Brevi note a Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 29317 del 22/12/2020
Di Maurizio Tidona, Avvocato
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha nuovamente affrontato il tema del recesso della banca da un rapporto di apertura di credito a tempo indeterminato.
La Corte ha distinto le seguenti casistiche, individuando i comportamenti legittimi e quelli vietati alla banca:
1) il recesso della banca è legittimo ed incontestabile ove il cliente abbia superato il limite dell’affidamento, avendo quest’ultimo violato con il superamento del fido il suo obbligo contrattuale di utilizzo esclusivamente entro il “margine disponibile”;
2) nel caso in cui il cliente abbia superato il limite del fido concesso, anche ripetutamente, l’eventuale sopportazione da parte della banca del superamento dell’affidamento concesso non costituisce una autorizzazione tacita al cliente a fare affidamento all’innalzamento del limite dell’apertura di credito anche per il futuro; la sopportazione del superamento del limite da parte della banca è da ricondurre ad un atteggiamento di mera tolleranza, in attesa del corretto adempimento da parte del correntista dell’obbligo di rientrare dall’esposizione debitoria non autorizzata (questo anche in caso di reiterata anticipazione da parte della banca di somme per il pagamento di assegni emessi in carenza di provvista [1]);
3) il recesso della banca è altresì legittimo anche nel caso in cui il cliente sia al momento del recesso rientrato entro i limiti del fido concesso, purchè abbia in precedenza ripetutamente ed in modo ingiustificato superato il limite di affidamento concesso dalla banca.
4) in mancanza di comportamenti scorretti o inaffidabili da parte del cliente la banca può comunque egualmente recedere da un rapporto di apertura di credito a tempo indeterminato, purchè il recesso della banca non assuma in concreto connotati del tutto imprevisti ed arbitrari, in quanto contrastanti con la ragionevole aspettativa del cliente il quale, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all’assoluta normalità commerciale di quelli in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e non sia, dunque, pronto alla restituzione, in qualsiasi momento, delle somme utilizzate. Quello che si richiede alla banca è cioè un comportamento in buona fede.
In tutti i casi sopra indicati (1-4) la banca ha comunque l’obbligo di concedere al cliente un congruo preavviso, che ai sensi dell’art. 1845 c.c. deve essere quello previsto in contratto oppure, in mancanza, quello minimo di quindici giorni. [2]
L’obbligo di concessione di un preavviso sussiste anche quando in contratto sia previsto che il recesso della banca possa avvenire difetto di giusta causa, non potendosi prescindere da un congruo lasso di tempo per rientrare dall’esposizione, seppure sia legittimo che la banca impedisca immediatamente al debitore di utilizzare le somme ulteriori rispetto al margine disponibile di cui all’apertura di credito.
Si noti che il rispetto del termine di preavviso impone alla banca di non esigere le somme a suo credito prima dello scadere, ma consente comunque alla banca di procedere alla compensazione immediata con eventuali somme di cui abbia la disponibilità in altri rapporti o conti intestati al correntista; questo in applicazione dell’art. 1853 c.c., il quale dispone se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario, ed anche degli artt. 1242 e 1243 sulla compensazione legale:
– Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 14859 del 16/11/2000:
“In tema di affidamento bancario, il termine minimo di quindici giorni per l’operatività del recesso dell’istituto di credito ex art. 1845, secondo comma, cod. civ., termine di carattere dilatorio, è previsto dalla legge a favore del debitore accreditato, onde metterlo in condizione di reperire la somma necessaria per ripianare la propria esposizione verso l’istituto stesso, con la conseguenza che prima della scadenza di detto termine il credito della banca non è esigibile, salvo nelle ipotesi di compensazione di detto credito con debiti che, a diverso titolo, l’istituto abbia verso l’accreditato, nel qual caso viene meno la necessità del rispetto del termine di cui si tratta, e l’operazione di compensazione può essere eseguita allorché vengano in essere le condizioni di cui agli artt. 1242, primo comma, e 1243, primo comma, cod. civ. In tale ipotesi, è, altresì, irrilevante, ai fini dell’operatività del recesso della banca, la comunicazione dello stesso alla controparte, necessaria, invece, ove vi sia richiesta di pagamento da parte dell’istituto in relazione alle esposizioni che verso di esso abbia il cliente, in quanto tale richiesta deve essere subordinata alla concessione del predetto termine minimo di quindici giorni, il quale non può che decorrere dalla comunicazione del recesso”.
Il debitore che contesti giudizialmente alla banca l’arbitrarietà del recesso della banca ha però l’onere processuale di allegare l’irragionevolezza delle giustificazioni date dalla banca ed altresì l’onere di dimostrare la sufficienza della propria garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., come risultante dal debito in essere con la banca ed in generale a seguito degli atti di disposizione compiuti in relazione al suo patrimonio (si supponga la diminuzione del suo patrimonio per atti di vendita, donazione, o comunque diminuenti la sua garanzia patrimoniale).
L’art. 2740 c.c. dispone difatti che “Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”, e la sussistenza di un credito anche futuro legittima il creditore a pretendere che il debitore mantenga una consistenza patrimoniale non inferiore a quella in essere al momento dell’assunzione dell’obbligazione.
La Cassazione, con la precedente sentenza n. 17291 del 24 agosto 2016, ha in tal senso precisato che “non basta un qualsiasi atto di disposizione del proprio patrimonio perchè il creditore bancario possa dirsi, a giusto titolo, allarmato dal comportamento del suo debitore, anche se il carattere non allarmante dell’atto di disposizione patrimoniale compiuto deve essere dimostrato da parte di quest’ultimo, laddove agisca per far dichiarare come arbitrario l’atto di recesso della banca”.
Ed ancora (sempre Cass. n. 17291/2019):
“La banca, per esercitare il suo diritto di recesso, ovviamente, non deve accertare (e dimostrare) che sussista un vero e proprio stato di insolvenza dei debitori (peraltro di difficile affermazione, essendo materia riservata all’Autorità giudiziaria che, al riguardo, provvede con le forme e le garanzie dell’istruttoria prefallimentare) in quanto, in tal modo si richiederebbe ad essa, irragionevolmente, di recuperare il proprio credito quando questo sia divenuto addirittura irrecuperabile. Tuttavia, è altrettanto vero che il giudice deve verificare che le previsioni di esercizio della giusta causa siano tali da risultare “non impreviste o arbitrarie”, tenuto conto che, nella specie, il correntista, pacificamente, non aveva mai superato il limite dell’affidamento concesso dall’istituto di credito, tenendo pertanto un comportamento corretto e rispettoso dell’accordo negoziale”.
Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 29317 del 22/12/2020:
MASSIMA 1:
Nel corso dell’esecuzione di un rapporto di apertura di credito bancario a tempo indeterminato, risulta legittimo l’esercizio del diritto di recesso ad nutum dell’istituto di credito purchè anticipato dalla comunicazione al cliente di un congruo preavviso, posto che tale facoltà è espressamente prevista dall’art. 1845 c.c., comma 3, e perchè tale condotta negoziale della banca non entra neanche in conflitto con il principio generale di buona fede esecutiva di cui all’art. 1375 c.c., allorquando si sia in presenza di comportamenti inaffidabili del debitore che, come nel caso di specie, ha ripetutamente ed in modo ingiustificato superato il limite di affidamento concesso dalla banca. Nè, in tal caso, la condotta omissiva della banca può essere intesa come autorizzazione ad un innalzamento del limite dell’apertura di credito, dovendo essere invece ricondotta ad un atteggiamento di mera tolleranza, in attesa del corretto adempimento da parte del correntista dell’obbligo di rientrare dall’esposizione debitoria non autorizzata.
MASSIMA 2:
È stato precisato dalla giurisprudenza di questa Corte che, verbatim, “Il recesso di una banca da un rapporto di apertura di credito in cui non sia stato superato il limite dell’affidamento concesso, benchè pattiziamente previsto anche in difetto di giusta causa, deve considerarsi illegittimo, in ragione di un’interpretazione del contratto secondo buona fede, ove in concreto assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari, contrastando, cioè, con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all’assoluta normalità commerciale di quelli in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e non sia, dunque, pronto alla restituzione, in qualsiasi momento, delle somme utilizzate. Il debitore il quale agisce per far dichiarare l’arbitrarietà del recesso ha l’onere di allegare l’irragionevolezza delle giustificazioni date dalla banca, dimostrando la sufficienza della propria garanzia patrimoniale così come risultante a seguito degli atti di disposizione compiuti” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17291 del 24/08/2016). In punto di ripartizione degli oneri probatori, è stato anche precisato che il recesso dal contratto di apertura di credito costituisce una facoltà riconosciuta dall’art. 1845 c.c., sicchè risulta adeguatamente motivato anche attraverso il mero richiamo a quella norma; è invece la parte che assume l’illegittimità del recesso (ad esempio per arbitrarietà e contrarietà al principio di buona fede) che ha l’onere di enunciarne le ragioni e di fornire la relativa prova nel caso concreto (Sez. 1, Sentenza n. 6186 del 07/03/2008).
Note:
[1] Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 2226 del 30/1/2017: “La reiterata anticipazione di somme per il pagamento di assegni emessi in carenza di provvista non è di per sè sufficiente a giustificare il riconoscimento a carico della banca dell’obbligo di far fronte ad ulteriori pagamenti, trattandosi di un comportamento astrattamente ascrivibile anche a mera tolleranza, e quindi inidoneo di per sè ad evidenziare univocamente la volontà di addivenire per facta concludentia ad una modificazione delle condizioni originariamente concordate (cfr. Cass., Sez. 1, 10 febbraio 2004, n. 2477; 27 luglio 1999, n. 8160: 4 aprile 1998, n. 3487). Per altro verso, non essendo configurabile tra le parti un rapporto di apertura di credito, in mancanza di un preventivo accordo tra le parti, il rifiuto della banca di provvedere alla predetta anticipazione non può essere considerato espressione di una facoltà di recesso contrattualmente riconosciutale, con la conseguenza che la responsabilità della stessa non può essere ricondotta neppure alla violazione dell’obbligo di darne preavviso al correntista ai sensi dell’art. 1845 c.c., comma 3, o comunque nei termini imposti dall’osservanza del generale dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto, sancito dall’art. 1375 c.c.”.
[2] Art. 1845 (Recesso dal contratto) c.c.: “[I]. Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa. [II]. Il recesso sospende immediatamente l’utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori. [III]. Se l’apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni”.
Maurizio Tidona, “Casi legittimi e casi vietati di recesso “libero” da parte della banca in una apertura di credito a tempo indeterminato”, Magistra Banca e Finanza, 4 febbraio 2021, ISSN 2039-7410, https://www.tidona.com/cassazione-casi-legittimi-e-casi-vietati-di-recesso-libero-da-parte-della-banca-in-una-apertura-di-credito-a-tempo-indeterminato/.
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