A cura dello Studio
17 ottobre 2000
Etimologia del termine anatocismo:
Ana e tokismos: niente usura
La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma che ha legittimato le banche a pretendere per il passato gli interessi passivi ogni tre mesi (c.d. anatocismo bancario).
L’art. 25 comma 3 del d.lgs. 342/99 aveva difatti permesso alle banche di salvare retroattivamente la prassi (anche se negoziale) del calcolo trimestrale degli interessi a debito, nei confronti della clientela, a fronte del pagamento solo annuale degli interessi a credito della stessa.
E’ ora possibile per il cliente richiedere la restituzione giudiziale di quanto indebitamente pagato agli istituti di credito, con un costo per le banche che potrebbe arrivare, secondo alcuni calcoli, fino a centomila miliardi.
Questo nel termine prescrizionale di dieci anni dalla chiusura del rapporto.
Ritornano ad essere quindi considerabili le sentenze della Corte di Cassazione n. 2374/99 e n. 3096/99.
La Cassazione, con la sentenza n. 2374/99, ha declassato gli usi bancari da normativi a negoziali ed ha fatto venire meno il fondamento giuridico della richiesta degli interessi a debito quattro volte all’anno. E’ stato osservato, si legge nella sentenza, che una somma di denaro concessa a mutuo al tasso annuo del 5% si raddoppia in 20 anni mentre con la capitalizzazione degli interessi la stessa somma si raddoppia in soli 14 anni.
N.d.R.: Si veda anche l’articolo:
La contabilizzazione trimestrale degli interessi applicati dalla banca alla clientela
Studio Legale Tidona, “Anatocismo bancario. La Corte costituzionale dichiara con la sentenza n. 425/00 l’incostituzionalità dell’art. 25 d.lgs. 342/99. Illegittimi gli interessi sopra gli interessi ogni tre mesi”, Magistra Banca e Finanza, 17 ottobre 2000, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/anatocismo-bancario-la-corte-costituzionale-dichiara-con-la-sentenza-n-425-00-lincostituzionalita-dellart-25-d-lgs-342-99-illegittimi-gli-interessi-sopra-gli-interessi-ogni-tre-mesi/.
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