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6 Febbraio 2020 In Diritto bancario

Della differente “posizione” dell’esecutore testamentario e del legatario e della legittimazione di quest’ultimo alla richiesta documentale ex art. 119 Tub

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Decisione n. 8527 del Collegio ABF di Roma, del 16 gennaio 2020

Di Donato Giovenzana – Legale d’impresa

 

Peculiare intervento del Collegio ABF capitolino concernente la mancata produzione, da parte dell’intermediario, di documentazione richiesta ai sensi dell’art. 119 TUB da parte del nipote e legatario della cliente deceduta, relativamente ad un conto corrente e  deposito titoli della de cuius, che la banca aveva provveduto ad intestare all’esecutore testamentario nominato.

Atteso che l’esecutore testamentario – secondo il ricorrente/legatario – gestiva il capitale liquido ed i titoli di proprietà degli eredi e dei legatari, senza mai rendere il conto della gestione, il ricorrente chiedeva reiteratamente alla banca la documentazione riguardante la movimentazione del conto e del deposito, onde poter verificare se le volontà della cliente deceduta fossero state correttamente eseguite.

Ma l’intermediario si rifiutava di fornire quanto richiesto  in quanto – a suo dire – la documentazione concerneva rapporti intestati a soggetto – appunto, l’esecutore testamentario – terzo ed estraneo rispetto al ricorrente. La richiesta non poteva, ad avviso della banca, essere positivamente riscontrata, considerato che, ai sensi dell’art. 119 TUB,  il diritto di accedere alla documentazione bancaria riguarda esclusivamente il cliente, cioè in questo caso l’esecutore testamentario, ed i propri aventi causa.

Orbene, il Collegio ABF di Roma precisa, al riguardo, che ai sensi dell’art. 703 c.c. l’esecutore testamentario “deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto” (co. 1). A tal fine, “salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte” (co. 2), osservando la diligenza del buon padre di famiglia (comma. 3); il possesso dei beni ereditari da parte dell’esecutore testamentario è, pertanto, da ritenersi funzionale all’esecuzione dell’incarico ricevuto dal testatore, tanto che parte della dottrina lo qualifica piuttosto come detenzione, per difetto dell’animus possidendi.

In tale prospettiva, ha sottoposto al suo vaglio l’affermazione della banca, secondo la quale il legatario sarebbe soggetto “terzo ed estraneo” rispetto al conto intestato all’esecutore testamentario: il legatario non sarebbe cioè legittimato a chiedere la documentazione bancaria ai sensi dell’art. 119 del TUB.

Detta impostazione – secondo l’ABF romano – appare in conflitto con l’interesse del legatario a conoscere i movimenti relativi ai rapporti della de cuius.

In merito alla posizione specifica del legatario, la legittimazione ai sensi dell’art. 119 del TUB è, pertanto, pacifica almeno nei limiti in cui si estende il suo interesse.

Nel caso di specie, avendo il legato ad oggetto “i soldi liquidi” del patrimonio della de cuius, detto interesse ricomprende, quindi, anche i conti della cliente defunta.

Il Collegio capitolino ha dunque disposto che l’intermediario resistente consegnasse alla parte ricorrente copia della documentazione concernente il conto corrente e il deposito titoli della de cuius.



Rivista di Diritto Bancario Tidona - Il contenuto di questo documento potrebbe non essere aggiornato o comunque non applicabile al Suo specifico caso. Si raccomanda di consultare un avvocato esperto prima di assumere qualsiasi decisione in merito a concrete fattispecie.

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