Assegno bancario: la legittimità  – senza necessità  di motivazione – della revoca da parte del traente dell’ordine di pagamento dopo la scadenza del termine di presentazione

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Di Maurizio Tidona, Avvocato
13 novembre 2000

L’assegno bancario è pagabile a vista e deve essere presentato alla banca trattaria per il pagamento entro termini assai brevi e cioè 8 giorni (se è pagabile nello stesso comune[assegno su piazza]), 15 giorni (se pagabile in un comune diverso [assegno fuori piazza]), 20 giorni (se è pagabile in un Paese diverso ma nello stesso continente di emissione), 60 giorni (se Paese di altro continente).

La scadenza del termine non impedisce la presentazione dell’assegno al pagamento.

L’art. 35 L.A. (Legge 1736/33) però attribuisce al traente (colui che ha emesso l’assegno) di disporre la revoca dell’ordine di pagamento dopo la scadenza del termine di presentazione; prima della scadenza invece la banca è libera di pagare o meno, restando esonerata da qualsiasi responsabilità  nei confronti sia del traente che del portatore del titolo.

Tale facoltà  di disporre la revoca dell’ordine di pagamento (con la quale la banca è liberata/impedita dall’effettuare il pagamento [e neppure si potrà  procedere al protesto dell’assegno in quanto oltrepassati i termini di presentazione all’incasso]) discende dalla esigenza di permettere al traente – superato un certo lasso di tempo – di poter liberamente disporre della provvista sul conto.

Si ricorda difatti che l’emissione di un assegno senza provvista è illecito amministrativo (ed in passato anche di rilevanza penale) ed i detti termini servono a delimitare (in favore del traente) il periodo in cui la provvista medesima deve rimanere necessariamente integra.

La revoca dall’ordine di pagamento dovrà  essere ovviamente manifestata alla banca in modo che non sia contestabile e pertanto in forma scritta.

Allorché il trattario rifiuti il pagamento – per l’avvenuta revoca dall’ordine di pagamento od altro – il portatore può sempre e comunque esercitare l’azione di regresso nei confronti del traente, dei giranti e degli altri obbligati per ottenere il pagamento; questo nel termine prescrizionale di sei mesi dal termine di presentazione (la cui decorrenza è comunque interrotta [con l’inizio di un nuovo termine di prescrizione] da ogni attività  diretta ad ottenere il pagamento) ed a prescindere dalla circostanza dell’avvenuto protesto o meno.

Trascorso tale termine è sempre possibile l’azione causale, che è l’azione derivante dal rapporto fondamentale che ha dato causa all’emissione dell’assegno, soggetta ai termini di prescrizione propri del rapporto obbligatorio sottostante.


Come citare questo articolo

Maurizio Tidona, “Assegno bancario: la legittimità  – senza necessità  di motivazione – della revoca da parte del traente dell’ordine di pagamento dopo la scadenza del termine di presentazione”, Magistra Banca e Finanza, 13 novembre 2000, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/assegno-bancario-la-legittimita-senza-necessita-di-motivazione-della-revoca-da-parte-del-traente-dellordine-di-pagamento-dopo-la-scadenza-del-termine-di-presentazione/.

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