Anatocismo, interessi composti e obbligazioni naturali

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Di Andrea Cavalieri
23 dicembre 2000

Come noto la declaratoria di incostituzionalità  dell’art. 25 comma 3 del D.lgs. 342/99, operato dalla sentenza CC 00/425, ha spinto un copioso numero di clienti di istituti di credito ad avanzare formali richieste per la ripetizione degli interessi composti indebitamente percepiti nell’ultimo decennio per effetto dell’anatocismo.

Di fronte a tale, fenomeno gli uffici legali degli istituti creditizi hanno approntato una serie di difese che potremmo definire “emergenziali”, dal momento che resta saldissima la convinzione, in seno ai vertici bancari italiani, che la vera soluzione del problema sarà  politica ed arriverà  puntualmente subito dopo le prossime elezioni.

Occupandoci di queste “difese emergenziali”, una delle minori consiste nel sostenere la irripetibilità  ex art. 2034 c.c. dei pagamenti degli interessi anatocistici. La tesi è presto esposta: posto che una certa giurisprudenza qualifica come adempimento di obbligazioni naturali il pagamento spontaneo di interessi nella misura ultralegale, si tratta di riconoscere la medesima irripetibilità  anche al caso degli interessi compositi. La prassi della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sarebbe dunque sentito dai debitori delle medesime come un valore morale e sociale, assolto il quale è precluso per gli stessi la possibilità  di chiederne la ripetizione.

Per confutare questa tesi ritengo cosa utile partire dai tre punti che possiamo definire incontrovertibili: 1) si ha una “obbligazione naturale” in tutti quei casi in cui l’ordinamento, pur non concedendo l’azione, pure esclude la ripetizione. E’ dunque pacifico che l’obbligazione naturale non è una obbligazione; 2) i due requisiti richiesti dal 2034 c.c. per la produzione di tale effetto sono la capacità  del solvens e la spontaneità  della datio, ove quest’ultima non va confusa con la volontarietà , per cui non è ammessa la ripetizione nel caso in cui il solvens fosse stato, al momento del pagamento, erroneamente convinto della natura giuridica e non morale del vincolo [Gazzoni, manuale, 557]; 3) la sentenza Cass. 84/2262 ha stabilito che “il pagamento spontaneo di interessi in misura ultralegale, pattuita invalidamente, costituisce adempimento di obbligazione naturale e determina l’irripetibilità  della somma così pagata, ma l’indicato presupposto non ricorre nel caso di una banca che abbia proceduto all’addebito degli interessi ultralegali sul conto corrente del cliente per sua esclusiva iniziativa e senza autorizzazione alcuna da parte del cliente medesimo”

Da questi punti proviamo a muovere. Innanzi tutto è pacifico che in tutti i casi in cui la banca abbia addebitato gli interessi non dovuti sul conto corrente del cliente (e questo caso sembra ricomprendere in toto il fenomeno della capitalizzazione trimestrale) è esclusa, ipso facto, la spontaneità  e quindi è ammessa la ripetibilità . Per i casi residui appare agevole smentire l’affermazione da cui muovono gli uffici legali degli istituti di credito: l’equiparazione tra interessi ultralegali e anatocistici. La similitudine si ferma al fatto che entrambi, dopo la sentenza CC 00/425, non sono dovuti, ma mentre i primi non erano dovuti neanche prima di questa, per cui si può parlare di obbligazione naturale e quindi in caso di datio spontanea del solvens non sono ripetibili, i secondi, antecedentemente alla sentenza succitata erano giuridicamente dovuti, si trattava di obbligazione a tutti gli effetti, non di una obbligazione naturale. Il cliente della banca che ha versato, prima della CC 00/425, gli interessi anatocistici non l’ha fatto per obbedire ad un dovere morale, né perché erroneamente convinto dell’esistenza di un vincolo giuridico dietro tale obbligo, bensì per evitare di andare incontro a quell’aggravio di costi cui sarebbe certamente incorso in caso contrario. Aggravio, appare superfluo ricordarlo, dovuto ai costi di quel decreto ingiuntivo in tanto esperibile in quanto l’obbligazione in oggetto era giuridica, ergo coercibile, e non naturale.

La argomentazione opposta, che qualifica obbligazione naturale l’interesse anatocistico, può essere valida solo per quegli interessi maturati dopo che la Corte Costituzionale ha eliminato la vincolatività  giuridica di tali interessi. Tutto ciò appare comunque superfluo dal momento che il D.lgs. 342/99 ha dichiarato legali gli interessi anatocistici passivi (per la clientela) applicati dopo la data di entrata in vigore del decreto in oggetto, purché un identico ritmo di capitalizzazione degli interessi venga applicato pure agli interessi attivi.

Per compiutezza espositiva si aggiunga che se da una parte è vero che dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere irrilevante, ai fini dell’esclusione della fattispecie di cui all’art. 2034, il vizio costituito dall’errore sulla vincolatività  giuridica dell’obbligo, dall’altra parte esse concordano anche nel ritenere invece ammissibili tutti gli altri vizi della volontà .

Vorrei concludere questo tema citando una sentenza della Suprema Corte che se da un lato può apparire come “norma di chiusura” dell’argomento trattato in questo articolo, dall’altro, a ben vedere, offre enormi spazi di manovra all’interprete che si trovi ad operare in questo campo e quelli affini.

Sez. II, sent. n. 819 del 25-01-2000, Totaro c. Merola

“Al creditore non può essere riconosciuta la facoltà  di imputare i pagamenti ricevuti ad estinzione del debito, ad interessi extralegali, ove questi ultimi non siano stati fatti oggetto di una valida pattuizione ai sensi dell’art. 1284, terzo comma, cod. civ. Ove invece sia mancata una tale pattuizione, il debitore può sì, per sua determinazione, pagare gli interessi in misura superiore a quella legale assolvendo in tal modo ad un’obbligazione naturale (dal che la conseguente irripetibilità  di quanto pagato), ma se egli non abbia a manifestare un tal tipo di volontà , il creditore non può certo destinare le somme da lui ricevute al soddisfacimento di quella che finisce per presentarsi come un’obbligazione meramente naturale del “solvens”, invece che all’estinzione dell’obbligazione effettivamente pattuita, la quale sola gli consente l’esercizio di azioni giudiziarie”

E’ opinione di chi scrive che tale sentenza è foriera di implicazioni di enorme importanza. Un esempio contribuirà  a chiarire il pensiero di chi scrive. Come noto tutti gli autori concordano nel ritenere che il termine massimo cui è possibile far retroagire gli effetti della sentenza CC 00/425 deve essere fissato, salvo prescrizioni, a dieci anni decorrenti dal momento in cui si è fatta formale richiesta di restituzione degli interessi anatocistici indebitamente percepiti dalle banche. La spiegazione di tale posizione è intuitiva: anche se l’effetto pseudo retroattivo della sentenza non incontra limite alcuno, tuttavia le obbligazioni contrattuali si prescrivono in dieci anni. A ben vedere però ciò vale solo nel caso in cui oggetto della richiesta sia la restituzione degli interessi succitati; quid iuris però se, al posto di richiedere la restituzione delle somme che furono versate in epoche anteriori a dieci anni fa, si sostiene invece che esse devono essere imputate non in conto interessi (che non erano dovuti in quanto anatocistici), bensì in conto capitale, con conseguente riduzione di quest’ultimo e quindi estinzione anticipata dell’obbligazione pecuniaria? Estinzione, si badi bene che ben potrà  essere intervenuta in un periodo che cade all’interno dell’ultimo decennio. A coloro i quali sostengono che non può chiedersi giudizialmente tale imputazione per un periodo antecedente alla prescrizione decennale ritengo possa opporsi che l’effetto dell’imputazione in parola non si produrrebbe oggi a seguito di una domanda giudiziaria, bensì si produsse all’epoca, ex lege e senza bisogno di alcuna pronuncia, al contrario ad essersi prescritto è il diritto dell’istituto di credito di opporsi giudiziariamente all’effetto citato.


Come citare questo articolo

Andrea Cavalieri, “Anatocismo, interessi composti e obbligazioni naturali”, Magistra Banca e Finanza, 23 dicembre 2000, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/anatocismo-interessi-composti-e-obbligazioni-naturali/.

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