Antiriciclaggio. Le modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 119/2018

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Di Federico Scalise *

 

Con il Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 e pubblicato in G.U. 18/12/2018, n. 293, il legislatore nazionale è nuovamente intervenuto nel processo di normazione della materia c.d. antiriciclaggio, introducendo due nuove disposizioni di carattere operativo e fiscale destinate ad impattare in parte sull’operatività  degli istituti bancari, ed in altra misura sugli aspetti tributaristico contabili delle società  operanti nell’ambito del money transfer service.

La prima disposizione rilevante è contenuta nell’art. 9 bis del citato decreto-legge n. 119 del 2018, ai sensi del quale sono modificate le sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio in materia di assegni, ove dette violazioni siano di minore gravità  e riguardino importi inferiori a 30.000 euro.

Si tratta, in questo caso, di una modifica che integra l’art. 63 d.lgs. 231/2007, del comma 1 bis, secondo cui: “Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all’articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a 30.000 euro, l’entità  della sanzione minima è pari al 10 per cento dell’importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità  della violazione, accertate ai sensi dell’articolo 67“.

Siamo di fronte ad una modifica di non poco conto, che involge il tema delle sanzioni per violazioni dei limiti all’uso del contante e dei titoli al portatore contenuti nel citato art. 49, d.lgs. n. 231/2007, il cui focus è particolarmente caldo per gli operatori bancari. Più nello specifico, la modifica normativa introduce, nell’area degli importi inferiori a 30000,00 euro, una sorta di mitigazione del trattamento sanzionatorio di cui all’art. 58 d.lgs. n. 231/2007, fissando la sanzione al 10% dell’importo trasferito, in luogo della sanzione pecuniaria che andava dall’1 al 40% dell’importo trasferito. Il richiamo operato dalla modifica normativa al tema della minore gravità  della violazione segue il principio penalistico della gradazione delle responsabilità  e della minore punibilità  di condotte che, di fatto, posseggo una minore carica lesiva del bene giuridico tutelato dalla norma.

La mitigazione della sanzione pecuniaria, per quanto di nostro interesse, risponde all’esigenza di minore aggravamento delle responsabilità  amministrativo-pecuniarie dei soggetti coinvolti nelle violazioni, quando queste, per la loro intrinseca natura, siano da ritenersi di una gravità  tale da imporre una gradazione al potere sanzionatorio dell’autorità  preposta.

Il principio del favor rei, ispiratore dell’integrazione normativa in oggetto, trova puntuale riscontro nella disposizione di cui al punto 2 dell’art. 9 bis D.L. n.119/2018, ai sensi del quale “La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

È evidente, dalla lettura del disposto normativo, che il legislatore abbia inteso adeguare la normativa amministrativa ispirandosi ai principi che governano l’applicazione del diritto penale, nell’ambito di una corretta applicazione dei principi costituzionali che guidano il campo della responsabilità  nel nostro ordinamento (Artt. 25 e 27 Cost.)

Ulteriore modifica normativa che per vero ha sollevato, sin dalla promulgazione, diverse voci fortemente critiche, è quella di cui all’art. 25 novies D.L. 119/2018, che ha introdotto una imposta sui trasferimenti di denaro all’estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento di cui all’articolo 114-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Come abbiamo già  avuto modo di vedere, il Legislatore Europeo, nell’ambito della continua evoluzione del contrasto ai fenomeni di criminalità  economica organizzata, ha promulgato la Direttiva n. 2018/843 (la c.d. V direttiva antiriciclaggio), di cui uno dei capisaldi è il contrasto al riciclaggio operato mediante le rimesse c.d. money transfer.

L’imposta, che non si applica ai trasferimenti di denaro effettuati per transazioni commerciali, è istituita sui trasferimenti effettuati dagli istituti di pagamento (disciplinati dall’articolo 114-decies del TUB) che intermediano il servizio di rimessa di somme di denaro.

La norma, come detto, non solo è stata accolta con una certa diffidenza dagli operatori economici interessati alle ricadute patrimoniali della disposizione, ma ha subito una netta censura ad opera dell’autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato. Quest’ultima, nell’ambito dei poteri di segnalazione conferitigli dalla legge n. 287/1990, ha inteso formulare delle osservazioni in merito alla modifica normativa che introduce un’imposta dell’1,5% sui trasferimenti di denaro verso paesi non appartenenti all’Unione europea, effettuati da istituti di pagamento di cui all’art. 114-decies del D.lgs. n. 385/1993.

Le censure mosse dal garante si muovono essenzialmente in due direzioni. Innanzitutto, per come è strutturata, la norma si pone come ingiustificatamente discriminatrice nei confronti degli istituti di Pagamento (money transfer operators), mentre lascia indenni dall’imposizione fiscale le altre categorie di operatori che offrono analogo servizio, in particolare banche italiane ed estere oltre che Poste Italiane S.p.a. Questa ingiusta disparità  di trattamento, ad avviso del Garante, si tradurrebbe non solo in un’alterazione del corretto confronto competitivo tra operatori, ma farebbe scaturire una serie di costi potenzialmente capaci di alterare il mercato.

In aggiunta a questo, la nuova imposta parrebbe ridurre potenzialmente il grado di trasparenza delle condizioni economiche praticate nel settore, il quale, come noto, è caratterizzato dalla dipendenza da variabili fortemente aleatorie commissioni e spread sui tassi di cambio.

Ciò potrebbe determinare, sempre ad avviso del Garante, un esponenziale aumento dei costi di ricerca per i consumatori, riducendo così gli incentivi per gli operatori a competere efficacemente sul mercato.

È evidente che l’intervento del Garante, seppure interlocutorio, sia frutto di una delle visioni coinvolte nel processo normativo, e più segnatamente quello attinente alla Libera concorrenza ed alla tutela del Mercato, così come inteso a livello sovrannazionale.

L’auspicio, in questo senso, è che il legislatore Italiano, nella sua opera di contemperazione di interessi spesso confliggenti, mantenga ben saldo l’obiettivo di mantenere e incoraggiare il mercato, nel rispetto delle finalità  di protezione del sistema di cui la normativa antiriciclaggio è espressione.

 

* Note sull’Autore:

Federico Scalise

Laurea in Scienze politiche e Giurisprudenza. Master di primo livello in diritto delle società  ed economia delle aziende, laureando in Economia. Da 10 anni impiegato in primario gruppo bancario con specializzazione in ambito della consulenza aziendale. Collabora con la Cattedra di Diritto dell’Economia presso l’Università  degli Studi La Sapienza di Roma, Facoltà  di Economia. Negli anni ha maturato esperienza nel settore del diritto bancario, del diritto commerciale e societario, con particolare riferimento alla crisi di impresa ed al credito problematico.

 


Come citare questo articolo

Federico Scalise *, “Antiriciclaggio. Le modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 119/2018”, Magistra Banca e Finanza, 16 febbraio 2019, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/antiriciclaggio-le-modifiche-introdotte-dal-decreto-legge-n-119-2018/.

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