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21 Settembre 2020 In Diritto bancario, Notizie dalla Corte

CASSAZIONE A SS.UU. – Gli interessi moratori sono soggetti alla disciplina dell’usura

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Cassazione a Sez. Unite, sentenza n. 19597 del 18/9/2020

 

Di Donato Giovenzana – Legale d’impresa

 

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha depositato il 18 settembre 2020 la tanto attesa sentenza sul noto tema della usurarietà del tasso moratorio dei finanziamenti.

Ecco in sintesi gli aspetti più rilevanti.

  • La Corte di Cassazione ha definitivamente confermato l’applicabilità della disciplina dell’usura anche agli interessi di mora, ma con una prima  importante precisazione:

“La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.

La mancata indicazione dell’interesse di mora nell’ambito del T.e.g.m. non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.

Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista.”

 

  • Altro profilo di significativo rilievo è quello concernente la pretesa gratuità del contratto di finanziamento per l’ipotesi di usurarietà del tasso di mora, gratuità esclusa dalle Sezioni Unite:

“Si applica l’art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l’art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.”

 

  • Quanto poi all’interesse ad agire in ipotesi di mancata applicazione del tasso moratorio, la Suprema Corte ha precisato che:

“Anche in corso di rapporto sussiste l’interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell’accordo; una volta verificatosi l’inadempimento ed il presupposto per l’applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all’interesse in concreto applicato dopo l’inadempimento.”

 

  • In relazione infine all’onere probatorio in capo al cliente che agisce:

“L’onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l’entità usuraria degli stessi, ha l’onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall’altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto.”

 



Rivista di Diritto Bancario Tidona - Il contenuto di questo documento potrebbe non essere aggiornato o comunque non applicabile al Suo specifico caso. Si raccomanda di consultare un avvocato esperto prima di assumere qualsiasi decisione in merito a concrete fattispecie.

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