ABF Milano: L’importanza, per la Banca, dell’acquisizione dell’atto notorio, in presenza di pratiche successorie con profili di criticità 

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ABF (Collegio di Milano), Decisione n. 2531 del 14 febbraio 2020 (Pubbl. il 1° Giugno 2020)

Tidona Diritto Bancario

Di Donato Giovenzana – Legale d’impresa

ABSTRACT:

In presenza di pretese avanzate da soggetti diversi e di discordanti dichiarazioni circa la qualità  di erede, la banca deve invitare entrambe le parti e produrre documentazione idonea a comprovare la qualità  di erede; infatti, in caso di decesso, la banca è obbligata ad accertare con la massima diligenza quali siano i soggetti che subentrano nei rapporti intestati al de cuius e legittimati ad avere notizie relative a detti rapporti.

È dovere della banca assicurarsi di prestare il proprio servizio a favore di chi appaia almeno formalmente legittimato e, ove emergano dubbi obiettivi, attestarsi su una posizione di prudenza e di rispetto formale della documentazione attestante la devoluzione ereditaria. L’atto notorio deve infatti comprovare, per tramite dell’attestazione di due persone sotto giuramento, che la devoluzione ereditaria avviene in base ad un certo testamento e che questo è l’ultimo conosciuto e non risulta impugnato da alcuno.

 

I FATTI:

  • Il ricorrente ha dapprima presentato all’intermediario, presso cui lo zio defunto intratteneva i propri rapporti, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale affermava di essere erede testamentario del de cuius, a cui ha fatto seguito un verbale, redatto in data 11.12.2018, di pubblicazione di un testamento olografo del 14.03.2007 nel quale il de cuius lo nominava erede, in quanto parente in linea collaterale di terzo grado, in caso di premorienza della moglie;
  • nel frattempo altro soggetto richiedeva notizie sulla successione, presentando un verbale di passaggio agli atti inter vivos di testamento pubblico, ricevuto in data 15.03.2011, con il quale il de cuius revocava tutte le precedenti disposizioni testamentarie e lo nominava erede universale;
  • in presenza di pretese avanzate da soggetti diversi e di discordanti dichiarazioni circa la qualità  di erede, la banca ha invitato entrambe le parti e produrre documentazione idonea a comprovare la qualità  di erede, in quanto, in caso di decesso, la banca è obbligata ad accertare con la massima diligenza quali siano i soggetti che subentrano nei rapporti intestati al de cuius e legittimati ad avere notizie relative a detti rapporti;

 

LA DECISIONE DEL COLLEGIO ABF:

Il Collegio meneghino ricorda che non può configurarsi in capo all’intermediario alcun obbligo di accettare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà , in quanto l’art. 2 del D.P.R. n. 445/2000, nel definire l’ambito di applicazione del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, fa espresso riferimento ai rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione, con i gestori di pubblici servizi e, con i privati, “se e nei limiti in cui gli stessi vi consentano”.

Segnatamente, i rapporti tra banca e cliente, come pure rimarcato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, hanno natura meramente privatistica; pertanto, gli strumenti di semplificazione della documentazione amministrativa trovano applicazione nei limiti in cui la banca li accetti in sostituzione di certificati e questo solamente nell’ambito della propria discrezionalità  (cfr. ABF, Collegio di Napoli, decisione n. 17012/2017, che richiama, sul punto, Cass., II Sez., 30 gennaio 2006, n. 1849). Dal che discende, per altro verso, che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà  non risulta automaticamente utilizzabile – ai fini della prova della qualità  di erede – all’interno del processo civile, “caratterizzato da principi incompatibili con l’equiparazione, a fini probatori, di detta dichiarazione sostitutiva nei due diversi ambiti (ovvero quello amministrativo e quello del processo civile)” (cfr. Cass., Sez. Un., 29 maggio 2014, n. 12065, richiamata da ABF, Collegio di Napoli, decisione n. 17012/2017, cit.).

La discrezionalità  risponde, nel caso in questione con particolare evidenza, ad esigenze di certezza. È dovere della banca assicurarsi di prestare il proprio servizio a favore di chi appaia almeno formalmente legittimato e, ove emergano dubbi obiettivi, come nel caso in esame, attestarsi su una posizione di prudenza e di rispetto formale della documentazione attestante la devoluzione ereditaria. L’atto notorio deve infatti comprovare, per tramite dell’attestazione di due persone sotto giuramento, che la devoluzione ereditaria avviene in base ad un certo testamento e che questo è l’ultimo conosciuto e non risulta impugnato da alcuno.

Nel caso in esame non sembra esservi dubbio che il testamento che favorirebbe parte ricorrente (olografo) sia stato seguito da uno successivo (pubblico) che, oltre a beneficiare un diverso soggetto, ha espressamente revocato ogni precedente volontà : non si capisce, pertanto di cosa possa lamentarsi parte ricorrente nei confronti della banca e di questo arbitro. È evidente che un atto notorio utile ad assecondare la pretesa della parte ricorrente potrà  essere confezionato solo a seguito dell’eventuale accertamento giudiziario della invalidità  del secondo testamento, se parte ricorrente vorrà  proporre la relativa azione e se la stessa avrà  successo.


Come citare questo articolo

Donato Giovenzana – Legale d'impresa, “ABF Milano: L’importanza, per la Banca, dell’acquisizione dell’atto notorio, in presenza di pratiche successorie con profili di criticità ”, Magistra Banca e Finanza, 2 giugno 2020, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/abf-milano-limportanza-per-la-banca-dellacquisizione-dellatto-notorio-in-presenza-di-pratiche-successorie-con-profili-di-criticita/.

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