Di Federico Bellini
29 aprile 2017
Nell’ambito di un rapporto contrattuale si sviluppano situazioni di crisi. Una parte utilizza minacce al fine di ottenere un vantaggio ingiusto. Ciò può costituire causa di annullamento del contratto. In questi termini la minaccia di far valere un diritto trova corretta collocazione fra le cause di annullamento del contratto per vizio del consenso. La minaccia altera la conclusione fisiologica del contratto, costringendo la parte che la subisce ad esprimere consenso ad una conclusione negoziale cui non sarebbe addivenuta sua sponte.
Questa evenienza, peraltro non sembra esaurire il campo dell’operatività immaginabile di questa forma di minaccia e, di conseguenza, sembra non stare a proposito nel luogo codicistico ove è collocata.
La minaccia di far valere un diritto si inquadra nella mediana delle tre cause di annullabilità del contratto indicate nell’art. 1427 cod. civ. e la sua influenza negativa sviluppa i propri effetti sul consenso delle parti.
L’arco entro il quale si colloca la minaccia di far valere un diritto trova i suoi limiti da un lato nel ricorso al giudice per la tutela delle proprie ragioni (art. 99 ssgg. cod. proc. civ.), e dall’altro nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui agli artt. 392 sg. cod. pen.
L’utilizzo della minaccia appare consentito sino ad un certo segno, ma non oltre. Il discrimine sta nello strumento utilizzato per minacciare o, più esattamente, nell’esistenza o meno di un nesso fra lo strumento della tutela ed il diritto che si intende tutelare. Ciò va inteso nel senso che la minaccia deve essere congruente con il diritto tutelabile.
La norma sembra suonare stonata nel concerto delle cause di annullabilità del contratto per vizio del consenso. In effetti tutte le altre disposizioni contenute nella sezione interessata (art. 1427 ssgg. cod. civ.) appaiono mirate ad impedire il consolidarsi di un vincolo viziato da un elemento anomalo, che ha dirottato il consenso a danno di una parte contraente. Esse quindi agiscono nella fase iniziale del rapporto contrattuale, o comunque nel suo work in progress.
A differenza di ciò, la minaccia di far valere un diritto sembra destinata ad esplicare i suoi effetti in un momento successivo, quando la prestazione negoziale è stata correttamente eseguita da una parte contraente ma non dall’altra, ed il suo scopo è quello di ottenere comunque tale controprestazione.
Più precisamente, la minaccia è propria se ha per oggetto un male connesso causalmente con la vicenda negoziale, impropria se il contenuto della minaccia riguarda situazioni giuridiche o di fatto estranee al contratto. Su ciò non verte contestazione in dottrina ed il motivo appare ovvio. L’utilizzazione di una facoltà o di un diritto soggettivo estranei alla situazione contrattuale, finalizzata ad indurre la parte inadempiente ad onorare la propria obbligazione, incarna una forma di pressione, pur se indirizzata a fini ex se legittimi. Si tratterebbe, in definitiva, della divergenza tra l’utilità attesa ed il diritto esercitato, ravvisata da una corrente dottrinale.
In realtà la minaccia di far valere un diritto può essere posta in essere sia per costringere un soggetto a stipulare un contratto sia al fine di obbligare all’adempimento una parte contrattuale inadempiente. Ed è questa seconda evenienza che distingue tale elemento vizioso rispetto alle altre figure ricomprese nella sezione codicistica dei vizi del consenso. In effetti questa dizione parrebbe – ove letta in termini meramente etimologici – costituita allo scopo di porre in non essere un rapporto negoziale geneticamente affetto da un vizio, ove il contraente pregiudicato ne manifesti la volontà .
Ciò è quanto dire che il fenomeno dell’annullamento del contratto agisce a ritroso nel senso che l’azione di annullamento, posta in essere dum contractus pendet, eliminandone gli effetti, riporta le situazioni giuridiche soggettive dei contraenti allo stato quo ante. La minaccia di far valere un diritto, in difformità a ciò, risponde – quantomeno nella realtà fenomenica – non tanto alla finalità di concludere un contratto, recte di indurre forzosamente un soggetto a concludere, quanto a costringerlo ad ottemperare alle condizioni di un contratto già concluso o, dilatando ulteriormente l’orizzonte operativo, ad ottenere una prestazione che, nei termini della norma in esame, può qualificarsi come “vantaggio”.
Si può certo ipotizzare l’uso della minaccia anche al fine della conclusione “coatta” di un contratto.
La dottrina sembra porre in particolare rilievo il rapporto proporzionale tra quanto spetterebbe all’autore della minaccia a termini del contratto e quanto egli pretende minacciando. Mi pare un problema mal posto, non potendosi, a mio avviso, risolvere una vicenda qualitativa attraverso parametri quantitativi. Il ventaglio delle possibilità sembra ridursi a due evenienze: o non è mai, in nessuna ipotesi, utilizzabile la minaccia quale mezzo pressorio sulla volontà altrui, o essa è ammissibile solo se esiste correlazione diretta fra il contenuto della minaccia e l’obbligazione di cui si pretende l’adempimento. Se questa seconda evenienza può essere ritenuta ammissibile, essa prescinde da valutazioni quantitative, atteso che la pretesa coincide con, recte si riassume nel contenuto dell’obbligazione.
Tornando al tema principale, il senso della norma emerge dall’aggettivo che predica i vantaggi: essi debbono essere “ingiusti”. Questa qualificazione sembra stare per “sine iure”, ossia privi di un fondamento giustificativo nei termini della giuridicità positiva. Il vantaggio così conseguito non può risultare compatibile con il tenore dell’ordinamento. Quid iuris se il vantaggio cui tende il portatore della minaccia è “giusto”? In realtà i termini del quesito stanno a monte: quale tipo di vantaggio il legislatore considera “giusto”? la soluzione parrebbe elementare se si considerasse ammissibile in via generale la minaccia di utilizzare i mezzi normativamente preordinati alla tutela dei diritti soggettivi.
La norma pone come punto di mira delle minacce il conseguimento di un vantaggio ingiusto. Ma “vantaggio giusto” è espressione ridondante. Il “rapporto giuridico patrimoniale “essenza del contratto, presuppone il bilanciamento degli interessi e quindi dei reciproci vantaggi: il concetto di reciprocità garantisce la giustezza dei rispettivi vantaggi. Il “vantaggio ingiusto” sai pone così al di fuori dell’area di incidenza del contratto, assumendo una colorazione illecita. Ma così ragionando, la minaccia di far valere un diritto al fine di ottenere un vantaggio ingiusto non ha nulla a che fare con il contratto e con le sue sorti.
Del resto, che la formula “vantaggi giusti” sia un’espressione vuota di contenuto lo si rileva leggendo la norma in senso inverso. La minaccia di far valere un diritto non può essere causa di annullamento del contratto quando è diretta a conseguire un vantaggio giusto. La concretizzazione della minaccia si identifica così con la conclusione fisiologica del contratto pur se non verificatasi spontaneamente ma a seguito di una pressione consentita dall’ordinamento.
Detto altrimenti.
Minacciare il ricorso a rimedi giudiziari al fine di ottenere l’adempimento della prestazione negoziale non può costituire vantaggio ingiusto, a ciò ostando, quantomeno in via iperbolica, l’incipit dell’art. 24 Cost.
Per l’esattezza non può costituire vantaggio tout court, atteso che a fronte della prestazione ineseguita, sta la prestazione puntualmente effettuata da colui che pone in essere la minaccia. Ne consegue che il vantaggio è sempre ingiusto, lo è in termini ontologici. Un vantaggio giusto può esistere in altri panorami negoziali, mai, fra l’altro, nei contratti di modello sinallagmatico. “Vantaggio giusto”, quantomeno in tali categorie di contratti, parrebbe costituire un inutile parafrasi delle rispettive prestazioni. Ognuna delle parti ottiene un vantaggio ma, costituendo ciò l’in sé del rapporto negoziale, appare quantomeno superfluo predicarlo nei termini della giustezza. Del resto il legislatore ha già posto un discrimine tra giustezza e ingiustezza dei vantaggi attraverso l’inclusione dell’avverbio “solo”: è causa di annullamento del contratto solo (unicamente) la minaccia di far valere un vantaggio ingiusto.
Il concetto di vantaggio in sé risulta piuttosto presupposto che individuato lessicalmente in termini di coerenza disciplinare. Appartiene alla classe delle situazioni giuridiche soggettive attive, anzi ne riassume il senso. Nella sintassi di questa norma il vantaggio, per essere ammissibile, deve essere predicabile nei termini della giustezza. Il vantaggio ottenibile dal corretto uso della minaccia di far valere un diritto deve quindi essere legittimo. Si pongono così a raffronto due valori: giustezza e legittimità . Il primo termine sembra presupporre il secondo, recte sembra comprenderlo.
Una notazione. L’aggettivo qualificativo non cade sul diritto accampato ma sul vantaggio che ne consegue, ossia che consegue al suo esercizio.
La minaccia, nel panorama dell’art. 1438, costituisce una stimolazione. A questo stadio la sua colorazione è anodina. La qualificazione discende dall’oggetto della pretesa che sottende la minaccia. Se la prestazione che si intende ottenere costituisce la chiusura del sinallagma, il vantaggio preteso è giusto ed il contratto può giungere alla sua conclusione fisiologica. Se la minaccia è volta ad ottenere qualcosa che sta al di fuori del rapporto negoziale, il conseguente preteso vantaggio è ingiusto ed il contratto è suscettibile di annullamento. Ed è da questo quadro che emerge quella che ritengo l’aporia che affligge questa norma. Perché parrebbe logico immaginare che il contraente diligente non desideri l’annullamento del contratto ma, più banalmente, l’effettuazione della controprestazione. Siamo all’ovvietà più marcata. Se un soggetto si determina a porre in essere un contratto è perché ne desidera l’effetto. In questa ottica la minaccia da lui esercitata mira al compimento, anche forzoso, del contratto, non certo al suo annullamento, che vanificherebbe le ragioni per le quali colui è addivenuto alla determinazione contrattuale.
Il “vantaggio ingiusto” viene a costituire l’editio minor dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Si presenta come un territorio poco esplorato quello del vantaggio ingiusto. Vale la pena di indagarlo. Sul versante opposto al vantaggio ingiusto sta uno svantaggio di controparte causato mediante l’impiego di strumenti pressori di modello doloso. Quindi il vantaggio ingiusto è non solo sine iure ma contra ius. Siamo in presenza di un illecito civile. L’oggetto della stimolazione pressoria può essere la posizione in essere di un contratto o l’adempimento di un’obbligazione qualsiasi a termini dell’art. 1173 cod. civ. In tutti i tali casi opera il disposto dell’art. 1438 ove non esista un nesso tra il male minacciato e il negozio che si vuol porre in essere o l’oggetto dell’obbligazione che si intende ottenere.
Il concetto stesso di minaccia appartiene istituzionalmente alla sfera penale ed esprime coazione. In questo significato generale, la minaccia di far valere un diritto al fine di ottenere un vantaggio giusto, si atteggia in termini eccezionali. si tratterebbe di un esercizio legittimo delle proprie ragioni, ulteriore espressione inaccettabile atteso che, in un ordinamento evoluto, le proprie ragioni devono essere fatte valere attraverso il ricorso al giudice.
Qui iure suo utitur neminem laedit recita il ditterio. L’intero discorso ruota attorno alla valutazione del vantaggio, recte alla sua qualificazione e non alla tipologia della minaccia. Quest’ultima in sé è anodina, si colora del riflesso fair o unfair che promana dal vantaggio al cui ottenimento essa è strumentalmente mirata.
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Federico Bellini, “Brevi considerazioni sulla minaccia di far valere un diritto quale causa di annullamento del contratto”, Magistra Banca e Finanza, 29 aprile 2017, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/brevi-considerazioni-sulla-minaccia-di-far-valere-un-diritto-quale-causa-di-annullamento-del-contratto/.
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