AMLA (Anti Money Laundering Authority) – La nuova autorità  europea per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo

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Di Antonio Pezzuto, ex Dirigente della Banca d’Italia

1. Premessa

Il 21 luglio 2021 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento che istituisce una nuova autorità  di vigilanza sovranazionale per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), denominata AMLA (Anti Money Laundering Authority). La proposta fa parte del pacchetto legislativo (AML Package) mirato a rafforzare le regole europee in materia di AML/CFT[1], che si compone di:

i) un regolamento relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

ii)una direttiva relativa ai meccanismi che gli Stati membri dovranno istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini ML/FT e che è destinata ad abrogare la Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio);

iii) la revisione del Regolamento (UE) 2015/847 che estende gli obblighi di tracciabilità  alle cripto-attività .

In seguito al parere della BCE del 16 febbraio 2022, cui per brevità  si fa rinvio, il 29 giugno 2022 è stata presentata una nuova versione della proposta[2], che esprime la posizione del Consiglio europeo sul tema.

La proposta istitutiva dell’AMLA è costituita da 93 articoli suddivisi in 5 capi ed individua, come obiettivo primario dell’Authority[3], la tutela dell’interesse generale dell’Unione, la stabilità  del sistema finanziario e il buon funzionamento del mercato interno. Come previsto, l’AMLA dovrebbe iniziare ad operare dal 1° gennaio 2023

 

2. Compiti e poteri dell’AMLA

I compiti dell’Authority possono essere distinti in cinque macro categorie a seconda che abbiano per oggetto i rischi di ML/FT; i “soggetti obbligati selezionati”, ossia i soggetti considerati maggiormente rischiosi; le autorità  europee di supervisione finanziaria; le autorità  europee di supervisione non finanziaria; le Financial Intelligence Unit (FIU) degli Stati membri.

 

2.1. Compiti relativi ai rischi di ML/TF

Per quel che concerne i rischi di ML/FT, i compiti dell’Authority si sostanziano nel:

a) monitorare gli sviluppi del mercato interno e valutare le minacce e le vulnerabilità ;

b) raccogliere e analizzare informazioni in merito alle carenze riscontrate nell’applicazione delle norme AML/CFT da parte dei soggetti obbligati, sulla loro esposizione al rischio, sulle sanzioni irrogate e sugli interventi correttivi richiesti;

c) sostenere e rafforzare la cooperazione e gli scambi di informazioni tra i soggetti obbligati e le autorità  di vigilanza e fra queste e le non AML/CFT authority (BCE, Unità  di risoluzione delle crisi, Sistemi di garanzia dei depositi, ecc.);

d) istituire una banca dati centralizzata per la raccolta di informazioni.

La proposta di regolamento attribuisce all’Authority il potere di elaborare prodotti normativi (c.d. commons instruments) funzionali all’espletamento dei compiti sopra specificati. Tale potere consiste, in buona sostanza, nella definizione di progetti di norme tecniche di regolamentazione (regulatory technical standards) e di progetti di norme tecniche di attuazione (implementing technical standards), nell’emanazione di orientamenti e raccomandazioni (guidelines and recommendations) e nella formulazione di pareri (opinions) alle principali istituzioni comunitarie (Parlamento europeo, Consiglio dell’UE e Commissione europea).

 

2.2 Banca dati centralizzata

Come dinanzi accennato, la proposta de qua prevede l’istituzione di una banca dati centralizzata nella quale far confluire tutte le informazioni raccolte dall’Authority nonché quelle fornite dalle autorità  nazionali. Le informazioni raccolte sono distinte in due categorie: quelle che devono essere obbligatoriamente trasmesse dalle autorità  AML/CFT nazionali e quelle c.d. rilevanti per l’attività  dell’Authority in possesso delle autorità  non-AML/CFT.

Rientrano nella prima categoria le informazioni statistiche sul tipo e sul numero dei soggetti obbligati, le informazioni sul loro profilo di rischio, le informazioni sulle sanzioni irrogate ai soggetti obbligati in seguito a violazioni gravi e ripetute in materia di AML/CFT, le risultanze dell’attività  di supervisione AML/CFT e le misure conseguentemente adottate, le informazioni statistiche sulle attività  di supervisione AML/CFT svolte nell’ultimo anno e le informazioni statistiche sul personale e sulle risorse (finanziarie e tecniche) a disposizione delle autorità .

La banca dati centralizzata comprenderà , inoltre, l’elenco di tutte le autorità  di supervisione AML/CFT e degli organi di autoregolamentazione competenti per i soggetti obbligati, nonché le informazioni sul loro mandato, compiti e poteri.

Viene previsto che l’Authority condivida gli esiti delle analisi con le autorità  AML/CFT nazionali e con le autorità  non-AML/CFT, a condizione che ciò sia necessario al richiedente e sempre che tutto avvenga nel rispetto dei limiti imposti dagli obblighi di riservatezza. Sul punto, la proposta prevede che l’Authority:

  • oltre ad analizzare le informazioni ricevute, ha anche l’obbligo di garantire che tali informazioni siano messe a disposizione delle autorità  di vigilanza nazionali e delle autorità  non-AML/CFT;
  • possa condividere, di propria iniziativa, le informazioni raccolte e gli esiti delle proprie analisi con le predette autorità  di vigilanza, al fine di agevolare le rispettive attività .

Si disciplina infine la possibilità  che siano le autorità  sopra richiamate a chiedere informazioni ritenute rilevanti per la loro attività  di vigilanza.

 

2.3 I soggetti obbligati selezionati

Viene definito “soggetto obbligato selezionato” un ente creditizio, un istituto finanziario o un gruppo bancario e/o finanziario che è vigilato direttamente dall’Authority. L’individuazione di tali soggetti avviene utilizzando due criteri: il primo è di carattere geografico/dimensionale, prendendo in considerazione gli enti creditizi, quelli finanziari, i gruppi bancari e finanziari che operino mediante filiali o in regime di libera prestazione di servizi in almeno sette Stati membri, compreso lo Stato d’origine; il secondo criterio è quello della rischiosità  intrinseca dell’ente[4]. La valutazione deve essere condotta dall’Authority sulla base di una metodologia[5] che varia in funzione della tipologia cui appartiene il soggetto.

I soggetti che soddisfano il criterio geografico/dimensionale e il cui profilo di rischio è stato classificato high sono qualificati soggetti obbligati selezionati e quindi vigilati direttamente dall’Authority. La proposta stabilisce comunque un numero massimo dei soggetti sottoposti a vigilanza diretta. Infatti, se dall’applicazione dei criteri sopraindicati i soggetti obbligati risultassero più di quaranta, sarà  necessario prendere in considerazione i quaranta soggetti che operano nel maggior numero di Stati membri.

L’elenco dei soggetti obbligati selezionati dovrà  essere pubblicato sul sito web dell’Authority e l’attività  di vigilanza nei loro confronti potrà  avere inizio solo dopo cinque mesi dalla pubblicazione.

La vigilanza diretta nei confronti dei soggetti selezionati si articola in compiti di controllo e di verifica. Nel primo caso, oggetto di controllo è il livello di conformità  delle disposizioni applicabili agli enti finanziari in materia di AML/CFT; nel secondo caso, la verifica è orientata a valutare che le disposizioni, la strategia, i processi e gli strumenti utilizzati dai soggetti in questione siano adeguati ad attenuare i loro rischi di ML/FT e ad assicurare che le sanzioni eventualmente comminate vengano effettivamente applicate.

L’Authority eserciterà  poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori nei confronti dei soggetti selezionati. Tra i poteri di vigilanza e di indagine rientra, ad esempio, quello volto a chiedere ai soggetti obbligati e ai terzi ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali la trasmissione di informazioni rilevanti, nonché quello di condurre ispezioni in loco previa notifica all’autorità  finanziaria competente.

La proposta di direttiva richiamata in premessa (cfr. par. 1) obbliga gli Stati membri a istituire gruppi o collegi di vigilanza congiunti (joint supervisory teams, JSTs), al verificarsi di una delle due seguenti condizioni: i) quando un ente creditizio o un ente finanziario sia ubicato in almeno due Stati membri diversi dallo Stato membro in cui è situata la propria sede centrale; ii) quando un ente creditizio o un ente finanziario di un paese terzo si è insediato in almeno tre Stati membri. Come sottolineato, tale previsione mira a favorire lo scambio di informazioni, la mutua assistenza e il coordinamento dell’approccio di vigilanza sui soggetti obbligati.

In considerazione di ciò, la proposta di regolamento in commento dispone, in materia di vigilanza diretta sui soggetti responsabili, la costituzione di JSTs, ognuno dei quali è composto da personale dell’Authority e da personale di ciascuna autorità  di vigilanza nazionale. I componenti del gruppo congiunto operano sotto il coordinamento di un membro designato dall’Authority.

In materia di vigilanza indiretta, è previsto che l’Authority operi per coordinare e agevolare l’istituzione e il funzionamento dei JSTs sui soggetti obbligati non selezionati.

Inoltre, la proposta demanda all’Authority il compito di istituire, organizzare e convocare i JSTs in caso di inerzia dell’autorità  nazionale e prevede che la stessa svolga la funzione di centro (hub) per la raccolta di tutte le informazioni in grado di agevolare il lavoro del JST e la conoscenza da parte delle autorità  nazionali che vi partecipano.

 

2.4 Le autorità  europee di supervisione finanziaria

Nei confronti delle autorità  cui è attribuita l’attività  di supervisione finanziaria, l’Authority svolge compiti di verifica, di promozione della collaborazione tra le autorità  di vigilanza finanziaria nell’Unione e di assistenza, ove richiesta. Essa, inoltre, dispone del potere di chiedere l’inoltro, ove necessario, di informazioni o documenti rilevanti; emanare linee guida e raccomandazioni; inviare richieste di intervento e istruzioni sulle misure che dovrebbero essere adottate nei riguardi dei soggetti finanziari sottoposti alla normativa AML/CFT che non rientrano nel novero dei soggetti selezionati.

In tema di supervisione sui soggetti obbligati non selezionati, viene previsto che la vigilanza AML/CFT resti responsabilità  diretta delle autorità  nazionali competenti, mentre all’ Authority sono conferiti poteri di vigilanza indiretta.

L’azione di vigilanza indiretta si sostanzia nell’esprimere giudizi – a cura del personale dell’Authority e del personale delle altre autorità  di vigilanza finanziaria nazionali – sull’idoneità  degli strumenti e delle risorse utilizzate a garantire standard e prassi di vigilanza di alto livello.

Concluso il processo di valutazione (assessment), viene redatto un report che, corredato delle indicazioni fornite dall’autorità  valutata, sarà  esaminato dal Consiglio generale dell’Authority e approvato dal Comitato esecutivo, tenuto conto delle osservazioni formulate dal Consiglio generale.

La relazione finale deve indicare le misure che l’autorità  nazionale sottoposta a valutazione dovrà  adottare; misure che possono assumere la forma di orientamenti e raccomandazioni del Consiglio generale oppure, qualora esse riguardino uno o più specifici soggetti, la forma di una raccomandazione da parte del Comitato esecutivo.

Secondo la proposta di regolamento, le autorità  di vigilanza nazionali hanno l’obbligo di informare l’Authority nel caso in cui la situazione di un soggetto obbligato non selezionato stia subendo un significativo e rapido deterioramento in relazione al livello di compliance nei confronti della normativa AML/CFT o in relazione alla sua esposizione ai rischi di ML/FT, principalmente quando tale deterioramento possa riflettersi negativamente su più Stati membri o sull’intera Unione.

Al verificarsi di tali casi o quando emergano segnali di violazioni gravi o ripetute riferibili a un soggetto obbligato non selezionato, l’Authority potrà  richiedere all’autorità  nazionale finanziaria di verificare l’effettiva sussistenza di dette violazioni e di valutare l’opportunità  di imporre sanzioni.

Nell’ipotesi di inadempimento da parte dell’autorità  nazionale, l’Authority potrà  chiedere alla Commissione europea di poter esercitare i compiti e i poteri previsti dagli articoli 5 e 6 della proposta di regolamento direttamente sul soggetto non selezionato (c.d. potere di sostituzione).

 

2.5 Le autorità  europee di supervisione non finanziaria

I compiti attribuiti all’Authority nei confronti delle autorità  di vigilanza non finanziaria sono sostanzialmente analoghi a quelli previsti per le autorità  di vigilanza finanziaria. In particolare, l’AMLA dovrà :

  • mantenere un elenco aggiornato delle autorità  di vigilanza non finanziaria operanti sul territorio dell’Unione;
  • indagare su presunte violazioni o mancate applicazioni del diritto dell’Unione da parte delle autorità  di vigilanza non finanziaria;
  • contribuire alla convergenza delle pratiche di vigilanza e alla promozione di standard di vigilanza di elevata qualità  nel settore dell’AML/CFT;
  • fornire assistenza alle autorità  di vigilanza non finanziaria, ove richiesta.

La proposta di regolamento prevede peer review e una serie di poteri in capo all’Authority nell’ipotesi in cui emerga a carico dell’autorità  nazionale la mancata applicazione delle regole europee o nazionali.

Le peer review sono condotte periodicamente su tutte o su alcune delle attività  delle autorità  MLT/CFT non finanziarie da parte di gruppi di valutazione composti da personale dell’Authority e da membri di altre autorità  nazionali non finanziarie[6], con la finalità  di migliorare l’efficacia dell’azione di supervisione su soggetti non finanziari.

Le peer review sono effettuate sulla base di un piano adottato ogni due anni dal Comitato esecutivo, previa approvazione del Consiglio generale in composizione di supervisione.

Al termine della revisione viene redatta una relazione che dà  atto del livello di adeguatezza dei poteri e delle risorse, del grado di indipendenza dell’autorità  sottoposta a valutazione, della sua struttura di governance, nonché del grado di convergenza raggiunto nell’applicazione del diritto dell’Unione e dell’efficacia dell’azione dell’autorità  valutata.

La relazione individua inoltre le misure che dovrebbero essere adottate per rimuovere eventuali carenze rilevate; misure che possono assumere anche la forma di orientamenti, raccomandazioni e pareri cui l’autorità  valutata dovrà  conformarsi.

La bozza della relazione deve essere presentata in primo luogo all’autorità  di vigilanza soggetta a valutazione per raccogliere eventuali commenti e, in un momento successivo, al Consiglio generale in composizione di supervisione per le pertinenti osservazioni. Infine, la relazione viene adottata dal Comitato esecutivo.

A distanza di due anni l’Authority deve redigere una relazione di follow up che include una valutazione sull’adeguatezza e l’efficacia delle iniziative intraprese dall’autorità  valutata.

L’Authority avrà  cura di pubblicare le conclusioni della relazione di follow up sul proprio sito web.

La proposta attribuisce all’Authority una serie di poteri di intervento nei confronti delle autorità  di vigilanza non finanziarie nazionali nel caso in cui la normativa AML/CFT non sia stata applicata ovvero l’applicazione sia avvenuta con modalità  tali da configurare, di fatto, una violazione del diritto dell’Unione.

Acquisite presso l’autorità  di vigilanza interessata informazioni ritenute necessarie ai fini dell’indagine su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell’Unione, l’Authority, entro un mese dall’avvio dell’indagine stessa, può rivolgere all’autorità  di vigilanza non finanziaria una raccomandazione in cui indica le azioni necessarie per conformarsi alle prescrizioni comunitarie.

Entro un mese dal ricevimento della raccomandazione, l’autorità  di vigilanza del settore non finanziario informa l’Authority delle misure adottate o che intende adottare per garantire il rispetto del diritto dell’Unione.

 

2.6 Le Financial Intelligence Unit

Con riferimento ai soggetti in epigrafe, l’Authority è chiamata a svolgere attività  volte a: i) migliorare i meccanismi di collaborazione e di coordinamento tra le FIU dell’Unione; ii) fornire, su richiesta, formazione e assistenza specializzata; iii) favorire l’interazione delle FIU con i soggetti obbligati fornendo competenze specialistiche per migliorarne il patrimonio conoscitivo e le procedure di individuazione e segnalazione delle operazioni sospette.

Nei confronti delle FIU l’Authority può: i) chiedere dati e analisi per la valutazione delle minacce, delle vulnerabilità  e dei rischi cui è esposto il mercato interno; ii) raccogliere informazioni e dati statistici in relazione ai compiti e alle attività  delle FIU; iii) emanare linee guida; iv) ottenere ed elaborare informazioni e dati necessari a supportare le analisi congiunte condotte dalle FIU riguardo a operazioni e attività  sospette.

 

3. Organizzazione e governance dell’AMLA

L’Authority è un organismo dell’Unione dotato di personalità  giuridica di diritto europeo[7]. La sua struttura comprende il Consiglio generale (General Board), il Comitato esecutivo (Executive Board), il Presidente (Chair of the Authority), un Direttore esecutivo (Executive Director) e la Commissione amministrativa del riesame (Administrative Board of Review).

Il Consiglio generale potrà  assumere, alternativamente, la composizione di supervisione (supervisory composition) o la composizione FIU (FIU composition). Nel primo caso, il Consiglio è composto dal Presidente dell’Authority (con diritto di voto), dai capi delle autorità  di supervisione dei soggetti obbligati in ciascuno Stato membro (con diritto di voto) e da un rappresentante della Commissione europea (priva di diritto di voto). Nel secondo caso, fanno parte del Consiglio il Presidente dell’Authority (con diritto di voto), i capi delle FIU degli Stati membri (con diritto di voto) e un rappresentante della Commissione priva di diritto di voto).

Il General Board può ammettere alle proprie riunioni, senza diritto di voto, osservatori il cui parere possa presentare interesse. I membri del Comitato esecutivo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni consiliari in entrambe le composizioni.

Il Consiglio generale viene convocato dal Presidente e tiene almeno due riunioni ordinarie all’anno. Inoltre, si riunisce su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Alle riunioni del Consiglio generale in supervisory composition può intervenire anche un rappresentante nominato dal Consiglio di vigilanza della BCE oltre che un rappresentante per ciascuna delle autorità  di vigilanza europee in caso di discussione di questioni che rientrano nell’ambito dei rispettivi mandati.

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente dell’Authority e d altri cinque membri permanenti scelti, in possesso di adeguate capacità , conoscenze ed esperienze in materia di AML/CFT, sulla base di una selezione i cui dettagli devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Del Comitato fa parte con diritto di volto anche un rappresentante della Commissione.

I membri dell’Executive Board sono nominati dal Consiglio generale sulla base di una rosa di nominativi predisposta dalla Commissione. La durata dell’incarico è di cinque anni.

Le decisioni del Comitato esecutivo sono adottate a maggioranza semplice dei suoi membri. Ciascun membro dispone di un solo voto e, in caso di parità , prevale il voto del Presidente dell’Authority.

La proposta di regolamento sottolinea il carattere di indipendenza che deve improntare l’azione dei membri del Comitato esecutivo, i quali devono avere come obiettivo prioritario l’interesse generale dell’Unione e non sollecitare né accettare istruzioni delle istituzioni comunitarie, delle agenzie decentrate e organi dell’Unione, o da qualsiasi governo e ente pubblico o privato[8].

Al Comitato esecutivo viene riconosciuta la generale competenza a pianificare e a dare concreta attuazione ai compiti istituzionali dell’Authority, nonché specifiche competenze di tipo organizzativo. La sfera d’azione del Comitato si estende a una serie di compiti, tra i quali l’adozione, entro il 30 novembre di ogni anno, su proposta del Direttore esecutivo, di un documento contenente il progetto di programmazione da trasmettere, per conoscenza alle principali istituzioni europee, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, nonché la nomina del Direttore esecutivo e la sua revoca e l’emanazione del proprio regolamento interno.

Il Presidente è il rappresentante dell’Authority ed è responsabile delle attività  preparatorie dei lavori del Consiglio generale e del Comitato esecutivo. Resta in carica per quattro anni rinnovabili una sola volta.

Viene scelto sulla base di competenze, conoscenze ed esperienza nel settore AML/CFT, mediante una procedura di selezione con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

Il Presidente è nominato dal Consiglio dell’Unione previa approvazione del Parlamento europeo, il quale può disporne la revoca su proposta del Consiglio generale.

Il Direttore esecutivo è incaricato della gestione corrente dell’Authority di cui deve rendere conto al Comitato esecutivo. Svolge numerosi compiti tra i quali quello di predisporre la normativa finanziaria per l’Authority e la strategia di sicurezza informatica, nonché quello di dare attuazione alle decisioni del Comitato esecutivo.

La sua nomina, di competenza del Comitato esecutivo, avviene sulla base di una procedura di selezione in cui si tiene conto del merito e di documentate capacità  amministrative, di bilancio e gestionali.

Il mandato ha una durata di cinque anni, prorogabile una sola volta.

La Commissione amministrativa del riesame ha il compito di verificare che le decisioni assunte dall’Authority siano state adottate nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali delineate nel regolamento.

Qualsiasi persona fisica o giuridica destinataria delle decisioni dell’Authority può presentare, entro un mese dalla data di notifica della decisione, istanza scritta e motivata di riesame alla Commissione amministrativa. Quest’ultima è chiamata ad esprimere il proprio parere non oltre due mesi dal ricevimento dell’istanza e lo invia al Comitato esecutivo, il quale adotta una nuova decisione che abroga quella iniziale, la sostituisce con una decisione di contenuto identico o la sostituisce con una decisione modificata.

La Commissione del riesame è composta da cinque elementi in possesso di requisiti di onorabilità  e di comprovate conoscenze ed esperienze professionali, nominati dal Consiglio generale in composizione di supervisione per un mandato di cinque anni, prorogabili una sola volta. La Commissione decide a maggioranza di almeno tre dei suoi cinque membri.

Non può far parte della Commissione il personale in servizio presso l’Authority né quello delle autorità  AML/CFT nazionali e delle FIU o di altre istituzioni, organi, uffici e agenzie nazionali o comunitarie coinvolti nello svolgimento dei compiti attribuiti all’Authority.

 

Note:

[1] L’AML/Package rispetta e attua il Piano d’azione presentato dalla Commissione europea il 7.5.2020 per una politica integrata dell’Unione in materia di AML/CFT. Per ulteriori dettagli sul pacchetto legislativo cfr. Pezzuto A., Le iniziative della Commissione europea per rafforzare il sistema di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, in www.tidona.com, 18.11.2021.

[2] Estrafallaces G., Nuova Autorità  Europea AML/CFT: compiti, poteri e governance, in www.dirittobancario.it, 2.9.2022.

[3] Quest’obiettivo andrebbe perseguito attraverso sei distinti obiettivi intermedi: 1) impedire l’uso del sistema finanziario dell’Unione a fini di ML/FT; 2) contribuire a identificare e valutare i rischi di ML/FT, nonché altre tipologie di rischi e le minacce provenienti dall’esterno dell’UE che incidono o possano incidere sul mercato interno; 3) garantire una vigilanza AML/CFT di elevata qualità  nel mercato interno; 4) contribuire alla convergenza della vigilanza AML/CFT nel mercato interno; 5) concorrere ad armonizzare le pratiche per l’individuazione dei flussi di denaro sospetto o di altre attività  da parte delle FIU; 6) sostenere e coordinare lo scambio di informazioni.

[4] Il livello di rischio può assumere uno dei seguenti quattro valori: low, medium, substantial e high.

[5] Tale metodologia dovrà  essere descritta in un progetto di norma tecnica di regolamentazione, da sottoporre, entro il 1° gennaio 2025, alla Commissione europea e da riesaminare ogni tre anni.

[6] La composizione dei gruppi di valutazione viene decisa, su proposta del Presidente dell’Authority, dal Comitato esecutivo.

[7] La nuova Autorità  è un’agenzia decentrata al pari dell’Autorità  bancaria europea dalla quale erediterà  le competenze in materia di AML/CFT.

[8][8] A tutela di tale indipendenza, si dispone che gli ex membri del Comitato esecutivo, compreso il Presidente, per il periodo di un anno dalla cessazione della carica, non potranno esercitare un’attività  professionale retribuita nei confronti di una entità  selezionata o con qualsiasi altra entità  con cui esiste o potrebbe esistere un conflitto di interessi.


Come citare questo articolo

Antonio Pezzuto, “AMLA (Anti Money Laundering Authority) – La nuova autorità  europea per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo”, Magistra Banca e Finanza, 21 ottobre 2022, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/amla-anti-money-laundering-authority-la-nuova-autorita-europea-per-la-lotta-al-riciclaggio-di-denaro-e-al-finanziamento-del-terrorismo/.

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