ABF – La “prassi” di domandare al curatore fallimentare l’autorizzazione per l’apertura di un conto corrente è illegittima

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Nota a: ABF (Collegio di Roma), Decisione n. 26702 del 20 dicembre 2019

Di Donato Giovenzana – Legale d’impresa

 

La società  ricorrente – società  in liquidazione fallimentare – lamenta l’illegittimità  del rifiuto all’apertura di un conto corrente, opposto dall’intermediario in ragione della mancata produzione di una specifica richiesta documentale formulata dall’intermediario, ossia del c.d. “modulo deposito firme” su cui avrebbe dovuto far apporre la firma al Giudice Delegato al Fallimento, al Cancelliere della Sezione Fallimentare, nonché il timbro della Cancelleria Fallimentare oppure di una “dichiarazione di disponibilità  ad inviare copia dei singoli mandati di pagamento all’Ufficio Postale di radicamento del conto corrente a mezzo fax”.

Precisa al riguardo che ai sensi della Legge Fallimentare, il Curatore è nella piena facoltà  di disporre delle somme della società  sottoposta alla propria autorità  senza il necessario intervento del Giudice ovvero di altro soggetto, pertanto l’unico legittimato alla richiesta di apertura del conto è il Curatore stesso, ragion per cui la documentazione richiesta è illegittima e con sé il rifiuto opposto dalla banca all’apertura del conto corrente.

Secondo il Collegio capitolino, dall’analisi della normativa fallimentare correttamente richiamata da parte ricorrente, la “prassi” seguita dall’intermediario per l’apertura di un conto corrente in pendenza di fallimento deve dichiararsi illegittima. È infatti vero quanto asserito dal rappresentante di parte ricorrente, in ordine ai suoi poteri gestori e, quindi, anche alla facoltà  di aprire un conto corrente su cui versare i proventi dell’attività  liquidatoria.

Ai sensi dell’art. 31 legge fallimentare, “Il curatore ha l’amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite”. Detto articolo è stato riformato nel senso di svincolare l’azione del curatore all’espressa approvazione di ogni singolo atto da parte del giudice delegato, sottoponendo l’operato del primo solo ad una generale sorveglianza tanto del Giudice Delegato quanto del comitato dei creditori. Parimenti l’art. 34 legge fallimentare prevede al primo comma che “Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore.” Da questa disposizione si deduce che il curatore ha libera scelta quanto all’individuazione dell’intermediario presso cui aprire il conto corrente dedicato alla procedura e che per questo non deve e non può essere richiesta un’autorizzazione al Giudice Delegato o ad altri soggetti. La norma, originariamente introdotta dalla riforma della legge fallimentare del 2005, rappresenta un’importante evoluzione normativa, dal momento che così si è fatto rientrare tra i poteri “originariamente” attribuiti al curatore fallimentare anche quello di individuare e di scegliere la banca o l’ufficio postale presso il quale accendere il conto corrente destinato al deposito delle somme (in precedenza il potere di scelta era rimesso al giudice delegato).

Non sono, pertanto, conferenti le difese dell’intermediario, sprovviste di fondamento in fatto e in diritto.


Come citare questo articolo

Donato Giovenzana – Legale d'impresa, “ABF – La “prassi” di domandare al curatore fallimentare l’autorizzazione per l’apertura di un conto corrente è illegittima”, Magistra Banca e Finanza, 11 giugno 2020, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/abf-la-prassi-di-domandare-al-curatore-fallimentare-lautorizzazione-per-lapertura-di-un-conto-corrente-e-illegittima/.

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