CASSAZIONE – Anatocismo bancario – Adeguamento alla pariteticità  degli interessi attivi e passivi di cui alla Delibera CICR del 9 febbraio 2000

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Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 17634 del 21/6/2021

ABSTRACT:

L’invio al correntista degli estratti conto recanti l’indicazione dell’adeguamento alla Delibera CICR 9 febbraio 2000, anche se pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non era sufficiente a legittimare l’anatocismo per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento (22 aprile 2000), occorrendo invece un’apposita convenzione scritta al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina. Per l’innovazione legislativa non poteva difatti operare un meccanismo di sostituzione automatica, di cui all’art. 1339 (Inserzione automatica di clausole) del cod. civ., che non era applicabile in relazione alla disciplina introdotta dalla delibera CICR.

 

MASSIMA ESTRATTA:

“Non merita censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che l’invio al correntista degli estratti conto recanti l’indicazione dello adeguamento alla delibera CICR, pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale, non risultasse sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità  della clausola che prevedeva la capitalizzazione degl’interessi ,a tal fine occorrendo invece un’apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina. In assenza di tale convenzione, deve escludersi l’applicabilità  dell’art. 120 del d.lgs. n. 385 del 1993, come modificato dall’art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999, il quale non recava una compiuta regolamentazione delle clausole anatocistiche, ma ne demandava la fissazione al CICR, limitandosi a stabilire, quale principio ispiratore della disciplina da adottare, quello della pari periodicità  nel conteggio degl’interessi debitori e creditori. Non può quindi operare, in riferimento a tale disposizione, il meccanismo di sostituzione automatica previsto dall’art. 1339 [Inserzione automatica di clausole] cod. civ., il quale non può trovare applicazione neppure in relazione alla disciplina introdotta dalla delibera CICR: l’impossibilità  di procedere al giudizio comparativo richiesto dall’art. 7, comma secondo, di quest’ultima, se per un verso impediva il ricorso alle modalità  semplificate contemplate da tale disposizione, per altro verso non esonerava la banca dall’obbligo, imposto dal comma primo, di provvedere all’adeguamento delle condizioni contrattuali nelle forme previste dall’art. 6 della medesima delibera, la cui inosservanza comportava l’inefficacia della clausola anatocistica”.

 

MOTIVAZIONE:

(”¦) 7. La formulazione dei predetti motivi, pur contrastando palesemente con il canone di sinteticità  espositiva degli atti processuali, consacrato dal legislatore nell’art. 3 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, riguardante il processo amministrativo ma espressivo di un principio generale operante anche nell’ambito del processo civile, non nuoce alla comprensione delle censure proposte dalla ricorrente, sottraendosi pertanto all’eccezione d’inammissibilità  sollevata dalla difesa del controricorrente, che ne ha evidenziato la contrarietà  alle regole redazionali previste dal Protocollo d’intesa stipulato il 17 dicembre 2015 tra il Primo Presidente della Corte di cassazione ed il Presidente del Consiglio Nazionale Forense. Le consistenti dimensioni del ricorso, formato da un numero di pagine otto volte superiore a quello della sentenza impugnata, e la ridondante illustrazione delle censure, corredate dalla trascrizione di atti processuali in misura certamente superiore a quella necessaria per soddisfare l’esigenza di specificità  dell’impugnazione, non pregiudicano infatti l’intellegibilità  delle questioni sottoposte all’esame di questa Corte, consentendo comunque di cogliere con sufficiente chiarezza le critiche mosse alla sentenza impugnata ed i fatti sostanziali e processuali alle stesse sottesi. Può dunque escludersi che l’inosservanza del dovere di concisione, previsto dalle predette regole a garanzia di un’effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.) ed in conformità  con principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (art. 111 Cost., art. 6 della CEDU), ma non presidiato da una specifica sanzione processuale, si traduca in una violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., tale da giustificare la dichiarazione d’inammissibilità  dell’impugnazione (cfr. Cass., Sez. V, 30/04/2020, n. 8425; 21/03/2019, n. 8009; Cass., Sez. II, 20/10/ 2016, n. 21297).

8. In ordine al primo motivo, non può peraltro condividersi la tesi sostenuta dalla difesa della ricorrente, secondo cui l’adeguamento del contratto alle prescrizioni introdotte dall’art. 7 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 in conformità  dell’art. 25, comma terzo, del d.lgs. n. 342 del 1999, in quanto avvenuto in data anteriore alla dichiarazione d’illegittimità  costituzionale di quest’ultima disposizione, consentirebbe di escludere la nullità  delle clausole che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degl’interessi, in riferimento al periodo successivo all’adozione della predetta delibera, non avendo l’adeguamento comportato un aggravamento della posizione del cliente, a favore del quale è stata introdotta la capitalizzazione degl’interessi creditori.

La questione in esame è stata già  ripetutamente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità , e risolta mediante l’affermazione del principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, secondo cui, nei contratti di conto corrente bancario stipulati in data anteriore all’entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, la dichiarazione d’illegittimità  costituzionale dell’art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo interessato il secondo comma di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante l’adozione della predetta delibera, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall’art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degl’interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell’eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità  di provvedere all’adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma secondo dell’art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione (cfr. Cass., Sez. I, 19/05/2020, n. 9140; 21/10/2019, nn. 26769 e 26779). A sostegno di tali conclusioni, si è osservato che a) la pronuncia di incostituzionalità  ha investito il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera 9 febbraio 2000, ma non ha direttamente inciso sull’attribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime, b) la portata retroattiva della pronuncia d’incostituzionalità  impone tuttavia di considerare nulle le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della delibera CICR, e) la circostanza che la delibera sia stata adottata anteriormente alla pronuncia d’incostituzionalità  non comporta che, ai fini del giudizio di comparazione previsto dal comma secondo dell’art. 7 della delibera, possa conferirsi rilievo all’applicazione di fatto delle predette clausole, prescindendo dall’invalidità  delle stesse, d) la comparazione non deve avere ad oggetto le condizioni contrattuali nel loro complesso, ma solo la clausola anatocistica, da valutarsi in relazione al principio della pari periodicità  nel conteggio degl’interessi, stabilito dall’art. 2, comma secondo, della delibera, e) in mancanza di una clausola valida che preveda, per almeno una delle due tipologie di interesse (attivo o passivo) una capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è impossibile stabilire se il predetto criterio sia favorevole o sfavorevole per il correntista.

Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che l’invio al correntista degli estratti conto recanti l’indicazione dello adeguamento alla delibera CICR, pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale, non risultasse sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità  della clausola che prevedeva la capitalizzazione degl’interessi ,a tal fine occorrendo invece un’apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina. In assenza di tale convenzione, deve escludersi l’applicabilità  dell’art. 120 del d.lgs. n. 385 del 1993, come modificato dall’art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999, il quale non recava una compiuta regolamentazione delle clausole anatocistiche, ma ne demandava la fissazione al CICR, limitandosi a stabilire, quale principio ispiratore della disciplina da adottare, quello della pari periodicità  nel conteggio degl’interessi debitori e creditori. Non può quindi operare, in riferimento a tale disposizione, il meccanismo di sostituzione automatica previsto dall’art. 1339 cod. civ., il quale non può trovare applicazione neppure in relazione alla disciplina introdotta dalla delibera CICR: l’impossibilità  di procedere al giudizio comparativo richiesto dall’art. 7, comma secondo, di quest’ultima, se per un verso impediva il ricorso alle modalità  semplificate contemplate da tale disposizione, per altro verso non esonerava la banca dall’obbligo, imposto dal comma primo, di provvedere all’adeguamento delle condizioni contrattuali nelle forme previste dall’art. 6 della medesima delibera, la cui inosservanza comportava l’inefficacia della clausola anatocistica.

La sentenza impugnata non può essere invece condivisa nella parte in cui ha immotivatamente esteso il regime transitorio previsto dalla delibera CICR anche al conto corrente n. 73820, omettendo di verificare se, come sostenuto dall’appellante, il relativo contratto fosse stato stipulato in data successiva all’entrata in vigore del predetto provvedimento e recasse le indicazioni dallo stesso prescritte: in tal caso, infatti, avrebbe dovuto trovare integralmente applicazione la disciplina dettata dagli artt. 2 e 6, ai sensi dei quali la clausola che prevedeva la capitalizzazione degl’interessi doveva recare l’indicazione della relativa cadenza, uguale per gl’interessi debitori e quelli creditori, e del tasso d’interesse applicato, nonché del tasso rapportato su base annua in caso di capitalizzazione infrannuale, e doveva essere specificamente approvata per iscritto.

9. Parimenti non condivisibile risulta il rigetto dell’eccezione di prescrizione dell’azione di ripetizione sollevata dall’appellante in ordine agl’importi illegittimamente addebitati a titolo d’interessi sul conto corrente n. 1676, in riferimento al quale la stessa Corte di merito, pur rilevando che al correntista non era stato accordato alcun fido, ha recepito le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel corso del giudizio, che escludevano l’avvenuta effettuazione di rimesse aventi natura solutoria.

In proposito, la sentenza impugnata ha correttamente richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità  in tema di apertura di credito in conto corrente, secondo cui, ove i versamenti eseguiti dal correntista nel corso del rapporto abbiano svolto una funzione meramente ripristinatoria della disponibilità  accordatagli dalla banca, il termine di prescrizione del diritto del cliente alla ripetizione delle somme addebitategli a titolo d’interessi e commissioni in virtù di clausole contrattuali nulle non decorre dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma da quella di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gl’interessi non dovuti sono stati registrati, dal momento che, in assenza di versamenti aventi carattere solutorio, non è configurabile un pagamento idoneo a far sorgere una pretesa restitutoria, ai fini della quale è invece necessaria l’esecuzione da parte del solvens di una prestazione idonea a determinare uno spostamento patrimoniale in favore dell’ accipiens (cfr. Cass., Sez. Un., 2/12/ 2010, n. 24418; Cass., Sez. I, 26/09/2019, n. 24051; 24/03/2014, n. 6857).

Nell’applicazione di tale principio, la Corte territoriale non ne ha fatto tuttavia buon governo, non avendo tenuto conto dell’elaborazione giurisprudenziale ad esso sottostante, maturata soprattutto in materia di revocatoria fallimentare, che, nel distinguere tra rimesse solutorie, ritenute assoggettabili a dichiarazione d’inefficacia in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 67 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto qualificabili come pagamenti, e rimesse ripristinatorie, non revocabili, ha identificato le prime nei versamenti affluiti su un conto corrente c.d. scoperto, ovverosia non assistito da un’apertura di credito o caratterizzato da un saldo passivo eccedente l’importo del fido accordato al correntista, ravvisando invece nei secondi semplici operazioni di accreditamento volte a ripristinare la provvista esistente sul conto (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. I, 6/11/2007, n. 23107; 23/11/2005, n. 24588; 9/12/2004, n. 23006). Contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, la caratteristica delle rimesse solutorie consiste proprio nell’avvenuta effettuazione delle stesse su un conto scoperto, ovverosia in mancanza di disponibilità , che può essere intesa tanto in senso assoluto, come accade nel caso in cui la banca non abbia concesso alcuna apertura di credito al correntista o l’abbia revocata, quanto in senso relativo, come accade nel caso in cui il correntista abbia già  utilizzato per intero l’importo del fido accordatogli e non abbia provveduto a reintegrarlo mediante versamenti successivi.

In applicazione di tale criterio, la constatazione che uno dei conti correnti intestati all’attore non era assistito da alcuna apertura di credito avrebbe imposto alla Corte di merito di attribuire natura solutoria a tutte le rimesse effettuate sullo stesso in presenza di un saldo passivo, risultando le stesse qualificabili senz’altro come pagamenti, in quanto volte ad estinguere il debito nei confronti della Banca derivante dall’utilizzazione di somme che quest’ultima non era tenuta a mettere a disposizione del correntista, e quindi di ancorare il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione alla data di accreditamento di ciascuna rimessa, anziché alla data di chiusura del conto corrente, conformemente al principio richiamato. Non merita consenso, al riguardo, l’eccezione sollevata dalla difesa della controricorrente, secondo cui, ai fini della proposizione dell’eccezione di prescrizione, sarebbe risultata necessaria l’analitica indicazione da parte della Banca dei versamenti solutori effettuati sui conti, con la precisazione della data, dell’importo e della valuta, non essendo altrimenti individuabile il dies a quo per il computo del relativo termine: come chiarito da una recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, emessa a composizione di un contrasto di giurisprudenza, l’onere di allega zione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, intenda op porre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, deve ritenersi soddisfatto mediante l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria anche l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (cfr. Cass., Sez. Un., 13/06/2019, n. 15895; Cass., Sez. II , 11/03/2020, n. 7013). Premesso infatti che l’elemento costitutivo dell’eccezione è rappresentato dall’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di detta inerzia, necessaria per il verificarsi dell’effetto estintivo, costituisce una quaestio juris, concernente l’identificazione del diritto e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge, si è osservato che la riserva alla parte del potere di sol levare l’eccezione implica soltanto l’onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà  di profittare di quell’effetto, e non an che quello d’indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell’inerzia) le norme applicabili al caso di specie, la cui identificazione spetta al giudice, il quale (previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione) può ritenere applicabile anche un termine diverso da quello indicato. Si è precisato inoltre che, in quanto volta a contrastare la natura presuntivamente ripristinatoria delle rimesse, ricollegabile all’andamento fisiologico del rapporto, l’indicazione di quelle aventi natura solutoria non attiene al profilo dell’allegazione, ma a quello della prova dei fatti idonei a far decorrere il termine di prescrizione, che il giudice può individuare anche in termini diversi da quelli prospettati dalla parte, e resta per tanto estranea alla problematica dell’ammissibilità  dell’eccezione. Ininfluente, ai fini della compiuta proposizione di quest’ultima, deve conseguentemente considerarsi anche la mancanza di una distinta indicazione degl’importi anno tati in conto a titolo di capitale ed interessi, ai quali i versamenti del correntista andrebbero imputati ai sensi dell’art. 1194 cod. civ. È pur vero, infatti, che, come sostiene la difesa del controricorrente, il saldo del conto sul quale affluiscono le rimesse è influenzato dall’addebito degl’interessi illegittima mente calcolati sulla base delle clausole ritenute nulle, il cui computo, determinando una riduzione della disponibilità  a favore del correntista, risulta ido neo ad incidere anche sull’individuazione delle rimesse aventi carattere solutorio. È proprio in quest’ottica, d’altronde, che la giurisprudenza di legittimità  ha recentemente precisato che, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre preliminarmente procedere alla rideterminazione del saldo passivo del conto, depurandolo da tutti gli ad debiti illegittimamente effettuati dall’istituto di credito, in modo tale da poter verificare, in base al reale importo del saldo, se siano stati di volta in volta superati i limiti dell’affidamento concesso al correntista, ed i versamenti da quest’ultimo eseguiti possano quindi qualificarsi come solutori (cfr. Cass., Sez. I, 19/05/2020, n. 9141). Tale operazione, tuttavia, in quanto volta all’individuazione della natura delle rimesse effettuate sul conto, attiene anch’essa al profilo probatorio della prescrizione, configurandosi dal punto di vista logico come un posterius rispetto all’allegazione dei fatti sui quali la stessa si fonda, e restando pertanto estranea alla stessa, ai fini della quale, come si è detto, risultano sufficienti la deduzione dell’inerzia del correntista e la manifestazione della volontà  di profittarne.

10. Per ragioni analoghe a quelle esposte in relazione al secondo motivo, non può considerarsi pertinente la risposta fornita dalla sentenza impugnata al motivo di gravame con cui l’appellante aveva riproposto l’eccezione d’inammissibilità  della domanda, sostenendo che il diritto alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate sui conti correnti non poteva ancora es sere fatto valere, in quanto, essendo ancora pendenti i relativi rapporti, il saldo dei conti non era esigibile, ai sensi dell’art. 1823, secondo comma, cod. civ.

È infatti pacifico che la domanda proposta dall’attore non aveva ad oggetto il mero accertamento della nullità  delle clausole contrattuali che prevedevano la misura e la capitalizzazione degl’interessi e l’addebito delle commissioni, con il ricalcolo del saldo del conto corrente, ma era volta ad ottenere la restituzione degl’importi illegittimamente addebitati ai predetti titoli, rispetto alla quale le altre domande, pur nella loro autonomia, evidenziata dalle specifiche conclusioni formulate nell’atto di citazione, rivestivano carattere strumentale, in quanto dirette ad ottenere l’accertamento dell’insussistenza di un valido titolo giustificativo degli addebiti e l’espunzione di questi ultimi dal conto. In proposito, la Corte palermitana si è limitata a richiamare i risultati delle indagini compiute dal c.t.u., osservando che dalle stesse era emersa l’esistenza di un saldo a credito del correntista, in riferimento alla data del 31 luglio 2007, e ritenendo tale accertamento idoneo a dimostrare il diritto dello attore alla restituzione, senza verificare se i conti correnti fossero stati estinti o, in mancanza, se sugli stessi fossero state effettuate rimesse a carattere solutorio.

In tema di conto corrente bancario, questa Corte ha invece chiarito che la mera annotazione nel conto di una posta d’interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista non è di per sé sufficiente a far sorgere il diritto di quest’ultimo alla ripetizione dell’indebito, potendo determinare un incremento del debito risultante a suo carico o una riduzione del credito di cui dispone, ma non essendo qualificabile come pagamento, nel senso richiesto dall’art. 2033 cod. civ., dal momento che ad essa non corrisponde l’esecuzione di alcuna prestazione da parte del correntista, con conseguente sposta mento patrimoniale in favore della banca. Ciò non esclude, ovviamente, la facoltà  del correntista di agire in giudizio, anche in pendenza del rapporto, per far dichiarare la nullità  del titolo in base al quale ha avuto luogo l’addebito, in modo tale da ottenere la rettifica in suo favore delle risultanze del conto, con l’accertamento, nel caso in cui quest’ultimo sia assistito da un’apertura di credito, dell’esistenza di una maggiore disponibilità  in suo favore (cfr. Cass., Sez. VI, 5/09/2018, n. 21646). Ai fini dell’esercizio dell’azione di ripetizione, è tuttavia necessaria l’effettuazione di un pagamento, configurabile, come si è detto, soltanto quando la rimessa effettuata dal correntista sia affluita su un conto in passivo non assistito da alcuna apertura di credito o sia stata destinata a coprire un passivo eccedente i limiti dell’affidamento con cesso dalla banca. In assenza di tali condizioni, la rimessa non produce l’effetto di soddisfare il diritto della banca alla restituzione delle somme accreditate, ma solo di riespandere la misura della disponibilità  nuovamente utilizzabile dal correntista, con la conseguenza che un pagamento può ritenersi configurabile soltanto alla cessazione del rapporto, quando la banca abbia ottenuto dal cliente il versamento del saldo finale, comprendente interessi non dovuti (cfr. Cass., Sez. Un., 2/12/2010, n. 24418, cit.).

La sussistenza di tali presupposti è rimasta nella specie priva di riscontro, avendo la Corte di merito ritenuto che la mera annotazione in conto d’importi a titolo d’interessi previsti da clausole contrattuali ritenute nulle fosse sufficiente a legittimare l’esercizio dell’azione di ripetizione, senza verificare se a tali addebiti avessero fatto seguito versamenti da parte dell’attore, effettuati in una situazione di scopertura dei conti o all’esito della chiusura degli stessi, ed essendosi quindi limitata a dare atto dell’esistenza di una differenza, a favore del correntista, tra il saldo dei conti, rettificato dal c.t.u. e maggiorato delle competenze, e quello risultante dalla documentazione prodotta dalla Banca, senza tener conto dell’oggetto della domanda proposta dall’attore.

8. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in accoglimento parziale del primo motivo ed integrale del secondo e del terzo, restando assorbiti gli altri tre motivi, aventi ad oggetto le modalità  di determinazione del saldo dei conti correnti ed il regolamento delle spese processuali, e quindi logicamente e giuridicamente dipendenti dalla risoluzione delle questioni concernenti l’ammissibilità  dell’azione di ripetizione, la prescrizione della pretesa restitutoria e la misura degl’interessi.

La causa va conseguentemente rinviata alla Corte d’appello di Palermo, che provvederà , in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità .

P.Q.M.

accoglie parzialmente il primo motivo di ricorso, nonché il secondo ed il terzo, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità .

Così deciso in Roma il 12/01/2021


Come citare questo articolo

Studio Legale Tidona, “CASSAZIONE – Anatocismo bancario – Adeguamento alla pariteticità  degli interessi attivi e passivi di cui alla Delibera CICR del 9 febbraio 2000”, Magistra Banca e Finanza, 24 giugno 2021, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-anatocismo-bancario-per-ladeguamento-alla-pariteticita-degli-interessi-attivi-e-passivi-di-cui-alla-delibera-cicr-del-9-febbraio-2000-occorreva-una-apposita-convenzione-scritta/.

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