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L'estratto di conto corrente bancario: questioni in tema di efficacia probatoria

 

Fonte riservata

 

05 settembre 2005

 

Di Marco Sciddurlo

 

Tesi di laurea in Diritto bancario

Università degli Studi di Bari, Facoltà di Giurisprudenza

Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Antonella Antonucci

Anno accademico 2003-2004

 

 

INDICE

 
CAPITOLO I
L’articolo 102 della “legge bancaria” e l’articolo 50 del “Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”.
 
I.1  Il procedimento monitorio agli inizi del secolo XX.
I.2  L’introduzione dell’art. 102 della legge bancaria.
I.3  L’art. 102 l.b. e gli artt. 633, 634 e 635 c.p.c.: il permanere della procedura monitoria agevolata.
I.4  L’art. 102 l.b. e l’art. 2710 c.c.: estensione del privilegio?
I.5  Problemi di legittimità costituzionale dell’art. 102 l.b.
I.6  L’introduzione dell’art. 50 del Testo Unico Bancario.
I.7  Continuità e differenze tra l’art. 50 t.u.b. e l’art. 102 l.b.
I.8  Problemi di legittimità costituzionale dell’art. 50 t.u.b.
 
 
CAPITOLO II
L’applicazione dell’art. 102 l.b. e dell’art. 50 t.u.b.: il permanere delle divergenze interpretative.
 
 
II.1 I contenuti dell’estratto di saldaconti e dell’estratto di conto corrente.
II.2 La certificazione e la dichiarazione del dirigente di banca di cui agli articoli 102 l.b. e 50 t.u.b.
II.3  Gli estratti di saldaconti e la loro utilizzazione nella (limitata alla) procedura monitoria.
II.4 (segue) Gli estratti di saldaconti come prova nei giudizi di cognizione.
II.5 (segue) Gli estratti di saldaconti come elemento indiziario.
II.6 L’applicazione dell’art. 50 t.u.b. nel giudizio monitorio: il ruolo dell’approvazione.
II.7 (segue) L’efficacia probatoria dell’estratto conto bancario.
II.8 La posizione del fideiussore.
 
CAPITOLO III
Gli estratti di saldaconti e di conto corrente e l’ammissione al passivo fallimentare.
 
 
III.1 L’estratto di saldaconti come documento giustificativo per l’ammissione al passivo fallimentare: pareri favorevoli.
III.2 (segue) L’estratto di saldaconti come documento giustificativo per l’ammissione al passivo fallimentare: pareri contrari.
III.3 (segue) L’estratto di saldaconti come estratto di libri bollati e vidimati.
III.4 (segue) L’estratto di saldaconti come presunzione semplice. 
III.5 (segue) La soluzione della Suprema Corte.
III.6  L’estratto di conto corrente come documento giustificativo per l’ammissione al passivo fallimentare: pareri favorevoli.
III.7 (segue) Le contestazioni del curatore e la produzione dei documenti giustificativi del saldo bancario.
III.8 (segue) L’estratto di conto corrente come documento giustificativo per l’ammissione al passivo fallimentare: pareri contrari.
III.9 La riforma del diritto fallimentare e l’accertamento dei crediti bancari di conto corrente.
 
 
BIBLIOGRFIA
INDICE DELLA GIURISPRUDENZA CONSULTATA
 
 
 
Capitolo I
 
L’articolo 102 della “legge bancaria” e l’articolo 50 del “Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” nell’ordinamento.
 
 
I.1 Il procedimento monitorio agli inizi del secolo XX.
 
Il procedimento di ingiunzione fu introdotto dal legislatore nel nostro ordinamento con il r.d. 24 luglio 1922, n. 1036 e, successivamente, con il r.d. 7 agosto 1936, n. 1531, nuove norme concorsero a disciplinarlo. In particolare, il r.d. n. 1036 del 1922 disponeva, all’art. 1, che «L’ingiunzione giudiziale di pagamento o di consegna può essere pronunciata per un credito liquido ed esigibile in denaro, ovvero in merci o altre cose fungibili, fondato su prova scritta, valida secondo le norme del codice civile o del codice di commercio».
In riferimento alle banche pubbliche determinante era la norma di cui all’art. 3 del r.d. n. 1531 del 1936, dove si stabiliva che «... le amministrazioni dello Stato e degli enti od istituti sottoposti a tutela e a vigilanza amministrativa possono chiedere l’ingiunzione anche in base alle risultanze dei loro libri e registri, purché siano state osservate le prescrizioni eventualmente stabilite nelle leggi e nei regolamenti per la tenuta di tali libri o registri. L’osservanza di queste prescrizioni è attestata dal notaio o dal funzionario che sia specialmente autorizzato all’uopo in base alle relative leggi o regolamenti»; mentre le banche private accedevano alla procedura monitoria ai sensi dell’art. 2 dello stesso decreto, secondo il quale «I commercianti possono richiedere il decreto di ingiunzione, anche contro persone non commercianti per pagamenti relativi a somministrazioni di merci o di denaro, producendo l’estratto autentico dei loro libri di commercio o di quelli prescritti dalle leggi fiscali, da cui risultino le somministrazione fatte o l’addebitamento delle somme dovute». Ovviamente quest’ultima norma non era applicabile alle banche pubbliche, le quali, ai sensi dell’allora codice di commercio, non essendo qualificabili come “commercianti”, non erano obbligate alla tenuta dei “libri di commercio”.   
 
 
I.2  L’introduzione dell’art. 102 della legge bancaria.
 
L’esigenza di un’adeguata tutela della liquidità bancaria (necessità particolarmente sentita nei primi decenni del secolo XX, a causa della negativa situazione economica post-bellica e della degradazione della “banca mista”, che provocarono una crisi generale del mondo bancario e serie difficoltà ad alcuni istituti di credito) faceva avvertire l’inadeguatezza dell’art. 3 del r.d. n. 1531 del 1936 nella rapida esazione dei crediti bancari.
Ed allora, nel quadro normativo che vedeva le banche assoggettate a comuni norme procedurali, si “innestò” l’art. 102 l.b.([1]), dove si disponeva che «L’istituto  di emissione e gli istituti di credito di diritto pubblico possono chiedere il decreto di ingiunzione, ai sensi dell’art. 3 del regio decreto 7 agosto 1936 n. 1531, anche in base all’estratto dei loro saldaconti, certificato conforme alle scritturazioni da uno dei dirigenti dell’istituto interessato, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido. La precedente disposizione si estende alle banche di interesse nazionale, nonché alle casse di risparmio aventi un patrimonio di almeno 50 milioni di lire». 
Quella appena riportata è la stesura definitiva, così come formulata dalla l. 7 aprile 1938, n. 636, della disposizione riguardante la possibilità, per alcune banche, di chiedere il decreto ingiuntivo, secondo quanto previsto dall’art. 3 del r.d. n. 1531 del 1936, anche in base all’estratto di saldaconti, permettendo così un’estensione dell’applicazione della procedura monitoria attraverso documenti e modalità che prima della normativa di cui all’art. 102 l.b. (e comunque solo per i soggetti ivi indicati) non sarebbe stata possibile nemmeno in via analogica; un ampliamento che dava luogo ad una procedura monitoria agevolata, necessaria alle specifiche esigenze delle banche indicate.
Bisogna al riguardo sottolineare che nella prima stesura della legge bancaria (r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375) tale disposizione non era riportata per il semplice motivo che, non essendo stato ancora emanato il r.d. n. 1531 del 1936, mancava nell’ordinamento la norma di cui all’art. 3 di tale regio decreto; ma quando esso fu promulgato, subito dopo fu introdotta, col r.d.l. 17 luglio 1937, n. 1400, la norma che disponeva la procedura monitoria agevolata per determinate banche nella seguente formulazione: «L’istituto di emissione e gli istituti di credito di diritto pubblico possono chiedere il decreto di ingiunzione, ai sensi dell’art. 3 del regio decreto 1936, n. 1531, anche in base all’estratto conto dei loro saldaconti, certificato conforme alle scritturazioni da uno dei dirigenti dell’istituto interessato. La precedente disposizione si estende alle banche di interesse nazionale» (questa disposizione, nella sua originaria formulazione, fu riportata anche nella legge 7 marzo 1938, n. 141, che convertiva il r.d.l. 1936, n. 375 – la prima formulazione della legge bancaria –); successivamente, la legge 7 aprile 1938, n. 636, modificava la norma, introdotta dal r.d.l. che convertiva, e ne estendeva, inoltre, l’applicazione alle casse di risparmio con un patrimonio di almeno 50 milioni di lire.
Ponendo in relazione l’art. 102 l.b. con l’art. 3 del r.d. n. 1531 del 1936, sembra evidente che il legislatore del ’36-’38 abbia voluto riservare questo trattamento agevolato di celere riscossione dei crediti a banche di natura pubblica (come erano l’istituto di emissione e gli istituti di diritto pubblico([2])) o aventi una natura pubblicistica (come erano le banche di interesse nazionale e le casse di risparmio)([3]) ed infatti, nella “Relazione presentata alla Commissione di Finanza sul disegno di legge per la conversione in legge del r.d.l. 12 marzo 1936 n. 375”, è scritto che «... per quanto concerne l’Istituto di emissione e gli Istituti di credito di diritto pubblico, che sono tutti Enti pubblici, la norma è già nel sistema dell’art. 3 del Regio decreto 7 agosto 1936, n. 1531, il quale fa menzione in generale di risultanze dei libri o registri. La disposizione appare poi  opportuna per le Banche di interesse nazionale. Siffatto interesse esige, invero, una rapida esazione dei crediti risultanti dai loro saldaconti».
Poiché le banche di cui all’art. 102 l.b. erano, come già detto, pubbliche o aventi rilevanza pubblicistica([4]), si è ritenuto che la norma in questione fosse una specificazione in materia bancaria della disposizione  riferentesi alle amministrazioni statali ed a quelle poste a tutela o a vigilanza amministrativa (e ciò pare confermato, oltre da quanto esplicitato nella Relazione suddetta, anche dallo stesso tenore della prescrizione – ai sensi dell’art. 3 del r.d. ... –); cioè, c’era una certa “omogeneità” con i soggetti di cui all’art. 3 del r.d. n. 1531 del 1936([5]), ma c’erano anche delle specifiche esigenze tecniche che comportavano la necessità di introdurre una specifica norma (art. 102 l.b.) per determinate banche; e tra queste due norme c’era un “rapporto di dipendenza” e non di autonomia, cioè, l’art. 102 l.b. adattava alle esigenze proprie del settore creditizio la previsione più generale, che ne costituiva, perciò, il modello([6]).
E’ evidente, allora, che l’esigenza di un’agevole e rapida riscossione dei crediti per le banche indicate derivasse dalla loro attività e dalla loro struttura, più che dalla loro natura pubblica o pubblicistica (altrimenti non avrebbe avuto senso l’emanazione della norma in questione, perché sarebbe stata sufficiente l’applicazione dell’art. 3 del r.d. n. 1531 del 1936; né sarebbe stato giustificabile un trattamento così disparitario sia rispetto alle altre amministrazioni e agli enti sottoposti a vigilanza, sia riguardo alle altre banche), perché queste banche, essendo di grandi dimensioni, di fatto non avrebbero potuto ricorrere al procedimento monitorio in base agli estratti autentici delle scritture contabili, in quanto i loro crediti, per ragioni tecniche, generalmente non risultavano da scritture regolarmente tenute, ma da schede, rappresentative dei movimenti del conto e, come tali, non assimilabili ai libri contabili.
Non mancarono voci che tesero ad estendere a tutte le banche la procedura monitoria agevolata, ponendo l’attenzione non tanto sulla struttura delle banche, ma sull’attività bancaria che richiedeva comunque un’agevolazione nella riscossione dei crediti; ma l’estensione della normativa speciale si ebbe solo per le casse di risparmio con un capitale di almeno 50 milioni lire (all’epoca dell’emanazione della legge bancaria erano solo tre) e ciò rivela ancora che il legislatore di allora abbia voluto un’applicazione della normativa in questione solo ad istituti di grandi dimensioni, infatti, nella “Relazione presentata dalla Giunta Generale del Bilancio sul disegno di legge per la conversione in legge del r.d.l. 17 luglio 1937 n. 1400” si legge che «... attesa la particolare importanza che rivestono le Casse di risparmio con un capitale minimo di almeno cinquanta milioni di lire, appare conveniente estendere anche a questi enti la possibilità di chiedere il decreto di ingiunzione in base all’estratto dei loro saldaconti ... Andare più oltre, e cioè estendere, come è stato proposto, la norma a tutte le Aziende di credito, rappresenterebbe un ulteriore passo che non sembra si possa assolutamente fare, dato che la disposizione eccezionale sancita nell’art. 102 rappresenta già un passo abbastanza grave» (parole che rivelano da un lato come fosse sentita l’esigenza di tutelare tutto il sistema bancario agevolando l’esazione del credito, dall’altro come fosse avvertita la particolare eccezionalità della norma che si andava ad emendare).
Non manca, però, chi ritiene che nelle originarie intenzioni del legislatore solo gli istituti pubblici meritassero una tutela adeguata e rapida nell’esazione dei crediti, mentre l’estensione alle banche di interesse nazionale e, poi, alle casse di risparmio, abbia alterato l’originaria impostazione del legislatore, comportando delle inevitabili conseguenze anche sull’interpretazione della norma([7]) (ma è da considerare che in quel periodo le banche rientranti nell’art. 102 l.b. erano, come specificato in nota (4), considerate di “rilevanza pubblicistica”).
Comunque sia, è evidente che il legislatore di allora abbia voluto riservare la procedura monitoria agevolata a banche, di natura pubblica o pubblicistica, dalle dimensioni consistenti e dalle strutture adeguate, sia sotto il profilo organizzativo che sotto quello amministrativo (ecco perché fu posto un minimo, allora consistente, al patrimonio delle casse di risparmio), in quanto, date le garanzie di regolarità e veridicità delle proprie documentazioni, esse davano affidamento di un corretto utilizzo della norma; inoltre, non pare vi siano dubbi nel ritenere che l’elencazione dell’articolo fosse tassativa([8]) (si trattava infatti di una norma speciale). E per dare una maggiore cautela, oltre a prevedere che il dirigente certificava che l’estratto di saldaconti era conforme alle scritturazioni tenute dalla banca, la novella del ’38, per dare maggiore garanzia nella presentazione dell’istanza all’ottenimento del decreto ingiuntivo([9]), statuì che il dirigente doveva anche dichiarare il credito vero e liquido. 
Gli enti esclusi dall’applicazione dell’art. 102 l.b. continuarono ad accedere alla procedura monitoria in base all’art. 2 del r.d. n. 1531 del 1936; questi erano, infatti, enti commerciali con tenuta dei “libri di commercio” ai sensi degli artt. 21 e ss. cod. comm..
 
 
I.3   L’art. 102 l.b. e gli artt. 633, 634 e 635 c.p.c.: il permanere della   procedura monitoria agevolata.
 
Che la motivazione sottesa all’art. 102 l.b. derivasse dalla natura e dal volume d’affari dell’attività bancaria emergeva soprattutto a seguito delle novità legislative del 1942. Con l’entrata in vigore del codice civile abbiamo la sottoposizione degli enti pubblici economici, tra cui vanno ricompresi gli istituti di credito di diritto pubblico (vere e proprie imprese, operanti sul mercato, ed assoggettate come tali alle regole di diritto privato)([10]), al cosiddetto statuto dell’imprenditore commerciale ed al conseguente obbligo per gli stessi di tenere le scritture contabili ai sensi degli artt. 2214 e ss. c.c.; e con il nuovo codice di procedura civile abbiamo una nuova regolamentazione del procedimento ingiuntivo negli artt. 633 e ss., che riproduce, apportandovi alcuni rilevanti correttivi, il r.d. n. 1531 del 1936; in particolare, l’art. 635 c.p.c., che ha preso il posto dell’art. 3 del r.d. n. 1531, si riferisce ai libri o registri della pubblica amministrazione, escludendo dal proprio ambito di applicazione gli enti pubblici economici, che possono ricorrere alla procedura monitoria ai sensi dell’art. 634, co. 2, c.p.c. («... gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute ...»)([11]), a motivo del suddetto mutamento di diritto sostanziale avutosi col codice civile.
Si è anche discusso se l’art. 635 c.p.c. avesse assorbito l’art. 102 l.b.; tale ipotesi è stata esclusa in quanto l’articolo codicistico fa riferimento a libri e registri della pubblica amministrazione e, quindi, si applica, come già detto, ai soli enti che svolgono una funzione propria della pubblica amministrazione; poiché nei rapporti con i propri clienti, quale ne sia la natura, le banche non compiono atti amministrativi in senso tecnico, ma veri e propri atti di gestione, come una qualsiasi impresa privata, di conseguenza, escludendo la natura amministrativa per tutte quelle certificazioni che riguardano tale attività, si deduce che l’ambito di applicazione dell’art. 635 c.p.c. era differente da quello dell’art. 102 l.b., quindi, quest’ultimo rimase in vigore. Al riguardo vi sono comunque dei pareri critici, come quello del Parrella, il quale afferma che «da un punto di vista logico-giuridico, l’intervenuta abrogazione dell’art. 3 r.d. del 1936 e la scelta consapevole da parte del nostro legislatore di escludere gli enti pubblici economici dall’ambito di applicazione dell’art. 635 c.p.c. mal si conciliano con la sopravvivenza della norma di cui alla legge bancaria», tanto che «paradossalmente, le stesse argomentazioni che la dottrina aveva adoperato per negare l’assorbimento della norma bancaria nella norma codicistica, possono essere utilizzate per sostenere l’incompatibilità dell’art. 102 l.b. con il successivo art 635 c.p.c., e quindi, la sua abrogazione»([12]).
Ci si è posti anche il quesito se l’art. 634, co. 2, c.p.c. avesse inglobato l’art. 102 l.b., essendo evidenti le analogie tra le due norme; in particolare, sia la disposizione codicistica sia l’art. 102 l.b. fanno riferimento ad estratti di libri tenuti dal ricorrente, dei quali deve essere certificata la conformità alle scritturazioni, e che costituiscono documenti (provenienti dallo stesso creditore) idonei a fornire una prova scritta del credito (prova valevole solo ai fini monitori). Così si è affermata l’equiparazione delle schede di c/c, dalle quali si ricavava l’estratto di saldaconti, con i libri contabili previsti e disciplinati dal codice civile.
Ma le conclusioni al riguardo erano divergenti. Si è giunti da un lato ad affermare che erano venute meno le ragioni per le quali si era avuta l’emanazione dell’art. 102 l.b., visto che si offriva ora alle banche pubbliche,  a quelle d’interesse nazionale ed alle casse di risparmio uno specifico strumento per la rapida riscossione dei crediti, e che l’art. 102 l.b. era stato tacitamente abrogato in quanto la sua norma era ricompresa nel più generico art. 634, co. 2, c.p.c.([13]); dall’altro si riteneva che i motivi che avevano indotto il legislatore del ’36-’38 ad emanare l’art. 102 non erano venuti meno, in quanto si era semplicemente preso atto che l’attività bancaria non passava (ed è così anche oggi) attraverso scritturazioni riconducibili a libri bollati e vidimati (o suscettibili di un’apposita disciplina speciale), per questo era stata disposta la procedura agevolata, superando il problema della divergenza sostanziale tra gli estratti di saldaconti e gli estratti autentici delle scritture contabili con le semplici attestazioni del dirigente di banca; ed il Nigro, infatti, afferma che il legislatore «ha così sostituito al requisito della regolarità formale delle scritture la dichiarazione di “verità e liquidità”. Dichiarazione che si riferisce al contenuto del rapporto con il cliente, cioè al “documentato” e non al “documento”; ma che ha in effetti il significato di attestazione della regolarità sostanziale di tutte le scritturazioni da cui l’estratto è stato desunto»([14]). Inoltre, c’è da rilevare come la giurisprudenza, non dubitando mai della vigenza dell’art. 102 l.b.([15]), abbia posto la sua attenzione esclusivamente a problemi inerenti l’applicazione di questa norma.
Ebbene, affermata la vigenza dell’art. 102 l.b., fatta l’equiparazione tra questo articolo e l’art. 634, co. 2, c.p.c. (e tralasciando la questione se i dirigenti degli istituti di credito di diritto pubblico erano da considerare pubblici ufficiali)([16]); ci si  chiedeva se il dirigente della banca, eccezionalmente, rivestisse la qualità di pubblico ufficiale quando esercitava il potere di attestazione-certificazione relativo al documento di cui all’art. 102 l.b. (potere che inizialmente era giustificato dalla rilevanza pubblicistica degli enti indicati dall’art. 102 l.b.). Ovviamente il parallelo è con i soggetti che, in virtù di espressa disposizione di legge, sono abilitati ad emettere certificazioni, ai fini di assolvere una funzione di pubblica fede; in particolare, si è affermato che il dirigente di banca, nelle sue attività di certificare l’estratto di saldaconti conforme alle scritturazioni e di dichiarare il credito vero e liquido, è equiparabile al notaio che attesta la regolare tenuta delle scritture e l’autenticità degli estratti.
Ora, entrambe le suddette posizioni non hanno avuto seguito; per quanto riguarda l’accostamento tra le schede di c/c con le scritture contabili, c’è da rilevare la loro evidente difformità sostanziale (non si può dimenticare che è stata proprio la particolarità della documentazione bancaria, oltre all’elevato numero delle operazioni, a portare all’emanazione dell’art. 102 l.b.; particolarità che non è mai venuta meno), il certificato di saldaconti, per la sua sinteticità, non è equiparabile ad un libro o registro, dal quale può desumersi la narrativa analitica delle vicende costitutive della partita creditoria; ed infatti la Suprema Corte ha affermato che «prove scritte idonee alla concessione del decreto ingiuntivo, ex art. 634, comma 2 c.p.c., sono gli estratti autentici delle scritture contabili di cui all’art. 2214 ss. cc., purché bollate e vidimate; l’estratto per copia autentica di un conto corrente bancario certificato conforme alle scritturazioni da un notaio e non da un dirigente dell’istituto ... non può costituire prova scritta idonea alla concessione del predetto provvedimento» e che, nel caso di specie, «esattamente è stata dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo, perché emesso in base ad un documento non idoneo né ai sensi dell’art. 634 c.p.c., né ai sensi dell’art. 102 r.d.l. 17 luglio 1938, n. 636»([17]).      
Per quanto riguarda invece l’accostamento del dirigente dell’istituto bancario al notaio, c’è da considerare che a differenza di quest’ultimo, il dirigente di banca non è terzo rispetto al rapporto che può dar luogo all’ingiunzione, bensì è parte di tale rapporto, la sua certificazione non dà valore di certezza legale all’estratto di saldaconti, infine, egli si limita ad affermare l’esistenza del documento (scheda di c/c) ed il relativo saldo a debito, dichiarando che è vero e liquido; mentre, l’art. 634, co. 2, c.p.c. si riferisce agli estratti autentici delle scritture contabili bollate e vidimate nelle forme di legge in modo da attribuirgli pubblica fede([18]). Al riguardo la Corte di Cassazione, esaminando la posizione giuridica del dirigente che emette la dichiarazione di cui all’art. 102 l.b., precisa che questi non viene, con tale dichiarazione, a mettersi nella posizione di un pubblico ufficiale certificante estraneo alla vicenda o alle dichiarazioni negoziali, attestate con imparzialità, ma si mostra come l’organo stesso dell’istituto richiedente. 
L’art. 102 l.b. resta quindi una disposizione di “privilegio”, paragonabile, secondo alcuni, ma solo sotto il profilo dell’eccezionalità, alle ipotesi di cui ai nn. 2 e 3 dell’art. 633 c.p.c., fermo restando la maggiore intensità del trattamento di privilegio riservato alle banche indicate, giacché il certificato saldaconti si concreta in una mera e non motivata dichiarazione unilaterale, priva anche di quel minimo corredo probatorio cui allude l’art. 633, co. 2([19]) (infatti la parcella del professionista presenta sempre un dettagliato ed analitico elenco delle voci di spese, competenze ed onorari, verificabile e controllabile).
E’ anche ovvio che le banche “privilegiate” possono accedere alla procedura monitoria anche attraverso gli ordinari mezzi di prova previsti dall’art. 634 c.p.c. (e ciò è stato addirittura oggetto di una pronuncia della Corte di Cassazione)([20]), perché l’art. 102 l.b. è  una possibilità («possono chiedere ... anche ...») che si aggiunge, ma non si sostituisce, alla procedura ordinaria.
Dunque, la normativa di cui all’art. 102 l.b. è, rispetto alle norme del codice di procedura civile che regolano il procedimento di ingiunzione, autonoma e pertanto si pone, rispetto alla procedura di ingiunzione, come norma eccezionale.
 
 
I.4   L’art. 102 l.b. e l’art. 2710 c.c.: estensione del privilegio?
 
Accettando però la tesi di una equivalenza tra l’estratto di saldaconti con gli estratti autentici delle scritture contabili, un possibile passo successivo era quello di ancorare  gli estratti di saldaconti all’art. 2710 c.c.([21]), permettendo così l’utilizzo degli estratti di saldaconti anche in procedimenti diversi da quelli monitori (sempre che si fosse trattato di controversie tra banche e imprenditori([22])); ed infatti il Nigro afferma che «la dichiarazione di verità e liquidità del credito, contemplata dall’art. 102, sostituisce (ha valore identico alla) attestazione (art. 3 del r.d. n. 1531 del 1936) e constatazione (art. 634 c.p.c.) della regolare tenuta dei libri e registri e delle scritture contabili ... gli estratti di saldaconti bancari sono sicuramente suscettibili di assumere rilevanza probatoria ai sensi dell’art. 2710 c.c., e quindi anche in procedimenti diversi da quello monitorio, allo stesso modo degli estratti considerati dall’art. 634 c.p.c. ... utilizzabili, a norma dell’art. 2710 c.c., anche nell’eventuale, successiva fase di cognizione»([23]).
Però, essendo l’estratto di saldaconti un resoconto di movimenti di debito e di credito dell’azienda nei confronti del cliente riportati in fogli o schede, e non un compendio di un documento in cui sono riassunte le sue linee essenziali (e forse questo sarebbe sufficiente per escluderne l’equiparazione all’estratto delle scritture contabili), la rilevanza che i sostenitori di tale tesi attribuivano all’estratto di saldaconti era quella di presunzione semplice a favore della banca (non mancando chi, come il Nigro, riteneva, coerentemente con l’impostazione di considerare l’estratto di saldaconti  equivalente agli estratti dei libri bollati e vidimati nelle forme di legge e regolarmente tenuti, che l’estratto di saldaconti aveva piena efficacia probatoria anche nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo ed in ogni altro giudizio di cognizione, purché si trattasse di controversie tra banca e imprenditore; mentre nei giudizi di cognizione riguardanti i rapporti tra banca e soggetto non imprenditore aveva solo un valore di presunzione semplice a favore della banca)([24]), quindi, il giudice poteva disattendere, nei giudizi di cognizione (ed analogo discorso valeva anche per i procedimenti di verifica dei crediti nel fallimento), alle pretese della banca, fondate esclusivamente su tale estratto, quando si convinceva dell’inesattezza o non veridicità del documento prodotto, in base alle contestazioni della controparte.
Ma bisogna considerare che il limite dell’efficacia probatoria delle scritture contabili ai soli rapporti tra imprenditori trova la sua ratio nel fatto che la controparte, essendo anch’essa imprenditore, ha un immediato riscontro con le proprie scritture contabili, potendo quindi opporre, contro le risultanze delle scritture contabili dell’altra parte, prove della stessa natura e dello stesso valore (il fondamento della norma prescinde così dalla qualità delle parti per concentrarsi sulla effettiva rappresentazione dei rapporti economici intercorrenti); e tutto ciò palesemente non si verificava nei rapporti tra banca e cliente, indipendentemente dal fatto che si trattasse o meno di rapporti tra imprenditori, come è stato anche rilevato dalla Suprema Corte([25]). Ed infatti tale tesi minoritaria non ha avuto seguito, soprattutto in relazione alla considerazione dell’evidente “difformità” tra gli estratti di saldaconto e gli estratti da libri bollati e vidimati.
In conclusione, l’orientamento di massima, consolidatosi nel tempo, fu di considerare l’art. 102 l.b. rimasto in vigore anche dopo l’introduzione del codice di procedura civile del ’42 (ciò è confermato sia dalla prassi, sia dalla relazione al “T.U. in materia bancaria e creditizia”), la norma in questione speciale e l’estratto di saldaconti non equiparabile alle scritture contabili.
 
 
I.5 Problemi di legittimità costituzionale dell’art. 102 l.b.
 
Il legislatore del ’36-’38 aveva voluto garantire l’accesso alla procedura monitoria agevolata a banche pubbliche, a banche di interesse nazionale ed a casse di risparmio (a queste ultime solo con la seconda formulazione della norma) con un patrimonio allora consistente (ma poi un “limite” facilmente valicabile, visto che la somma di 50 milioni di lire non fu mai “aggiornata”)([26]), quindi, come già ricordato, dalle adeguate strutture che dessero una certa affidabilità nell’utilizzo corretto della norma.
Tra le escluse dal beneficio c’erano, oltre le casse di risparmio con un capitale inferiore ai 50 milioni di lire (col tempo scomparse), le casse rurali e artigiane, le aziende ordinarie di credito e le banche popolari; molte di queste, col tempo, assunsero dimensioni e organizzazioni per nulla inferiori (e spesso superiori) alle banche che beneficiavano dell’art. 102 l.b.; inoltre, la maggior parte della contabilità delle banche non veniva più registrata nei tradizionali libri (in particolare, nel libro giornale non potevano essere riportate singolarmente le operazioni, che già per le banche di medie dimensioni possono superare le centinaia di migliaia, ma per dati globali in relazione alle diverse categorie) ma solo su supporti informatici.
Per questi motivi, molte banche, escluse dall’art. 102 l.b., furono costrette ad istituire particolari scritture, bollate e vidimate, dove annotare via via le movimentazioni o i saldi dei conto correnti con andamento anomalo, o revocati, con l’unico scopo di fare degli estratti ai fini dell’art. 634, co. 2, c.p.c.; si trattava comunque di strumenti costosi, di difficile utilizzazione e non sempre efficaci. Dunque, le esigenze di una rapida riscossione dei propri crediti, in relazione al fabbisogno di liquidità per l’erogazione del credito a breve termine, e la necessità di utilizzare scritturazioni contabili diverse dalle scritture contabili bollate e vidimate, per esigenze organizzative, erano comuni oramai a tutte le aziende di credito. Inoltre, c’è da considerare che l’originario elemento aggregante delle grandi dimensioni, che giustificava la disparità soggettiva derivante dall’art. 102 l.b., nella maggior parte dei rapporti bancari veniva a svanire, poiché questi rapporti fanno riferimento alle dipendenze delle banche e, dal punto di vista dimensionale, non esiste grande differenza fra dipendenze di grandi e piccole banche([27]).
Ad “aggravare” la situazione di disparità fu l’entrata in vigore della l. 30 luglio 1990, n. 218, (c.d. legge Amato) e dei decreti delegati; nella l. n. 218 del 1990 si disponeva che le aziende bancarie degli enti pubblici e delle casse di risparmio venivano conferite in società per azioni; queste S.p.A., in forza dell’art. 16 del d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356, succedevano nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche degli enti originari, dunque, anche nella possibilità di ricorrere all’art. 102 l.b., mentre le aziende di credito, già costituite come S.p.A., restavano prive di questa possibilità. Non mancarono voci in senso contrario([28]), ma, come afferma il Bussoletti, il quale non ritiene possa esserci da parte dei nuovi soggetti bancari la successione nella conservazione del privilegio di cui all’art. 102 l.b., bisogna considerare comunque che «buona parte delle banche trasformate, a seguito dei contemporanei processi di concentrazione, potrà assumere la qualifica di banca di interesse nazionale, e in tal modo conservare il beneficio di cui all’art. 102 l.b.». Inoltre, il d.lgs. 14 dicembre 1992, n. 481, emanato in attuazione della Direttiva 89/646/CEE (c.d. “II direttiva CEE di coordinamento delle legislazioni bancarie”), aboliva, con la formale abrogazione dell’art. 5 l.b., le diverse categorie di banche (si venne così ad avere, con la despecializzazione bancaria, la banca universale)([29]), ma nulla diceva a proposito dell’art. 102 l.b., che continuò a trovare applicazione, anche se ancora per poco, poiché il Governo, con lo stesso provvedimento che lo delegava per l’attuazione della “II direttiva CEE di coordinamento delle legislazioni bancarie”, veniva delegato a raccogliere e coordinare in un Testo Unico le disposizioni in materia creditizia.
Quindi, c’era tra le banche un’evidente ed ingiustificata situazione di disparità, che permetteva di considerare l’art. 102 l.b. contrario all’art. 3 (principio di uguaglianza) della Costituzione. A ciò si deve aggiungere presumibili violazioni degli artt. 3 e 24 (principio di difesa) della Costituzione in merito ai rapporti tra banca e ingiunto, specie se il privilegio di cui all’art. 102 l.b. non si basava (almeno dopo il d.lgs. n. 350 del 1985) sulla natura pubblica o pubblicistica delle banche privilegiate.
 
 
I.6 L’introduzione dell’art. 50 del t.u.b.
 
Il legislatore, agli inizi degli anni novanta, aveva di fronte a sé due strade: o abrogare la normativa di cui all’art. 102 l.b., lasciando alle banche la possibilità di recuperare giudizialmente i propri crediti attraverso le procedure che il diritto comune prevede per qualsiasi imprenditore commerciale, oppure creare un “nuovo” strumento giuridico consentendone la fruibilità a tutti i soggetti bancari; ha scelto la seconda via, considerando evidentemente ancora valide, ma in una prospettiva diversa a seguito dei mutamenti legislativi e di mercato avutisi nel corso dei decenni che separano la legge bancaria ed il “Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, le motivazioni che erano state alla base dell’art. 102 l.b.([30]); infatti, la rilevanza che l’attività bancaria ha per l’economia italiana, anche dopo essere divenuta definitivamente attività d’impresa ed abbandonata l’enfatica formula di “funzione di interesse pubblico”, comporta la necessità di dotare le banche di strumenti rapidi ed efficaci che consentano loro di contenere gli immobilizzi e le perdite su crediti, altrimenti ci sarebbero fenomeni dannosi per le banche, ma che si rifletterebbero anche su tutto il sistema economico e finanziario che da queste riceve credito.
Inoltre, considerando, come è scritto nella “Relazione”, che «il legislatore del 1936-1938 aveva riservato tale privilegio solo a talune categorie di banche che offrivano maggiori garanzie di una corretta amministrazione contabile. La concessione del privilegio non era quindi immediatamente collegata né alla natura pubblica della banca procedente né alla qualità di pubblico ufficiale del dirigente certificante. Non può pertanto ritenersi che la forma di s.p.a., assunta attualmente dalla maggioranza delle banche costituisca un impedimento alla generalizzazione del privilegio», il legislatore, con il d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), all’art. 50, rubricato «Decreto ingiuntivo», ha disposto che «La Banca d’Italia e le banche possono chiedere il decreto d’ingiunzione previsto dall’articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all’estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido».
 
 
I.7  Continuità e differenze tra l’art. 50 t.u.b. e l’art. 102 l.b.
 
L’art. 50 t.u.b. è una norma che si pone in una linea di continuità col “vecchio” art. 102 l.b., non solo per le motivazioni che il legislatore ha ritenuto valide per la sua emanazione, ma anche per il suo “inquadramento sistematico”. L’art. 633 c.p.c., richiamato dall’art. 50 t.u.b., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità del procedimento ingiuntivo, si limita a dire che del diritto di cui si chiede il procedimento speciale deve essere fornita “prova scritta”, senza ulteriori specificazioni. Per comprendere cosa debba intendersi per “prova scritta” idonea alla emissione di decreti ingiuntivi, occorre fare riferimento ai successivi artt. 634, 635, 636, 642 c.p.c.; e l’art. 50 t.u.b., in virtù del sottolineato richiamo, si pone sullo stesso piano di tali norme: esso individua, indipendentemente da qualsiasi altra previsione legislativa, nell’ «estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido» una prova scritta idonea alla emanazione di provvedimenti ingiuntivi in favore delle banche. E’ agevole dedurre che l’art. 50 t.u.b., come già l’art. 102 l.b. (con soluzione di continuità), si pone in una posizione di assoluta autonomia rispetto alla singole fattispecie di “prova scritta” contemplate nel codice di procedura civile([31]); specie se si consideri che nell’ambito della disciplina generale del procedimento monitorio il legislatore ha derogato al principio della non invocabilità a proprio favore del documento redatto da una della parti (art. 634, co. 2, c.p.c. e art. 636 c.p.c.), ma ha “legittimato” l’efficacia probatoria dei documenti in questione con l’intervento dei soggetti esterni considerati altamente affidabili (notaio; associazione professionale), mentre nell’art. 50 t.u.b. (come già nell’art. 102 l.b.) non è previsto nessun intervento di soggetti terzi al rapporto.
Ma l’art. 50 t.u.b. ha, rispetto all’art. 102 l.b., delle importanti novità; infatti, la “Relazione”, nel commentare la nuova norma, precisa che «l’articolo ripropone, con alcune innovazioni, le previsioni dell’art. 102 l.b.». Ed una di queste rilevanti novità è l’estensione soggettiva della procedura monitoria a tutte le banche; espansione che, stando alla “Relazione”, «trova giustificazione sia nella ratio sottesa alla formazione dell’art. 102 della legge bancaria, sia nel superamento della suddivisione delle banche in categorie istituzionali». Tale estensione elimina quella disparità tra le banche, che aveva fatto anche giustamente dubitare della legittimità costituzionale dell’art. 102 l.b.; infatti, nella stessa “Relazione”, si evidenzia come l’estensione della procedura monitoria agevolata a tutte le banche elimini le disparità concorrenziali (sperequazioni che, agli inizi degli anni novanta, erano state nuovamente sottolineate dalle associazioni di categoria delle banche escluse dall’agevolazione di cui all’art. 102 l.b.)([32]); ma, si può aggiungere, anche al fine di eliminare disparità incostituzionali.
Ora dunque, oltre alla Banca d’Italia([33]), tutte le banche([34]) possono, per i rapporti di conto corrente, chiedere il decreto ingiuntivo in base agli estratti conto e non più in base all’estratto di saldaconti; questa è un’altra importante novità, di contenuto più sostanziale, rientrante in un’ottica di maggiore trasparenza e di tutela anche delle ragioni del cliente (infatti, nella “Relazione” si legge che «la nuova norma, facendo esclusivo riferimento all’estratto di conto corrente, risponde alla necessità di tutelare il correntista anche nell’eventuale giudizio susseguente al procedimento monitorio, consentendogli una contestazione consapevole delle risultanze del documento stesso»), e che comporta anche il limitare la procedura monitoria agevolata ai soli rapporti, riguardanti l’attività bancaria, regolati in conto corrente, mentre in base all’art. 102 l.b. tale procedura poteva riguardare tutti i rapporti fra banca e cliente che erano a debito di quest’ultimo (i rapporti a debito del cliente, non regolati in conto corrente, erano assai poco frequenti nella realtà ed infatti l’utilizzo, per fini monitori, dell’estratto di saldaconti ha riguardato solo i rapporti di conto corrente)([35]).
Ci si è posti il quesito se, oltre ai rapporti, regolati in conto corrente, derivanti dalla raccolta del risparmio tra il pubblico e dell’esercizio del credito, l’art. 50 t.u.b. si applichi ai rapporti posti in essere dalle banche nell’esercizio di attività finanziarie e regolati anch’essi in conto corrente. Al riguardo sono da segnalare posizioni dottrinali divergenti. C’è chi ritiene la norma non estensibile a tali rapporti (non perché non è possibile un’estensione analogica di un norma eccezionale, dato che l’art. 50 t.u.b., parlando solo di “estratto conto”, non statuisce espressamente una limitazione normativa in merito ad alcuni rapporti regolati in conto corrente), perché «le ragioni dell’esclusione, a pena di una irragionevole discriminazione dei rapporti posti in essere da società finanziarie nell’esercizio della loro attività statuaria, debbono ricercarsi nella ratio sottesa alla previsione dell’art. 50, rinvenibile nell’esigenza di salvaguardare la stabilità del sistema creditizio»([36]). Altri invece ritengono che «in assenza di una distinzione operata dal legislatore, va riconosciuta la possibilità del ricorso alla procedura monitoria a tutti i rapporti regolati in conto corrente, sia che accedano ad attività bancaria vera e propria, sia che riguardino attività finanziarie ai sensi dell’art. 10 t.u.b.»([37]). Qualunque sia la soluzione accolta al riguardo, l’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 50 t.u.b. è più circoscritto di quello di cui all’art. 102 l.b. (anche se praticamente non vi è una grande differenza, perché, come già ricordato, l’art. 102 l.b. ha trovato un’applicazione limitata ai rapporti in conto corrente; anzi, poiché l’ambito soggettivo si è esteso, i rapporti per i quali ora è possibile richiedere la procedura monitoria agevolata sono aumentati).
Inoltre, è stato anche affermato che la correlazione che il secondo comma dell’art. 119 t.u.b. instaura tra “estratti conto” e “rapporti regolati in conto corrente” suggerirebbe di limitare l’applicazione dell’art. 50 t.u.b. ai soli crediti derivanti da rapporti di quel tipo (svolti anche nell’esercizio di attività finanziarie); tuttavia, la previsione di cui al primo comma dell’art. 119 t.u.b., che dispone l’obbligo per le banche e gli intermediari finanziari, nei contratti di durata, di inviare per iscritto e periodicamente ai clienti «una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto», potrebbe suggerire di estendere l’ambito di applicazione dell’art. 50 t.u.b. anche ai crediti bancari derivanti da contratti di durata non regolati in conto corrente([38]), cioè a tutti quei casi disciplinati dal 1° comma dell’art. 119. t.u.b.; anche se probabilmente non c’è una particolare esigenza di applicare l’art. 50 t.u.b. a questi rapporti, in quanto la banca è, in tali casi, «normalmente già in possesso di documenti idonei a fornire la prova del credito, anche ai sensi delle norme di diritto comune sulle prove»([39]), salvo quanto previsto per le nuova forme di finanziamento che richiedono la previsione della legittimità della conclusione del contratto mediante strumenti diversi dal documento stricto sensu. A supporto di questa tesi si considera come le finalità delle due norme in questione siano convergenti, nel senso che devono essere date al cliente quelle informazioni necessarie per salvaguardare dapprima il suo diritto di informazione e, successivamente ed eventualmente, il suo diritto di difesa. Ad opposizione di questa tesi, però, si fa notare come «la “comunicazione periodica alla clientela”, pur assolvendo il medesimo obbligo di rendere trasparenti i rapporti tra banca e cliente, non può essere equiparata in toto all’estratto conto che presuppone un quid pluris nel rapporto di durata che pure l’origina: il conto corrente appunto»([40]) (tra l’altro, stando alle pubblicazioni dei casi giurisprudenziali, non pare si sia tentato di applicare l’art. 50 t.u.b. a rapporti finanziari regolati o meno in conto corrente).
Altra novità dell’art. 50 t.u.b. è il riferimento, come già detto, all’art. 633 c.p.c., e non più all’art. 3 del r.d. n. 1531 del 1936, la cui norma era confluita nell’art. 635 c.p.c. (un cambiamento logico in quanto i soggetti ai quali si applica l’art. 50 t.u.b. non sono, ad eccezione della Banca d’Italia, istituti aventi natura pubblica e, quindi, non è ad essi applicabile l’art. 635 c.p.c.). 
 
 
I.8 Problemi di legittimità costituzionale dell’art. 50 t.u.b.
 
Il “nuovo” art. 50 t.u.b., benché elimini le disparità tra banche, non esclude altre questioni che potrebbero generare dubbi di legittimità costituzionale; infatti, è vero che la normativa in questione si ha per salvaguardare le esigenze di stabilità del sistema bancario, ma, come afferma il Minervini, «non appare sufficiente giustificazione della specialità della norma l’asserita maggiore garanzia di una corretta amministrazione contabile, che offrirebbero le banche; questo assunto, se collegato alla soggezione a vigilanza, giustificherebbe se mai la previsione dell’agevolazione a pro di tutte le imprese soggette a pubblico controllo. Allo stato, è una norma di favore»([41]), dunque, si potrebbe configurare una violazione dell’art. 3 Cost. in relazione alla disparità tra le banche e le imprese soggette a pubblico controllo([42]).
Perplessità sorgono anche dalla mancata menzione, tra i soggetti di cui all’art. 50 t.u.b., degli intermediari finanziari, quantomeno con riferimento agli intermediari iscritti nell’albo speciale previsto dall’art. 107 t.u.b. (non è ad essi possibile un’estensione della norma, non solo per il tenore letterale della disposizione, ma anche per la sua eccezionalità), sottoposti alla vigilanza regolamentare, ispettiva ed informativa della Banca d’Italia([43]); e ciò specie se si ritiene l’art. 50 t.u.b. applicabile a quei rapporti, in conto corrente, instaurati dalle banche e riguardanti le attività finanziarie, con quelle ad esse connesse e strumentali, e l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento. Ma alcuni autori, a riguardo, giustificano tale esclusione facendo riferimento sempre alla ratio della norma, che è quella di salvaguardare il sistema bancario.
Inoltre, l’art. 50 t.u.b. (come era anche per l’art. 102 l.b.), per i rapporti tra banca e ingiunto, potrebbe destare dubbio di legittimità anche in merito all’art. 24 Cost.; al riguardo, però, va rilevato che la Corte Costituzionale (4 maggio 1984, n. 137)([44]) si è già espressa per una situazione simile (in merito ai professionisti che possono chiedere il decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 636 c.p.c.) ed ha ritenuto che non ci sia un privilegio ingiusto.
Perplessità, infine, si sono avute in merito ad un possibile eccesso di delega, ma delle due deleghe contenute nell’art. 25 della l. n. 142 del 1992, quella riguardante l’emanazione del testo unico (al riguardo il Minervini parla di “delega di secondo grado”) non ha un oggetto definito con nitidezza e non vengono dettati principi e criteri direttivi determinati con puntualità (si parla solo di un testo unico che coordini le disposizioni che venivano adottate con l’attuazione della II direttiva CEE con le altre disposizioni vigenti nella stessa materia, apportandovi le modifiche necessarie a tal fine); a ciò, c’è da aggiungere «l’indirizzo accentuatamente liberale della dottrina e della giurisprudenza della Corte Costituzionale nell’interpretazione e nell’applicazione dell’art. 76 della Costituzione»([45]).
 
 
Capitolo II
 
L’applicazione dell’art. 102 l.b. e dell’art. 50 t.u.b.: il permanere delle divergenze interpretative.
 
II.1 I contenuti dell’estratto di saldaconti e dell’estratto di conto corrente.   
 
 
Nella vigenza della “vecchia legge bancaria”, i soggetti che inizialmente potevano ricorrere alla procedura monitoria agevolata erano l’istituto di emissione, gli istituti di credito di diritto pubblico, le banche di interesse nazionale e le casse di risparmio; successivamente, come già detto, questa procedura fu estesa a tutte le banche, per poi trovare attuale regolamentazione nell’art. 50 t.u.b..
L’art. 102 l.b. prevedeva la formazione, da parte dei suddetti soggetti, di un estratto di saldaconti per potere ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti del cliente-correntista; ora, il legislatore non ha mai definito cosa sia il saldaconto, quindi, è imprescindibile riferirsi alla prassi operativa delle banche per qualificarlo, comprendendone così la natura ed il contenuto. L’espressione saldaconti (la parola è un composto di saldare e conto/i)([46]) (o saldaconto) allude alla possibilità (contemplata dall’art. 1853 c.c.)([47]), che tra la banca ed il cliente esistano più rapporti e più conti, che si compensano reciprocamente e dei quali il documento in questione esprime il saldo riassuntivo; inoltre, l’espressione al plurale usata dal legislatore (estratto dei loro saldaconti) proverebbe, secondo alcuni autori, che il credito per cui poteva richiedersi l’ingiunzione doveva essere riferito a tutti i rapporti regolati in conto corrente([48]), ma tale tesi non trovava riscontro nella prassi, in quanto le banche erano solite presentare tanti estratti di saldaconto quanti erano i rapporti con il cliente nei cui confronti si richiedeva il decreto ingiuntivo (per quanto riguarda le parole “saldaconti” o “saldaconto”, c’è da aggiungere che tali espressioni sono usate indistintamente). 
Dal punto di vista tecnico, il termine saldaconti designava un particolare registro nel quale venivano riportati tutti i movimenti a debito e a credito nei confronti del cliente; ebbene, questo antiquato strumento contabile non viene più utilizzato da lungo tempo, sostituito, in relazione all’evoluzione tecnologica, elettrocontabile prima, elettronica poi, da schedari a fogli mobili e, da ultimo, da mezzi informatici, così tali registri sono venuti a mancare e non è stato più possibile avere da questi degli estratti (ecco perché, tra l’altro, la parola “saldaconti” è stata usata indistintamente rispetto all’espressione “estratto di saldaconti”). Ma ciò non ha mai intaccato la vigenza e l’applicabilità della norma. Proprio perché il legislatore non fissava i requisiti formali del saldaconto, dunque, poteva essere riferito ad una certificazione finale della compensazione di partite riportate nella contabilità della banca, qualunque fosse stato il sistema di contabilità da questa tenuto.
L’estratto di saldaconti, quindi, poteva anche essere costituito semplicemente dal saldo finale a credito della banca([49]), senza che fossero indicati gli addebiti e gli accrediti che determinavano quel credito (difatti tale scarno documento era utilizzato dalle banche nella procedura monitoria agevolata), non permettendo così al giudice di valutare in alcun modo il documento redatto dalla banca che si affermava creditrice, nemmeno la giustezza delle operazioni matematiche (comunque, le banche spesso, oltre a presentare il saldo finale, precisavano le varie partite che avevano portato a tale saldo; si trattava di una elencazione sicuramente non necessaria per l’ottenimento dell’ingiunzione, ma utile in sede di un eventuale giudizio di opposizione).
L’art. 50 t.u.b., come si sa, consente ora alle banche di accedere alla procedura monitoria agevolata in base all’estratto di conto corrente, sostituendolo all’estratto di saldaconti. Ma come per quest’ultimo, anche per l’estratto di conto corrente il legislatore non fornisce una definizione espressa. A differenza del “vecchio” estratto di saldaconti, però, l’“attuale” estratto conto indica un documento, diffusissimo nella prassi bancaria, assoggettato ad una peculiare disciplina concernente il valore probatorio e l’impugnabilità. E già da tempo la giurisprudenza ha chiarito che, nonostante il tenore letterale dell’art 1832 c.c., che, al 2° comma, parla di «estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura», l’estratto conto non è solo quello di chiusura finale, bensì anche quello di chiusura periodica, a condizione che esso includa «tutte le voci a credito ed a debito ricadenti nel periodo considerato, perché possa essere riportata a nuovo (invece di essere liquidata) la somma che rappresenta la differenza, quale prima posta della successiva fase del conto»([50]). 
Per quanto riguarda l’aspetto contenutistico, dalla prassi bancaria e dall’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 1832 c.c., si deduce che l’estratto conto si delinea come un documento recante la rappresentazione, non solo del saldo positivo o negativo del conto, ma di tutte le operazioni  che hanno contribuito a formarlo; ed infatti la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha chiarito che l’estratto conto deve «contenere la contabilizzazione dei diritti di commissione, delle spese per le operazioni che hanno dato luogo a rimesse (diritti che, salva convenzione contraria, devono essere indicati nel conto, a norma dell’art. 1826 c.c. richiamato dall’art. 1857 c.c.), degli interessi (attivi e passivi) maturati, delle ritenute fiscali sugli interessi liquidati a favore del correntista e di ogni altra voce di dare e di avere»([51]).
Ed anche la “Relazione” al Decreto Legislativo n. 385 del 1993([52]) sottolinea come l’estratto conto «deve rappresentare il risultato di tutte le voci a credito e a debito ricadenti nell’arco di tempo considerato, ivi compresi i diritti di commissione, le spese, le ritenute fiscali e gli interessi attivi e passivi maturati, con l’indicazione di un saldo attivo o passivo che costituirà la prima posta della successiva fase del conto». Ma nonostante tali parole ricalchino (benché non completamente) le affermate posizioni giurisprudenziali, vi è stato chi ha mostrato qualche perplessità sull’utilizzo dell’espressione “risultato”, in quanto potrebbe sorgere l’erronea convinzione che sia sufficiente un dato contabile riassuntivo indicante il saldo a credito della banca; inoltre, si è notato che nella Relazione non viene fatto alcun riferimento alle causali delle singole operazioni, né si precisa quale debba essere il periodo di riferimento([53]); comunque sia, considerata la ratio della modifica al riguardo effettuata dal nuovo Testo Unico rispetto alla precedente normativa e viste le indicazioni della Suprema Corte e la prassi, non pare ci siano dubbi che il contenuto degli estratti conti non sia costituito dal solo risultato delle operazioni algebriche delle varie voci e senza alcuna indicazione delle relative causali.
L’estratto conto deve avere, per le sue finalità, un contenuto chiaro ed intelligibile. Completezza ed intelligibilità sono caratteristiche indefettibili dell’estratto conto; la completezza impone non solo l’analiticità delle annotazioni dell’estratto conto, ma anche che tutte queste voci siano corredate dall’indicazione delle relative causali; mentre l’intelligibilità è data da una redazione delle voci che possa essere compresa da una persona di media cultura ed esperienza. Inoltre, a norma del comma 2 dell’art. 119 t.u.b, l’estratto conto deve essere «inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile». Dunque, il correntista, attraverso tale documento dal contenuto completo ed intelligibile inviato regolarmente, ha un’adeguata rappresentazione dell’evolversi del rapporto di conto corrente, garantendo così, almeno potenzialmente, la tutela del proprio diritto di conoscenza ed, eventualmente, del proprio diritto di difesa, in quanto si tratta di un riassunto contabile che consente a chi lo riceve di controllare l’esattezza del saldo iniziale e di quello finale sulla base delle scritture riportate di volta in volta (controllo particolarmente difficile, se non impossibile, da farsi attraverso l’estratto di saldaconti).
Infine, l’estratto di conto viene ordinariamente utilizzato nel rapporto di conto corrente ed ha la finalità di “stabilizzarlo”, nel senso che «in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto ... si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento» (art. 119 t.u.b, co. 2) (di qui l’importanza della chiarezza ed intelligibilità dell’estratto); mentre l’estratto di saldaconti serviva esclusivamente alla procedura monitoria e, secondo alcune posizioni giurisprudenziali e dottrinali, come prova oppure elemento di prova nel giudizio di opposizione ed anche negli altri giudizi di cognizione.
 
 
II.2 La certificazione e la dichiarazione del dirigente di  banca di cui agli articoli 102 l.b. e 50 t.u.b.
 
Comune all’art. 102 l.b. e all’art. 50 t.u.b. è la previsione che il dirigente bancario debba attestare l’esistenza del credito nelle scritture contabili([54]) (certificato conforme ...) (si tratta di un’attività ricognitiva) e dichiararne la veridicità e la liquidità (si tratta di un’attività qualificata a carattere eminentemente dichiarativo). Si hanno dunque documenti-dichiarazioni, provenienti dalla stessa parte ricorrente, che si sostanziano nell’attestazione dell’esistenza della partita contabile da cui deriva la ragione creditoria([55]).
Il concetto di verità del credito implica che questo deve essere realmente esistente al momento della richiesta d’ingiunzione, nel senso che all’apparenza contabile deve corrispondere la realtà; quindi, non dovrà trattarsi, ad esempio, di un credito che trova una causa di estinzione per compensazione in una partita a debito della banca. Mentre il concetto di liquidità (condizione essenziale per ricorrere alla procedura monitoria ai sensi dell’art. 633 c.p.c.) impone che il credito sia predeterminato nel suo ammontare, senza che si debba procedere a calcoli od aggiunte, se non meramente strumentali, e che sia immediatamente esigibile. Un credito è esigibile quando è scaduto, o per il decorso della naturale scadenza, o per la dimostrata decadenza del beneficio del termine; nel caso di credito sottoposto a condizione, questa dovrà essersi già avverata.
Ora, ci si è chiesti se il legislatore, nell’usare il termine “dirigente”([56]), l’abbia inteso in senso giuslavoristico, oppure l’abbia usato secondo la comune accezione che esso ha nel linguaggio corrente; tra l’altro, le stesse diciture degli artt. 102 l.b. e 50 t.u.b. sono generiche in quanto fanno riferimento ad «uno dei dirigenti». Riguardo alla “vecchia” legge bancaria, il termine dirigente non veniva usato sempre in senso univoco, a volte era abbastanza chiaro l’uso nel senso previsto dalla contrattazione collettiva; altre volte, invece, è certo che venisse usato in senso generico([57]) (specie quando il termine “dirigente” era usato isolatamente, come nell’art. 102 l.b., e non nell’elencazione di diverse categorie di personale). Ed infatti nella prassi spesso gli estratti dei saldaconti venivano firmati da soggetti non aventi la qualifica contrattuale di dirigente. Per quanto riguarda l’art. 50 t.u.b.; anche qui (come negli altri due articoli del decreto nei quali il vocabolo ricorre: il 23 ed il 53) sembra che il termine “dirigente” sia usato nel suo significato generico di «chi ha funzioni e compiti direttivi in una attività o per particolari servizi»([58]). Pertanto, l’attività certificativa di cui all’art. 50 t.u.b. potrà anche essere esercitata da un dipendente della banca, preposto ad un determinato settore (es. direttore o vice direttore di filiale, capo servizio, ecc.), seppure non sia dirigente ai sensi del contratto collettivo del personale direttivo, ma potrà anche essere un componente dell’organo amministrativo([59]). Contro questa lettura però, c’è chi ritiene che, stante la puntuale formula utilizzata dalla legge, il potere di certificazione ed attestazione deve ritenersi consentito ai soli dirigenti([60]).
Posizioni differenti si hanno sulla questione se il dirigente di cui all’art. 50 t.u.b., inteso nel detto “senso ampio”, derivi il suo potere di autocertificazione direttamente dalla legge oppure gli sia conferito dai competenti organi della banca (la questione non riguarda ovviamente il legale rappresentante). Da una parte della dottrina è stato affermato che, siccome la certificazione deve avvenire in rappresentanza della banca ed i poteri di questa vanno espressamente conferiti, è da ritenere che ai suddetti soggetti tale potere di certificazione vada assegnato dai competenti organi della banca e non derivi, invece, direttamente dalla legge([61]); mentre, altra dottrina, ritiene che, nonostante il dirigente operi in nome e per conto della banca, il suo potere di rappresentanza  gli sia attribuito direttamente dalla legge in relazione al preciso ruolo che questi riveste nell’organizzazione aziendale. Anzi, proprio dalla derivazione legislativa di tale potere, sorge la necessità che il dirigente certificante debba risultare individuabile con esattezza dal contenuto dell’estratto conto; solo così sarà possibile verificare la sussistenza del potere di certificazione in capo allo stesso e, di conseguenza, potrà ritenersi soddisfatto il requisito formale previsto già dall’art. 102 l.b. ed ora dall’art. 50 t.u.b.([62]). Se il potere in questione non derivasse dalla legge, bisognerebbe verificare per ogni singolo caso l’idoneità della delega e del delegante.
Riguardo poi alla natura del potere di “autocertificazione” del dirigente bancario il Nigro, commentando l’art. 102 l.b., lo fa rientrare nel potere generalmente spettante agli enti pubblici, facendo equivalere la certificazione dirigenziale alle attestazioni notarili([63]), ma su questo punto si è già detto che il dirigente non è terzo rispetto al rapporto e che l’estratto di saldaconti non viene tratto da libri bollati e vidimati; tutt’alpiù poteva vedersi, nella genesi normativa dell’art. 102 l.b., un’assimilazione del dirigente bancario alla figura del pubblico funzionario, ma questa è venuta meno col tempo e, di certo, non riguarda l’attuale figura del dirigente bancario che certifica ai sensi dell’art. 50 t.u.b..
Il potere di “autocertificazione” risulta oggi di difficile inquadramento sistematico (come anche poco giustificabile, salvo richiamare sempre il fine di stabilità del settore bancario, che, tra l’altro, non può essere garantito solo dall’applicazione di tale norma), in quanto è fuori discussione, come detto più volte, che gli intermediari bancari e la loro attività hanno natura privatistica; dunque, tale potere ha un carattere assolutamente singolare e non c’è dubbio che questa certificazione ha il fine specifico di rafforzare, dal punto di vista formale, il valore probatorio del documento redatto dalle banche e di esonerarle dalle formalità che sarebbero necessarie, ai sensi dell’art. 634 c.p.c., per utilizzare in sede monitoria le risultanze delle proprie scritture contabili.
Un’altra querelle giurisprudenziale: se la certificazione e la dichiarazione del dirigente di banca siano o meno elementi essenziali per l’ottenimento del decreto ingiuntivo. Al riguardo, la Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 2 dicembre 1968([64]), confermava la decisione di non concessione del decreto ingiuntivo ad un estratto di saldaconti, in quanto, mancando la dichiarazione di liquidità e verità del credito del dirigente (ma le motivazioni addotte si possono riferire a maggior ragione per la certificazione di conformità), non costituiva prova scritta per l’ottenimento dell’ingiunzione; nella motivazione la Corte spiegava che tale dichiarazione «non è una formalità indifferente o derogabile, perché ad essa e ad essa soltanto è attribuito un valore processuale in quanto tale, in quanto ritenuta formalità sufficiente perché sia pronunciata ingiunzione, anche in difetto di una delle prove scritte previste nel capitolo I del titolo I del libro IV del codice di procedura civile e, in particolare, di estratto autentico delle scritture di cui agli artt. 2214 ss. c.c., bollate, vidimate e regolarmente tenute ... Il rispetto rigoroso della forma torna ad essere requisito di validità tutte le volte che la legge stessa condiziona il raggiungimento di uno scopo o di un effetto ad una forma determinata. Ciò non è per una sopravvivenza di arcaico formalismo, ma per il concetto squisitamente moderno di garanzia processuale come aspetto nei confronti delle parti del principio di legalità: infatti, quando la forma è imposta dalla legge processuale, assume sempre funzione di garanzia, in quanto costituisce un limite alla valutazione discrezionale dell’idoneità dell’atto o del mezzo di prova». Altro elemento di persuasione, nel supportare la tesi dell’essenzialità delle dichiarazioni del dirigente bancario, è dato dalla genesi normativa della sua previsione; giacché nella prima formulazione dell’art. 102 l.b. (r.d.l. n. 1400 del 1937), come si è detto in precedenza, era prevista semplicemente la certificazione di conformità alle scritturazioni, successivamente, con la dicitura definitiva della norma (l. n. 636 del 1938), fu introdotta la dichiarazione di verità e liquidità del credito; questo emendamento aveva il fine di «assicurare la maggiore garanzia nella presentazione dell’istanza diretta ad ottenere il decreto di ingiunzione»([65]), che non è venuto meno con l’art. 50 t.u.b, in quanto, come affermato nella “Relazione” al d. lgs. n. 385 del 1993, «... la norma lascia immutate le altre previsioni contenute nell’art. 102 della legge bancaria e in particolare: ... la certificazione di veridicità e liquidità del credito a opera del dirigente dell’ente interessato alla procedura».
Comunque, qualunque sia la genesi di questa previsione, c’è chi riteneva la dichiarazione di verità e liquidità del credito formalità non essenziale (valutazione differente riguardava la certificazione), perché, essendo la stessa determinazione del credito della banca, indicato nell’estratto di saldaconti, frutto di un’operazione giuridica (e contabile) compiuta su scritturazioni della banca stessa, è già in re ipsa indicatrice della realtà e liquidità del credito. A sostegno della tesi che il saldo dei rapporti bancari regolati in conto corrente si riferisce sempre necessariamente ad un credito vero e liquido, dottrina ha addotto due argomentazioni: a) secondo l’art. 1852 c.c. il correntista può disporre in ogni momento delle somme risultanti a suo credito con l’osservanza del termine di preavviso stabilito, termine che non incide sulla liquidità e verità del credito, ma solo sulla esigibilità. Ma proprio perché tale saldo è sempre disponibile, non può che riferirsi ad un credito vero e liquido, «ossia determinato nella sua consistenza ed ammontare ed incontroverso nel suo titolo, ossia non suscettibile di contestazioni od eccezioni, altrimenti verrebbe paralizzato il potere del creditore di disporne in ogni momento, fungendo la illiquidità, ovvero la esistenza di condizioni, da impedimento alla concreta disponibilità del credito stesso»([66]); b) poiché la banca ha il potere di operare la compensazione fra saldi qualora esistano più conti o rapporti (art. 1853 c.c.), appare ovvio che una precondizione per l’esercizio di tale potere è che i vari crediti siano da ritenersi tutti liquidi e veri. E, ovviamente, anche la responsabilità della banca (e del suo dirigente) sorge nel momento dell’indicazione dell’entità del credito; dunque, sarebbe stato sufficiente, per l’ottenimento del decreto ingiuntivo, un estratto di saldaconti idoneo, sul piano sostanziale, ad evidenziare gli elementi di fatto voluti dalla legge per i fini previsti, anche mancando la dichiarazione di realtà e liquidità del credito([67]).
Il Cabras è d’accordo con l’affermazione che la prescrizione dell’art. 102 l.b. rappresenta un formalismo (e la suddetta sentenza della Corte d’Appello di Bologna lo riconosce), ma questo non è «inutile, né privo di significato: infatti si accompagna ... ad una certa astrazione del credito, che consente alla banca di ottenere il decreto ingiuntivo senza dover neanche rendere esplicito il fondamento causale della propria pretesa»([68]).
C’è da rilevare che nella prassi le banche difficilmente non hanno rispettato i requisiti formali previsti dall’art. 102 l.b., anche perché ciò non costituiva un “impegno gravoso”. Comunque sia, la tesi della non essenzialità dei requisiti formali indicati dalla legge in merito dapprima agli estratti di saldaconti e, ora, agli estratti conto  non pare più facilmente sostenibile se si considera  che il legislatore ha riproposto i requisiti della dichiarazione e, in particolare, dell’“autocertificazione” nell’attuale art. 50 t.u.b..
Inoltre, sulle necessità dell’attestazione del funzionario di banca (che impegna la sua responsabilità) e della completa aderenza a quanto previsto dall’art. 102 l.b. in merito alla documentazione da produrre, c’è da notare una risalente sentenza della Cassazione([69]) nella quale si negava valore di prova per l’ottenimento del decreto ingiuntivo ad un estratto notarile della scheda di conto corrente in quanto, non trattandosi di estratto di scritture bollate e vidimate, non era applicabile l’art. 634, co. 2, c.p.c.([70]), e, mancando l’ «attestazione che può essere fatta solo da un funzionario della banca ed impegna la sua responsabilità», non ci si trovava nell’ipotesi di cui all’art. 102 l.b. (si può presumere che, se la Cassazione avesse accolto la tesi proposta del  ricorrente Banco di Roma e si fosse consolidata, si sarebbe anche potuto affermare che tale documentazione avrebbe avuto lo stesso valore probatorio delle scritture bollate e vidimate nei giudizi di cognizione). 
Inoltre, c’è da supporre che, alla mancanza della dichiarazione di conformità alle scritture contabili e della dichiarazione di verità e liquidità del credito, sia da assimilare l’ipotesi in cui non si riesca ad evincere dal documento chi sia il dirigente autore delle attestazioni (si pensi, per esempio, ai casi in cui non sono stati indicati il nome e cognome del dirigente o la sua firma sia illeggibile)([71]).  
Infine, essendo il dirigente certificante responsabile delle attestazione che compie ai fini della procedura monitoria agevolata, se la certificazione di conformità e l’attestazione di verità e liquidità dovessero risultare non veritiere e, conseguentemente, fosse accertata la responsabilità del dirigente, egli incorrerebbe nella violazione di cui all’art. 485 c.p. (falso in scrittura privata)([72]).  Ma di diverso parere è il Valignani, il quale ritiene che un comportamento fraudolento del dirigente non ricada sotto la sanzione di alcuna norma penale; però, come lo stesso autore rileva, per quanto concerne gli aspetti civilistici è fuori discussione una precisa responsabilità sia del dirigente, sia della banca, salva la possibilità di revocazione del decreto pronunciato sulla base di un documento redatto in modo fraudolentemente non rispondente al vero([73]). 
 
 
II.3 Gli estratti di saldaconti e la loro utilizzazione nella (limitata alla) procedura monitoria.
 
Il dirigente di banca, sotto la vigenza della “vecchia” legge bancaria, redatto l’estratto di saldaconti, poteva chiedere al giudice l’emanazione del decreto ingiuntivo.
Come si sa, il procedimento di ingiunzione rientra tra quegli accertamenti che, nella terminologia del Chiovenda, sono detti “accertamenti con prevalente funzione esecutiva”, in quanto caratterizzati, dal punto di vista funzionale, dall’esigenza di conseguire, il più rapidamente possibile, il titolo esecutivo e con esso l’avvio dell’esecuzione forzata; nonché, dal punto di vista strutturale, dalla sommarietà della cognizione. Il procedimento ingiuntivo contempera le esigenze di celerità con quelle del contraddittorio attraverso l’espediente tecnico della ripartizione del procedimento in due fasi; la prima (che è la sola che presenta i caratteri della sommarietà della cognizione) si instaura ad iniziativa di chi, affermandosi creditore, fa valere il suo diritto di credito e si svolge inaudita altera parte, concludendosi con il rigetto o l’accoglimento del ricorso, ed in quest’ultimo caso il giudice emette il decreto ingiuntivo, da notificarsi al debitore ingiunto. Quest’ultimo può entro quaranta giorni (o altro termine stabilito dal giudice e compreso tra dieci e sessanta giorni; ulteriori termini sono previsti se l’intimato risiede in uno Stato dell’Unione europea o in uno Stato extracomunitario) proporre opposizione al decreto ingiuntivo, instaurando così un giudizio (eventuale perché lasciato alla sua iniziativa) che si svolge con tutte le garanzie del contraddittorio (c.d. contraddittorio differito) e che è ancora di primo grado, in quanto si sostituisce interamente a quello svoltosi sommariamente nella prima fase([74]); il decreto ingiuntivo viene così sostituito dalla sentenza che chiude la fase di opposizione. Nei casi in cui l’ingiunto non abbia fatto opposizione o, fatta opposizione, non si sia costituito, il giudice, su istanza anche verbale del ricorrente, e previa verifica della notificazione del decreto (ed eventuale sua rinnovazione) se non c’è stata opposizione, dichiara il provvedimento esecutivo, divenendo questo a tutti gli effetti titolo esecutivo, che gode inoltre dell’agevolazione di non dover essere nuovamente notificato per procedere ad esecuzione forzata.
La legge, però, non dice espressamente che il decreto ingiuntivo non opposto (od opposto con giudizio poi estinto o dichiarato inammissibile o improcedibile) acquista l’efficacia di cosa giudicata; tuttavia la dottrina e la giurisprudenza prevalenti sono concordi nel ritenere ciò sul fondamento di disposizioni di legge dalla quali si può desumere l’intenzione del legislatore di attribuire al decreto ingiuntivo l’efficacia propria del giudicato([75]). Discusso è se l’efficacia di cosa giudicata consegua automaticamente al decorso del termine o se invece si verifichi solo a seguito della dichiarazione di esecutorietà.
Condizione per l’accoglimento del ricorso è la prova scritta del diritto che si intende far valere e che il giudice deve valutare; nel caso dell’estratto di saldaconti([76]), poiché il suo contenuto poteva limitarsi all’indicazione del saldo([77]), con ovviamente l’adempimento delle prescrizioni imposte al dirigente di banca, l’attività del giudice si limitava di fatto ad un controllo formale del documento e ad “un atto di fede” sulla pretesa creditoria della banca, rendendo poco probabile un rigetto della domanda ai sensi dell’art. 640 c.p.c. (bisogna ricordare però che spesso le banche producevano altresì documentazione non necessaria ai fini dell’emanazione del decreto; documenti che sarebbero stati poi utili nell’eventuale fase di opposizione; oppure necessari a dimostrare il pericolo di grave pregiudizio di cui all’art. 642 c.p.c. e chiedere, dunque, l’esecuzione provvisoria del decreto). Quindi, la  constatazione sulla reale esistenza e consistenza del credito veniva “affidata” interamente al debitore ingiunto, il quale, tra l’altro, aveva un termine abbastanza breve per verificare la realtà del debito, calcolarne l’ammontare (non sempre agevolmente, poiché il saldaconti, che si limitava all’enunciazione del saldo, poteva riguardare più rapporti) e procedere all’opposizione (nel procedimento d’ingiunzione c’è l’inversione dell’onere dell’iniziativa circa l’instaurazione del contraddittorio per il giudizio a cognizione piena e completa, in quanto essa viene addossata alla parte che, il più delle volte, ne conosce l’utilità o meno).
Come già detto, nel procedimento di ingiunzione il debitore ingiunto, opponendosi, instaura un giudizio di cognizione dove i propri diritti vanno provati; e non è detto che la prova sufficiente all’emanazione del provvedimento monitorio costituisca piena prova nel giudizio di cognizione. Ora, riguardo all’estratto di saldaconti si sono avute, specie in ambito giurisprudenziale, diverse posizioni che attribuivano ad esso o un valore di piena prova anche nel giudizio di opposizione, o lo si considerava elemento indiziario, oppure non gli si attribuiva alcuna capacità probatoria.
L’interpretazione che non riconosceva nemmeno un valore di elemento indiziario all’estratto di saldaconti nel giudizio di opposizione è ben delineata in due sentenze della Suprema Corte, la prima è la n. 5279 del 1979([78]), l’altra è la n. 8128 del 1990([79]). Nella prima di queste sentenze, che riguardava un caso di ammissione al passivo fallimentare, si faceva un chiaro riferimento alla lettera della norma che non estendeva l’“utilizzo” del saldaconti al giudizio di cognizione, inoltre, si riconosceva una incostituzionalità nell’ipotesi di estensione dell’applicazione del saldaconto oltre la procedura monitoria; la Corte di Cassazione affermava precisamente che «la possibilità di estendere l’efficacia probatoria di questi estratti agli ordinari giudizi di cognizione è esclusa sia dalla lettera della disposizione in esame (che limita tale efficacia espressamente al procedimento di ingiunzione) sia dal principio dell’uguaglianza delle parti nel processo: principio che riceve nuova forza dall’articolo 3 Cost. e che rimarrebbe violato se si consentisse alla parte che ha l’onere della prova di dimostrare il proprio assunto attraverso la semplice enunciazione».
La seconda sentenza citata, facendo un raffronto tra l’art. 102 l.b. e l’art. 2710 c.c., confermava questo indirizzo con una motivazione più articolata in quanto si considerava l’eccezionalità di una norma che consentiva la formazione di una prova a proprio favore. La Suprema Corte asseriva che, a conferma della non utilizzabilità dell’estratto di saldaconti nel giudizio di cognizione, bisognava considerare come «dalla esaustiva disciplina delle prove, posta dal titolo II del libro VI del codice civile, è evincibile il principio generale secondo cui la dichiarazione resa od il documento redatto da uno dei contendenti è invocabile a suo danno, non a suo favore, salvo diversa previsione; previsione sottratta, per la sua portata di eccezione, alla possibilità di estensione oltre i casi espressamente contemplati (art. 14 disp. prel.) ... Anche la contabilità d’impresa soggiace alla regola generale e, quindi, è in grado di fornire solo elementi a svantaggio di chi la tiene, ai sensi dell’art. 2709 c.c., salvo che ricorra la specifica ipotesi dell’art. 2710 c.c., quella cioè dei rapporti fra imprenditori inerenti all’esercizio dell’impresa, nella quale i libri, purché rispettino determinate prescrizioni formali, “possono fare prova” a favore. Con riguardo all’estratto di saldaconti, che è uno stralcio della contabilità d’impresa bancaria, un ampliamento dell’eccezione introdotta dal citato art. 2710 c.c., nel senso che l’estratto medesimo, certificato conforme, faccia sempre prova in ordine ai crediti della banca verso il cliente, non è ravvisabile nell’art. 102 l.b.; questo, infatti, sottintendendo un apprezzamento della garanzia di autenticità della contabilità di determinati istituti di credito e delle attestazioni provenienti da un loro direttore, non va al di là di un esonero dalle formalità che sarebbero altrimenti necessarie per utilizzare la contabilità dell’impresa ai fini dell’ingiunzione ..., mentre non esprime alcuna disposizione che possa, direttamente od indirettamente, indicare l’intento del legislatore di assegnare a detto atto unilaterale la consistenza di documento-prova a favore del suo autore. La norma in esame, in altre parole, integra (ed anticipa) l’art. 635 c.p.c., equiparando gli estratti dei saldaconti, per il conseguimento di decreto d’ingiunzione, ai libri o registri della pubblica amministrazione, ma non introduce deroghe ai comuni criteri che presiedono alla prova civile in sede cognitoria, né sposta sul cliente della banca l’onere di dimostrare, a pena di soccombenza, l’erroneità od inattendibilità dei conteggi da essa effettuati». In merito a quest’ultima sentenza potrebbe lasciare perplessi la mancata osservazione della difformità sostanziale dell’estratto ex art. 102 l.b. da quello di cui all’art. 2710 c.c., ma ciò non riguarda, a ben vedere, l’iter logico della motivazione; criticabile appare il riferimento all’art. 635 c.p.c. che non era più sostenibile nel 1990, ma, come è stato sottolineato dal Bussoletti, «a maggior ragione non si può riconoscere agli estratti di saldaconti efficacia probatoria maggiore di quella spettante alle risultanze documentali della pubblica amministrazione (art. 635 c.p.c.), quando si consideri che la possibilità di considerare come una certificazione di pubblici ufficiali l’attestazione dei funzionari che sottoscrivono gli estratti di saldaconti va definitivamente abbandonata»([80]); cioè, l’efficacia probatoria del saldaconti non si differenziava da quella relativa ai documenti ex art. 635 c.p.c. (e 634 c.p.c.), per cui era limitata alla fase monitoria. Inoltre, benché tale sentenza avesse richiamato esplicitamente la sentenza n. 5729 del 1979, affermando di confermarne l’indirizzo, pare si attesti più sulla posizione “intermedia” che riconosceva all’estratto di saldaconti un valore indiziario nel giudizio di opposizione, infatti si parla solo di documento-prova; ma bisogna considerare che la Suprema Corte confermava una sentenza d’appello della Corte di Venezia che aveva ritenuto corretta la revoca di un decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 102 l.b. in base alla opposizione dei debitori anche se le loro contestazioni erano «generiche, ma pur sempre tali da imporre all’attrice di assolvere l’onere probatorio secondo la previsione dell’art. 2697, comma 1, c.c.([81])».
Il Santarsiere, annotando favorevolmente la sentenza della Cassazione n. 8128 del 1990, riteneva che l’art. 102 l.b. non esprimesse alcun intento del legislatore di assegnare all’estratto di saldaconti, certificato conforme, la consistenza di prova a favore del proprio autore, in sede di cognizione([82]).
Era ovvio che, non riconoscendo alcun valore all’estratto di saldaconti nel procedimento di opposizione, alcuni autori andassero a collocare l’art. 102 l.b. tra i c.d. procedimenti puri, dove il documento-prova opera solo ai fini della pronuncia di ingiunzione e la sua efficacia si esaurisce con l’emanazione del decreto; di conseguenza, nel caso in cui il debitore ingiunto impugni il decreto, anche senza specifiche contestazioni, il convincimento del giudice dovrà necessariamente prescindere dal documento impugnato e torneranno a valere le regole proprie del procedimento ordinario con la distribuzione dell’onere della prova fra le parti. L’art. 102 l.b. era dunque una norma di carattere esclusivamente processuale, per cui all’estratto di saldaconti veniva conferita efficacia probatoria solo ai fini del procedimento ingiuntivo. Si sottolineava come i documenti-dichiarazioni di cui ai n. 2 e 3 dell’art. 633 c.p.c. e all’art. 102 l.b. si differenziavano dalle prove di cui al n. 1 dell’art 633 c.p.c.; in quanto, mentre i documenti-prova scritta conservano la loro efficacia probatoria pure nel successivo giudizio di opposizione, la dichiarazione-documento aveva un’efficacia provvisoria e limitata, poiché era un atto in grado di determinare l’ottenimento della pronuncia ingiunzionale e che nell’ambito di questo procedimento aveva natura di prova scritta, ma che perdeva tale natura ed efficacia al di fuori del procedimento per il quale era previsto([83]). Né si sarebbe potuta applicare in via analogica la disciplina dell’estratto conto (e della sua impugnazione), in quanto, come detto più volte, il saldaconti non era un vero estratto, ma in realtà era un mero atto dichiarativo([84]) che, previsto da una norma di carattere eccezionale, veniva ad esistere solo in una “fase critica” del rapporto (o dei rapporti) tra banca e cliente.
Accogliendo la tesi dell’utilizzo dell’estratto di saldaconti al solo procedimento monotorio, risultava “conveniente” all’ingiunto fare opposizione anche con contestazioni del tutto generiche, sottraendo ogni efficacia al decreto ingiuntivo, salva la sua eventuale esecutorietà provvisoria (che per questi rapporti poteva esserci solo in caso di pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, e la necessità di questa celerità di certo non era dimostrabile solo con lo “scarno” estratto di saldaconti).   
E proprio dal fatto che una contestazione generica avrebbe determinato l’inutilizzabilità dell’estratto di saldaconti nella fase di opposizione, si mossero le critiche a questa posizione, affermando che, se l’art. 102 l.b. fosse stato interpretato in tal senso, sarebbe stata del tutto inutile la facoltà concessa alle banche da questa disposizione, e ciò non avrebbe consentito il raggiungimento degli obiettivi prefissi dalla norma([85]). Ma c’è comunque da considerare che il debitore, se diligente, avrebbe valutato l’opportunità di una opposizione, in quanto un’eventuale soccombenza avrebbe avuto il solo effetto di posticipare il pagamento e di determinare un accollo  di ulteriori spese; inoltre, ai sensi dell’art. 648 c.p.c., «il giudice istruttore, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, con ordinanza non impugnabile, l’esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell’art. 642».
 
 
II.4  (segue) Gli estratti di saldaconti come prova nei giudizi di cognizione.
 
Del tutto differente dall’esposto orientamento è la tesi che attribuiva all’estratto di saldaconti efficacia di prova anche nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ed in ogni altro giudizio di cognizione.
Per quanto riguarda la giurisprudenza di legittimità, la prima pronuncia nella quale si riconosceva all’estratto di saldaconti valore sufficiente a provare l’an ed il quantum del credito bancario nel giudizio di opposizione è la nota sentenza n. 1860 del 1968([86]), che è utile analizzare.
Nella motivazione di tale sentenza si affermava infatti che «l’art. 102 l.b. contempla esplicitamente il solo caso del decreto di ingiunzione, ma ciò non significa che l’efficacia probatoria dei detti saldaconti sia limitata alla fase di concessione del decreto ingiuntivo. Ove trattasi di saldaconti muniti della prescritta certificazione di conformità alle scritture contabili, essi spiegano la loro efficacia probatoria (salvo prova contraria) anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, così come in ogni altro processo di cognizione. Ed allorché trattasi di saldaconti già trasmessi al correntista e da questi non contestati nel termine stabilito, la loro efficacia probatoria è piena e completa, al pari di quella che gli art. 1832 e 1857 c.c. riconoscono agli estratti di conto corrente bancario non contestati tempestivamente e da intendersi perciò approvati». La Suprema Corte proseguiva riconoscendo che la Banca Commerciale Italiana (banca d’interesse nazionale), nel giudizio di merito, aveva provato pienamente il suo credito producendo le copie degli estratti conto trasmessi al debitore e mai contestati e che era onere del debitore dimostrare che il diritto di credito della banca si era ridotto o estinto.
Appare subito evidente come la Corte di Cassazione non abbia considerato che il saldaconti era redatto una tantum, aveva una propria autonomia ed un ambito di efficacia indipendente dalla vicenda di diritto sostanziale che lo precedeva, aveva finalità esclusivamente processuali, precisamente monitorie, e conteneva solo il saldo debitore; mentre l’estratto conto viene periodicamente inviato al cliente, se non contestato assume valore di prova che non ammette prova contraria, evidenzia i movimenti del conto nonché il saldo risultante dalle partite di rimesse e di prelievi, perciò, «confondere i due documenti ed estrapolare dall’uno all’altro le norme che li regolano non appare né corretto né possibile»([87]). Pertanto, non sembra condivisibile il ragionamento della Suprema Corte che ricollegava l’efficacia probatoria del saldaconti non ad un suo valore intrinseco, bensì al fatto che era stato trasmesso al correntista l’estratto conto senza che costui l’avesse contestato nei termini ex art. 1832 c.c.; «l’equivoco sta nell’aver considerato l’estratto di saldaconto non come documento avente un suo peculiare ambito di autonomia e di efficacia, ma come elemento di una fattispecie complessa, come documento terminale di una serie, preceduta dall’invio degli estratti conto e dalla mancata impugnazione degli stessi, e conclusasi nella redazione del saldaconto in base all’art. 102. L’efficacia di prova deriverebbe, quindi, al saldaconto dalla vicenda di diritto sostanziale che l’ha preceduto, e verrebbe ad avere un effetto aggiuntivo rispetto alla preclusione prevista dall’art. 1832 c.c.. Tale costruzione giuridica, indipendentemente da ogni considerazione sostanziale, non può essere assolutamente condivisa ... Ma l’equivoco più evidente in cui è incorsa la Suprema Corte sta nell’avere equiparato, quanto al contenuto ed alle finalità, il saldaconto previsto dall’art. 102 l.b. con l’estratto periodico di conto corrente. Tali documenti, invero, hanno contenuto e finalità diverse»([88]). La sentenza in commento richiamava per l’estratto di saldaconto la normativa dell’art. 1842 c.c., deducendone l’efficacia di prova, ed attribuiva ad un documento processuale una normativa di diritto sostanziale che non gli apparteneva; e tale contraddizione si evince anche dal fatto che la Cassazione affermava che l’efficacia probatoria del saldaconto poteva essere vinta da adeguata prova contraria, ma ciò era in contrasto con la stessa norma di cui all’art. 1832 c.c., che, secondo questa pronuncia, costituiva il fondamento probatorio del saldaconti.
La Corte di Cassazione ha comunque più volte confermato tale orientamento; nella sentenza n. 6638 del 1971([89]), dove si subordina l’efficacia probatoria fino a prova contraria alla certificazione di conformità da parte del dirigente dell’istituto; nella sentenza n. 6656 del 1987([90]), dove si è affermato nuovamente che «l’estratto di saldaconto ha efficacia probatoria, fino a prova del contrario, non soltanto per la concessione del decreto ingiuntivo (come disposto espressamente negli artt. 102 delle ll. 7 marzo 1938, n 141 e 7 aprile 1938, n. 636), ma anche nel giudizio di opposizione allo stesso e in ogni altro procedimento di cognizione» (e ciò anche nei confronti del coobbligato in base ad una fideiussione omnibus), ma anche qui poi si sono richiamati gli estratti conto inviati al correntista e non impugnati nei termini previsti, ricorrendo quindi nelle stesse censure già formulate per la sentenza n. 1860 del 1967 della stessa Corte. Inoltre, la Suprema Corte ha ribadito nel 1992 per due volte questo orientamento, la prima nella decisione n. 2765([91]) e la seconda nella sentenza n. 11948([92]) dello stesso anno; infine, l’ha riconfermato, nonostante la decisione n. 6707 del 1994 di cui si dirà, con la sentenza n. 1101 del 1995([93]).
Per giustificare l’efficacia probatoria dell’estratto di saldaconti in sede di opposizione si era anche affermato che dall’attestazione del dirigente di banca di conformità alle scritture contabili sarebbe derivato un valore probatorio che determinava una normale distribuzione fra le parti dell’onere della prova; e questa modifica sarebbe stata  operante anche nel giudizio di opposizione all’ingiunzione, poiché non veniva meno in questa fase la sostanziale conformità del certificato alle scritturazioni della banca([94]). Ma tale assunto non considerava che la disciplina di cui all’art. 102 l.b., come agli artt. 634 ss. c.p.c., era applicabile solo al procedimento monitorio, superato il quale trova nuovamente applicazione la disciplina comune in tema di onere della prova e di efficacia dei mezzi di prova([95]). Inoltre, l’interpretazione “filobancaria” dell’art. 102 l.b. attribuiva all’estratto di saldaconto efficacia