ARGOMENTO

ius variandi

Lo ius variandi consente alla banca, nei casi previsti dalla legge e dal contratto, di modificare unilateralmente determinate condizioni del rapporto. Gli approfondimenti riguardano giustificato motivo, comunicazioni al cliente, efficacia delle modifiche e diritto di recesso.

Articoli e schede della Rivista

La linea temporale dello ius variandi nel diritto bancario. L’evoluzione della facoltà  per la banca di modificare unilateralmente ed in pejus le condizioni di contratto

Di Maura Castiglioni, Avvocato — Brevi note sulla modifica unilaterale delle condizioni di contratto su iniziativa delle banche nei contratti antecedenti al Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) ed alla Legge sulla trasparenza bancaria (L. 154/1992), con una panoramica sull’evoluzione normativa sino ad oggi.

Regole procedurali e poteri decisori dell’Arbitro Bancario Finanziario

Di Valerio Sangiovanni, Avvocato — In questo articolo esamineremo alcuni aspetti della disciplina dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF): ci soffermeremo, in particolare, sulle regole procedurali che il collegio è tenuto a rispettare nel decidere il ricorso nonché sulla natura e sugli effetti della decisione che assume. Il…

Il prospetto informativo

Di Amerigo Nazzaro — L’allegato alla direttiva prevedeva, inoltre, tre diversi schemi di prospetto, riferentesi rispettivamente alle ipotesi di ammissione di azione, di obbligazioni e di certificati rappresentativi di azioni alla quotazione ufficiale di una borsa valori.