ARGOMENTO

interessi convenzionali

Gli interessi convenzionali sono determinati dall’accordo tra banca e cliente nei limiti consentiti dall’ordinamento. Gli approfondimenti riguardano forma della pattuizione, determinabilità del tasso, trasparenza, variazioni e controllo della validità delle clausole.

Articoli e schede della Rivista

CASSAZIONE – USURA: Gli interessi moratori non si sommano agli interessi corrispettivi salvo che il loro conteggio sia avvenuto su di una rata di canone scaduta e già  precedentemente capitalizzata con interessi corrispettivi

— Gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto…

Interessi ultralegali: forma scritta e limiti del riconoscimento del debito

Di Maurizio Tidona, Avvocato — La Suprema Corte di Cassazione ha confermato, con la sentenza n. 266 dell’11 gennaio 2006, che per la sussistenza dell’obbligo di corrispondere interessi in misura superiore a quella legale è necessaria la forma scritta “ad substantiam”, la cui mancanza comporta la nullità della clausola stessa, con…

La nullità  del contratto bancario per la mancanza della sottoscrizione della banca o del cliente sulla “copia” prodotta in processo. Le conseguenze della nullità  sugli interessi, spese e commissioni dovuti alla banca

Di Maura Castiglioni, Avvocato — Qualora il contratto bancario sia privo della sottoscrizione della banca o del cliente non può ritenersi soddisfatto l’obbligo della forma scritta. E’ quindi necessaria la firma di entrambe le parti contraenti.

La responsabilità  solidale della società  di intermediazione mobiliare per i danni arrecati a terzi dai propri promotori finanziari. Nota a sentenza della Cassazione n. 8229/06

Di Fabrizio Molinari, Avvocato — La sentenza della Cassazione n. 8229/06 (testo integrale in calce) sulla tutela del cliente che contratti con un promotore finanziario, costituisce un ulteriore tassello del delicato processo volto ad incrementare gli investimenti mobiliari e, conseguentemente, la circolazione della ricchezza.