Di Antonio Pezzuto, ex Dirigente della Banca d’Italia
___
1. Introduzione
Il cash pooling è un meccanismo che consente, attraverso la gestione centralizzata della liquidità all’interno dei gruppi societari, di ottimizzare i flussi monetari, evitando che alcune consociate dispongano di eccedenze di cassa inutilizzate, mentre altre facciano ricorso a finanziamenti esterni, con intuibili effetti sui costi finanziari complessivi. Tale tecnica ha assunto crescente rilevanza nella gestione aziendale in seguito alla crisi finanziaria globale del 2007-2009, in un contesto caratterizzato da accesso limitato al mercato dei capitali, da minore erogazione di credito da parte delle banche, da rendimenti ridotti sulle giacenze e da un generale aumento dell’incertezza finanziaria.
Più propriamente, il cash pooling o contratto di tesoreria accentrata consiste nella gestione unitaria e centralizzata delle disponibilità liquide delle società appartenenti a un gruppo multinazionale, con l’obiettivo di ottimizzare i flussi di cassa in entrata e uscita e ridurre i costi finanziari derivanti dalla gestione autonoma delle posizioni di tesoreria, attraverso la compensazione dei saldi tra i conti correnti delle consociate.
In buona sostanza, attraverso il cash pooling i gruppi societari tendono a mitigare le diseconomie finanziarie risultanti dalla coesistenza di esposizioni passive di una o più società del gruppo nei confronti del settore bancario e di posizioni attive di una o più società nei confronti delle stesse o del settore bancario, riducendo il livello di indebitamento complessivo e l’ammontare degli oneri finanziari.
Il cash pooling non va confuso con il cash management. Infatti, mentre il cash management è l’insieme di processi e strumenti che permettono a un’impresa, in un’ottica strategica e operativa, di ottimizzare la gestione della liquidità, il cash pooling è invece una tecnica avanzata di tesoreria accentrata, utilizzata dai gruppi di società per far confluire i saldi debitori e creditori dei vari conti in un unico conto gestito dalla capogruppo.
2. La disciplina giuridica del gruppo di società (Cenni)
Il gruppo societario costituisce il modello di organizzazione tipico di un’impresa di grandi dimensioni. La sua diffusione, a partire dai primi decenni del secolo scorso, appare riconducibile ai vantaggi conseguibili in termini di diversificazione dei rischi, economie di scala e miglioramento dell’efficienza tecnica e produttiva.
Nel nostro ordinamento giuridico non esiste una definizione univoca di gruppo aziendale, ma il concetto è espresso in diverse norme settoriali, tra cui l’art. 2497 c.c. (responsabilità di direzione e coordinamento), l’art. 2359 c.c. (nozione di società controllata e collegata) e il d.lgs. 58/1998 (Testo unico della finanza). La dottrina è concorde comunque nel definire il gruppo societario come un’aggregazione di società giuridicamente distinte e autonome, ma assoggettate a una direzione unitaria da parte una società capogruppo (o holding) per il perseguimento di uno scopo comune (c.d. interesse di gruppo). Mentre sotto il profilo economico si ha un’unica impresa, sotto l’aspetto giuridico le varie imprese che compongono il gruppo sono indipendenti le une dalle altre.
La disciplina giuridica è contenuta negli articoli da 2497 a 2497-septies c.c., i quali prevedono che per formare un gruppo di società deve sussistere l’attività di direzione e coordinamento. In particolare, l’art. 2497-sexies c.c. stabilisce che tale attività sia esercitata dalla società tenuta a redigere il bilancio consolidato o che controlla comunque le altre società ai sensi dell’art. 2359 c.c.
L’art. 2359, comma 1, c.c. individua tre ipotesi di controllo:
- controllo di diritto, quando un soggetto possiede la maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria;
- controllo di fatto, quando un soggetto dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante, pur non detenendo la maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria;
- controllo contrattuale, quando un soggetto esercita su altre società un’influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali.
Il comma 2 del richiamato art. 2359, invece, definisce le società collegate, ossia le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza significativa, ma non dominante.
L’attività di direzione e coordinamento della capogruppo consiste nell’esercizio di una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo idonei a incidere sulle decisioni gestorie dell’impresa, ovvero sulle scelte strategiche e operative di carattere finanziario, industriale, commerciale che attengono alla conduzione degli affari sociali.
Come anche chiarito da pronunce giurisprudenziali, tale attività che è in generale legittima, non può essere tuttavia esercitata in modo abusivo, in modo cioè da compromettere la redditività e l’integrità del patrimonio sociale, senza un corrispettivo vantaggio compensativo. L’art. 2497, comma 1, prevede infatti che la capogruppo è responsabile nei confronti dei soci e dei creditori della società controllata per abuso della direzione unitaria, ossia quando viola i principi di “corretta gestione sociale e imprenditoriale”, con conseguente obbligo di risarcimento del danno cagionato[1].
L’attività di direzione e coordinamento che la holding esercita nei confronti delle altre società del gruppo si esplica essenzialmente attraverso la direzione gestionale, l’assistenza finanziaria e l’assistenza tecnico-operativa, nell’ambito della quale spicca l’accentramento in capo alla capogruppo della gestione di tesoreria (c.d. cash pooling) di cui ci si occupa in questo scritto.
3. Aspetti operativi
Nella prassi societaria, sono individuabili tre distinte tipologie di cash pooling: il physical (o effective) cash pooling, il notional (o virtual) cash pooling e il cash pooling ibrido.
Nel cash pooling fisico, i saldi dei conti delle singole società sono trasferiti, alla fine della giornata lavorativa, a un conto centrale (master account) gestito da un pooler (o pool leader) che può essere una holding, un’altra impresa consociata, una società finanziaria creata appositamente dal gruppo o un intermediario bancario. Può quindi accadere che le società con saldo positivo prestino la liquidità alla tesoreria centrale e quelle con saldo negativo ricevano i fondi per la copertura.
In questo tipo di cash pooling, il pooler è l’unico referente dell’intermediario presso cui è in essere il conto accentrato, sul quale viene eseguito il calcolo degli interessi.
Il cash pooling fisico, a sua volta, può essere strutturato nelle seguenti modalità:
- zero balance accounting (ZBA) o tesoreria a saldi zero: è la modalità più diffusa nei gruppi societari europei. Essa prevede che, quotidianamente, i saldi attivi e passivi dei conti correnti delle società infragruppo siano automaticamente trasferiti al conto centralizzato intestato al pool leader. Ne consegue che a fine giornata ciascuna consociata registrerà un saldo del proprio conto bancario a zero. A tal fine, le singole consociate conferiscono mandato al pooler, affinché quest’ultimo stipuli con la banca di riferimento un contratto di conto corrente per creare il master account, nel quale confluiranno i saldi creditori o debitori delle società aderenti all’accordo;
- target balance accounting (TBA): questa modalità prevede che i conti delle società partecipanti mantengano un saldo prestabilito a fine giornata. Se il saldo eccede tale valore, l’eccedenza è trasferita al conto master, mentre se scende al di sotto della soglia, il conto è rifinanziato per raggiungere nuovamente il livello obiettivo. A fronte di questa maggiore flessibilità rispetto al modello precedente, il TBA presenta tuttavia alcune criticità legate soprattutto alla necessità di effettuare su base continuativa un attento monitoraggio dei target e delle soglie dei conti delle consociate;
- fork balance accounting (FBA): è un modello tipico dei gruppi che adottano un approccio ibrido nella gestione dei flussi di cassa. Esso consiste nel ricondurre giornalmente tutti i conti a un importo predeterminato, diverso da zero. Così facendo, le società del gruppo fruiscono di una maggiore autonomia operativa rispetto alla società pooler.
Nel cash pooling virtuale, i fondi non sono fisicamente trasferiti ma restano nei conti delle singole società. In questo sistema, ogni società del gruppo stipula un contratto con la stessa banca la quale, in assenza di una movimentazione materiale delle risorse finanziarie, provvede a calcolare gli interessi sul saldo netto giornaliero che scaturisce dalla compensazione virtuale di tutti i saldi dei singoli conti correnti di ogni singola consociata. E’ un sistema particolarmente utilizzato nei paesi anglosassoni dove i saldi dei conti bancari delle società del gruppo vengono compensati virtualmente e in via automatica su un master account, anch’esso virtuale. In questa tipologia di cash pooling, il rapporto intercorre direttamente tra la banca di riferimento e le singole consociate, ma le relative condizioni sono oggetto di contrattazione tra la capogruppo e la banca.
Il ricorso a questa pratica richiede che le società del gruppo abbiano conferito alla società finanziaria un mandato a estinguere le obbligazioni pecuniarie in essere tra le stesse mediante moneta di gruppo, ossia con scritturazioni contabili, evitando così la movimentazione fisica di denaro. L’estinzione dell’obbligazione pecuniaria può avvenire o mediante contabilizzazione in tempo reale ovvero a una scadenza prestabilita (c.d. cutoff time). In quest’ultimo caso, le consociate interessate e la società finanziaria stipulano un contratto di netting, in forza del quale la società pooler provvede, alla scadenza prefissata, al calcolo delle posizioni nette facenti capo a ogni società nei confronti delle altre (c.d. netting multilaterale) e al pagamento delle differenze individuate mediante movimentazione dei conti correnti che le società infragruppo intrattengono presso la stessa società pooler (c.d. final settlement).
Alcuni gruppi multinazionali si avvalgono di un sistema di centralizzazione della tesoreria, definito “cash pooling ibrido”, che combina elementi del cash pooling fisico (trasferimenti effettivi dei fondi) e del cash pooling virtuale (compensazione degli interessi senza spostare materialmente il denaro tra i paesi). Tale sistema avrebbe il vantaggio di mantenere l’autonomia operativa periferica, minimizzare gli oneri finanziari e migliorare il monitoraggio dei flussi di cassa.
4. Vantaggi e criticità del cash pooling
L’accentramento in capo ad un unico soggetto giuridico della gestione delle disponibilità finanziarie consente al gruppo nella sua interezza e alle entità che lo compongono di conseguire vantaggi diversi, tra cui:
- l’ottimizzazione nell’utilizzo della liquidità interna;
- la riduzione del fabbisogno finanziario del gruppo e minimizzazione del ricorso a fonti esterne di finanziamento;
- il contenimento degli oneri bancari;
- l’applicazione di tassi d’interesse più vantaggiosi grazie ai maggiori volumi operativi;
- una più efficiente allocazione delle risorse;
- il miglioramento del giudizio delle agenzie di rating.
L’adozione di un sistema di cash pooling comporta tuttavia una serie di rischi di non trascurabile rilevanza. Tra questi si annoverano quelli di:
- confusione di patrimoni delle società che costituiscono il gruppo. Tale situazione si manifesta quando la società pooler non effettua una corretta contabilizzazione delle risorse affluite nel master account o quando essa decide arbitrariamente a quali consociate indirizzare e impiegare i flussi monetari ricevuti;
- nullità o revocabilità dei finanziamenti infragruppo: in caso di liquidazione giudiziale di una consociata, i trasferimenti di fondi effettuati nell’ambito del cash pooling potrebbero essere soggetti a revocatoria se privi di causa lecita o se effettuati a condizioni inique;
- compimento di operazioni di tesoreria estranee all’oggetto sociale, poiché realizzate nell’esclusivo interesse della capogruppo o di singole componenti del gruppo, a carico o a danno di altre, oltre che dei loro creditori;
- subordinazione e dipendenza finanziaria delle società, a fronte dell’esercizio non corretto dell’attività di direzione e coordinamento da parte della capogruppo e dei suoi amministratori;
- insolvenza della società pooler o la crisi di altre società, con possibili effetti a catena sulle altre unità del gruppo.
In un’ottica di riduzione di tali rischi, si raccomandano iniziative volte a: i) adottare politiche di gruppo sulla tesoreria centralizzata; ii) formalizzare contrattualmente ogni operazione; iii) introdurre sistemi informativi in grado di monitorare costantemente le posizioni creditorie o debitorie; iv) prevedere adeguati obblighi informativi verso l’alta direzione e l’organo di controllo; v) effettuare periodicamente audit interni e prove di stress per testare la sostenibilità finanziaria.
5. Aspetti giuridici
La dottrina mainstream qualifica il cash pooling come un contratto di conto corrente ordinario ex art. 1823 c.c., stante la prevalente e accentuata finalità di ottimizzare la gestione della tesoreria del gruppo attraverso una amministrazione centralizzata dei saldi attivi e passivi. Viene esclusa quindi la riconducibilità del cash pooling al contratto di deposito bancario previsto dagli articoli 1834 e seguenti c.c., data l’espressa esclusione dei servizi di tesoreria prestati all’interno dei gruppi aziendali dall’ambito della raccolta del risparmio tra il pubblico, qualora i fondi siano acquisiti “in ragione di rapporti societari o di lavoro“ (art. 11, comma 3, del TUB).
Parte minoritaria della dottrina considera, invece, il cash pooling un contratto atipico a causa mista (art. 1322 c.c.), nel quale coesistono elementi del conto corrente ordinario (art. 1823 c.c.) e del contratto di finanziamento (art. 1813 c.c.), poiché permette di coprire le passività di una componente del gruppo con le disponibilità liquide di altre.
Sulla qualificazione giuridica del cash pooling è intervenuta più volte anche l’Agenzia delle Entrate. In particolare, nella Risoluzione n. 58/E del 27 febbraio 2002 l’Agenzia ha affermato che il contratto di zero balancing account non presenta caratteristiche riconducibili a un prestito in denaro nel rapporto fra le società del gruppo, in quanto non è previsto un obbligo di restituzione a carico della società beneficiaria. Tale posizione è stata ribadita nelle Circolari n. 11/E del 17 marzo 2005 e n. 21/E del 3 giugno 2015.
Nella Risoluzione n. 194/E dell’8 ottobre 2003 l’Agenzia, nell’esprimersi in merito alla natura giuridica di un contratto di cash pooling virtuale, ha ritenuto che le modalità di funzionamento di tale tipologia contrattuale siano invece riconducibili a un’operazione di prestito in denaro permettendo alle società infragruppo di fruire di una forma di finanziamento, ancorché indiretta.
6. Aspetti contabili
Il principio contabile nazionale OIC 14 disciplina la rilevazione, valutazione e rappresentazione in bilancio delle disponibilità liquide, nonché l’informativa da riportare nella nota integrativa. L’OIC 14 è stato aggiornato a dicembre 2016 in conseguenza dell’emanazione del d.lgs. 139/2015, che ha dato attuazione alla Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio e consolidati.
Nella sua versione aggiornata, il documento OIC illustra il trattamento contabile solo per il modello “zero balance accounting” (cfr. Appendice n. 1), stabilendo che qualora la società partecipante all’accordo vanti un credito nei confronti della società pooler, il saldo attivo può essere classificato secondo due modalità alternative:
- iscrizione tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (voce C.III.7 “Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria”), quando, ai sensi dell’art. 2423-ter, comma 3, c.c., sono soddisfatti i seguenti requisiti: i) le condizioni contrattuali che disciplinano la gestione della tesoreria accentrata siano equivalenti a quelle di un deposito bancario; ii) il rischio di perdita della controparte sia insignificante[2];
- iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie (voce B.III.2) qualora tali requisiti non siano soddisfatti.
Con riferimento, invece, ai saldi passivi derivanti da operazioni di cash pooling, sebbene l’attuale formulazione dei principi contabili OIC 14 e OIC 19 non contenga indicazioni esplicite, si ritiene che tali importi debbano essere iscritti tra i debiti, con specifica evidenziazione nella categoria appropriata in funzione della natura del rapporto e delle scadenze previste[3].
In aggiunta, la società è tenuta a fornire un’adeguata informativa degli accordi infragruppo di cash pooling nella nota integrativa, specificando la natura giuridica dell’accordo, i criteri di determinazione degli interessi e passivi, le modalità di regolamento delle posizioni, i rischi connessi.
Poiché l’OIC 14 non fornisce indicazioni puntuali in merito al trattamento contabile degli interessi attivi e passivi derivanti da contratti di cash pooling, la dottrina ritiene che occorra fare riferimento all’art. 2423-ter, ultimo comma, c.c., che vieta espressamente la compensazione tra partite attive e passive, anche ai flussi infragruppo derivanti da operazioni di cash pooling.
Pertanto, con riguardo al modello “zero balance accounting”, gli interessi attivi e passivi sono accreditati o addebitati dalla banca sul conto accentrato intestato al pooler e devono essere rilevati a conto economico dal pooler stesso, nel rispetto del principio di competenza. In un secondo momento, il pooler dovrà provvedere alla ripartizione di tali interessi tra le società partecipanti sulla base dei saldi individuali e dei criteri stabiliti contrattualmente. Le società partecipanti all’accordo, dal canto loro, devono contabilizzare separatamente gli interessi maturati, nel rispetto del principio di competenza, anche quando contrattualmente è prevista una compensazione finanziaria con altri componenti reddituali
Nel modello “notional cash pooling”, pur in assenza di movimentazioni effettive di risorse finanziarie tra le società partecipanti, il pooler è comunque obbligato a determinare e comunicare alle consociate il dettaglio degli interessi imputabili a ciascuna. A loro volta, le società partecipanti devono registrare gli interessi loro attribuiti secondo il principio di competenza, indipendentemente dal fatto che non ci siano stati trasferimenti effettivi delle somme di denaro.
Per quanto riguarda le rilevazioni contabili dei proventi e degli oneri relativi alle operazioni di cash pooling, va detto che in entrambi i modelli:
- i proventi maturati devono essere iscritti nella voce C.16.d del conto economico (“proventi diversi dai precedenti”), con evidenziazione separata degli importi derivanti da rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti o sottoposte al controllo di queste ultime, in conformità a quanto previsto dall’art. 2427, n. 22-bis, c.c.;
- gli oneri finanziari devono essere iscritti nella voce C.17.d (“interessi e altri oneri finanziari”), con separata indicazione delle società infragruppo interessate.
7. Aspetti fiscali
Fiscalmente, gli interessi attivi e passivi generati dai saldi di conto corrente concorrono alla determinazione del reddito d’impresa secondo il principio di competenza (art. 109 del TUIR).
In ordine alla deducibilità degli interessi passivi, si applica la disciplina di cui all’art. 96 del TUIR, secondo cui sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati e l’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del ROL (Risultato Operativo Lordo) della gestione caratteristica.
In ogni caso, il trattamento fiscale di questi interessi dipende in larga misura dalla qualificazione giuridica del contratto di cash pooling. Infatti, mentre gli interessi passivi derivanti dai contratti di cash pooling di tipo zero balance accounting non rilevano ai fini della disciplina ex art. 96 del TUIR in quanto tale modalità di centralizzazione della tesoreria non può essere assimilata a un’operazione di finanziamento infragruppo, gli interessi passivi derivanti da contratti di tipo notional cash pooling assumono rilievo ai fini dell’applicazione delle disposizioni ex art. 96 del TUIR.
Riguardo alle ritenute fiscali sugli interessi corrisposti nell’ambito dell’accordo:
- se la società erogante e il percettore degli interessi sono entrambi residenti in Italia, l’erogante non dovrà operare alcuna ritenuta poiché gli interessi costituiscono componenti positivi di reddito che concorrono alla formazione del reddito d’impresa del percipiente;
- se la società erogante è residente in Italia, mentre il percettore degli interessi è residente all’estero, occorre distinguere a seconda che si tratti di “zero balance accounting” oppure di “notional cash pooling”. Nel primo caso, gli interessi passivi possono essere ricondotti alla previsione di esenzione dalla ritenuta di cui all’art. 26-bis del DPR 600/1973. Nel secondo caso, gli interessi passivi si qualificano come proventi derivanti da prestito in denaro e, pertanto, sono soggetti a ritenuta alla fonte, a titolo di imposta, salvo che non ricorrano i requisiti per l’esenzione previsti dall’art. 26-quater del DPR 600/1973;
- se la società erogante è residente all’estero, gli interessi corrisposti alla società residente in Italia saranno assoggettati a una ritenuta alla fonte nel paese estero, ove prevista.
Quanto, infine, alle imposte indirette, va detto che: i) le movimentazioni finanziarie infragruppo non sono soggette a IVA, in quanto configurano prestazioni di servizi esenti ai sensi dell’art. 10, comma 1, del DPR 633/1972. Eventuali commissioni applicate dalla società pooler possono essere soggette a IVA se configurano un servizio autonomo; ii) l’imposta di registro è dovuta solo se il contratto che disciplina il servizio di cash pooling viene utilizzato in atti pubblici.
8. Transfer pricing
Quando il sistema di cash pooling coinvolge società residenti in Stati diversi scatta la disciplina dei prezzi di trasferimento (transfer pricing), che impone di determinare il tasso di interesse “di mercato” tra società dello stesso gruppo multinazionale, seguendo il principio di libera concorrenza (arm’s length principle), vale a dire che le transazioni tra imprese associate devono essere valutate in base ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti, in condizioni di mercato comparabili. Tale principio, introdotto dall’OCSE[4], dovrebbe da un lato assicurare la corretta determinazione della base imponibile e, dall’altro, evitare doppie imposizioni in Stati diversi.
La disciplina nazionale in materia di transfer pricing è dettata dall’art. 110, comma 7, del TUIR, il quale stabilisce che le operazioni transfrontaliere tra imprese associate (una residente in Italia e l’altra in uno Stato estero) devono essere valutate in base al richiamato principio di libera concorrenza. Tale previsione discende dalle modifiche apportate dal decreto legge 50/2017, convertito con modificazioni nella legge 96/2017, che ha soppresso il riferimento al valore normale delle transazioni di cui all’art. 9, comma 3, del TUIR, sostituendolo con il principio di libera concorrenza.
Il decreto legge ha introdotto un nuovo ultimo periodo nel comma 7 dell’art. 110, secondo cui “con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere determinate, sulla base delle migliori prassi internazionali, le linee guida per l’applicazione del presente comma”. In attuazione di tale disposizione, con DM 14 maggio 2018 sono state emanate le linee guida sul transfer pricing con l’obiettivo di allineare la normativa nazionale agli standard internazionali definiti dall’OCSE nel 2017.
Di seguito si illustrano le principali novità introdotte dal decreto ministeriale.
Con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento, l’art. 2 introduce la definizione di “imprese associate” e di “partecipazione nella gestione, nel controllo o nel capitale”. Più precisamente, per “imprese associate” devono intendersi l’impresa residente in Italia e le società non residenti nei casi in cui: i) una di esse partecipa, direttamente o indirettamente, nella gestione, nel controllo o nel capitale dell’altra, o ii) lo stesso soggetto che partecipa, direttamente o indirettamente, nella gestione, nel controllo o nel capitale di entrambe le imprese.
Per “partecipazioni nella gestione, nel controllo o nel capitale” deve intendersi: 1) la partecipazione per oltre il 50 per cento nel capitale, nei diritti di voto o negli utili di un’altra impresa, oppure 2) l’influenza dominante sulla gestione di un’altra impresa, sulla base di vincoli azionari o contrattuali.
Riguardo all’ambito oggettivo, sono considerate rilevanti solo quelle transazioni aventi una valenza reddituale, e cioè la cessione infragruppo di beni materiali e di beni immateriali, nonché la prestazione di servizi infragruppo e i finanziamenti infragruppo.
L’art. 3 del decreto introduce la nozione di “comparabilità”, stabilendo che due transazioni possono essere considerate comparabili quando:
- non sussistono differenze significative nelle relative condizioni tali da incidere in maniera rilevante sull’indicatore finanziario utilizzabile in applicazione del metodo più appropriato;
- in presenza delle predette differenze, sia possibile effettuare in modo accurato rettifiche di comparabilità alle condizioni dell’operazione non controllata, così da eliminare gli effetti di tali differenze ai fini della comparazione.
La comparabilità dovrà essere valutata analizzando le condizioni economicamente rilevanti (o fattori di comparabilità) della transazione, vale a dire: le caratteristiche dei beni ceduti e dei servizi prestati; l’analisi funzionale; i termini contrattuali delle operazioni; le circostanze economiche delle parti coinvolte nelle transazioni e le condizioni in cui esse operano; le strategie aziendali perseguite dalle parti (cfr. Appendice n. 2).
L’art. 4 individua i metodi da utilizzare per la determinazione dei prezzi di trasferimento conformi al principio di libera concorrenza: metodo del confronto di prezzo; metodo del prezzo di vendita; metodo del costo maggiorato; metodo del margine netto della transazione; metodo transazionale di ripartizione degli utili (cfr. Appendice n. 2).
Al contribuente è riconosciuta la facoltà di applicare metodi alternativi ove dimostri che:
- nessuno di tali metodi può essere applicato in modo affidabile per valorizzare un’operazione controllata in base al principio di libera concorrenza, e
- tale diverso metodo produce un risultato coerente con quello che otterrebbero imprese indipendenti nel realizzare operazioni non controllate comparabili.
L’art. 6 introduce il concetto di “intervallo di libera concorrenza” definendolo come quell’intervallo di valori definiti dagli indicatori finanziari (prezzo, rapporto tra margine di profitto e vendite, ecc.) scelti in attuazione del metodo più appropriato relativo a ciascuna operazione tra terzi indipendenti che rientra nel perimetro dell’operazione controllata (Cfr. Appendice n. 3).
Un’operazione controllata si considera realizzata in conformità con il principio di arm’s length qualora l’indicatore finanziario selezionato sia compreso in detto intervallo. Se l’indicatore finanziario selezionato non rientra nell’intervallo di libera concorrenza, l’amministrazione finanziaria effettua una rettifica per riportare l’indicatore all’interno dell’intervallo.
L’art. 8 del decreto, nel far rinvio a un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate per gli aspetti di dettaglio, prevede che il contribuente predisponga la documentazione idonea a spiegare le modalità attraverso cui sono stati quantificati i prezzi di trasferimento e la loro conformità al principio di libera concorrenza (cfr. Appendice n. 4).
9. La proposta di direttiva in materia di transfer pricing
Il 12 settembre 2023 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva[5] volta ad armonizzare le norme degli Stati membri in materia di prezzi di trasferimento e garantire un’applicazione comune del principio di libera concorrenza all’interno dell’Unione.
La proposta prende le mosse dalla constatazione che quasi tutti gli Stati membri sono anche membri dell’OCSE e si sono impegnati a seguirne i principi e le raccomandazioni. Cionondimeno, la maggioranza dei Paesi membri applicano le linee guida e il principio di libera concorrenza in modo diverso e le loro legislazioni interne in materia di transfer pricing non sono pienamente allineate, con conseguente aumento dei rischi di doppia imposizione, trasferimento degli utili ed elusione fiscale, che potrebbero danneggiare il mercato interno e avere un impatto negativo sugli investimenti transfrontalieri e, in ultima istanza, sulla crescita.
In estrema sintesi, la proposta di direttiva intende:
- introdurre il principio di libera concorrenza nel diritto dell’UE, in base al quale le operazioni tra due imprese associate dovrebbero riflettere il risultato che si sarebbe ottenuto se le parti fossero indipendenti l’una dall’altra e l’esito (prezzo o margini) fosse determinato dalle forze libere di mercato;
- armonizzare le norme in materia di transfer pricing, con l’introduzione di definizioni comuni e di disposizioni in materia di metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento, di scelta di metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato, di analisi di comparabilità, di determinazione dell’intervallo di libera concorrenza e di requisiti della documentazione sui prezzi di trasferimento;
- chiarire il ruolo e lo status delle linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento;
- creare la possibilità di stabilire all’interno dell’Unione norme comuni vincolanti su temi specifici in materia di transfer pricing nel quadro delle guidelines dell’OCSE.
Il negoziato sulla proposta di direttiva ha subito sin dall’inizio dell’iter legislativo una serie di battute d’arresto, a causa dell’opposizione da parte di un gruppo di paesi che storicamente difendono la propria sovranità fiscale e temono un eccessivo accentramento di poteri in capo alla Commissione. Maggiori perplessità sarebbero state infatti espresse:
- da Lussemburgo, Irlanda e Paesi Bassi: paesi noti per avere regimi fiscali competitivi e favorevoli agli investitori;
- dalla Germania, per il timore che la direttiva possa ingenerare conflitti tra le norme europee e gli accordi bilaterali in essere con paesi extra UE creando incertezza giuridica;
- da Svezia e Danimarca, paesi tradizionalmente scettici verso l’armonizzazione fiscale, preferendo che le questioni tributarie rimangano di esclusiva competenza nazionale.
Sarebbero sostanzialmente tre i punti sui quali non sarebbe stata raggiunta l’unanimità in seno al Consiglio europeo: i) la direttiva sottrarrebbe discrezionalità agli uffici fiscali nazionali; ii) la trasformazione delle linee guida OCSE in regole comuni vincolanti determinerebbe un aumento rilevante delle controversie dinanzi alla Corte di giustizia UE, anziché ridurre il contenzioso; iii) la proposta di utilizzare l’intervallo interquartile per determinare prezzi corretti sarebbe stata giudicata troppo rigida da diversi Stati membri.
A quanto risulta, lo stallo negoziale sarebbe cessato in seguito alla decisione di ritirare la proposta annunciata nell’ambito del programma di lavoro 2026 della Commissione a dicembre 2025. Pare che la decisione sia da porre in relazione, oltre che ai dubbi espressi dalla maggior parte degli Stati membri, a un cambio di strategia della Commissione che punterebbe ora sulla riduzione degli oneri amministrativi e sulla semplificazione piuttosto che sull’introduzione di nuove regole fiscali.
Riferimenti bibliografici
- Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Il cash pooling: vantaggi, aspetti operativi e contabili, 25.2.2026
- Gilardi E., Contratti infragruppo. Il contratto di cash pooling, in www.businessjus.com, 17.10.2013
- Lorenzi F., Cash pooling, profili di revocabilità fallimentare e finanziamenti infragruppo, in www.dirittobancario.it, 15.12.2025
- Marcello R., Il cash pooling nell’OIC 14, in MySolution, 11.6.2025
- Merola A., Transfer Pricing: guida ai prezzi di trasferimento, in www.itaxa.it, 17.1.2025
- Nieddu G.L., I cinque fattori di comparabilità OCSE: centro dell’analisi di transfer pricing, in www.ecnews.it, 15.11.2024
- Pandolfini V., Il cash pooling, in https://assistenza-legale-imprese.it, 10.9.2024
- Strianese L., Il contratto di cash pooling tra ottimizzazione della gestione della liquidità e le recenti precisazioni del discusso draft beps: brevi osservazioni, in Innovazione e Diritto, n. 4/2018
- Studio Pizzano, La gestione accentrata della liquidità tra prassi contabile e rischi penali, in www.studiopizzano.it, 18.6.2025
- Vial E. e Bettiol S., Transfer pricing e intervallo di libera concorrenza, in Fisco e Tasse, 30.9.2022.
_____
APPENDICI
Appendice 1: Rilevazioni contabili delle operazioni di cash pooling
La contabilizzazione del cash pooling fisico nella configurazione “zero balance accounting” prevede il trasferimento giornaliero dei saldi attivi dai conti periferici a un conto accentrato (master pooler), gestito dalla capogruppo, e la copertura automatica dei saldi negativi.
Supponiamo che un gruppo societario sia composto da una capogruppo e da due controllate (Alfa e Beta) e che la società Alfa registri un saldo attivo di 10.000 euro a fine giornata, mentre la società Beta abbia un saldo passivo di 5.000 euro. Contabilmente, avremo che:
- la società Alfa registrerà il trasferimento del saldo positivo alla capogruppo (pooler):
Crediti verso capogruppo a Banca c/c 10.000
- la capogruppo registrerà un debito verso la società Alfa:
Banca c/c a Debiti verso controllata 10.000
- la società Beta registrerà un saldo passivo di 5.000 euro che viene coperto da un trasferimento di fondi:
Banca c/c a Debiti verso capogruppo 5.000
- la capogruppo registrerà un credito verso la società Beta:
Crediti verso controllata a Banca c/c 5.000
Supponiamo ora che il credito della società Alfa verso la capogruppo generi, a fine periodo, interessi attivi infragruppo per 1.000 euro, mentre il trasferimento di fondi dalla capogruppo alla società Beta generi interessi passivi infragruppo per 500 euro. Contabilmente, avremo:
- la società Alfa registrerà:
Banca c/c a Interessi attivi infragruppo 1.000
- la capogruppo registrerà:
Interessi passivi verso società Alfa a Banca c/c 1.000
- la società Beta registrerà:
Interessi passivi infragruppo a Banca c/c 500
- la capogruppo registrerà:
Banca c/c a Interessi attivi verso società Beta 500
_____
Appendice 2: Analisi di comparabilità e metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento
Il principio di libera concorrenza, codificato nell’art. 9 del Modello di Convenzione dell’OCSE, stabilisce che, per determinare il valore delle transazioni tra imprese associate, occorre valutarle come se dette transazioni fossero avvenute tra soggetti terzi indipendenti. Tale principio è stato introdotto per contrastare la pratica invalsa presso i gruppi multinazionali di spostare artificialmente i profitti verso giurisdizioni con un livello di tassazione più vantaggioso attraverso la manipolazione dei prezzi.
Le Transfer Pricing Guidelines dell’OCSE affermano che due transazioni sono comparabili quando è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: i) nessuna delle differenze tra le situazioni oggetto del confronto può oggettivamente influenzare il prezzo riconosciuto alla transazione; ii) opportune correzioni possono essere operate al fine di eliminare le conseguenze dovute a tali differenze.
L’applicazione del principio dell’arm’s length presenta tuttavia criticità riconducibili alla scarsa disponibilità di informazioni e dati riguardanti le transazioni tra parti indipendenti. Di qui la necessità di valutare il grado di comparabilità delle transazioni esaminate sulla base dei seguenti fattori di comparabilità:
- le condizioni contrattuali della transazione;
- l’analisi funzionale (le funzioni svolte da ciascuna impresa, tenendo conto delle attività utilizzate e dei rischi assunti);
- le caratteristiche dei beni ceduti e dei servizi prestati;
- le circostanze economiche delle parti e le condizioni di mercato in cui esse operano;
- le strategie aziendali perseguite dalle parti.
Nel caso in cui la transazione sia stata formalizzata dalle imprese associate tramite un contratto scritto, quest’ultimo costituisce il punto di partenza per l’esame della transazione e di come le parti abbiano stabilito, all’atto della stipula del contratto, di dividersi le responsabilità, i connessi rischi e gli utili attesi derivanti dalla transazione. Poiché è improbabile che i contratti scritti siano in grado da soli di fornire tutte le informazioni per l’analisi dei prezzi di trasferimento, è necessario integrate tali informazioni attraverso l’esame delle condizioni economicamente rilevanti espresse dagli altri quattro fattori di comparabilità (analisi funzionale, caratteristiche dei beni ceduti e dei servizi prestati, ecc.). Al contrario, in caso di mancanza di un contratto scritto, si passerà direttamente all’esame degli altri fattori di comparabilità.
L’analisi funzionale è volta a identificare le attività economicamente rilevanti e le responsabilità assunte, i beni (materiali e immateriali) impiegati o apportati e i rischi assunti dalle parti che realizzano la transazione. Nel libero mercato, l’assunzione di rischi rilevanti influenza i prezzi e le altre condizioni di una transazione. E’ quindi fondamentale identificare i rischi economicamente significativi nella transazione analizzata e l’allocazione degli stessi all’interno del gruppo. Il processo di analisi dei rischi in una transazione infragruppo si svolge attraverso sei fasi: identificazione dei rischi economicamente significativi; individuazione delle modalità con le quali tali rischi sono assunti dalle imprese associate secondo i termini della transazione; determinazione, attraverso l’analisi funzionale, di come le imprese associate operano in relazione all’assunzione e alla gestione dei rischi specifici ed economicamente rilevanti; verifica che l’assunzione del rischio sotto il profilo contrattuale trovi rispondenza con la condotta dell’impresa associata; verifica che la parte che assume il rischio eserciti il controllo sullo stesso e abbia la capacità finanziaria di assumerlo; attribuzione di un prezzo alla transazione effettiva considerando tutte le caratteristiche economicamente rilevanti, l’aspetto finanziario e le altre conseguenze derivanti dall’assunzione del rischio e compensando in maniera adeguata le funzioni di gestione del rischio.
Il valore di mercato di beni e servizi può essere influenzato considerevolmente dalle caratteristiche specifiche degli stessi. Le linee guide dell’OCSE prevedono che le caratteristiche da considerare sono:
- in caso di trasferimento di beni materiali: le caratteristiche fisiche del bene, la qualità, l’affidabilità, la disponibilità, la reperibilità sul mercato e i volumi delle vendite;
- in caso di trasferimento di beni immateriali: la tipologia della transazione, il tipo di bene, i vantaggi attesi dall’utilizzo, la durata e il livello di protezione legale;
- in caso di trasferimento di servizi: la natura, l’estensione e il tipo di servizio.
Poiché i prezzi di libera concorrenza variano in funzione dei mercati, occorre verificare che il mercato in cui operano le imprese associate e quello in cui agiscono i soggetti comparabili non presentino differenze tali da influenzare significativamente tale prezzo. Le principali condizioni economiche di cui tenere conto nell’apprezzamento della comparabilità dei mercati sono, tra l’altro, la localizzazione geografica, le regolamentazioni legislative e amministrative, le dimensioni del mercato, i livelli di domanda e offerta, gli oneri di trasporto e i costi dei fattori produttivi.
Ultimo fattore di comparazione riguarda le strategie di business perseguite dall’impresa associata e che si concretizzano, tra l’altro, nella fissazione dei prezzi di vendita, nelle decisioni in merito all’innovazione e allo sviluppo di nuovi prodotti, nelle scelte di diversificazione produttiva, nelle politiche di espansione o di difesa delle quote di mercato. Allo scopo di verificare la congruità rispetto al principio di libera concorrenza, la strategia aziendale dell’impresa associata deve essere confrontata con quella perseguita da parti indipendenti in circostanze analoghe.
Una volta identificate le caratteristiche economicamente rilevanti nelle relazioni commerciali e finanziarie tra le imprese associate, sarà necessario selezionare il metodo di transfer pricing che più è in grado di dimostrare la conformità dei prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni infragruppo al principio di libera concorrenza.
La versione aggiornata delle Transfer Pricing Guidelines, pubblicata nel 2010, ha eliminato la c.d. “gerarchia dei metodi” che prevedeva l’applicazione dei metodi tradizionali e, solo in caso di impossibilità nell’applicazione degli stessi, il ricorso ai metodi reddituali.
A partire dal 2010, i contribuenti devono procedere alla selezione del metodo più appropriato alle specifiche circostanze del caso, tenendo conto dei punti di forza e di debolezza dei metodi riconosciuti dall’OCSE, della coerenza del metodo considerato con la natura della transazione infragruppo, della disponibilità di informazioni affidabili per l’applicazione del metodo prescelto, del grado di comparabilità tra le transazioni intercompany e le transazioni tra soggetti indipendenti.
L’OCSE ha elaborato cinque metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento conformi al principio di libera concorrenza: tre sono metodi tradizionali basati sulla transazione (traditional transaction methods) e due sono metodi reddituali basati sulla transazione (transactional profit methods).
I metodi tradizionali basati sulla transazione sono: il metodo del confronto del prezzo su libero mercato (Comparable Uncontrolled Price, CUP), il metodo del prezzo di rivendita (Resale price Minus, RPM) e il metodo del costo maggiorato (Cost Plus Method, CPM).
Il CUP confronta il prezzo di un bene o di un servizio oggetto di transazione controllata (ossia tra imprese associate) con quello applicato in una transazione simile tra soggetti indipendenti in circostanze comparabili. Qualora emergano differenze da tale confronto, è presumibile che la transazione infragruppo non sia avvenuta a normali condizioni di mercato. In tal caso, il prezzo applicato nella transazione tra parti correlate dovrebbe essere adeguato a quello della transazione comparabile che ha avuto luogo tra imprese indipendenti. Il CUP è il metodo più diretto e affidabile, pur richiedendo la disponibilità di dati comparabili e rilevanti.
Il RPM opera un confronto tra il margine lordo che un acquirente realizza nella rivendita a condizioni di libero mercato con quello praticato in transazioni concluse a condizioni similari tra parti indipendenti. E’ utilizzato principalmente per le imprese distributrici che non apportano modifiche significative al prodotto.
Il CPM si basa sul confronto tra il margine lordo sui costi diretti e indiretti di produzione con quelli relativi a operazioni similari tra imprese indipendenti. Questo metodo è particolarmente utile per la fornitura di beni o servizi tra imprese del gruppo o per la produzione di semilavorati.
I metodi basati sugli utili delle transazioni sono: il metodo del margine netto delle transazioni (Transactional Net Margin Method, TNMM) e il metodo della ripartizione dell’utile (Profit Split Method, PSM).
Il TNMM pone a confronto il margine di utile netto che un’impresa ricava da una transazione infragruppo con quello di imprese che operano in regime di concorrenza.
Il PSM consiste nell’identificazione degli utili generati da una transazione infragruppo al fine di ripartire tali utili tra le imprese coinvolte, attraverso un metodo in grado di approssimare la suddivisione dei profitti che sarebbe stata concordata in base al principio di libera concorrenza. E’ utilizzato soprattutto nei settori altamente integrati o per le transazioni che coinvolgono proprietà intellettuali.
Pur non essendo prevista una gerarchia nella scelta del metodo, le linee guida OCSE accordano una preferenza per i metodi tradizionali, e nell’ambito di questi per il metodo del confronto del prezzo (CUP), rispetto ai metodi basati sugli utili delle transazioni, poiché garantiscono una maggiore trasparenza e affidabilità. In assenza di dati comparabili, i metodi basati sugli utili rappresentano, tuttavia, una valida alternativa.
_____
Appendice n. 3: L’intervallo di libera concorrenza
Il 24 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 16 con la quale ha fornito istruzioni operative in materia di prezzi di trasferimento con riferimento all’intervallo interquartile di libera concorrenza.
Come dianzi accennato, l’art. 6, comma 1, del DM 14.5.2018 stabilisce che si considera conforme al principio di libera concorrenza l’intervallo di valori risultante dall’indicatore finanziario selezionato in applicazione del metodo più appropriato relativo a ciascuna operazione tra terzi indipendenti che risulti parimenti comparabile con l’operazione controllata.
Quindi, se l’analisi effettuata risulta affidabile e le operazioni individuate presentano tutte il medesimo livello di comparabilità, andrà preso in considerazione l’intero intervallo di valori risultante dall’applicazione dell’indicatore finanziario selezionato in applicazione del metodo più appropriato (full range). Qualora, invece, le transazioni non dovessero avere lo stesso livello di comparabilità con l’operazione controllata, è necessario fare riferimento a “metodi statistici” (ad esempio, l’intervallo interquartile) al fine di restringere l’intervallo di valori e, quindi, rafforzarne l’affidabilità.
Tanto nel caso in cui si decida di adottare il full range quanto in quello in cui, invece, si renda necessario individuare un intervallo più ristretto basato su metodi statistici, tutti i valori contenuti all’interno dell’intervallo devono essere considerati conformi al principio di libera concorrenza. Pertanto, nel caso in cui l’indicatore finanziario del contribuente dovesse ricadere all’interno dell’intervallo (pieno o ristretto), non sarà necessario apportare alcuna rettifica. Viceversa, se l’indicatore finanziario dovesse ricadere al di fuori dell’intervallo, l’impresa dovrà fornire documentazione idonea a dimostrare la conformità dell’indicatore utilizzato al principio dell’arm’s length, al fine di evitare rettifiche. Qualora l’impresa non dovesse fornire alcuna prova ovvero se la prova fornita non risultasse soddisfacente, l’amministrazione finanziaria dovrà operare una rettifica individuando il punto che soddisfa maggiormente il principio di libera concorrenza all’interno dell’intervallo.
Praticamente, per determinare l’intervallo di libera concorrenza occorre procedere a una serie di passaggi conseguenziali.
Il primo step riguarda l’individuazione di un campione di imprese comparabili (comparables) con l’impresa oggetto di analisi (c.d. tested party). Il campione può essere creato secondo due approcci: l’approccio additivo (additive approach), il quale prevede che il contribuente individui i comparables da analizzare, e l’approccio deduttivo (deductive approach) che si sostanzia nella verifica e la selezione dei soggetti comparabili tramite l’utilizzo di banche dati pubbliche. L’OCSE non accorda una preferenza a nessuno dei sopraindicati approcci ancorché quello deduttivo si caratterizzi per una maggiore oggettività rispetto all’approccio additivo.
Il secondo step consiste nel valutare se il campione risulti contraddistinto da un omogeneo livello di comparabilità. In caso di esito negativo, è necessario eliminare i soggetti non considerati comparabili e comprimere l’intervallo anche attraverso l’utilizzo di metodi statistici; in caso di esito positivo, invece, si calcolano gli indicatori finanziari dei vari soggetti comparabili ottenendo un intervallo, con il risultato che tutti i valori del full range o dell’intervallo ristretto sono considerati conformi al principio di libera concorrenza.
Con il terzo step si valuta se l’indicatore finanziario dell’impresa analizzata ricada all’interno dell’intervallo: in caso affermativo, il prezzo applicato nell’operazione infragruppo è considerato conforme al valore di mercato; in caso negativo, invece, l’impresa dovrà fornire i più opportuni chiarimenti all’amministrazione finanziaria a giustificazione del suo operato.
Un esempio chiarirà meglio le modalità di funzionamento dell’intervallo di valori.
Supponiamo che la società italiana Alfa venda componenti elettrici alla sua controllata estera Beta. Per verificare se il prezzo applicato è corretto, la società Alfa cerca sul mercato imprese indipendenti che vendono prodotti similari.
L’analisi individua 5 imprese comparabili che hanno realizzato i seguenti margini di profitto operativo (ROS):
- Impresa A: 2%;
- Impresa B: 3%;
- Impresa C: 4%;
- Impresa D: 6%;
- Impresa E: 8%.
Utilizzando il metodo statistico dell’intervallo interquartile (dal 25° al 75° percentile) si escludono i valori estremi (2% e 8%), con il risultato che l’intervallo di libera concorrenza si colloca tra il 3% e il 6%.
Se la società Alfa applica un prezzo che garantisce un margine di profitto del 5% (all’interno quindi dell’intervallo), il Fisco non effettuerebbe alcuna rettifica. Viceversa, se la società Alfa applica un prezzo che genera un margine di profitto del 2% (fuori dell’intervallo), l’Amministrazione finanziaria potrebbe contestare l’operazione e rettificare il valore, portandolo a quello mediano (4,5%).
_____
Appendice n. 4: La disciplina nazionale sulla documentazione
Con Provvedimento n. 360494 del 23 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la disciplina nazionale sulla documentazione per il transfer pricing al fine di allinearla alle linee guida OCSE. In particolare, la documentazione è costituita da due documenti: il masterfile e la documentazione nazionale (o country file)
Il masterfile raccoglie informazioni relative al gruppo multinazionale e alle politiche in materia di transfer pricing. In particolare, esso descrive la struttura organizzativa del gruppo, le attività svolte dal gruppo (principali fattori di generazione dei profitti, flussi delle operazioni, accordi per la prestazione di servizi infragruppo, principali mercati di sbocco dei prodotti, ecc.), i beni immateriali (strategia globale del gruppo, elenco dei beni immateriali detenuti da ciascuna impresa coinvolta nelle operazioni rilevanti ai fini dei prezzi di trasferimento, ecc.), le attività finanziarie infragruppo, i rapporti finanziari del gruppo (allegandovi il bilancio consolidato per il periodo d’imposta di riferimento e l’elenco degli accordi relativi a operazioni finanziarie).
La documentazione nazionale raccoglie le informazioni sulle operazioni intercompany relative all’entità locale, descrivendone la struttura operativa, l’attività e la strategia aziendale perseguita, le operazioni infragruppo (ammontare dei pagamenti effettuati e/o ricevuti, identificazione delle imprese associate coinvolte nelle transazioni, ecc.), il metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento delle operazioni (enunciazione del metodo prescelto e delle ragioni della sua conformità al principio di libera concorrenza, i criteri di applicazione del metodo prescelto), informazioni finanziarie (allegandovi copia degli accordi infragruppo conclusi dall’entità locale e degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento unilaterale e bilaterale/multilaterale).
La documentazione deve essere redatta annualmente, produce effetti solo per il periodo d’imposta cui si riferisce e deve essere conservata fino al termine di decadenza per l’accertamento di cui all’art. 43 del DPR 600/1973.
L’idoneità della documentazione consente al contribuente l’accesso al regime di penalty protection previsto dall’art. 1, comma 6, del d.lgs. 471/1997. La norma prevede l’esenzione dall’applicazione delle sanzioni amministrative, qualora la documentazione prodotta dal contribuente sia conforme ai requisiti stabiliti dal provvedimento dell’Agenzia richiamato in premessa.
_____
Note:
[1] La responsabilità può essere solidale con gli amministratori della società controllata, qualora abbiano partecipato al compimento dell’atto dannoso.
[2] La valutazione del “rischio insignificante” richiede un giudizio professionale che tenga conto di un insieme di fattori, quali la situazione patrimoniale e finanziaria della società pooler, la presenza di garanzie, l’andamento economico del gruppo e l’evoluzione del mercato di riferimento.
[3] Se l’accordo di cash pooling prevede il rimborso delle somme senza vincoli temporali specifici, si reputa appropriata la classificazione tra i “debiti a breve termine”; Nell’ipotesi, invece, che l’accordo stabilisca termini di rimborso predeterminati superiori ai 12 mesi, sarebbe opportuna la classificazione tra i “debiti a medio-lungo termine”.
[4] Cfr. Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, gennaio 2017 e successivi aggiornamenti.
[5] La proposta fa parte del pacchetto legislativo BEFIT (Business in Europe: Framework for Income Taxation) che stabilisce un insieme comune di norme per il calcolo della base imponibile dei grandi gruppi societari nell’UE.
Antonio Pezzuto, “Cash pooling nei gruppi societari, obblighi della banca e profili di rischio nella gestione dei conti accentrati”, Magistra Banca e Finanza, 22 marzo 2026, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cash-pooling-nei-gruppi-societari-struttura-rischi-giuridici-e-riflessi-contabili-e-fiscali/.
Per citazioni, sintesi, analisi o contenuti generati anche mediante sistemi di intelligenza artificiale, la forma di attribuzione preferita è quella indicata sopra, con collegamento all’URL originale dell’articolo.
