Di Roberta Micali
26 gennaio 2004
Uno dei problemi più spinosi, quando ci si trova a dover trattare i gruppi d’imprese, riguarda la definizione dei ruoli, delle autonomie, delle decisioni e la ripartizione delle relative responsabilità all’interno di tale forma aggregativa ziendale.
La storia ha più volte fornito casi nei quali, a fronte di operazioni gestionali attivate dalle controllate in esecuzione di direttive impartite dalla capogruppo, queste venivano chiamate in causa dalla stessa holding e responsabilizzate per i danni che tali operazioni avevano creato a soci di minoranza e creditori sociali. Tutto ciò avveniva a causa dell’assenza di un corpo normativo che regolamentasse le dinamiche di gruppo.
Con la Riforma del diritto societario si è finalmente colmato il vuoto normativo con l’introduzione degli artt. 2497- 2497 –sexies inerenti “ l’attività di direzione e coordinamento di società ”.
In particolare, risulta centrale il tema della responsabilità trattato nell’articolo 2497 il quale, al primo comma, stabilisce la responsabilità in capo all’ente o società che, esercitando la direzione unitaria, lo faccia in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale. I diritti del socio che la norma protegge sono: i diritti agli utili e quelli inerenti alla valorizzazione della partecipazione sociale; inoltre, vengono protetti i creditori sociali in quanto essi vantano dei diritti di credito che possono adeguatamente esercitare subordinatamente all’integrità del patrimonio sociale. Il presupposto oggettivo necessario per invocare la responsabilità della capogruppo è dato dall’esistenza di un’azione gestionale che si svolga secondo mala gestio. Quali siano i principi di corretta gestione la norma non lo precisa, ma si ritiene che questi debbano riguardare la capacità della holding, in ambito di formulazione della strategia globale di gruppo, di cercare e trovare i punti di equilibrio fra gli interessi propri e quelli delle singole controllate.
Come si relazionano autonomia e responsabilità ?
La Cassazione, postulando di volta in volta, ha stabilito che: “la capogruppo che agisce in ausilio di un’altra società del gruppo, non soddisfa un interesse altrui, bensì realizza un proprio interesse mediato e indiretto” ( fra le tante Cass. 20 marzo 1968, n. 2215; Cass. 2 aprile 1969, n. 1963 ); stabilisce, inoltre, che il fatto di ubbidire alle direttive della holding non implica necessariamente “la subordinazione degli interessi delle controllate ad interessi estranei” giacchè le controllate traggono vantaggio dall’appartenenza al gruppo “non solo sotto il profilo dell’immagine e il conseguente credito di cui le società operative possono godere nel mercato, ma anche in forma più immediata (”¦)”; inoltre, si può ammettere che la partecipazione della società ad un gruppo comporti la legittimità di attività che perseguano anche interessi di gruppo” e gli amministratori della controllante che ruotino nell’assemblea delle controllate su un’operazione intercorrente fra le due società non sono, perciò, in conflitto d’interessi. Viene, dunque, legittimata l’ingerenza della capogruppo nell’attività gestionale delle controllate, ma tale ingerenza trova dei limiti fisiologici non potendo la holding, infatti, formulare direttive svantaggiose e potenzialmente pregiudizievoli per le controllate.
Tuttavia, l’azione svantaggiosa e potenzialmente pregiudizievole non è fonte di responsabilità né della holding, né dei suoi fiduciari, se nella fattispecie entra a far parte l’elemento del vantaggio compensativo (già esplicito nella normativa tedesca), ovvero, quello specifico vantaggio che la capogruppo decide di destinare alla controllata e che, quindi, tenderebbe a compensare il danno cagionato ( così, ad esempio, Cass., 21 gennaio 1999, n. 521). .Il vantaggio compensativo entra a far parte della normativa prodotta con la Riforma. Più precisamente, l’art. 2497 continua sostenendo che “l’atto pregiudizievole non è fonte di responsabilità se il danno risulta mancante alla luce dell’intera attività di direzione e coordinamento o anche a seguito di singole operazioni a ciò dirette”, solidale con questa è la norma penale di cui all’art. 2634: il senso coordinato degli articoli 2497 primo comma e 2634 terzo comma è che il pregiudizio cagionato al patrimonio della controllata non è fonte di responsabilità né civile della holding né penale dei suoi fiduciari, se trova compensazione nei vantaggi conseguiti o fondatamente prevedibili, che alla controllata derivano dall’appartenenza al gruppo.
Per concludere, il legislatore ha coordinato la relazione esistente tra autonomia e responsabilità senza tracciare lo spazio di movimento autonomo delle controllate, ma definendo la legittima ingerenza della holding, la quale è tenuta ad agire nel rispetto dell’interesse di gruppo.
Roberta Micali, “Autonomia e responsabilità nei gruppi d’imprese”, Magistra Banca e Finanza, 26 gennaio 2004, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/autonomia-e-responsabilita-nei-gruppi-dimprese/.
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