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29 Giugno 2017 In Diritto bancario

Annullabilità della fideiussione rilasciata da una società il cui amministratore sia anche amministratore della società garantita

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Di Maura Castiglioni, Avvocato

Nota a Tribunale di Ancona, sent. n. 259 del 10/2/2016 (Giudice Dott. Andrea Ausili)

 

Abstract della sentenza:

“È annullabile ex art. 1394 c.c., in quanto rilasciata in conflitto di interessi, la fideiussione prestata da una società in favore di una banca per un importo notevolmente superiore al proprio capitale sociale e che sia stata sottoscritta per garantire un ingente debito contratto da altra società. Il conflitto di interessi non è escluso dalla circostanza che la società garante abbia sottoscritto il capitale sociale della società garantita”.

 

Con la decisione in commento il Tribunale di Ancona ha ritenuto annullabile per conflitto di interessi la fideiussione rilasciata dall’amministratore della società garante, che sia contestualmente amministratore anche della società garantita, ove l’importo della garanzia sia notevolmente superiore al capitale sociale della società garante.

Nella specie, trattavasi di una fideiussione omnibus sottoscritta dall’amministratore della società garante, al contempo consigliere di amministrazione e socio della società garantita, con cui la fideiubente si era accollata tutti i debiti presenti e futuri della debitrice principale, per un importo molto superiore al proprio capitale sociale, di € 60.0000.

La norma codicistica a fondamento della decisione del Tribunale di Ancona è individuabile nell’art. 1394 c.c. secondo cui: “Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo”.

Tuttavia, tale identità di ruoli non è sufficiente, in quanto, come statuito dalla Cassazione (sez. III, sent. n. 27547 del 30/12/2014 [1]) affinché si realizzi il conflitto di interessi ex art. 1394 c.c., in aggiunta alla circostanza soggettiva che la stessa persona sia amministratore delle società garante e garantita, deve comunque essere dimostrata concretamente, e cioè oggettivamente, l’esistenza di un conflitto:

“Nel caso in cui una società abbia prestato fideiussione in favore di un’altra società il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima, l’esistenza di un conflitto d’interessi tra la società garante ed il suo amministratore, ai fini dell’annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia ed il suo amministratore”.

Affinché sussista il conflitto di interessi ex art. 1394 c.c. è quindi necessario dimostrare tangibilmente che vi siano degli interessi incompatibili tra la società garante ed il proprio amministratore, che contestualmente è organo apicale anche della società debitrice principale.

Nella sentenza in commento il Giudice monocratico di Ancona ha ritenuto che nella fattispecie sussistesse il conflitto di interessi di cui all’art. 1394 c.c. tra la società garante (rappresentata) ed il proprio amministratore (rappresentante) – che aveva sottoscritto la fideiussione ed era al contempo consigliere di amministrazione e socio anche della società garantita – ed anche l’elemento concreto del conflitto, individuato nella ulteriore circostanza, oggettiva, che l’importo della garanzia concessa fosse notevolmente superiore al capitale sociale della stessa società garante.

Ed in specie che conseguentemente la società garante “(…) avesse accettato di assumere su di sé, per lo più gratuitamente, una posta debitoria di entità tale da compromettere la propria stabilità economico finanziaria (…) mettendo a repentaglio la propria stabilità finanziaria ed accollandosi un grave rischio legato all’eventuale insolvenza, poi verificatasi, del debitore principale”.

Il Giudice ha osservato, dal punto di vista fattuale, che inoltre la fideiussione era stata sottoscritta dall’amministratore unico della società garante, perseguendo la mera finalità di permettere alla società garantita, dallo stesso amministrata e partecipata, di conseguire un credito che probabilmente non avrebbe altrimenti potuto godere (stante una critica situazione patrimoniale) e “(…) senza il perseguimento di alcuno scopo anche solo indirettamente riconducibile all’oggetto sociale ed all’interesse economico dell’odierna società opponente [la società garante]”.

La Cassazione, più autorevolmente, aveva espresso in precedenza il principio di diritto applicabile in tali ipotesi, secondo cui:

“È annullabile, in quanto conclusa in conflitto d’interessi, la fideiussione prestata in favore di una banca da una società di capitali, per un importo superiore al capitale sociale che sia stata sottoscritta dall’amministratore per garantire il debito contratto da altra società del medesimo gruppo ed amministrata dalla stessa persona, che al momento della stipula si trovava già in stato di insolvenza, a nulla rilevando che l’atto sia stato autorizzato dall’assemblea totalitaria dei soci” (Cassazione, sez. III, sent. n. 20597 del 4/10/2010; sentenza richiamata nella parte motiva dal Tribunale di Ancona nella decisione in commento).

Secondo la Cassazione, peraltro, non potrebbe avere rilevanza neppure la circostanza che la sottoscrizione della fideiussione fosse stata in precedenza autorizzata dall’assemblea dei soci della società garante, in quanto una tale delibera sarebbe comunque illegittima. [2]

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza in commento, ha ritenuto inoltre irrilevante, nel concreto, che nell’oggetto sociale della società garante fosse incluso il rilascio di fideiussioni verso terzi soggetti, in quanto: “(…) ciò che comporta il conflitto di interessi non è che l’atto non fosse previsto tra quelli indicati nello statuto societario, bensì il fatto che tale atto nel caso concreto non sia funzionale al soddisfacimento di alcun interesse della società opponente”.

L’art. 1394 c.c. dispone che il contratto può essere annullato per conflitto di interessi purché tale conflitto fosse conosciuto o riconoscibile da terzi soggetti.

La sentenza in commento ha ritenuto soddisfatto anche tale requisito sul presupposto che la banca (quale terzo soggetto, a beneficio della quale era stata prestata fideiussione) era perfettamente a conoscenza della precaria situazione finanziaria della debitrice principale, della corrispondenza identitaria degli amministratori delle due società e della esigua partecipazione sociale della fideiubente nella debitrice principale.

In conclusione, secondo la sentenza in commento, in linea con il precedente della Cassazione già citato (sentenza n. 20597 del 4/10/2010), il conflitto di interessi che giustifica l’annullamento della fideiussione ai sensi dell’art. 1394 c.c. è configurabile:

1) qualora la fideiussione sia stata sottoscritta da un soggetto che amministri contemporaneamente sia la società garante che la società garantita (debitrice principale);

2) qualora, nel contempo, la fideiussione sia stata prestata per un importo notevolmente superiore al capitale sociale della società garante, quale dimostrazione in concreto del dell’esistenza del conflitto.

 

NOTE:

[1] Si vedano sul punto anche:

– Cass. civ., sez. I, sent. n. n. 17640 del 15/10/2012: “ Nel caso in cui una società abbia prestato fideiussione in favore di un’altra società il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima, l’esistenza di un conflitto d’interessi tra la società garante ed il suo amministratore, ai sensi dell’art. 1394 c.c. ed ai fini dell’annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere da un’aprioristica considerazione della soggettiva coincidenza dei ruoli di amministratore delle due società, ma dev’essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia ed il suo amministratore, e della riconoscibilità della stessa da parte dell’altro contraente”.

– Cass. civ., sez. III, sent. n. 23300 dell’8/11/2007: “Il conflitto d’interessi idoneo, ex art. 1394 c.c., a produrre l’annullabilità del contratto, richiede l’accertamento dell’esistenza di un rapporto d’incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell’utile di un soggetto mediante il sacrificio dell’altro. Tale situazione, riferendosi ad un vizio della volontà negoziale, deve essere riscontrabile al momento perfezionativo del contratto, restando irrilevanti evenienze successive eventualmente modificative della iniziale convergenza d’interessi”.

[2] Cass. civ. sez. III, sent. n. 20597 del 4/10/2010: “Se il nodo centrale della controversia deve essere – individuato nello interesse tutelato, al momento in cui l’amministratore unico, agisce ma in cumulo di incarichi con le due società, la valutazione della rilevanza di una delibera illecita essendo contraria allo oggetto sociale e dannosa per i terzi creditori, ad eccezione della banca favorita, non era in termini di irrilevanza, ma doveva essere considerata come indice certo di un interesse conflittuale, per la incompatibilità delle esigenze tra le due entità societarie (vedi da ultima Cass. n. 23330/07)”.

 



Rivista di Diritto Bancario Tidona - Il contenuto di questo documento potrebbe non essere aggiornato o comunque non applicabile al Suo specifico caso. Si raccomanda di consultare un avvocato esperto prima di assumere qualsiasi decisione in merito a concrete fattispecie.

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