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Di Maurizio Tidona, Avvocato
Ci riferiamo alla possibilità per la banca di addebitare al cliente voci di spesa relative a servizi prestati in via occasionale, tra i quali rientrano per l’appunto, per quanto qui rileva: [1]
- le dichiarazioni di terzo ex art. 547 c.p.c. e la successiva gestione di pignoramenti presso terzi;
- la gestione dei pignoramenti esattoriali ex art. 72-bis del D.P.R. 602/1973;
- le risposte alle richieste, sempre da parte dell’agente della riscossione, di dichiarazioni stragiudiziali ex art. 75-bis del D.P.R. 602/1973 sull’esistenza presso la banca di somme ed altri beni di proprietà di debitori iscritti a ruolo (spesso inviate per centinaia o migliaia di nominativi, in unica richiesta);
- la gestione dei sequestri civili e penali.
Se la banca abbia previsto in contratto l’addebitabilità delle spese e compensi relativi a tali attività non vi è dubbio sulla legittimità della pretesa e del conseguenziale addebito alla clientela dei costi di gestione indicati.
Più frequentemente però tali spese e compensi non sono previsti in contratto; molto spesso sono soltanto pubblicizzati nei fogli informativi pubblicati sul sito internet o esposti nelle filiali della banca.
I fogli informativi contengono tutte le informazioni sull’intermediario, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche dell’operazione o del servizio offerto.
Il foglio informativo, avendo una funzione prettamente pubblicitaria (e cioè di trasmissione di informazioni alla clientela), non ha un contenuto negoziale e non necessita per questo della sottoscrizione del cliente. [2]
La banca, al fine di informare la clientela delle condizioni contenute nei fogli informativi, deve solamente metterli a disposizione nei propri locali, aperti al pubblico, od anche tramite la pubblicazione sul proprio sito internet. [3] [4]
Nel caso in cui i fogli informativi, esposti al pubblico e/o pubblicati nel sito internet, prevedano anche la possibilità di addebito di costi relativi a servizi occasionali resi dalla banca, la banca può legittimamente addebitare al cliente i relativi costi, purchè la banca:
1) mantenga evidenza dell’operazione compiuta in favore o relativamente al cliente;
2) dia conferma e/o notizia tempestivamente al cliente dell’operazione eseguita in suo favore, o relativamente allo stesso, in forma scritta o con altro supporto durevole (ad esempio anche con un messaggio di posta elettronica anche non certificata), indicando il prezzo praticato, le commissioni e le spese addebitate.
L’addebito dei costi relativi ai servizi occasionali è possibile, come anticipato, anche se essi non siano previsti nel contratto sottoscritto da cliente.
La Banca d’Italia, nelle disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, ha confermato che la forma scritta non è obbligatoria per le operazioni ed i servizi prestati in via occasionale, purchè la banca, come anticipato, mantenga evidenza dell’operazione ed invii al cliente conferma dell’operazione, con indicazione del prezzo, commissioni e spese addebitate. [5]
Per quanto riguarda eventuali altri costi, diversi da quelli relativi a servizi od operazioni occasionali, la banca non potrà addebitare gli stessi se essi non siano previsti espressamente nel contratto sottoscritto dal cliente.
Questo in quanto in linea generale – con la sola eccezione relativa alle operazioni e servizi occasionali – la pubblicazione di condizioni economiche solo sul foglio informativo, ma non anche in contratto, non soddisfa il requisito imposto dall’art. 117, comma 4 TUB [6] di indicare in contratto ogni prezzo e condizione pattuiti (si veda: ABF, Decisione n. 282 del 14/01/2013). [7] [8]
Note:
[1] Oltre le casistiche indicate, rientrano nei servizi prestati in via occasionale dalla banca; il rilascio di certificazioni ed attestazioni; la gestione delle pratiche di successione, di ammortamento di assegni ed altri titoli; gli accertamenti bancari di natura tributaria o fiscale; le emissioni di assegni circolari; l’incasso di vincite; la gestione e contazione della moneta metallica; le risposte alle istanze della magistratura; ogni altra casistica di servizi prestati dalla banca in via occasionale.
[2] La finalità pubblicitaria del foglio informativo emerge dall’art. 117, comma 6 TUB, che stabilisce: “Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. La banca non può quindi applicare condizioni più sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nei fogli informativi.
[3] Nella Sezione V (Tecniche di comunicazione a distanza); Paragrafo 2.2 (Informativa precontrattuale) delle disposizioni della Banca d’Italia sulla trasparenza delle operazioni e servizi bancari è espressamente prevista la possibilità per la banca di pubblicare i fogli informativi sul proprio sito internet: “Gli intermediari e gli altri soggetti incaricati dell’offerta di operazioni e servizi bancari e finanziari che hanno un sito internet pubblicano sul sito le Guide e i fogli informativi relativi alle operazioni e ai servizi offerti”. La banca pertanto può pubblicare i fogli informativi anche sul proprio sito internet.
[4] La Banca d’Italia ha chiarito nelle disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari che i documenti si intendono messi a disposizione del cliente quando “questi può portarne gratuitamente con sé una copia dopo averla richiesta o prelevata direttamente.
[5] In relazione alle operazioni o servizi occasionali, la Banca d’Italia, sempre nelle disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e servizi bancari, stabilisce (SEZIONE III “Contratti”, Paragrafo 2 “Forma e conclusione dei contratti”) che: “La forma scritta non è obbligatoria per: a) le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di contratti redatti per iscritto; b) le operazioni e i servizi prestati in via occasionale – quali, ad esempio, acquisto e vendita di valuta estera contante, emissione di assegni circolari – purché il valore complessivo della transazione non ecceda 5.000 euro e a condizione che l’intermediario: – mantenga evidenza dell’operazione compiuta; – consegni o invii tempestivamente al cliente conferma dell’operazione in forma scritta o su altro supporto durevole, indicando il prezzo praticato, le commissioni e le spese addebitate”.
[6] Art. 117 (Contratti), comma 4 TUB: “4. I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.
[7] ABF (Decisione n. 282 del 14/01/2013: “Le condizioni contrattuali sottoscritte dal ricorrente al momento dell’apertura del conto corrente presso la banca resistente non prevedono né la commissione dello 0,25% sull’importo di ogni assegno estero, né la commissione ulteriore di € 9,90 per ogni assegno. Com’è noto, la pubblicazione di tali condizioni economiche sul foglio informativo disponibile sul sito Internet della banca resistente non soddisfa il requisito della forma scritta che è posto dall’art. 117, 4° comma, t.u.b.”.
[8] Diversamente, se la banca addebitasse al cliente voci di spesa (comunque differenti da quelle relative ai servizi occasionali) presenti solo sul foglio informativo ma non anche in contratto, sussisterebbe il rischio di contestazione da parte del cliente, per l’addebito, di voci non incluse nel contratto, con obbligo della banca di restituzione di quanto ricevuto. Il cliente potrebbe difatti contestare che con l’omissione in contratto di alcune voci di spesa presenti invece nei fogli informativi, la banca abbia rinunziato alle stesse.
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