Antiriciclaggio globale, efficacia locale: cosa rivela il confronto tra UE, USA, Regno Unito, Giappone e Singapore

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Di Annamaria Gallo

Esperta in Antiriciclaggio

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Cinque giurisdizioni, un solo problema: il riciclaggio non ha confini, ma le regole sì.

Il Parlamento Europeo mette a confronto i sistemi antiriciclaggio di UE, USA, Regno Unito, Giappone e Singapore. Emerge un quadro di convergenza formale e divergenza sostanziale che interroga l’efficacia globale dei presidi AML.

Il 13 aprile 2026, l’Economic Governance and EMU Scrutiny Unit (EGOV) del Parlamento Europeo ha pubblicato un briefing destinato a restare un punto di riferimento nel dibattito internazionale sull’antiriciclaggio: “International comparison of Anti-Money Laundering frameworks – Institutional design, supervision and enforcement across major financial jurisdictions”. Trentatré pagine dense di analisi comparata su cinque grandi giurisdizioni finanziarie -Unione Europea, Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Singapore -costruite attorno ad un interrogativo semplice quanto scomodo ovvero se i sistemi AML nazionali, pur condividendo gli stessi standard internazionali FATF, sono davvero equiparabili nella loro efficacia.

La risposta, articolata con rigore metodologico, è no. E capire perché è essenziale per chiunque lavori in questo settore.

La convergenza formale non è efficacia reale

Il punto di partenza del briefing è una constatazione che chi opera in ambito AML conosce bene: tutte le principali giurisdizioni hanno recepito le Raccomandazioni FATF. Tutte criminalizzano il riciclaggio, tutte impongono adeguata verifica della clientela, tutte prevedono l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. Su carta, il sistema è globale e armonizzato.

Ma la realtà operativa racconta un’altra storia. L’architettura istituzionale con cui ciascuna giurisdizione ha tradotto questi standard in legge e prassi di vigilanza differisce in modo sostanziale e le differenze hanno conseguenze dirette sulla capacità di individuare, prevenire e reprimere il riciclaggio. Il briefing adotta un approccio funzionale comparato: non si limita a fotografare le norme, ma analizza come i sistemi funzionano attraverso le loro strutture istituzionali, le pratiche di supervisione e i meccanismi sanzionatori.

“AML systems that appear formally aligned may differ substantially in their governance structures, supervisory approaches and enforcement outcomes.”

È questa la tesi centrale del documento e il suo sviluppo è illuminante.

Architetture a confronto: dal modello centralizzato al labirinto multi-agenzia

La prima grande variabile è la struttura di vigilanza. Il briefing individua un continuum che va dalla centralizzazione estrema alla frammentazione.

Singapore rappresenta il polo più centralizzato: la Monetary Authority of Singapore (MAS) è insieme regolatore finanziario e supervisore AML primario, con una coerenza istituzionale che si traduce in rapidità di adattamento normativo e uniformità dei controlli. La Financial Intelligence Unit -lo STRO, Suspicious Transaction Reporting Office -opera nell’ambito della Singapore Police Force, in stretta sinergia con la MAS. Il risultato è un sistema ad alta capacità operativa, costruito attorno alla credibilità reputazionale di una piazza finanziaria internazionale che non può permettersi incertezze.

Il Giappone, pur non raggiungendo i livelli di Singapore, presenta un modello relativamente centralizzato: la Financial Services Agency (FSA) è il supervisore principale, la JAFIC (Japan Financial Intelligence Center) opera all’interno della Polizia Nazionale. Il punto di debolezza, riconosciuto anche nelle valutazioni FATF, è l’enfasi su una cultura della compliance basata su guidance amministrativa piuttosto che su enforcement deterrente. Un sistema che produce aderenza formale ma che, nelle valutazioni internazionali, mostra un perimetro degli obbligati più ristretto rispetto agli standard occidentali.

Gli Stati Uniti rappresentano il caso più paradossale. Il sistema è fondato su uno degli strumenti normativi più longevi al mondo -il Bank Secrecy Act del 1970 -potenziato dall’USA PATRIOT Act del 2001 e dall’Anti-Money Laundering Act del 2020. La FinCEN svolge una funzione di intelligenza finanziaria di raro spessore ed è al tempo stesso autorità regolatoria. La capacità sanzionatoria è straordinaria per ampiezza e impatto deterrente: le enforcement action americane restano i benchmark globali per entità delle sanzioni e visibilità pubblica. Eppure, lo stesso sistema soffre di una frammentazione nella vigilanza significativa, con responsabilità distribuite tra Federal Reserve, OCC, FDIC, SEC, CFTC e autorità statali. Il perimetro degli obbligati è più ristretto di quello europeo: avvocati, professionisti contabili, agenti immobiliari rimangono in larga parte fuori dalle obbligazioni BSA, con le vulnerabilità che ne conseguono.

Il Regno Unito adotta un approccio principles-based, con la FCA come supervisore principale per le istituzioni finanziarie, affiancata da supervisori di settore per le Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs). La FIU è incardinata nella National Crime Agency. Un elemento originale è il JMLIT -Joint Money Laundering Intelligence Taskforce -che realizza un modello di public-private partnership nell’intelligence finanziaria ancora senza equivalenti paragonabili in Europa. La forza del sistema sta nella qualità dell’enforcement e nell’innovazione operativa; la debolezza nell’eterogeneità dei supervisori professionali, con livelli di expertise e risorse che variano significativamente.

Il modello europeo: la scommessa sull’AMLA

L’Unione Europea occupa una posizione peculiare in questo confronto: quella di un sistema in profonda trasformazione, che porta con sé il peso delle proprie storiche fragilità e la scommessa di un’architettura radicalmente nuova.

Il briefing non nasconde i problemi del passato. L’approccio per direttive ha generato implementazioni nazionali difformi, prassi di vigilanza disomogenee, e -come hanno dimostrato i grandi scandali di fine anni 2010 -la possibilità che istituti creditizi transfrontalieri operassero in zone grigie sfruttando l’asimmetria tra autorità nazionali. L’EBA ha svolto un ruolo di coordinamento, ma senza poteri diretti di supervisione AML.

La risposta è il pacchetto legislativo del 2024, che il briefing considera la riforma più ambiziosa tra quelle esaminate. Il suo fulcro è il Regolamento (UE) 2024/1624 -AMLR -un regolamento direttamente applicabile che sostituisce l’approccio per direttive su adeguata verifica, risk management e obblighi di reporting. Finalmente un unico rulebook europeo. Complementare è la Direttiva (UE) 2024/1640 -AMLD6, che disciplina l’assetto istituzionale dei supervisori nazionali e delle FIU, preservando margini di discrezionalità statale.

Ma l’innovazione centrale è l’istituzione dell’AMLA, con sede a Francoforte, autorità sovranazionale con poteri diretti di vigilanza su un selezionato gruppo di intermediari transfrontalieri ad alto rischio e con funzioni di coordinamento sull’intera rete dei supervisori nazionali. Il modello è quello dell’hub and spokes: AMLA al centro, autorità competenti nazionali come raggi operativi. AMLA ospita anche il meccanismo di supporto e coordinamento delle FIU, con la prospettiva di analisi congiunte su casi transfrontalieri.

Il briefing è prudente sull’efficacia futura del sistema: l’AMLA dipenderà dalla progressiva costruzione di capacità di vigilanza, dal bilanciamento con le competenze nazionali residue, dall’avanzamento della legislazione secondaria. Il documento tuttavia riconosce che si tratta di un salto qualitativo senza precedenti nel panorama AML internazionale, il cui esito potrà influenzare anche le dinamiche di governance globale.

Titolarità effettiva: il nodo irrisolto

Tra i temi trasversali, quello della trasparenza sul titolare effettivo rivela forse meglio di ogni altro le tensioni tra i diversi sistemi.

Il Regno Unito resta l’unica giurisdizione tra le cinque che offre accesso pubblico alle informazioni sui titolari effettivi, attraverso il People with Significant Control (PSC) register di Companies House. Una scelta politica netta in favore della trasparenza aperta. Il contraltare è noto: la verifica dei dati è stata storicamente affidata all’autodichiarazione, con rischi di poca accuratezza che le riforme recenti a Companies House cercano di correggere.

L’Unione Europea aveva imboccato una strada analoga, ma la sentenza della Corte di Giustizia del 2022 (cause riunite C-37/20 e C-601/20) ha imposto una virata: l’accesso generale al pubblico è stato dichiarato sproporzionato rispetto ai diritti fondamentali alla privacy e alla protezione dei dati. Il sistema europeo è ora ad accesso ristretto: autorità competenti, FIU, soggetti obbligati nell’ambito dell’adeguata verifica e soggetti che dimostrino un interesse legittimo.

Gli Stati Uniti, con il Corporate Transparency Act del 2020, hanno costruito presso FinCEN una banca dati centralizzata ,non pubblica, accessibile alle autorità e, a determinate condizioni, alle istituzioni finanziarie. Ma il briefing segnala un dato di grande rilievo: un’interim final rule di FinCEN ha rimosso l’obbligo di reporting per le US companies e le US Person, limitando il regime solo alle entità straniere. Un arretramento che mina significativamente l’architettura del sistema.

Singapore mantiene registri aziendali con informazioni sui controllers, accessibili alle autorità ma non al pubblico. Il Giappone è il sistema più carente: nessun registro centrale, dipendenza quasi totale dalle informazioni raccolte dagli intermediari nel corso dell’adeguata verifica.

Dal confronto emerge che la trasparenza sui titolari effettivi è questione di qualità del dato, meccanismi di verifica, accessibilità per chi deve usarla oltre che ovviamente di rispetto della normativa. Un registro pubblico  non accurato è meno utile di un registro riservato ma puntuale.

Cripto-attività: il banco di prova della capacità adattativa

L’analisi delle cripto-attività è forse il test più rivelatore della capacità adattativa di ciascun sistema. E il divario tra giurisdizioni è netto.

L’Unione Europea ha costruito la risposta più sistematica: MiCA per la regolamentazione dei mercati delle cripto-attività, il Transfer of Funds Regulation per l’estensione del travel rule ai trasferimenti crypto, AMLR per includere i CASP nel perimetro degli obbligati. Un framework integrato, pensato per la coerenza tra vigilanza prudenziale e presidio AML. Le lacune esistono -DeFi, wallet auto-custoditi, attività fuori dal perimetro MiCA -ma l’impianto è il più avanzato tra le giurisdizioni analizzate.

Giappone e Singapore hanno dimostrato una velocità di risposta notevole: il Giappone è stato tra i primi al mondo a regolare gli exchange di cripto-attività, Singapore ha costruito un regime autorizzativo robusto attraverso il Payment Services Act, con travel rule implementata e supervisione MAS integrata. Entrambi soffrono delle sfide comuni alla finanza decentralizzata.

Il quadro americano e britannico appare più frammentato. Negli USA, le cripto-attività sono soggette agli obblighi BSA nella misura in cui configurano money transmission sebbene la sovrapposizione di competenze tra FinCEN, SEC e CFTC generi incertezza classificatoria. Nel Regno Unito, il regime AML si applica attraverso le MLR (The Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds), con registrazione obbligatoria presso FCA, ma manca ancora un framework regolatorio complessivo paragonabile a MiCA.

Il briefing identifica in questa asimmetria una fonte di rischio concreto: quando le giurisdizioni divergono nel trattamento delle cripto-attività si creano spazi di arbitraggio regolamentare che attori illeciti -ma anche legittimi -non tardano a sfruttare.

Enforcement: conta quanto si usa, non quanto si ha

L’ultima grande dimensione del confronto riguarda l’enforcement. E qui emerge forse la differenza più radicale tra le filosofie sottostanti ai diversi sistemi.

Gli Stati Uniti sono il caso estremo dell’enforcement-driven model. Le sanzioni sono enormi, la deterrenza è reale, la responsabilità individuale dei senior manager è un elemento strutturale del sistema. Il Dipartimento di Giustizia persegue penalmente istituti e persone fisiche. La pubblicità delle enforcement actions è parte integrante della strategia di compliance culturale. Il messaggio è chiaro: non rispettare le regole AML ha un costo che si paga.

Il Regno Unito si avvicina a questo modello: la FCA ha intensificato l’utilizzo delle sanzioni, il Senior Managers and Certification Regime attribuisce responsabilità personale ai vertici, le Unexplained Wealth Orders sono uno strumento originale per il recupero di asset illeciti.

Singapore combina enforcement mirato con supervisione preventiva intensa: le sanzioni esistono e vengono applicate, ma il sistema costruisce la compliance attraverso la qualità della supervisione continuativa più che attraverso la minaccia di sanzioni massive.

Il Giappone è al polo opposto: il sistema è dominato dalla guidance amministrativa, la supervisione ha carattere eminentemente preventivo e correttivo, le sanzioni pecuniarie sono meno prominenti. Un modello che produce alta aderenza formale, ma che FATF ha storicamente valutato come meno efficace in termini di deterrenza.

L’Europa si trova in mezzo, con le storiche disparità nazionali nell’enforcement che il pacchetto 2024 cerca di ricondurre a maggiore omogeneità, affidando all’AMLA poteri sanzionatori diretti sugli enti vigilati.

Il punto

Il briefing dell’EGOV non offre ricette. Non esiste un modello ottimale di governance AML perchè ogni sistema riflette un bilanciamento tra certezza giuridica, capacità istituzionale e discrezionalità nell’enforcement che si radica in tradizioni normative e cultura regolatoria profonde. Il documento trae, comunque, alcune conclusioni inequivocabili.

La convergenza formale sugli standard FATF è necessaria, non sufficiente. Ciò che determina l’efficacia di un sistema AML è come quelle regole vengono interpretate, supervisionate e sanzionate e questo dipende dall’architettura istituzionale, dalla qualità dei dati disponibili, dalla capacità dei supervisori e dalla credibilità dell’enforcement.

L’Unione Europea ha intrapreso il percorso più ambizioso di trasformazione strutturale, con l’AMLA come scommessa centrale. La posta in gioco è alta: se il modello funzionerà, l’Europa non sarà solo la giurisdizione con il rulebook più armonizzato, ma anche quella con la supervisione più coerente. Al contrario, se le frizioni istituzionali tra livello europeo e livello nazionale non verranno risolte, il rischio sarà di aggiungere complessità senza aggiungere efficacia.

Per chi lavora nei presidi AML delle banche e degli intermediari italiani, questo confronto internazionale offre una prospettiva preziosa: il D.Lgs. 231/2007 è destinato a essere progressivamente conformato al nuovo rulebook europeo. Conoscere l’architettura globale in cui si inserisce è strumento di lavoro indispensabile..

Fonte: EGOV – Economic Governance and EMU Scrutiny Unit, European Parliament, “International comparison of Anti-Money Laundering frameworks”, PE 779.866, aprile 2026.


Come citare questo articolo

Annamaria Gallo, “Antiriciclaggio globale, efficacia locale: cosa rivela il confronto tra UE, USA, Regno Unito, Giappone e Singapore”, Magistra Banca e Finanza, 17 aprile 2026, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/antiriciclaggio-globale-efficacia-locale-cosa-rivela-il-confronto-tra-ue-usa-regno-unito-giappone-e-singapore/.

Attribuzione della fonte

Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione preferita è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.

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