Studio Legale Tidona e Associati | Diritto Bancario e Finanziario
  • AVVOCATI
    • Avvocati Partners
    • Maurizio Tidona
    • Maura Castiglioni
    • Sandra Galletti
  • SETTORI
    • Diritto Bancario
    • Diritto Finanziario
    • Diritto Assicurativo
    • Contenzioso Bancario e Finanziario
    • Contrattualistica Bancaria e Commerciale
    • Crisi dell’impresa, procedure d’insolvenza e sovraindebitamento
  • CASI RECENTI
  • RIVISTA BANCARIA
    • Rivista di Diritto Bancario e Finanziario
    • Diritto bancario
    • Diritto finanziario
    • Diritto Fallimentare e Crisi di impresa
    • Notizie dalla Corte
    • Pubblica nella Rivista Bancaria
  • NEWSLETTER TIDONA
    • NEWSLETTER TIDONA
    • Privacy
  • CONTATTI
    • Contatti
    • Lavora con noi
  • IT
  • EN
  • AVVOCATI
    • Avvocati Partners
    • Maurizio Tidona
    • Maura Castiglioni
    • Sandra Galletti
  • SETTORI
    • Diritto Bancario
    • Diritto Finanziario
    • Diritto Assicurativo
    • Contenzioso Bancario e Finanziario
    • Contrattualistica Bancaria e Commerciale
    • Crisi dell’impresa, procedure d’insolvenza e sovraindebitamento
  • CASI RECENTI
  • RIVISTA BANCARIA
    • Rivista di Diritto Bancario e Finanziario
    • Diritto bancario
    • Diritto finanziario
    • Diritto Fallimentare e Crisi di impresa
    • Notizie dalla Corte
    • Pubblica nella Rivista Bancaria
  • NEWSLETTER TIDONA
    • NEWSLETTER TIDONA
    • Privacy
  • CONTATTI
    • Contatti
    • Lavora con noi
  • IT
  • EN

11 Giugno 2020 In Diritto bancario, Notizie dalla Corte

ABF – La “prassi” di domandare al curatore fallimentare l’autorizzazione per l’apertura di un conto corrente è illegittima

Print Friendly, PDF & EmailStampa questo articolo

Nota a: ABF (Collegio di Roma), Decisione n. 26702 del 20 dicembre 2019

Di Donato Giovenzana – Legale d’impresa

 

La società ricorrente – società in liquidazione fallimentare – lamenta l’illegittimità del rifiuto all’apertura di un conto corrente, opposto dall’intermediario in ragione della mancata produzione di una specifica richiesta documentale formulata dall’intermediario, ossia del c.d. “modulo deposito firme” su cui avrebbe dovuto far apporre la firma al Giudice Delegato al Fallimento, al Cancelliere della Sezione Fallimentare, nonché il timbro della Cancelleria Fallimentare oppure di una “dichiarazione di disponibilità ad inviare copia dei singoli mandati di pagamento all’Ufficio Postale di radicamento del conto corrente a mezzo fax”.

Precisa al riguardo che ai sensi della Legge Fallimentare, il Curatore è nella piena facoltà di disporre delle somme della società sottoposta alla propria autorità senza il necessario intervento del Giudice ovvero di altro soggetto, pertanto l’unico legittimato alla richiesta di apertura del conto è il Curatore stesso, ragion per cui la documentazione richiesta è illegittima e con sé il rifiuto opposto dalla banca all’apertura del conto corrente.

Secondo il Collegio capitolino, dall’analisi della normativa fallimentare correttamente richiamata da parte ricorrente, la “prassi” seguita dall’intermediario per l’apertura di un conto corrente in pendenza di fallimento deve dichiararsi illegittima. È infatti vero quanto asserito dal rappresentante di parte ricorrente, in ordine ai suoi poteri gestori e, quindi, anche alla facoltà di aprire un conto corrente su cui versare i proventi dell’attività liquidatoria.

Ai sensi dell’art. 31 legge fallimentare, “Il curatore ha l’amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite”. Detto articolo è stato riformato nel senso di svincolare l’azione del curatore all’espressa approvazione di ogni singolo atto da parte del giudice delegato, sottoponendo l’operato del primo solo ad una generale sorveglianza tanto del Giudice Delegato quanto del comitato dei creditori. Parimenti l’art. 34 legge fallimentare prevede al primo comma che “Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore.” Da questa disposizione si deduce che il curatore ha libera scelta quanto all’individuazione dell’intermediario presso cui aprire il conto corrente dedicato alla procedura e che per questo non deve e non può essere richiesta un’autorizzazione al Giudice Delegato o ad altri soggetti. La norma, originariamente introdotta dalla riforma della legge fallimentare del 2005, rappresenta un’importante evoluzione normativa, dal momento che così si è fatto rientrare tra i poteri “originariamente” attribuiti al curatore fallimentare anche quello di individuare e di scegliere la banca o l’ufficio postale presso il quale accendere il conto corrente destinato al deposito delle somme (in precedenza il potere di scelta era rimesso al giudice delegato).

Non sono, pertanto, conferenti le difese dell’intermediario, sprovviste di fondamento in fatto e in diritto.



Rivista di Diritto Bancario Tidona - Il contenuto di questo documento potrebbe non essere aggiornato o comunque non applicabile al Suo specifico caso. Si raccomanda di consultare un avvocato esperto prima di assumere qualsiasi decisione in merito a concrete fattispecie.

Articoli collegati:

  • Revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario. La differenza tra "conto passivo" e "scoperto di conto corrente" 20 Gennaio 2003
  • ABF, Collegio di Coordinamento - Se l’apertura della successione comporti l’estinzione del conto corrente bancario oppure la successione degli eredi nel rapporto contrattuale 24 Dicembre 2019
  • Illegittimi prelievi del curatore dal deposito fallimentare e responsabilità della banca 5 Novembre 2009
  • CASSAZIONE - L’apertura di credito non deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità qualora le sue condizioni risultino previste e disciplinate in un contratto di conto corrente concluso per iscritto 31 Maggio 2019
  • Illegittima segnalazione alle Centrale dei rischi e responsabilità dell’intermediario 3 Febbraio 2010
  • CASSAZIONE - L’apertura di credito conclusa verbalmente e per facta concludentia disciplinata in un separato contratto di conto corrente 19 Novembre 2019

RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO

Magistra Banca e Finanza è la Rivista di Diritto Bancario e Finanziario edita dallo Studio Legale Tidona e Associati. Pubblica dall’anno 1998 approfondimenti e ricerche di diritto bancario e finanziario (Issn – International Standard Serial Number: 2039-7410)

Proponi un articolo alla Rivista

Cerca nella rivista:

Il Cerca Parole del Bancario

Il Cerca Parole del Bancario

Argomenti:

Diritto bancario Diritto Fallimentare e Crisi di impresa Diritto finanziario Notizie dalla Corte

ULTIME PUBBLICAZIONI:

  • Cessione massiva del credito e garanzia dei confidi: spunti e riflessioni (anche) sulla base della sentenza della Cassazione n. 5598 del 28 febbraio 2020

    21 Gennaio 2021
  • Il cliente della banca non ha il diritto di ricevere copia ex art. 119 TUB dei contratti ma delle sole singole operazioni bancarie compiute

    15 Gennaio 2021
  • Cenni sul patto di rotatività del pegno

    14 Gennaio 2021
  • Nuovi requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali

    12 Gennaio 2021
  • Le tecniche comuni per il riciclaggio basato sul commercio (GAFI/FATF) e un indicatore sintetico per individuare le società cartiere (UIF)

    11 Gennaio 2021

Si iscriva alla newsletter di diritto bancario Tidona

Newsletter:

Studio Legale Tidona - Newsletters di Diritto Bancario e Diritto Finanziario

Copyright - Studio Legale Tidona e Associati - Diritto Bancario e Diritto Finanziario

Studio Legale Tidona e Associati - Corso Europa 15 - 20122 Milano (Italy) - Tel. (+39) 02.2953.4819 - P.Iva 05300470969 - Privacy

In questo sito web utilizziamo cookies tecnici per migliorare la Sua navigazione. Continuando la navigazione acconsente al loro uso. Maggiori informazioni alla nostra cookie policy.

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi