Ora, riguardo all’estratto
di saldaconti si sono avute, specie in ambito giurisprudenziale,
diverse posizioni che attribuivano ad esso o un valore di piena
prova anche nel giudizio di opposizione, o lo si considerava
elemento indiziario, oppure non gli si attribuiva alcuna capacità
probatoria.
L’interpretazione che non riconosceva nemmeno un valore di
elemento indiziario all’estratto di saldaconti nel giudizio di
opposizione è ben delineata in due sentenze della Suprema Corte,
la prima è la n. 5279 del 1979([78]), l’altra è la n. 8128 del
1990([79]). Nella prima di queste sentenze, che riguardava un caso
di ammissione al passivo fallimentare, si faceva un chiaro
riferimento alla lettera della norma che non estendeva
l’“utilizzo” del saldaconti al giudizio di cognizione, inoltre, si
riconosceva una incostituzionalità nell’ipotesi di estensione
dell’applicazione del saldaconto oltre la procedura monitoria; la
Corte di Cassazione affermava precisamente che «la possibilità di
estendere l’efficacia probatoria di questi estratti agli ordinari
giudizi di cognizione è esclusa sia dalla lettera della
disposizione in esame (che limita tale efficacia espressamente al
procedimento di ingiunzione) sia dal principio dell’uguaglianza
delle parti nel processo: principio che riceve nuova forza
dall’articolo 3 Cost. e che rimarrebbe violato se si consentisse
alla parte che ha l’onere della prova di dimostrare il proprio
assunto attraverso la semplice enunciazione».
La seconda sentenza citata, facendo un raffronto tra l’art. 102
l.b. e l’art. 2710 c.c., confermava questo indirizzo con una
motivazione più articolata in quanto si considerava
l’eccezionalità di una norma che consentiva la formazione di una
prova a proprio favore. La Suprema Corte asseriva che, a conferma
della non utilizzabilità dell’estratto di saldaconti nel giudizio
di cognizione, bisognava considerare come «dalla esaustiva
disciplina delle prove, posta dal titolo II del libro VI del
codice civile, è evincibile il principio generale secondo cui la
dichiarazione resa od il documento redatto da uno dei contendenti
è invocabile a suo danno, non a suo favore, salvo diversa
previsione; previsione sottratta, per la sua portata di eccezione,
alla possibilità di estensione oltre i casi espressamente
contemplati (art. 14 disp. prel.) ... Anche la contabilità
d’impresa soggiace alla regola generale e, quindi, è in grado di
fornire solo elementi a svantaggio di chi la tiene, ai sensi
dell’art. 2709 c.c., salvo che ricorra la specifica ipotesi
dell’art. 2710 c.c., quella cioè dei rapporti fra imprenditori
inerenti all’esercizio dell’impresa, nella quale i libri, purché
rispettino determinate prescrizioni formali, “possono fare prova”
a favore. Con riguardo all’estratto di saldaconti, che è uno
stralcio della contabilità d’impresa bancaria, un ampliamento
dell’eccezione introdotta dal citato art. 2710 c.c., nel senso che
l’estratto medesimo, certificato conforme, faccia sempre prova in
ordine ai crediti della banca verso il cliente, non è ravvisabile
nell’art. 102 l.b.; questo, infatti, sottintendendo un
apprezzamento della garanzia di autenticità della contabilità di
determinati istituti di credito e delle attestazioni provenienti
da un loro direttore, non va al di là di un esonero dalle
formalità che sarebbero altrimenti necessarie per utilizzare la
contabilità dell’impresa ai fini dell’ingiunzione ..., mentre non
esprime alcuna disposizione che possa, direttamente od
indirettamente, indicare l’intento del legislatore di assegnare a
detto atto unilaterale la consistenza di documento-prova a favore
del suo autore. La norma in esame, in altre parole, integra (ed
anticipa) l’art. 635 c.p.c., equiparando gli estratti dei
saldaconti, per il conseguimento di decreto d’ingiunzione, ai
libri o registri della pubblica amministrazione, ma non introduce
deroghe ai comuni criteri che presiedono alla prova civile in sede
cognitoria, né sposta sul cliente della banca l’onere di
dimostrare, a pena di soccombenza, l’erroneità od inattendibilità
dei conteggi da essa effettuati». In merito a quest’ultima
sentenza potrebbe lasciare perplessi la mancata osservazione della
difformità sostanziale dell’estratto ex art. 102 l.b. da quello di
cui all’art. 2710 c.c., ma ciò non riguarda, a ben vedere, l’iter
logico della motivazione; criticabile appare il riferimento
all’art. 635 c.p.c. che non era più sostenibile nel 1990, ma, come
è stato sottolineato dal Bussoletti, «a maggior ragione non si può
riconoscere agli estratti di saldaconti efficacia probatoria
maggiore di quella spettante alle risultanze documentali della
pubblica amministrazione (art. 635 c.p.c.), quando si consideri
che la possibilità di considerare come una certificazione di
pubblici ufficiali l’attestazione dei funzionari che sottoscrivono
gli estratti di saldaconti va definitivamente abbandonata»([80]);
cioè, l’efficacia probatoria del saldaconti non si differenziava
da quella relativa ai documenti ex art. 635 c.p.c. (e 634 c.p.c.),
per cui era limitata alla fase monitoria. Inoltre, benché tale
sentenza avesse richiamato esplicitamente la sentenza n. 5729 del
1979, affermando di confermarne l’indirizzo, pare si attesti più
sulla posizione “intermedia” che riconosceva all’estratto di
saldaconti un valore indiziario nel giudizio di opposizione,
infatti si parla solo di documento-prova; ma bisogna considerare
che la Suprema Corte confermava una sentenza d’appello della Corte
di Venezia che aveva ritenuto corretta la revoca di un decreto
ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 102 l.b. in base alla
opposizione dei debitori anche se le loro contestazioni erano
«generiche, ma pur sempre tali da imporre all’attrice di assolvere
l’onere probatorio secondo la previsione dell’art. 2697, comma 1,
c.c.([81])».
Il Santarsiere, annotando favorevolmente la sentenza della
Cassazione n. 8128 del 1990, riteneva che l’art. 102 l.b. non
esprimesse alcun intento del legislatore di assegnare all’estratto
di saldaconti, certificato conforme, la consistenza di prova a
favore del proprio autore, in sede di cognizione([82]).
Era ovvio che, non riconoscendo alcun valore all’estratto di
saldaconti nel procedimento di opposizione, alcuni autori
andassero a collocare l’art. 102 l.b. tra i c.d. procedimenti
puri, dove il documento-prova opera solo ai fini della pronuncia
di ingiunzione e la sua efficacia si esaurisce con l’emanazione
del decreto; di conseguenza, nel caso in cui il debitore ingiunto
impugni il decreto, anche senza specifiche contestazioni, il
convincimento del giudice dovrà necessariamente prescindere dal
documento impugnato e torneranno a valere le regole proprie del
procedimento ordinario con la distribuzione dell’onere della prova
fra le parti. L’art. 102 l.b. era dunque una norma di carattere
esclusivamente processuale, per cui all’estratto di saldaconti
veniva conferita efficacia probatoria solo ai fini del
procedimento ingiuntivo. Si sottolineava come i
documenti-dichiarazioni di cui ai n. 2 e 3 dell’art. 633 c.p.c. e
all’art. 102 l.b. si differenziavano dalle prove di cui al n. 1
dell’art 633 c.p.c.; in quanto, mentre i documenti-prova scritta
conservano la loro efficacia probatoria pure nel successivo
giudizio di opposizione, la dichiarazione-documento aveva
un’efficacia provvisoria e limitata, poiché era un atto in grado
di determinare l’ottenimento della pronuncia ingiunzionale e che
nell’ambito di questo procedimento aveva natura di prova scritta,
ma che perdeva tale natura ed efficacia al di fuori del
procedimento per il quale era previsto([83]). Né si sarebbe potuta
applicare in via analogica la disciplina dell’estratto conto (e
della sua impugnazione), in quanto, come detto più volte, il
saldaconti non era un vero estratto, ma in realtà era un mero atto
dichiarativo([84]) che, previsto da una norma di carattere
eccezionale, veniva ad esistere solo in una “fase critica” del
rapporto (o dei rapporti) tra banca e cliente.
Accogliendo la tesi dell’utilizzo dell’estratto di saldaconti al
solo procedimento monotorio, risultava “conveniente” all’ingiunto
fare opposizione anche con contestazioni del tutto generiche,
sottraendo ogni efficacia al decreto ingiuntivo, salva la sua
eventuale esecutorietà provvisoria (che per questi rapporti poteva
esserci solo in caso di pericolo di grave pregiudizio nel ritardo,
e la necessità di questa celerità di certo non era dimostrabile
solo con lo “scarno” estratto di saldaconti).
E proprio dal fatto che una contestazione generica avrebbe
determinato l’inutilizzabilità dell’estratto di saldaconti nella
fase di opposizione, si mossero le critiche a questa posizione,
affermando che, se l’art. 102 l.b. fosse stato interpretato in tal
senso, sarebbe stata del tutto inutile la facoltà concessa alle
banche da questa disposizione, e ciò non avrebbe consentito il
raggiungimento degli obiettivi prefissi dalla norma([85]). Ma c’è
comunque da considerare che il debitore, se diligente, avrebbe
valutato l’opportunità di una opposizione, in quanto un’eventuale
soccombenza avrebbe avuto il solo effetto di posticipare il
pagamento e di determinare un accollo di ulteriori spese;
inoltre, ai sensi dell’art. 648 c.p.c., «il giudice istruttore, se
l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta
soluzione, può concedere, con ordinanza non impugnabile,
l’esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata
concessa a norma dell’art. 642».
II.4 (segue) Gli estratti di saldaconti come prova nei giudizi di
cognizione.
Del tutto differente dall’esposto orientamento è la tesi che
attribuiva all’estratto di saldaconti efficacia di prova anche nel
giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ed in ogni altro
giudizio di cognizione.
Per quanto riguarda la giurisprudenza di legittimità, la prima
pronuncia nella quale si riconosceva all’estratto di saldaconti
valore sufficiente a provare l’an ed il quantum del credito
bancario nel giudizio di opposizione è la nota sentenza n. 1860
del 1968([86]), che è utile analizzare.
Nella motivazione di tale sentenza si affermava infatti che
«l’art. 102 l.b. contempla esplicitamente il solo caso del decreto
di ingiunzione, ma ciò non significa che l’efficacia probatoria
dei detti saldaconti sia limitata alla fase di concessione del
decreto ingiuntivo. Ove trattasi di saldaconti muniti della
prescritta certificazione di conformità alle scritture contabili,
essi spiegano la loro efficacia probatoria (salvo prova contraria)
anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, così come
in ogni altro processo di cognizione. Ed allorché trattasi di
saldaconti già trasmessi al correntista e da questi non contestati
nel termine stabilito, la loro efficacia probatoria è piena e
completa, al pari di quella che gli art. 1832 e 1857 c.c.
riconoscono agli estratti di conto corrente bancario non
contestati tempestivamente e da intendersi perciò approvati». La
Suprema Corte proseguiva riconoscendo che la Banca Commerciale
Italiana (banca d’interesse nazionale), nel giudizio di merito,
aveva provato pienamente il suo credito producendo le copie degli
estratti conto trasmessi al debitore e mai contestati e che era
onere del debitore dimostrare che il diritto di credito della
banca si era ridotto o estinto.
Appare subito evidente come la Corte di Cassazione non abbia
considerato che il saldaconti era redatto una tantum, aveva una
propria autonomia ed un ambito di efficacia indipendente dalla
vicenda di diritto sostanziale che lo precedeva, aveva finalità
esclusivamente processuali, precisamente monitorie, e conteneva
solo il saldo debitore; mentre l’estratto conto viene
periodicamente inviato al cliente, se non contestato assume valore
di prova che non ammette prova contraria, evidenzia i movimenti
del conto nonché il saldo risultante dalle partite di rimesse e di
prelievi, perciò, «confondere i due documenti ed estrapolare
dall’uno all’altro le norme che li regolano non appare né corretto
né possibile»([87]). Pertanto, non sembra condivisibile il
ragionamento della Suprema Corte che ricollegava l’efficacia
probatoria del saldaconti non ad un suo valore intrinseco, bensì
al fatto che era stato trasmesso al correntista l’estratto conto
senza che costui l’avesse contestato nei termini ex art. 1832
c.c.; «l’equivoco sta nell’aver considerato l’estratto di
saldaconto non come documento avente un suo peculiare ambito di
autonomia e di efficacia, ma come elemento di una fattispecie
complessa, come documento terminale di una serie, preceduta
dall’invio degli estratti conto e dalla mancata impugnazione degli
stessi, e conclusasi nella redazione del saldaconto in base
all’art. 102. L’efficacia di prova deriverebbe, quindi, al
saldaconto dalla vicenda di diritto sostanziale che l’ha
preceduto, e verrebbe ad avere un effetto aggiuntivo rispetto alla
preclusione prevista dall’art. 1832 c.c.. Tale costruzione
giuridica, indipendentemente da ogni considerazione sostanziale,
non può essere assolutamente condivisa ... Ma l’equivoco più
evidente in cui è incorsa la Suprema Corte sta nell’avere
equiparato, quanto al contenuto ed alle finalità, il saldaconto
previsto dall’art. 102 l.b. con l’estratto periodico di conto
corrente. Tali documenti, invero, hanno contenuto e finalità
diverse»([88]). La sentenza in commento richiamava per l’estratto
di saldaconto la normativa dell’art. 1842 c.c., deducendone
l’efficacia di prova, ed attribuiva ad un documento processuale
una normativa di diritto sostanziale che non gli apparteneva; e
tale contraddizione si evince anche dal fatto che la Cassazione
affermava che l’efficacia probatoria del saldaconto poteva essere
vinta da adeguata prova contraria, ma ciò era in contrasto con la
stessa norma di cui all’art. 1832 c.c., che, secondo questa
pronuncia, costituiva il fondamento probatorio del saldaconti.
La Corte di Cassazione ha comunque più volte confermato tale
orientamento; nella sentenza n. 6638 del 1971([89]), dove si
subordina l’efficacia probatoria fino a prova contraria alla
certificazione di conformità da parte del dirigente dell’istituto;
nella sentenza n. 6656 del 1987([90]), dove si è affermato
nuovamente che «l’estratto di saldaconto ha efficacia probatoria,
fino a prova del contrario, non soltanto per la concessione del
decreto ingiuntivo (come disposto espressamente negli artt. 102
delle ll. 7 marzo 1938, n 141 e 7 aprile 1938, n. 636), ma anche
nel giudizio di opposizione allo stesso e in ogni altro
procedimento di cognizione» (e ciò anche nei confronti del
coobbligato in base ad una fideiussione omnibus), ma anche qui poi
si sono richiamati gli estratti conto inviati al correntista e non
impugnati nei termini previsti, ricorrendo quindi nelle stesse
censure già formulate per la sentenza n. 1860 del 1967 della
stessa Corte. Inoltre, la Suprema Corte ha ribadito nel 1992 per
due volte questo orientamento, la prima nella decisione n.
2765([91]) e la seconda nella sentenza n. 11948([92]) dello stesso
anno; infine, l’ha riconfermato, nonostante la decisione n. 6707
del 1994 di cui si dirà, con la sentenza n. 1101 del 1995([93]).
Per giustificare l’efficacia probatoria dell’estratto di
saldaconti in sede di opposizione si era anche affermato che
dall’attestazione del dirigente di banca di conformità alle
scritture contabili sarebbe derivato un valore probatorio che
determinava una normale distribuzione fra le parti dell’onere
della prova; e questa modifica sarebbe stata operante anche nel
giudizio di opposizione all’ingiunzione, poiché non veniva meno in
questa fase la sostanziale conformità del certificato alle
scritturazioni della banca([94]). Ma tale assunto non considerava
che la disciplina di cui all’art. 102 l.b., come agli artt. 634
ss. c.p.c., era applicabile solo al procedimento monitorio,
superato il quale trova nuovamente applicazione la disciplina
comune in tema di onere della prova e di efficacia dei mezzi di
prova([95]). Inoltre, l’interpretazione “filobancaria” dell’art.
102 l.b. attribuiva all’estratto di saldaconto efficacia
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