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Il sistema di produzione delle Direttive
Europee, c.d. procedura di Lamfallussy
26 settembre 2005
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Premessa
Alexander Lamfalussy è il nome del Presidente del Comitato, da cui
la denominazione “di Lamfallussy” che l’Ecofin ha istituito in
data 17 luglio 2000 e che originariamente prendeva il nome di
“Committee of wise men”.
Il
compito attribuito al Comitato era quello di redigere un rapporto
sulla regolamentazione dei mercati mobiliari.
Considerazione preliminare cui il Comitato giunse è che malgrado
l’introduzione di una moneta unica, l’Euro, il mercato finanziario
unico fondamentalmente non esiste pur sussistendone le basi e a
sprazzi, gli intenti da parte degli stati membri. I problemi
tecnici più immediati, che difettano alla creazione di un mercato
U.E., possono essere sintetizzati come segue:
-
Disomogeneità normativa per quanto concerne norme e regolamenti
attuati e innovati dai singoli paesi membri.
-
Scarsa volontà di integrazione fra i paesi membri.
-
Lentezza e rigidità delle istituzioni europee nel loro intervento
a livello normativo.
Il
problema in sintesi è strettamente legato all’efficienza e al
coordinamento, la mancanza di questi fattori, in alcuni casi
cronica, allontana la possibilità di arrivare ad un mercato U.E.
compiuto e dotato non solo di funzionalità dal punto di vista
operativo, ma anche della possanza che lo renderebbe competitivo,
prenda corpo.
E’
curioso rilevare che alcuni dei problemi evidenziati sono parte
integrate della storia di alcuni paesi membri con ciò creando una
specie di continuità di stile oltre che a livello nazionale anche
soprannazionale la qual cosa renderebbe, con il senno di poi, poco
onore a quanti in precedenza, nei decenni trascorsi criticavano un
sistema probabilmente più per nazionalismo da interessi di parte
che per una reale volontà acritica, sistema che oggi è chiamato ad
interagire.
Il
Comitato ha rilevato in particolare che la lentezza normativa è un
difetto necessariamente da superare onde evitare di ingessare i
lavori fin dalla loro strutturazione. Per questo motivo il
Comitato ha suggerito l’adozione della c.d. procedura Lamfallussy,
scopo della quale è garantire il ruolo delle primarie fonti
normative comunitarie, facilitare un dialogo responsabile con le
parti interessate all’adeguamento delle norme, fornire
trasparenza, efficacia e rapidità a tutti gli stadi dei vari
passaggi.
Indice
Il presente lavoro si compone di 2 parti:
Prima parte: La procedura c.d. Lamfallussy e il ruolo dei Comitati
Conclusioni e valutazioni.
Prima parte: La procedura c.d. Lamfallussy e il ruolo dei Comitati
La
procedura si snoda su 4 distinti livelli che tuttavia possono
essere sintetizzati inizialmente in 2.
Il
livello 1 vede il ruolo della Commissione come preminente, difatti
ella decide quali sono le norme di cui il sistema ha necessità.
Questa fase è “una proposta preliminare” giacché la Commissione
deve dialogare con le parti interessate alla normativa. In
sintesi: necessità, formulazione, consultazione.
Al
termine di questo primo step la Commissione formula una proposta
formale che dev’essere inviata ad entrambi gli organi
parlamentari: Parlamento europeo e Consiglio dei ministri. I due
organi esprimono i principi politici chiave in riferimento alla
proposta avanzata dalla Commissione e stabiliscono anche i limiti
entro i quali la normativa potrà essere modificata nel successivo
livello, in particolare il Parlamento che manterrà un ruolo
centrale a livello informativo e consultivo.
Non è chiaro se tutte le proposte preliminari debbano giungere al
secondo livello, la qual cosa sembra improbabile, mentre è meglio
ipotizzabile che si creino due panel, quello delle proposte che si
concretizzano e beneficiano della procedure e quello delle
proposte che vengono “rimandate”.
La
garanzia propositiva della Commissione come organo preposto al
dialogo è veicolata sulle componenti politiche dell’U.E. che
lavorano a stretto contatto con la certezza di quanto già svolto
dalla Commissione, nel dialogo con le parti e della successiva
opera che dovrà essere realizzata al livello 2.
Il
livello 2: scopo di questo stadio è esprimere le norme tecniche di
attuazione e per farlo si avvale dell’ausilio di due strutture
costituite ex novo ed appositamente, sono esterne all’apparato
politico e raggruppano le rappresentanze di tutti i paesi membri
in tema di salvaguardia delle norme del mercato. Sono strutture di
garanzia dotate di competenze tecniche.
Il
Cesr (Commitee of European Securities Regulators), nasce il 6
giugno del 2001 ed è il Comitato delle autorità di
regolamentazione dei valori mobiliari. E’ formato dai
rappresentanti delle autorità di controllo dei paesi membri e fra
essi, il Comitato stesso elegge il proprio Presidente. Per
l’Italia il rappresentante è il Presidente di Consob, l’organismo
italiano demandato alla vigilanza sui mercati. Giacché a livello 2
fornisce una consulenza alla commissione e ragguaglia il
Parlamento è previsto che lo stesso Comitato non operi
congiuntamente bensì anche disgiuntamente (quindi un singolo
membro può essere chiamato ad esprimere una consulenza su
argomenti richiesti), tuttavia le decisioni vengono adottate a
maggioranza qualificata anche se delle contrarietà dei singoli
membri viene redatto apposito verbale di cui la Commissione
europea è messa al corrente. Nel livello 2 ha in sostanza un ruolo
di consultazione fra le parti, soprattutto quelle chiamate in
causa direttamente dall’applicazione pratica del provvedimento
normativo quali sono gli operatori del mercato, mentre nel livello
3 si esprime dal punto di vista dell’interpretazione di quelle
linee guida della regolamentazione stessa, onde evitare che le
norme vengano cambiate in fase applicativa. Il Comitato opera su
mandato della Commissione tuttavia esso stesso si avvale di una
consulenza qualificata da parte di un gruppo di lavoro composto da
esperti nell’ambito di settori quali i mercati finanziari,
l’industria e quant’altro, questo gruppo di lavoro fornisce un
ausilio in termini di consulenza al Cesr.
In
primo luogo il Cesr, evidenziato un problema e le possibili
alternative si rivolge per un parere alle parti interessate circa
la necessità di un intervento regolamentare. Questa prima fase non
dovrebbe durare più di tre mesi.
Una volta deciso di procedere a livello regolamentare è
predisposta una prima proposta che ha il tenore di una bozza la
quale è oggetto di consultazione con i rappresentanti dei
partecipanti al mercato e i consumatori. Anche questa fase non può
durare più di tre mesi.
Alla fine di ogni consultazione il Cesr divulga una sintesi dei
pareri ricevuti, le consultazioni possono avvenire in molteplici
modi, da internet alle tavole rotonde.[1]
Al
livello 3 in sostanza è il Cesr è chiamato ad uniformare con
coerenza quanto formulato in sede di livello 2 onde evitare
discrasie formulative da un livello all’altro.
Il
comitato Esc (European securities committee): nasce lo stesso
giorno del Cesr; è il comitato europeo per i valori mobiliari. Ha
un ruolo prevalentemente consultivo in rapporto con la
Commissione, è costituito da rappresentanti di singoli stati
membri, di alta rappresentatività nell’ambito dei mercati
mobiliari (in Italia è il direttore generale del Ministero
dell’Economia e delle Finanze), oltre al ruolo di consulenza alla
Commissione Europea circa il mandato svolto dal Cesr, assiste la
stessa Commissione nelle questioni inerenti alle politiche sui
mercati mobiliari. Inoltre tiene informato il Parlamento Europeo
delle sue attività.
La
commissione, al termine del livello 1 demanda al comitato Cesr la
formulazione, entro prestabiliti limiti di tempo di una norma di
attuazione, che dovrà essere elaborata come una proposta. Il Cesr
si adopera dopo aver consultato le parti interessate a livello di
mercato, consumatori e operatori. In esito formula la proposta che
invia alla Commissione. La Commissione valuta la proposta stessa e
la invia al Esc la seconda struttura appositamente costituita
affinché esprima una voto sulla stessa proposta. L’Esc vota a
maggioranza qualificata.
A
questo punto se il voto è favorevole la Commissione emana il
regolamento o la direttiva.
Dal momento in cui la commissione da mandato al Cesr fino alla
votazione dell’Esc il Parlamento Europeo mantiene un ruolo di
supervisore, informato e garante del fatto che non vengano
superati i limiti entro cui i Comitati possono agire per le loro
formulazioni e che sono già stati stabiliti nel livello 1. Nel
caso in cui ciò si verifichi ha la possibilità di adottare proprie
risoluzioni.
Dopo il lavoro svolto dai due Comitati, il Parlamento Europeo ha
un mese di tempo per esprimersi se siano o meno stati superati i
limiti di potere che erano stati conferiti in esito al livello 1,
se il Parlamento si esprime adducendo che la risoluzione non è
conforme alla delega che le era stata conferita la Commissione
dovrà riesaminare la proposta tenendo conto della posizione
espressa dal Parlamento.
Alla base di questo meccanismo non può che esserci la cooperazione
fra le autorità dei singoli paesi membri di cui il Cesr è un
espressione evidente. Il lavoro svolto da questo comitato pertanto
non può che essere meticoloso e responsabile, lo stesso, in quello
che potremmo definire il livello 3 della procedura Lamfallussy che
è chiamato a svolgere:
-
Predisposizione di inee guida coerenti finalizzate all’adozione,
in ambito nazionale, di normative e regolamenti.
-
Emettere raccomandazioni interpretative ed elaborare principi
comuni per le materie non disciplinate dalla legislazione europea.
-
Confrontare e rivedere le procedure di attuazione per assicurare
un effettiva applicazione nell’Unione Europea e definire la
miglior prassi.
-
Condurre revisioni periodiche della normativa regolamentare e
delle procedure di attuazione nei singoli stati membri e fare
rapporto alla Commissione Europea nonché all’Esc sui risultati.
La
procedura del Cesr non è espressamente dichiarata come vincolate
tuttavia è improbabile che le stesse autorità di controllo le
quali hanno già provveduto ad emanare tali norme successivamente
se ne discostino quando predispongono in sede attuativa[2].
Lo
scopo è anche quello di evitare una discrasia consapevole fra le
fasi propositive e quelle successive.
Il
livello 4 è attuativo, è previsto infatti che i singoli stati si
adeguino alla normativa espressa a livello comunitario ed altresì
è previsto un meccanismo di monitoraggio, con relazioni periodiche
semestrali di verifica, ad opera di soggetti estranei alle
istituzioni. Permane la facoltà della Commissione Europea di
intraprendere azioni legali nei confronti dei paesi che siano
sospettati di violare la normativa comunitaria.
Conclusioni e valutazioni
La
procedura certamente si segnala per la originalità interpretativa
che è stata data a certuni passaggi, i quali mediano fra i ruoli
di ciascuna istituzione e il preminente compito degli operatori.
Realismo e responsabilità da parte dei soggetti coinvolti
dovrebbero garantire un buon risultato, applicabile in termini
uniformi e senza alcun distorcimento a livello casistico. Tuttavia
se un primo passo è stato compiuto rimangono aperti alcuni
interrogativi:
-
Gran parte delle istituzioni europee sono portatrici di interessi
nazionali che rappresentato a livello unionistico, questo è in
sostanza il motivo del perché in certuni campi i rappresentanti
europei proteggono determinati settori di provenienza nazionale e
come tale sono portatori di interessi, se le istituzioni politiche
perdessero il ruolo di preminenza o lo vedessero attenuato non
potrebbero più influenzare le decisioni e quindi tutelare
l’interesse di provenienza. Appare improbabile che al momento un
maggior tasso di tecnica conduca a questa situazione, anche
attraverso la costituzione di organismi terzi, che hanno
evidentemente il compito di supplire alle manchevolezze o meglio
ai giochi di palazzo, in cui tradizionalmente decadono le
istituzioni. La verità è che se l’U.E. volesse, gran parte del
lavoro svolto dai Comitati potrebbe essere compiuto da commissioni
ad acta sviluppate all’interno della Commissione stessa e con il
patrocinio del Parlamento. Se ciò non accade è perché esistono
delle problematiche di tipo conciliativo, per gli interessi
nazionali dei paesi membri.
-
La
possibilità di agire a livello disgiunto per il Cesr in termini di
consultazione è abbastanza singolare, nel momento in cui a rendere
una consultazione fosse un paese membro il quale evidenzi un
successiva pesante debacle interna al proprio sistema, si pensi
alla recente esperienza italiana con i casi Parmalat o Cirio, può
significare che pur proveniendo da autorevole fonte la
consultazione dovrebbe essere espressa in modo congiunto se non
altro per evitare un meccanismo di “lavata di mani” con la
menzione nel verbale di un parere negativo.
-
Il Consultative Working Group che assiste il Cesr dovrebbe essere
dotato di un ruolo di permanenza e di una struttura a sua volta in
grado di rispondere ad esigenze peculiari onde fornire al Cesr una
visione completa ed esaustiva di ogni singola materia, inoltre
sarebbe certamente il luogo ideale per conciliare gli interessi di
parti e le singole opinioni.
-
Allo stato attuale l’Esc riveste un compito di prestigio, se il
Cesr lavora dal punto di vista pratico, il compito di
consultazione riservato all’Esc potrebbe delegittimare parte del
lavoro svolto. C’è da domandarsi se il Working Group che lavora a
contatto con il Cesr non abbia più interessi a lavorare anche con
l’esc onde non vedersi delegittimato da un parere negativo circa
il lavoro svolto dall’Cesr.
-
I ruoli sono ben attribuiti e l’opera di incastro denota un puzzle
articolato, ma possibilmente longevo nel momento in cui funzioni,
resta da considerare che proprio per mantenere un certo equilibrio
e un organigramma vincolate su alcune decisioni del tipo: “non ci
smentiamo da soli cadendo in contraddittorietà”, è altresì
possibile che determinate questioni vengano decise senza
l’unanimità ingenerando malumori e ripicche applicate a successivi
lavori, quasi a titolo di compensazione. E’ cioè possibile che il
metodo Lamfallussy resti vittima della sua stessa autonomia
decisionale, specie se dovesse venire meno il meccanismo di
trasparenza o il Parlamento esercitasse un controllo eccessivo sui
lavori svolti dai due Comitati.
E’
intorno all’autonoma dei Comitati e alla loro reale importanza nel
meccanismo decisionale che si gioca la riuscita o meno del
processo propositivo e deliberativo, se saranno realmente posti
nella condizioni di agire per il benessere dell’U.E. il metodo
Lamfallussy si rivelerà una pregiata risorsa frutto di un lavoro
di gruppo che ha saputo conciliare, in un meccanismo ortodosso e
complesso, i vari interessi, strumentalizzandoli per benessere
comune di cui l’U.E. certamente nella sua componente regolamentare
a livello finanziario necessita enormemente. Non dimentichiamo che
la certezza e l’efficienza sono prerogative indispensabili per
garantire quella competitività di cui l’U.E. dovrà essere
portatrice in ogni sua espressione.
In
sostanza c’è da sottolineare che il Comitato di Lamfallussy ha
lavorato veramente bene e con coerenza, denotando una volontà che
ci onora come europei dei risultati raggiunti. La speranza è che
l’applicazione pratica sia all’altezza della volontà di cui ha,
con impegno, creato il meccanismo.
Un
ringraziamento speciale al Professor Renzo Costi per essere stato
il mio relatore durante la tesi di laurea in Diritto dei Mercati
Finanziari con titolo: L’attività di collocamento dei prodotti
finanziari.
[1]
Su questo iter vedasi “Mercato finanziario e direttive
europee”, autore Stefano Vincenti, Bancaria editrice.
[2]
Così Stefano vincenti, op. ult. cit.
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Autore, Titolo, in Magistra, Banca e Finanza -
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Esempio: CASTIGLIONI M., La securitization in
Italia, in Magistra Banca e Finanza - www.tidona.com
- ISSN: 2039-7410, 2010
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