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CAPITOLO I
L’articolo 102 della “legge bancaria” e l’articolo 50 del “Testo
Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”.
I.1 Il procedimento monitorio agli inizi del secolo XX.
I.2 L’introduzione dell’art. 102 della legge bancaria.
I.3 L’art. 102 l.b. e gli artt. 633, 634 e 635 c.p.c.: il
permanere della procedura monitoria agevolata.
I.4 L’art. 102 l.b. e l’art. 2710 c.c.: estensione del
privilegio?
I.5 Problemi di legittimità costituzionale dell’art. 102 l.b.
I.6 L’introduzione dell’art. 50 del Testo Unico Bancario.
I.7 Continuità e differenze tra l’art. 50 t.u.b. e l’art. 102
l.b.
I.8 Problemi di legittimità costituzionale dell’art. 50 t.u.b.
CAPITOLO II
L’applicazione dell’art. 102 l.b. e dell’art. 50 t.u.b.: il
permanere delle divergenze interpretative.
II.1 I contenuti dell’estratto di saldaconti e dell’estratto di
conto corrente.
II.2 La certificazione e la dichiarazione del dirigente di banca
di cui agli articoli 102 l.b. e 50 t.u.b.
II.3 Gli estratti di saldaconti e la loro utilizzazione nella
(limitata alla) procedura monitoria.
II.4 (segue) Gli estratti di saldaconti come prova nei giudizi di
cognizione.
II.5 (segue) Gli estratti di saldaconti come elemento indiziario.
II.6 L’applicazione dell’art. 50 t.u.b. nel giudizio monitorio: il
ruolo dell’approvazione.
II.7 (segue) L’efficacia probatoria dell’estratto conto bancario.
II.8 La posizione del fideiussore.
CAPITOLO III
Gli estratti di saldaconti e di conto corrente e l’ammissione al
passivo fallimentare.
III.1 L’estratto di saldaconti come documento giustificativo per
l’ammissione al passivo fallimentare: pareri favorevoli.
III.2 (segue) L’estratto di saldaconti come documento
giustificativo per l’ammissione al passivo fallimentare: pareri
contrari.
III.3 (segue) L’estratto di saldaconti come estratto di libri
bollati e vidimati.
III.4 (segue) L’estratto di saldaconti come presunzione semplice.
III.5 (segue) La soluzione della Suprema Corte.
III.6 L’estratto di conto corrente come documento giustificativo
per l’ammissione al passivo fallimentare: pareri favorevoli.
III.7 (segue) Le contestazioni del curatore e la produzione dei
documenti giustificativi del saldo bancario.
III.8 (segue) L’estratto di conto corrente come documento
giustificativo per l’ammissione al passivo fallimentare: pareri
contrari.
III.9 La riforma del diritto fallimentare e l’accertamento dei
crediti bancari di conto corrente.
BIBLIOGRFIA
INDICE DELLA GIURISPRUDENZA CONSULTATA
Capitolo I
L’articolo 102 della “legge bancaria” e l’articolo 50 del “Testo
Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”
nell’ordinamento.
I.1 Il procedimento monitorio agli inizi del secolo XX.
Il procedimento di ingiunzione fu introdotto dal legislatore nel
nostro ordinamento con il r.d. 24 luglio 1922, n. 1036 e,
successivamente, con il r.d. 7 agosto 1936, n. 1531, nuove norme
concorsero a disciplinarlo. In particolare, il r.d. n. 1036 del
1922 disponeva, all’art. 1, che «L’ingiunzione giudiziale di
pagamento o di consegna può essere pronunciata per un credito
liquido ed esigibile in denaro, ovvero in merci o altre cose
fungibili, fondato su prova scritta, valida secondo le norme del
codice civile o del codice di commercio».
In riferimento alle banche pubbliche determinante era la norma di
cui all’art. 3 del r.d. n. 1531 del 1936, dove si stabiliva che
«... le amministrazioni dello Stato e degli enti od istituti
sottoposti a tutela e a vigilanza amministrativa possono chiedere
l’ingiunzione anche in base alle risultanze dei loro libri e
registri, purché siano state osservate le prescrizioni
eventualmente stabilite nelle leggi e nei regolamenti per la
tenuta di tali libri o registri. L’osservanza di queste
prescrizioni è attestata dal notaio o dal funzionario che sia
specialmente autorizzato all’uopo in base alle relative leggi o
regolamenti»; mentre le banche private accedevano alla procedura
monitoria ai sensi dell’art. 2 dello stesso decreto, secondo il
quale «I commercianti possono richiedere il decreto di
ingiunzione, anche contro persone non commercianti per pagamenti
relativi a somministrazioni di merci o di denaro, producendo
l’estratto autentico dei loro libri di commercio o di quelli
prescritti dalle leggi fiscali, da cui risultino le
somministrazione fatte o l’addebitamento delle somme dovute».
Ovviamente quest’ultima norma non era applicabile alle banche
pubbliche, le quali, ai sensi dell’allora codice di commercio, non
essendo qualificabili come “commercianti”, non erano obbligate
alla tenuta dei “libri di commercio”.
I.2 L’introduzione dell’art. 102 della legge bancaria.
L’esigenza di un’adeguata tutela della liquidità bancaria
(necessità particolarmente sentita nei primi decenni del secolo XX,
a causa della negativa situazione economica post-bellica e della
degradazione della “banca mista”, che provocarono una crisi
generale del mondo bancario e serie difficoltà ad alcuni istituti
di credito) faceva avvertire l’inadeguatezza dell’art. 3 del r.d.
n. 1531 del 1936 nella rapida esazione dei crediti bancari.
Ed allora, nel quadro normativo che vedeva le banche assoggettate
a comuni norme procedurali, si “innestò” l’art. 102 l.b.([1]),
dove si disponeva che «L’istituto di emissione e gli istituti di
credito di diritto pubblico possono chiedere il decreto di
ingiunzione, ai sensi dell’art. 3 del regio decreto 7 agosto 1936
n. 1531, anche in base all’estratto dei loro saldaconti,
certificato conforme alle scritturazioni da uno dei dirigenti
dell’istituto interessato, il quale deve altresì dichiarare che il
credito è vero e liquido. La precedente disposizione si estende
alle banche di interesse nazionale, nonché alle casse di risparmio
aventi un patrimonio di almeno 50 milioni di lire».
Quella appena riportata è la stesura definitiva, così come
formulata dalla l. 7 aprile 1938, n. 636, della disposizione
riguardante la possibilità, per alcune banche, di chiedere il
decreto ingiuntivo, secondo quanto previsto dall’art. 3 del r.d.
n. 1531 del 1936, anche in base all’estratto di saldaconti,
permettendo così un’estensione dell’applicazione della procedura
monitoria attraverso documenti e modalità che prima della
normativa di cui all’art. 102 l.b. (e comunque solo per i soggetti
ivi indicati) non sarebbe stata possibile nemmeno in via
analogica; un ampliamento che dava luogo ad una procedura
monitoria agevolata, necessaria alle specifiche esigenze delle
banche indicate.
Bisogna al riguardo sottolineare che nella prima stesura della
legge bancaria (r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375) tale disposizione
non era riportata per il semplice motivo che, non essendo stato
ancora emanato il r.d. n. 1531 del 1936, mancava nell’ordinamento
la norma di cui all’art. 3 di tale regio decreto; ma quando esso
fu promulgato, subito dopo fu introdotta, col r.d.l. 17 luglio
1937, n. 1400, la norma che disponeva la procedura monitoria
agevolata per determinate banche nella seguente formulazione:
«L’istituto di emissione e gli istituti di credito di diritto
pubblico possono chiedere il decreto di ingiunzione, ai sensi
dell’art. 3 del regio decreto 1936, n. 1531, anche in base
all’estratto conto dei loro saldaconti, certificato conforme alle
scritturazioni da uno dei dirigenti dell’istituto interessato. La
precedente disposizione si estende alle banche di interesse
nazionale» (questa disposizione, nella sua originaria
formulazione, fu riportata anche nella legge 7 marzo 1938, n. 141,
che convertiva il r.d.l. 1936, n. 375 – la prima formulazione
della legge bancaria –); successivamente, la legge 7 aprile 1938,
n. 636, modificava la norma, introdotta dal r.d.l. che convertiva,
e ne estendeva, inoltre, l’applicazione alle casse di risparmio
con un patrimonio di almeno 50 milioni di lire.
Ponendo in relazione l’art. 102 l.b. con l’art. 3 del r.d. n. 1531
del 1936, sembra evidente che il legislatore del ’36-’38 abbia
voluto riservare questo trattamento agevolato di celere
riscossione dei crediti a banche di natura pubblica (come erano
l’istituto di emissione e gli istituti di diritto pubblico([2])) o
aventi una natura pubblicistica (come erano le banche di interesse
nazionale e le casse di risparmio)([3]) ed infatti, nella
“Relazione presentata alla Commissione di Finanza sul disegno di
legge per la conversione in legge del r.d.l. 12 marzo 1936 n.
375”, è scritto che «... per quanto concerne l’Istituto di
emissione e gli Istituti di credito di diritto pubblico, che sono
tutti Enti pubblici, la norma è già nel sistema dell’art. 3 del
Regio decreto 7 agosto 1936, n. 1531, il quale fa menzione in
generale di risultanze dei libri o registri. La disposizione
appare poi opportuna per le Banche di interesse nazionale.
Siffatto interesse esige, invero, una rapida esazione dei crediti
risultanti dai loro saldaconti».
Poiché le banche di cui all’art. 102 l.b. erano, come già detto,
pubbliche o aventi rilevanza pubblicistica([4]), si è ritenuto che
la norma in questione fosse una specificazione in materia bancaria
della disposizione riferentesi alle amministrazioni statali ed a
quelle poste a tutela o a vigilanza amministrativa (e ciò pare
confermato, oltre da quanto esplicitato nella Relazione suddetta,
anche dallo stesso tenore della prescrizione – ai sensi dell’art.
3 del r.d. ... –); cioè, c’era una certa “omogeneità” con i
soggetti di cui all’art. 3 del r.d. n. 1531 del 1936([5]), ma
c’erano anche delle specifiche esigenze tecniche che comportavano
la necessità di introdurre una specifica norma (art. 102 l.b.) per
determinate banche; e tra queste due norme c’era un “rapporto di
dipendenza” e non di autonomia, cioè, l’art. 102 l.b. adattava
alle esigenze proprie del settore creditizio la previsione più
generale, che ne costituiva, perciò, il modello([6]).
E’ evidente, allora, che l’esigenza di un’agevole e rapida
riscossione dei crediti per le banche indicate derivasse dalla
loro attività e dalla loro struttura, più che dalla loro natura
pubblica o pubblicistica (altrimenti non avrebbe avuto senso
l’emanazione della norma in questione, perché sarebbe stata
sufficiente l’applicazione dell’art. 3 del r.d. n. 1531 del 1936;
né sarebbe stato giustificabile un trattamento così disparitario
sia rispetto alle altre amministrazioni e agli enti sottoposti a
vigilanza, sia riguardo alle altre banche), perché queste banche,
essendo di grandi dimensioni, di fatto non avrebbero potuto
ricorrere al procedimento monitorio in base agli estratti
autentici delle scritture contabili, in quanto i loro crediti, per
ragioni tecniche, generalmente non risultavano da scritture
regolarmente tenute, ma da schede, rappresentative dei movimenti
del conto e, come tali, non assimilabili ai libri contabili.
Non mancarono voci che tesero ad estendere a tutte le banche la
procedura monitoria agevolata, ponendo l’attenzione non tanto
sulla struttura delle banche, ma sull’attività bancaria che
richiedeva comunque un’agevolazione nella riscossione dei crediti;
ma l’estensione della normativa speciale si ebbe solo per le casse
di risparmio con un capitale di almeno 50 milioni lire (all’epoca
dell’emanazione della legge bancaria erano solo tre) e ciò rivela
ancora che il legislatore di allora abbia voluto un’applicazione
della normativa in questione solo ad istituti di grandi
dimensioni, infatti, nella “Relazione presentata dalla Giunta
Generale del Bilancio sul disegno di legge per la conversione in
legge del r.d.l. 17 luglio 1937 n. 1400” si legge che «... attesa
la particolare importanza che rivestono le Casse di risparmio con
un capitale minimo di almeno cinquanta milioni di lire, appare
conveniente estendere anche a questi enti la possibilità di
chiedere il decreto di ingiunzione in base all’estratto dei loro
saldaconti ... Andare più oltre, e cioè estendere, come è stato
proposto, la norma a tutte le Aziende di credito, rappresenterebbe
un ulteriore passo che non sembra si possa assolutamente fare,
dato che la disposizione eccezionale sancita nell’art. 102
rappresenta già un passo abbastanza grave» (parole che rivelano da
un lato come fosse sentita l’esigenza di tutelare tutto il sistema
bancario agevolando l’esazione del credito, dall’altro come fosse
avvertita la particolare eccezionalità della norma che si andava
ad emendare).
Non manca, però, chi ritiene che nelle originarie intenzioni del
legislatore solo gli istituti pubblici meritassero una tutela
adeguata e rapida nell’esazione dei crediti, mentre l’estensione
alle banche di interesse nazionale e, poi, alle casse di
risparmio, abbia alterato l’originaria impostazione del
legislatore, comportando delle inevitabili conseguenze anche
sull’interpretazione della norma([7]) (ma è da considerare che in
quel periodo le banche rientranti nell’art. 102 l.b. erano, come
specificato in nota (4), considerate di “rilevanza
pubblicistica”).
Comunque sia, è evidente che il legislatore di allora abbia voluto
riservare la procedura monitoria agevolata a banche, di natura
pubblica o pubblicistica, dalle dimensioni consistenti e dalle
strutture adeguate, sia sotto il profilo organizzativo che sotto
quello amministrativo (ecco perché fu posto un minimo, allora
consistente, al patrimonio delle casse di risparmio), in quanto,
date le garanzie di regolarità e veridicità delle proprie
documentazioni, esse davano affidamento di un corretto utilizzo
della norma; inoltre, non pare vi siano dubbi nel ritenere che
l’elencazione dell’articolo fosse tassativa([8]) (si trattava
infatti di una norma speciale). E per dare una maggiore cautela,
oltre a prevedere che il dirigente certificava che l’estratto di
saldaconti era conforme alle scritturazioni tenute dalla banca, la
novella del ’38, per dare maggiore garanzia nella presentazione
dell’istanza all’ottenimento del decreto ingiuntivo([9]), statuì
che il dirigente doveva anche dichiarare il credito vero e
liquido.
Gli enti esclusi dall’applicazione dell’art. 102 l.b. continuarono
ad accedere alla procedura monitoria in base all’art. 2 del r.d.
n. 1531 del 1936; questi erano, infatti, enti commerciali con
tenuta dei “libri di commercio” ai sensi degli artt. 21 e ss. cod.
comm..
I.3 L’art. 102 l.b. e gli artt. 633, 634 e 635 c.p.c.: il
permanere della procedura monitoria agevolata.
Che la motivazione sottesa all’art. 102 l.b. derivasse dalla
natura e dal volume d’affari dell’attività bancaria emergeva
soprattutto a seguito delle novità legislative del 1942. Con
l’entrata in vigore del codice civile abbiamo la sottoposizione
degli enti pubblici economici, tra cui vanno ricompresi gli
istituti di credito di diritto pubblico (vere e proprie imprese,
operanti sul mercato, ed assoggettate come tali alle regole di
diritto privato)([10]), al cosiddetto statuto dell’imprenditore
commerciale ed al conseguente obbligo per gli stessi di tenere le
scritture contabili ai sensi degli artt. 2214 e ss. c.c.; e con il
nuovo codice di procedura civile abbiamo una nuova
regolamentazione del procedimento ingiuntivo negli artt. 633 e ss.,
che riproduce, apportandovi alcuni rilevanti correttivi, il r.d.
n. 1531 del 1936; in particolare, l’art. 635 c.p.c., che ha preso
il posto dell’art. 3 del r.d. n. 1531, si riferisce ai libri o
registri della pubblica amministrazione, escludendo dal proprio
ambito di applicazione gli enti pubblici economici, che possono
ricorrere alla procedura monitoria ai sensi dell’art. 634, co. 2,
c.p.c. («... gli estratti autentici delle scritture contabili di
cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché
bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute
...»)([11]), a motivo del suddetto mutamento di diritto
sostanziale avutosi col codice civile.
Si è anche discusso se l’art. 635 c.p.c. avesse assorbito l’art.
102 l.b.; tale ipotesi è stata esclusa in quanto l’articolo
codicistico fa riferimento a libri e registri della pubblica
amministrazione e, quindi, si applica, come già detto, ai soli
enti che svolgono una funzione propria della pubblica
amministrazione; poiché nei rapporti con i propri clienti, quale
ne sia la natura, le banche non compiono atti amministrativi in
senso tecnico, ma veri e propri atti di gestione, come una
qualsiasi impresa privata, di conseguenza, escludendo la natura
amministrativa per tutte quelle certificazioni che riguardano tale
attività, si deduce che l’ambito di applicazione dell’art. 635
c.p.c. era differente da quello dell’art. 102 l.b., quindi,
quest’ultimo rimase in vigore. Al riguardo vi sono comunque dei
pareri critici, come quello del Parrella, il quale afferma che «da
un punto di vista logico-giuridico, l’intervenuta abrogazione
dell’art. 3 r.d. del 1936 e la scelta consapevole da parte del
nostro legislatore di escludere gli enti pubblici economici
dall’ambito di applicazione dell’art. 635 c.p.c. mal si conciliano
con la sopravvivenza della norma di cui alla legge bancaria»,
tanto che «paradossalmente, le stesse argomentazioni che la
dottrina aveva adoperato per negare l’assorbimento della norma
bancaria nella norma codicistica, possono essere utilizzate per
sostenere l’incompatibilità dell’art. 102 l.b. con il successivo
art 635 c.p.c., e quindi, la sua abrogazione»([12]).
Ci si è posti anche il quesito se l’art. 634, co. 2, c.p.c. avesse
inglobato l’art. 102 l.b., essendo evidenti le analogie tra le due
norme; in particolare, sia la disposizione codicistica sia l’art.
102 l.b. fanno riferimento ad estratti di libri tenuti dal
ricorrente, dei quali deve essere certificata la conformità alle
scritturazioni, e che costituiscono documenti (provenienti dallo
stesso creditore) idonei a fornire una prova scritta del credito
(prova valevole solo ai fini monitori). Così si è affermata
l’equiparazione delle schede di c/c, dalle quali si ricavava
l’estratto di saldaconti, con i libri contabili previsti e
disciplinati dal codice civile.
Ma le conclusioni al riguardo erano divergenti. Si è giunti da un
lato ad affermare che erano venute meno le ragioni per le quali si
era avuta l’emanazione dell’art. 102 l.b., visto che si offriva
ora alle banche pubbliche, a quelle d’interesse nazionale ed alle
casse di risparmio uno specifico strumento per la rapida
riscossione dei crediti, e che l’art. 102 l.b. era stato
tacitamente abrogato in quanto la sua norma era ricompresa nel più
generico art. 634, co. 2, c.p.c.([13]); dall’altro si riteneva che
i motivi che avevano indotto il legislatore del ’36-’38 ad emanare
l’art. 102 non erano venuti meno, in quanto si era semplicemente
preso atto che l’attività bancaria non passava (ed è così anche
oggi) attraverso scritturazioni riconducibili a libri bollati e
vidimati (o suscettibili di un’apposita disciplina speciale), per
questo era stata disposta la procedura agevolata, superando il
problema della divergenza sostanziale tra gli estratti di
saldaconti e gli estratti autentici delle scritture contabili con
le semplici attestazioni del dirigente di banca; ed il Nigro,
infatti, afferma che il legislatore «ha così sostituito al
requisito della regolarità formale delle scritture la
dichiarazione di “verità e liquidità”. Dichiarazione che si
riferisce al contenuto del rapporto con il cliente, cioè al
“documentato” e non al “documento”; ma che ha in effetti il
significato di attestazione della regolarità sostanziale di tutte
le scritturazioni da cui l’estratto è stato desunto»([14]).
Inoltre, c’è da rilevare come la giurisprudenza, non dubitando mai
della vigenza dell’art. 102 l.b.([15]), abbia posto la sua
attenzione esclusivamente a problemi inerenti l’applicazione di
questa norma.
Ebbene, affermata la vigenza dell’art. 102 l.b., fatta
l’equiparazione tra questo articolo e l’art. 634, co. 2, c.p.c. (e
tralasciando la questione se i dirigenti degli istituti di credito
di diritto pubblico erano da considerare pubblici
ufficiali)([16]); ci si chiedeva se il dirigente della banca,
eccezionalmente, rivestisse la qualità di pubblico ufficiale
quando esercitava il potere di attestazione-certificazione
relativo al documento di cui all’art. 102 l.b. (potere che
inizialmente era giustificato dalla rilevanza pubblicistica degli
enti indicati dall’art. 102 l.b.). Ovviamente il parallelo è con i
soggetti che, in virtù di espressa disposizione di legge, sono
abilitati ad emettere certificazioni, ai fini di assolvere una
funzione di pubblica fede; in particolare, si è affermato che il
dirigente di banca, nelle sue attività di certificare l’estratto
di saldaconti conforme alle scritturazioni e di dichiarare il
credito vero e liquido, è equiparabile al notaio che attesta la
regolare tenuta delle scritture e l’autenticità degli estratti.
Ora, entrambe le suddette posizioni non hanno avuto seguito; per
quanto riguarda l’accostamento tra le schede di c/c con le
scritture contabili, c’è da rilevare la loro evidente difformità
sostanziale (non si può dimenticare che è stata proprio la
particolarità della documentazione bancaria, oltre all’elevato
numero delle operazioni, a portare all’emanazione dell’art. 102
l.b.; particolarità che non è mai venuta meno), il certificato di
saldaconti, per la sua sinteticità, non è equiparabile ad un libro
o registro, dal quale può desumersi la narrativa analitica delle
vicende costitutive della partita creditoria; ed infatti la
Suprema Corte ha affermato che «prove scritte idonee alla
concessione del decreto ingiuntivo, ex art. 634, comma 2 c.p.c.,
sono gli estratti autentici delle scritture contabili di cui
all’art. 2214 ss. cc., purché bollate e vidimate; l’estratto per
copia autentica di un conto corrente bancario certificato conforme
alle scritturazioni da un notaio e non da un dirigente
dell’istituto ... non può costituire prova scritta idonea alla
concessione del predetto provvedimento» e che, nel caso di specie,
«esattamente è stata dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo,
perché emesso in base ad un documento non idoneo né ai sensi
dell’art. 634 c.p.c., né ai sensi dell’art. 102 r.d.l. 17 luglio
1938, n. 636»([17]).
Per quanto riguarda invece l’accostamento del dirigente
dell’istituto bancario al notaio, c’è da considerare che a
differenza di quest’ultimo, il dirigente di banca non è terzo
rispetto al rapporto che può dar luogo all’ingiunzione, bensì è
parte di tale rapporto, la sua certificazione non dà valore di
certezza legale all’estratto di saldaconti, infine, egli si limita
ad affermare l’esistenza del documento (scheda di c/c) ed il
relativo saldo a debito, dichiarando che è vero e liquido; mentre,
l’art. 634, co. 2, c.p.c. si riferisce agli estratti autentici
delle scritture contabili bollate e vidimate nelle forme di legge
in modo da attribuirgli pubblica fede([18]). Al riguardo la Corte
di Cassazione, esaminando la posizione giuridica del dirigente che
emette la dichiarazione di cui all’art. 102 l.b., precisa che
questi non viene, con tale dichiarazione, a mettersi nella
posizione di un pubblico ufficiale certificante estraneo alla
vicenda o alle dichiarazioni negoziali, attestate con
imparzialità, ma si mostra come l’organo stesso dell’istituto
richiedente.
L’art. 102 l.b. resta quindi una disposizione di “privilegio”,
paragonabile, secondo alcuni, ma solo sotto il profilo
dell’eccezionalità, alle ipotesi di cui ai nn. 2 e 3 dell’art. 633
c.p.c., fermo restando la maggiore intensità del trattamento di
privilegio riservato alle banche indicate, giacché il certificato
saldaconti si concreta in una mera e non motivata dichiarazione
unilaterale, priva anche di quel minimo corredo probatorio cui
allude l’art. 633, co. 2([19]) (infatti la parcella del
professionista presenta sempre un dettagliato ed analitico elenco
delle voci di spese, competenze ed onorari, verificabile e
controllabile).
E’ anche ovvio che le banche “privilegiate” possono accedere alla
procedura monitoria anche attraverso gli ordinari mezzi di prova
previsti dall’art. 634 c.p.c. (e ciò è stato addirittura oggetto
di una pronuncia della Corte di Cassazione)([20]), perché l’art.
102 l.b. è una possibilità («possono chiedere ... anche ...») che
si aggiunge, ma non si sostituisce, alla procedura ordinaria.
Dunque, la normativa di cui all’art. 102 l.b. è, rispetto alle
norme del codice di procedura civile che regolano il procedimento
di ingiunzione, autonoma e pertanto si pone, rispetto alla
procedura di ingiunzione, come norma eccezionale.
I.4 L’art. 102 l.b. e l’art. 2710 c.c.: estensione del
privilegio?
Accettando però la tesi di una equivalenza tra l’estratto di
saldaconti con gli estratti autentici delle scritture contabili,
un possibile passo successivo era quello di ancorare gli estratti
di saldaconti all’art. 2710 c.c.([21]), permettendo così
l’utilizzo degli estratti di saldaconti anche in procedimenti
diversi da quelli monitori (sempre che si fosse trattato di
controversie tra banche e imprenditori([22])); ed infatti il Nigro
afferma che «la dichiarazione di verità e liquidità del credito,
contemplata dall’art. 102, sostituisce (ha valore identico alla)
attestazione (art. 3 del r.d. n. 1531 del 1936) e constatazione
(art. 634 c.p.c.) della regolare tenuta dei libri e registri e
delle scritture contabili ... gli estratti di saldaconti bancari
sono sicuramente suscettibili di assumere rilevanza probatoria ai
sensi dell’art. 2710 c.c., e quindi anche in procedimenti diversi
da quello monitorio, allo stesso modo degli estratti considerati
dall’art. 634 c.p.c. ... utilizzabili, a norma dell’art. 2710
c.c., anche nell’eventuale, successiva fase di cognizione»([23]).
Però, essendo l’estratto di saldaconti un resoconto di movimenti
di debito e di credito dell’azienda nei confronti del cliente
riportati in fogli o schede, e non un compendio di un documento in
cui sono riassunte le sue linee essenziali (e forse questo sarebbe
sufficiente per escluderne l’equiparazione all’estratto delle
scritture contabili), la rilevanza che i sostenitori di tale tesi
attribuivano all’estratto di saldaconti era quella di presunzione
semplice a favore della banca (non mancando chi, come il Nigro,
riteneva, coerentemente con l’impostazione di considerare
l’estratto di saldaconti equivalente agli estratti dei libri
bollati e vidimati nelle forme di legge e regolarmente tenuti, che
l’estratto di saldaconti aveva piena efficacia probatoria anche
nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo ed in ogni altro
giudizio di cognizione, purché si trattasse di controversie tra
banca e imprenditore; mentre nei giudizi di cognizione riguardanti
i rapporti tra banca e soggetto non imprenditore aveva solo un
valore di presunzione semplice a favore della banca)([24]),
quindi, il giudice poteva disattendere, nei giudizi di cognizione
(ed analogo discorso valeva anche per i procedimenti di verifica
dei crediti nel fallimento), alle pretese della banca, fondate
esclusivamente su tale estratto, quando si convinceva
dell’inesattezza o non veridicità del documento prodotto, in base
alle contestazioni della controparte.
Ma bisogna considerare che il limite dell’efficacia probatoria
delle scritture contabili ai soli rapporti tra imprenditori trova
la sua ratio nel fatto che la controparte, essendo anch’essa
imprenditore, ha un immediato riscontro con le proprie scritture
contabili, potendo quindi opporre, contro le risultanze delle
scritture contabili dell’altra parte, prove della stessa natura e
dello stesso valore (il fondamento della norma prescinde così
dalla qualità delle parti per concentrarsi sulla effettiva
rappresentazione dei rapporti economici intercorrenti); e tutto
ciò palesemente non si verificava nei rapporti tra banca e
cliente, indipendentemente dal fatto che si trattasse o meno di
rapporti tra imprenditori, come è stato anche rilevato dalla
Suprema Corte([25]). Ed infatti tale tesi minoritaria non ha avuto
seguito, soprattutto in relazione alla considerazione
dell’evidente “difformità” tra gli estratti di saldaconto e gli
estratti da libri bollati e vidimati.
In conclusione, l’orientamento di massima, consolidatosi nel
tempo, fu di considerare l’art. 102 l.b. rimasto in vigore anche
dopo l’introduzione del codice di procedura civile del ’42 (ciò è
confermato sia dalla prassi, sia dalla relazione al “T.U. in
materia bancaria e creditizia”), la norma in questione speciale e
l’estratto di saldaconti non equiparabile alle scritture
contabili.
I.5 Problemi di legittimità costituzionale dell’art. 102 l.b.
Il legislatore del ’36-’38 aveva voluto garantire l’accesso alla
procedura monitoria agevolata a banche pubbliche, a banche di
interesse nazionale ed a casse di risparmio (a queste ultime solo
con la seconda formulazione della norma) con un patrimonio allora
consistente (ma poi un “limite” facilmente valicabile, visto che
la somma di 50 milioni di lire non fu mai “aggiornata”)([26]),
quindi, come già ricordato, dalle adeguate strutture che dessero
una certa affidabilità nell’utilizzo corretto della norma.
Tra le escluse dal beneficio c’erano, oltre le casse di risparmio
con un capitale inferiore ai 50 milioni di lire (col tempo
scomparse), le casse rurali e artigiane, le aziende ordinarie di
credito e le banche popolari; molte di queste, col tempo,
assunsero dimensioni e organizzazioni per nulla inferiori (e
spesso superiori) alle banche che beneficiavano dell’art. 102 l.b.;
inoltre, la maggior parte della contabilità delle banche non
veniva più registrata nei tradizionali libri (in particolare, nel
libro giornale non potevano essere riportate singolarmente le
operazioni, che già per le banche di medie dimensioni possono
superare le centinaia di migliaia, ma per dati globali in
relazione alle diverse categorie) ma solo su supporti informatici.
Per questi motivi, molte banche, escluse dall’art. 102 l.b.,
furono costrette ad istituire particolari scritture, bollate e
vidimate, dove annotare via via le movimentazioni o i saldi dei
conto correnti con andamento anomalo, o revocati, con l’unico
scopo di fare degli estratti ai fini dell’art. 634, co. 2, c.p.c.;
si trattava comunque di strumenti costosi, di difficile
utilizzazione e non sempre efficaci. Dunque, le esigenze di una
rapida riscossione dei propri crediti, in relazione al fabbisogno
di liquidità per l’erogazione del credito a breve termine, e la
necessità di utilizzare scritturazioni contabili diverse dalle
scritture contabili bollate e vidimate, per esigenze
organizzative, erano comuni oramai a tutte le aziende di credito.
Inoltre, c’è da considerare che l’originario elemento aggregante
delle grandi dimensioni, che giustificava la disparità soggettiva
derivante dall’art. 102 l.b., nella maggior parte dei rapporti
bancari veniva a svanire, poiché questi rapporti fanno riferimento
alle dipendenze delle banche e, dal punto di vista dimensionale,
non esiste grande differenza fra dipendenze di grandi e piccole
banche([27]).
Ad “aggravare” la situazione di disparità fu l’entrata in vigore
della l. 30 luglio 1990, n. 218, (c.d. legge Amato) e dei decreti
delegati; nella l. n. 218 del 1990 si disponeva che le aziende
bancarie degli enti pubblici e delle casse di risparmio venivano
conferite in società per azioni; queste S.p.A., in forza dell’art.
16 del d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356, succedevano nei diritti,
nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche degli enti
originari, dunque, anche nella possibilità di ricorrere all’art.
102 l.b., mentre le aziende di credito, già costituite come
S.p.A., restavano prive di questa possibilità. Non mancarono voci
in senso contrario([28]), ma, come afferma il Bussoletti, il quale
non ritiene possa esserci da parte dei nuovi soggetti bancari la
successione nella conservazione del privilegio di cui all’art. 102
l.b., bisogna considerare comunque che «buona parte delle banche
trasformate, a seguito dei contemporanei processi di
concentrazione, potrà assumere la qualifica di banca di interesse
nazionale, e in tal modo conservare il beneficio di cui all’art.
102 l.b.». Inoltre, il d.lgs. 14 dicembre 1992, n. 481, emanato in
attuazione della Direttiva 89/646/CEE (c.d. “II direttiva CEE di
coordinamento delle legislazioni bancarie”), aboliva, con la
formale abrogazione dell’art. 5 l.b., le diverse categorie di
banche (si venne così ad avere, con la despecializzazione
bancaria, la banca universale)([29]), ma nulla diceva a proposito
dell’art. 102 l.b., che continuò a trovare applicazione, anche se
ancora per poco, poiché il Governo, con lo stesso provvedimento
che lo delegava per l’attuazione della “II direttiva CEE di
coordinamento delle legislazioni bancarie”, veniva delegato a
raccogliere e coordinare in un Testo Unico le disposizioni in
materia creditizia.
Quindi, c’era tra le banche un’evidente ed ingiustificata
situazione di disparità, che permetteva di considerare l’art. 102
l.b. contrario all’art. 3 (principio di uguaglianza) della
Costituzione. A ciò si deve aggiungere presumibili violazioni
degli artt. 3 e 24 (principio di difesa) della Costituzione in
merito ai rapporti tra banca e ingiunto, specie se il privilegio
di cui all’art. 102 l.b. non si basava (almeno dopo il d.lgs. n.
350 del 1985) sulla natura pubblica o pubblicistica delle banche
privilegiate.
I.6 L’introduzione dell’art. 50 del t.u.b.
Il legislatore, agli inizi degli anni novanta, aveva di fronte a
sé due strade: o abrogare la normativa di cui all’art. 102 l.b.,
lasciando alle banche la possibilità di recuperare giudizialmente
i propri crediti attraverso le procedure che il diritto comune
prevede per qualsiasi imprenditore commerciale, oppure creare un
“nuovo” strumento giuridico consentendone la fruibilità a tutti i
soggetti bancari; ha scelto la seconda via, considerando
evidentemente ancora valide, ma in una prospettiva diversa a
seguito dei mutamenti legislativi e di mercato avutisi nel corso
dei decenni che separano la legge bancaria ed il “Testo Unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia”, le motivazioni che
erano state alla base dell’art. 102 l.b.([30]); infatti, la
rilevanza che l’attività bancaria ha per l’economia italiana,
anche dopo essere divenuta definitivamente attività d’impresa ed
abbandonata l’enfatica formula di “funzione di interesse
pubblico”, comporta la necessità di dotare le banche di strumenti
rapidi ed efficaci che consentano loro di contenere gli
immobilizzi e le perdite su crediti, altrimenti ci sarebbero
fenomeni dannosi per le banche, ma che si rifletterebbero anche su
tutto il sistema economico e finanziario che da queste riceve
credito.
Inoltre, considerando, come è scritto nella “Relazione”, che «il
legislatore del 1936-1938 aveva riservato tale privilegio solo a
talune categorie di banche che offrivano maggiori garanzie di una
corretta amministrazione contabile. La concessione del privilegio
non era quindi immediatamente collegata né alla natura pubblica
della banca procedente né alla qualità di pubblico ufficiale del
dirigente certificante. Non può pertanto ritenersi che la forma di
s.p.a., assunta attualmente dalla maggioranza delle banche
costituisca un impedimento alla generalizzazione del privilegio»,
il legislatore, con il d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo
Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), all’art. 50,
rubricato «Decreto ingiuntivo», ha disposto che «La Banca d’Italia
e le banche possono chiedere il decreto d’ingiunzione previsto
dall’articolo 633 del codice di procedura civile anche in base
all’estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili
da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve
altresì dichiarare che il credito è vero e liquido».
I.7 Continuità e differenze tra l’art. 50 t.u.b. e l’art. 102
l.b.
L’art. 50 t.u.b. è una norma che si pone in una linea di
continuità col “vecchio” art. 102 l.b., non solo per le
motivazioni che il legislatore ha ritenuto valide per la sua
emanazione, ma anche per il suo “inquadramento sistematico”.
L’art. 633 c.p.c., richiamato dall’art. 50 t.u.b., nel
disciplinare le condizioni di ammissibilità del procedimento
ingiuntivo, si limita a dire che del diritto di cui si chiede il
procedimento speciale deve essere fornita “prova scritta”, senza
ulteriori specificazioni. Per comprendere cosa debba intendersi
per “prova scritta” idonea alla emissione di decreti ingiuntivi,
occorre fare riferimento ai successivi artt. 634, 635, 636, 642
c.p.c.; e l’art. 50 t.u.b., in virtù del sottolineato richiamo, si
pone sullo stesso piano di tali norme: esso individua,
indipendentemente da qualsiasi altra previsione legislativa, nell’
«estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da
uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì
dichiarare che il credito è vero e liquido» una prova scritta
idonea alla emanazione di provvedimenti ingiuntivi in favore delle
banche. E’ agevole dedurre che l’art. 50 t.u.b., come già l’art.
102 l.b. (con soluzione di continuità), si pone in una posizione
di assoluta autonomia rispetto alla singole fattispecie di “prova
scritta” contemplate nel codice di procedura civile([31]); specie
se si consideri che nell’ambito della disciplina generale del
procedimento monitorio il legislatore ha derogato al principio
della non invocabilità a proprio favore del documento redatto da
una della parti (art. 634, co. 2, c.p.c. e art. 636 c.p.c.), ma ha
“legittimato” l’efficacia probatoria dei documenti in questione
con l’intervento dei soggetti esterni considerati altamente
affidabili (notaio; associazione professionale), mentre nell’art.
50 t.u.b. (come già nell’art. 102 l.b.) non è previsto nessun
intervento di soggetti terzi al rapporto.
Ma l’art. 50 t.u.b. ha, rispetto all’art. 102 l.b., delle
importanti novità; infatti, la “Relazione”, nel commentare la
nuova norma, precisa che «l’articolo ripropone, con alcune
innovazioni, le previsioni dell’art. 102 l.b.». Ed una di queste
rilevanti novità è l’estensione soggettiva della procedura
monitoria a tutte le banche; espansione che, stando alla
“Relazione”, «trova giustificazione sia nella ratio sottesa alla
formazione dell’art. 102 della legge bancaria, sia nel superamento
della suddivisione delle banche in categorie istituzionali». Tale
estensione elimina quella disparità tra le banche, che aveva fatto
anche giustamente dubitare della legittimità costituzionale
dell’art. 102 l.b.; infatti, nella stessa “Relazione”, si
evidenzia come l’estensione della procedura monitoria agevolata a
tutte le banche elimini le disparità concorrenziali (sperequazioni
che, agli inizi degli anni novanta, erano state nuovamente
sottolineate dalle associazioni di categoria delle banche escluse
dall’agevolazione di cui all’art. 102 l.b.)([32]); ma, si può
aggiungere, anche al fine di eliminare disparità incostituzionali.
Ora dunque, oltre alla Banca d’Italia([33]), tutte le banche([34])
possono, per i rapporti di conto corrente, chiedere il decreto
ingiuntivo in base agli estratti conto e non più in base
all’estratto di saldaconti; questa è un’altra importante novità,
di contenuto più sostanziale, rientrante in un’ottica di maggiore
trasparenza e di tutela anche delle ragioni del cliente (infatti,
nella “Relazione” si legge che «la nuova norma, facendo esclusivo
riferimento all’estratto di conto corrente, risponde alla
necessità di tutelare il correntista anche nell’eventuale giudizio
susseguente al procedimento monitorio, consentendogli una
contestazione consapevole delle risultanze del documento stesso»),
e che comporta anche il limitare la procedura monitoria agevolata
ai soli rapporti, riguardanti l’attività bancaria, regolati in
conto corrente, mentre in base all’art. 102 l.b. tale procedura
poteva riguardare tutti i rapporti fra banca e cliente che erano a
debito di quest’ultimo (i rapporti a debito del cliente, non
regolati in conto corrente, erano assai poco frequenti nella
realtà ed infatti l’utilizzo, per fini monitori, dell’estratto di
saldaconti ha riguardato solo i rapporti di conto corrente)([35]).
Ci si è posti il quesito se, oltre ai rapporti, regolati in conto
corrente, derivanti dalla raccolta del risparmio tra il pubblico e
dell’esercizio del credito, l’art. 50 t.u.b. si applichi ai
rapporti posti in essere dalle banche nell’esercizio di attività
finanziarie e regolati anch’essi in conto corrente. Al riguardo
sono da segnalare posizioni dottrinali divergenti. C’è chi ritiene
la norma non estensibile a tali rapporti (non perché non è
possibile un’estensione analogica di un norma eccezionale, dato
che l’art. 50 t.u.b., parlando solo di “estratto conto”, non
statuisce espressamente una limitazione normativa in merito ad
alcuni rapporti regolati in conto corrente), perché «le ragioni
dell’esclusione, a pena di una irragionevole discriminazione dei
rapporti posti in essere da società finanziarie nell’esercizio
della loro attività statuaria, debbono ricercarsi nella ratio
sottesa alla previsione dell’art. 50, rinvenibile nell’esigenza di
salvaguardare la stabilità del sistema creditizio»([36]). Altri
invece ritengono che «in assenza di una distinzione operata dal
legislatore, va riconosciuta la possibilità del ricorso alla
procedura monitoria a tutti i rapporti regolati in conto corrente,
sia che accedano ad attività bancaria vera e propria, sia che
riguardino attività finanziarie ai sensi dell’art. 10 t.u.b.»([37]).
Qualunque sia la soluzione accolta al riguardo, l’ambito oggettivo
di applicazione dell’art. 50 t.u.b. è più circoscritto di quello
di cui all’art. 102 l.b. (anche se praticamente non vi è una
grande differenza, perché, come già ricordato, l’art. 102 l.b. ha
trovato un’applicazione limitata ai rapporti in conto corrente;
anzi, poiché l’ambito soggettivo si è esteso, i rapporti per i
quali ora è possibile richiedere la procedura monitoria agevolata
sono aumentati).
Inoltre, è stato anche affermato che la correlazione che il
secondo comma dell’art. 119 t.u.b. instaura tra “estratti conto” e
“rapporti regolati in conto corrente” suggerirebbe di limitare
l’applicazione dell’art. 50 t.u.b. ai soli crediti derivanti da
rapporti di quel tipo (svolti anche nell’esercizio di attività
finanziarie); tuttavia, la previsione di cui al primo comma
dell’art. 119 t.u.b., che dispone l’obbligo per le banche e gli
intermediari finanziari, nei contratti di durata, di inviare per
iscritto e periodicamente ai clienti «una comunicazione completa e
chiara in merito allo svolgimento del rapporto», potrebbe
suggerire di estendere l’ambito di applicazione dell’art. 50
t.u.b. anche ai crediti bancari derivanti da contratti di durata
non regolati in conto corrente([38]), cioè a tutti quei casi
disciplinati dal 1° comma dell’art. 119. t.u.b.; anche se
probabilmente non c’è una particolare esigenza di applicare l’art.
50 t.u.b. a questi rapporti, in quanto la banca è, in tali casi,
«normalmente già in possesso di documenti idonei a fornire la
prova del credito, anche ai sensi delle norme di diritto comune
sulle prove»([39]), salvo quanto previsto per le nuova forme di
finanziamento che richiedono la previsione della legittimità della
conclusione del contratto mediante strumenti diversi dal documento
stricto sensu. A supporto di questa tesi si considera come le
finalità delle due norme in questione siano convergenti, nel senso
che devono essere date al cliente quelle informazioni necessarie
per salvaguardare dapprima il suo diritto di informazione e,
successivamente ed eventualmente, il suo diritto di difesa. Ad
opposizione di questa tesi, però, si fa notare come «la
“comunicazione periodica alla clientela”, pur assolvendo il
medesimo obbligo di rendere trasparenti i rapporti tra banca e
cliente, non può essere equiparata in toto all’estratto conto che
presuppone un quid pluris nel rapporto di durata che pure
l’origina: il conto corrente appunto»([40]) (tra l’altro, stando
alle pubblicazioni dei casi giurisprudenziali, non pare si sia
tentato di applicare l’art. 50 t.u.b. a rapporti finanziari
regolati o meno in conto corrente).
Altra novità dell’art. 50 t.u.b. è il riferimento, come già detto,
all’art. 633 c.p.c., e non più all’art. 3 del r.d. n. 1531 del
1936, la cui norma era confluita nell’art. 635 c.p.c. (un
cambiamento logico in quanto i soggetti ai quali si applica l’art.
50 t.u.b. non sono, ad eccezione della Banca d’Italia, istituti
aventi natura pubblica e, quindi, non è ad essi applicabile l’art.
635 c.p.c.).
I.8 Problemi di legittimità costituzionale dell’art. 50 t.u.b.
Il “nuovo” art. 50 t.u.b., benché elimini le disparità tra banche,
non esclude altre questioni che potrebbero generare dubbi di
legittimità costituzionale; infatti, è vero che la normativa in
questione si ha per salvaguardare le esigenze di stabilità del
sistema bancario, ma, come afferma il Minervini, «non appare
sufficiente giustificazione della specialità della norma
l’asserita maggiore garanzia di una corretta amministrazione
contabile, che offrirebbero le banche; questo assunto, se
collegato alla soggezione a vigilanza, giustificherebbe se mai la
previsione dell’agevolazione a pro di tutte le imprese soggette a
pubblico controllo. Allo stato, è una norma di favore»([41]),
dunque, si potrebbe configurare una violazione dell’art. 3 Cost.
in relazione alla disparità tra le banche e le imprese soggette a
pubblico controllo([42]).
Perplessità sorgono anche dalla mancata menzione, tra i soggetti
di cui all’art. 50 t.u.b., degli intermediari finanziari,
quantomeno con riferimento agli intermediari iscritti nell’albo
speciale previsto dall’art. 107 t.u.b. (non è ad essi possibile
un’estensione della norma, non solo per il tenore letterale della
disposizione, ma anche per la sua eccezionalità), sottoposti alla
vigilanza regolamentare, ispettiva ed informativa della Banca
d’Italia([43]); e ciò specie se si ritiene l’art. 50 t.u.b.
applicabile a quei rapporti, in conto corrente, instaurati dalle
banche e riguardanti le attività finanziarie, con quelle ad esse
connesse e strumentali, e l’esercizio professionale nei confronti
del pubblico dei servizi di investimento. Ma alcuni autori, a
riguardo, giustificano tale esclusione facendo riferimento sempre
alla ratio della norma, che è quella di salvaguardare il sistema
bancario.
Inoltre, l’art. 50 t.u.b. (come era anche per l’art. 102 l.b.),
per i rapporti tra banca e ingiunto, potrebbe destare dubbio di
legittimità anche in merito all’art. 24 Cost.; al riguardo, però,
va rilevato che la Corte Costituzionale (4 maggio 1984, n.
137)([44]) si è già espressa per una situazione simile (in merito
ai professionisti che possono chiedere il decreto ingiuntivo ai
sensi dell’art. 636 c.p.c.) ed ha ritenuto che non ci sia un
privilegio ingiusto.
Perplessità, infine, si sono avute in merito ad un possibile
eccesso di delega, ma delle due deleghe contenute nell’art. 25
della l. n. 142 del 1992, quella riguardante l’emanazione del
testo unico (al riguardo il Minervini parla di “delega di secondo
grado”) non ha un oggetto definito con nitidezza e non vengono
dettati principi e criteri direttivi determinati con puntualità
(si parla solo di un testo unico che coordini le disposizioni che
venivano adottate con l’attuazione della II direttiva CEE con le
altre disposizioni vigenti nella stessa materia, apportandovi le
modifiche necessarie a tal fine); a ciò, c’è da aggiungere
«l’indirizzo accentuatamente liberale della dottrina e della
giurisprudenza della Corte Costituzionale nell’interpretazione e
nell’applicazione dell’art. 76 della Costituzione»([45]).
Capitolo II
L’applicazione dell’art. 102 l.b. e dell’art. 50 t.u.b.: il
permanere delle divergenze interpretative.
II.1 I contenuti dell’estratto di saldaconti e dell’estratto di
conto corrente.
Nella vigenza della “vecchia legge bancaria”, i soggetti che
inizialmente potevano ricorrere alla procedura monitoria agevolata
erano l’istituto di emissione, gli istituti di credito di diritto
pubblico, le banche di interesse nazionale e le casse di
risparmio; successivamente, come già detto, questa procedura fu
estesa a tutte le banche, per poi trovare attuale regolamentazione
nell’art. 50 t.u.b..
L’art. 102 l.b. prevedeva la formazione, da parte dei suddetti
soggetti, di un estratto di saldaconti per potere ottenere un
decreto ingiuntivo nei confronti del cliente-correntista; ora, il
legislatore non ha mai definito cosa sia il saldaconto, quindi, è
imprescindibile riferirsi alla prassi operativa delle banche per
qualificarlo, comprendendone così la natura ed il contenuto.
L’espressione saldaconti (la parola è un composto di saldare e
conto/i)([46]) (o saldaconto) allude alla possibilità (contemplata
dall’art. 1853 c.c.)([47]), che tra la banca ed il cliente
esistano più rapporti e più conti, che si compensano
reciprocamente e dei quali il documento in questione esprime il
saldo riassuntivo; inoltre, l’espressione al plurale usata dal
legislatore (estratto dei loro saldaconti) proverebbe, secondo
alcuni autori, che il credito per cui poteva richiedersi
l’ingiunzione doveva essere riferito a tutti i rapporti regolati
in conto corrente([48]), ma tale tesi non trovava riscontro nella
prassi, in quanto le banche erano solite presentare tanti estratti
di saldaconto quanti erano i rapporti con il cliente nei cui
confronti si richiedeva il decreto ingiuntivo (per quanto riguarda
le parole “saldaconti” o “saldaconto”, c’è da aggiungere che tali
espressioni sono usate indistintamente).
Dal punto di vista tecnico, il termine saldaconti designava un
particolare registro nel quale venivano riportati tutti i
movimenti a debito e a credito nei confronti del cliente; ebbene,
questo antiquato strumento contabile non viene più utilizzato da
lungo tempo, sostituito, in relazione all’evoluzione tecnologica,
elettrocontabile prima, elettronica poi, da schedari a fogli
mobili e, da ultimo, da mezzi informatici, così tali registri sono
venuti a mancare e non è stato più possibile avere da questi degli
estratti (ecco perché, tra l’altro, la parola “saldaconti” è stata
usata indistintamente rispetto all’espressione “estratto di
saldaconti”). Ma ciò non ha mai intaccato la vigenza e
l’applicabilità della norma. Proprio perché il legislatore non
fissava i requisiti formali del saldaconto, dunque, poteva essere
riferito ad una certificazione finale della compensazione di
partite riportate nella contabilità della banca, qualunque fosse
stato il sistema di contabilità da questa tenuto.
L’estratto di saldaconti, quindi, poteva anche essere costituito
semplicemente dal saldo finale a credito della banca([49]), senza
che fossero indicati gli addebiti e gli accrediti che
determinavano quel credito (difatti tale scarno documento era
utilizzato dalle banche nella procedura monitoria agevolata), non
permettendo così al giudice di valutare in alcun modo il documento
redatto dalla banca che si affermava creditrice, nemmeno la
giustezza delle operazioni matematiche (comunque, le banche
spesso, oltre a presentare il saldo finale, precisavano le varie
partite che avevano portato a tale saldo; si trattava di una
elencazione sicuramente non necessaria per l’ottenimento
dell’ingiunzione, ma utile in sede di un eventuale giudizio di
opposizione).
L’art. 50 t.u.b., come si sa, consente ora alle banche di accedere
alla procedura monitoria agevolata in base all’estratto di conto
corrente, sostituendolo all’estratto di saldaconti. Ma come per
quest’ultimo, anche per l’estratto di conto corrente il
legislatore non fornisce una definizione espressa. A differenza
del “vecchio” estratto di saldaconti, però, l’“attuale” estratto
conto indica un documento, diffusissimo nella prassi bancaria,
assoggettato ad una peculiare disciplina concernente il valore
probatorio e l’impugnabilità. E già da tempo la giurisprudenza ha
chiarito che, nonostante il tenore letterale dell’art 1832 c.c.,
che, al 2° comma, parla di «estratto conto relativo alla
liquidazione di chiusura», l’estratto conto non è solo quello di
chiusura finale, bensì anche quello di chiusura periodica, a
condizione che esso includa «tutte le voci a credito ed a debito
ricadenti nel periodo considerato, perché possa essere riportata a
nuovo (invece di essere liquidata) la somma che rappresenta la
differenza, quale prima posta della successiva fase del
conto»([50]).
Per quanto riguarda l’aspetto contenutistico, dalla prassi
bancaria e dall’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 1832
c.c., si deduce che l’estratto conto si delinea come un documento
recante la rappresentazione, non solo del saldo positivo o
negativo del conto, ma di tutte le operazioni che hanno
contribuito a formarlo; ed infatti la Corte di Cassazione, a
Sezioni Unite, ha chiarito che l’estratto conto deve «contenere la
contabilizzazione dei diritti di commissione, delle spese per le
operazioni che hanno dato luogo a rimesse (diritti che, salva
convenzione contraria, devono essere indicati nel conto, a norma
dell’art. 1826 c.c. richiamato dall’art. 1857 c.c.), degli
interessi (attivi e passivi) maturati, delle ritenute fiscali
sugli interessi liquidati a favore del correntista e di ogni altra
voce di dare e di avere»([51]).
Ed anche la “Relazione” al Decreto Legislativo n. 385 del
1993([52]) sottolinea come l’estratto conto «deve rappresentare il
risultato di tutte le voci a credito e a debito ricadenti
nell’arco di tempo considerato, ivi compresi i diritti di
commissione, le spese, le ritenute fiscali e gli interessi attivi
e passivi maturati, con l’indicazione di un saldo attivo o passivo
che costituirà la prima posta della successiva fase del conto». Ma
nonostante tali parole ricalchino (benché non completamente) le
affermate posizioni giurisprudenziali, vi è stato chi ha mostrato
qualche perplessità sull’utilizzo dell’espressione “risultato”, in
quanto potrebbe sorgere l’erronea convinzione che sia sufficiente
un dato contabile riassuntivo indicante il saldo a credito della
banca; inoltre, si è notato che nella Relazione non viene fatto
alcun riferimento alle causali delle singole operazioni, né si
precisa quale debba essere il periodo di riferimento([53]);
comunque sia, considerata la ratio della modifica al riguardo
effettuata dal nuovo Testo Unico rispetto alla precedente
normativa e viste le indicazioni della Suprema Corte e la prassi,
non pare ci siano dubbi che il contenuto degli estratti conti non
sia costituito dal solo risultato delle operazioni algebriche
delle varie voci e senza alcuna indicazione delle relative
causali.
L’estratto conto deve avere, per le sue finalità, un contenuto
chiaro ed intelligibile. Completezza ed intelligibilità sono
caratteristiche indefettibili dell’estratto conto; la completezza
impone non solo l’analiticità delle annotazioni dell’estratto
conto, ma anche che tutte queste voci siano corredate
dall’indicazione delle relative causali; mentre l’intelligibilità
è data da una redazione delle voci che possa essere compresa da
una persona di media cultura ed esperienza. Inoltre, a norma del
comma 2 dell’art. 119 t.u.b, l’estratto conto deve essere «inviato
al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con
periodicità semestrale, trimestrale o mensile». Dunque, il
correntista, attraverso tale documento dal contenuto completo ed
intelligibile inviato regolarmente, ha un’adeguata
rappresentazione dell’evolversi del rapporto di conto corrente,
garantendo così, almeno potenzialmente, la tutela del proprio
diritto di conoscenza ed, eventualmente, del proprio diritto di
difesa, in quanto si tratta di un riassunto contabile che consente
a chi lo riceve di controllare l’esattezza del saldo iniziale e di
quello finale sulla base delle scritture riportate di volta in
volta (controllo particolarmente difficile, se non impossibile, da
farsi attraverso l’estratto di saldaconti).
Infine, l’estratto di conto viene ordinariamente utilizzato nel
rapporto di conto corrente ed ha la finalità di “stabilizzarlo”,
nel senso che «in mancanza di opposizione scritta da parte del
cliente, gli estratti conto ... si intendono approvati trascorsi
sessanta giorni dal ricevimento» (art. 119 t.u.b, co. 2) (di qui
l’importanza della chiarezza ed intelligibilità dell’estratto);
mentre l’estratto di saldaconti serviva esclusivamente alla
procedura monitoria e, secondo alcune posizioni giurisprudenziali
e dottrinali, come prova oppure elemento di prova nel giudizio di
opposizione ed anche negli altri giudizi di cognizione.
II.2 La certificazione e la dichiarazione del dirigente di banca
di cui agli articoli 102 l.b. e 50 t.u.b.
Comune all’art. 102 l.b. e all’art. 50 t.u.b. è la previsione che
il dirigente bancario debba attestare l’esistenza del credito
nelle scritture contabili([54]) (certificato conforme ...) (si
tratta di un’attività ricognitiva) e dichiararne la veridicità e
la liquidità (si tratta di un’attività qualificata a carattere
eminentemente dichiarativo). Si hanno dunque
documenti-dichiarazioni, provenienti dalla stessa parte
ricorrente, che si sostanziano nell’attestazione dell’esistenza
della partita contabile da cui deriva la ragione creditoria([55]).
Il concetto di verità del credito implica che questo deve essere
realmente esistente al momento della richiesta d’ingiunzione, nel
senso che all’apparenza contabile deve corrispondere la realtà;
quindi, non dovrà trattarsi, ad esempio, di un credito che trova
una causa di estinzione per compensazione in una partita a debito
della banca. Mentre il concetto di liquidità (condizione
essenziale per ricorrere alla procedura monitoria ai sensi
dell’art. 633 c.p.c.) impone che il credito sia predeterminato nel
suo ammontare, senza che si debba procedere a calcoli od aggiunte,
se non meramente strumentali, e che sia immediatamente esigibile.
Un credito è esigibile quando è scaduto, o per il decorso della
naturale scadenza, o per la dimostrata decadenza del beneficio del
termine; nel caso di credito sottoposto a condizione, questa dovrà
essersi già avverata.
Ora, ci si è chiesti se il legislatore, nell’usare il termine
“dirigente”([56]), l’abbia inteso in senso giuslavoristico, oppure
l’abbia usato secondo la comune accezione che esso ha nel
linguaggio corrente; tra l’altro, le stesse diciture degli artt.
102 l.b. e 50 t.u.b. sono generiche in quanto fanno riferimento ad
«uno dei dirigenti». Riguardo alla “vecchia” legge bancaria, il
termine dirigente non veniva usato sempre in senso univoco, a
volte era abbastanza chiaro l’uso nel senso previsto dalla
contrattazione collettiva; altre volte, invece, è certo che
venisse usato in senso generico([57]) (specie quando il termine
“dirigente” era usato isolatamente, come nell’art. 102 l.b., e non
nell’elencazione di diverse categorie di personale). Ed infatti
nella prassi spesso gli estratti dei saldaconti venivano firmati
da soggetti non aventi la qualifica contrattuale di dirigente. Per
quanto riguarda l’art. 50 t.u.b.; anche qui (come negli altri due
articoli del decreto nei quali il vocabolo ricorre: il 23 ed il
53) sembra che il termine “dirigente” sia usato nel suo
significato generico di «chi ha funzioni e compiti direttivi in
una attività o per particolari servizi»([58]). Pertanto,
l’attività certificativa di cui all’art. 50 t.u.b. potrà anche
essere esercitata da un dipendente della banca, preposto ad un
determinato settore (es. direttore o vice direttore di filiale,
capo servizio, ecc.), seppure non sia dirigente ai sensi del
contratto collettivo del personale direttivo, ma potrà anche
essere un componente dell’organo amministrativo([59]). Contro
questa lettura però, c’è chi ritiene che, stante la puntuale
formula utilizzata dalla legge, il potere di certificazione ed
attestazione deve ritenersi consentito ai soli dirigenti([60]).
Posizioni differenti si hanno sulla questione se il dirigente di
cui all’art. 50 t.u.b., inteso nel detto “senso ampio”, derivi il
suo potere di autocertificazione direttamente dalla legge oppure
gli sia conferito dai competenti organi della banca (la questione
non riguarda ovviamente il legale rappresentante). Da una parte
della dottrina è stato affermato che, siccome la certificazione
deve avvenire in rappresentanza della banca ed i poteri di questa
vanno espressamente conferiti, è da ritenere che ai suddetti
soggetti tale potere di certificazione vada assegnato dai
competenti organi della banca e non derivi, invece, direttamente
dalla legge([61]); mentre, altra dottrina, ritiene che, nonostante
il dirigente operi in nome e per conto della banca, il suo potere
di rappresentanza gli sia attribuito direttamente dalla legge in
relazione al preciso ruolo che questi riveste nell’organizzazione
aziendale. Anzi, proprio dalla derivazione legislativa di tale
potere, sorge la necessità che il dirigente certificante debba
risultare individuabile con esattezza dal contenuto dell’estratto
conto; solo così sarà possibile verificare la sussistenza del
potere di certificazione in capo allo stesso e, di conseguenza,
potrà ritenersi soddisfatto il requisito formale previsto già
dall’art. 102 l.b. ed ora dall’art. 50 t.u.b.([62]). Se il potere
in questione non derivasse dalla legge, bisognerebbe verificare
per ogni singolo caso l’idoneità della delega e del delegante.
Riguardo poi alla natura del potere di “autocertificazione” del
dirigente bancario il Nigro, commentando l’art. 102 l.b., lo fa
rientrare nel potere generalmente spettante agli enti pubblici,
facendo equivalere la certificazione dirigenziale alle
attestazioni notarili([63]), ma su questo punto si è già detto che
il dirigente non è terzo rispetto al rapporto e che l’estratto di
saldaconti non viene tratto da libri bollati e vidimati; tutt’alpiù
poteva vedersi, nella genesi normativa dell’art. 102 l.b.,
un’assimilazione del dirigente bancario alla figura del pubblico
funzionario, ma questa è venuta meno col tempo e, di certo, non
riguarda l’attuale figura del dirigente bancario che certifica ai
sensi dell’art. 50 t.u.b..
Il potere di “autocertificazione” risulta oggi di difficile
inquadramento sistematico (come anche poco giustificabile, salvo
richiamare sempre il fine di stabilità del settore bancario, che,
tra l’altro, non può essere garantito solo dall’applicazione di
tale norma), in quanto è fuori discussione, come detto più volte,
che gli intermediari bancari e la loro attività hanno natura
privatistica; dunque, tale potere ha un carattere assolutamente
singolare e non c’è dubbio che questa certificazione ha il fine
specifico di rafforzare, dal punto di vista formale, il valore
probatorio del documento redatto dalle banche e di esonerarle
dalle formalità che sarebbero necessarie, ai sensi dell’art. 634
c.p.c., per utilizzare in sede monitoria le risultanze delle
proprie scritture contabili.
Un’altra querelle giurisprudenziale: se la certificazione e la
dichiarazione del dirigente di banca siano o meno elementi
essenziali per l’ottenimento del decreto ingiuntivo. Al riguardo,
la Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 2 dicembre
1968([64]), confermava la decisione di non concessione del decreto
ingiuntivo ad un estratto di saldaconti, in quanto, mancando la
dichiarazione di liquidità e verità del credito del dirigente (ma
le motivazioni addotte si possono riferire a maggior ragione per
la certificazione di conformità), non costituiva prova scritta per
l’ottenimento dell’ingiunzione; nella motivazione la Corte
spiegava che tale dichiarazione «non è una formalità indifferente
o derogabile, perché ad essa e ad essa soltanto è attribuito un
valore processuale in quanto tale, in quanto ritenuta formalità
sufficiente perché sia pronunciata ingiunzione, anche in difetto
di una delle prove scritte previste nel capitolo I del titolo I
del libro IV del codice di procedura civile e, in particolare, di
estratto autentico delle scritture di cui agli artt. 2214 ss.
c.c., bollate, vidimate e regolarmente tenute ... Il rispetto
rigoroso della forma torna ad essere requisito di validità tutte
le volte che la legge stessa condiziona il raggiungimento di uno
scopo o di un effetto ad una forma determinata. Ciò non è per una
sopravvivenza di arcaico formalismo, ma per il concetto
squisitamente moderno di garanzia processuale come aspetto nei
confronti delle parti del principio di legalità: infatti, quando
la forma è imposta dalla legge processuale, assume sempre funzione
di garanzia, in quanto costituisce un limite alla valutazione
discrezionale dell’idoneità dell’atto o del mezzo di prova». Altro
elemento di persuasione, nel supportare la tesi dell’essenzialità
delle dichiarazioni del dirigente bancario, è dato dalla genesi
normativa della sua previsione; giacché nella prima formulazione
dell’art. 102 l.b. (r.d.l. n. 1400 del 1937), come si è detto in
precedenza, era prevista semplicemente la certificazione di
conformità alle scritturazioni, successivamente, con la dicitura
definitiva della norma (l. n. 636 del 1938), fu introdotta la
dichiarazione di verità e liquidità del credito; questo
emendamento aveva il fine di «assicurare la maggiore garanzia
nella presentazione dell’istanza diretta ad ottenere il decreto di
ingiunzione»([65]), che non è venuto meno con l’art. 50 t.u.b, in
quanto, come affermato nella “Relazione” al d. lgs. n. 385 del
1993, «... la norma lascia immutate le altre previsioni contenute
nell’art. 102 della legge bancaria e in particolare: ... la
certificazione di veridicità e liquidità del credito a opera del
dirigente dell’ente interessato alla procedura».
Comunque, qualunque sia la genesi di questa previsione, c’è chi
riteneva la dichiarazione di verità e liquidità del credito
formalità non essenziale (valutazione differente riguardava la
certificazione), perché, essendo la stessa determinazione del
credito della banca, indicato nell’estratto di saldaconti, frutto
di un’operazione giuridica (e contabile) compiuta su
scritturazioni della banca stessa, è già in re ipsa indicatrice
della realtà e liquidità del credito. A sostegno della tesi che il
saldo dei rapporti bancari regolati in conto corrente si riferisce
sempre necessariamente ad un credito vero e liquido, dottrina ha
addotto due argomentazioni: a) secondo l’art. 1852 c.c. il
correntista può disporre in ogni momento delle somme risultanti a
suo credito con l’osservanza del termine di preavviso stabilito,
termine che non incide sulla liquidità e verità del credito, ma
solo sulla esigibilità. Ma proprio perché tale saldo è sempre
disponibile, non può che riferirsi ad un credito vero e liquido,
«ossia determinato nella sua consistenza ed ammontare ed
incontroverso nel suo titolo, ossia non suscettibile di
contestazioni od eccezioni, altrimenti verrebbe paralizzato il
potere del creditore di disporne in ogni momento, fungendo la
illiquidità, ovvero la esistenza di condizioni, da impedimento
alla concreta disponibilità del credito stesso»([66]); b) poiché
la banca ha il potere di operare la compensazione fra saldi
qualora esistano più conti o rapporti (art. 1853 c.c.), appare
ovvio che una precondizione per l’esercizio di tale potere è che i
vari crediti siano da ritenersi tutti liquidi e veri. E,
ovviamente, anche la responsabilità della banca (e del suo
dirigente) sorge nel momento dell’indicazione dell’entità del
credito; dunque, sarebbe stato sufficiente, per l’ottenimento del
decreto ingiuntivo, un estratto di saldaconti idoneo, sul piano
sostanziale, ad evidenziare gli elementi di fatto voluti dalla
legge per i fini previsti, anche mancando la dichiarazione di
realtà e liquidità del credito([67]).
Il Cabras è d’accordo con l’affermazione che la prescrizione
dell’art. 102 l.b. rappresenta un formalismo (e la suddetta
sentenza della Corte d’Appello di Bologna lo riconosce), ma questo
non è «inutile, né privo di significato: infatti si accompagna ...
ad una certa astrazione del credito, che consente alla banca di
ottenere il decreto ingiuntivo senza dover neanche rendere
esplicito il fondamento causale della propria pretesa»([68]).
C’è da rilevare che nella prassi le banche difficilmente non hanno
rispettato i requisiti formali previsti dall’art. 102 l.b., anche
perché ciò non costituiva un “impegno gravoso”. Comunque sia, la
tesi della non essenzialità dei requisiti formali indicati dalla
legge in merito dapprima agli estratti di saldaconti e, ora, agli
estratti conto non pare più facilmente sostenibile se si
considera che il legislatore ha riproposto i requisiti della
dichiarazione e, in particolare, dell’“autocertificazione”
nell’attuale art. 50 t.u.b..
Inoltre, sulle necessità dell’attestazione del funzionario di
banca (che impegna la sua responsabilità) e della completa
aderenza a quanto previsto dall’art. 102 l.b. in merito alla
documentazione da produrre, c’è da notare una risalente sentenza
della Cassazione([69]) nella quale si negava valore di prova per
l’ottenimento del decreto ingiuntivo ad un estratto notarile della
scheda di conto corrente in quanto, non trattandosi di estratto di
scritture bollate e vidimate, non era applicabile l’art. 634, co.
2, c.p.c.([70]), e, mancando l’ «attestazione che può essere fatta
solo da un funzionario della banca ed impegna la sua
responsabilità», non ci si trovava nell’ipotesi di cui all’art.
102 l.b. (si può presumere che, se la Cassazione avesse accolto la
tesi proposta del ricorrente Banco di Roma e si fosse
consolidata, si sarebbe anche potuto affermare che tale
documentazione avrebbe avuto lo stesso valore probatorio delle
scritture bollate e vidimate nei giudizi di cognizione).
Inoltre, c’è da supporre che, alla mancanza della dichiarazione di
conformità alle scritture contabili e della dichiarazione di
verità e liquidità del credito, sia da assimilare l’ipotesi in cui
non si riesca ad evincere dal documento chi sia il dirigente
autore delle attestazioni (si pensi, per esempio, ai casi in cui
non sono stati indicati il nome e cognome del dirigente o la sua
firma sia illeggibile)([71]).
Infine, essendo il dirigente certificante responsabile delle
attestazione che compie ai fini della procedura monitoria
agevolata, se la certificazione di conformità e l’attestazione di
verità e liquidità dovessero risultare non veritiere e,
conseguentemente, fosse accertata la responsabilità del dirigente,
egli incorrerebbe nella violazione di cui all’art. 485 c.p. (falso
in scrittura privata)([72]). Ma di diverso parere è il Valignani,
il quale ritiene che un comportamento fraudolento del dirigente
non ricada sotto la sanzione di alcuna norma penale; però, come lo
stesso autore rileva, per quanto concerne gli aspetti civilistici
è fuori discussione una precisa responsabilità sia del dirigente,
sia della banca, salva la possibilità di revocazione del decreto
pronunciato sulla base di un documento redatto in modo
fraudolentemente non rispondente al vero([73]).
II.3 Gli estratti di saldaconti e la loro utilizzazione nella
(limitata alla) procedura monitoria.
Il dirigente di banca, sotto la vigenza della “vecchia” legge
bancaria, redatto l’estratto di saldaconti, poteva chiedere al
giudice l’emanazione del decreto ingiuntivo.
Come si sa, il procedimento di ingiunzione rientra tra quegli
accertamenti che, nella terminologia del Chiovenda, sono detti
“accertamenti con prevalente funzione esecutiva”, in quanto
caratterizzati, dal punto di vista funzionale, dall’esigenza di
conseguire, il più rapidamente possibile, il titolo esecutivo e
con esso l’avvio dell’esecuzione forzata; nonché, dal punto di
vista strutturale, dalla sommarietà della cognizione. Il
procedimento ingiuntivo contempera le esigenze di celerità con
quelle del contraddittorio attraverso l’espediente tecnico della
ripartizione del procedimento in due fasi; la prima (che è la sola
che presenta i caratteri della sommarietà della cognizione) si
instaura ad iniziativa di chi, affermandosi creditore, fa valere
il suo diritto di credito e si svolge inaudita altera parte,
concludendosi con il rigetto o l’accoglimento del ricorso, ed in
quest’ultimo caso il giudice emette il decreto ingiuntivo, da
notificarsi al debitore ingiunto. Quest’ultimo può entro quaranta
giorni (o altro termine stabilito dal giudice e compreso tra dieci
e sessanta giorni; ulteriori termini sono previsti se l’intimato
risiede in uno Stato dell’Unione europea o in uno Stato
extracomunitario) proporre opposizione al decreto ingiuntivo,
instaurando così un giudizio (eventuale perché lasciato alla sua
iniziativa) che si svolge con tutte le garanzie del
contraddittorio (c.d. contraddittorio differito) e che è ancora di
primo grado, in quanto si sostituisce interamente a quello
svoltosi sommariamente nella prima fase([74]); il decreto
ingiuntivo viene così sostituito dalla sentenza che chiude la fase
di opposizione. Nei casi in cui l’ingiunto non abbia fatto
opposizione o, fatta opposizione, non si sia costituito, il
giudice, su istanza anche verbale del ricorrente, e previa
verifica della notificazione del decreto (ed eventuale sua
rinnovazione) se non c’è stata opposizione, dichiara il
provvedimento esecutivo, divenendo questo a tutti gli effetti
titolo esecutivo, che gode inoltre dell’agevolazione di non dover
essere nuovamente notificato per procedere ad esecuzione forzata.
La legge, però, non dice espressamente che il decreto ingiuntivo
non opposto (od opposto con giudizio poi estinto o dichiarato
inammissibile o improcedibile) acquista l’efficacia di cosa
giudicata; tuttavia la dottrina e la giurisprudenza prevalenti
sono concordi nel ritenere ciò sul fondamento di disposizioni di
legge dalla quali si può desumere l’intenzione del legislatore di
attribuire al decreto ingiuntivo l’efficacia propria del
giudicato([75]). Discusso è se l’efficacia di cosa giudicata
consegua automaticamente al decorso del termine o se invece si
verifichi solo a seguito della dichiarazione di esecutorietà.
Condizione per l’accoglimento del ricorso è la prova scritta del
diritto che si intende far valere e che il giudice deve valutare;
nel caso dell’estratto di saldaconti([76]), poiché il suo
contenuto poteva limitarsi all’indicazione del saldo([77]), con
ovviamente l’adempimento delle prescrizioni imposte al dirigente
di banca, l’attività del giudice si limitava di fatto ad un
controllo formale del documento e ad “un atto di fede” sulla
pretesa creditoria della banca, rendendo poco probabile un rigetto
della domanda ai sensi dell’art. 640 c.p.c. (bisogna ricordare
però che spesso le banche producevano altresì documentazione non
necessaria ai fini dell’emanazione del decreto; documenti che
sarebbero stati poi utili nell’eventuale fase di opposizione;
oppure necessari a dimostrare il pericolo di grave pregiudizio di
cui all’art. 642 c.p.c. e chiedere, dunque, l’esecuzione
provvisoria del decreto). Quindi, la constatazione sulla reale
esistenza e consistenza del credito veniva “affidata” interamente
al debitore ingiunto, il quale, tra l’altro, aveva un termine
abbastanza breve per verificare la realtà del debito, calcolarne
l’ammontare (non sempre agevolmente, poiché il saldaconti, che si
limitava all’enunciazione del saldo, poteva riguardare più
rapporti) e procedere all’opposizione (nel procedimento
d’ingiunzione c’è l’inversione dell’onere dell’iniziativa circa
l’instaurazione del contraddittorio per il giudizio a cognizione
piena e completa, in quanto essa viene addossata alla parte che,
il più delle volte, ne conosce l’utilità o meno).
Come già detto, nel procedimento di ingiunzione il debitore
ingiunto, opponendosi, instaura un giudizio di cognizione dove i
propri diritti vanno provati; e non è detto che la prova
sufficiente all’emanazione del provvedimento monitorio costituisca
piena prova nel giudizio di cognizione. Ora, riguardo all’estratto
di saldaconti si sono avute, specie in ambito giurisprudenziale,
diverse posizioni che attribuivano ad esso o un valore di piena
prova anche nel giudizio di opposizione, o lo si considerava
elemento indiziario, oppure non gli si attribuiva alcuna capacità
probatoria.
L’interpretazione che non riconosceva nemmeno un valore di
elemento indiziario all’estratto di saldaconti nel giudizio di
opposizione è ben delineata in due sentenze della Suprema Corte,
la prima è la n. 5279 del 1979([78]), l’altra è la n. 8128 del
1990([79]). Nella prima di queste sentenze, che riguardava un caso
di ammissione al passivo fallimentare, si faceva un chiaro
riferimento alla lettera della norma che non estendeva
l’“utilizzo” del saldaconti al giudizio di cognizione, inoltre, si
riconosceva una incostituzionalità nell’ipotesi di estensione
dell’applicazione del saldaconto oltre la procedura monitoria; la
Corte di Cassazione affermava precisamente che «la possibilità di
estendere l’efficacia probatoria di questi estratti agli ordinari
giudizi di cognizione è esclusa sia dalla lettera della
disposizione in esame (che limita tale efficacia espressamente al
procedimento di ingiunzione) sia dal principio dell’uguaglianza
delle parti nel processo: principio che riceve nuova forza
dall’articolo 3 Cost. e che rimarrebbe violato se si consentisse
alla parte che ha l’onere della prova di dimostrare il proprio
assunto attraverso la semplice enunciazione».
La seconda sentenza citata, facendo un raffronto tra l’art. 102
l.b. e l’art. 2710 c.c., confermava questo indirizzo con una
motivazione più articolata in quanto si considerava
l’eccezionalità di una norma che consentiva la formazione di una
prova a proprio favore. La Suprema Corte asseriva che, a conferma
della non utilizzabilità dell’estratto di saldaconti nel giudizio
di cognizione, bisognava considerare come «dalla esaustiva
disciplina delle prove, posta dal titolo II del libro VI del
codice civile, è evincibile il principio generale secondo cui la
dichiarazione resa od il documento redatto da uno dei contendenti
è invocabile a suo danno, non a suo favore, salvo diversa
previsione; previsione sottratta, per la sua portata di eccezione,
alla possibilità di estensione oltre i casi espressamente
contemplati (art. 14 disp. prel.) ... Anche la contabilità
d’impresa soggiace alla regola generale e, quindi, è in grado di
fornire solo elementi a svantaggio di chi la tiene, ai sensi
dell’art. 2709 c.c., salvo che ricorra la specifica ipotesi
dell’art. 2710 c.c., quella cioè dei rapporti fra imprenditori
inerenti all’esercizio dell’impresa, nella quale i libri, purché
rispettino determinate prescrizioni formali, “possono fare prova”
a favore. Con riguardo all’estratto di saldaconti, che è uno
stralcio della contabilità d’impresa bancaria, un ampliamento
dell’eccezione introdotta dal citato art. 2710 c.c., nel senso che
l’estratto medesimo, certificato conforme, faccia sempre prova in
ordine ai crediti della banca verso il cliente, non è ravvisabile
nell’art. 102 l.b.; questo, infatti, sottintendendo un
apprezzamento della garanzia di autenticità della contabilità di
determinati istituti di credito e delle attestazioni provenienti
da un loro direttore, non va al di là di un esonero dalle
formalità che sarebbero altrimenti necessarie per utilizzare la
contabilità dell’impresa ai fini dell’ingiunzione ..., mentre non
esprime alcuna disposizione che possa, direttamente od
indirettamente, indicare l’intento del legislatore di assegnare a
detto atto unilaterale la consistenza di documento-prova a favore
del suo autore. La norma in esame, in altre parole, integra (ed
anticipa) l’art. 635 c.p.c., equiparando gli estratti dei
saldaconti, per il conseguimento di decreto d’ingiunzione, ai
libri o registri della pubblica amministrazione, ma non introduce
deroghe ai comuni criteri che presiedono alla prova civile in sede
cognitoria, né sposta sul cliente della banca l’onere di
dimostrare, a pena di soccombenza, l’erroneità od inattendibilità
dei conteggi da essa effettuati». In merito a quest’ultima
sentenza potrebbe lasciare perplessi la mancata osservazione della
difformità sostanziale dell’estratto ex art. 102 l.b. da quello di
cui all’art. 2710 c.c., ma ciò non riguarda, a ben vedere, l’iter
logico della motivazione; criticabile appare il riferimento
all’art. 635 c.p.c. che non era più sostenibile nel 1990, ma, come
è stato sottolineato dal Bussoletti, «a maggior ragione non si può
riconoscere agli estratti di saldaconti efficacia probatoria
maggiore di quella spettante alle risultanze documentali della
pubblica amministrazione (art. 635 c.p.c.), quando si consideri
che la possibilità di considerare come una certificazione di
pubblici ufficiali l’attestazione dei funzionari che sottoscrivono
gli estratti di saldaconti va definitivamente abbandonata»([80]);
cioè, l’efficacia probatoria del saldaconti non si differenziava
da quella relativa ai documenti ex art. 635 c.p.c. (e 634 c.p.c.),
per cui era limitata alla fase monitoria. Inoltre, benché tale
sentenza avesse richiamato esplicitamente la sentenza n. 5729 del
1979, affermando di confermarne l’indirizzo, pare si attesti più
sulla posizione “intermedia” che riconosceva all’estratto di
saldaconti un valore indiziario nel giudizio di opposizione,
infatti si parla solo di documento-prova; ma bisogna considerare
che la Suprema Corte confermava una sentenza d’appello della Corte
di Venezia che aveva ritenuto corretta la revoca di un decreto
ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 102 l.b. in base alla
opposizione dei debitori anche se le loro contestazioni erano
«generiche, ma pur sempre tali da imporre all’attrice di assolvere
l’onere probatorio secondo la previsione dell’art. 2697, comma 1,
c.c.([81])».
Il Santarsiere, annotando favorevolmente la sentenza della
Cassazione n. 8128 del 1990, riteneva che l’art. 102 l.b. non
esprimesse alcun intento del legislatore di assegnare all’estratto
di saldaconti, certificato conforme, la consistenza di prova a
favore del proprio autore, in sede di cognizione([82]).
Era ovvio che, non riconoscendo alcun valore all’estratto di
saldaconti nel procedimento di opposizione, alcuni autori
andassero a collocare l’art. 102 l.b. tra i c.d. procedimenti
puri, dove il documento-prova opera solo ai fini della pronuncia
di ingiunzione e la sua efficacia si esaurisce con l’emanazione
del decreto; di conseguenza, nel caso in cui il debitore ingiunto
impugni il decreto, anche senza specifiche contestazioni, il
convincimento del giudice dovrà necessariamente prescindere dal
documento impugnato e torneranno a valere le regole proprie del
procedimento ordinario con la distribuzione dell’onere della prova
fra le parti. L’art. 102 l.b. era dunque una norma di carattere
esclusivamente processuale, per cui all’estratto di saldaconti
veniva conferita efficacia probatoria solo ai fini del
procedimento ingiuntivo. Si sottolineava come i
documenti-dichiarazioni di cui ai n. 2 e 3 dell’art. 633 c.p.c. e
all’art. 102 l.b. si differenziavano dalle prove di cui al n. 1
dell’art 633 c.p.c.; in quanto, mentre i documenti-prova scritta
conservano la loro efficacia probatoria pure nel successivo
giudizio di opposizione, la dichiarazione-documento aveva
un’efficacia provvisoria e limitata, poiché era un atto in grado
di determinare l’ottenimento della pronuncia ingiunzionale e che
nell’ambito di questo procedimento aveva natura di prova scritta,
ma che perdeva tale natura ed efficacia al di fuori del
procedimento per il quale era previsto([83]). Né si sarebbe potuta
applicare in via analogica la disciplina dell’estratto conto (e
della sua impugnazione), in quanto, come detto più volte, il
saldaconti non era un vero estratto, ma in realtà era un mero atto
dichiarativo([84]) che, previsto da una norma di carattere
eccezionale, veniva ad esistere solo in una “fase critica” del
rapporto (o dei rapporti) tra banca e cliente.
Accogliendo la tesi dell’utilizzo dell’estratto di saldaconti al
solo procedimento monotorio, risultava “conveniente” all’ingiunto
fare opposizione anche con contestazioni del tutto generiche,
sottraendo ogni efficacia al decreto ingiuntivo, salva la sua
eventuale esecutorietà provvisoria (che per questi rapporti poteva
esserci solo in caso di pericolo di grave pregiudizio nel ritardo,
e la necessità di questa celerità di certo non era dimostrabile
solo con lo “scarno” estratto di saldaconti).
E proprio dal fatto che una contestazione generica avrebbe
determinato l’inutilizzabilità dell’estratto di saldaconti nella
fase di opposizione, si mossero le critiche a questa posizione,
affermando che, se l’art. 102 l.b. fosse stato interpretato in tal
senso, sarebbe stata del tutto inutile la facoltà concessa alle
banche da questa disposizione, e ciò non avrebbe consentito il
raggiungimento degli obiettivi prefissi dalla norma([85]). Ma c’è
comunque da considerare che il debitore, se diligente, avrebbe
valutato l’opportunità di una opposizione, in quanto un’eventuale
soccombenza avrebbe avuto il solo effetto di posticipare il
pagamento e di determinare un accollo di ulteriori spese;
inoltre, ai sensi dell’art. 648 c.p.c., «il giudice istruttore, se
l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta
soluzione, può concedere, con ordinanza non impugnabile,
l’esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata
concessa a norma dell’art. 642».
II.4 (segue) Gli estratti di saldaconti come prova nei giudizi di
cognizione.
Del tutto differente dall’esposto orientamento è la tesi che
attribuiva all’estratto di saldaconti efficacia di prova anche nel
giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ed in ogni altro
giudizio di cognizione.
Per quanto riguarda la giurisprudenza di legittimità, la prima
pronuncia nella quale si riconosceva all’estratto di saldaconti
valore sufficiente a provare l’an ed il quantum del credito
bancario nel giudizio di opposizione è la nota sentenza n. 1860
del 1968([86]), che è utile analizzare.
Nella motivazione di tale sentenza si affermava infatti che
«l’art. 102 l.b. contempla esplicitamente il solo caso del decreto
di ingiunzione, ma ciò non significa che l’efficacia probatoria
dei detti saldaconti sia limitata alla fase di concessione del
decreto ingiuntivo. Ove trattasi di saldaconti muniti della
prescritta certificazione di conformità alle scritture contabili,
essi spiegano la loro efficacia probatoria (salvo prova contraria)
anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, così come
in ogni altro processo di cognizione. Ed allorché trattasi di
saldaconti già trasmessi al correntista e da questi non contestati
nel termine stabilito, la loro efficacia probatoria è piena e
completa, al pari di quella che gli art. 1832 e 1857 c.c.
riconoscono agli estratti di conto corrente bancario non
contestati tempestivamente e da intendersi perciò approvati». La
Suprema Corte proseguiva riconoscendo che la Banca Commerciale
Italiana (banca d’interesse nazionale), nel giudizio di merito,
aveva provato pienamente il suo credito producendo le copie degli
estratti conto trasmessi al debitore e mai contestati e che era
onere del debitore dimostrare che il diritto di credito della
banca si era ridotto o estinto.
Appare subito evidente come la Corte di Cassazione non abbia
considerato che il saldaconti era redatto una tantum, aveva una
propria autonomia ed un ambito di efficacia indipendente dalla
vicenda di diritto sostanziale che lo precedeva, aveva finalità
esclusivamente processuali, precisamente monitorie, e conteneva
solo il saldo debitore; mentre l’estratto conto viene
periodicamente inviato al cliente, se non contestato assume valore
di prova che non ammette prova contraria, evidenzia i movimenti
del conto nonché il saldo risultante dalle partite di rimesse e di
prelievi, perciò, «confondere i due documenti ed estrapolare
dall’uno all’altro le norme che li regolano non appare né corretto
né possibile»([87]). Pertanto, non sembra condivisibile il
ragionamento della Suprema Corte che ricollegava l’efficacia
probatoria del saldaconti non ad un suo valore intrinseco, bensì
al fatto che era stato trasmesso al correntista l’estratto conto
senza che costui l’avesse contestato nei termini ex art. 1832
c.c.; «l’equivoco sta nell’aver considerato l’estratto di
saldaconto non come documento avente un suo peculiare ambito di
autonomia e di efficacia, ma come elemento di una fattispecie
complessa, come documento terminale di una serie, preceduta
dall’invio degli estratti conto e dalla mancata impugnazione degli
stessi, e conclusasi nella redazione del saldaconto in base
all’art. 102. L’efficacia di prova deriverebbe, quindi, al
saldaconto dalla vicenda di diritto sostanziale che l’ha
preceduto, e verrebbe ad avere un effetto aggiuntivo rispetto alla
preclusione prevista dall’art. 1832 c.c.. Tale costruzione
giuridica, indipendentemente da ogni considerazione sostanziale,
non può essere assolutamente condivisa ... Ma l’equivoco più
evidente in cui è incorsa la Suprema Corte sta nell’avere
equiparato, quanto al contenuto ed alle finalità, il saldaconto
previsto dall’art. 102 l.b. con l’estratto periodico di conto
corrente. Tali documenti, invero, hanno contenuto e finalità
diverse»([88]). La sentenza in commento richiamava per l’estratto
di saldaconto la normativa dell’art. 1842 c.c., deducendone
l’efficacia di prova, ed attribuiva ad un documento processuale
una normativa di diritto sostanziale che non gli apparteneva; e
tale contraddizione si evince anche dal fatto che la Cassazione
affermava che l’efficacia probatoria del saldaconto poteva essere
vinta da adeguata prova contraria, ma ciò era in contrasto con la
stessa norma di cui all’art. 1832 c.c., che, secondo questa
pronuncia, costituiva il fondamento probatorio del saldaconti.
La Corte di Cassazione ha comunque più volte confermato tale
orientamento; nella sentenza n. 6638 del 1971([89]), dove si
subordina l’efficacia probatoria fino a prova contraria alla
certificazione di conformità da parte del dirigente dell’istituto;
nella sentenza n. 6656 del 1987([90]), dove si è affermato
nuovamente che «l’estratto di saldaconto ha efficacia probatoria,
fino a prova del contrario, non soltanto per la concessione del
decreto ingiuntivo (come disposto espressamente negli artt. 102
delle ll. 7 marzo 1938, n 141 e 7 aprile 1938, n. 636), ma anche
nel giudizio di opposizione allo stesso e in ogni altro
procedimento di cognizione» (e ciò anche nei confronti del
coobbligato in base ad una fideiussione omnibus), ma anche qui poi
si sono richiamati gli estratti conto inviati al correntista e non
impugnati nei termini previsti, ricorrendo quindi nelle stesse
censure già formulate per la sentenza n. 1860 del 1967 della
stessa Corte. Inoltre, la Suprema Corte ha ribadito nel 1992 per
due volte questo orientamento, la prima nella decisione n.
2765([91]) e la seconda nella sentenza n. 11948([92]) dello stesso
anno; infine, l’ha riconfermato, nonostante la decisione n. 6707
del 1994 di cui si dirà, con la sentenza n. 1101 del 1995([93]).
Per giustificare l’efficacia probatoria dell’estratto di
saldaconti in sede di opposizione si era anche affermato che
dall’attestazione del dirigente di banca di conformità alle
scritture contabili sarebbe derivato un valore probatorio che
determinava una normale distribuzione fra le parti dell’onere
della prova; e questa modifica sarebbe stata operante anche nel
giudizio di opposizione all’ingiunzione, poiché non veniva meno in
questa fase la sostanziale conformità del certificato alle
scritturazioni della banca([94]). Ma tale assunto non considerava
che la disciplina di cui all’art. 102 l.b., come agli artt. 634
ss. c.p.c., era applicabile solo al procedimento monitorio,
superato il quale trova nuovamente applicazione la disciplina
comune in tema di onere della prova e di efficacia dei mezzi di
prova([95]). Inoltre, l’interpretazione “filobancaria” dell’art.
102 l.b. attribuiva all’estratto di saldaconto efficacia
probatoria fino a prova contraria, ma era carente di ogni
precisazione sul tipo di presunzione adoperata: presunzione
semplice, juris tantum fino a prova contraria, mera inversione
dell’onere della prova([96]).
Un’altra argomentazione dottrinale per sostenere il valore di
prova all’estratto di saldaconti nei giudizi di cognizione era
quella di collegare l’art. 1’art. 102 l.b. con l’art. 8 delle
N.U.B. (norme bancarie uniformi) nella parte dove si dice che «i
libri e le altre scritture contabili dell’azienda di credito fanno
piena prova nei confronti del correntista»; poiché la volontà
delle parti contraenti attribuisce ai documenti della banca valore
di prova nei confronti del correntista (si tratta di prova
semplice, non di prova legale), allora al saldaconto andava
riconosciuta una valenza probatoria anche nei giudizi di
cognizione. Si asseriva che «alla luce del collegamento della
N.U.B. all’art. 102 l.b. il saldaconto deve necessariamente avere
un valore anche nel procedimento di cognizione, se non di prova,
almeno di importante indizio attestante la veridicità del credito
azionata dalla banca, valido fino a prova contraria ..., al
documento deve attribuirsi valore di prova presuntiva e se
confortato da altri indizi, i quali di volta in volta emergono dal
singolo processo, produce la prova piena del credito della
banca»([97]); ma tali argomentazioni paiono essere
contraddittorie, giacché a questo documento o andava riconosciuto
il valore di prova per cui era ammessa prova contraria (così
stando alle N.U.B.), oppure di mero indizio. Comunque, tale tesi
affermava che la legge bancaria consentiva l’ottenimento del
decreto ingiuntivo attraverso il saldaconti, ma per espressa
volontà delle parti si conferiva consensualmente ai documenti
della banca (quindi, anche all’estratto di saldaconti) validità di
piena prova nei confronti del correntista. Tuttavia, la Banca
d’Italia, con provvedimento n. 12 del 3 dicembre 1994, ha disposto
l’eliminazione di diverse disposizioni delle N.U.B. (da più parti
criticate perché di dubbia legittimità), tra cui quella in
questione, reputandole lesive della concorrenza.
II.5 (segue) Gli estratti di saldaconti come elemento indiziario.
La terza e più consolidata posizione giurisprudenziale era quella
che attribuiva al saldaconti il valore di elemento indiziario
nella fase di opposizione, non sufficiente di per sé a provare il
credito della banca, ma coordinato con altri elementi probatori,
come anche per le generiche contestazioni dell’ingiunto, poteva,
nel libero convincimento del giudice, provare adeguatamente l’an
ed il quantum del credito bancario. In realtà si trattava sempre
dell’indirizzo restrittivo, ma avente una “sfaccettatura”
differente rispetto alla posizione non “filobancaria” già detta,
in quanto dava qualche “spiraglio” all’utilizzo dell’estratto di
saldaconti dopo la fase monitoria. Comunque, tale indirizzo
“convisse” con le altre due posizioni di cui si è detto, finché
quest’ultimo orientamento ha trovato piena conferma, in sede di
composizione del contrasto, da parte delle Sezioni Unite, con la
sentenza n. 6707 del 18 luglio 1994([98]). E’ stato notato però
che la Corte di Cassazione avrebbe dovuto intervenire prima su un
conflitto delineatosi in modo chiaro e netto sin dai primi anni
ottanta([99]); la soluzione delle Sezioni Unite è comunque giunta
quando già il legislatore aveva provveduto a sopprimere il
saldaconto sostituendovi la disciplina di cui all’art. 50 t.u.b.,
fermo restando che parecchi procedimenti instaurati con la
precedente disciplina erano ancora in corso.
Comunque sia, è opportuno analizzare la sentenza appena citata in
quanto spiegava esaurientemente le ragioni per le quali non era
accoglibile la tesi che attribuiva all’estratto di saldaconti il
valore di piena prova nei giudizi di cognizione, mostrando
convincentemente le motivazioni che supportavano la tesi
restrittiva.
La Suprema Corte, nella detta sentenza, dapprima notava come il
saldaconto previsto dall’art. 102 l.b. era assolutamente diverso
dall’estratto di conto corrente che l’art. 1832 c.c. assoggetta ad
una sua particolare disciplina concernente l’impugnabilità ed il
valore probatorio. La Cassazione annotava come il saldaconti era
un documento appositamente formato dalla banca per il
perseguimento delle finalità di cui all’art. 102 l.b. e nel quale
veniva indicato soltanto il saldo debitore del conto, senza che vi
fosse riportata l’evoluzione delle operazioni attive e passive che
l’aveva determinato; inoltre, nella sentenza si riconosceva che il
documento diffusosi nella prassi non era un estratto in senso
tecnico, perché non era riferibile in modo specifico ad una
determinata scrittura in esso parzialmente riprodotta, pertanto,
il saldaconti si risolveva in un atto dichiarativo del credito
della banca verso il cliente, la cui esistenza veniva affermata in
base ad un’attività ricognitiva della partita contabile da cui
derivava. Per tali ragioni, la Corte di Cassazione escludeva
categoricamente che all’estratto di saldaconti potesse riferirsi
in via analogica, nemmeno parzialmente, la disciplina propria
dell’estratto di conto corrente.
L’iter logico della sentenza n. 6707 del 1994 procedeva
considerando la disciplina codicistica del procedimento monitorio.
L’estensione del valore probatorio dell’estratto di saldaconti ai
giudizi di cognizione andava esclusa in quanto «l’inconsistenza di
siffatta ipotesi esegetica – per altro sostanzialmente immotivata
– risulta evidente appena si ponga mente alle peculiari
caratteristiche del procedimento monitorio rispetto al giudizio di
opposizione all’ingiunzione e, in genere, a cognizione piena, nel
quale vigono le ordinarie regole sulla prova, sicché il ricorso
all’interpretazione estensiva o analogica è del tutto priva di
fondamento, per assoluta carenza dei presupposti che giustificano
tali strumenti ermeneutici (lacuna della legge, identità della
situazione non espressamente regolata, etc.)»; né, affermava la
Corte, era fondata l’inclusione dell’estratto di saldaconti alle
scritture di cui al secondo comma dell’art. 634 e dell’art. 645
c.p.c., in quanto l’unico elemento che accomunava il documento
formato ai sensi dell’art. 102 l.b. a tali scritture era
l’idoneità a costituire titolo per la concessione del decreto
ingiuntivo; e questa comune efficacia processuale, circoscritta al
procedimento monitorio, non toccava affatto il diverso profilo
concernente l’efficacia probatoria sostanziale del documento, cioè
la sua attitudine a dimostrare il credito anche fuori del
procedimento monitorio. Inoltre, c’è da aggiungere che le speciali
regole probatorie contenute nel codice di rito previste per gli
imprenditori, lo Stato e gli enti pubblici esauriscono la loro
efficacia probatoria nell’ambito del procedimento che si conclude
con il decreto ingiuntivo; per cui, anche a voler far rientrare
l’estratto di saldaconti nei detti documenti, ciò non portava ad
estendere la sua efficacia probatoria fuori del procedimento
monitorio.
Nel momento in cui l’ingiunto impugna il decreto ingiuntivo,
introducendo così un giudizio di cognizione volto ad accertare non
tanto la legittimità del decreto quanto la sussistenza del credito
azionato, l’accertamento del diritto di credito torna ad essere
disciplinato dalle comuni regole sull’ammissibilità ed efficacia
dei singoli mezzi di prova, valevoli in un ordinario processo di
cognizione. Dunque, il problema dell’efficacia probatoria
dell’estratto di saldaconti nel giudizio di cognizione «deve
essere risolto alla stregua delle disciplina generale della prova,
di cui al tit. II del libro VI del codice civile, verificando se
il saldaconto per le sue caratteristiche formali e per il suo
contenuto possa annoverarsi tra i documenti formati dallo stesso
creditore cui la legge eccezionalmente attribuisce efficacia
probatoria in giudizio. Il principio generale che domina la
disciplina è, infatti, nel senso che il documento redatto o la
dichiarazione resa da uno dei contendenti può costituire prova
contro di lui, non a suo vantaggio, tranne che non sia altrimenti
disposto dalla legge (che in tal caso ha carattere eccezionale e
non può essere estesa, quindi, oltre le fattispecie espressamente
previste). Questo principio vale anche per la contabilità
d’impresa». La Cassazione poi chiariva che l’estratto di
saldaconti non poteva essere affatto equiparato agli estratti di
cui all’art. 2710 c.c., in quanto, non si trattava di un estratto
di libri contabili bollati e vidimati (per la precisione, non si
trattava nemmeno di un estratto) e conteneva solo un dato
riassuntivo (che poteva anche riguardare più conti), non
consentendo di per sé quel riscontro che la controparte può avere
attraverso le proprie scritture contabili (per tale motivo la
disciplina di cui all’art. 2710 c.c. riguarda solo i rapporti fra
imprenditori).
La Suprema Corte, riconoscendo che l’estratto di saldaconti,
concretandosi nell’indicazione del saldo, non permetteva al
debitore ingiunto alcun controllo in ordine alle poste considerate
e ai conteggi compiuti, affermava che «si deve necessariamente
ammettere che il debitore possa a sua volta limitarsi a negare il
valore probatorio dell’atto attraverso una generica contestazione
e pretendere l’esibizione di un’idonea documentazione aggiuntiva.
Non si può imporre al debitore di provare che i conteggi
effettuati dalla banca … sono errati o inattendibili, ponendo a
suo carico, in pratica, l’onere di dimostrare come si perviene a
quel saldo o ad un diverso saldo: ciò comporterebbe una radicale
inversione dell’onere della prova, non consentita da alcuna
disposizione».
Per le esposte ragioni, la Cassazione non riconosceva che l’art.
102 l.b. esonerasse le banche dalle ordinarie formalità richieste
per l’ottenimento dell’ingiunzione di pagamento in base a
documenti provenienti dallo stesso imprenditore istante; mentre
«il saldaconto non ha tale efficacia probatoria, invece,
nell’opposizione a decreto ingiuntivo e, in genere, negli ordinari
giudizi a cognizione piena, nei quali può assumere rilievo solo
come elemento indiziario, il cui significato probatorio è
liberamente apprezzabile dal giudice, quindi soltanto nel contesto
di altri elementi ugualmente significativi (e va da sé che
l’ambito dell’onere probatorio a carico dell’istituto è correlato
al contegno processuale della controparte, essendo definito dai
limiti della contestazione)».
Infine, la Suprema Corte sosteneva che la problematica in
questione fosse stata largamente superata a seguito dell’entrata
in vigore del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Questa sentenza della Cassazione, nonostante il ritardo con cui si
è posto fine al conflitto e l’avvenuto sorpasso da parte
dell’ordinamento, ha trovato ampi consensi in quanto il conflitto
è stato risolto alla stregua del principio generale della
disciplina della prova di cui al titolo II del libro VI del codice
civile secondo cui la dichiarazione resa dalla banca creditrice, o
il documento contenente siffatta dichiarazione, è invocabile a suo
danno e non in suo favore, salvo diversa previsione, non
estensibile oltre i casi espressamente contemplati.
La sentenza di Cassazione n. 6607 del 1994 ribadiva, come già
detto, un indirizzo risalente, ma che chiedeva conferma dopo le
diverse posizioni che si erano formate sul punto. Ed è proprio in
un’ottica di disciplina generale dell’onere probatorio che è stata
data particolare importanza al contenuto delle contestazioni del
debitore ingiunto. E’ stato detto che se l’opponente avesse negato
il rapporto fondamentale (o i rapporti) da cui derivava il credito
vantato dalla banca, allora sarebbe stato onere dell’ente
creditizio dimostrare l’esistenza e la validità del rapporto con
il cliente e, conseguentemente, l’ammontare del credito (non è
compito dell’ingiunto, proprio per i principi sugli oneri
probatori, dimostrare che non esiste un credito di altri; ma è
onere di chi si afferma creditore provare il proprio diritto);
mentre, se l’opponente non negava l’esistenza del rapporto, ma
l’entità del credito, allora doveva fare delle precise e
circostanziate contestazioni. Il riconoscimento del fatto
costitutivo del diritto determina una presunzione semplice della
veridicità della pretesa che da quel rapporto trae causa; infatti,
si sosteneva che non è ipotizzabile in via generale che un
rapporto di durata non abbia avuto conseguenze e, pertanto, per
vincere la presunzione di veridicità della pretesa dell’intimante,
è necessario contestare specificamente la pretesa o l’entità della
stessa. Proprio per i rapporti sottostanti ai quali si riferiva il
saldaconti (che permettevano al cliente un controllo sullo
sviluppo del rapporto) poteva riconoscersi a questo documento un
valore presuntivo anche nel giudizio di opposizione, dove
l’ingiunto avrebbe dovuto diligentemente contestare il saldo in
quanto capace di verificarlo([100]). Ma anche su questo punto la
sentenza n. 6707 del 1994 ha assunto, come già riportato, una
posizione più “favorevole” al cliente, poiché la Suprema Corte,
notando anche che il cliente incontrava grosse difficoltà a
dimostrare gli errori che avevano portato ad un saldo errato,
giacché aveva di fronte a sé un documento che nulla diceva se non
quale fosse l’ammontare dovuto, riconosceva in tale ipotesi una
non permessa inversione dell’onere della prova (era la banca che
doveva dimostrare l’esistenza e l’ammontare del proprio credito).
La successiva giurisprudenza di merito e, soprattutto, di
legittimità, vuoi per la sentenza n. 6707 del 1994 della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, vuoi principalmente per la nuova
disciplina introdotta col d.lgs. n. 385 del 1993, si è assestata
negli anni successivi al 1994 sulla tesi restrittiva indicata nel
giudizio di composizione dei conflitti giurisprudenziali, ed ha
nelle sentenze di questo decennio posto a confronto la natura e le
finalità dell’estratto di saldaconti e quelle dell’estratto conto,
riconoscendo al primo documento il valore di mero indizio nei
procedimenti di cognizione e, quindi, non sufficiente di per sé, a
differenza dell’estratto conto, a provare il credito.
C’è da rilevare che l’estratto di saldaconti non si sarebbe più
dovuto utilizzare per azionare la procedura monitoria con
l’entrata in vigore della nuova disciplina([101]) (oltre
ovviamente al suo utilizzo documentale nei processi ancora in
corso a quella data), ma così non è stato, in quanto le banche,
anche in tempi recenti, si sono servite del saldaconti come
documento per richiedere ed ottenere il decreto ingiuntivo([102]),
dando luogo da parte di alcuni giudici ad un facere del tutto
ingiustificato (ed ingiusto) non supportato da alcuna norma; a ciò
c’è da aggiungere che spesso tali decreti erano provvisoriamente
esecutivi, dando la possibilità alle banche di iscrivere, ai sensi
dell’art. 655 c.p.c., ipoteca giudiziale([103]). Comunque, stando
alle pubblicazioni, non pare ci siano più casi di una ultrattività
di fatto dell’art. 102 l.b..
II.6 L’applicazione dell’art. 50 t.u.b. nel giudizio monitorio: il
ruolo dell’approvazione.
Si è gia detto che la nuova disciplina contenuta nell’art. 50 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica solo ai
rapporti regolati in conto corrente e si è analizzato quale fosse
l’ambito cui la norma si riferisce.
Nella pratica bancaria prende il nome di conto corrente, o conto
di gestione, ogni conteggio che in un prospetto di dare e avere
registra le risultanze di operazioni saltuarie o continuative,
compiute dalla banca con i propri clienti; quando il regolamento
in conto corrente accede a determinate operazioni bancarie (art
1852 c.c.)([104]), allo schema contabile del conto di gestione si
aggiunge l’effetto di attribuire al correntista la facoltà di
variare con atti ripetuti, mediante versamenti e prelevamenti
successivi, l’importo del suo credito. Il legislatore del 1942 non
prevede fra i contratti bancari il conto corrente e la sezione V
del capo XVII (“dei contratti bancari”) del tit. III del libro IV
del codice civile si intitola: “delle operazioni in conto
corrente”; in tale sezione, oltre a specifiche norme previste per
il conto corrente bancario, si rinvia ad alcune norme del conto
corrente ordinario. Inoltre, particolare importanza assumono gli
usi e le N.U.B. al fine di regolamentare questo rapporto.
In questo servizio di cassa le partite di dare e avere che si
avvicendano nel conto si compensano gradualmente, determinando in
ogni momento il saldo giornaliero, attivo o passivo che sia. Non
si tratta però di una compensazione in senso tecnico, ma
dell’effetto puramente contabile dell’esercizio del diritto che
spetta al correntista di variare continuamente la disponibilità
con prelievi e versamenti. L’operazione contabile non corrisponde
infatti ad una costituzione di debito e di credito in senso
giuridico, essendo semplicemente un modo di rappresentare le
modificazioni quantitative che subisce un rapporto obbligatorio
nel corso del suo svolgimento.
Nel caso di chiusura del conto, entro un mese da questa, il suo
estratto viene inviato con lettera raccomandata al correntista
(nella pratica diffuso è l’utilizzo della semplice lettera) per la
sua approvazione. Nell’esecuzione del rapporto è inviato al
cliente l’estratto conto alle scadenze previste a scelta del
correntista (semestrale, trimestrale, mensile) o, in mancanza, con
periodicità annuale. Il correntista ha un termine di sessanta
giorni per contestare il conto; in assenza di contestazioni
scritte in forma specifica ed in ordine alle singole voci, fatte
entro tale periodo, il conto si intende approvato.
Nonostante l’intervenuta approvazione o il decorso inerte del
termine relativo, il correntista e la banca possono impugnare il
conto stesso per la correzione di vizi puramente formali,
tassativamente indicati nel capoverso dell’art. 1832 c.c., cioè
per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per
duplicazioni. Tale impugnativa va proposta, a pena di decadenza,
non oltre i sei mesi, rispettivamente, dalla ricezione
dell’estratto conto, per il cliente, e dal suo invio, per la
banca.
Ora, come già ricordato, nella famosa sentenza n. 6707 del 1994
della Suprema Corte si affermava che nell’attuale disciplina la
problematica sul valore probatorio del saldaconti era superata,
poiché documento idoneo all’ottenimento del decreto ingiuntivo è
attualmente l’estratto conto, la cui efficacia di prova
sostanziale è regolata dall’art. 1832 c.c., dando luogo ad una
piena prova valevole nel procedimento di cognizione.
In realtà, nell’anno di entrata in vigore del “Testo Unico in
materia bancaria e creditizia”, c’era già chi asseriva che «è
facile prevedere che si riproporrà, con riguardo all’art 50 t.u.b.,
il problema, già ampiamente discusso dalla dottrina e dalla
giurisprudenza in relazione all’art. 102 l.b., del valore da
attribuire al documento di cui alla nuova norma nel giudizio di
opposizione al decreto ingiuntivo»([105]).
Come già per l’estratto di saldaconti, il legislatore ha
attribuito all’estratto di conto corrente, corredato delle
formalità prescritte dall’art. 50 t.u.b., il valore di “prova
scritta” idonea ad ottenere ingiunzioni giudiziali di pagamento;
in tal modo ha apportato una deroga al principio generale della
disciplina delle prove, secondo cui la dichiarazione resa o il
documento redatto da una delle parti in conflitto è invocabile a
suo danno, ma non a suo favore. E, per quanto riguarda la
disciplina generale del procedimento monitorio, come si è già
detto, il legislatore ha derogato al principio della non
invocabilità a proprio favore del documento redatto da una delle
parti, ma ha sempre cercato di “legittimare” l’efficacia
probatoria dei documenti in questione con l’intervento di soggetti
esterni considerati altamente affidabili (notaio; associazione
professionale). L’art. 50 t.u.b. (come già l’art. 102 l..b.),
pertanto, è da considerarsi, anche sotto questo profilo, norma di
diritto singolare non suscettibile di interpretazione estensiva.
Non è possibile cioè estendere la previsione oltre i casi ed al di
là dei limiti espressamente contemplati (arg. ex art. 14 disp.
prel. c.c.), per cui l’efficacia probatoria del documento di cui
all’art. 50 t.u.b. non può che essere limitata alla fase di
accertamento sommario che precede l’emanazione del decreto
ingiuntivo (e ciò è reso evidente proprio dal riferimento testuale
che questa disposizione fa all’art. 633 c.p.c.). Mentre, per la
successiva fase di opposizione, è risolutivo il dettato dell’art.
645, co. 2, c.p.c., secondo cui «il giudizio di opposizione si
svolge secondo le norme del procedimento ordinario». Ciò non vuol
dire che ci si trova di fronte ad un procedimento monitorio c.d.
puro, ma significa soltanto che il documento di cui all’art. 50
t.u.b. potrà o meno determinare la convinzione del giudice
dell’opposizione esclusivamente in ragione del valore probatorio
che ad esso debba riconoscersi alla stregua dei principi
ordinari([106]).
Dunque, a ben vedere, non vi è alcuna variazione strutturale dello
“schema” previsto dalla “vecchia” legge bancaria per la procedura
monitoria agevolata; infatti, la prova necessaria per la richiesta
e l’ottenimento del decreto ingiuntivo è sempre un atto di parte
redatto senza alcun intervento di terzi (anche se, a differenza
del saldaconti, l’estratto conto viene utilizzato ordinariamente
nel rapporto) e, nel giudizio di opposizione, il creditore deve
sempre provare il proprio credito. Pertanto, come era stato
previsto, la questione dell’efficacia probatoria del saldaconti in
sede ordinaria si è riproposta con riferimento all’estratto conto.
Invero, l’approvazione del conto corrente, derivante dalla mancata
contestazione dell’estratto nei termini e nelle modalità
prescritte, è qualificata, secondo l’orientamento assolutamente
prevalente sia dottrinale che giurisprudenziale, come fattispecie
formata dal concorso di due dichiarazioni unilaterali di natura
confessoria (ovviamente stragiudiziale)([107]), in forza delle
quali entrambe le parti, l’una espressamente (mediante la
redazione e la trasmissione dell’estratto conto), l’altra
implicitamente ed anche tardivamente (con l’assenza di
contestazioni nel termine stabilito), affermano la corrispondenza
delle poste annotate alla realtà storica dei rapporti
intervenuti([108]).
L’estratto conto, dunque, è un mero documento contabile che
rappresenta l’esecuzione di un negozio giuridico da cui derivano
il credito ed il debito della banca verso il cliente, e la mancata
contestazione dell’estratto conto trasmesso al cliente rende
inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo
meramente contabile, ma non sotto i profili della validità ed
efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite
nel conto derivano. Quindi, l’approvazione, sia pure tacita,
dell’estratto conto, ai sensi dell’art. 1832, co. 1, c.c., se da
un lato non pregiudica l’impugnazione in ordine alla validità ed
efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli accrediti e
gli addebiti (e, quindi, i titoli contrattuali che sono alla base
e che rimangono regolati dalle norme generali sui contratti),
dall’altro preclude qualunque altra contestazione e, in
particolare, quelle concernenti la conformità delle singole,
concrete operazioni sottostanti ai predetti rapporti, vale a
dire, la loro legittimità sostanziale([109]) (salvo soltanto, per
effetto del secondo comma dell’art. 1832 c.c., l’impugnabilità per
errori, omissioni o duplicazioni di carattere meramente formale).
Ciò significa che l’approvazione copre soltanto le annotazioni sul
conto nella loro realtà effettuale, ma non la validità del titolo
giuridico in base al quale le annotazioni medesime sono state
effettuate([110]). Perciò la «non contestabilità dell’estratto
conto può concernere solo il fatto che la banca abbia seguito quei
certi addebiti e accrediti, mentre rimane impregiudicata la
questione se la banca avesse o meno il diritto di procedere alle
operazioni annotate in base al rapporto di conto
corrente»([111]). Se così non fosse, sarebbe paradossale avere,
da un lato, un termine di sei mesi per contestare eventuali errori
materiali o di calcolo, e, dall’altro, un termine preclusivo di
sessanta giorni per proporre eventuali azioni od eccezioni
attinenti alla validità sostanziale degli addebiti ovvero degli
accrediti([112]).
Né pare che l’estratto conto, che è uno stralcio della contabilità
dell’impresa bancaria, possa rientrare nell’ipotesi di cui
all’art. 2710 c.c.; sia per il suo aspetto contenutistico, sia
soprattutto perché le certificazioni del dirigente di banca di cui
all’art. 50 t.u.b. costituiscono semplicemente un esonero dalle
formalità che sarebbero necessarie per utilizzare la contabilità
d’impresa ai fini dell’ingiunzione, quali il ricorso ad un notaio
od altro pubblico ufficiale, per la certificazione dell’estratto
ai sensi dell’art. 634 c.p.c.([113]).
II.7 (segue) L’efficacia probatoria dell’estratto conto bancario.
Essendo dunque l’estratto conto un documento probante la
veridicità dei fatti annotati e non la validità o l’efficacia dei
fatti giuridici dai quali si originano le singole partite annotate
in conto, sia a debito che a credito, esso non ha, come anche il
saldaconti, l’efficacia probatoria di piena prova del credito
vantato dalla banca nel giudizio di cognizione; questa soluzione
restrittiva, a detta di una parte della dottrina, è coerente con i
principi che regolano la materia delle prove; in quanto l’art. 50
t.u.b., al pari dell’art. 102 l.b., risponde solo alle esigenze di
rapidità e certezza, proprie degli istituti di credito, in ordine
all’ottenimento dell’ingiunzione di pagamento. La norma prevede
pertanto un’ipotesi eccezionale e, quindi, di stretta
interpretazione, anche rispetto al dettato degli artt. 634 e 635
c.p.c., norme che, come noto, dispongono in materia di prova
scritta nell’ambito del procedimento di ingiunzione. «Non si vede,
pertanto, per quale ragione la previsione dell’art. 50 t.u.b. non
dovrebbe avere esclusivo riguardo al procedimento monitorio, ma
addirittura valore rispetto al giudizio ordinario. E’ dunque
corretto concludere che l’efficacia probatoria dell’estratto conto
bancario deve ritenersi limitata al procedimento sommario. In sede
ordinaria, pertanto, l’estratto conto bancario, al pari del
certificato di saldaconto, assumerà rilievo quale elemento
indiziario e, come tale, sarà liberamente apprezzabile dal giudice
solo nel contesto di altri elementi ugualmente
significativi»([114]).
Rispetto alla disciplina precedente, la norma in commento porta
comunque dei benefici alle banche anche accogliendo la tesi
restrittiva esposta, poiché, dopo la scadenza dei termini per
l’approvazione, esse si troverebbero a chiedere l’emanazione del
decreto ingiuntivo, potendo più agevolmente contrastare eventuali
opposizioni al provvedimento; inoltre, dato il regime di
approvazione dell’estratto conto nei limiti indicati, il cliente
sarebbe indotto, una volta trascorsi i termini per le eventuali
contestazioni dell’estratto conto, ad accedere alle richieste
della banca inerenti al pagamento del saldo in esso
riportato([115]). Però, tale disciplina consente anche che il
debitore ingiunto possa verificare più agevolmente le richieste
della banca, valutando più scientemente se fare o no opposizione.
Inoltre, anche il giudice potrà effettuare quanto meno un
controllo sulla correttezza contabile del documento col quale la
banca chiede il decreto ingiuntivo.
L’indirizzo restrittivo appena evidenziato, comunque, è stato
fatto proprio da una parte minoritaria della dottrina, mentre
dottrina e giurisprudenza dominanti sostengono, come già avevano
fatto le Sezioni Unite nella sentenza n. 6707 del 1994,
l’efficacia di prova sostanziale dell’estratto conto che gli
deriva dall’art. 1832 c.c.. Infatti, spesso la Suprema Corte,
differenziando il saldaconti dall’estratto di conto corrente, ha
avuto modo di ribadire questa posizione affermando che «in tema di
prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto
l’estratto di saldaconto … dall’ordinario estratto conto, che è
funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie
intervenute dall’ultimo saldo, con le condizioni attive e passive
praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia
probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo
eventualmente instaurato dall’istituto, l’estratto conto,
trascorso il periodo di tempo dalla sua comunicazione al
correntista, assume carattere di incontestabilità ed è,
conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo
giudizio contenzioso instaurato dal cliente»([116]). La Corte di
Cassazione ha recentemente riconfermato questo indirizzo nella
sentenza n. 5316 del 16 marzo 2004([117]).
A supporto di questa posizione si afferma che il valore probatorio
dell’estratto conto si connette alla natura confessoria della sua
approvazione ed è indipendente dalla (retrostante)
contabilità([118]), cioè, «il profilo contabile, ossia il basarsi
le rispettive dichiarazioni su un estratto della contabilità della
banca, resta un rilievo di mero fatto che non legittima il
ricorso, per il conto corrente bancario, ad una diversa
spiegazione della sua efficacia probatoria: le risultanze
contabili non sono altro che una narrativa documentale dalla quale
la banca e cliente attingono, per rendere, espressamente o
tacitamente, la loro dichiarazione di veridicità dei rapporti che
risultano dalle apposizioni del conto»([119]). Accogliendo tale
rilievo, non pare vi siano più dubbi sull’efficacia dell’estratto
conto a provare l’an ed il quantum del credito bancario nei
giudizi di cognizione, ferma restando ovviamente la possibilità di
eccepire l’invalidità del rapporto (per negozio nullo,
annullabile, inefficace o, comunque, fondato su situazione
illiceità) oppure delle singole operazioni([120]); eccezioni che
ovviamente vanno provate ai sensi del secondo comma dell’art. 2697
c.c.. Inoltre, la detta natura confessoria comporta che non è
possibile scindere il contenuto dell’estratto conto([121]).
Infine, è stato rilevato come l’approvazione dell’estratto conto
determini, nel caso si instaurino dei giudizi tra banca e cliente,
un’inversione dell’onere della prova a carico del cliente, il
quale dovrà provare che una o più poste attive o passive, incluse
nel conto dalla banca, non sono sorrette da una adeguata e
corretta causa giustificativa([122]). Ed è in questo senso che va
intesa la decisione del Tribunale di Catania dove si afferma che
la trasmissione dell’estratto conto «non ha la funzione probatoria
processuale del saldaconto in ordine al credito della banca, ma
esplica la diversa e più rilevante funzione sostanziale di rendere
in breve tempo definitivi e non più contestabili tra le parti i
rapporti espressamente specificati nell’estratto ove esso non sia
impugnato nei termini previsti»([123]).
La tesi appena indicata appare in armonia con l’art. 167 c.p.c.,
che impone al convenuto, nella comparsa di risposta, di prendere
posizione sui fatti affermati dall’attore a fondamento della
domanda, e che, nei rapporti in questione, risultano dall’estratto
conto([124]); fermo restando che con l’approvazione dell’estratto
conto si verifica un’inversione dell’onere della prova.
Dunque, gli estratti conto approvati costituiscono piena prova del
credito della banca se approvati, ma solo se nel giudizio di
cognizione «il cliente si limiti ad una generica affermazione di
nulla dovere, o di dovere una generica somma inferiore, senza
muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste
dalle quali discende quel saldo»([125]); nel caso però il
correntista (ed il suo fideiussore) muova delle eccezioni precise
e circostanziate e, soprattutto, ne dia prova, allora la domanda
della banca dovrà essere rigettata nella sua interezza o meno.
Per quanto riguarda il periodo al quale si deve riferire il saldo
né la legge, né la relazione lo dicono; tuttavia, che questo debba
coincidere con tutta la durata del rapporto è da escludersi.
Durante la vita del rapporto, che può risalire anche molto
addietro nel tempo, il cliente avrà ricevuto, a norma di legge e
di contratto, gli estratti conto periodici, i quali, in mancanza
di contestazioni, saranno risultati via via approvati. Per
puntualizzare la posizione della banca nel momento in cui accede
alla procedura monitoria ed al cliente ingiunto per controllare
questa posizione, quello che serve è un estratto conto che copra
il periodo compreso fra l’ultima chiusura contabile, in relazione
alla quale il cliente ha ricevuto un estratto conto, e il momento
in cui viene chiesto dalla banca il decreto ingiuntivo.
L’approvazione, espressa o tacita, infatti, costituisce un punto
fermo dal quale, in un’interpretazione sistematica della norma,
occorre muovere per determinare il contenuto dell’estratto
richiesto dall’art. 50 t.u.b. (e nel caso in cui la banca non
possa provare gli invii degli estratti conto, allora dovrà
allegare tutti gli estratti relativi al rapporto con il cliente
sin dal suo sorgere ed anche il contratto di apertura del credito;
contratto che è redatto, a pena di nullità – ex art. 117 t.u.b. –,
in forma scritta)([126]). Naturalmente, nel caso di contestazione
nel successivo giudizio di opposizione, la banca sarà tenuta a
provare l’invio dell’ultimo estratto conto([127]), espressamente o
tacitamente approvato, che costituisce il dies a quo per la
redazione dell’estratto necessario ai fini del decreto
ingiuntivo([128]).
Ma tale indirizzo non è del tutto pacifico, infatti si è affermato
che, chiedendo l’art. 119 t.u.b., tra i caratteri essenziali
dell’estratto conto, la sua completezza, «deve dedursene che le
banche hanno la possibilità di avvalersi della disciplina di cui
all’art. 50 d. lgs. 385/93 solo producendo tutti gli estratti
conto certificati, da cui risultino tutte le poste che hanno
concorso alla formazione del credito esposto»([129]) (ma ciò non
pare condivisibile, sia perché si vanificherebbe la disciplina
dell’approvazione dell’estratto conto, sia perché la lettera
dell’art. 50 t.u.b. parla di “estratto conto”, non di estratti
conto; tutt’al più, accogliendo la tesi restrittiva su esposta,
questa interpretazione potrebbe essere limitata alla fase di
cognizione, dove va provato il proprio credito). Comunque, la
giurisprudenza ha spesso ritenuto che le banche, non nella fase
monitoria, ma nel relativo giudizio di opposizione, devono
produrre tutti gli estratti conto inerenti al rapporto. E non sono
mancati casi in cui le banche hanno creduto, erroneamente, di
poter fare solo riferimento agli estratti conto inviati e
approvati senza però produrli in giudizio; infatti, la Suprema
Corte ha affermato che «non può ritenersi raggiunta da parte della
banca la prova delle proprie spettanze con il mero riferimento,
negli atti di causa, all’invio degli estratti conto al cliente e
sulla base della circostanza della non contestazione da parte di
quest’ultimo»([130]). Ma, come già detto, potrebbe essere
sufficiente provare l’invio degli estratti conto; infatti, il
Tribunale di Napoli in una sentenza emessa il 24 aprile del 1997,
ha stabilito che «ai fini dell’applicabilità dell’art. 1832 c.c.,
in tema di approvazione tacita delle risultanze degli estratti
conto, è necessario fornire la prova della trasmissione degli
stessi, dovendosi ritenere, in caso contrario, che al correntista
sia stato precluso il diritto di contestare il contenuto»([131]).
Inoltre, la giurisprudenza ha ritenuto che ipotesi equivalente
all’invio dell’estratto conto è quella della produzione in
giudizio di questo documento; infatti la Cassazione più volte ha
precisato che è irrilevante che le risultanze dell’estratto di
conto corrente «non siano già state stragiudizialmente rese note
al correntista, atteso che la produzione in giudizio costituisce
“trasmissione” ai sensi dell’art. 1832 c.c., onerando il
correntista alle necessarie specifiche contestazioni al fine di
superare l’efficacia probatoria della produzione»([132]). In tal
modo l’onere di contestazione previsto nell’ordinario rapporto si
trasferisce nel processo, per cui graverà sul debitore-opponente
un vero e proprio onere di carattere processuale che dovrà essere
assolto nelle forme, nei limiti e nei tempi previsti dalle regole
processuali. Pertanto, vi sarà una deroga alla disciplina
dell’estratto conto; infatti, a seguito della notifica del decreto
ingiuntivo emesso sulla base di un estratto conto, l’ingiunto
dovrà proporre opposizione entro quaranta giorni impugnando
l’estratto conto mediante contestazioni specifiche accompagnate
dall’indicazione dei mezzi di prova diretti a supportarle sul
piano probatorio. Le parti poi fino alla prima udienza di
trattazione possono precisare e modificare le domande, le
eccezioni e le conclusioni già formulate. Come si vede, al termine
di sessanta giorni previsto dall’art. 119 t.u.b., si sostituisce
quello più breve di quaranta giorni dell’art 641 c.p.c. (termine
che, per giusti motivi, può essere ridotto fino a dieci o
aumentato fino a sessanta giorni; ulteriori termini sono previsti
nel caso l’ingiunto risieda in uno Stato dell’Unione europea
oppure in uno Stato che non faccia parte dell’UE). A ciò si
aggiunga la possibilità che il decreto sia provvisoriamente
esecutivo.
Un altro aspetto è quello se il documento prodotto debba essere
originale; al riguardo la Cassazione ha avuto modo di precisare
che l’estratto conto può essere prodotto in giudizio anche in
fotocopia, purché sia munito della dichiarazione in originale
della certezza e liquidità del credito prevista dall’art. 50
t.u.b.([133]), oppure addirittura prodotto in copia su
microfilm([134]). Inoltre, la giurisprudenza ritiene che, nel
giudizio di cognizione, possano essere prodotti, in sostituzione
degli estratti conto, dei documenti diversi, come la scheda del
conto, purché equipollenti all’estratto conto, ossia riproducenti
tutti gli elementi e con le stesse caratteristiche di
intelligibilità e chiarezza dell’estratto conto([135]).
Infine, «al contrario di quanto si legge nella relazione, il saldo
risultante, nel caso di estratto conto di cui all’art. 50, non è
destinato a costituire la prima posta successiva del conto, perché
quanto meno nella generalità dei casi, il rapporto di conto
corrente, con l’inizio della fase contenziosa, sarà venuto a
cessare»([136]).
II.8 La posizione del fideiussore.
Col contratto di fideiussione si costituisce, a favore del
creditore, la garanzia personale di un terzo. Il fideiussore, dice
l’art. 1936 c.c., «è colui che, obbligandosi personalmente verso
il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui».
Tale garanzia è personale, ha carattere accessorio (la garanzia in
tanto sussiste in quanto esista l’obbligazione principale) e
riguarda, ai sensi dell’art. 2740 c.c., tutto il patrimonio del
fideiussore. Il rapporto di fideiussione si stringe tra creditore
e fideiussore (non è essenziale l’intesa tra debitore e
fideiussore, anche se nella pratica è quasi sempre presente);
inoltre, il fideiussore deve espressamente manifestare la volontà
di costituire la garanzia fideiussoria. Il fideiussore è obbligato
in solido col debitore e, nel caso in cui assolva il debito (nei
limiti dell’ammontare massimo dell’obbligazione principale), è
surrogato nei diritti che il creditore aveva verso il debitore.
E’ sempre stata diffusa nella prassi bancaria la fideiussione
omnibus che aveva sollevato moltissime liti giudiziarie; con tale
espressione si indica la fideiussione rilasciata da terzi ad
aziende di credito a garanzia di esposizioni debitorie di un
cliente verso la banca, ma senza la fissazione di un importo
predeterminato che fungesse da tetto alla garanzia assunta, bensì
rinviando alla sommatoria dei debiti, presenti e futuri, del
garantito, anche se tali debiti non erano ancora specificati al
momento in cui sorgeva la garanzia. Una parte della dottrina e
della giurisprudenza ha ritenuto invalida una fideiussione così
congegnata, asserendo che il contratto sarebbe stato invalido per
indeterminatezza dell’oggetto. La Cassazione([137]), peraltro,
aveva respinto tale tesi dell’invalidità della fideiussione
omnibus, osservando che il suo oggetto risultava sufficientemente
determinato, sia pure per relationem, in quanto il fideiussore,
all’atto dell’assunzione della garanzia, si riferiva a rapporti
determinati, e cioè agli affidamenti bancari che l’azienda di
credito, nello svolgimento del rapporto (o dei rapporti), poteva
concedere a favore del cliente, il cui debito era garantito dal
fideiussore. Comunque, con l’art. 10 della legge 17 febbraio 1992,
n. 154 (“Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi
bancari e finanziari”)([138]), il legislatore ha sostituito il
testo dell’art. 1938 c.c., affermando che la fideiussione può
essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura,
ma aggiungendo che, in tal caso, occorre l’esplicita previsione
dell’importo massimo garantito (la norma però non specifica se
l’importo massimo garantito vada riferito al solo capitale,
prescindendo dagli interessi, oppure a tutta l’obbligazione). Ma
tale disciplina si applica alle fideiussioni omnibus che si sono
avute a seguito dell’entrata in vigore della suddetta modifica;
mentre, lo ius superveniens «non può travolgere, in difetto di
previsione di retroattività, diritti già sorti nel vigore della
normativa previdente»([139]).
La giurisprudenza ha costantemente ritenuto che l’efficacia
probatoria del saldaconto, per quanto riguarda il periodo
precedente al 1994 e per i procedimenti in corso in quella data,
riguardava anche il fideiussore. Stessa posizione si ha rispetto
all’estratto conto, che fa prova nei confronti del fideiussore
nella stessa misura in cui la fa verso il debitore.
Tale posizione è stata ribadita recentemente dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 18650 del 2003([140]), dove si
riporta, nella motivazione, uno stralcio di una precedente
sentenza della stessa Corte (la sentenza n. 1101 del 1995)([141])
nel quale si dice che «nei rapporti di conto corrente bancario
l’estratto di saldo conto ha efficacia probatoria fino a prova
contraria anche nei confronti del fideiussore del correntista non
soltanto per la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche nel
giudizio di opposizione allo stesso e in ogni altro procedimento
di cognizione, perché ove il debitore principale sia decaduto a
norma dell’art. 1832 c.c. dal diritto di impugnare gli estratti di
saldo conto, il fideiussore chiamato in giudizio dalla banca
medesima per il pagamento della somma dovuta non può sollevare
contestazioni in ordine alla definitività di quegli estratti»
(qui, l’espressione “saldo conto” sta ovviamente per “estratto
conto”). Pertanto, «nel rapporto di conto corrente, gli estratti
conto non contestati dal correntista costituiscono piena prova del
credito della banca anche nei confronti del fideiussore, ove
questi non li assoggetti ad alcuna specifica
contestazione»([142]).
Dunque, il fideiussore potrà sollevare solo le stesse eccezioni
del correntista (cosa alquanto difficile, non essendo lui a
ricevere gli estratti, né a fare le operazioni di cui al rapporto
in conto corrente) se non c’è stata ancora l’approvazione ai sensi
dell’art. 1832 c.c., oppure eccepire (dandone ovviamente adeguata
prova) l’invalidità delle operazioni o, addirittura, del rapporto.
Inoltre, il fideiussore potrà far valere, nel giudizio di
opposizione, oltre alle eccezioni che si riferiscono al rapporto
garantito, tutte le eccezioni riguardanti l’obbligazione di
garanzia([143]).
Questa impostazione della giurisprudenza è stato oggetto di
critiche, infatti si è affermato che «tale orientamento, che
prescinde dall’esegesi dell’art. 1945 c.c. e dalla natura di
obbligazione solidale propria della fideiussione, risulta
sostanzialmente immotivato; appaiono incomprensibili i motivi per
i quali, a partire dalla sentenza della Suprema Corte del 1975, n.
1107, la giurisprudenza si sia discostata dall’indirizzo, più
corretto, seguito in precedenza»([144]); che era quello, indicato
per la prima volta nella sentenza n. 694 del 1966 della stessa
Cassazione([145]), e ribadito nella sentenza n. 1861 del
1967([146]), dove si affermava che il fideiussore «in relazione al
suo autonomo diritto di difesa stabilito dall’art. 1945 c.c., può
opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore
principale, salva quella derivante dall’incapacità, e perciò anche
quelle che quest’ultimo non può più proporre, non potendo il
comportamento omissivo di costui pregiudicare il diritto di difesa
del fideiussore».
In merito poi alla fase monitoria, si è affermato che la
sostanziale indeterminatezza del dato normativo (che non specifica
nei confronti di quali soggetti possa essere richiesto il decreto
ingiuntivo) sembra avvallare l’ipotesi che la banca, per ottenere
il decreto ingiuntivo, debba esibire un estratto conto
autocertificato relativo a tutto il periodo di durata della
garanzia([147]).
Capitolo III
Gli estratti di saldaconti e di conto corrente bancari e
l’ammissione al passivo fallimentare.
III.1 L’estratto di saldaconti come documento giustificativo per
l’ammissione al passivo fallimentare: pareri favorevoli.
L’art. 78 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, dispone che «i contratti
regolati in conto corrente ... si sciolgono per il fallimento di
una delle parti». Nonostante l’espressione “conto corrente” sia da
intendere riferita al conto corrente ordinario e benché manchi
qualsiasi menzione esplicita dei contratti bancari, è opinione
comune che la disposizione debba essere estesa sia al conto
corrente bancario, sia, in genere, ai contratti in conto corrente.
E’ chiaro che lo scioglimento del rapporto fra banca e correntista
determina l’immediata chiusura del conto, con la
“cristallizzazione”, alla data della dichiarazione di fallimento,
della situazione, debitoria o creditoria delle parti.
Ora, in merito al fallimento di un cliente di una banca, discussa
è stata la possibilità se l’estratto di saldaconti potesse essere
documento probatorio idoneo a permettere alla banca asserita
creditrice l’ammissione al passivo fallimentare ed a dimostrare il
credito nell’eventuale giudizio di opposizione (ovviamente, la
questione non si poneva – e non si pone nemmeno oggi – se alla
data della dichiarazione del fallimento il decreto ingiuntivo era
divenuto definitivamente esecutivo).
Alcuni autori ritenevano che l’estratto di saldaconti, pur non
essendo da solo sufficiente a fondare una domanda nell’ordinario
giudizio di cognizione (salvo accogliere la tesi “filobancaria” di
cui si è già detto), costituiva un idoneo “documento
giustificativo” ex art. 93 l.f. per l’ammissione del credito della
banca al passivo del cliente assoggettato alla procedura
concorsuale, in considerazione dei poteri inquisitori di cui è
provvisto il giudice delegato al fallimento e del fatto che il
procedimento di verifica dei crediti è di tipo sommario ed in
passato, per questo motivo, è stato accostato al procedimento
monitorio.
Il Cabras considerava come all’estratto di saldaconti si potesse
ricorrere anche fuori del caso di cui all’art. 102 l.b., cioè
questo documento poteva essere utilizzato nella procedura
fallimentare (non poteva più essere chiesta in questo momento la
procedura monitoria, essendo stato dichiarato il fallimento del
debitore), pertanto, «il valore giuridico di siffatti documenti
non deve essere determinato in modo astratto con riferimento a
qualunque giudizio, ma con specifico riferimento al procedimento
di verifica dei crediti, che presenta indubbiamente aspetti e
problemi peculiari»([148]). Essendo il procedimento di verifica
dei crediti dominato dal principio inquisitorio, con conseguente
attribuzione al giudice delegato di ampi poteri riguardo alla
cognizione e alla istruzione probatoria, tale sistema
comporterebbe, secondo una parte della dottrina, che la fase di
verifica dei crediti non sia soggetta al regime probatorio degli
artt. 2697 e ss. c.c. e 115 e ss. c.p.c.. In tal senso deporrebbe
anche la lettera dell’art. 93 l.f. che non richiede siano prodotte
prove del credito, ma solo i “documenti giustificativi”([149]).;
inoltre, a sostegno di ciò c’è anche una maggiore libertà di
apprezzamento del giudice delegato. Pertanto, non ci sarebbero
stati motivi per escludere le banche dal passivo fallimentare se
il “documento giustificativo” di cui all’art. 93 l.f. fosse stato
l’estratto di saldaconti([150]). L’ammissione avveniva,
ovviamente, quando si formava il convincimento del giudice
delegato sull’esistenza del credito; ed a favore
dell’ammissibilità giocavano diversi fattori, quali la particolare
dichiarazione e attestazione contenuta nel documento, l’eventuale
ampiezza dei dati riportati e la possibilità di verificare
l’esattezza nelle scritture contabili della banca o di contestare
le poste del conto del fallito.
Inoltre, si è anche affermato che per escludere il credito della
banca, giustificato con un estratto di saldaconti, non bastava la
mancanza delle indicazioni analitiche di tutte le poste contabili,
poiché «l’istituto di credito ha la facoltà, se non pure
l’obbligo, di operare la compensazione tra tutti i conti e i
rapporti intrattenuti col cliente poi fallito e ciò è denunciato
dallo stesso documento presentato per l’ammissione al passivo, il
quale implicitamente rinvia ai principi che regolano i contratti
bancari»([151]).
Ma i sostenitori di tale tesi precisavano poi che se rientrava nei
poteri del giudice delegato riconoscere l’estratto dei saldaconti
come un sufficiente documento giustificativo del credito, non era
un diritto del creditore ottenerne l’ammissione, senza fornire
formali mezzi di prova. Pertanto, se il giudice delegato non
avesse ammesso al passivo fallimentare il credito della banca il
cui documento giustificativo era il saldaconti, la banca avrebbe
potuto ovviamente fare opposizione al decreto che rendeva
esecutivo lo stato passivo, instaurando così un normale giudizio,
in contraddittorio col curatore; ma tale giudizio era (ed è)
sottoposto ai principi generali sulle prove, pertanto, la banca in
tal caso doveva fornire piena prova del proprio credito. Si
riteneva cioè che, data la libertà di apprezzamento dei documenti
giustificativi del credito riconosciuta al giudice fallimentare,
libertà maggiore e diversa da quella che ha il giudice ordinario
sia in sede contenziosa che in sede ingiunzionale, egli poteva
considerare il saldaconti un documento che consentisse
l’ammissione alla procedura fallimentare (dunque, non era il
saldaconti in sé a valere come “documento giustificativo” del
credito, ma la libera valutazione del giudice che di tale
documento ne faceva).
III.2 (segue) L’estratto di saldaconti come documento
giustificativo per l’ammissione al passivo fallimentare: pareri
contrari.
La sottrazione del procedimento dei crediti al principio
dispositivo proprio del giudizio civile, però, significa soltanto
che il giudice delegato può tener conto, ai fini della delibazione
della domanda di credito, anche di eccezioni da lui stesso
autonomamente sollevate così come di elementi probatori non
allegati o invocati dall’istante, non certo che il provvedimento
di ammissione o di reiezione sia puramente discrezionale,
svincolato da ogni regola probatoria e, quindi, da un valore
intrinseco della documentazione prodotta a corredo della domanda.
E tale valore probatorio deve essere assunto in relazione
all’oggetto dell’accertamento giudiziale, che è rappresentato dal
titolo invocato dal creditore, cioè da un fatto giuridico idoneo a
far sorgere, nei confronti del fallito, la pretesa vantata; il
titolo del credito non può essere certo il saldo passivo (come
solitamente si limitava ad indicare l’estratto di saldaconti), ma
tutta quella serie di atti o fatti giuridici, le cui poste del
conto costituiscono la rappresentazione contabile ed il cui
risultato differenziale qualifica la rispettiva posizione
debitoria e creditoria. Rispetto a questi fatti, «l’estratto di
saldaconto è assolutamente muto, onde lo stesso non può mai
costituire, qualunque sia la libertà di apprezzamento delle prove
che si voglia riconoscere al giudice delegato, un “documento
giustificativo del credito”, per il semplice motivo che dallo
stesso non emerge il fatto costitutivo della pretesa nella sua
indispensabile qualificazione causale»([152]).
Dunque, i documenti che vanno indicati ai sensi dell’art. 93 l.f.
devono permettere una valutazione da parte del giudice ed una
possibilità al curatore di muovere delle contestazioni (anche non
trattandosi di prove, comunque bisogna che siano documenti che
giustifichino l’ammissione al passivo, pertanto il saldaconti non
era un documento idoneo a tal fine, poiché consisteva in un
documento di parte, redatto con alcune formalità previste per
tutt’altro procedimento, che non consentiva di “comprendere” il
perché ed il come si era giunti ad un determinato credito per il
quale si chiedeva il soddisfacimento sull’attivo fallimentare).
Infatti, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 5729 del
1979([153]), ha ritenuto che, avendo avuto come unico documento
giustificativo del credito un estratto di saldaconti, «il curatore
non aveva alcuna possibilità di muovere contestazioni analitiche,
e non poteva – per opporsi all’ammissione del credito – se non
contestare globalmente la pretesa della banca; ed il giudice,
analogamente, non poteva esprimere alcun apprezzamento in ordine
alla sufficienza ed all’attendibilità della prova offerta, essa in
definitiva risolvendosi in una mera allegazione su cui non era
possibile istituire concretamente un dibattito ed una verifica».
Il Tribunale di Perugia([154]), premettendo che la procedura
fallimentare è sostanzialmente differente dal procedimento
monitorio, sosteneva inoltre che l’estratto di saldaconti era un
documento redatto dalla parte ricorrente e valeva come prova per
l’ottenimento del decreto ingiuntivo, ma nel procedimento
ingiuntivo il debitore può fare opposizione, instaurando così un
ordinario procedimento di cognizione che si svolgeva tra banca e
debitore, mentre, «non è altrettanto da dirsi nel procedimento di
verifica dei crediti, ove il debitore, e per esso il curatore, non
è legittimato a proporre opposizione per contrastare la prova
offerta a sostegno del credito». Mentre la procedura monitoria,
quindi, ha un suo naturale contraddittore nel debitore ingiunto,
il quale aveva la possibilità di contestare la veridicità che
l’art. 102 l.b. attribuiva all’estratto, al contrario «nel caso
della procedura di verificazione del passivo né il fallito né il
curatore assumono la posizione di “contraddittore” rispetto
all’accertamento effettuato dal giudice delegato, atteso che la
possibilità di contestarne la legittimità è riservata, con
l’opposizione, solo agli altri creditori che sono terzi rispetto
ai rapporti sostanziali di dare e avere di cui la cifra finale del
saldaconto esprime la somma algebrica»([155]).
Altro argomento utilizzato per escludere l’efficacia dell’estratto
di saldaconti come documento di per sé idoneo all’ammissione del
passivo fallimentare consisteva nel sottolineare il suo carattere
autonomo rispetto al rapporto di conto corrente e, soprattutto, il
suo carattere processuale, limitato per giunta espressamente alla
fase monitoria([156]) (salvo poi accogliere una tesi estensiva
riguardo i giudizi di cognizione, ma ciò non riguarda
l’insinuazione al passivo).
III.3 (segue) L’estratto di saldaconti come estratto di libri
bollati e vidimati.
Si è anche affermato che nel fallimento, essendovi soggetti
esclusivamente gli imprenditori commerciali e possedendo tale
qualifica anche la banca creditrice, l’estratto di saldaconti
poteva acquistare maggior forza in virtù dell’art. 2710 c.c..
Infatti, come già detto, il Nigro, sosteneva che la dichiarazione
di verità e liquidità del credito, contemplata dall’art. 102 l.b.,
sostituiva l’attestazione e constatazione della regolare tenuta
dei libri e registri contabili, in quanto le formalità estrinseche
ed intrinseche imposte dagli artt. 2215 e ss. c.c. non sono fini a
se stesse, non hanno un valore autonomo, bensì costituiscono il
meccanismo attraverso il quale il legislatore vuole assicurare,
indirettamente, la sincerità e la veridicità delle registrazioni,
ed assicurandone in questo modo l’utilizzo in qualsiasi
organizzazione avente un certo grado di complessità e, in
particolare, nelle imprese: solo se ed in quanto tali
registrazioni siano vere, infatti, esse possono effettivamente
giocare come elementi (indispensabili) di razionalità ed
efficienza dell’organizzazione stessa. Per tali motivi,
riconoscendo agli estratti di saldaconti la stessa efficacia
probatoria delle registrazioni di cui all’art. 2710 c.c. (che
possono fare prova…), i saldaconti potevano essere utilizzati come
elementi di prova anche nel procedimento di verifica dei crediti
del fallimento. «Si tratta di procedimento sicuramente
configurabile alla stregua di “controversie tra imprenditori”, ove
il creditore che chiede l’ammissione al passivo fallimentare abbia
tale qualifica (e la banca che vuole utilizzare a suo favore
l’estratto dei saldaconti ovviamente la possiede). Il che comporta
l’applicabilità della regola dell’art. 2710 c.c. e quindi il
riconoscimento di efficacia probatoria, anche in tale sede,
all’estratto dei saldaconti»([157]). Comunque, l’autore continuava
affermando che poteva esserci il disconoscimento del credito, ma
non in base ad un disconoscimento, in assoluto, del valore
probatorio del documento, bensì «sulla base di una accertata, caso
per caso, inidoneità probatoria dello stesso, come è stato
concretamente formato, per i dati che contiene o non contiene,
anche con riguardo, eventualmente, a contestazioni (analitiche)
del curatore»([158]).
Riguardo alla tesi appena esposta, si può obiettare non solo che
l’estratto di saldaconti non era un estratto di scritture bollate
e vidimate (né la dichiarazione del dirigente poteva avere lo
stesso valore e la stessa efficacia di quella del notaio; inoltre,
poteva anche ritenersi non necessaria tale dichiarazione del
dirigente quando il saldaconti veniva utilizzato fuori della
procedura monitoria, a meno che non si considerasse la
dichiarazione di conformità alle scritture contabili e di verità e
liquidità del credito un elemento essenziale del documento a
prescindere dal procedimento ingiuntivo), ma anche che l’art. 2710
c.c. riguarda i rapporti tra imprenditori, mentre non si può
riferire alle controversie tra banca e curatore, poiché,
contrariamente a quanto sostenuto, non si tratta di controversie
tra imprenditori; il curatore infatti non è rappresentante né del
fallito, né dei creditori, ma è un pubblico ufficiale. Infatti la
Corte di Cassazione, nella sentenza già citata, ha avuto modo di
precisare che vano era il tentativo di attribuire agli estratti di
saldaconti la stessa efficacia probatoria che l’art. 2710 c.c.
attribuisce ai libri degli imprenditori bollati e vidimati nelle
forme di legge, sia per i motivi più volte detti, sia perché, come
la Cassazione precisa, «non è configurabile come controversia tra
imprenditori quella cui dà luogo la domanda d’ammissione al
passivo fallimentare, in quanto contraddittore del creditore
istante non è (soltanto) il fallito ma è l’intero ceto creditorio,
il quale non solo può comprendere anche soggetti che non sono
imprenditori, ma è estraneo all’eventuale rapporto d’impresa che
tra il creditore istante ed il fallito esista riguardo al
creditore insinuato».
III.4 (segue) L’estratto di saldaconti come presunzione semplice.
Oltre alla tesi che sosteneva l’estratto di saldaconti essere di
per sé un documento giustificativo ex art. 93 l.f. (salvo poi
richiamare la libertà discrezionale del giudice istruttore), ed a
quella che riteneva tale documento assolutamente privo di valore
probatorio in tal senso, vi fu la posizione che attribuiva agli
estratti di saldaconti il valore di presunzione semplice.
Il Tribunale di Catania([159]) non escludeva totalmente
l’utilizzabilità in sede fallimentare dell’estratto di saldaconti,
in quanto affermava che «non è, da solo, documento idoneo per
giustificare l’ammissione del credito della banca al passivo del
fallimento del cliente. Tuttavia la domanda della banca può essere
accolta se l’ufficio fallimentare acquista aliunde contentezza del
credito», dunque, le informazioni fornite in aggiunta al documento
non ne sostituivano il valore di prova documentale, ma la
completavano. Pure in dottrina è stato sostenuto che «laddove
concorrano altri elementi di convincimento, anche l’estratto di
saldaconto non sia del tutto irrilevante, ma resta fermo il fatto
che, di per sé, esso non sia idoneo a legittimare l’ammissione al
passivo, come esattamente, a nostro avviso, affermato dalla
giurisprudenza costante»([160]). D’altronde, lo stesso art. 2710
c.c. parla di possibilità di prova, cioè di elementi di prova.
III.5 (segue) La soluzione della Suprema Corte.
Anche in merito al valore probatorio che l’estratto di saldaconti
assumeva nella procedura fallimentare, la soluzione è giunta dalla
famosa sentenza della Suprema Corte n. 6707 del 1994([161]). Nel
caso di specie il Banco di Sicilia, nel fallimento di una società
sua cliente, aveva chiesto di essere ammesso al passivo
documentando il proprio credito con saldaconto; il giudice
delegato aveva ammesso il credito “con riserva di produzione
dell’estratto conto”, ma la banca propose opposizione deducendo
che non ricorrevano i presupposti per l’ammissione con riserva,
sia perché fuori dell’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 95 l.f.,
sia perché il documento esibito doveva ritenersi sufficiente ai
fini della prova del credito. Le Sezioni Unite, riconoscendo
all’estratto di saldaconti il valore di mero indizio nei giudizi
di cognizione, affermavano che «le conclusioni alle quali qui si
perviene valgono allo stesso modo per la domanda di insinuazione
al passivo fallimentare, la quale dà luogo com’è pacifico, ad un
ordinario giudizio di cognizione. Il giudice delegato, ancorché
munito di poteri cognitori che gli consentono di derogare alla
rigorosa applicazione del normale regime probatorio,
legittimamente non ammette al passivo il credito della banca in
base al solo saldaconto; e in tal caso, nonché nell’ipotesi in cui
– come nella fattispecie – non intenda aderire alla richiesta di
produrre altri documenti (id est, gli estratti del conto), la
banca deve proporre opposizione al decreto che rende esecutivo lo
stato passivo, instaurando così un normale giudizio in
contraddittorio del curatore, che è sottoposto, ex art. 98 l.f.,
ai principi generali delle prove, sicché l’istituto ha l’onere di
produrre i mezzi di prova del suo diritto».
Infine, si è detto che la carenza di valore probatorio
autosufficiente dell’estratto di saldaconti si riverbera anche,
nell’ipotesi opposta di accoglimento della domanda corredata
unicamente da tale documento, sull’opposizione ex art. 100 l.f.
spiegata da altro creditore, in cui, nonostante le perplessità
emerse in proposito sia in dottrina che in giurisprudenza, non può
ritenersi incombente sull’opponente l’onere di contestazione
specifica che incombe su chi agisce in opposizione ad ingiunzione
emessa ex art. 102 l.b.([162]).
III.6 L’estratto di conto corrente come documento giustificativo
per l’ammissione al passivo fallimentare: pareri favorevoli.
L’abrogazione dell’art. 102 l.b., con la relativa eliminazione
dell’estratto di saldaconti, ha spostato l’attenzione
sull’efficacia o meno dell’estratto di conto corrente bancario a
supportare la domanda di ammissione al passivo da parte delle
banche.
Escluso l’utilizzo dell’estratto di saldaconti, che, come detto,
per l’affermata giurisprudenza aveva un valore meramente
indiziario, le banche sostenevano l’utilizzabilità degli estratti
di conto corrente nella procedura fallimentare e la relativa piena
prova del credito nell’eventuale opposizione alla loro ammissione
al passivo (tutto ciò non riguarda a ben vedere un’estensione
dell’applicazione dell’art. 50 t.u.b., che è una norma
eccezionale, ma l’efficacia probante dell’estratto conto in sé).
Il Tribunale di Udine([163]), in un caso in cui era stata fatta
domanda di ammissione al passivo mediante estratto di saldaconti,
avendo premesso che questo documento non rientrava nelle ipotesi
di cui all’art. 2710 c.c. «in quanto contraddittore del creditore
istante non è soltanto il fallito, ma l’intero ceto creditorio, il
quale non solo può comprendere soggetti che non sono imprenditori,
ma è anche estraneo all’eventuale rapporto d’impresa tra il
creditore istante ed il fallito riguardo al credito insinuato»,
stabiliva che «nell’ipotesi di un fallimento del correntista, il
credito della banca non può essere provato con la mera produzione
del saldaconto bancario, non potendo essere assimilato
all’estratto conto ed impedendo il controllo da parte degli organi
della procedura dell’evoluzione delle operazioni intervenute
nell’ambito del rapporto»; per cui, conseguenza di questo iter
logico era il riconoscimento del valore di “documenti
giustificativi”, e di prova in caso di opposizione, agli estratti
di conto corrente.
E’ stato anche sostenuto che, stante la natura confessoria della
mancata contestazione da parte del correntista degli estratti
conto, la loro implicita approvazione da parte del correntista non
è priva di efficacia anche nei confronti del curatore. «A tale
conclusione non osta la qualità di terzo del curatore atteso che
la dichiarazione confessoria tacita non può dirsi priva di
efficacia probatoria anche per la massa dei creditori»([164]).
Pertanto, onere della banca sarebbe quello di provare l’invio
degli estratti conto e, anche in via presuntiva, la loro ricezione
da parte del correntista, nonché di produrre l’estratto conto
relativo all’ultimo periodo susseguente a quello il cui saldo deve
ritenersi tacitamente approvato dall’imprenditore poi fallito. Per
cui, si sostiene che è onere del curatore quello di impugnare le
singole annotazioni contestando l’erroneità delle medesime, nonché
l’invalidità o inefficacia giuridica delle attestazioni, con
contestazione specifica e non limitata ad una generica
confutazione. Pertanto, agli estratti conto va riconosciuto il
valore di «prova atipica in assenza di risultanze contrarie o di
specifiche contestazioni da parte del curatore, che comporteranno
l’onere alla banca di produrre i documenti giustificativi delle
singole operazioni, anche questi documenti soggetti, però, al
libero apprezzamento del giudice (prova comunque debole nel
procedimento di ammissione allo stato passivo perché formatasi non
nei confronti del curatore)»([165]).
III.7 (segue) Le contestazioni del curatore e la produzione dei
documenti giustificativi del saldo bancario.
Bisogna considerare però che l’efficacia probatoria dell’estratto
conto è limitata solo all’attestazione dei fatti e non è
documentazione piena dei rapporti contrattuali, pertanto, se la
contestazione dei rapporti obbligatori e dei titoli contrattuali
spetta al cliente col termine di prescrizione ordinaria, tale
diritto, a maggior ragione, deve certo spettare al curatore, ma
quest’ultimo deve essere messo in grado di poter contestare.
Allora, come ha rilevato il Tribunale di Padova([166]), «deve
ritenersi necessaria, ai fini dell’insinuazione al passivo, quando
si fa valere un credito nei confronti del curatore, anche per
consentirgli di esercitare i suoi diritti, la produzione di tutti
gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente (con il
risultato contabile di tutte le operazioni verificatesi), in cui
sia fatto chiaro riferimento al negozio giuridico sottostante
l’operazione contabilizzata»; ritenendo dunque che il meccanismo
dell’approvazione tacita degli estratti conto spieghi pienamente i
suoi effetti anche nei confronti della procedura in questione,
tanto che il Tribunale afferma esplicitamente che «una volta
dimostrato il regolare invio al correntista in bonis dell’estratto
conto e il decorso del termine di legge (art. 1832 c.c.), il
curatore non potrà contestare la verità storica dei dati riportati
nel conto …, ivi compresa l’esistenza degli ordini e delle
dichiarazioni del correntista nel conto stesso menzionate come
causale di determinate annotazioni di addebito, ma potrà mettere
in discussione la portata ed il significato giuridico dei fatti
riportati nell’estratto conto».
Ma si è affermato che, per consentire al curatore di contestare
non genericamente le singole operazioni sottostanti alle
risultanze del rapporto di conto corrente, la banca debba
indicare, come documenti giustificativi, tutti gli estratti conto
del rapporto, nonché la copia dei negozi giuridici sottostanti le
operazioni contabilizzate, ovvero le scritture contabili
analitiche, e ciò nei limiti di tempo in cui la legge ne impone la
conservazione ex art. 119, co. 4, t.u.b. (cioè, dieci anni).
Inoltre, affinché le scritture possano spiegare efficacia, la
banca deve provarne l’invio, la ricezione ed anche la non
contestazione (prova quest’ultima alquanto difficile, se non
impossibile, dato che gli estratti conto sono usualmente inviati
dalle banche con posta ordinaria e non con raccomandata, come
prescritto dall’art. 1832, co. 2, c.c.).
Ci si è però anche chiesti che senso avrebbe produrre gli estratti
conto relativi ad un decennio, allora, opportuno sarebbe la
produzione dell’estratto conto “integrale” analitico delle singole
operazioni per il periodo dell’anno anteriore alla dichiarazione
di fallimento, ovvero dell’anno anteriore alla revoca del rapporto
o al congelamento “evidente” dei conti a rientro. Cioè, l’ultimo
anno di effettiva operatività del conto che si somma al periodo di
conto congelato o a rientro. Sarà poi il curatore, qualora avesse
dei dubbi su singole operazioni, a doverle contestare con
eccezioni specifiche chiedendo la produzione riguardante i negozi
sottostanti, con tutti i limiti di queste produzioni, o a chiedere
anche gli estratti conti conto degli anni precedenti. Il curatore
deve dunque effettuare una verifica delle posizioni bancarie e,
ovviamente, gli amministratori della società fallita e/o il
fallito potranno fornire i necessari chiarimenti sull’utilizzo dei
fidi e sui saldi dei conti correnti([167]).
III.8 (segue) L’estratto di conto corrente come documento
giustificativo per l’ammissione al passivo fallimentare: pareri
contrari.
Del tutto differente è la posizione assunta dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 6465 del 2001([168]), dove ha
affermato che «non è giuridicamente possibile … riversare sul
curatore gli effetti preclusivi della mancata contestazione, ad
opera del fallito, degli estratti conto di cui all’art. 1832 c.c.,
richiamato dal successivo art. 1857 c.c. per le anticipazioni
regolate in conto corrente, né assegnare a detti estratti conto il
valore probatorio circa la veridicità e l’esistenza del credito
che dalla mancata contestazione o impugnazione deriva allorché il
rapporto si svolge inter partes. In definitiva, non è
giuridicamente possibile opporre alla curatela gli effetti che
dall’approvazione anche tacita del conto e dalla decadenza del
correntista dalle impugnazioni derivano ex art. 1832 c.c. tra le
parti del contratto… L’istituto di credito… ha l’onere di dare
prova piena del suo credito, assolvendo al relativo onere secondo
il disposto della norma generale dell’art. 2697 c.c., attraverso
la documentazione relativa allo svolgimento del conto, se di
rapporti obbligatori regolati in conto corrente si sia trattato,
senza poter pretendere di far valere nei confronti del curatore,
con valore di per sé esaustivamente probatorio, gli estratti conto
anche non contestati dal fallito e la conseguente approvazione
tacita degli stessi». E tali considerazioni, afferma la Suprema
Corte, valgono ancor di più nella fase successiva di opposizione
allo stato passivo.
Non solo, va sottolineato che la confessione stragiudiziale del
fallito, pur effettuata prima della dichiarazione del fallimento,
non ha nei confronti del curatore fallimentare l’efficacia
probatoria di cui agli artt. 2733 e 2735 c.c., in quanto,
attenendo la prova alla sfera del processo e non del rapporto
sostanziale, l’efficacia probatoria attribuita dalla legge ad un
atto o fatto presuppone l’identità tra parti sostanziali e parti
processuali e, pertanto, gli effetti di una dichiarazione avente
valore di confessione stragiudiziale si producono se, e nei
limiti, essa sia fatta valere nella controversia in cui sono
parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti del
rapporto sostanziale, rispettivamente autore e destinatario della
dichiarazione, mentre è pacifico, quantomeno in sede di verifica
dello stato passivo, la posizione di terzietà del curatore
fallimentare rispetto ai rapporti tra debitore e creditori e
rispetto anche ai rapporti interni al ceto creditorio([169]).
Pertanto, «la banca che intende partecipare al concorso dei
creditori ha l’onere di provare il proprio credito ma, a tal fine,
non sono sufficienti né la lettera di apertura del conto corrente,
che documenta solo la costituzione del rapporto e non anche il suo
svolgimento, né gli estratti del conto, sia perché documento
proveniente dallo stesso creditore, sia perché il curatore è terzo
rispetto al rapporto conseguente inapplicabilità dell’art. 1832
c.c., né l’estratto di saldaconto …; né il certificato notarile
del saldo debitore non equivalente all’estratto dei libri
contabili dotata dell’efficacia probatoria di cui all’art. 2710
c.c.»([170]).
III.9 La riforma del diritto fallimentare e l’accertamento dei
crediti bancari di conto corrente.
Com’è noto, il 1° marzo del 2002, è stato approvato dal Consiglio
dei Ministri il disegno di legge n. 1243, contenente modifiche
urgenti alla legge fallimentare, teso ad adeguare la disciplina
dei fallimenti alle numerose sentenze della Corte Costituzionale
pronunciate sul r.d. n. 267 del 1942. L’obiettivo dell’iniziativa
viene chiaramente esplicitato nella relazione illustrativa:
«appare urgente un intervento legislativo anticipatorio, teso ad
adeguare la normativa vigente, senza sconvolgerne l’impianto, in
modo da consentire che le procedure pendenti e quelle
sopravvenienti possano, da subito, svolgersi secondo regole più
chiare e certe e concludersi, per quanto possibile, in tempi
brevi. L’urgenza di tale intervento è vieppiù rappresentata
dall’entrata in vigore del nuovo art. 111 Cost., che impone
l’adeguamento, nel più breve tempo possibile, di tutti i
procedimenti giurisdizionali e, quindi, anche delle procedure
concorsuali, ai principi da esso introdotti»([171]). Questo
disegno di legge, il 14 marzo del 2002, è stato presentato al
Senato dal Ministro della Giustizia, di concerto col Ministro
dell’Economia e delle Finanze, ed è stato assegnato ovviamente
alla Commissione Giustizia, dove è stato ampiamente emendato,
allargando così l’ambito di riforme previsto originariamente dal
disegno di legge. Il d.d.l. n. 1243 è attualmente in discussione
alla Commissione Giustizia.
Il Governo ha anche istituito, presso il Ministero di Giustizia,
una Commissione ministeriale (c.d. Commissione Trevisanato) con il
compito di redigere una revisione organica di tutte le norme in
materia di diritto fallimentare. Questa Commissione, dopo aver
stilato una versione che è parte del disegno di legge delega per
la riforma della disciplina fallimentare, ha steso un organico
disegno di legge di riforma, ora all’esame del Ministro della
Giustizia. Quest’ultimo ha incaricato il sottosegretario Vietti di
coordinare le diverse ipotesi di riforma.
Per quanto riguarda gli aspetti di verifica del passivo, c’è la
volontà di un maggiore coinvolgimento del comitato dei creditori,
ma ciò non riguarda affatto tutta la problematica dell’ammissione
al passivo dei crediti bancari derivanti da rapporti regolati in
conto corrente; la banche non sono poste in una situazione diversa
da tutti gli altri creditori, nemmeno sul piano probatorio.
Bisognerà comunque aspettare che la riforma diventi legge per
poter dare una valutazione adeguata. Tuttavia, si può notare come
sarebbe opportuna un’analisi anche delle categorie dei soggetti
creditori coinvolti nelle procedure fallimentari e, in
particolare, degli istituti di credito spesso e maggiormente
coinvolti nelle procedure concorsuali. Infatti, in merito
all’ammissione delle banche al passivo fallimentare, si è
affermato che «l’accertamento dei crediti bancari continuerà a
dibattersi nei termini correnti, almeno fino a quando non vi sarà
una legislazione più razionale, che armonizzi meglio la normativa
concorsuale e la normativa sostanziale di settore»([172]).
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INDICE DELLA GIURISPRUDENZA CONSULTATA
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Foro it., 1988, II, 1947, con nota di G. Valcavi; in Risp., 1988,
197, con nota di A. Gattuccio
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1987, 1379
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Simone
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1990, 1086
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Corte di Cassazione, 4 novembre 1992, n. 11948; in Mass. giur. it.,
1992, 1038
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giur., 1993, 1330, con nota di G. De Luca
Corte di Cassazione, 14 settembre 1993, n. 9512; in BBTC, 1994, II,
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Corte di Cassazione, Sez. Un., 18 luglio 1994, n. 6707 ; in Corr.
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Corte di Cassazione, 11 febbraio 1995, n. 1547; in Giur. comm.,
1997, II, 407, con nota di D. Di Zitti
Corte di Cassazione, 3 marzo 1995, n. 2460; in Giur. it., 1996, I,
1, 393, con nota di M. F. Nodari
Corte di Cassazione, 17 aprile 1996, n. 3630; in Mass. giur. it.,
1996, 354
Corte di Cassazione, 14 maggio 1998, n. 4846; in Mass. civ. it.,
1998, 1025
Corte di Cassazione, 6 luglio 2000, n. 9008; in Mass. foro it,
2000, 835
Corte di Cassazione, 21 luglio 2000, n. 9579; in Mass. giur. it.,
2000, 884
Corte di Cassazione, 15 settembre 2000, n. 12169; in Mass. giur.
it. 2000, 1102; in www.iussit.it, con nota di A. Iroso
Corte di Cassazione, 16 novembre 2000, n. 14849; in Dir. fall.,
2001, II, 66
Corte di Cassazione, 22 novembre 2000, n. 15066; in Mass. foro it.,
2000, 1375
Corte di Cassazione, 18 aprile 2001, n. 5675; in Mass. foro it.,
2001, 480, con nota di G. D’Amato
Corte di Cassazione, 9 maggio 2001, n. 6465; in Mass. giur. it.,
2001, 560; in Fall., 2002, I, 389, con nota di E. Staunovo Polacco
Corte di Cassazione, 25 luglio 2001, n. 10129; in Mass. giur. it.,
2001, 859
Corte di Cassazione, 26 luglio 2001, n. 10186; in Mass. giur. it.,
2001, 863
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giuridiche. Aurum., UTET ed., 2004
Corte di Cassazione, 25 febbraio 2002, n. 2751; in Mass. giur.
it., 2002, 194; in Gius. civ., 2002, I, 1863, con nota redazionale
Corte di Cassazione, 2 maggio 2002, n. 6258; in Mass. giur. it.,
2002, 451
Corte di Cassazione, 20 agosto 2003, n. 12233; Banca dati
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Corte di Cassazione, 5 dicembre 2003, n. 18626; in www.diritto.it
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Corte di Cassazione, 16 marzo 2004, n. 5316; Banca dati
giuridiche. Aurum, UTET ed., 2004
Appello di Venezia, 26 novembre 1963; in BBTC, 1964, II, 57, con
nota di M. Fragali
Appello di Bologna, 22 novembre 1967; in BBTC, 1968, II, 173, con
nota redazionale
Appello di Bologna, 2 dicembre 1968; in BBTC, 1970, II, 380
Appello di Bologna, 14 maggio 1977; in Giur. comm., 1979, II, 158,
con nota di G. Cabras
Appello di Torino, 24 dicembre 1984; in Giur. it., 1985, I, 2, 395
Appello di Milano, 9 febbraio 1988; in BBTC, 1990, II, 212, con
nota redazionale
Appello di Milano, 11 ottobre 1988; in BBTC, 1990, II, 212, con
nota redazionale
Appello di Milano, 5 giugno 1990; in BBTC, 1992, II, 690
Appello di Napoli, 21 maggio 1991; in Dir. giur., 1991, 827, con
nota di F. S. Ferrajoli
Appello di Genova, 5 febbraio 2002; in Fall., 2003, I, 74, con
nota di D. Finardi
Tribunale di Perugia, 8 marzo 1959; in BBTC, 1960, II, 457, con
nota di G. La serra
Tribunale di Firenze, 17 dicembre 1962; in BBTC, 1962, II, 252,
con nota redazionale
Tribunale di Firenze, 11 marzo 1964; in BBTC, 1964, II, 57, con
nota di M. Fragali
Tribunale di Napoli, 17 maggio 1965; in Dir. giur., 1967, 847, con
nota di F. Di Sabato
Tribunale di Bologna, 5 giugno 1965; in BBTC, 1965, II, 577
Tribunale di Napoli, 30 ottobre 1965; in Dir. giur., 1966, 376
Tribunale di Biella, 21 febbraio 1970, in BBTC, 1970, II, 389
Tribunale di Milano, 25 novembre 1975; in BBTC, 1977, II, 211
Tribunale di Napoli, 21 maggio 1979; in BBTC, 1980, II, 220, con
nota redazionale; in Bancaria, 1980, 93, con nota di F. Maimeri
Tribunale di Napoli, 19 ottobre 1979; in BBTC, 1980, II, 220, con
nota redazionale; in Bancaria, 1980, 94, con nota di F. Maimeri
Tribunale di Catania, 24 gennaio 1980; in BBTC, 1982, II, 102, con
nota redazionale
Tribunale di Pescara, 11 marzo 1981; in Foro napoletano, 1981, 139
Tribunale di Roma, 26 maggio 1984; in Foro it., 1984, I, 2602, con
nota redazionale; in Giur. mer., 1985, I, 9, con nota di D. Di
Gravio
Tribunale di Reggio Calabria, 16 ottobre 1987; in BBTC, 1989, II,
215, con nota di S. Patriarca
Tribunale di Napoli, 18 marzo 1988; in BBTC, 1990, II, 213, con
nota redazionale
Tribunale di Massa, 14 giugno 1988; in Arch. civ., 1988, 1075
Tribunale di Napoli, 13 ottobre 1988; in BBTC, 1990, II, 213, con
nota redazionale
Tribunale di Napoli, 27 dicembre 1988; in Dir. giur., 1990, 594,
con nota di A. Cigliano
Tribunale di Milano, 26 aprile 1990; in BBTC, 1992, II, 123, con
nota redazionale
Tribunale di Napoli, 15 giugno 1990; in BBTC, 1992, II, 121, con
nota redazionale
Tribunale di Milano, 5 novembre 1990; in Arch. civ. 1991, 589, con
nota di M. Bronzini
Tribunale di Bari, 17 giugno 1993, in Corr. giur., 1993, 1333, con
nota di G. De Luca
Tribunale di Roma, 26 luglio 1994; in Dir. fall., 1995, II, 149,
con nota redazionale
Tribunale di Udine, 19 ottobre 1994; in Fall., 1995, II, 956, con
nota di C. Trentini
Tribunale di Genova, 3 giugno 1996; in Fall., 1997, I, 208, con
nota di C. Trentini
Tribunale di Cassino, 21 febbraio 1997; in www.officine.it/tribcassino
Tribunale di Napoli, 24 aprile 1997; in Giur. it., 1998, II, 1202,
con nota di F. Guerra
Tribunale di Trani, 27 febbraio 1998; in Foro it., 1988, I, 2566
Tribunale di Trani, 15 aprile 1998; in Foro it., 1988, I, 2568
Tribunale di Trani, 1 giugno 1999; in www.mythnet.it/trani.ius
Tribunale di Catania, 1 agosto 2000; in www.diritto.it
Tribunale di Napoli, 24 novembre 2000; in Dir. giur., 2000, 244,
con nota di D. Sinesio
Tribunale di Padova, 18 maggio 2001; in Fall., 2002, I, 392, con
nota di E. Staunovo Polacco
Tribunale di Monza, 20 marzo 2002; in www.monzacameracivile.it
Tribunale di Monza, 9 marzo 2002; in Fall., 2003, I, 199, con nota
di A. Cesaroni
Tribunale di Mantova, 28 giugno 2002; in www.ilcaso.it
Pretura di Bergamo, 15 aprile 1992, in Foro it. 1993, I, 314, con
nota di U. Morera
Pretura di Bari, 30 aprile 1996; in Osservatorio sulla giustizia
barese. Quaderno barese 3, 1996
(1) La l.b. nasce dai r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375, e r.d.l. 17
luglio 1937, n. 1400, e dalle leggi di conversione 7 marzo 1938,
n. 141, e 7 aprile 1938, n. 636.
([2]) Gli istituti di credito avevano una raccolta del risparmio a
medio e lungo termine, a differenza delle aziende di credito che
raccoglievano il risparmio a breve termine.
([3]) Le banche di interesse nazionale erano caratterizzate dalle
loro dimensioni e dalla loro presenza sul territorio nazionale; le
casse di risparmio erano costituite nella forma di associazioni o
fondazioni e, in base alla l. n. 967 del 1929, si proponevano di
raccogliere depositi a titolo di risparmio e di trovare ad essi un
conveniente collocamento.
(4) Qualche dubbio poteva sorgere in riferimento alle banche di
interesse nazionale, ma, all’epoca dell’emanazione della legge
bancaria e negli anni immediatamente successivi, era ancora molto
incerta la natura privatistica di tali enti; specie se si
consideri che nella prima versione della legge bancaria esse erano
definite “banche di diritto pubblico”, poi fu introdotta, in sede
di conversione del d.l. n. 375 del 1936, la denominazione “banche
di interesse nazionale”, per evitare che fosse disconosciuta la
loro natura di società private; la dottrina e la giurisprudenza
del tempo non avevano dubbi nel rilevare la natura pubblicistica
di tali banche (ed infatti la norma di cui all’art. 2461 c.c. è
stata introdotta nel 1942) ed anche il Governatore della Banca
d’Italia Einaudi, all’assemblea generale di partecipanti, il 18
aprile del 1945 (il codice civile era già stato emanato),
sottolineava la “rilevanza pubblicistica” di queste banche. Il
Nigro parla, a proposito delle banche di interesse nazionale, di
«enti di natura “intermedia” e, comunque, incerta (almeno al
momento della emanazione della legge bancaria)». A. Nigro,
Sull’efficacia probatoria degli estratti di saldaconti bancari, in
Gius. civ., 1980, I, 354.
Cf. Corte di Cassazione, 13 gennaio 1938; in B. Renda, Le banche
nella giurisprudenza, ed. Cedam, 1972, 432.
(5) In dottrina fu prospettata l’ipotesi di una possibile natura
commerciale delle casse di risparmio, ma il costante orientamento
giurisprudenziale, teso ad escludere rigorosamente che queste
fossero commercianti, fugò ogni dubbio.
(6) Cf. L. Parrella, A proposito dell’art. 102 l. banc. e
dell’art. 50 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, in DBMF, 1994, 174-177.
(7) Cf. B. Foglia - E. Sparano, Alcuni rilievi sull’art. 102 della
legge bancaria, in BBTC, 1970, I, 162.
(8) Ci sono stati, comunque, alcuni casi in cui qualche tribunale
ha ritenuto applicabile la norma a banche escluse dalle categorie
elencate dall’art. 102 l.b.; in particolare alle banche popolari,
affermando (ma tale posizione giurisprudenziale, decisamente
minoritaria, non ha avuto seguito) che l’art. 3 del d.lgs. 10
febbraio 1948, n. 105, estendeva alle banche popolari le
disposizioni della legge bancaria in generale.
(9) Cf. Relazione presentata dalla Giunta Generale del Bilancio
sul disegno di legge per la conversione in legge del R.D.L. 17
luglio 1937, n. 1400.
(10) Cf. B. Foglia - E. Sparano, op. cit., 165, i quali osservano
che l’art. 635 c.p.c. fa «una riserva alle particolari leggi sulla
riscossione delle entrate patrimoniali, il che certamente non
riguarda gli enti pubblici economici, in quanto sforniti di
potestà d’imperio».
(11) L’opinione dominante è che l’efficacia dell’estratto delle
scritture, di cui all’art. 634 c.p.c., nei confronti di un non
imprenditore è limitata alla fase monitoria, restando onere
dell’imprenditore, in caso di opposizione, di fornire in altro
modo la prova della propria pretesa.
(12) L. Parrella, op. cit., 179.
(13) Cf. L. Parrella, op. cit., 179-180, il quale rileva che «dal
punto di vista sistematico, è forse possibile sostenere che le
stesse ragioni che avevano indotto all’emanazione dell’art. 102
l.b. fossero venute meno, dal momento che, con la previsione di
cui all’art. 634 co. 2 c.p.c., si offriva agli imprenditori che
esercitano un’attività commerciale e, quindi, anche agli enti
pubblici creditizi e, a maggior ragione, alle banche di interesse
nazionale e alle casse di risparmio, uno strumento ad hoc per la
rapida riscossione dei propri crediti».
(14) A. Nigro, op. cit., 355.
(15) Cf. L. Parrella, op. cit., 180, il quale, in merito all’art.
102 l.b. ed agli artt. 635 e 634, co. 2, c.p.c., afferma che «i
riferiti dubbi sulla vigenza dell’art. 102 l.b. sono stati
superati, con una certa superficialità, non solo dalla dottrina,
ma soprattutto dalla giurisprudenza, per cui anche successivamente
all’entrata in vigore del codice di procedura civile, si è fatto
largo uso nella prassi bancaria, degli estratti di saldaconti per
ottenere ingiunzioni di pagamento».
(16) Dopo le pronunce della Corte di Cassazione, nei primi anni
’70, che attribuivano agli amministratori e dipendenti bancari
natura di incaricati di pubblico servizio indipendentemente dalla
qualifica del soggetto che esercitava l’attività creditizia, si è
pervenuti, con la sentenza n. 8342 del 23 maggio 1987 della
Cassazione a sezioni unite (in BBTC, 1987, II, 545), ad affermare
che l’attività bancaria, indipendentemente dall’ente che
l’esercita, è attività di natura privatistica e, quindi, gli artt.
357 e 358 c.p. non sono applicabili nemmeno agli amministratori o
dipendenti degli enti pubblici creditizi; tale orientamento si è
consolidato (anche in virtù dell’avallo della Corte Costituzionale
nella sentenza n. 309 del 1988 – in Foro it., 1988, 1787 –) con
una nuova sentenza della Cassazione a sezioni unite (28 febbraio
1989 – in Foro it. 1989, II, 506). E comunque già il d.p.r. n. 350
del 27 giugno 1985 (attuativo della I direttiva CEE – n. 77/780
del 12 dicembre 1977 – di coordinamento delle legislazioni
bancarie) aveva qualificato l’attività bancaria come attività
d’impresa.
(17) Corte di Cassazione, 26 febbraio 1965, n. 311; in BBTC, 1965,
II, 489.
(18) Cf. B. Foglia - E. Sparano, op. cit., 173-177.
(19) Cf. F. Martorano, Il valore probatorio dell’estratto conto e
dell’estratto di saldaconto, in BBTC, 1982, I, 834-835.
(20) Corte di Cassazione, 12 aprile 1980, n. 2336; in Casi e
materiali di diritto bancario, I, AA.VV., ed. Giuffré, 1991, 421.
(21) «I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono
regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i
rapporti inerenti all’esercizio d’impresa»; ma, il d.l. 10 giugno
1994, n. 357, convertito con l. 8 agosto 1994, n. 489, ha
eliminato la formalità della vidimazione.
(22) Tra l’altro, la giurisprudenza tende, nei giudizi di
cognizione, ad attribuire alle scritture contabili valore di
principio di prova anche nei confronti di non imprenditori.
(23) A. Nigro, op. cit., 355, che nota come le finalità previste
dagli artt. 2215 ss. c.c. hanno un ruolo nel garantire razionalità
ed efficienza dell’organizzazione dell’impresa e l’art. 634 c.p.c.
statuisce che l’efficacia probatoria delle scritture a favore
dell’imprenditore è subordinata alla loro regolarità, in quanto
così si ha una presunzione di sincerità e veridicità delle
registrazioni (complessivamente e per ogni singola annotazione) e
«“neutralizza”, per così dire, la provenienza di parte della
documentazione, attribuendole una sorta di sigillo di
imparzialità, che la rende idonea proprio per l’utilizzazione in
sede probatoria. Ciò vale anche, ed a maggior ragione, per l’art.
2710 c.c.»; osserva inoltre che il legislatore ha preso atto del
sistema di contabilità delle aziende di credito e delle loro
efficienza e razionalità, sostituendo la dichiarazione di verità e
liquidità del credito al regolarità formale delle registrazione.
(24) Cf. A. Nigro, op.cit., 355-356.
(25) Cf. Corte di Cassazione, 5 novembre 1979, n. 5729; in BBTC,
1980, II, 148-149, dove si afferma anche che «la norma dell’art.
102 ha, nel sistema, lo stesso valore di quella che secondo il
codice di rito consentono a certi creditori di ottenere il decreto
ingiuntivo in base a documenti formati direttamente da loro o
sulla base di atti e scritture da loro tenuti»; tesi accoglibile,
come già detto, solo rispetto ad un accostamento riguardante
l’“eccezionalità” di queste disposizioni.
(26) E’ interessante notare in proposito che una circolare della
Banca d’Italia del 17 dicembre 1985, n. 15619, ha stabilito per le
aziende di credito di cui all’art. 5 l.b., con esclusione delle
sole cooperative di credito, un capitale minimo di 25 miliardi di
lire.
(27) Cf. M. Bussoletti, Problemi vecchi e nuovi in tema di
estratti dei saldaconti bancari, in Banche e banchieri, 1991, 417.
([28]) Per quanto risulta dalle pubblicazioni, c’è un unico caso
giurisprudenziale che ha escluso la successione in questione: la
Pretura di Bergamo respingeva (decreto 15 aprile 1992) il ricorso
per decreto ingiuntivo presentato da una cassa di risparmio,
trasformata in società per azioni, e fondato sull’estratto di
saldaconti ai sensi dell’art. 102 l.b.; nella motivazione si
afferma che la Cassa di risparmio di Torino non è più ente
pubblico, ma un normale soggetto di diritto privato, a seguito
della ristrutturazione avuta con il d.lgs. n. 356 del 1990, e che
l’art. 16 di questo decreto «pur stabilendo che i nuovi soggetti
succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni
giuridiche degli enti originari, non specificano che i nuovi
soggetti sono “società bancarie” e quelli originari sono “enti”,
mentre l’art. 17 espressamente stabilisce che alle società
bancarie... non si applicano le norme che disciplinano
l’organizzazione degli enti originari». Il Morera, commentando
tale decreto, afferma che «l’art. 16 specifica proprio che i nuovi
soggetti sono società bancarie e che quelli originari sono enti;
... mentre poi l’art. 17 evidenzia opportunamente il principio che
le norme relative all’organizzazione dell’ente pubblico
(originario) non possono trovare applicazione nell’ambito della
società per azioni» e che la ratio dell’art. 16 è quella di
garantire un’ampia continuità nei rapporti giuridici (Pretura di
Bergamo, 15 aprile 1992; in Foro it., 1993, I, 314, con nota di U.
Morera).
Il Parrella, accogliendo il “risultato” del suddetto decreto, ma
non le motivazioni, afferma che la previsione di cui all’art. 102
l.b., così peculiare ed atipica, non pare inquadrabile nelle
categorie volutamente generiche di cui all’art. 16 del d.l. 356
del 1990, e che, sul piano della voluntas legis, è problematico
giustificare il passaggio a soggetti privati di facoltà concesse a
determinati enti anche in ragione della natura pubblica ed in un
sistema che si andava a riformare (L. Parrella, op. cit.,
185-186).
([29]) La banca universale è un ente creditizio che raccoglie
fondi e concede finanziamenti in ogni forma e con ogni scadenza,
opera nei diversi settori del mercato dei capitali e fornisce
un’ampia gamma di servizi di consulenza e intermediazione; si
supera così la distinzione tra aziende e istituti di credito,
eliminando la differenziazione tra attività a breve e a lungo
termine (è chiaro che la banca, dato il carattere d’impresa
dell’attività bancaria, dovrà darsi un preciso ed attento
programma di interventi). Si tratta dunque di un’innovazione di
fondamentale importanza per il settore bancario e riconfermata,
ovviamente, nel d.lgs. n. 385 del 1993.
([30]) Cf. M. Valignani, L’efficacia probatoria dell’estratto
conto secondo l’art. 50 della legge bancaria, in DBMF, 1995, 55,
il quale nota che il legislatore ha tenuto presente anche il
corretto utilizzo della norme di privilegio bancario negli oltre
cinquant’anni di vigenza, non essendoci stati abusi delle banche
in danno dei clienti. Ma, si può obiettare che ci sono stati casi
di “mancata accortezza” nell’iniziare una procedura monitoria a
danno dei clienti.
([31]) Cf. L. Parrella, in Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia. Commento al d.lgs. 1° settembre 1993, n.
385, Vol. I, AA. VV., ed. Zanichelli, 2003, 711.
([32]) Nel Dossier n. 250 (Roma, agosto 1993, 128) dell’Ufficio
ricerche e documentazione in materia economica – finanziaria del
Dipartimento delle Finanze si legge che l’elemento di maggiore
novità rispetto alla vecchia disposizione dell’art. 102 l.b. è la
fine del privilegio riservato ai soggetti in essa indicati.
([33]) Qualche perplessità suscita la scelta del legislatore di
mantenere la Banca d’Italia tra i soggetti della procedura
monitoria agevolata, non tanto per lo scarso rilievo pratico, ma
in quanto la Banca d’Italia, quale ente pubblico, gode già del
privilegio di cui all’art. 635 c.p.c..
([34]) Tutte le banche iscritte all’albo di cui all’art. 13 t.u.b.,
cioè «le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche
comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica», non
ovviamente le cd. banche di fatto (d’altronde il termine “banca”,
ai sensi dell’art. 1 t.u.b., co. 1, lett. b), «indica l’impresa
autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria»). Inoltre, non
v’è ragione per negare la fruibilità dell’art. 50 t.u.b. alle
banche comunitarie che esercitano in Italia le attività ammesse al
beneficio del mutuo riconoscimento senza stabilirvi succursali.
([35]) Cf. M. Valignani, op. cit., 60.
([36]) M. Condemi, in Commentario al testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia. Tomo I, a cura di F. Capriglione,
2a edizione, ed. Cedam, 2001, 371.
([37]) V. Farina, La determinazione del credito «bancario» in
conto corrente, in BBTC, 1999, I, 340.
([38]) Cf. L. Parrella, A proposito dell’art. 102 l. banc. e
dell’art. 50 del Testo Unico, cit., 195.
([39]) G. Tarzia, La prova dei contratti bancari e dei crediti
bancari, in DBMF, 1995, 496.
([40]) V. Farina, op. cit., 346.
([41]) G. Minervini, Dal decreto 481/92 al testo unico in materia
bancaria e creditizia, in Giur. Comm., 1993, I, 838.
([42]) Il Condemi, invece, ritiene che «la possibilità di
avvalersi degli speciali poteri di certificazione e attestazione,
lungi dal potersi qualificare come un ingiustificato privilegio a
favore delle banche, potrebbe collocarsi nel solco del principio
costituzionale di cui è espressione l’art. 47 Cost., che riserva
al risparmio, inteso in un’accezione più circoscritta, una tutela
rafforzata, finalizzata, attraverso la previsione di specifici
poteri, alla salvaguardia della stabilità del sistema bancario».
M. Condemi, op. cit., 370.
([43]) Cf. L. Parrella, in Testo unico in materia bancaria e
creditizia. Commento, cit., 713.
([44]) In Foro it., 1984, I, 1775.
([45]) G. Minervini, op. cit., 827.
([46]) Cf. Dizionario Enciclopedico Italiano. Istituto della
Enciclopedia Italiana – Treccani.
([47]) «Se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o
più conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi
si compensano reciprocamente, salvo patto contrario».
([48]) Cf. B. Foglia - E. Sparano, Forma e formalismo
dell’estratto di saldaconto, in BBTC, 1970, II, 553; i quali
ritengono l’uso del plurale “estratto dei loro saldaconti”
conforme a quello “delle scritture contabili”.
([49]) Cf. Tribunale di Bologna, 5 giugno 1965; in BBTC, 1965, II,
577.
([50]) Corte di Cassazione, 10 ottobre 1977, n. 4310; in Foro it.,
1977, I, 2428. La giurisprudenza successiva si è attestata su
questa posizione.
([51]) Corte di Cassazione, 10 ottobre 1977, n. 4310; cit..
([52]) “Relazione al Testo Unico in materia bancaria e
creditizia”, in Il codice della banca. Commento sistematico
[articolo per articolo] ad decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, a cura di E. Gianfelici, ed. Giuffrè, 1995, 98.
([53]) Cf. L. Parrella, in Testo Unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia. Commento al d. lgs. 1° settembre 1993, n.
385, Vol. I, AA. VV., ed. Zanichelli, 2003, 718.
([54]) L’art. 50. t.u.b. fa riferimento alle “scritture
contabili”, mentre l’art. 102 l.b. parla di “scritturazioni”; ma
la differenza è meramente lessicale.
([55]) Cf. B. Foglia - E. Sparano, Alcuni rilievi sull’art. 102
della legge bancaria, in BBBTC, 1970, I, 174, 175; i quali
affermano che «si è evidentemente fuori del documento ricognitivo
(art. 2720 c.c.) anche se fra le fattispecie vi sono degli
accostamenti».
([56]) La contrattualistica bancaria distingue il personale
direttivo in due categorie: i dirigenti in senso stretto ed i
funzionari.
([57]) Il co. 1 dell’art. 39 l.b. (in materia di cauzioni)
disponeva: «La Banca d’Italia ha facoltà di stabilire per gli
amministratori delegati, gerenti, direttori generali, direttori
centrali, capi servizio e per i direttori delle filiali (in
appresso denominati dirigenti) ...».
([58]) Vocabolario della lingua italiana Treccani.
([59]) Cf. M. Valignani, L’efficacia probatoria dell’estratto
conto secondo l’art. 50 della legge bancaria, in DBMF, 1995, 63,
il quale afferma inoltre che «non si capirebbe per quale motivo la
legge avrebbe dovuto pretendere una qualificazione particolarmente
elevata, quale quella di dirigente in senso contrattuale, per una
attività concettualmente modesta, di mero carattere ricognitivo, e
priva di qualsiasi contenuto discrezionale o decisorio, quale
quella di cui all’art. 50».
([60]) M. Condemi, op. cit., 374.
([61]) Cf. M Valignani, op. cit., 63.
([62]) Cf. L. Parrella, op. cit., 723-724.
([63]) Cf. A. Nigro, Sull’efficacia probatoria degli estratti di
saldaconti bancari, in Gius. civ., 1980, I, 354-355.
([64]) Corte di Appello di Bologna, 2 dicembre 1968; in BBTC,
1970, II, 380.
([65]) Così si esprime la relazione Ungaro alla Commissione Camera
dei Deputati in sede di conversione del r.d. 17 luglio 1937, n.
1400.
([66]) B. Foglia - E. Sparano, Forma e formalismo, cit., 537, che
elaborano le due argomentazioni a sostegno della non invalidità
dell’estratto di saldaconti per mancanza della dichiarazione di
verità e liquidità.
([67]) Cf. B. Foglia - E. Sparano, Forma e formalismo, cit.,
534-535; i quali affermano che, non essendoci alcuna conseguenza
specifica indicata sulla mancanza della dichiarazione, «la
funzione di garanzia non pare seriamente sostenibile ed allora la
spiegazione dell’emendamento può riferirsi solo nel precedente di
cui all’art. 760 c.comm.», in questa noma veniva imposto al
creditore di dichiarare, nella domanda di ammissione al passivo,
che il suo credito era vero e reale, «tale formalità era una
sopravvivenza della conferma con giuramento richiesta da
precedenti legislazioni (Codice sardo, sub art. 533; Codice civile
del 1865, sub art. 607), che venne soppressa in quanto non idonea
non solo ad offrire garanzie reali, non essendo obbligatoria per
tutti, ma inutile in quanto la denunzia di falso credito già di
per sé comportava una responsabilità penale a carico del
dichiarante»; inoltre, gli autori affermano che l’estratto di
saldaconto non è un atto processuale e che vige, sul piano del
diritto processuale, il principio della strumentalità delle forme.
([68]) G. Cabras, Efficacia probatoria dell’estratto dei
saldaconti bancari e fallimento del cliente, in Giur. comm., 1979,
II, 163
([69]) Corte di Cassazione, 26 febbraio 1965, n. 311; in BBTC,
1965, II, 489; la cui motivazione termina dicendo che
«esattamente, pertanto, è stata dichiarata la nullità del decreto
ingiuntivo, perché emesso in base ad un documento non idoneo né ai
sensi dell’art. 634 c.p.c., né ai sensi dell’art. 102 menzionata
legge speciale».
([70]) Caso diverso si aveva se c’era la regolare bollatura e
vidimazioni di scritture contabili non obbligatorie, infatti, il
Tribunale di Napoli ritenne che, ai sensi dell’art. 634 c.p.c.,
«l’estratto notarile del giornale di sezione del c/c della filiale
..., con attestazione del notaio e della sua vidimazione e
bollatura, e sul quale risultano annotati gli essenziali elementi
contabili del saldo, costituisce senz’altro prova scritta idonea
per la pronuncia del decreto ingiuntivo». Tribunale di Napoli, 19
ottobre 1979; in Bancaria, 1980, 95.
([71]) Cf. L. Parrella, op. cit., 724.
([72]) Cf. V. Farina, op. cit., 346-347, che considera la sanzione
di dubbia efficacia. Dottrina dominante ritiene che l’art. 485
c.p. configuri un caso di dolo specifico (Cf. F. Antolisei,
Manuale di diritto penale. Parte speciale-II, ed. Giuffrè, 2000,
121).
([73]) Cf. M. Valignani, op. cit., 69-70.
([74]) Discussa è la natura del giudizio di opposizione: giudizio
autonomo (tesi sostenuta da F. D’Onofrio e da A. Rocco), mezzo di
impugnazione del decreto ingiuntivo (tesi prevalente in dottrina e
giurisprudenza), di continuazione del processo iniziato col
ricorso ingiuntivo (tesi sostenuta da C. A. Nicoletti).
([75]) Tali disposizioni sono l’art. 650 c.p.c., che, nel
disciplinare l’opposizione tardiva, indica alcune limitazioni che
non avrebbero senso se il decreto ingiuntivo non fosse
incontrovertibile; e soprattutto l’art. 656 c.p.c., il quale
dispone che il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai termini
dell’art. 647 c.p.c. può impugnarsi con la revocazione
straordinaria o con l’opposizione di terzo revocatoria esattamente
come è previsto nei confronti delle sentenze passate ingiudicato.
([76]) «Il documento di cui all’art. 102 l.b. non è un atto
processuale, pur essendo “prova scritta” per l’ottenimento
dell’ingiunzione. Gli atti processuali, infatti, sono quelli che
servono a costituire, modificare o estinguere un rapporto
processuale e si distinguono, pertanto, dagli atti giuridici per
il fatto di appartenere al processo determinando effetti immediati
sul rapporto processuale. Come tali non possono definirsi atti
processuali i documenti anche preparatori di un processo» (B.
Foglia - E. Sparano, Forma e formalismo, cit., 536.
([77]) Cf. Tribunale di Bologna, 5 giugno 1965; in BBTC, 1965, II,
577.
([78]) Corte di Cassazione, 5 novembre 1979, n. 5279; in BBTC,
1980, II, 147.
([79]) Corte di Cassazione, 10 agosto 1990, n. 8128; in Gius. civ.,
1991, I, 51.
([80]) M. Bussoletti, Problemi vecchi e nuovi in tema di
saldaconti bancari, in Banca e banchieri, 1991, 416.
([81]) «Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i
fatti che ne costituiscono il fondamento».
([82]) Cf. V. Santarsiere, Profili in materia di apertura di
credito, regolata in conto corrente, e sconto bancario, in Gius.
civ., 1991, I, 55.
([83]) Cf. B. Foglia - E. Sparano, Alcuni rilievi sull’art. 102,
cit., 176-177.
([84]) Cf. G. Gallo, L’efficacia probatoria dell’estratto conto
bancario, in Mondo bancario, settembre-ottobre 2002, 42.
([85]) Cf. F. Riolo, in Codice commentato della banca. Disciplina
generale, Tomo I, a cura di F. Capriglione e V. Mezzacapo, ed.
Giuffrè, 1990, 1197.
([86]) Corte di Cassazione, 20 luglio 1967, n. 1860; in Gius. civ.
1968, 326.
([87]) F. Maimeri, Estratti di scritture contabili e saldaconti ex
art. 102 della legge bancaria, in Bancaria, 1980, 97.
([88]) B. Foglia - E. Sparano, Alcuni rilievi sull’art 102, cit.,
178-179.
([89]) Corte di Cassazione, 14 dicembre 1971, n. 3638; in Foro it.,
1972, I, 326.
([90]) Corte di Cassazione, 1 agosto 1987, n. 6656; in BBTC, 1988,
II, 145.
([91]) Corte di Cassazione, 7 marzo 1992, n. 2765; in BBTC, 1993,
II, 390.
([92]) Corte di Cassazione, 4 novembre 1992, n. 11948; in Mass.
giur. it., 1992, 1038.
([93]) Corte di Cassazione, 30 gennaio 1995, n. 1101; in Mass.
giur. it., 1995, 150.
([94]) Cf. Tribunale di Napoli, 30 ottobre 1965; in Dir. e giur.,
1966, 376.
([95]) Cf. Tribunale di Napoli, 17 maggio 1965; in Dir. e giur.,
1967, 847.
([96]) Cf. V. Carbone, “De profundis” per il saldaconto bancario,
in Corr. giur., 1994, 1104.
([97]) M. R. De Simone, A proposito dell’efficacia probatoria nel
giudizio di cognizione del certificato di saldaconto, in BBTC,
1991, II, 445.
([98]) Corte di Cassazione, 18 luglio 1994; in DBMF, 1995, 136.
([99]) Cf. V. Carbone, op. cit., 1104.
([100]) Cf. B. Foglia - E. Sparano, Alcuni rilievi sull’art. 102,
cit., 186-187.
([101]) Il 1° gennaio 1994.
([102]) Cf. E. di Leo, Il contenzioso in tema di interessi
bancari, Palazzo di Giustizia di Bari – 26 gennaio 2002.
([103]) Per tale iscrizione non occorre la notifica del titolo,
inoltre, l’eventuale successiva sospensione dell’esecuzione non
incide sull’iscrizione dell’ipoteca.
([104]) «Qualora il deposito, l’apertura di credito o altre
operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il
correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme
risultanti a suo credito, salva l’osservanza del termine di
preavviso eventualmente pattuito».
([105]) L. Parrella, A proposito dell’art. 102 l. banc. e
dell’art. 50 del Testo Unico, cit., 195.
([106]) Cf. L. Parrella, A proposito dell’art. 102 l. banc. e
dell’art. 50 del Testo Unico, cit., 196-197.
([107]) L’art. 2730 c.c. dispone che «la confessione è la
dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa
sfavorevoli e favorevoli all’altra parte. La confessione è
giudiziale o stragiudiziale».
([108]) Cf. F. Martorano, Il valore probatorio dell’estratto conto
e dell’estratto di saldaconto, in BBTC, 1982, I, 826
([109]) Non sono mancate in passato opinioni che attribuivano
all’approvazione, anche tacita, dell’estratto conto la preclusione
di ogni contestazione fondata su ragioni sostanziali, attinenti
alla legittimità dell’inclusione o dell’eliminazione di partite
contabili.
([110]) Cf. M. Condemi, op. cit., 376-377.
([111]) A. Nigro, Profili probatori, in Casi e materiali di
diritto bancario I, 1. Le operazioni bancarie in conto corrente,
AA. VV., ed. Giuffrè, 1991, 356.
([112]) Cf. B. Inzitari, Gli effetti della approvazione del conto
corrente bancario e impugnativa delle singole partite, in Giur.
it., 1985, I, 1091.
([113]) Cf. M. Condemi, op. cit., 2001, 378.
([114]) M. F. Nodali, Nota alla sentenza Cass. 3 marzo 1995, n.
2460, in Giur. it., 1996, I, 396.
([115]) Cf. M. Condemi, op. cit., 378.
([116]) Corte di Cassazione, 25 settembre 2003, n. 14234; in Giust.
civ. Mass., 2003, f. 9.
([117]) Corte di Cassazione, 16 marzo 2004, n. 5316; in Banca
dati. Aurum. ed. UTET, 2004.
([118]) L’efficacia probatoria dell’estratto conto è stata
talvolta subordinata all’esistenza di una ordinata contabilità, ma
tale posizione giurisprudenziale non ha avuto seguito.
([119]) F. Martorano, op. cit., 827.
([120]) Cf. Corte di Cassazione, 26 luglio 2001, n. 10186; in
Mass. giur., 2001, 863.
([121]) Cf. Corte di Cassazione, 14 dicembre 1971, n. 3638; in
Mass. foro it., 1971, 1060.
([122]) Cf. B. Inzitari, op. cit., 1094.
([123]) Tribunale di Catania, 1 agosto 2000; in Foro etneo.
Massimario trimestrale della giurisprudenza catanese, Anno V, n.
1, gennaio-marzo 2001.
([124]) Cf. G. Tarzia, op. cit., 498.
([125]) Corte di Cassazione, 22 maggio 1990, n. 4617; in Mass.
foro it., 1990, 624.
([126]) Cf. V. Farina, op. cit., 344; il quale riporta uno
stralcio di una sentenza inedita della Corte di Appello di
Cagliari, del 20 luglio 1998, che si esprime in senso contrario.
([127]) Prova che può essere data con qualsiasi mezzo, anche con
presunzioni semplici e attraverso testimonianza. Cf. Corte di
Cassazione, 29 gennaio 1982, n. 575; in Foro it., 1983, 1990.
([128]) Cf, G. Tarzia, op. cit., 495.
([129]) Tribunale di Trani, 1° giugno 1999; in www.mythnet.it/trani.ius
([130]) Corte di Cassazione, 20 agosto 2003, n. 12233; in Banca
dati giuridiche. Aurum, ed. UTET, 2004.
([131]) Tribunale di Napoli, 24 aprile 1997; in Giur. it., 1998,
II, 1202.
([132]) Corte di Cassazione, 15 settembre 2000, n. 12169; in Mass.
foro it., 2000, 1102.
([133]) Cf. Corte di Cassazione, 30 gennaio 2002, n. 1233; in
Banca dati giuridica. Aurum. ed UTET, 2004.
([134]) Cf. Corte di Cassazione, 25 febbraio 2002, n. 2751; in
Gius. civ., 2002, I, 1863; qui si trattava di opposizione a
decreto ingiuntivo emesso sulla base del saldaconti, poi
nell’opposizione la banca aveva prodotti gli estratti conto con la
detta modalità.
([135]) Pretura di Bari, 30 aprile 1996; in Osservatorio sulla
giustizia civile. Quaderno barese 3.
([136]) M. Valignani, op. cit., 59; il quale afferma che tale
estratto conto è «doppiamente di chiusura, di chiusura contabile
e, il più delle volte, di chiusura del rapporto».
([137]) Cf. Corte di Cassazione, 1° agosto 1987, n. 6656; cit..
([138]) Con questa legge si è modificato anche l’art. 1956 c.c.,
dove si statuisce che «il fideiussore per un’obbligazione futura è
liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del
fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le
condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere
notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è
valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della
liberazione».
([139]) Corte di Cassazione, 19 marzo 1993, n. 3291; in Foro it.,
1993, 5171, con nota critica di G. Valcavi.
([140]) Corte di Cassazione, 5 dicembre 2003, n. 18650; in Banca
dati giuridiche. Aurum, ed. UTET, 2004.
([141]) Corte di Cassazione, 30 gennaio 1995, n. 1101; in Mass.
giur. it., 1995, 150.
([142]) Corte di Cassazione, 2 maggio 2002, n. 6258; in Mass. giur.
it., 2002, 451
([143]) Nei moduli fideiussori disposti dalle banche vi sono quasi
sempre le clausole di rinuncia alla facoltà di proporre eccezioni
e di pagamento a prima richiesta. La giurisprudenza ha
riconosciuto la validità di tali clausole. Se si accetta l’ipotesi
di una clausola paragonabile a quella del solve et repete, allora
il fideiussore potrà contestare gli estratti conto esibiti dalla
banca, ma avrà preventivamente eseguito il pagamento richiestogli;
conclusione diversa si ha se si considera tali clausole capaci di
rendere autonome le garanzie prestate. C’è da rilevare, inoltre,
che il 3 dicembre 1994, la Banca d’Italia, a seguito di
istruttoria, con provvedimento n. 12, imponeva all’ABI di
eliminare, tra le altre, le condizioni contrattuali che modificano
in senso sfavorevole al cliente la disciplina stabilita dall’art.
1945 c.c. relativamente all’opponibilità di eccezioni da parte del
fideiussore.
([144]) L. Parrella, Commento sub art. 50, cit., 731.
([145]) Corte di Cassazione, 11 marzo 1966, n. 694; in Foro it.,
I, 280
([146]) Corte di Cassazione, 20 luglio 1967, n. 1861; in Gius. civ.,
1968, 324.
([147]) L. Parrella, Commento sub art. 50, cit., 722.
([148]) G. Cabras, Efficacia probatoria dell’estratto dei
saldaconti bancari e fallimento del cliente, in Giur. comm., 1979,
II, 169.
([149]) Si è notato come le espressioni usate dalla legge
fallimentare dimostrino l’estraneità dei decreti di formazione e
di verificazione del passivo fallimentare al diritto probatorio
vero e proprio; si parla infatti di “esibizione” o “presentazione”
e non di “produzione” dei “documenti giustificativi”.
Cf. G. Laserra, Osservazioni sulla struttura dei decreti di
formazione e di verificazione dello stato passivo fallimentare, in
BBTC, 1960, II, 459.
([150]) Cf. G. Laserra, op. cit., 463-465.
([151]) G. Cabras, op. cit., 172.
([152]) F. Martorano, Il valore probatorio dell’estratto conto e
dell’estratto di saldaconto, in BBTC, 1982, I, 841.
([153]) Corte di Cassazione, 5 novembre 1979, n. 5729; in Foro it.,
1980, I, 681.
([154]) Tribunale di Perugia, 8 marzo 1959; in BBTC, 1960, II,
457.
([155]) F. Martorano, op. cit., 840.
([156]) Cf. Corte di Appello di Bologna, 14 maggio 1977; in Giur.
comm., 1979, II, 171.
([157]) A. Nigro, Sull’efficacia probatoria degli estratti di
saldaconti bancari, in Gius. civ., 1980, I, 356.
([158]) A. Nigro, op. cit., 356.
([159]) Tribunale di Catania, 24 gennaio 1980; in BBTC, 1982, II,
102.
([160]) F. Martorano, op. cit., 841.
([161]) Corte di Cassazione, 18 luglio 1994, n. 6707; in Corr.
giur., 1994, 1098.
([162]) Cf. F. Martorano, op. cit., 841.
([163]) Tribunale di Udine, 19 ottobre 1994; in Fall., 1995, II,
956.
([164]) C. Trentini, Efficacia probatoria dell’estratto conto
bancario, in Fall., 1997, I, 213.
([165]) D. Finardi, Banca e fallimento: una verifica continua; in
Fall., 2003, 80.
([166]) Tribunale di Padova, 18 maggio 2001; in Fall., 2002, 393.
([167]) Cf. D. Finardi, op. cit., 79.
([168]) Corte di Cassazione, 9 maggio 2001, n. 6465; in Fall.,
2002, 389.
([169]) Cf. Tribunale di Monza, 9 aprile 2002; in Fall., 2003,
200.
([170]) Tribunale di Roma, 21 settembre 1999; in Riv. cur. fall.,
1999, f. 3, 44.
([171]) In www.senato.it
([172]) A. Cavalaglio, L’accertamento dei creduti bancari davanti
al giudice delegato, in Fall., 2002, II, 812.
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