Adeguamento delle politiche, procedure e controlli interni degli Intermediari bancari e finanziari alle nuove disposizioni della IV Direttiva Europea in materia di Antiriciclaggio n. 2015/849/UE

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1° febbraio 2017

Di Emanuela Montanari

San Marino

Gli Intermediari bancari e finanziari dovranno adeguare le proprie politiche, procedure e controlli interni alle nuove disposizioni che verranno introdotte dalla IV Direttiva Europea in materia di Antiriciclaggio n. 2015/849/UE modificata per effetto degli emendamenti proposti dalla Commissione Europea in data 5/7/2016 e definiti dal Consiglio il 19/12/2016.

Nel presente scritto si evidenziano le principali novità  contenute nella Decisione del Consiglio in merito alle proposte di emendamenti della Commissione Europea.

Premessa

Le nuove disposizioni hanno lo scopo di rafforzare i presidi contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo attraverso l’istituzione di registri centralizzati a livello statale contenenti le informazioni sui titolari effettivi e sui titolari di conti di pagamento e rapporti continuativi accesi presso intermediari finanziari.

Tali presidi saranno altresì rafforzati dallo scambio di informazioni fra le autorità  di vigilanza che non potrà  essere ostacolato dalla differente definizione dei reati nelle varie legislazioni nazionali, dall’esistenza di un reato presupposto o da motivi di ordine fiscale.

Infine benché l’art. 40 preveda l’obbligo di conservazione delle registrazioni introducendo l’abolizione dell’obbligo di registrazione in Archivio Unico Informatico, come previsto anche nella consultazione del Decreto Legislativo n. 231/2007, l’istituzione del registro centrale degli intestatari e dei titolari effettivi dei conti di pagamento sembra andare contro tale nuova previsione normativa

Il quadro normativo

Il quadro normativo comunitario in materia di antiriciclaggio si sta evolvendo anche al fine di combattere i rischi connessi al finanziamento del terrorismo. Per questo scopo la Commissione Europea ha proposto e il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno approvato la seguente regolamentazione:

– la Direttiva 849/2015/UE cd. IV Direttiva antiriciclaggio del 20/5/2015 che si applicherà  dal 26/6/2017

– il Regolamento 847/2015/UE in materia di trasferimento di fondi per via elettronica del 20/5/2015 che si applicherà  dal 26/6/2017

– una proposta di emendamenti per la modifica della Direttiva 849/2015/UE cd. IV Direttiva antiriciclaggio COM (2016) 450 final del 5.7.2016 definita dal Consiglio il 19/12/2016

– la proposta di Regolamento Delegato della Commissione del 14/7/2016 C (2016) 4180 final che integra la direttiva (UE) 2015/849 individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche

Piano d’azione contro il terrorismo

In data 21/12/2016 la Commissione europea ha adottato un pacchetto di misure per potenziare la capacità  dell’UE di combattere il finanziamento del terrorismo e della criminalità  organizzata sulla base degli impegni assunti nel piano d’azione di lotta contro il finanziamento del terrorismo del febbraio 2016.

Le proposte presentate dalla Commissione completeranno e rafforzeranno il quadro giuridico dell’UE in materia di riciclaggio di denaro, flussi illeciti di denaro contante e congelamento e confisca di beni. In particolare i provvedimenti proposti sono i seguenti:

– Regolamento per rafforzare il riconoscimento reciproco degli ordini di congelamento e confisca dei proventi di reato

– Direttiva per combattere il riciclaggio di denaro mediante il diritto penale

– Regolamento sui controlli sul denaro contante.

Novità  principali introdotte dalla proposta di modifica della Direttiva 849/2015/UE cd. IV Direttiva antiriciclaggio COM (2016) 450 final del 5.7.2016 definita dal Consiglio il 19/12/2016

La Commissione europea ha adottato il 5 luglio 2016 una proposta di modifica della Direttiva 2015/849/UE in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo (cd. IV direttiva antiriciclaggio). L’entrata in vigore della Direttiva originariamente prevista il 26/6/2017 era stata anticipata al 1/1/2017 dalla proposta di emendamenti approvati dalla Commissione Europea. Il Consiglio ha definito gli emendamenti proposti il 19/12/2016 confermando l’entrata in vigore della IV Direttiva il 26/6/2017.

Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della Direttiva (26/6/2019) dovranno essere istituiti i registri contenenti le informazioni sui titolari effettivi di società , trust e accordi legali, mentre entro 36 mesi dalla predetta data (26/6/2020) ne dovrà  essere completata l’attuazione e dovranno essere istituiti altresì i registri centralizzati inerenti i dati informativi sui titolari dei conti di pagamento da parte degli Stati membri.

Le modifiche alla direttiva (UE) 2015/849 invece dovranno essere recepite entro 12 mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Gli scopi della Direttiva evidenziati nell’ambito dell’analisi dei “Considerando”.

Fra i considerando si evidenziano le principali modifiche introdotte:

a) La necessità  di estendere il campo di applicazione della direttiva (UE) 2015/849, in modo da includere fra i soggetti obbligati i fornitori di servizi di cambio tra valute virtuali e la possibilità  delle autorità  competenti di monitorare attraverso soggetti obbligati l’uso di valute virtuali. L’anonimato delle valute virtuali permette il loro potenziale uso improprio a fini criminali, pertanto le FIU nazionali dovrebbero essere in grado di associare gli indirizzi di valuta virtuale con l’identità  del proprietario delle stesse.

b) L’obbligo dei soggetti destinatari di applicare obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela nei confronti di persone fisiche o giuridiche stabilite o operanti con in paesi terzi ad alto rischio per gestire e mitigare tali rischi. Ciascuno Stato membro dovrà  stabilire a livello nazionale, il tipo di misure di due diligence rafforzate da adottare nei confronti di clienti ubicati o operanti con paesi terzi ad alto rischio.

c) La necessità  di ridurre ulteriormente i limiti e gli importi massimi applicabili alle carte prepagate in base ai quali i soggetti obbligati sono autorizzati a non applicare le misure di adeguata verifica della clientela. Si ritiene essenziale abbassare le soglie esistenti per l’uso delle carte prepagate anonime e obbligare l’identificazione della clientela nel caso di operazioni di pagamento qualora l’importo dell’operazione sia superiore a euro 50. La soglia zero dovrà  essere applicato a tutte le transazioni di pagamento a distanza.

d) L’obbligo per le UIF di scambiare ogni informazione rilevante per le analisi relative al riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo a prescindere dal tipo di reato presupposto e anche se il tipo di reato associato non è identificato al momento dello scambio. Le UIF non dovrebbe rifiutare lo scambio di informazioni per mancanza di identificazione del reato presupposto, per le diverse caratteristiche delle legislazioni nazionali in materia penale o per le differenti definizioni del reato presupposto. Le differenze nelle definizioni nazionali di alcuni reati presupposto che non sono armonizzate ai sensi della normativa europea, come ad esempio i reati fiscali, non deve ostacolare lo scambio di informazioni tra UIF e verso le autorità  competenti.

e) L’obbligo di tenuta di registri centralizzati contenenti l’identità  dei titolari di rapporti continuativi e di conti di pagamento, dei relativi procuratori, esecutori, delegati e titolari effettivi. Le FIU dovranno poter accedere in ogni momento assicurando la riservatezza delle informazioni nei confronti delle autorità  diverse dall’Autorità  Giudiziaria competente in materia penale. L’/impegno al rispetto della privacy e alla tutela dei dati personali contenuti nei registri centralizzati dovrà  avvenire stabilendo periodi di conservazione equivalenti a quelli previsti dalla legge antiriciclaggio. L’interconnessione dei registri centrali dovrà  essere realizzata attraverso la piattaforma centrale europea istituita dalla direttiva 2009/101/UE. L’accesso ai dati contenuti nel registro al pubblico o a chi abbia un interesse legittimo saranno definiti tenendo conto della riservatezza e della tutela dei dati personali e richiederà  la registrazione on-line al fine di identificare chiunque richieda informazioni.

f) Saranno definite in maniera uniforme in tutta l’UE le strutture giuridiche e gli accordi legali che devono essere considerati simili ai trust per effetto delle loro funzioni. Pertanto, ogni Stato membro è tenuto a identificare tali strutture giuridiche simili ai trust che determinano una separazione tra la proprietà  (intestatario) e la titolarità  effettiva e devono comunicarle alla Commissione per la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entro il 2020, la Commissione valuterà  se tutti i trust ed istituti giuridici che hanno una struttura e funzione simile e i loro beneficiari siano stati identificati e assoggettati agli obblighi definiti nella direttiva applicando le regole sulla registrazione uniformi a quelle previste per le società .

g) La supervisione della effettiva attuazione della politica di gruppo in materia di AML/CFT dovrà  avvenire in conformità  con i principi e le modalità  di vigilanza su base consolidata come previsto dalla legislazione settoriale europea.

h) La possibilità  di effettuare l’identificazione e la verifica dei dati di persone fisiche e giuridiche a distanza con le modalità  stabilite da Regolamento (UE) n 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamenti apportati al testo della Direttiva 849/2015/UE

Di seguito si evidenziano le modifiche che dovranno essere recepite dagli Stati Membri.

1. Estensione dei Soggetti obbligati sottoposti agli obblighi previsti dalla Direttiva

Fra i soggetti obbligati che devono adempiere agli obblighi imposti dalla Direttiva sono inclusi i fornitori di servizi di cambio tra le valute virtuali e i soggetti che forniscono chiavi crittografiche per memorizzare e trasferire le valute virtuali.

Per “valute virtuali” si intende una rappresentazione digitale di un valore che può essere trasferita in modo digitale, memorizzata o negoziata e accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, ma non ha corso legale e che non rappresenta banconote, monete, moneta scritturale o elettronica.

2. Applicazione di misure semplificate di adeguata verifica ai pagamenti eseguiti tramite moneta elettronica

La possibilità  per i soggetti designati di applicare misure di semplificata verifica della clientela nelle operazioni eseguite tramite moneta elettronica è consentita solo per strumenti di pagamento non ricaricabili e con un importo massimo memorizzato elettronicamente non superiore a 150 euro e la deroga non si applica in caso di ritiro in contanti del valore monetario della moneta elettronica per importi superiori a 50 euro.

La novità  è costituita inoltre dalle operazioni di pagamento a distanza nelle quali alla clientela si devono applicare misure di identificazione. È consentito evitare tali misure qualora l’importo versato non superi i 50 euro nei primi 36 mesi dall’entrata in vigore della direttiva e quindi fino al 26/6/2020.

Inoltre i soggetti obbligati devono consentire l’uso di carte prepagate anonime emesse da paesi terzi solo qualora l’emittente dimostri di aver requisiti equivalente a quelli stabiliti per le operazioni di pagamento basate su carte stabilite dal Regolamento 2015/751/UE ed è data loro la possibilità  di non accettare pagamenti eseguiti tramite carte prepagate anonime.

3. Identificazione della clientela

I soggetti obbligati sottoposti alla Direttiva hanno la possibilità  di identificare il cliente sulla base di mezzi di identificazione elettronica e servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n 910/2014.

4. Obblighi di adeguata verifica della clientela

Gli enti obbligati devono applicare le misure di adeguata verifica della clientela, non solo ai nuovi clienti, ma anche ai clienti preesistenti sulla base del rischio o quando le circostanze lo rendano necessario a causa di un cambiamento verificatosi sotto il profilo oggettivo o soggettivo della clientela. L’ente obbligato dovrà  contattare il cliente allo scopo di rivedere tutte le informazioni utili, ivi incluse quelle relative al titolare effettivo ai sensi della direttiva 2011/16/UE che ha introdotto lo scambio di informazioni.

I soggetti obbligati altresì non possono consentire l’apertura di un rapporto bancario prima di aver assolto gli obblighi di adeguata verifica. Nel caso in cui l’ente creditizio o finanziario proceda con l’apertura del rapporto, deve assicurare che né il cliente né eventuali altri soggetti per suo conto possano effettuare operazioni fino al completo adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

5. Misure rafforzate di adeguata verifica con paesi terzi ad alto rischio

Nei confronti dei rapporti o delle operazioni eseguite da clienti ubicati o che operano con paesi terzi ad alto rischio i soggetti obbligati devono applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela per gestire e mitigare adeguatamente i rischi.

Tali misure, che con gli emendamenti apportati sono state puntualmente individuate, sono:

a) ottenere ulteriori informazioni sul cliente e il beneficiario;

b) ottenere ulteriori informazioni sulla natura del rapporto, sulla provenienza dei fondi e sulla fonte della ricchezza e del patrimonio del cliente e del beneficiario;

c) ottenere informazioni sulle motivazioni che giustificano le operazioni previste o eseguite;

d) ottenere l’autorizzazione dei dirigenti per avviare o proseguire il rapporto commerciale;

e) effettuare il monitoraggio del rapporto, aumentando il numero e la tempistica dei controlli;

f) effettuare il primo pagamento tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio soggetto a norme equivalenti rispetto a quelle contenute nella presente direttiva.

Oltre a tale misure gli enti obbligati devono applicare misure di mitigazione supplementari verso i paesi terzi ad alto rischio che sono:

a) prevedere ulteriori misure rafforzate di adeguata verifica

b) rafforzare i meccanismi di segnalazione di operazioni sospette

c) limitare i rapporti e le operazioni eseguite con persone fisiche o giuridiche ubicati in paesi terzi ad alto rischio.

Inoltre le autorità  di vigilanza dovranno:

a) non autorizzare la costituzione di succursali o uffici di rappresentanza nei predetti paesi che non dispongono di adeguati sistemi CFT/AML;

b) provvedere affinché i soggetti obbligati revisionino le esposizioni o, se necessario, pongano fine a rapporti di corrispondenza con i soggetti obbligati ubicati nei paesi in questione;

c) sottoporre a una maggiore vigilanza da parte di audit esterni le succursali di entità  o le entità  facenti parte di gruppi finanziari con sede nel paese in questione.

Gli Stati membri devo o comunicare alla Commissione le misure suddette prima di emanarle o applicarle.

6. Misure rafforzate di adeguata verifica con persone politicamente esposte

Nei confronti di persone politicamente esposte nazionali è consentita l’applicazione di misure di adeguata verifica della clientela ordinarie, a condizione che non sia rilevato un rischio complessivo più elevato, evitando l’autorizzazione dell’alta dirigenza, di verificare l’origine del patrimonio e dei fondi della clientela ed esercitare un controllo rafforzato del rapporto.

7. Adeguata verifica attraverso soggetti terzi

Saranno previste misure adeguate che assicurino agli enti obbligati che si avvalgono di soggetti terzi per eseguire l’adeguata verifica della clientela di poter ottenere dal soggetto terzo immediatamente, su richiesta, copia dei dati d’identificazione e di verifica, compresi i dati ottenuti attraverso mezzi di identificazione elettronica di cui al regolamento (UE) n 910/2014 e altro documento riguardante l’identità  del cliente o del titolare effettivo.

8. Titolare effettivo

Le società  e le altre entità  giuridiche saranno tenute a conservare le informazioni sul titolare effettivo che dovranno essere contenute in un registro centrale (registro delle imprese) ed accessibili nei confronti:

a) delle autorità  competenti, ivi incluse le autorità  fiscali, e delle FIU, senza alcuna restrizione;

b) dei soggetti obbligati, nell’ambito degli obblighi di adeguata verifica della clientela;

c) di qualsiasi persona o organizzazione che possa dimostrare un interesse legittimo

Le predette tipologie di soggetti dovranno disporre del nome, della data di nascita, del paese di residenza del titolare effettivo, nonché della natura degli interessi detenuti.

L’accesso alle informazioni sul titolare effettivo dovrà  essere conforme alle norme sulla protezione dei dati personali e potrà  essere consentito previa registrazione on-line da parte del richiedente e al pagamento di una tassa non superiore ai costi amministrativi.

Nell’apertura di un nuovo rapporto con una persona giuridica o un’entità  o altro ente o accordo legale i soggetti obbligati devono raccogliere la documentazione comprovante la registrazione delle informazioni sul titolare effettivo nel registro centrale.

I registri centrali saranno interconnessi tramite la piattaforma centrale europea di cui alla direttiva 2009/101/CE intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie richieste alle società  per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi.

9. Trust e Titolare effettivo

Le regole previste nei confronti del titolare effettivo si applicano anche ai trust e altri tipi di istituti giuridici aventi una struttura e funzioni simili (Fiducie, Treuhand o fideicomiso). Gli Stati membri individuano le caratteristiche degli istituti a cui dovrà  essere applicata la direttiva.

I trustee dovranno ottenere informazioni sempre aggiornate sul titolare effettivo includendo per tale: il disponente, il trustee, il guardiano, i beneficiari e ogni altra persona fisica che esercita il controllo sul trust.

Le informazioni sul titolare effettivo del trust sono registrate in un registro centrale come quello previsto per le società  e l’accesso è previsto nei confronti degli stessi soggetti.

I trust sono stabiliti nello Stato in cui è residente il Trustee.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le categorie dei trust e degli istituti giuridici assimilati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva e alla scadenza di tale termine la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea tale l’elenco. Entro il 26 giugno 2020, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio di valutare se tutti i predetti istituti giuridici sono stati identificati e assoggettati agli obblighi della direttiva adottando, se del caso, le misure necessarie. La Commissione inoltre stabilirà  le procedure necessarie per l’interconnessione dei registri centrali degli Stati membri.

10. Obblighi di registrazione

È prevista l’istituzione di registri centralizzati che permettano l’identificazione di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga e controlli conti di pagamento identificati dall’IBAN nell’ambito di ogni Stato membro che notificano altresì alla Commissione le caratteristiche di tali registri.

Le informazioni contenute nei predetti registri sono direttamente accessibili alle UIF e alle autorità  competenti in materia di antiriciclaggio. Le seguenti informazioni devono essere registrate:

– per il titolare del conto, il titolare effettivo, il beneficiario e qualsiasi altra persona che agisce per conto del cliente: il nome e tutti i dati identificativi.

– per il conto di pagamento: il numero IBAN e la data di apertura del conto e chiusura.

11. Fornitori di servizi di cambio di valute virtuali

I fornitori di servizi di cambio di valute virtuali e di portafogli di custodia, i cambiavalute, gli uffici per l’incasso di assegni, i prestatori di servizi relativi a società  o trust, i prestatori di servizi di gioco d’azzardo dovranno ottenere una licenza, dovranno essere registrati e regolamentati. Inoltre devono essere necessariamente assicurati i requisiti di professionalità  e onorabilità  dei dirigenti e dei titolari effettivi.

La Commissione potrà  presentare entro il 26/6/2019 proposte anche per quanto riguarda le valute virtuali, e la possibilità  di istituire un registro centrale dell’identità  degli utenti accessibile alle FIU e una auto-dichiarazione da parte degli utenti stessi per l’uso valuta virtuale.

12. Cooperazione fra le Autorità  di vigilanza

Le autorità  competenti dello Stato membro in cui è stabilita l’impresa madre, nel caso di enti creditizi e finanziari che fanno parte di un gruppo, devono collaborare con le autorità  competenti degli Stati membri in cui sono stabilite le istituzioni che fanno parte del gruppo e devono supervisionare l’effettiva attuazione delle politiche e delle procedure a livello di gruppo. Nel caso emittenti di moneta elettronica e prestatori di servizi di pagamento, che sono stabiliti in un territorio in forma diversa da una succursale e la cui sede centrale è situata in un altro Stato membro, deve essere nominato un punto di contatto centrale nel proprio territorio per assicurare il rispetto delle norme AML/CFT per conto dell’ente che ha effettuato la nomina e facilitare la vigilanza da parte delle autorità  competenti.

Inoltre nell’ambito dello scambio di informazioni fra le autorità  competenti non è possibile rifiutare una richiesta di assistenza per il fatto che:

– la richiesta coinvolga la materia fiscale;

– la legislazione nazionale imponga ai soggetti obbligati la segretezza o riservatezza;

– vi è un procedimento in corso nello Stato membro richiesto;

– la natura dell’autorità  richiedente è diversa da quella dell’autorità  richiesta.

Infine le FIU si scambiano, spontaneamente o su richiesta, tutte le informazioni che possono essere utili per l’analisi di informazioni relative a riciclaggio o finanziamento del terrorismo e la persona fisica o giuridica coinvolta, a prescindere dal tipo di reati presupposto associati e anche se il tipo di reati presupposto associati non è identificato. Le differenze previste dalle leggi nazionali tra le definizioni dei reati non devono ostacolare lo scambio di informazioni.

Le autorità  di vigilanza sono vincolate dal segreto professionale e le informazioni riservate possono essere comunicate solo in forma aggregata senza identificare i singoli istituti, salvi i casi disciplinati dal diritto penale.

Esse possono utilizzare le informazioni ricevute nell’esercizio delle funzioni assegnate o nei procedimenti giudiziari. La cooperazione comprende anche la possibilità  di condurre indagini per conto di una autorità  richiedente e il successivo scambio di informazioni.

Tali autorità  di vigilanza possono concludere accordi di collaborazione che prevedono lo scambio di informazioni anche con autorità  di paesi terzi sulla base della reciprocità  e solo se le informazioni comunicate beneficino del segreto d’ufficio.

Le informazioni scambiate sono utilizzate solo con il consenso esplicito delle autorità  che le hanno fornite e solo per gli scopi previsti nell’accordo.

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Come citare questo articolo

Emanuela Montanari, “Adeguamento delle politiche, procedure e controlli interni degli Intermediari bancari e finanziari alle nuove disposizioni della IV Direttiva Europea in materia di Antiriciclaggio n. 2015/849/UE”, Magistra Banca e Finanza, 1 febbraio 2017, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/adeguamento-delle-politiche-procedure-e-controlli-interni-degli-intermediari-bancari-e-finanziari-alle-nuove-disposizioni-della-iv-direttiva-europea-in-materia-di-antiriciclaggio-n-2015-849-ue/.

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