Brevi note sui c.d. “mutui usurari”. Il d.l. 394/00 e la sentenza n. 14899/00 della Corte di Cassazione

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Di Leopoldo Costabile, Avvocato
3 febbraio 2001

Nel clima arroventato e schizofrenico che ha caratterizzato, in questi giorni, la disputa sui c.d. “mutui usurari”, è sfuggita – a mio sommesso avviso – l’attenzione sulla portata del Provvedimento governativo del 28.12.00 in risposta alla sentenza n.14899/00 della Suprema Corte.

Nella dispiegata polemica contro questo “rimedio” gli “scontenti” hanno preferito indugiarsi sul merito del D.L. in parola, ma nessuno mi è parso cogliere un allarme più radicale che si pone ben al di là  della materia sulla quale si è inteso provvedere.

In verità  la prima sensazione raggiungibile al cospetto di un siffatto provvedimento è che il Governo ( in sostanza) si sia occupato del caso concreto, vanificando nei fatti la decisione del Supremo Giudice: che altro può voler dire cambiare una legge, con effetti retroattivi,a fronte di una sentenza non gradita ?

Ma siccome, così semplificato fino al paradosso, il tema può apparire banale e semplicistico, proviamo analiticamente ad esaminare le questioni che si pongono alla luce dell’intervento governativo.

Si è detto che il D.L. del 28/12/00 non abbia un carattere innovativo, bensì ricognitivo. Questo per contrastare eventualmente l’obiezione di principio secondo cui ogni norma è proiettata verso il futuro caratterizzandosi in termini di generalità  ed astrattezza. In sostanza il Governo (?!) avrebbe compiuto una interpretazione autentica della Legge n. 108/96 (la c.d. “legge antiusura”.

Ora, che si sia trattato, nelle intenzioni, di un evento ricognitivo, e non innovativo, possiamo anche concederlo; sol che qui non possono bastare “le intenzioni” per qualificare giuridicamente l’accaduto.

In primo luogo bisogna stabilire se può in linea di principio il Governo (organo esecutivo) assumersi questo compito, quasicchè fosse depositario e custode, a guisa di “tutore”, di una pregressa “volontà  del legislatore”, da esternare nelle more rigognitive degli organismi parlamentari, totalmente “incapaci” di attivarsi in tempi brevi.

V’è qualcosa che non torna sul piano della ontologia dei valori considerati: qualcosa che non soddisfa il senso comune, e soprattutto il senso giuridico dei concetti in discussione.

In secondo luogo, se ciò sia possibile attuare con lo strumento del Decreto Legge, tenuto conto delle potenzialità  riconosciute a tale mezzo a fronte del fatto da cui l’urgenza è derivata.

Nella vicenda “mutui” il Governo non era al cospetto di una situazione improvvisa ed imprevedibile, derivata da fattori esterni al sistema giuridico, che andava fronteggiata e regolamentata; ma era di fronte ad una decisione di un altro organo dello Stato che ha agito nella pienezza della sua autonomia e nella esclusività  delle sue funzioni.

Ed allora bisogna intendersi sui presupposti legittimanti. Questi non possono riannodarsi e ricondursi alla semplice affermazione di una “urgenza”.

Accade, nei vari ambiti giuridici, che essa ponga una momentanea legittimazione di qualche soggetto (pubblico o privato) ad usare strumenti che in una situazione normale sarebbero impropri; e ciò in virtù della disamina di una situazione di fatto il cui apprezzamento non può appartenere a tutti, bensì a determinati organismi.

Per questo, qui, non è in discussione la valutazione che ha fatto il Governo ( nel merito e sulla “urgenza”) della situazione di fatto creata dalla sentenza della Cassazione. Ma se il “fatto”, comunque considerato, non appartiene all’estemporaneo evolversi delle cose, e si pone come evento determinato dal legittimo esercizio dell’altrui potere, non si può dire che manchi una “urgenza”, ma che manchi una retrostante legittimazione, più intima e penetrante, che coinvolge la delimitazione delle potestà  pubbliche propriamente dette.

L’uso distorto di questo strumento non vi è dubbio che possa procurare autentiche perversioni, sulle quali bisognerebbe attentamente vigilare, visto e considerato che potrebbero venire in discussione persino i fondamentali equilibri costituzionali, altro che la giustezza o meno dei tassi di interesse praticato dal sistema bancario.

Bisognerebbe dunque negare – come principio – che vi sia, in materia di decreti legge, una sorta di onnipotenza del Governo, che nel caso di specie poi ha agito come un vero e proprio Giudice di “quarto grado”. Ma bisognerebbe negare altresì che vi sia pure una sorta di onnipotenza del Parlamento in sede legislativa.

La nuova domanda, a questo punto, è la seguente: accettata e condivisa la tesi di cui sopra, avrebbe potuto il Parlamento in quanto tale provvedere alla stessa maniera del Governo sul caso di specie ?

La risposta, a mio sommesso avviso, è altrettanto negativa.

Posto che le due camere facciano proprio il decreto governativo, noi avremmo all’art.1 del nuovo testo di legge l’affermazione di un principio, relativamente al tempo in cui si sia potuto realizzare il c.d. tasso di usura (non più al momento del pagamento dei ratei, ma a quello della stipula del contratto), che rovescia radicalmente quello sancito dalla Cassazione.

Potrebbe farlo questo il Parlamento ?

La Suprema Corte, nella contestata sentenza, svolge una accorta riflessione sulla “eteroregolamentazione normativa” che deve sempre sovrapporsi in via di principio alla “autoregolamentazione pattizia”. Questo lo fa evocando principi fondamentali dell’ordinamento, o, meglio, accostandosi a talune idee cardini della elaborazione scientifica in materia. Di più la Corte, richiamata una sua precedente sentenza (5286/00), afferma che “ai fini della qualificazione usuraia degli interessi, il momento rilevante è la dazione e non la stipula del contratto”, secondo una interpretazione sistematica, che ad essa, e solo ad essa, è dato svolgere.

Di contro il Parlamento (eventualmente) pone una norma (all’art. 1) che stravolge tutto questo.

Ed allora, delle due l’una.

– o si ritiene che il Legislatore, non distaccandosi dai suddetti principi, abbia voluto marginalmente considerare solo talune posizioni; nel qual caso verrebbe fuori prepotentemente una questione di rilievo costituzionale, per l’evidente violazione del diritto di eguaglianza (art.3)

– o che invece abbia voluto stabilire (anche qui innovando) un diverso principio, che non riguardi la stretta interpretazione della sua legge, ma l’elaborazione giurisprudenziale e dottrinaria di un concetto giuridico affermato e condiviso.

Nel secondo caso si porrebbe un’altra radicale questione, e cioè: al Legislatore, cui è dato di legiferare, sarà  dato anche il potere (al di là  di una marginale abrogazione) di stabilire dei principi che siano di radicale interpretazione di tutto il sistema normativo preesistente ? Ed in tal caso si potrebbe prefigurare ( per tutti i cittadini) la possibilità  di “ricorrere al Governo”, così come è stato fatto dal Governatore della Banca d’Italia?

Più schematicamente : può la legge sovrapporsi alla scienza giuridica ?

Voglio lasciare così, inesplorati, tutti i miei quesiti (specie gli ultimi) nella speranza che essi suscitino una marginale attenzione.


Come citare questo articolo

Leopoldo Costabile, “Brevi note sui c.d. “mutui usurari”. Il d.l. 394/00 e la sentenza n. 14899/00 della Corte di Cassazione”, Magistra Banca e Finanza, 3 febbraio 2001, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/brevi-note-sui-c-d-mutui-usurari-il-d-l-394-00-e-la-sentenza-n-14899-00-della-corte-di-cassazione/.

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