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15 Agosto 2021 In Diritto bancario Tidona

Brevi cenni sulla fideiussione bancaria

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© Tutti i diritti riservati. Vietata la ripubblicazione cartacea ed in internet senza una espressa autorizzazione scritta. È consentito il link diretto a questo documento.

Di Maurizio Tidona, Avvocato

 

Indice:

1. Oggetto e forma della fideiussione

2. La sorte della fideiussione a seguito di clausole invalide – Il caso della nullità per violazione della normativa antitrust

3. Il contratto autonomo di garanzia

4. La fideiussione omnibus

5. Gli effetti della fideiussione sulle voci accessorie al debito principale

6. La liberazione del fideiussore

7. La permanenza dell’obbligo fideiussorio dopo la scadenza dell’obbligazione principale

 

1. Oggetto e forma della fideiussione

La fideiussione è una garanzia (c.d. di firma) rilasciata in favore di un soggetto, a garanzia di un debito che altri possano avere con lo stesso.

L’art. 1936 del codice civile definisce “fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui”. [1]

L’art. 1936 c.c. dispone che la fideiussione è efficace anche se il debitore non ne abbia conoscenza.

La fideiussione non prevede tra i suoi elementi costitutivi la forma scritta.

La fideiussione è difatti un negozio giuridico a forma libera; può essere cioè manifestata anche solo verbalmente, non necessitando di una particolare forma per la sua validità.

L’art. 1937 c.c., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione debba essere espressa non può essere difatti interpretato nel senso che sia necessaria la forma scritta, e neppure l’utilizzo di formule sacramentali, ma solo nel senso di pretendere che la volontà stessa sia manifestata in modo inequivocabile, fermo restando che la prova della sua stipulazione può essere fornita con ogni mezzo e, dunque, anche mediante testimonianze e presunzioni (Cass. n. 3628/2016 [2]).

L’estinzione dell’obbligazione principale estingue anche la fideiussione, salvo patto contrario, in applicazione del principio di accessorietà della garanzia rispetto al debito garantito.

È  comunque valida ed efficace l’eventuale clausola contenuta nell’impegno fideiussorio che preveda che la garanzia possa tornare ad esistenza in virtù di fatti sopravvenuti dopo l’estinzione del debito principale (c.d.  clausola di reviviscenza della garanzia), in tutti i casi di revoca del pagamento del debito principale (ad esempio, per la revocatoria del pagamento del debito principale ex art. 67 della Legge Fallimentare). Una tale clausola, oltre ad essere valida, non è neppure ritenibile vessatoria per il garante (Cass. n. 7600 del 18/3/2021 [3]).

 

2. La sorte della fideiussione a seguito di clausole invalide – Il caso della nullità per violazione della normativa antitrust

La nullità eventuale di singole clausole della fideiussione non comporta necessariamente la nullità dell’intero impegno fideiussorio, trovando applicazione in tali ipotesi l’art. 1419 c.c., che dispone: “[I]. La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità; [II]. La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative”. [4]

La nullità è cioè in tali casi solamente parziale, relativa alle sole clausole invalide, senza che esse travolgano il restante impegno fideiussorio.

Questo anche, ad esempio, ove la nullità di singole clausole dell’impegno fideiussorio consegua alla violazione dell’art. 2 della Legge n. 287/1990 (Legge Antitrust).  Ci si riferisce in particolare alla fideiussione contestata in quanto corrispondente allo schema contrattuale – relativamente alle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c. – giudicato dall’Autorità garante della Concorrenza frutto di un’intesa orizzontale restrittiva della concorrenza, come da atto di accertamento della Banca d’Italia, n. 55 del 2 maggio 2005)

In tale ipotesi, qualora il contratto sia viziato da nullità derivata dall’intesa restrittiva della concorrenza, la garanzia rimarrà comunque validamente pattuita in forza delle clausole residue, privata delle sole clausole invalide, in applicazione del citato art. 1419 c.c. [5] [6]

 

3. Il contratto autonomo di garanzia

L’inserimento in una scrittura di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale a qualificare il negozio quale contratto autonomo di garanzia, e questo anche ove esso sia eventualmente nominato “fideiussione”, non rilevando la titolazione ma la sostanza del medesimo.

La clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” è ritenuta dalla giurisprudenza, in specie, incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la garanzia della fideiussione, a meno che non vi sia un evidente contraddizione o conflitto con altre clausole contenute nell’impegno fideiussorio; in solo tale ultimo caso prevarrà l’accessorietà della garanzia, che si dovrà considerare quale fideiussione (Cass. n. 27619/2020 [7]).

Ne consegue che ove sia promessa una garanzia a prima richiesta e senza eccezioni, in virtù dell’autonomia che in tal caso caratterizza il rapporto fra il garante e il creditore nell’ambito del contratto autonomo di garanzia, le nullità di eventuali clausole relative al rapporto fondamentale garantito non potranno essere opposte dal garante che si sia impegnato al pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”, salvo il caso che le nullità eccepite dipendano da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa. [8]

In tale evenienza, non sarà consentita al garante a prima richiesta e senza eccezioni neppure la proposizione al creditore di eccezioni quali quelle previste agli artt. 1955 (Liberazione del fideiussore per fatto del creditore) [9], 1956 (Liberazione del fideiussore per obbligazione futura) [10] e 1957 c.c. (Scadenza dell’obbligazione principale) [11] (ex multis: Cass. n. 7883/2017; Cass. 6517/2014; ; Cass. n. 17490/2007; n. 23900/2006; Cass. n. 10486/2004). [12]

 

4. La fideiussione omnibus

L’art. 1938 c.c. dispone: “La fideiussione può essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell’importo massimo garantito”.

Nella c.d. fideiussione omnibus, a differenza della fideiussione ordinaria, la garanzia non è limitata ad uno specifico debito ma garantisce il pagamento di tutti i debiti assunti o che si assumeranno con la banca, per qualsiasi operazione bancaria, presente o futura.

Nel caso di fideiussione omnibus, in quanto garanzia per obbligazioni future, è  pertanto richiesta, a pena di invalidità, l’indicazione di un importo massimo garantito, quale soglia entro la quale il fideiussore risponde con il proprio patrimonio del debito garantito.

In fase di escussione della garanzia sarà comunque applicabile anche alla fideiussione per obbligazione futura l’art. 1941 c.c. [13], che dispone che la fideiussione non può comunque eccedere il debito principale (che nell’obbligazione futura è di successiva determinazione) e qualora sia eccedente, sarà comunque valida nei limiti dell’obbligazione principale.

La Cassazione ha precisato che l’art. 1938 c.c. prevede la necessità di indicazione dell’importo massimo garantito solo per il caso che il fideiussore garantisca l’adempimento di obbligazioni future, ma non anche quando garantisca obbligazioni condizionate; in tale ultimo caso non occorrerà l’indicazione a pena di nullità dell’importo massimo richiedibile al garante (Cass. n. 2492/2017 [14]).

 

5. Gli effetti della fideiussione sulle voci accessorie al debito principale

La fideiussione, salvo patto contrario, si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale, così come alle spese successive (art. 1942 c.c.). [15]

La Cassazione ha però precisato che “nei confronti del fideiussore in mora nell’adempimento dell’obbligazione di garanzia non trova applicazione la norma di cui all’art. 1224 c.c., comma 1 secondo cui gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura, superiore a quella legale che sia stata convenzionalmente stabilita prima della mora, posto che la pattuizione degli interessi, essendo intervenuta fra il debitore principale e il creditore, è produttiva di effetti esclusivamente fra le parti stipulanti: in altri termini, il fideiussore che non adempie alla sua obbligazione di garanzia risponde del proprio ritardo e, con riferimento alla mora dello stesso, è inapplicabile la richiamata prescrizione normativa (Cass. n. 11346 del 10/5/2018).

Sulla debenza degli interessi moratori successivi all’inadempimento del fideiussore si veda anche: Cass. n. 12263/2015 [16]).

Se nella fideiussione sia indicato un limite massimo riferito al solo capitale, con la specificazione “oltre accessori e spese”, l’importo massimo garantito indicato nella fideiussione dovrà comunque intendersi comprensivo, oltre il capitale, anche degli interessi ed ulteriori accessori collegati al debito garantito (Cass. civ. sez. III, sent. n. 3805 del 25/2/2004 [17]).

La Cassazione ha difatti ritenuto che poiché la fideiussione si estende anche agli interessi ed ulteriori accessori (ex art. 1942 c.c.), se non sia indicato uno specifico limite massimo riferito a tale voci, queste devono ritenersi incluse nell’importo massimo indicato (Cass. n. 3805/2004).

 

6. La liberazione del fideiussore

L’art. 1956 c.c. dispone che il “[I]. Il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. [II]. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione”.

L’obbligo del creditore di proteggere l’interesse del fideiussore per un’obbligazione futura a mantenere intatta la garanzia patrimoniale del debitore principale verso lo stesso garante, costituisce un’obbligazione a cui è tenuto il creditore ex art. 1956 c.c., a pena di liberazione del fideiussore dalla garanzia prestata (Cass. n. 32774/2019).

Al fine di valutare se il fideiussore sia liberato o meno dall’obbligazione di garanzia per un’obbligazione futura ex art. 1956 c.c., rileverà che, in assenza di specifica autorizzazione del fideiussore, il creditore abbia concesso credito al debitore nella consapevolezza del mutamento delle condizioni patrimoniali di questo, tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito da parte del fideiussore, tenuto conto dell’andamento in generale del rapporto di affidamento tra creditore e debitore principale in relazione alle conoscenze acquisite o acquisibili dal creditore e dal fideiussore prima e dopo la stipula del negozio fideiussorio, valutate sulla base della diligenza dell’homo eiusdem condicionis et professionis (Cass. n. 32774/2019).

La banca, la quale dispone di strumenti di autotutela che gli consentono di porre immediatamente termine al rapporto continuativo, impedendo al debitore ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero la sua esposizione debitoria, se non vorrà perdere il beneficio ottenuto dal garante, sarà pertanto tenuta ad informare il garante inconsapevole di tale situazione, affinchè non perda, in ragione della volontà del creditore di aumentare il proprio margine di rischio, la garanzia patrimoniale generica su cui il garante ha fatto iniziale affidamento (Cass. n. 32774/2019; Cass. n. 21730/2010;  Cass. n. 27932/2018).

Il principio subisce un’eccezione se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale sia comune anche al garante, o si possa presumere questo, come è nell’ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore (Cass. n. 3761/2006; Cass. n. 7587/2001).

L’applicazione del principio deve essere rapportata alle circostanze del caso concreto, tenendo presente che è onere della parte la quale deduca la violazione di tale canone di buona fede dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, rispetto a quelle esistenti all’atto della costituzione del rapporto, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un’irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all’interesse del fideiussore (Cass. n. 394/2006; Cass. n. 2524/2006; Cass. n. 10870/2005).

Il fideiussore che domandi la liberazione dalla garanzia prestata, invocando l’applicazione dell’art. 1956 c.c., avrà dal canto suo l’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass. n. 34101/019; Cass. n. 2524/2006).

 

7. La permanenza dell’obbligo fideiussorio dopo la scadenza dell’obbligazione principale

L’art. 1957 c.c. dispone che “[I]. Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. [II]. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale. [III]. In questo caso però l’istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi. [IV]. L’istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore”.

La Cassazione ha precisato che “la deroga alla disciplina dettata da tale disposizione di cui all’art. 1957 c.c., non può ritenersi implicitamente prevista per il semplice inserimento, nella garanzia, di una clausola che esprima il carattere solidale della obbligazione di garanzia, non essendo la clausola incompatibile con la applicazione dell’art. 1957 c.c.. La possibilità di escludere il beneficium excussionis non interferisce invero con la previsione di cui all’art. 1957 c.c., in base alla quale il fideiussore è liberato quando il creditore non abbia agito contro il debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza della obbligazione” (Cass. n. 9862 del 26/5/2020).

Come premesso, al contratto autonomo di garanzia (garanzia a prima richiesta e senza eccezioni) non è però applicabile il regime sull’opponibilità delle eccezioni previsto dall’art. 1297 c.c., nè la disciplina della prescrizione, quale stabilita in materia di fideiussione dall’art. 1957 c.c., comma 4, e dall’art. 1310 c.c., per le obbligazioni solidali in generale, con la conseguenza che l’atto con il quale il creditore ha interrotto la prescrizione contro il debitore non ha effetto nei confronti del garante autonomo (Cass. n. 32402 dell’11/12/2019).

Su questo argomento vedi anche l’articolo “La liberazione del fideiussore in caso di ritardo dell’azione giudiziale del creditore contro il debitore principale“.

 

Note:

[1] Art. 1936 (Nozione) c.c.: “[I]. È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. [II]. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza”.

[2] Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 3628 del 24/2/2016: “L’art. 1937 c.c., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, si interpreta nel senso che non è necessaria la forma scritta o l’utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni”.

[3] Cassazione Civile, sez. VI, sent. n. 7600 del 18/3/2021: “Il principio di accessorietà della garanzia comporta il venir meno della relativa obbligazione tutte le volte in cui l’obbligazione principale sia estinta, ma non esclude la possibilità della sua rinnovata vigenza, allorchè dopo l’estinzione il debito principale ritorni ad esistenza in virtù di fatti sopravvenuti, e non comporta pertanto l’invalidità della clausola contenuta in una fideiussione, la quale preveda la reviviscenza della garanzia in caso di revoca del pagamento del debito principale ai sensi della L. Fall., art. 67; nè tale clausola può dirsi vessatoria come tuttora riferibile al rapporto principale, posto che questo non si è definitivamente estinto con un pagamento valido ed irrevocabile”.

[4] Tribunale Torino sez. I, n. 407 del 28/1/2021.

[5] Tribunale di Milano, sez. VI, sent. n. 7093 del 10/11/2020: “Considerato che i dati sono rappresentati dai contratti stipulati dai garanti in atti allegati, dallo schema di fideiussione Abi nonchè dal provvedimento della Banca d’Italia – i cui estremi sono stati evidenziati sì da potersi facilmente reperire il relativo contenuto – e che il contraddittorio è stato ampiamente garantito mediante lo scambio degli scritti conclusionali, può procedersi alla disamina delle censure così superandosi l’eccezione di tardività sollevata dall’opposta. Riguardo all’oggetto della disamina, come rilevato dalla locale Corte d’Appello nella pronuncia nr. 192/20 del 22.1.20 con motivazione che si riporta testualmente: “… ciò che deve essere accertato dal Giudice chiamato a pronunciarsi in merito alla nullità del singolo contratto non è la diffusione del modulo ABI oggetto del provvedimento della Banca d’Italia, quanto la coincidenza delle condizioni contrattuali, di cui si dibatte, col testo espressivo della vietata intesa restrittiva …”.Orbene, posto che gli opponenti si dolgono della conformità al modello Abi redatto nel 2003 della clausola di reviviscenza (punto 6) della clausola di sopravvivenza (punto 7) e dell’esonero dall’obbligo della Banca di agire nei termini previsti dall’art. 1957 c.c. (punto 8) allegando la nullità delle stesse e la conseguente nullità dell’intero contratto, osserva il Tribunale come tale censura sia priva di pregio. L’assunto in commento non tiene in debito conto il principio generale espresso all’art. 1419 c.c. secondo cui la nullità di singole clausole contrattuali si estende all’intero contratto solo ove l’interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un’esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. Costituisce, dunque, onere specifico della parte che reclama la nullità quello di allegare sia le circostanze idonee a riscontrare la valenza decisiva delle clausole colpite da nullità ai fini della conclusione del contratto sia il concreto ricorso da parte della Banca alle specifiche previsioni contrattuali delle quali lamenta la nullità. Tale onere non è stato assolto sì da non potersi inferire – come preteso – alcuna liberazione degli opponenti dalle obbligazioni assunte mediante i contratti sottoscritti”.

[6] Si vedano anche: Corte appello Torino sez. I, n. 92 del 26/1/2021; Tribunale Livorno, n. 64 del 27/1/2021.

[7] Cassazione civile sez. VI, n. 27619 del 3/12/2020.

[8] Tribunale Firenze sez. lav. , n. 2323 del 27/10/2020.

[9] Art. 1955 (Liberazione del fideiussore per fatto del creditore) c.c.: “[I]. La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore”.

[10] Art. 1956 (Liberazione del fideiussore per obbligazione futura) c.c.: “[I]. Il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. [II]. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione”.

[11] Art. 1957 (Scadenza dell’obbligazione principale) c.c.: “[I]. Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. [II]. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale. [III]. In questo caso però l’istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi. [IV]. L’istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore”.

[12] Così anche: Tribunale di Roma, sez. XVII, n. 17243 del 12/9/2019.

[13] Art. 1941 (Limiti della fideiussione) c.c.: “La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose. [II] Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose. [III] La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell’obbligazione principale”.

[14] Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 2492 del 31/1/2017: “L’art. 1938 c.c., come modificato dalla L. n. 154 del 1992, art. 10 prevede la necessità di indicazione dell’importo massimo garantito solo per il caso che il fideiussore garantisca l’adempimento di obbligazioni future, non anche di obbligazioni condizionate. Non pare consentire altra interpretazione il testo della norma stessa, che, affermata la possibilità di garantire con la fideiussione anche “obbligazioni condizionali o future”, fa seguire la precisazione (aggiunta con la novella sopra richiamata) “con la previsione, in questo ultimo caso, dell’importo massimo garantito”: ove “quest’ultimo caso” non può che corrispondere alla seconda delle due ipotesi considerate, quella per l’appunto di garanzia per obbligazioni future. Ciò del resto trova apprezzabile spiegazione considerando la genesi del citato L. n. 154, art. 10 che scaturisce dal dibattito dottrinale e giurisprudenziale in ordine alla legittimità, o non, della fideiussione c.d. omnibus, cioè estesa a tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni bancarie (cfr. ad es. Cass. n. 1101/95), della cui legittimità si dubitava con riguardo alla indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto della garanzia fideiussoria. Indeterminatezza alla quale con la norma stessa si è inteso porre un contemperamento con l’obbligo, a pena di nullità della fideiussione, della precisazione dell’importo massimo garantito”.

[15] Art. 1942 (Estensione della fideiussione) c.c.: “Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive”.

[16] Cassazione civile sez. I, n. 12263 del 12/6/2015: “Questa Corte ha già affermato che, in ipotesi di recesso del fideiussore, “egli resta tenuto al soddisfacimento del debito quale esistente alla suddetta data e in tale misura cristallizzato (al quale va raffrontato il limite massimo della garanzia), e resta tenuto inoltre, nel caso di mancato tempestivo adempimento, agli ulteriori interessi che a titolo moratorio abbiano a maturare su tale importo fino alla data del pagamento, da chiunque effettuato: e l’incremento che per tal modo subisce il debito del fideiussore, in quanto imputabile a specifico inadempimento del fideiussore stesso, svincolato da correlazione con la ormai caducata efficacia della garanzia e autonomamente rilevante, non soggiace – a differenza di quello rappresentato dagli interessi (anche moratori) maturati anteriormente al recesso – al limite del massimale della fideiussione” (Cass. 7 aprile 1998, n. 3575, in motivazione; v. pure Cass., 16 gennaio 1985, n. 103)”.

[17] Cass. civ., sez. III, sent. n. 3805 del 25/2/2004: “Ai sensi dell’art. 1942 c.a. la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, salvo patto contrario. Se è dunque possibile che le parti escludano la garanzia per interessi e spese, ovvero fissino – in relazione al disposto dell’art. 1938 c.c., che per le obbligazioni future o condizionali impone la previsione dell’importo massimo garantito – un limite della garanzia per capitale ed un diverso limite per gli accessori del debito principale, giacché tanto integra un patto contrario ai sensi dell’art. 1942 c.c. ed al contempo soddisfa il requisito di cui all’art. 1938 c.c., deve invece escludersi che l’assenza di un limite per i soli accessori del debito principale comporti l’effetto della caducazione della garanzia, poiché la sua estensione agli accessori del debito è appunto stabilita dalla legge e la funzione di tutela del fideiussore sottesa all’art. 1938 c.c. è pienamente realizzata dalla fissazione del limite della garanzia, costituente il tetto massimo della possibile esposizione del fideiussore. A tanto consegue che tutte le volte che la garanzia fideiussoria per obbligazioni condizionali o future (come la cosiddetta fideiussione omnibus) sia prestata con l’indicazione dell’importo massimo garantito riferito al solo capitale, “oltre accessori e spese”, l’importo predetto va inteso cose limite della fideiussione per capitale, interessi ed ogni altro accessorio del debito principale”.



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