Documentazione bancaria ex art. 119 TUB: richiesta del cliente, contratti e prova del credito

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Di Maurizio Tidona, Avvocato

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La disciplina dell’accesso alla documentazione bancaria continua a occupare un ruolo centrale nella gestione del rapporto tra banca e cliente. Le più recenti pronunce della Corte di Cassazione — in particolare Cass., sez. I, 28 marzo 2025, n. 8173, e Cass., sez. I, 5 gennaio 2026, n. 251 — inducono a precisare con maggiore rigore i rapporti tra diritto di accesso, obblighi di conservazione e onere della prova del credito.

Il quadro normativo e la distinzione tra documentazione di rapporto e contratto

L’art. 119, comma 4, TUB [1] attribuisce al cliente il diritto di ottenere copia della documentazione inerente alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, con addebito limitato ai soli costi di produzione. L’art. 117 TUB [2] disciplina invece la consegna del contratto, collocandola nel contesto della formazione del rapporto e della validità delle relative pattuizioni.

Si tratta di una distinzione che, sul piano operativo, ha enorme rilevanza.

Da un lato, l’art. 119 TUB regola il diritto del cliente alla conoscibilità della documentazione relativa alle operazioni. Dall’altro, l’art. 117 TUB presidia la disponibilità del titolo contrattuale, con ciò che ne consegue in ordine alla prova della fonte del rapporto e delle condizioni economiche applicate.

La più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il contratto non rientra nella nozione di documentazione inerente a “singole operazioni”: in questo senso si è espressa Cass., sez. I, 5 gennaio 2026, n. 251. La distinzione ha rilievo, perché impedisce di sovrapporre il tema dell’accesso documentale a quello, diverso, della prova del rapporto.

Il limite decennale dell’art. 119 TUB e il diverso piano della prova

L’orientamento ormai consolidato circoscrive l’obbligo di consegna alla documentazione relativa all’ultimo decennio. Questa delimitazione temporale, tuttavia, deve essere ricondotta al suo esatto ambito di operatività.

Il limite dei dieci anni riguarda il diritto di ottenere copia della documentazione in sede stragiudiziale. Non esaurisce, né disciplina, gli obblighi di conservazione che possono discendere da altre fonti normative, né interferisce con il riparto dell’onere probatorio in giudizio.

La distinzione è nota, ma non sempre adeguatamente recepita nelle prassi organizzative.

La banca può trovarsi nella condizione di non essere più tenuta, ai sensi dell’art. 119 TUB, alla consegna della documentazione ultradecennale e, nello stesso tempo, di avere necessità della medesima documentazione per assolvere il proprio onere probatorio nel giudizio in cui agisca per la condanna al pagamento del saldo di conto corrente; documentazione che, secondo l’orientamento consolidato, deve essere prodotta in modo integrale, o quanto meno a decorrere dal primo saldo passivo del cliente, anche se risalente a oltre il decennio.

La giurisprudenza di legittimità, in materia di azione creditoria della banca, richiede infatti la ricostruzione integrale del rapporto mediante produzione degli estratti conto dalla sua origine o, comunque, dal momento necessario a giustificare il saldo preteso. In questa prospettiva si collocano, tra le altre, Cass., 17 novembre 2020, n. 23490; Cass., 24 ottobre 2019, n. 27201; Cass., 2 maggio 2019, n. 11543; Cass., 28 settembre 2018, n. 23313; Cass., 17 aprile 2018, n. 9365; Cass., 26 maggio 2017, n. 13258; Cass., 20 aprile 2016, n. 7972; Cass., 19 settembre 2014, n. 19696; Cass., 27 gennaio 2011, n. 1842; Cass., 24 novembre 2010, n. 23974; Cass., 10 maggio 2007, n. 10692.

Per questa ragione, il limite decennale dell’art. 119 TUB non può essere assunto come parametro sufficiente per costruire le politiche di conservazione documentale.

Il contratto bancario tra obbligo di consegna e interesse probatorio della banca

La giurisprudenza più recente ha precisato che non può ricavarsi dall’art. 117 TUB un diritto generalizzato del cliente a ottenere indefinitamente ulteriori copie del contratto già consegnato. Anche sotto questo profilo, il riferimento è ancora a Cass., sez. I, 5 gennaio 2026, n. 251.

Tale affermazione, corretta sul piano del fondamento normativo del diritto alla consegna, non consente però di ridimensionare la rilevanza del contratto nella gestione del rischio legale dell’intermediario.

Il contratto resta il documento dal quale dipendono:

  • la prova della fonte del rapporto;
  • la verifica della valida pattuizione delle condizioni economiche;
  • la tenuta della pretesa creditoria in sede contenziosa.

La sua indisponibilità espone la banca a contestazioni che possono investire la validità del rapporto o l’applicabilità di interessi, commissioni e spese. Sotto questo profilo resta significativo il rilievo formulato da Corte d’Appello di Milano, 22 maggio 2012, n. 1796, secondo cui il contratto di conto corrente, quale fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti, non può essere considerato privo di rilevanza una volta decorso il decennio, qualora i diritti da esso nascenti non siano prescritti.

Il punto, dunque, non è stabilire se il cliente abbia sempre diritto a una nuova copia, ma rilevare che la disponibilità del contratto resta essenziale per la banca, in funzione difensiva e probatoria.

Richiesta documentale e giudizio

Anche il rapporto tra istanza ex art. 119 TUB e processo richiede una ricostruzione precisa.

La richiesta documentale non costituisce, di per sé, atto interruttivo della prescrizione. A tal fine occorre una manifestazione idonea a esprimere una pretesa creditoria e a costituire in mora il debitore, secondo il modello dell’art. 2943, comma 4, c.c.

Quanto all’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., la Corte di Cassazione ha chiarito che esso può concorrere con il diritto previsto dall’art. 119 TUB, ma presuppone che la documentazione sia stata previamente richiesta alla banca e che questa non abbia adempiuto senza giustificazione. In questo senso si collocano Cass., sez. I, 13 settembre 2021, n. 24641; Cass., sez. I, 10 marzo 2022, n. 7874; Cass., sez. I, 1° agosto 2022, n. 23861; Cass., sez. I, 12 maggio 2023, n. 12993.

Ne deriva che il diritto di accesso conserva una sua autonomia sostanziale, ma non si traduce in un meccanismo processuale sostitutivo dell’onere della prova.

Il danno da omessa consegna della documentazione

Sul terreno risarcitorio, l’elaborazione giurisprudenziale si mantiene su coordinate rigorose. L’omessa consegna della documentazione non comporta, in sé, un danno risarcibile. Occorre la dimostrazione di un pregiudizio effettivo e causalmente riconducibile all’inadempimento.

Su questo punto resta ferma Cass., 21 febbraio 2020, n. 4516, che esclude la possibilità di configurare una condanna, anche generica, al risarcimento del danno in assenza di prova della sua concreta esistenza e della sua attitudine lesiva.

Richieste ex art. 119 TUB e richieste ex art. 15 GDPR

Nella prassi si osserva frequentemente una commistione tra istanze fondate sull’art. 119 TUB e richieste formulate ai sensi dell’art. 15 GDPR. La distinzione, in realtà, è netta.

Il GDPR attribuisce il diritto di accedere ai dati personali oggetto di trattamento. L’art. 119 TUB attribuisce invece il diritto di ottenere copia della documentazione bancaria. I due strumenti rispondono a presupposti e finalità differenti.

Sul punto sono utili ABF, Collegio di Coordinamento, decisione 29 luglio 2015, n. 5856, e ABF, decisione 20 giugno 2018, n. 13194, che distinguono chiaramente il diritto di accesso ai dati dal diritto di ottenere copia di atti e documenti bancari.

La corretta qualificazione della richiesta non ha rilievo solo teorico. Incide sui termini di evasione, sul regime dei costi e sull’ampiezza dell’ostensione.

I costi di produzione della documentazione

Anche il tema dei costi deve essere trattato con precisione. L’art. 119 TUB consente l’addebito dei soli costi di produzione. I Collegi dell’ABF hanno più volte chiarito che rientrano in tale nozione i costi di recupero, riproduzione e invio della documentazione, mentre non è ammissibile una componente che si risolva in compenso dell’attività prestata.

Rilevano, in questo ambito, ABF, decisione 13 dicembre 2019, n. 26234; ABF, decisione 18 giugno 2019, n. 14802; ABF, decisione 7 febbraio 2019, n. 3713; ABF, decisione 10 marzo 2017, n. 2609; ABF, decisione 3 agosto 2020, n. 13677; ABF, decisione 27 marzo 2019, n. 8516; ABF, decisione 4 gennaio 2018, n. 111; ABF, decisione 24 ottobre 2018, n. 22283; ABF, decisione 6 dicembre 2021, n. 24740.

La progressiva digitalizzazione degli archivi documentali rende particolarmente esigente il sindacato sulla congruità dei costi richiesti. Per le banche ciò comporta la necessità di strutturare criteri trasparenti, verificabili e coerenti con il costo effettivamente sostenuto.

Implicazioni organizzative

La materia impone una lettura unitaria.

Occorre distinguere con metodo almeno tre profili:

  • il diritto del cliente alla documentazione relativa alle operazioni, regolato dall’art. 119 TUB e limitato all’ultimo decennio;
  • la disponibilità del contratto, che si collega all’art. 117 TUB e alla prova delle pattuizioni;
  • la documentazione necessaria a sostenere in giudizio il credito della banca, che obbedisce alle regole generali sull’onere della prova e può richiedere archivi ben più ampi di quelli strettamente rilevanti ai fini dell’accesso stragiudiziale.

Per questa ragione, le policy di conservazione documentale non possono essere elaborate assumendo quale unico criterio il limite temporale dell’art. 119 TUB. La valutazione deve tenere conto della durata effettiva dei rapporti, della persistenza di posizioni creditorie, della natura delle contestazioni ricorrenti e dell’esigenza di prova in giudizio del titolo e dell’andamento del rapporto.

Conclusione

La disciplina dell’accesso alla documentazione bancaria incide direttamente sulla capacità della banca di presidiare il contenzioso e di sostenere la prova del proprio credito.

Le criticità non conseguono alla sola delimitazione del diritto alla copia entro il decennio, ma alla corretta distinzione tra obbligo di consegna, obbligo di conservazione ed esigenza probatoria.

Quando questi piani vengono confusi, si può tendere a ritenere sufficiente ciò che, in giudizio, può rivelarsi inadeguato alla protezione della banca, e del credito da essa vantato.


[1] Art. 119 (Comunicazioni periodiche alla clientela), D.Lgs. 385/1993: “1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell’articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione. 2. Per i rapporti regolati in conto corrente l’estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. 3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. 4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.

[2] Art. 117 (Contratti), D.Lgs. 385/1993: “1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. 2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. 3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo. 4. I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. 5. (comma soppresso dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal d.lgs. 14 dicembre 2010, n. 218). 6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. 7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di ((nullità indicate nel comma 6)), si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione. b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l’operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto. 8. La Banca d’Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d’Italia”.


Approfondimento ulteriore riservato

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Come citare questo articolo

Maurizio Tidona, “Documentazione bancaria ex art. 119 TUB: richiesta del cliente, contratti e prova del credito”, Magistra Banca e Finanza, 28 marzo 2026, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/accesso-alla-documentazione-bancaria-e-prova-del-credito-nel-rapporto-tra-artt-119-e-117-tub/.

Attribuzione della fonte

Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione preferita è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

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