Appunti in tema di correttezza e fideiussioni

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Di Sergio Vergottini
26 marzo 2001

Commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 2284/1999

Supponendo che un Istituto di Credito non abbia mantenuto una condotta ispirata a buona fede e correttezza nella gestione del rapporto finanziario con un soggetto affidato, potrebbe ancora escutere la garanzia fideiussoria a suo tempo rilascia da terzi?

Ebbene, a dire della più recente giurisprudenza della Cassazione, la Banca in parola sarà  tenuta al risarcimento dei danni conseguenti alla imprudente gestione del rapporto con l’obbligato principale, salvo restando l’efficacia della garanzia personale prestata.

In altri termini, “in tema di fideiussione prestata a garanzia di un’apertura di credito in conto corrente, la violazione da parte della banca del dovere di correttezza e buona fede, per avere fornito informazioni inesatte, puo’ dar luogo a responsabilita’ contrattuale della stessa e all’obbligo di risarcire il danno, ma non puo’ determinare l’inefficacia del contratto” (Cassazione civile Sezione III, 15 marzo 1999 n. 2284, – Meloni c. Banco Napoli – , Giust. civ. Mass. 1999, 565, in Riv. dottori comm. 1999, 754, in Foro it. 1999, I, 1165).

La Cassazione ha quindi osservato che, in ipotesi di un comportamento non corretto o di mala fede della banca questo non renderebbe in ogni caso inefficace o inoperante la fideiussione.

Detta pronuncia si pone in contrasto con altre precedenti rese dalla Supremo Collegio, e più precisamente con la sentenza n. 7050/1997 per la quale la violazione agli obblighi di correttezza e di buona fede costituiscono un’eccezione all’operatività  della garanzia fideiussoria.

Il ragionamento svolto dai giudici di legittimità  nella più recente pronuncia è stato il seguente.

In linea di principio la normativa di correttezza nell’adempimento delle obbligazioni prevista dall’art. 1175 c.c. e confortata dal precetto costituzionale (art. 2 della Costituzione), che impone il rispetto dell’inderogabile dovere di solidarietà  sociale, esige attuazione piena, nei limiti di compatibilità  con altri valori di pari grado e dignità .

Ciò comporta che diritti ed obblighi, seppure specificamente regolati da norme che li prevedono, non possono mai prescindere dall’osservanza dei principi di correttezza e di buona fede, operanti all’interno delle posizioni soggettive, pur avendo natura contrattuale, non potendo l’autore di un comportamento scorretto trarre da esso utilità  con altrui danno (neminen laedere).

In tema di esecuzione del contratto, “(o del rapporto obbligatorio) la buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà , che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del “neminem laedere”, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici del merito, i quali avevano ritenuto non conforme a buona fede la mancata cooperazione del promittente venditore in favore del promesso acquirente al fine di far conseguire a quest’ultimo un mutuo per il pagamento del prezzo)” (Cassazione civile Sezione III, 9 marzo 1991 n. 2503, – Zingale c. Virzi’ – , in Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 3, in Foro it. 1991, I,2077, in Nuova giur. civ. commentata 1992, I, 325 (nota)).

Tuttavia, la violazione del dovere di correttezza, prosegue la Corte, ove non sia considerato in forma primaria ed autonoma da una norma costituisce solo un criterio di qualificazione e di valutazione del comportamento dei soggetti.

Sembra, dunque, di capire che qualora il precetto di “buona fede e correttezza” non sia ribadito in una norma specifica, lo stesso possa semplicemente rappresentare un parametro di giudizio circa la condotta assunta da un soggetto del contratto e, in ogni caso, non una specifica causa di inefficacia (o paralisi) del rapporto.

Un comportamento contrario alla correttezza contrattuale non può essere reputato illegittimo e quindi fonte di responsabilità , ove nel contempo non concreti la violazione di un diritto altrui, già  direttamente riconosciuto da una norma giuridica, ossia già  “consolidatosi” fra le parti.

Sennonché, una volta ritenuto (e giudizialmente rigorosamente provato) che la violazione del dovere di comportarsi con correttezza e buona fede da parte della banca dà  luogo a (pacifica) responsabilità  contrattuale della stessa, la conseguenza di ciò non è, come pure a volte si è erroneamente sostenuto in tema di fideiussione in favore di una banca, l’inefficacia (nullità  / annullabilità ?) del contratto che lega il soggetto alla banca, ma l’obbligo del risarcimento del danno a carico della banca ed a favore dell’altro contraente, secondo i principi generali che regolano la responsabilità  contrattuale.

A contrario, non vi è alcuna norma di legge che consente di affermare che qualora una delle parti non si comporti secondo buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, il contratto stesso diventa inefficace.

Se fosse vero il contrario, ossia se ad ogni violazione dell’obbligo di correttezza contrattuale corrispondesse una causa di nullità  (o se si preferisce di inefficacia), allora bisognerebbe supporre che il legislatore oltre alle ragione, espresse nel codice, di invalidità  ne ha voluta indicare un’altra, tacitamente.

“I principi di correttezza e buona fede di cui all’art. 1175 e 1375 c.c. sono stati codificati dal legislatore come “regulae iuris” di carattere generale con esclusivo riferimento ai rapporti precontrattuali ed all’interpretazione ed esecuzione del negozio, e non anche con riguardo al contenuto del negozio medesimo, nel senso che (eccezion fatta per l’eventualità  che la violazione dei detti doveri si trovi ad integrare anche una delle specifiche ipotesi previste in tema di nullità  o annullabilità  dei contratti) i contraenti possono comporre i loro contrapposti interessi concordando del tutto liberamente il predetto contenuto negoziale, senza poi potere, proprio in ragione di tale libertà , invocare, a stipulazione avvenuta, l’asserita contrarietà  di una o più delle clausole convenute ai doveri in questione (salvo che nei casi esplicitamente previsti dal legislatore)” (Cassazione civile Sezione I 30 dicembre 1997 n. 13131, – Migliaccio c. Banco Ambrosiano Veneto – , in Foro pad. 1999, I, 17 nota (SENIGALLIA)).

L’ultima richiamata sentenza ribadisce le consegue che l’ordinamento ha apprestato al caso in cui una delle due parti abbia agito in mala fede.

Sciolto il nodo della reazione che il legislatore ha apprestato di fronte ad una tale condotta, resta da determinare i parametri in forza dei quali quantificare il risarcimento del danno.

Sullo specifico punto, non essendoci dei significativi precedenti giurisprudenziali, bisognerà  dare applicazione alle regole generali.

E’ logico supporre che il danno provocato dalla mala gestio della banca corrisponda, per il soggetto affidato, a quella parte di oneri e costi che il contraente ha dovuto sopportare a causa dell’ingiustificato finanziamento.

L’obbligato principale sarà  comunque tenuto a restituire tutto il capitale finanziato non invece a corrispondere i costi relativi allo stesso.

Quanto, invece, al fideiussore, si potrà  forse legittimamente sostenere l’inefficacia (solo) parziale della garanzia in corrispondenza a quella quota di debito che l’istituto di credito non avrebbe dovuto erogare.

Si noti come tale conclusione non esclude la garanzia fideiussoria per la restante parte del debito lecitamente contratto.


Come citare questo articolo

Sergio Vergottini, “Appunti in tema di correttezza e fideiussioni”, Magistra Banca e Finanza, 26 marzo 2001, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/appunti-in-tema-di-correttezza-e-fideiussioni/.

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