Amministrazione giudiziaria di una polizza assicurativa devoluta al Fondo Unico Giustizia (F.U.G.)

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Nota a Cass. Pen., Sez. 1^, Sent. n. 2030 del 21/1/2020

 

Di Donato Giovenzana – Legale d’impresa

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La polizza assicurativa non può essere sottoposta ad “amministrazione giudiziaria”, ma solo riscattata o non riscattata, per cui la sua richiesta di liquidazione non può integrare un tentativo di elusione.

 

Secondo l’imputazione, il ricorrente aveva tentato di eludere il provvedimento di confisca di prevenzione, notificatogli unitamente alla società  assicuratrice, inoltrando richiesta di liquidazione della polizza assicurativa oggetto del suddetto provvedimento.

Va peraltro evidenziato che, a seguito della notifica alla società  del provvedimento di confisca, la polizza era stata devoluta al Fondo Unico di Giustizia e, pertanto, non poteva essere liquidata a favore dell’imputato. Quest’ultimo aveva avanzato la richiesta di liquidazione della polizza successivamente all’avviso da parte della società  della scadenza della polizza; l’avviso era stato inviato automaticamente, in quanto obbligatorio sulla base della normativa di settore, mediante un modulo standard che non teneva conto del provvedimento giudiziario.

La Corte di legittimità , nel caso di specie, ha ritenuto non sussistere il fondamento fattuale del reato ipotizzato (reato p. e p. dall’art. 76, comma quinto, del D.lgs. n. 159 del 2011, integrato da una condotta elusiva dell’esecuzione di un provvedimento di amministrazione giudiziaria di beni personali e non già  di qualsiasi provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione), ossia il bene suscettibile di amministrazione giudiziaria. Ed invero, tenuto conto dei precedenti giurisprudenziali, ben diversa è l’amministrazione giudiziaria di un’ “azienda di commercio” del pesce sottoposta a sequestro, da quella di una polizza assicurativa, che non può essere “amministrata”, ma solo riscattata o non riscattata, cosicché la richiesta di liquidazione non può integrare un tentativo di elusione del provvedimento di amministrazione.

In definitiva, l’applicazione della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 159 del 2011, all’amministrazione giudiziaria disposta in conseguenza di un provvedimento differente da quello contemplato dalla norma non permette ulteriore estensione del precetto ad una ipotesi totalmente differente come quella del sequestro e confisca di prevenzione di una polizza assicurativa.

Per il che, con la richiesta di liquidazione della polizza, il ricorrente/imputato non ha posto in essere la condotta punita dall’art. 76, comma 5,D.L.vo 159 del 2011; al più, se l’art. 334 c.p. – precisano gli Ermellini – fosse applicabile anche al sequestro di prevenzione, la sua condotta avrebbe potuto integrare il tentativo del delitto previsto dal primo comma della norma, i.e. di sottrazione di cose sottoposte a sequestro.


Come citare questo articolo

Donato Giovenzana - Legale d'impresa, “Amministrazione giudiziaria di una polizza assicurativa devoluta al Fondo Unico Giustizia (F.U.G.)”, Magistra Banca e Finanza, 23 gennaio 2020, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/amministrazione-giudiziaria-di-una-polizza-assicurativa-devoluta-al-f-u-g/.

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