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21 Gennaio 2021 In Diritto bancario

Brevi note sulle misure di sostegno finanziario per le micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19 – D.L. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”)

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Di Maurizio Tidona, Avvocato

 

L’art. 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19), comma 2, del D.L. n. 18 del 17/3/2020 (Decreto Cura Italia) [1], ha stabilito che le micro imprese e le piccole e medie imprese, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, altri intermediari finanziari e soggetti abilitati alla concessione di credito, possono comunicare alla banca creditrice o agli altri soggetti che abbiano concesso loro credito, la volontà di avvalersi delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29/2/2020, o, se successivi, a quella di pubblicazione del decreto:

  • gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30/6/2021; [2]

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30/6/2021:

  • i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30/6/2021 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie:

  • il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30/6/2021 è sospeso sino al 30/6/2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

L’art. 1, commi 248-250 della L. 178 del 30/12/2020 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) ha modificato l’art. 56 del Decreto Cura Italia, ha prolungato il termine ultimo di sospensione dal 31 gennaio 2021 (introdotto dall’art. 65 Decreto Agosto) al 30 giugno 2021.

L’art. 1, commi 248 – 250 L. 178/2020 ha previsto inoltre che le imprese che, alla data del 1° gennaio 2021, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno di cui all’art. 56 del Decreto Cura Italia, possono essere ammesse, entro il 31 gennaio 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dall’articolo 56.

L’art. 1, commi 248 – 250 L. 178/2020 ha altresì previsto che le imprese che, alla data del 1° gennaio 2021, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno di cui all’art. 56 del Decreto Cura Italia, possono essere ammesse, entro il 31 gennaio 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dall’articolo 56, ove portino la richiesta entro tale data.

 

L’art. 56 del Decreto Cura Italia (D.L. n. 18 del 17/3/2020) dispone che possono beneficiare delle misure di sostegno finanziario le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano al 17/3/2020 (data di pubblicazione del Decreto Cura Italia) classificate come esposizioni creditizie deteriorate.

Sono esposizioni deteriorate quelle scadute da oltre 90 giorni. [3]

L’art. 56 D.L. n. 18 del 17/3/2020 prevede difatti espressamente al comma 4:

“4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. 5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia”.

In relazione in particolare alle misure di sostegno della irrevocabilità delle aperture di credito a revoca (art. 56, lett. a) e della proroga dei prestiti a scadenza (art. 56, lett. b), beneficiano di tali misure anche gli affidamenti che presentino sconfinamenti inferiori a 90 giorni.

Il MEF ha difatti chiarito che sono inclusi nel beneficio dell’irrevocabilità (art. 56, lett. a) anche gli affidamenti che presentino al 17/3/2020 uno sconfinamento non superiore a 90 giorni:

“(…) anche un’impresa che, alla data del 17 marzo 2020, presentasse un debordo di conto corrente da meno di 90 giorni (e che si trovi, quindi, in bonis) può accedere alla sospensione, comprensiva anche dello sconfinamento”.

I requisiti stabiliti dall’art. 56 D.L. n. 18/2020 per fruire delle misure di sostegno finanziario sono:

1) l’impresa deve essere una microimpresa o una piccola o media impresa (art. 56, comma 5);

2) l’impresa deve allegare alla comunicazione di cui all’art. 56 D.L. n. 18/2020 una dichiarazione con la quale autocertifica di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19 (art. 56, comma 3);

3) l’impresa non deve avere esposizioni debitorie che alla data del 17/3/2020 (pubblicazione del D.L. n. 18/2020 in Gazzetta Ufficiale) siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate (NPE) (art. 56, comma 4). [4]

Per la Raccomandazione 2003/361/CE (Allegato – Titolo I, art. 2):

1) la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da entità che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;

2) all’interno di tale categoria le piccole imprese sono quelle imprese che impiegano meno di 50 persone e il cui fatturato annuo o totale di bilancio non supera i 10 milioni di euro;

3) le microimprese sono infine definite come imprese che impiegano meno di 10 persone e il cui fatturato annuo o totale di bilancio non supera i 2 milioni di euro.

I crediti deteriorati, che impediscono all’impresa di beneficiare delle misure di sostegno finanziario, includono le seguenti categorie: [5]

1) Sofferenze (Non-Performing Loans – NPL): le esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili;

2) Inadempienze Probabili (Unlikely To Pay – UTP): le esposizioni per le quali la banca valuta improbabile che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni contrattuali senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie;

3) Esposizioni Scadute e/o Esposizioni Sconfinanti Deteriorate (Past Due): le esposizioni creditizie per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti, oltre una determinata soglia di rilevanza. [6] [7]

Se l’esposizione debitoria dell’impresa sia classificata tra i crediti deteriorati (e quindi: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o esposizioni sconfinanti deteriorate, anche eventualmente oggetto di concessioni), l’impresa non ha diritto di beneficiare delle misure di sostegno finanziario di cui all’art. 56 D.L. n. 18/2020.

Anche le esposizioni classificate come ristrutturate devono essere allocate nella categoria delle “inadempienze probabili (Banca d’Italia, “Aggiornamento della definizione di attività deteriorate”), e quindi anche per esse l’impresa non ha diritto di beneficiare delle misure di sostegno finanziario di cui all’art. 56 D.L. n. 18/2020.

 

Note:

[1] Il D.L. n. 18 del 17/3/2020 (Decreto Cura Italia) è stato convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27

[2] L’art. 1, commi 248 – 250 L. 178 del 30/12/2020 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) ha modificato l’art. 56 del Decreto Cura Italia, sostituendo il termine ultimo di sospensione del 31 gennaio 2021 (introdotto dall’art. 65 Decreto Agosto) con il 30 giugno 2021. Ha inoltre stabilito che per le imprese già ammesse, alla data del 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della L. 178/2020), alle misure di sostegno previste dall’art. 56 del Decreto Cura Italia, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire alla banca entro il termine del 31 gennaio 2021, o del 31 marzo 2021 per le imprese del settore turistico. Le imprese che, alla data del 1° gennaio 2021, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno di cui all’art. 56 del Decreto Cura Italia, possono essere ammesse, entro il 31 gennaio 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dall’articolo 56.

[3] La definizione di “Esposizioni Creditizie Deteriorate” (Non Performing Exposures – NPE) è quella contenuta nel Regolamento di Esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione del 16 aprile 2014: “Sono considerate Esposizioni Deteriorate (Non-Performing Exposures) quelle che soddisfano uno dei seguenti criteri o entrambi: 1. esposizioni rilevanti scadute da oltre 90 giorni (si consideri anche il c.d. Pulling effect” relativo a un debitore  );  2. è considerato improbabile che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie senza l’escussione delle garanzie, indipendentemente dall’esistenza di importi scaduti o dal numero di giorni di arretrato”.

[4] La definizione di “Esposizioni Creditizie Deteriorate” (Non Performing Exposures – NPE) è quella contenuta nel Regolamento di Esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione del 16 aprile 2014: “Sono considerate Esposizioni Deteriorate (Non-Performing Exposures) quelle che soddisfano uno dei seguenti criteri o entrambi: 1. esposizioni rilevanti scadute da oltre 90 giorni (si consideri anche il c.d. Pulling effect” relativo a un debitore  );  2. è considerato improbabile che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie senza l’escussione delle garanzie, indipendentemente dall’esistenza di importi scaduti o dal numero di giorni di arretrato”.

[5] Circolare Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Vigilanza bancaria e finanziaria – Matrice dei conti), XII° aggiornamento del 17/9/2019.

[6] La Banca d’Italia (Circolare n. 272 del 30/7/2008) ha stabilito che le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al singolo debitore o alla singola transazione.

[7] Le esposizioni rilevanti sono in specie “scadute” quando oltrepassano la “soglia” dei 90 giorni dalla data in cui era dovuto il pagamento; da tale momento sono da considerarsi deteriorate.



Rivista di Diritto Bancario Tidona - Il contenuto di questo documento potrebbe non essere aggiornato o comunque non applicabile al Suo specifico caso. Si raccomanda di consultare un avvocato esperto prima di assumere qualsiasi decisione in merito a concrete fattispecie.

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