Blocchi cautelativi, presìdi di rischio e responsabilità della banca

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Di Maurizio Tidona, Avvocato

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Il blocco cautelativo nei servizi di pagamento costituisce una misura eccezionale. La sua legittimità dipende dalla presenza di presupposti concreti, dalla proporzione tra il rischio rilevato e la limitazione imposta al cliente, dall’adeguatezza della motivazione e dalla durata strettamente necessaria alle verifiche.

L’art. 6 del D.Lgs. 11/2010 individua i casi nei quali la banca può intervenire, ma non esaurisce il giudizio di legittimità della misura. Il richiamo alla sicurezza dello strumento, al sospetto di utilizzo fraudolento o non autorizzato, oppure, in presenza di una linea di credito, al significativo aumento del rischio di inadempimento, non basta di per sé a giustificare il blocco. La banca deve dimostrare che, nel caso concreto, ricorrevano elementi specifici, coerenti e verificabili idonei a rendere ragionevole l’interruzione dell’operatività.

I presupposti normativi richiedono verifiche diverse secondo la natura del rischio.

Quando il problema riguarda la sicurezza dello strumento, la valutazione ha carattere tecnico e può fondarsi, ad esempio, su vulnerabilità dei sistemi, compromissione delle credenziali o malfunzionamenti che incidano sull’affidabilità dell’autenticazione.

Quando invece viene in rilievo il sospetto di utilizzo fraudolento o non autorizzato, la valutazione investe il profilo comportamentale delle operazioni e può trovare riscontro in sequenze dispositive incoerenti con lo storico del cliente, utilizzi concentrati in tempi o luoghi atipici, trasferimenti che azzerano il saldo, accrediti collegati a operazioni contestate.

In entrambe le ipotesi, il blocco è legittimo solo se la banca individua e dimostra il fatto specifico che rende concretamente plausibile il rischio. Negli orientamenti dell’ABF, il mero richiamo ad “anomalie” è insufficiente.

L’accertamento del presupposto non esaurisce il vaglio di legittimità.

Occorre verificare anche se la misura adottata sia proporzionata.

L’art. 6 si riferisce allo strumento di pagamento. L’estensione del blocco al rapporto o alla complessiva disponibilità delle somme richiede una giustificazione ulteriore e specifica. Essa è ammissibile solo quando il blocco dello strumento non sia idoneo a contenere il rischio emerso. La misura deve quindi restare circoscritta all’area effettivamente esposta e non può eccedere quanto necessario alla verifica. In mancanza di tali condizioni, il blocco si traduce in una compressione illegittima dell’operatività del cliente, con conseguente responsabilità della banca.

Nel caso di sospetto di frode, la banca non deve accertare in via definitiva l’illecito, ma deve fondare la propria decisione su un quadro indiziario concreto, coerente e verificabile. Possono assumere rilievo, in questa prospettiva, operazioni ravvicinate verso un medesimo beneficiario, utilizzi provenienti da contesti tecnici non riconducibili al cliente, esaurimento repentino del saldo o del plafond, segnalazioni provenienti da altri intermediari o dall’autorità giudiziaria. In presenza di tali elementi, l’inerzia può esporre la banca a responsabilità per omessa attivazione dei presìdi doverosi. L’errore opposto consiste però nell’automatismo: la mera presenza di indicatori di rischio non legittima di per sé qualsiasi misura restrittiva. Il blocco deve restare coerente con la natura e con l’estensione del rischio accertato.

La proporzionalità rileva anche con riguardo agli obblighi informativi.

L’art. 6, comma 3, impone di informare il cliente del blocco e delle relative ragioni, salvo che ciò sia precluso da obiettive esigenze di sicurezza o da divieti normativi. La comunicazione deve quindi essere tempestiva e sufficientemente motivata. Una formula meramente apparente, priva di qualunque specificazione, non consente né al cliente di comprendere la misura né alla banca di dimostrarne la correttezza. Allo stesso tempo, il contenuto della comunicazione incontra un limite quando il blocco si ricollega a obblighi antiriciclaggio o a indagini in corso, in ragione del divieto di tipping off previsto dall’art. 39 (Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette) del D.Lgs. 231/2007. Anche in tali casi resta necessario assicurare una motivazione compatibile con i vincoli di riservatezza e idonea a sorreggere la legittimità dell’intervento.

La proporzionalità della misura si valuta anche in rapporto alla sua durata. Il blocco cautelativo ha natura temporanea e conserva legittimità solo finché restano attuali le ragioni che lo hanno determinato. L’art. 6, comma 4, impone la riattivazione dello strumento o la sua sostituzione quando tali ragioni cessano. Il mantenimento del blocco senza un’effettiva attività istruttoria, o per un tempo non giustificato, trasforma la misura cautelativa in un inadempimento contrattuale. In questa prospettiva assumono rilievo la tracciabilità delle verifiche svolte, la capacità di riesame e la tempestività delle decisioni successive.

Gli stessi criteri si applicano all’esecuzione dei bonifici, rispetto ai quali la banca opera nell’ambito di un incarico riconducibile al mandato. L’art. 1856 c.c. sull’esecuzione degli incarichi e la giurisprudenza di legittimità impongono l’adozione della diligenza professionale nell’esecuzione dell’ordine. Quando emergano elementi idonei a far apparire l’operazione incompatibile con l’interesse del cliente, la banca deve sospendere l’esecuzione e acquisire una conferma consapevole dell’ordine. Se il cliente, adeguatamente informato, conferma l’operazione, la banca è tenuta a eseguirla, salvo il sopravvenire di ulteriori elementi rilevanti o la presenza di obblighi normativi contrari.

Nel bonifico istantaneo il margine temporale di intervento è fisiologicamente ridotto. La prevenzione si colloca quindi soprattutto nella fase anteriore all’esecuzione, attraverso sistemi di rilevazione in tempo reale e regole di controllo capaci di intercettare tempestivamente gli indici di rischio. Il servizio di verifica del beneficiario (VoP) introdotto dal Regolamento (UE) 2024/886 rafforza la trasparenza dell’operazione, ma non attribuisce alla banca un autonomo potere di veto. Anche in tale contesto, il blocco resta subordinato alla presenza di elementi concreti e immediatamente rilevabili che rendano l’operazione incompatibile con gli obblighi dell’intermediario.

Il blocco cautelativo non costituisce un potere libero della banca, ma una facoltà eccezionale, che trova legittimazione solo in presenza di una base fattuale verificabile, di una motivazione giuridicamente sostenibile, di una misura proporzionata e di una gestione coerente nel tempo. In difetto di tali condizioni, il blocco cessa di operare come presidio ordinato del rischio e diviene espressione di un assetto decisionale non adeguato, perché converte una misura di protezione in una compressione illegittima dell’operatività del cliente e, per ciò stesso, in fonte di responsabilità dell’intermediario.


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Come citare questo articolo

Maurizio Tidona, “Blocchi cautelativi, presìdi di rischio e responsabilità della banca”, Magistra Banca e Finanza, 17 aprile 2026, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/blocchi-cautelativi-presidi-di-rischio-e-responsabilita-della-banca/.

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