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10 Gennaio 2015 In Diritto bancario

Antiriciclaggio: “Trasparenza dei titolari effettivi dei trust”. La legislazione di San Marino all’avanguardia già in linea con gli obblighi previsti dalla IV direttiva europea in materia di antiriciclaggio e le raccomandazioni n. 24 e 25 del FATF/GAFI

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Di Emanuela Montanari

San Marino, 10 gennaio 2015

Registro dei Trust

La legislazione della Repubblica di San Marino in materia di antiriciclaggio sotto alcuni profili è più innovativa rispetto alla disciplina italiana ed europea anche per effetto dell’adozione di tutte le Raccomandazioni del FATF/GAFI in sede di analisi e follow-up periodici con gli organismi internazionali.

Possiamo citare a questo proposito il Registro dei Trust tenuto dall’Autorità di Vigilanza in cui vengono registrati tutti gli atti istitutivi di trust regolati dalla legge sammarinese ed i trust esteri aventi sede dell’amministrazione nella Repubblica di San Marino.

Il Registro anticipa le Raccomandazioni n. 24 e 25 del FATF-GAFI sulla trasparenza dei titolari effettivi pubblicate nell’ottobre 2014 che evidenzia la necessità per ciascun paese di adottare misure riguardanti la trasparenza della titolarità effettiva delle entità giuridiche e degli accordi legali come il trust e le fondazioni allo scopo di combattere il riciclaggio, il finanziamento al terrorismo e prevenire altri reati gravi quali i reati fiscali e la corruzione. Inoltre anticipa le disposizioni previste dalla quarta direttiva europea in materia di antiriciclaggio in ordine all’istituzione di un registro pubblico centrale per ogni stato nel quale riportare i dati relativi alla proprietà effettiva delle entità giuridiche garantendo l’aggiornamento e la disponibilità delle informazioni alle autorità nazionali di controllo.

La Repubblica ha emanato la legge n. 42 del 1° marzo 2010 sull’istituto del trust, dopo aver ratificato la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sulla Legge applicabile ai Trusts e sul loro riconoscimento con Decreto Consigliare n. 119 del 20/09/2004, in base alla quale per istituire un trust è necessario redigere un atto pubblico o una scrittura autenticata da notaio. Anche qualora l’atto sia stipulato al di fuori del territorio sammarinese vi è l’obbligo di nominate un trustee residente ed allegare all’atto istitutivo la dichiarazione di un notaio della Repubblica di San Marino.

La citata legge ha inoltre introdotto un Registro dei trust della Repubblica di San Marino tenuto dall’Autorità di Vigilanza. E’ previsto l’obbligo di registrazione di tutti gli atti istitutivi di trust la cui legge regolatrice è quella della Repubblica di San Marino e dei trust esteri (a cui si applica una legge di uno Stato estero) con sede di amministrazione nella Repubblica di San Marino.

Entro quindici giorni dalla data dell’istituzione del trust, il trustee redige un attestato contenente fra l’altro la denominazione del trust, l’indicazione del trustee, del guardiano, del disponente, dei beneficiari con diritti attuali sul fondo in trust, lo scopo, la durata e la legge regolatrice. L’attestato è sottoscritto dal trustee con sottoscrizione autenticata da notaio il quale ne cura il deposito entro dieci giorni dalla data dell’autentica presso l’Ufficio del Registro dei trust. Se il notaio omette il deposito vi provvede il trustee. Sono previste sanzioni amministrative per la violazione delle suddette disposizioni.

Altre disposizioni sulla trasparenza della titolarità effettiva delle entità giuridiche

Vi sono inoltre ulteriori prescrizioni tese alla trasparenza della titolarità effettiva delle società.

Fra esse si evidenzia il Registro delle società tenuto dalla Cancelleria del Tribunale della Repubblica di San Marino, in cui vengono registrati tutti gli atti costitutivi delle società sammarinesi ai sensi della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 del che devono avere la forma di atto pubblico. Il notaio deve depositarne copia conforme presso la Cancelleria entro trenta giorni dalla data di registrazione e l’iscrizione della società nel Registro è richiesta contestualmente al deposito dell’atto costitutivo.

Si può citare l’archivio tenuto da Banca centrale in cui sono registrate le generalità dei titolari effettivi delle partecipazioni fiduciarie detenute in società sammarinesi ai sensi della legge del 7 giugno 2010 n. 98.

E’ altresì previsto analogo obbligo alle associazioni e fondazioni che devono mantenere presso la propria sede un Registro nominativo degli associati trasmettendo, entro il 31 dicembre di ogni anno, un elenco nominativo degli stessi alla Cancelleria Commerciale del Tribunale, ai fini dell’inserimento e dell’adeguamento dei dati contenuti nel Registro dei membri di Associazioni, Fondazioni ed enti no profit.

Si ricorda infine che tutti gli intermediari bancari e finanziari sono dotati di un Archivio Informatico Antiriciclaggio analogo a quello istituito con provvedimento del 3/4/2013 di Banca d’Italia in cui devono essere registrati i titolari effettivi di ogni entità giuridica che ha acceso un rapporto continuativo, previa verifica ed assunzione della documentazione comprovante ai sensi della Legge antiriciclaggio, conservando gli stessi fino al quinto anno successivo alla estinzione del rapporto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



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