ABF (Collegio di Coordinamento), Decisione N. 22746 del 10 ottobre 2019
Principio di Diritto:
“Ai fini della valutazione di manifesta eccessività dell’interesse moratorio convenuto tra le parti assume decisivo rilievo nei contratti di credito al consumatore, insieme a elementi di giudizio ricavabili da dati statistici e da elementi circostanziali, la valutazione complessiva degli interessi delle parti in chiave di correttezza e buona fede. Resta ferma, a fronte della nullità della relativa clausola contrattuale, l’applicazione – in luogo del tasso convenuto fra le parti – dell’interesse corrispettivo a norma dell’art. 1224 cod. civ.”.
Motivazione integrale:
DIRITTO:
1. È già stato rilevato, anche dal Collegio remittente, come il capo di domanda oggetto di scrutinio risulti gravemente lacunoso sotto il versante dell’onere di allegazione. Così come formulata, la censura sembra inoltre postulare la richiesta al Collegio di una inammissibile attività consulenziale. In ogni caso, è indispensabile – a mente di quanto disposto dagli artt. 276 e 277 del codice di rito – farsi preliminarmente carico della eccezione sollevata dalla parte convenuta circa l’inammissibilità della domanda per la sua difformità rispetto a quella formulata in sede di reclamo, dove il ricorrente avrebbe genericamente lamentato un “illegittimo superamento del c.d. tasso soglia” senza fornire alcuna motivazione al riguardo.
Mette conto, a questo riguardo, precisare che il reclamo, contestato in premessa l’addebito di costi in violazione di legge “per illegittimo superamento del c.d. tasso soglia di cui alla l. 108/96”, censura testualmente in parte qua la circostanza che “il tasso soglia risulta superato ab origine in forza dei principi sanciti dalla Corte di legittimità (Cass. civ. n. 350/13) che ritengono applicabile la sanzione dell’abbattimento del tasso di interesse a tutti i tipi di finanziamento ed a qualunque somma dovuta a titolo di interessi, compresi quelli moratori”. La formulazione, senz’altro opaca, pare tuttavia potersi riferire alla ritenuta illegittimità della sommatoria degli interessi (di tutti gli interessi). Ciò in quanto, da un lato, risulterebbe altrimenti manifestamente illogica, atteso che – isolatamente considerati – né l’interesse corrispettivo (8,49) né quello moratorio (14,60) eccedono il tasso soglia vigente al momento della stipula (18,01); dall’altro, il richiamo a Cass. n. 350/2013 – come rilevato dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 3412/2014 – “pare correntemente” (quanto erroneamente) “addott(o) a fondamento di doglianze” di questo genere. Non a caso nel ricorso – come si è già precisato – la censura si appunta (questa volta in maniera univoca e precisa) sulla sommatoria di “interessi corrispettivi, interessi moratori e costi – oneri accessori” che travalica il tasso soglia. Sembra perciò esservi sul punto corrispondenza tra reclamo e ricorso (per lo meno quanto alla sommatoria degli interessi dovuti) che consente, per un verso di rigettare l’eccezione di parte convenuta ma, per altro verso, di circoscrivere (ex art. 112 cod. proc. civ.) la cognizione del Collegio a questo specifico rilievo, il cui contenuto è del resto indirettamente testimoniato dalla contestazione secondo la quale, a dispetto di quanto previsto in contratto, sarebbe stato al ricorrente applicato un tasso pari al 25,27 per cento se non addirittura superiore al 40 per cento che – indipendentemente dal ricordato difetto di allegazione e motivazione – non può che logicamente derivare dalla ricordata sommatoria.
1.1 Così precisata, la domanda è manifestamente infondata. Ciò non solo con riferimento al percorso argomentativo divisato dalle ricordate pronunce del Collegio di coordinamento del 2014 circa l’eterogeneità del tasso dell’interesse corrispettivo rispetto al moratorio in dipendenza della diversa loro natura ma anche dalla esclusione di siffatto presupposto ai fini del sindacato di usurarietà delle clausole contrattuali recentemente sancito dalla stessa giurisprudenza di legittimità , come la sentenza n. 17447 del 28 giugno 2019 della III^ sez. civile di Cassazione espressamente riconosce nella parte in cui, “in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura”, giudica “non corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori” tra loro alternativi. Gli orientamenti, conformi sul punto, conducono pertanto a enunciare – in speculare conformità a quanto già statuito dal Collegio di coordinamento – il seguente principio di diritto: “In ragione della diversa natura e funzione degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi non è consentita – ai fini della valutazione della usurarietà delle clausole contrattuali – la eterogenea sommatoria degli stessi”.
2. La questione come sopra decisa è all’evidenza diversa da quella sollevata dal remittente. Non sfugge tuttavia a questo Collegio che, sulla scorta della documentazione versata in atti, risulta pacifica e incontestata la previsione contrattuale del tasso dell’interesse moratorio pari al 14,60 per cento a fronte dell’interesse corrispettivo dell’8,49 per cento, con un tasso soglia che, come detto, si ragguaglia per operazioni della specie al 18,01 per cento. Lo scostamento dell’interesse di mora rispetto al corrispettivo potrebbe, nei riferiti termini, sollecitare la rilevabilità d’ufficio della vessatorietà della relativa clausola contrattuale ex art. 36 cod. cons. a fronte dell’accertamento della manifesta eccessività dell’importo convenuto.
Ciò peraltro, come avverte lo stesso remittente, a condizione di preservare e confermare l’indirizzo già espresso dal Collegio di coordinamento sulla natura di clausola penale dell’interesse di mora, estraneo alla disciplina anti usura, risultando per contro evidente che l’eventuale diverso orientamento riveniente dall’applicazione in materia dei principi espressi dai giudici di Piazza Cavour condurrebbe univocamente alla esclusione di ogni possibile invalidità della clausola contrattuale, non essendosi nel caso di specie verificato alcun superamento del tasso soglia.
Con la scontata avvertenza che, venendo nel primo caso in gioco una nullità di protezione, la rilevazione ex officio di una causa di nullità diversa da quella sollevata dalla parte non potrà che svolgersi nei termini e con le modalità stabiliti dalla nota sentenza delle SS. UU. della Suprema Corte n. 26242/2014, questo conduce, attraverso un diverso iter argomentativo, a doversi far carico della questione sollevata dal remittente in ordine ai rapporti tra giurisprudenza di Cassazione e (diversi) orientamenti ABF sugli interessi moratori.
2.1 Giova preliminarmente avvertire che, non essendo stato il criterio che vuole gli interessi convenzionali di mora sottoposti alla disciplina anti usura ex l. n. 108/1996 validato dalle Sezioni Unite, è ben possibile – segnatamente nella giurisprudenza di merito – la sopravvivenza di orientamenti di segno diverso, per converso tesi a dare rilevanza alle sole prestazioni di natura corrispettiva legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale, non ritenendosi di poter estendere l’ambito di applicazione della disciplina anti usura anche alle prestazioni riconducibili alla mora debendi (così, ad es., Trib. Roma, 12 dicembre 2014; Trib. Verona, 9 aprile 2014). Né, come si ricordava nelle decisioni “gemelle” di questo Collegio nn. 8025 e 8048/2019, è difficile additare in questo momento storico (anche in prospettiva) posizioni e orientamenti divergenti tra diverse sezioni della Suprema corte.
Significativa è inoltre la circostanza che una prima dottrina post Cass. 17447/19 cit. abbia invocato l’intervento delle Sezioni Unite a fronte proprio della preclusione alla sommatoria degli interessi moratori a quelli corrispettivi a fini di superamento del tasso soglia, che non troverebbe ragione di essere nella conclamata omogeneità dei tassi a fini anti usura.
2.2 Aggiungasi, per quanto qui rileva, che oltre a contrastare con le posizioni della Banca d’Italia in tema di determinazione e composizione del tasso soglia (v. Banca d’Italia, Chiarimenti in materia di applicazione della legge anti usura, 3 luglio 2013), l’apparato motivazionale delle decisioni della Corte Suprema ante ordinanza n. 27442/2018 è decisamente scarno e non in grado di radicare il ragionevole convincimento di orientamenti sul punto stabili o definitivi.
Per contro, l’ordinanza in parola tratta della rilevanza dell’interesse moratorio ai fini indicati solo in via incidentale, attraverso obiter dictum, come lo stesso Collegio remittente opportunamente rileva. Ed è al riguardo nota la diffidenza di dottrina e giurisprudenza (anche risalenti) circa l’utilizzo improprio dei dicta, segnatamente laddove – come nel caso di specie – possano assurgere al diverso ruolo di ratio decidendi per il mutamento di indirizzi consolidati in sede ABF. Quella decisione peraltro, da un lato, enfatizza sul piano letterale l’inciso contenuto nella norma di interpretazione autentica (art. 1, co. 1, d.l. n. 394/2000, convertito dalla l. n. 24/2001) che qualifica usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti “a qualunque titolo”, dove la siffatta precisazione dimostrerebbe la rilevanza, ai fini dell’usura, degli interessi di mora; per altro verso, motiva le ragioni della rilevanza dell’interesse moratorio attraverso snodi argomentativi di carattere storico piuttosto che normativo in senso stretto.
Oltre a essere stata, sotto entrambi i versanti, sottoposta a serrata critica dottrinaria per una certa qual fragilità degli argomenti addotti, si è – in particolare – rilevata una intrinseca contraddittorietà della contestuale affermazione, per un verso, dell’assoggettamento degli interessi di mora al vaglio di usurarietà e, contemporaneamente, alla esclusione degli stessi alla sanzione specifica dell’art. 1815, co. 2, cod. civ., che per il giudicante si riferirebbe ai soli interessi corrispettivi. Ciò segnatamente a fronte del decisum reso dalle SS.UU. nella nota sentenza n. 24675/2017 sull’usura sopravvenuta la quale, nello stabilire che non esiste una nozione di interesse usurario al di fuori di quella penalistica, necessariamente comporta la estensione alla ricordata disposizione del codice civile di una nozione unitaria di interessi usurari definiti altrove, ossia proprio “nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla l. 108”.
2.3 Le ragioni sinteticamente esposte rendono per lo meno dubbia l’esistenza di orientamenti stabili e definitivi, alternativi a quelli espressi dal Collegio di coordinamento, che una materia delicata e scivolosa quale quella dell’usura indubbiamente richiede.
Giova qui solo ricordare che, con magistrale chiarezza, la decisione n. 1875/2014 del Collegio di coordinamento contesta la teoria dell’unitarietà degli interessi siccome incompleta “perché muove dalla sola analisi della causa giustificatrice astrattamente considerata e trascura di considerare che gli interessi corrispettivi sono stabiliti in dipendenza di un equilibrio concordato che determina anche i termini temporali in cui lo spostamento di disponibilità di una somma di denaro da un soggetto all’altro abbia effetto. Al contrario, gli interessi moratori compensano il creditore per la perdita di disponibilità di somme di denaro che esso non abbia accettato, ma che solo subisce per effetto del ritardo del pagamento che gli è dovuto e per un periodo di tempo non prevedibile. Il fatto che la misura degli interessi moratori possa essere pre concordata tra le parti non incide sulla differenza rilevata perché pre liquidare l’ammontare del danno non muta la natura del debito risarcitorio”. Meno che mai, per quanto sopra evidenziato, convince l’adozione (a fronte della confermata natura di penale di diritto privato dell’interesse moratorio) di un criterio (insieme diverso dal secondo comma dell’art. 1815 cod. civ. e dall’art. 1224, cpv., cod. civ.) che faccia applicazione dell’interesse legale nel caso di nullità della disposizione contrattuale.
3. Tornando al caso in esame, mette conto preliminarmente osservare che, come lo stesso remittente precisa, i riferimenti statistici (vecchi e nuovi) sui tassi globali medi e relative maggiorazioni medie vengono impiegati dai Collegi quali meri criteri indiziari ai fini della verifica della manifesta eccessività degli interessi moratori convenuti, senza alcun automatismo.
Una disamina delle pronunce rese sul punto fa constare che l’accoglimento della domanda di nullità discende, di norma, da un consistente scostamento tra interesse moratorio (talora sommato ad altre omologhe penali per il ritardo) e interesse corrispettivo (v. ad es., oltre al Collegio di coordinamento n. 3955/2014, Collegio di Napoli, nn. 6035 e 5454/ 2014, 18635/2018).
Né è irrilevante che i Collegi valorizzino ai fini indicati la c.d. “clausola di salvaguardia” che prevede la riduzione automatica al tasso soglia di clausole sull’interesse moratorio in caso di suo superamento (tra le tante, v. Collegio di Bologna, n. 142/2019; Id., n. 22555/2018).
Ciò certo non per l’assimilazione dell’interesse moratorio a quello corrispettivo sotto il profilo della disciplina anti usura ma, di nuovo, quale parametro di riferimento della manifesta eccessività della penale per il giudizio di vessatorietà della previsione contrattuale.
In speculare osservanza, d’altronde, del decisum espresso dal Collegio di coordinamento con la pronuncia n. 3412/2014 quando, nel premettere che la maggiorazione di 2,1 punti percentuali esprime “un riferimento fondato su una rilevazione lontana nel tempo (2001), oltre che dichiaratamente non caratterizzato da un’adeguata precisione statistica”, osserva che esso può valere “solo a fornire elementi di giudizio, da valutare in un quadro circostanziale più complesso, al fine di formare nel giudicante il ragionevole convincimento del carattere manifestamente eccessivo della misura degli interessi moratori”. 3.1 Lo scostamento dell’interesse moratorio rispetto al corrispettivo è, nella fattispecie in rassegna, certo superiore alla maggiorazione media al tempo della stipula applicata sui tassi globali medi di oltre il doppio, come rilevato dal Collegio remittente. L’interesse moratorio è, contestualmente, di 3,86 punti percentuali inferiore al tasso soglia (18,01 per cento).
Non ricorrono né vengono allegati e provati né si rinvengono elementi circostanziali atti a fornire un “giudizio complessivamente negativo sull’economia dell’operazione creditizia” o sulla eventuale scorrettezza e mala fede del finanziatore (Coll. Coord., n. 3412 cit.), non essendo nemmeno provata dal ricorrente la concreta applicazione degli interessi di moratori al rapporto in oggetto. Infine, ancorché non riferibili ratione temporis al contratto in oggetto ma comunque rilevanti in ragione della assai remota e incerta rilevazione statistica del 2001, l’applicazione dei nuovi parametri determinerebbe uno scostamento del “moratorio” rispetto al “corrispettivo medio” di appena 3,01 punti percentuali.
L’insieme di tali considerazioni pare al Collegio sufficiente a ritenere non manifestamente eccessivo l’interesse moratorio convenuto.
In esito a quanto sopra esposto, il Collegio enuncia il seguente principio di diritto:
“Ai fini della valutazione di manifesta eccessività dell’interesse moratorio convenuto tra le parti assume decisivo rilievo nei contratti di credito al consumatore, insieme a elementi di giudizio ricavabili da dati statistici e da elementi circostanziali, la valutazione complessiva degli interessi delle parti in chiave di correttezza e buona fede. Resta ferma, a fronte della nullità della relativa clausola contrattuale, l’applicazione – in luogo del tasso convenuto fra le parti – dell’interesse corrispettivo a norma dell’art. 1224 cod. civ.”.
Studio Legale Tidona, “ABF (Collegio di Coordinamento) – La sostituibilità del tasso “moratorio” che risulti “manifestamente eccessivo””, Magistra Banca e Finanza, 29 dicembre 2019, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/abf-collegio-di-coordinamento-la-sostituibilita-del-tasso-moratorio-che-risulti-manifestamente-eccessivo/.
Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione preferita è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.
