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18 Novembre 2014 In Diritto bancario

Antiriciclaggio nella legislazione della Repubblica di San Marino. Adeguata verifica della clientela e identificazione del titolare effettivo

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Di Emanuela Montanari

 

Il recepimento della normativa comunitaria e le raccomandazioni del FATF/GAFI nella legislazione sammarinese hanno riscritto la disciplina in materia di antiriclaggio adeguandola agli standard internazionali. L’inasprimento del nuovo regime sanzionatorio ha consentito di attuare le disposizioni normative.

Il contributo intende illustrare gli adempimenti in materia di adeguata verifica, in particolare in relazione all’individuazione e alla verifica dell’identità del titolare effettivo di una società nella cui catena partecipativa si interpone un trust, con interessanti spunti di riflessione derivanti dall’analisi sotto il profilo giuridico e legale delle clausole dell’atto istitutivo di trust

1. Introduzione

La Repubblica di San Marino si è dotata di una legislazione in materia di antiriciclaggio aderente ai principi istituiti negli standard internazionali, equivalente alle norme contenute nelle Direttive e nei Regolamenti comunitari e alle Raccomandazioni emanate dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI/FATF).

La Repubblica di San Marino è sottoposta periodicamente a valutazioni da parte del Moneyval che verifica il grado di applicazione delle raccomandazioni del FATF ed esegue follow-up al fine di verificare lo stato di attuazione delle stesse nell’ordinamento sammarinese, la rimozione delle anomalie riscontrate e la prosecuzione nell’aggiornamento ed attuazione delle disposizioni normative e delle raccomandazioni sopra citate.

Le legge n. 92 del 17 giugno 2008 ha completamente modificato e sostituito i principi e le disposizioni in materia previgenti introducendo linee guida fondate principalmente sulla necessaria conoscenza del cliente. In precedenza le banche approfondivano la relazione soprattutto con la clientela affidata per presidiare puntualmente il rischio di credito. Con l’introduzione delle nuove regole invece si è verificata la necessità di approfondire anche e in particolar modo la relazione con la clientela dotata di un patrimonio rilevante per comprendere appieno l’origine dei fondi e constatare la sua liceità analizzando le movimentazioni anomale in relazione al profilo economico del cliente da lui stesso dichiarato e comprovato per prevenire i rischi di coinvolgimento in reati di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

Tali obblighi che partono dalla individuazione ed identificazione del cliente hanno un focus sul titolare effettivo del rapporto e del patrimonio assumendo in prima battuta la dichiarazione della clientela e comprovando con documentazione contrattuale qual è la persona fisica che in ultima istanza detiene il controllo sul cliente e quindi sui fondi. Tale disposto ha chiaramente la finalità di individuare e identificare il proprietario reale della ricchezza oltrepassando gli schermi societari, le interposizioni fiduciarie attuate con i molteplici strumenti giuridici che vanno dalla società anonima, al trust, ai mandati fiduciari, alle fondazioni ed associazioni estendendosi a vari strumenti finanziari quali le polizze assicurative o i fondi comuni di investimento. Le norme sulla verifica dell’identità del titolare effettivo sono molto stringenti. Si osserva che nella Repubblica di San Marino si è abolito l’anonimato societario nel 2010 e il segreto bancario ancora vigente è stato circoscritto nel tempo non essendo opponibile nei confronti di molteplici categorie di soggetti. Inoltre con l’imminente adesione all’accordo OCSE sullo scambio automatico di informazioni lo stesso sarà superato sul piano sostanziale.

E’ stato disciplinato l’obbligo per il cliente di dichiarare tutte le informazioni necessarie alla banca e l’onere in capo all’intermediario di verificare le stesse comprovandole con documentazione pubblica o resa dal cliente o da terzi. In caso di impossibilità a svolgere l’adeguata verifica il soggetto designato deve astenersi e valutare se inviare una segnalazione all’Agenzia di Informazione Finanziaria.

Sono previsti gli obblighi di registrazione dei rapporti continuativi e delle operazioni occasionali che si esplicano attraverso la regolare tenuta degli archivi elettronici e cartacei inerenti i predetti rapporti e operazioni di pertinenza della clientela sul sistema informativo generale e la tenuta di un archivio informatico antiriciclaggio che ha tutti i requisiti di cui all’allegato standard tecnico definito da Banca d’Italia da ultimo con il provvedimento di aprile 2013.

Si completa il quadro normativo con la parte relativa agli obblighi segnaletici ovvero alla segnalazione all’Agenzia di Informazione Finanziaria di operazioni sospette che presentano cioè delle movimentazioni anomale non correlate al profilo economico del cliente. L’attività è in capo al RIA il Responsabile Incaricato Antiriciclaggio che deve possedere specifici requisiti stabiliti dalla regolamentazione.

La struttura della legge ricalca molto similmente il Decreto Legislativo italiano 21 novembre 2007, n. 231 concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo nonché le Direttive comunitarie 2005/60/CE e 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e i relativi regolamenti attuativi.

Oltre a ciò la Repubblica ha sottoscritto una convenzione monetaria con l’Unione Europea firmata a Bruxelles il 27 marzo 2012, ratificata nel nostro ordinamento con Decreto Consiliare del 7 agosto 2012 n.120,

che ha la funzione di imporre agli intermediari finanziari sammarinesi il recepimento di una serie di Direttive europee con tempistiche stabilite nella convenzione stessa nell’ambito di un periodo transitorio. Fra esse si sono già recepite quelle relative alle banconote e monete, alle frodi e in materia di antiriciclaggio il cui recepimento è avvenuto a settembre 2013. Infine gli intermediari sammarinesi nel corso del 2009 hanno sottoscritto un accordo contrattuale con un istituto di pagamento italiano in base al quale si sono impegnati all’assolvimento di tutti gli obblighi previsti nei D. Lgsl. italiani del 21 novembre 2007, n. 231 del 22 giugno 2007, n. 109 in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo ogni qualvolta eseguano un’operazione sul sistema dei pagamenti italiano (Rete nazionale interbancaria italiana) e nell’accesso a SEPA oltre che nel collocamento delle carte di credito. Tutti i dati inerenti l’esecuzione di ogni singola operazione occasionale sono verificati dall’Istituto di pagamento e dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino e sono previste, in ossequio all’accordo sottoscritto verifiche ispettive. Ne consegue che i due sistemi sono in concreto allineati e molto simili.

Bisogna sottolineare che sotto alcuni profili la legislazione sammarinese è più all’avanguardia di quella italiana avendo già introdotto dal 2013 il reato di auto riciclaggio non ancora previsto nell’ordinamento italiano proprio perché ispirata alla normativa comunitaria e sottoposta ai monitoraggi periodici del Moneyval.

La legge in esame ha infine introdotto un regime sanzionatorio rigoroso che si avvale di molteplici tipologie di provvedimenti sanzionatori e coercitivi di natura civile e penale, provvedimenti cautelari e la confisca è sempre prevista in caso di condanna per aver commesso il reato di riciclaggio o finanziamento al terrorismo. Si è introdotto solo di recente il doppio grado di giudizio nell’ambito del procedimento amministrativo per le violazioni di tale tipologia.

Anche sotto il profilo della trasparenza del titolare effettivo prevenire l’uso improprio di strumenti societari la legislazione sammarinese è all’avanguardia avendo già adottato il Registro dei Trust tenuto da Banca Centrale che racchiude gli elementi essenziali del trust, fra cui i beneficiari determinati, comunicati tramite un estratto in forma autentica redatto da un notaio come previsto nelle raccomandazioni del FATF-GAFI n. 24 e 25 sulla trasparenza del titolare effettivo.

L’autorità di vigilanza in materia di antiriciclaggio è l’Agenzia di informazione finanziaria, membro del Egmont Group dal Giugno 2005 e coopera con Financial Intelligence Units (FIU) estere.

Essa emana Istruzioni operative per l’applicazione della normativa primaria da parte dei soggetti designati cioè sottoposti agli obblighi imposti dalla normativa in esame ed esegue costantemente verifiche ispettive presso gli stessi sottoponendoli a sanzioni penali ed amministrative in cui è sancita, sia in ambito penale che amministrativo, la responsabilità personale e la prevalenza dell’elemento soggettivo in cui ciascuno è responsabile della propria azione o omissione, cosciente e volontaria, dolosa o colposa.

Inoltre se la violazione è commessa da persona soggetta all’altrui direzione o controllo, la persona incaricata della direzione o del controllo è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma a questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Per di più se la violazione è commessa dal rappresentante legale, dai membri del Consiglio di Amministrazione o dai Sindaci, da un consulente che svolga attività di controllo esternalizzate con competenze in materia di antiriciclaggio, da un collaboratore o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, di un imprenditore individuale o di un professionista nell’esercizio delle proprie funzioni, la persona giuridica, l’ente, l’imprenditore o il professionista sono obbligati in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Si rileva che nell’ordinamento sammarinese, a differenza di quanto accade in altre giurisdizioni, sussiste l’obbligo di rivalsa nei confronti dell’autore della violazione e la responsabilità solidale sussiste anche quando l’autore della violazione non è stato individuato.

Infine l’Agenzia dirama le istruzioni operative coinvolgendo i soggetti vigilati nell’ambito di specifici incontri anche in fase di consultazione delle nuove disposizioni fornendo risposta ai quesiti che vengono sottoposti dagli intermediari di volta in volta.

2. Adeguata verifica semplificata e obbligo di individuazione e identificazione del titolare effettivo

L’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela impone all’intermediario di identificare il titolare effettivo verificare la sua identità attraverso l’adozione di misure commisurate al rischio (cfr art. 22, lett. b) L. n. 92 del 17 giugno 2008).

La clientela ha l’obbligo di fornire sotto la propria personale responsabilità, in forma scritta tutte le informazioni necessarie e aggiornate al fine di adempiere a tali obblighi (art. 22, comma II, L. n. 92 del 17 giugno 2008). La Banca tuttavia non deve limitarsi ad una acritica ricezione delle informazioni per ritenere soddisfatti i propri adempimenti.

Per comprendere la struttura di proprietà del cliente è possibile fare ricorso a pubblici registri, richiedere ai clienti i dati ovvero ottenere informazioni in altro modo (art. 23, comma III L. n. 92 del 17 giugno 2008).

La normativa antiriciclaggio consente di applicare in alcuni casi obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela sulla base di un’adeguata valutazione del rischio, se la clientela è costituita da:

– soggetti esteri che esercitano attività bancaria, finanziaria o fiduciaria insediati in uno Stato che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dalla predetta legge e prevede la vigilanza e il controllo del rispetto degli obblighi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e

– nei confronti di società quotate in mercati regolamentati sottoposti a regole di funzionamento conformi o equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria (cfr. art. 26 L. n. 92 del 17 giugno 2008).

La procedura semplificata non impone l’individuazione del titolare effettivo.

Tale disposto è confermato dall’art. 3 dell’Istruzione dell’Agenzia di Informazione Finanziaria n. 2009/05 la quale stabilisce che l’individuazione e l’identificazione del titolare effettivo non è necessaria nei seguenti casi:

-ricorrono le condizioni previste dalla legge in base alle quali gli intermediari non sono tenuti ad adempiere gli obblighi di adeguata verifica (articolo 26 della L. n. 92 del 17 giugno 2008);

– il cliente è un ente bancario o finanziario domiciliato in Paesi inclusi nella c.d. white list redatta dai Paesi membri dell’Unione Europea;

– i soggetti di cui ai precedenti punti non sono diretti clienti dei soggetti designati ma si interpongono nella catena partecipativa di una società o un ente cliente.

L’Istruzione dell’Agenzia di Informazione Finanziaria n. 2010-06 sull’individuazione del titolare effettivo di Trust completa il panorama normativo in materia stabilendo che il titolare effettivo è:

• la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie di più del 25% del patrimonio, se i futuri beneficiari sono determinati concetto da interpretarsi come titolarità di posizioni stabili, certe e non modificabili.

• le categorie di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce il trust laddove i beneficiari non siano determinati. Si ritiene sufficiente identificare la categoria di persone intese quali beneficiarie del trust.

• la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio. A questa categoria appartengono il trustee e i soggetti che hanno il potere di incidere sulle scelte del trustee.

L’Istruzione dell’Agenzia di Informazione Finanziaria n. 2013-06 integra le modalità di applicazione del citato articolo 26, comma 1 della legge, stabilendo che i soggetti designati devono raccogliere i dati e le informazioni sufficienti per stabilire se la clientela possa rientrare nei casi esentati ovvero le certificazioni atte a dimostrare l’esistenza di tutte le condizioni e i requisiti di legge. Le modalità semplificate di adeguata verifica non costituiscono a San Marino un’esenzione dagli obblighi previsti dalla legge, come in altri ordinamenti, ma al contrario esse consistono semplicemente in un’adeguata verifica “meno dettagliata” rispetto a quella ordinaria in cui è assente unicamente il dato del titolare effettivo e la verifica, secondo l’approccio basato sul rischio, del permanere dei presupposti che giustificano il ricorso a misure semplificate di adeguata verifica è più assidua di quella ordinariamente prevista.

L’Agenzia di Informazione Finanziaria in merito al trust ha sottolineato che occorre indagare chi, in concreto, e caso per caso, esercita il controllo sull’istituto. Pertanto, qualora dall’atto istitutivo risulti che in capo al Guardiano sussistono concreti elementi di controllo e gestione, anche tale figura può rivestire la qualifica di titolare effettivo.

Per quanto riguarda l’individuazione del titolare effettivo nel caso di trust aventi quali beneficiari una categoria non ancora determinata, non sussistono controindicazioni all’eventuale censimento in anagrafica quale titolare effettivo di un NDG fittizio (denominato ad es. “categoria non determinata”).

Per quanto attiene ai soggetti sottoposti a normativa equivalente, soggetti a obblighi di semplificata verifica, si conferma che la Banca può scegliere di avvalersi della semplificata verifica – che non costituisce un obbligo – e quindi non acquisire il dato relativo al titolare effettivo. Resta fermo l’obbligo, in capo al soggetto finanziario equivalente, di fornire ogni informazione relativa all’adeguata verifica a semplice richiesta.

Infine si evidenzia che la L. n. 92 del 17 giugno 2008 .non definisce l’adeguata verifica semplificata, pertanto si raccomanda di acquisire un questionario di adeguata verifica in forma semplificata anche per i soggetti finanziari equivalenti disciplinando, nell’ambito dei regolamenti interni, i casi in cui ci si può avvalere della semplificata verifica.

2.1 Analisi fattispecie concreta

Nel caso in cui il profilo di rischio del cliente non sia elevato – presentando una movimentazione coerente con il proprio profilo economico e non denotando elementi di anomalia – può rientrare fra i casi sottoposti a semplificata verifica. Pertanto la Banca è esonerata dall’individuazione e identificazione del titolare effettivo per effetto delle seguenti cause.

La società cliente è una società produttiva operante nel settore della produzione di macchinari. Un ente non residente insediato in un paese equivalente si interpone nella catena partecipativa della società cliente.

Tale ente è detenuto al 100% da una Banca residente in un altro paese equivalente, capogruppo di un gruppo bancario, quotata sul mercato regolamentato e sottoposta a regole di funzionamento conformi o equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria[1].

Il suddetto ente inoltre è iscritto nell’albo dei gruppi bancari tenuto dall’Autorità di Vigilanza della Capogruppo.

La citata entità ha sede in una giurisdizione che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dalla legge n. 92 del 17 giugno 2008 e dalla Direttiva Comunitaria 2005/60/CE (cfr. delibera n. 9 del Congresso di Stato e Decreto ministeriale italiano 1 Febbraio 2013 Ministero Economia e Finanze) e prevede la vigilanza e il controllo del rispetto degli obblighi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

L’entità deve essere sottoposta a vigilanza e al controllo da parte delle proprie autorità per il rispetto degli obblighi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo per essere sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica.

Da una prima analisi emerge che la società non è vigilata essendo iscritta solo nel registro delle società incorporate non nell’albo delle società vigilate[2]

I casi nei quali non sussiste l’obbligo di individuazione del titolare effettivo sono circoscritti a poche e ben definite eccezioni come ad esempio Società quotate sui mercati regolamentati i quali sono soggetti ad adeguata verifica semplificata per la quale in alcuni ordinamenti non è neppure prevista la raccolta del questionario. Nella Repubblica di San Marino permane l’obbligo di somministrazione del questionario. E’ legittimata l’esenzione dall’individuazione del Titolare Effettivo qualora la partecipazione non sia inferiore al 75%, poiché nelle ipotesi in cui un altro soggetto vanti una partecipazione superiore al 25% dell’intero capitale societario, si dovrà indagare questo ramo della catena societaria al fine d’individuare una o più persone fisiche da qualificare come Titolare Effettivo relativamente a tale quota residua. Per poter considerare esente da Titolare Effettivo la società controllata da società quotata è necessario fare riferimento ai soli seguenti mercati: UE, USA e Svizzera[3]. Tale disposizione per essere applicata deve essere riportata nel Regolamenti interno della Banca.

2.2 Analisi dell’atto istitutivo di trust e atti integrativi.

Sono stati esaminati i seguenti atti e dichiarazioni:

l’atto istitutivo di trust in cui sono individuati il disponente, il trustee, i beneficiarî un ente non profit, il guardiano,

l’atto di nomina di un nuovo Trustee con la sostituzione del precedente,

l’atto integrativo di quello istitutivo,

la nota con cui il Trustee dichiara il disponente,

la dichiarazione dell’origine dei fondi conferiti nel trust fund da parte del Trustee. Con tale documento il Trustee del trust irrevocabile e discrezionale, che detiene direttamente il 100% di una partecipazione, conferma che i fondi conferiti nel trust non derivano da reato e da violazioni di norme sul riciclaggio/terrorismo ma dall’attività economica svolta dalla società.

la dichiarazione con cui il Trustee notifica che non ci sono persone fisiche identificate fra i beneficiari

la comunicazione con cui il Trustee si dichiara titolare effettivo del trust .

Tutti gli atti sono in copia conforme ed in lingua inglese.

2.3 Analisi delle clausole dell’atto istitutivo

L’atto istitutivo, gli allegati contrattuali, e l’atto integrativo evidenziano le seguenti clausole.

a) Poteri attribuiti al trustee da esercitare con il consenso del guardiano.

Ai sensi dell’art. 1 il trust period di 80 anni può essere modificato dal trustee con il consenso del guardiano. Si precisa che il trust è irrevocabile (art. 2).

Il potere di distribuire i redditi ai beneficiari sono demandati al Trustee in modo discrezionale con consenso scritto del guardiano (art. 3). Inoltre il trustee ha i poteri di nominare le persone che possono detenere il fondo e determinare come esercitare i loro poteri amministrativi e dispositivi. Lo stesso ha anche il potere di anticipare il trust fund ai beneficiari discrezionalmente o di trasferire il fondo ad un altro trustee sempre con il consenso scritto del guardiano (cfr. art. 4).

Ancora il trustee con il consenso del guardiano può modificare i beneficiari ovvero aggiungere o escludere dei soggetti nella categoria (cfr. art. 6) e ai sensi dell’art. 13 il trustee può variare le clausole previste nell’atto istitutivo in ogni momento in ogni caso con il consenso del guardiano.

Da ultimo l’art. 15 e il par. 32 dell’allegato 2 stabiliscono che il trustee con il consenso del guardiano può modificare la legge regolatrice del trust che al momento è quella inglese. Com’è noto la legislazione inglese è molto diversa da quella sammarinese aderendo ad un modello internazionale sia sotto il profilo della fiducia sul trustee, sia sotto quella degli estesi poteri in capo ai beneficiari ed infine sotto l’aspetto della responsabilità patrimoniale personale limitata del trustee.

b) Poteri attribuiti al guardiano.

Il guardiano esprime il suo consenso con la tecnica del silenzio-assenso (cfr. art. 2.3 dell’atto di nomina). Oltre a ciò lo stesso può nominare un nuovo trustee in sostituzione del precedente o revocare lo stesso ai sensi degli artt. 9 e 10 dell’atto.

c) Poteri del disponente

Il disponente finché in vita, e successivamente i beneficiari con decisione presa all’unanimità, possono nominare, sostituire, o aggiungere ulteriori guardiani (si veda par. 1.2 dell’atto di nomina del guardiano).

d) Obbligo del rendiconto

Degno di nota è l’assenza di clausole sul rendiconto: ai sensi dell’art. 8 della Convenzione de L’Aja del 1 Luglio 1985 l’atto istitutivo di trust deve prevedere l’obbligo del rendiconto necessariamente verso i beneficiari. Pertanto tale lacuna potrebbe rendere invalido l’atto stesso.

e) Poteri attribuiti al Trustee in relazione alla gestione ed amministrazione della partecipazione societaria

L’atto istitutivo di trust non prevede specifici poteri sull’attività gestoria in relazione alla partecipazione societaria. Le decisioni strategiche che dovessero essere rimesse all’assemblea della società produttiva ricadrebbero inevitabilmente in capo al trustee che dovrà decidere in modo discrezionale ai sensi dell’atto istitutivo. Tuttavia il trustee è un ente finanziario che svolge in modo professionale la funzione di fiduciario o meglio di affidatario. E’ pertanto difficile che il trustee abbia le competenze necessarie per adottare decisioni strategiche in una realtà operativa che non conosce[4].

Conclusione

L’atto istitutivo e gli atti integrativi attribuiscono i poteri sul trust fund al trustee che li esercita con il consenso del guardiano che ha anche il potere di nomina e revoca del trustee. Il protector tuttavia a sua volta può essere sostituito dal disponente. Benché non ci siano persone fisiche beneficiarie del trust il potere di nomina del guardiano in capo al disponente evidenzia il legame fra quest’ultimo e il suo patrimonio segregato nel trust ed è considerato elemento di collegamento e/o di controllo sul trust fund nel caso in cui la Banca dovesse procedere all’individuazione ed identificazione del titolare effettivo.

3 Regole operative

Nella fattispecie si ritiene necessario, al fine di applicare la semplificata verifica e non procedere all’individuazione e identificazione del titolare effettivo[5], acquisire dal cliente o dalla società finanziaria estera che si interpone nella catena partecipativa o da una fonte terza affidabile indipendente e di pubblico dominio la certificazione dell’Autorità di Vigilanza del paese di insediamento del Trustee che l’entità è vigilata e sottoposta alla Direttiva 2005/60/CE o eventuali certificazioni di iscrizione ad albi tenuti dalla propria autorità di vigilanza o l’estratto del registro in cui il soggetto finanziario è iscritto al fine di svolgere l’attività finanziaria tutti con data non antecedente di oltre dodici mesi.

In subordine per rafforzare i presidi contro i rischi di riciclaggio si potrà completare il fascicolo del cliente assumendo la seguente documentazione:

· questionario di adeguata verifica AML/CFT QUESTIONNAIRE allegato all’Istruzione 2013/02 che consente di verificare le policies e i presidi applicati dai soggetti finanziari esteri per contrastare il riciclaggio e il finanziamento de terrorismo sottoscritto dal Trustee,

· l’atto di nomina del Trustee e del Guardiano del trust che detiene la partecipazione di maggioranza della società e, nel caso di persona giuridica, l’elenco degli amministratori e di coloro che hanno poteri delegati,

· la dichiarazione sottoscritta dal trustee con la quale si conferma:

a. che il trustee, il guardiano e i loro amministratori o i soggetti che hanno poteri delegati non sono legati da vincoli di parentela con il disponente del trust in questione,

b. l’osservanza e l’applicazione della Direttiva 2005/60/CE,

c. che il disponente non ha poteri di nomina, amministrativi e dispositivi e non esercita il controllo sul trust in questione

· il questionario di adeguata verifica KYC/AML sottoscritto dal legale rappresentante della società cliente con il quale la stessa fornisce tutte le informazioni necessarie ed aggiornate ai fini di giustificare l’assenza del Titolare Effettivo che sono state verificate attraverso l’esame di documentazione ufficiale e/o specifiche ricerche (anche via internet). L’eventuale applicazione della deroga viene richiamata nel questionario stesso dalla dicitura “Vedasi documentazione allegata per assenza titolare effettivo”.

· la dichiarazione di Effettivo Beneficiario Economico per la valutazione del merito creditizio sottoscritta dal legale rappresentante della società cliente in conformità con le dichiarazioni rese con il questionario di Adeguata Verifica.

U.O. Compliance e Consulenza Legale

Banca Agricola Commerciale spa

Emanuela Montanari

[1] Risulta nel bilancio consolidato di gruppo ed è consolidata con il metodo integrale

[2] 1. Il link seguente: http://www.cssf.lu/documentation/entites-surveillees/ fornisce l’albo di tutte le entità –contraddistinte in tipologie (banche, imprese d’investimento, società di gestione etc.) su cui l’Autorità di Vigilanza del paese estero (CSSF) esercita la propria supervisione.

2. Il link seguente http://www.legilux.public.lu/entr/search/index.php fornisce le indicazioni sulle società incorporate nel medesimo paese.

La Direttiva 2005/60/CE è stata recepita nel citato paese stero dalla legge del 17 Luglio 2008. La seguente pagina fornisce il quadro normativo completo in materia: http://www.cssf.lu/surveillance/criminalite-financiere/lbc-ft/lois-reglements-et-autres-textes/; la legge del 12 novembre 2004 include inter alia la legge del 17 Luglio 2008.

[3]I principali Gruppi Bancari italiani si avvalgono della procedura Gianos Kyc, per la somministrazione alla clientela del questionario di adeguata verifica che prevede quattro casi di esclusione del titolare effettivo fra cui SOCIETÀ CONTROLLATA DA SOCIETA’ QUOTATA IN MERCATO REGOLAMENTATO

[4] Si evidenzia che tali comportamenti sono richiamati nel Comunicato dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia del 2 dicembre 2013 “Schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b) del D. Lgsl 21 novembre 2007, n. 231. Operatività connessa con l’anomalo utilizzo di trust” il quale precisa che sono considerati comportamenti anomali l’attività gestoria da parte del trustee non coerente rispetto agli scopi che il trust dovrebbe perseguire in base all’atto istitutivo e le operazioni di gestione effettuate dal trustee con la sistematica presenza del disponente, del guardiano o dei beneficiari.

E’ inoltre difficile che la Banca possa verificare tutti gli schemi di anomalia previsti nel citato provvedimento, salvo eventualmente acquisire dichiarazioni dello stesso trustee.

[5] Si evidenzia la nozione di “titolare effettivo” ossia la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un cliente, quando questo è una persona giuridica. In ogni caso, si considera titolare effettivo: la persona fisica che, direttamente o indirettamente, è titolare di più del 25% dei diritti di voto in una società o, per effetto di accordi o in altro modo, è in grado di esercitare diritti di voto pari a tale percentuale o di avere il controllo sulla direzione della società, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato sottoposta a obblighi di comunicazione conformi o equivalenti a quelli previsti dalla normativa comunitaria; le persone fisiche beneficiarie di più del 25% del patrimonio di una fondazione, di un trust o di altri enti che amministrano fondi o qualora i beneficiari non siano determinati, la persona fisica nel cui interesse principale è istituito o agisce l’ente; la persona fisica in grado di esercitare un controllo di più del 25% del patrimonio di un ente (art. 1 lett. r) Legge 92/2008).

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ULTIME PUBBLICAZIONI:

  • CASSAZIONE – Il “mutuo” destinato ad estinguere una pregressa esposizione debitoria chirografaria non è un “mutuo” e non è pertanto consentita alla banca l’insinuazione al passivo fallimentare

    28 Gennaio 2021
  • La difformità tra spese e condizioni pattuite in contratto con quanto indicato nei fogli informativi esposti al pubblico

    27 Gennaio 2021
  • Le disposizioni di vigilanza sul governo societario delle banche in consultazione pubblica

    25 Gennaio 2021
  • Brevi note sulle misure di sostegno finanziario per le micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19 – D.L. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”)

    21 Gennaio 2021
  • Cessione massiva del credito e garanzia dei confidi: spunti e riflessioni (anche) sulla base della sentenza della Cassazione n. 5598 del 28 febbraio 2020

    21 Gennaio 2021

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