ABF – La banca che non verifica la regolarità  del titolo e lo negozia deve risarcire il cliente per la sanzione applicata in conseguenza della segnalazione antiriciclaggio

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ABF – Collegio di Milano – Decisione n. 5400 del 24 marzo 2020

Di Donato Giovenzana – Legale d’impresa

Il comportamento della banca costituente un venire contra factum proprium impone il rimborso della somma, pagata dal cliente, in quanto oggetto di sanzione per violazione dell’art. 49 del d. lgs. 231/2007.

 

LA VICENDA

La ricorrente/cliente ha esposto di aver presentato all’operatore di sportello un assegno privo dell’indicazione del beneficiario. Il cassiere apponeva così, nel campo destinato al nome del beneficiario, di sua iniziativa la dicitura M.M. “me medesimo”, generando, per ciò stesso, l’irregolarità  del titolo sotto il profilo formale e sostanziale, data la mancanza di corrispondenza tra beneficiario e girante.

Precisa che, invece, il cassiere avrebbe dovuto verificare attentamente il titolo e non negoziarlo. Al contrario, avrebbe compilato il campo beneficiario senza avvertire la cliente. La ricorrente, pur non riconoscendo alcuna responsabilità , ha versato, in favore della Tesoreria Centrale Antiriciclaggio, a seguito di apposita istanza di applicazione della sanzione comminata in misura ridotta, l’importo di € 2.020,00, chiedendone il risarcimento alla banca.

 

LA DECISIONE DELL’ABF

Il Collegio evidenzia che le parti non concordano circa la compilazione dell’assegno: la cliente afferma di avere consegnato il titolo con il campo beneficiario in bianco e che il cassiere l’avrebbe integrato erroneamente con “m.m.”; la banca invece afferma che sarebbe stata la cliente a indicare “m.m.” quale beneficiario.

Secondo l’Abf, tuttavia, la banca sembra riconoscere l’errore dell’addetto nella negoziazione dell’assegno compilato erroneamente (cfr. controdeduzioni, nelle quali l’intermediario ammette che il titolo sia stato negoziato, nonostante non ci fosse corrispondenza tra beneficiario e girante, per “mera svista dell’operatore di sportello”).

Quanto all’importo della sanzione, la cliente produce comunicazione del MEF e contabile di bonifico che confermano il pagamento in misura ridotta. Il Collegio si attiene alla documentazione prodotta dalle parti, nonché alle dichiarazioni delle stesse ivi contenute.

Va anzitutto precisato che in generale, in relazione all’obbligo di diligenza dell’intermediario, si rappresenta che il comportamento dello stesso, in tutte le fasi della sua operatività  nei rapporti con i clienti, deve essere ispirato a correttezza (art. 1175 c.c.), oltre che all’osservanza della diligenza professionale (art. 1176 comma 2 c.c.) (cfr. inter alia, Collegio di Milano, pronuncia n. 2980 del 31/05/2013). Orbene, se da un lato è di tutta evidenza che il titolo in questione non poteva essere negoziato, in quanto non contenente il nominativo del beneficiario, non si può perciò stesso imputare al ricorrente (e presunto beneficiario) di aver presentato il titolo in filiale, in quanto avrebbe dovuto essere immediatamente avvertito dal personale della banca che il titolo in questione non era negoziabile, e ciò in base al principio di buona fede e correttezza cui deve essere improntato il rapporto contrattuale tra banca e cliente.

La banca invece, per mano dell’operatore di sportello, e su stessa ammissione dell’intermediario resistente, ha negoziato il titolo, senza minimamente avvisare il ricorrente dell’impossibilità  di compiere l’operazione. Una volta negoziato il titolo, l’aver proceduto alla segnalazione all’Autorità  Antiriciclaggio costituisce peraltro un venire contra factum proprium da parte dello stesso intermediario, che già  ha violato l’obbligo di buona fede e correttezza nei confronti del proprio cliente (quale era, in questo caso, il ricorrente).

Per il che, secondo l’Abf, al cliente spetta quindi il rimborso della somma oggetto di sanzione per violazione dell’art. 49 del d. lgs. 231/2007.


Come citare questo articolo

Donato Giovenzana – Legale d'impresa, “ABF – La banca che non verifica la regolarità  del titolo e lo negozia deve risarcire il cliente per la sanzione applicata in conseguenza della segnalazione antiriciclaggio”, Magistra Banca e Finanza, 4 agosto 2020, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/abf-la-banca-che-non-verifica-la-regolarita-del-titolo-e-lo-negozia-deve-risarcire-il-cliente-per-la-sanzione-applicata-in-conseguenza-della-segnalazione-antiriciclaggio/.

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Argomenti: ABF antiriciclaggio beneficiario