ACF – Sull’obbligo di informazione continuativa in capo all’intermediario e sulla prescrizione delle pretese restitutorie e risarcitorie per violazione degli obblighi informativi e di trasparenza

ARGOMENTI
Le banche possono ricevere la segnalazione dei nuovi pareri, delle schede e degli approfondimenti pubblicati da Tidona Giuridica. Richieda l'iscrizione →

Arbitro delle Controversie Finanziarie (ACF) – Decisione n. 2126 dell’8 gennaio 2020

 

Di Donato Giovenzana, Legale d’impresa

 

La controversia sottoposta al vaglio dell’ACF (Arbitro per le controversie finanziarie) concerne il tema del non corretto adempimento, da parte dell’intermediario, degli obblighi inerenti alla prestazione di un servizio di investimento, in particolare sotto il profilo dell’inadempimento agli obblighi di informazione precontrattuale e più in generale di trasparenza.

Il ricorrente lamenta che l’intermediario non gli avrebbe fornito, al momento dell’acquisto, alcuna informazione in merito alla natura, alla provenienza e al rischio insito nelle azioni acquistate, oltre che sulla volatilità  dei corsi di borsa, ed anzi lo avrebbe rassicurato sul basso livello di rischio dell’investimento e sulla solidità  patrimoniale ed economica dell’emittente.

Il ricorrente si duole, altresì, di non aver ricevuto informazioni, nel corso del tempo, sulla crescente rischiosità  del titolo.

Il ricorrente deduce, poi, carenze nell’attività  di profilatura svolta dall’intermediario che avrebbero condotto a una identificazione del suo profilo di investitore non rispondente alla realtà , così inficiando la valutazione di appropriatezza degli investimenti.

Il resistente, per parte sua, eccepisce la prescrizione delle pretese azionate – tanto di quelle restitutorie, eventualmente conseguenti alla declaratoria di nullità , tanto di quelle risarcitorie collegate ad inadempimenti che attengono alla fase genetica dell’investimento – rilevando che gli acquisti a titolo oneroso e i contestati inadempimenti risalgono al giugno 2007 e che, invece, il primo atto interruttivo della prescrizione, da identificarsi con il reclamo dell’aprile 2018, è intervenuto oltre il termine decennale di cui all’art. 2946 c.c.

Il resistente contesta quanto dedotto ex adverso in merito all’inadempimento agli obblighi di informazione precontrattuale, sostenendo che l’assunto del ricorrente sarebbe smentito dalla copia degli ordini di acquisto regolarmente sottoscritti, e segnala l’inesistenza di un obbligo di informazione successiva, dal momento che il servizio prestato era soltanto quello di esecuzione di ordini.

 

Per il Collegio adito, l’eccezione di prescrizione delle pretese azionate – tanto restitutorie, eventualmente conseguenti alla ritenuta nullità  delle operazioni di acquisto, quanto risarcitorie – è indiscutibilmente fondata; infatti, per l’ACF, la prescrizione del diritto alla restituzione di somme di denaro corrisposte in base a un titolo contrattuale affetto da nullità  inizia pacificamente a decorrere – secondo giurisprudenza della Cassazione consolidata e costante – dal momento in cui è stata eseguita la prestazione che si assume sine titulo. Dunque, applicando il principio in questione alle operazioni di acquisto di strumenti finanziari il dies a quo della prescrizione del diritto alla restituzione delle somme impiegate nell’investimento si identifica con il giorno in cui quest’ultimo è stato effettuato.

Parimenti l’ACF ha più volte chiarito che il dies a quo della decorrenza del termine decennale di prescrizione della pretesa risarcitoria – che si faccia valere tanto sul fondamento dell’inadempimento gli obblighi di corretta informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari quanto sul fondamento dell’inadempimento di altri obblighi, come quelli inerenti alla profilatura, che attengono pur sempre alla fase genetica dell’investimento – si deve necessariamente indentificare con quello in cui l’inadempimento si consuma, e in cui si realizza, conseguentemente la lesione del bene protetto, ossia la lesione del diritto del cliente di poter orientare consapevolmente le proprie scelte di investimento. Non può essere, invece, seguita la tesi che vuole identificare il dies a quo nel giorno in cui si manifesta la perdita sull’investimento compiuto, giacché tale esito non solo rappresenta la normale alea implicita in ogni investimento ma – specie quando si manifesta, come nel caso, a distanza di molti anni dalla decisione di compiere l’operazione – costituisce anche un evento che non necessariamente può dirsi una conseguenza immediata e diretta, in termini causali, dell’inadempimento agli obblighi che devono essere assolti nella fase precontrattuale da parte dell’intermediario.

A proposito, poi, dell’inadempimento dell’intermediario agli obblighi di informazione c.d. “continuativa”, nel caso in esame, secondo l’ACF, viene in rilievo un semplice servizio di negoziazione per conto proprio e di esecuzione di ordini, al quale non si correla, allora, alcun obbligo di informazione continuativa, che è configurabile, invece, solo rispetto al servizio di consulenza, nella specie però, all’evidenza non configurabile.


Come citare questo articolo

Donato Giovenzana, “ACF – Sull’obbligo di informazione continuativa in capo all’intermediario e sulla prescrizione delle pretese restitutorie e risarcitorie per violazione degli obblighi informativi e di trasparenza”, Magistra Banca e Finanza, 16 gennaio 2020, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/acf-sullobbligo-di-informazione-continuativa-in-capo-allintermediario-e-sulla-prescrizione-delle-pretese-restitutorie-e-risarcitorie-per-violazione-degli-obblighi-informativi-e-di-traspar/.

Attribuzione della fonte

Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

Le banche possono ricevere la segnalazione dei nuovi pareri, delle schede e degli approfondimenti pubblicati da Tidona Giuridica. Richieda l'iscrizione →
Le informazioni contenute in questo sito web e nella rivista "Magistra Banca e Finanza" sono fornite solo a scopo informativo e non possono essere ritenute sostitutive di una consulenza legale. Nessun destinatario del contenuto di questo sito, cliente o visitatore, dovrebbe agire o astenersi dall'agire sulla base di qualsiasi contenuto incluso in questo sito senza richiedere una appropriata consulenza legale professionale, da un avvocato autorizzato, con studio dei fatti e delle circostanze del proprio specifico caso legale.