Studio Legale Tidona e Associati | Diritto Bancario e Finanziario
  • AVVOCATI
    • Avvocati Partners
    • Maurizio Tidona
    • Maura Castiglioni
    • Sandra Galletti
  • SETTORI
    • Diritto Bancario
    • Diritto Finanziario
    • Diritto Assicurativo
    • Contenzioso Bancario e Finanziario
    • Contrattualistica Bancaria e Commerciale
    • Crisi dell’impresa, procedure d’insolvenza e sovraindebitamento
  • CASI RECENTI
  • RIVISTA BANCARIA
    • Rivista di Diritto Bancario e Finanziario
    • Diritto bancario
    • Diritto finanziario
    • Diritto Fallimentare e Crisi di impresa
    • Notizie dalla Corte
    • Pubblica nella Rivista Bancaria
  • NEWSLETTER TIDONA
    • NEWSLETTER TIDONA
    • Privacy
  • CONTATTI
    • Contatti
    • Lavora con noi
  • IT
  • EN
  • AVVOCATI
    • Avvocati Partners
    • Maurizio Tidona
    • Maura Castiglioni
    • Sandra Galletti
  • SETTORI
    • Diritto Bancario
    • Diritto Finanziario
    • Diritto Assicurativo
    • Contenzioso Bancario e Finanziario
    • Contrattualistica Bancaria e Commerciale
    • Crisi dell’impresa, procedure d’insolvenza e sovraindebitamento
  • CASI RECENTI
  • RIVISTA BANCARIA
    • Rivista di Diritto Bancario e Finanziario
    • Diritto bancario
    • Diritto finanziario
    • Diritto Fallimentare e Crisi di impresa
    • Notizie dalla Corte
    • Pubblica nella Rivista Bancaria
  • NEWSLETTER TIDONA
    • NEWSLETTER TIDONA
    • Privacy
  • CONTATTI
    • Contatti
    • Lavora con noi
  • IT
  • EN

4 Agosto 2020 In Diritto bancario

ABF – Assegno circolare contraffatto: il “bene emissione” (seppur “fasullo”) ingenera nel cliente il legittimo affidamento rispetto alla bontà del titolo ed obbliga la banca al risarcimento del danno

Print Friendly, PDF & EmailStampa questo articolo

ABF – Collegio di Milano – Decisione n. 3565 del 3 marzo 2020

Di Donato Giovenzana – Legale d’impresa

 

LA VICENDA

Il ricorrente ha dedotto:

  • di aver pubblicato su un sito di vendite online un annuncio per la vendita di un orologio al prezzo di € 8.500;
  • di essere stato contattato da un soggetto dichiaratosi interessato all’acquisto, il quale, per dimostrare la propria serietà, gli aveva esibito un assegno circolare di pari importo emesso dall’intermediario B;
  • che, al fine di verificare la regolarità dell’assegno, si era recato insieme con detto soggetto in una dipendenza dell’intermediario A, presso il quale intratteneva il rapporto di conto corrente;
  • che un dipendente dell’intermediario A aveva contattato telefonicamente l’intermediario B ed aveva ottenuto la conferma del “bene emissione” dell’assegno in questione;
  • che, a seguito di detta conferma, aveva consegnato l’orologio all’acquirente e versato sul proprio conto corrente l’assegno circolare;
  • che dopo qualche giorno il versamento era stato stornato perché l’assegno era risultato contraffatto.

Il ricorrente – insoddisfatto del riscontro dato dagli intermediari al suo reclamo – ha chiesto la condanna di entrambi “in via alternativa e/o solidale tra loro” al risarcimento del danno subito, quantificato nel valore facciale dell’assegno.

 

LA DECISIONE DELL’ABF DI MILANO

Nel merito, il Collegio osserva che è pacifico tra le parti che l’assegno di cui al ricorso è stato contraffatto da ignoti e che esso non è mai stato emesso dal secondo intermediario.

Osserva inoltre il Collegio che il ricorrente e il primo intermediario affermano che il “bene emissione” relativo all’assegno di cui al ricorso sarebbe stato dato telefonicamente da un addetto del secondo intermediario, mentre quest’ultimo nega di aver ricevuto tale telefonata e di aver mai confermato la regolare emissione del titolo.

Tenuto conto di quanto precede e del fatto che è notorio che truffe come quella dedotta dal ricorrente vengono perpetrate intercettando la linea telefonica della dipendenza dell’intermediario che appare essere l’emittente del falso assegno circolare, secondo il Collegio non sono stati provati elementi di fatto atti a provare una responsabilità del secondo intermediario.

Le domande proposte dal ricorrente nei suoi confronti non possono pertanto trovare accoglimento.

Venendo a considerare quelle formulate nei confronti del primo intermediario, il Collegio rileva che pacifico inter partes quest’ultimo si è limitato a chiedere telefonicamente il “bene emissione” del titolo senza identificare con modalità sicure il soggetto che si è qualificato come dipendente del secondo intermediario che tale “bene emissione” gli ha dato. Il primo intermediario ha inoltre omesso di domandare al secondo una conferma scritta della bontà del titolo stesso. Tali omissioni appaiono ancor più gravi se si considera la frequenza con la quale sono perpetrate truffe simili a quella dedotta dal ricorrente e la circostanza che il primo intermediario era tenuto a rispettare il canone della diligenza professionale dell’accorto banchiere previsto dall’art. 1176, comma 2, c.c. e, quindi, ad adottare regole di condotta del proprio personale idonee ad evitare tali truffe.

Per il che il Collegio ritiene che il primo intermediario abbia agito con grave negligenza e che, per l’effetto, debba rispondere del danno subito dal ricorrente. Ritiene altresì l’Abf meneghino, in linea con quello di Coordinamento, che il “bene emissione [abbia] ingenerato nel cliente il legittimo affidamento rispetto alla bontà del titolo inducendo lo stesso a confidare nella regolarità della transazione con l’autore della truffa” (così, Coll. Coord., decisione n. 7283 del 05/04/2018) e che, pertanto, in assenza di altri fatti idonei a dimostrarne la colpa, non possa essere ravvisata una concorrente responsabilità del ricorrente nella causazione del danno oggi lamentato.

Il Collegio ha accolto il ricorso nei confronti del primo intermediario, disponendo la corresponsione al ricorrente della somma di € 8.500,00. Non ha accolto il ricorso nei confronti del secondo intermediario.

 



Rivista di Diritto Bancario Tidona - Il contenuto di questo documento potrebbe non essere aggiornato o comunque non applicabile al Suo specifico caso. Si raccomanda di consultare un avvocato esperto prima di assumere qualsiasi decisione in merito a concrete fattispecie.

Articoli collegati:

  • L’ABF sull’assegno circolare clonato, con particolare riferimento all'eventuale concorso di colpa del richiedente l'emissione 11 Dicembre 2019
  • ABF (Milano) - Pregevole scrutinio in tema di assegno circolare clonato 28 Dicembre 2019
  • Risarcimento del danno alla persona negli aspetti non reddittuali: estesione dell’operatività dell’art. 2059 c.c. 21 Febbraio 2005
  • ABF – La banca che non verifica la regolarità del titolo e lo negozia deve risarcire il cliente per la sanzione applicata in conseguenza della segnalazione antiriciclaggio 4 Agosto 2020
  • CASSAZIONE - Sul rimborso di un assegno circolare non incassato dal beneficiario 1 Settembre 2019
  • Non è legittimo il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca in virtù del solo "certificato di saldaconto" nel quale non appaia l'indicazione integrale delle singole partite che hanno concorso a formare il saldo 2 Dicembre 2002
Assegno

RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO

Magistra Banca e Finanza è la Rivista di Diritto Bancario e Finanziario edita dallo Studio Legale Tidona e Associati. Pubblica dall’anno 1998 approfondimenti e ricerche di diritto bancario e finanziario (Issn – International Standard Serial Number: 2039-7410)

Proponi un articolo alla Rivista

Cerca nella rivista:

Il Cerca Parole del Bancario

Il Cerca Parole del Bancario

Argomenti:

Diritto bancario Diritto Fallimentare e Crisi di impresa Diritto finanziario Notizie dalla Corte

ULTIME PUBBLICAZIONI:

  • Il cliente della banca non ha il diritto di ricevere copia ex art. 119 TUB dei contratti ma delle sole singole operazioni bancarie compiute

    15 Gennaio 2021
  • Cenni sul patto di rotatività del pegno

    14 Gennaio 2021
  • Nuovi requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali

    12 Gennaio 2021
  • Le tecniche comuni per il riciclaggio basato sul commercio (GAFI/FATF) e un indicatore sintetico per individuare le società cartiere (UIF)

    11 Gennaio 2021
  • L’identificazione del titolare effettivo nei procedimenti giurisdizionali. Commento a nota del Tribunale di Matera, prot. 4352/2020 del 14 dicembre 2020

    8 Gennaio 2021

Si iscriva alla newsletter di diritto bancario Tidona

Newsletter:

Studio Legale Tidona - Newsletters di Diritto Bancario e Diritto Finanziario

Copyright - Studio Legale Tidona e Associati - Diritto Bancario e Diritto Finanziario

Studio Legale Tidona e Associati - Corso Europa 15 - 20122 Milano (Italy) - Tel. (+39) 02.2953.4819 - P.Iva 05300470969 - Privacy

In questo sito web utilizziamo cookies tecnici per migliorare la Sua navigazione. Continuando la navigazione acconsente al loro uso. Maggiori informazioni alla nostra cookie policy.

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi